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Glossario di Diritto Amministrativo
A
Abilitazioni = provvedimenti amministrativi vincolati, ampliativi,
ricondotti nella categoria delle autorizzazioni, che consistono in una
valutazione tecnica dell'esistenza di requisiti predeterminati.
Abrogazione = provvedimento di secondo grado ad esito eliminatorio, connotato da ciò che priva, ex nunc, di efficacia l'atto oggetto di riesame poiché il mutamento sopravvenuto delle circostanze di fatto rende la permanenza di efficacia di tale ultimo provvedimento contra ius.
Accertamento (strumento
istruttorio dell') =
strumento istruttorio, sostituibile per ragioni di speditezza (cfr. art. 17
l.n. 241/90), qualificato come dichiarazione di scienza, che la p.a. può
impiegare per la verificazione dei fatti (accertamenti tecnici/semplici: es.
attribuzione di una classe catastale) ovvero per l'elaborazione dei fatti
(accertamenti valutativi: es. valutazione del rischio di valanghe).
Accessione invertita =
fenomeno giuridico d'origine giurisprudenziale connotato da ciò che
un'immobile (privato) 'accede' all'opera pubblica su di esso
realizzata.
Accesso (diritto d') =
diritto di esaminare ed estrarre copia dei documenti amministrativi, di
qualunque specie, e comunque formati, utilizzati dall'amministrazione ai fini
dell'attività amministrativa, che può essere esercitato da
chiunque abbia un interesse, personale e qualificato, al fine della tutela di
situazioni giuridicamente rilevanti.
Accordi di programma =
istituto ricondotto nella categoria dei contratti di diritto pubblico, che
rappresenta una delle forme di esercizio consensuale della potestà
amministrativa. Strutturalmente si tratta di accordi tra enti territoriali
minori ed altri soggetti pubblici, che per le loro attribuzioni istituzionali
sono coinvolti nella realizzazione di un'opera o di un intervento, ovvero di
una sua programmazione, finalizzati al coordinamento dell'esercizio delle
funzioni amministrative.
Accordi preliminari =
atti amministrativi non provvedimentali, che fanno parte del procedimento
amministrativo, che sono utilizzati dall'autorità procedente che deve
adottare un provvedimento su concerto od intesa.
Accordi procedimentali =
istituto ricondotto nella categoria dei contratti di diritto pubblico, che
rappresenta una delle forme di esercizio consensuale della potestà
amministrativa. Strutturalmente si tratta di accordi raggiunti nel corso di un
procedimento amministrativo tra l'autorità agente e gli interessati per
determinare
il contenuto discrezionale del provvedimento amministrativo.
Accordi sostitutivi = istituto ricondotto nella categoria dei contratti
di diritto pubblico, che rappresenta una delle forme di esercizio consensuale
della potestà amministrativa. Strutturalmente si tratta di accordi
raggiunti nel corso del procedimento amministrativo tra l'autorità
agente ed il destinatario del provvedimento al fine di sostituire il
provvedimento medesimo.
Adeguatezza (criterio di) = principio di organizzazione, istituzione e
gestione dei servizi pubblici, che impone la scelta del modello di gestione,
tipico, più adeguato alla situazione di fatto ed agli obiettivi che
s'intendono perseguire con la predisposizione di quel servizio.
Aggiudicazione (fase
di) = fase del procedimento di evidenza pubblica che consiste
nell'individuazione nella scelta del contraente della P.A.. L'aggiudicazione
può essere formalizzata in un atto.
Ammissioni =
provvedimenti amministrativi ampliativi, di natura concessoria, che, previo
accertamento della sussistenza di determinati requisiti, attribuiscono ai
destinatari il diritto a determinate utilità o vantaggi od all'esercizio
di determinate attività.
Annullamento d'ufficio = provvedimento di secondo grado ad esito
eliminatorio, che priva di efficacia ex tunc l'atto riesaminato, per
ragioni di illegittimità od inopportunità, per soddisfare un
interesse pubblico attuale e specifico (diverso da quello al ripristino
dell'ordine giuridico violato).
Appalto-concorso = nell'ambito del procedimento di evidenza pubblica,
sistema di scelta del contraente della P.A., utilizzato per speciali lavori o
per la fabbricazione di particolari oggetti (es. armi), che consiste
nell'invitare soggetti o ditte, ritenuti idonei, a presentare progetti tecnici
dettagliati di lavori o forniture da compiersi (realizzati secondo le direttiva
di massima fornite dall'amministrazione), indicando le condizioni alle quali si
è disposti ad eseguirli. La P.A. procederà alla scelta valutando
il valore tecnico del progetto, la sua convenienza economica e le garanzie di
capacità e serietà che presentano gli offerenti.
Approvazione = atto amministrativo di cui è discussa la natura di
provvedimento ampliativo a carattere autorizzatorio.
Nel procedimento di evidenza pubblica, fase
procedimentale di controllo, affidata ad un soggetto diverso da quello che ha
concluso il contratto, che consiste nella verifica della procedura seguita, del
contenuto del regolamento contrattuale e della regolarità della fase di
aggiudicazione, e che incide sull'efficacia del contratto stipulato.
Arresto procedimentale = fenomeno che si verifica quando un atto
intermedio del procedimento amministrativo interrompe lo sviluppo procedurale e
pone fine negativamente al procedimento, senza attendere il provvedimento
finale.
Atti a rilevanza esterna = nell'ambito dell'attività amministrativa
contrattuale della P.A., atti amministrativi del procedimento di evidenza
pubblica che condizionano l'efficacia del contratto: autorizzazione a
stipulare, approvazione e visto.
Atti a rilevanza interna = nell'ambito dell'attività amministrativa
contrattuale della P.A., atti amministrativi del procedimento di evidenza
pubblica che condizionano la validità del contratto: deliberazione
di contrattare, la delega (eventuale) del potere di concludere i contratto e
l'aggiudicazione.
Atti collettivi = atti amministrativi con pluralità di destinatari,
con cui la p.a. manifesta la sua volontà unitariamente ed
inscindibilmente nei confronti di un complesso di soggetti considerati
unitariamente (es. piano regolatore).
Atti dichiarativi = atti che danno certezza legale (vincolante) o notiziale
(non vincolante) a fatti giuridicamente rilevanti.
Atti formali = atti amministrativi per i quali l'ordinamento impone una
determinata modalità di esternazione.
Atti generali = atti amministrativi con pluralità
di destinatari, non determinati al momento di adozione dell'atto, ma
determinabili, in base ad esso, al momento della sua esecuzione (es. bandi di
concorso).
Atti giuridici = comportamenti giuridicamente rilevanti mediante i quali
può esprimersi l'attività amministrativa, che si basano su di un
processo di conoscenza e rappresentazione.
Atti giuridici di diritto privato = atti giuridici posti in essere secondo
le forme ed i principi del diritto privato.
Atti giuridici di diritto pubblico = atti giuridici posti in essere secondo
le forme ed i principi del diritto pubblico.
Atti informali = atti amministrativi per i quali l'ordinamento non
stabilisce una forma di esternazione, lasciando all'amministrazione la
facoltà di scegliere la modalità più idonea.
Atti non provvedimentali = atti amministrativi strumentali rispetto ai
provvedimenti connotati dalla mancanza di autoritarietà,
esecutorietà e non sottoposti ai principi di tipicità e
nominatività.
Atti plurimi = atti amministrativi con puralità di
destinatari che sono unici formalmente, ma contengono provvedimenti autonomi ed
indipendenti (es. decreti di nomina dei vincitori di concorsi pubblici).
Atti presupposti = atti del procedimento amministrativo che rilevano al
fine della produzione dell'effetto giuridico del provvedimento, ma hanno
rilievo autonomo e possono essere anche l'esito di un distinto procedimento
amministrativo (es. dichiarazione di pubblica utilità - espropriazione).
Atti ricognitivi = atti strumentali dichiarativi, che consistono, pertanto,
in manifestazioni di scienza e conoscenza.
Atti strumentali = atti non provvedimentali.
Atti valutativi = atti strumentali che si traducono in manifestazioni di
giudizio.
Attività amministrativa = insieme delle attività poste in
essere da amministrazioni pubbliche predeterminate per realizzare la cura
concreta dell'interesse pubblico.
Attività amministrativa di diritto comune = attività
amministrativa di diritto privato.
Attività amministrativa di diritto privato = locuzione utilizzata
per descrivere, tecnicamente, il caso in cui la P.A. persegue lo scopo
assegnatole dall'ordinamento (cioè, il soddisfacimento dell'interesse
pubblico assegnatole) attraverso le forme ed i mezzi del diritto privato,
piuttosto che attraverso quelli del diritto pubblico.
Attività amministrativa di diritto privato equivalente =
attività amministrativa esercitata nelle forme del diritto comune dai
soggetti pubblici ai quali l'ordinamento attribuisce la facoltà di agire
secondo le forme ed i mezzi del diritto privato, oppure secondo le forme ed i
mezzi del diritto pubblico.
Attività amministrativa di diritto privato istituzionale =
attività amministrativa esercitata nelle forme del diritto comune dai
soggetti pubblici che si operano esclusivamente con le forme ed i mezzi del diritto
privato (e.p.e.).
Attività consultiva = attività amministrativa, che si
esprime, in genere nella forma del parere, volta a fornire direttive,
informazioni, consigli alle autorità che devono provvedere in ordine ad
un dato oggetto.
Attività di amministrazione attiva = attività con cui la P.A.
agisce per la cura concreta dei propri fini (es. deliberazioni).
Attività di controllo = attività volta a sindacare, secondo
diritto (controllo di legittimità) o secondo le regole di buona
amministrazione (controllo di merito) l'operato degli organi di amministrazione
attiva.
Attività di diritto comune (della P.A.) = locuzione utilizzata
per descrivere i casi in cui la P.A. opera non in veste di organo pubblico,
dotato di poteri d'imperio ed autotutela, ma come un qualunque soggetto
dell'ordinamento, assumento gli stessi diritti e gli stessi doveri.
Attività di diritto privato (della P.A.) = attività di
diritto comune della P.A..
Attività di diritto privato strumentale = attività di
diritto comune posta in essere dall'amministrazione per provvedere alle sue
necessità quotidiane.
Attività discrezionale = attività amministrativa connotata
dall'attribuzione all'autorità procedente del potere di operare la
scelta della soluzione più compatibile con la fattispecie astrattamente
delineata, sulla base di una completa acquisizione e azione di tutti gli
interessi pubblici e privati coinvolti dall'azione amministrativa con
l'interesse pubblico primario.
Attività vincolata = attività amministrativa integralmente disciplinata
dal legislatore.
Atto amministrativo = strumento tipico dell'attività amministrativa
di diritto pubblico.
Atto ampliativo = atto amministrativo che attribuisce al destinatario nuovi
diritti, poteri o facoltà, operando per tal via un arricchimento della
sua sfera giuridica.
Atto complesso = decisione pluristrutturata che assume le sembianze di un
solo atto a carattere omogeneo (c.d. unitarietà dell'atto). Ad esso la
dottrina tende a ricondurre i casi di pluralità di atti sostanzialmente
identici, ma formati contestualmente, connotati dall'unità del fine
delle varie volontà (es. deliberazione preliminare-provvedimento;
proposta-provvedimento).
Atto confermativo = atto che inerisce alla vicenda dei procedimenti di
riesame: manifestazione di volontà della p.a., formalmente richiesta di
aprire un procedimento di riesame, di non accogliere l'istanza di riapertura.
Atto endoprocedimentale = atto intermedio della sequenza procedimentale
che conduce all'adozione del provvedimento.
Atto pluristrutturato = atto che è il risultato di una
pluralità di manifestazione di volontà tra loro collegate, che
possono (atto complesso) o no fondersi in una manifestazione di volontà
unica.
Atto recettizio = atti che per produrre i loro effetti tipici (che
possono essere ampliativi della sfera giuridica - invito a partecipare ad una
gara pubblica -, siccome restrittivi della medesima - atti ablatori -) devono
essere comunicati al destinatario, poiché la collaborazione di quest'ultimo
è necessaria affinché l'atto raggiunga il suo scopo. Ne deriva che per
essi la fase 'integrativa dell'efficacia' (del procedimento
amministrativo) è necessaria: senza essa l'atto è perfetto ma
inidoneo a produrre effetti giuridici.
Atto restrittivo = atto amministrativo che limita od estingue diritti,
poteri o facoltà del destinatario, operando, per tal via, una riduzione
della sua sfera giuridica.
Atto semplice = atto che il risultato di una sola manifestazione di
volontà.
Asta pubblica = nell'ambito del procedimento di evidenza pubblica,
sistema di scelta del contraente della P.A., utilizzato in via ordinaria, che
consiste nell'individuazione del contraente tramite una gara aperta a tutti,
che si articola in 4 fasi: pubblicazione dell'avviso d'asta, ammissione dei
concorrenti all'incanto, svolgimento dell'asta ed aggiudicazione (al miglior
offerente).
Autoritarietà = imperatività.
Autorizzazioni-consenso = autorizzazioni (intese, concerti, nulla-osta),
che intervengono nella fase decisoria del procedimento amministrativo -
decisone pluristrutturata - (senza fondersi formalmente con l'atto autorizzato
-> determinazioni partecipi della funzione decisoria) e che, pertanto sono
date nell'interesse dell'ente autorizzante.
Autorizzazioni tutorie = autorizzazioni (intese, consensi), che
intervengono nella fase istruttoria del procedimento amministrativo e che,
pertanto, sono date nell'interesse dell'ente autorizzato.
Azionabilità (principio di) = principio do
giustiziabilità.
B
Beni d'interesse
pubblico = beni appartenenti
a soggetti pubbli e/o privati che soddisfano direttamente od indirettamente un
interesse pubblico.
Beni immobili = beni che non possono essere spostati da un luogo all'altro
senza che venga alterata la loro struttura e la loro destinazione. Tali beni
sono immobili 'per natura'; ad essi, tuttavia, la legge ne aggiunge
altri (cfr. art 812 Cod. Civ.).
Beni pubblici = beni che appartengono allo Stato od ad altro ente pubblico,
e che, pertanto, sono soggetti ad un particolare regime giuridico.
Beni pubblici demaniali = demanio pubblico.
Beni pubblici patrimoniali = patrimonio pubblico.
Beni pubblici patrimoniali indisponibili = patrimonio pubblico
indisponibile.
Buona andamento (principio del) =
l'azione amministrativa deve tradursi nella scelta più immediatamente conveniente
ed adeguata alla cura dell'interesse pubblico primario perseguito
dall'amministrazione agente.
C
modulato d'oneri = atti generali con cui la P.A. fissa le
clausole e le condizioni (di forma, di contenuto) applicabili a tutti
i contratti che rientrano in una determinata categoria (generali, se
disciplinano la generalità dei contratti di un certo tipo; speciali, se
disciplinano un singolo contratto). É discussa la loro natura: atti
amministrativi generali od atti normativi.
Carenza di potere in astratto = ipotesi di nullità del provvedimento
amministrativo, che consiste nell'assenza di norme che attribuiscono
all'amministrazione quel potere di provvedere di cui l'atto è
espressione.
Carenza di potere in concreto = ipotesi di nullità od annullabilità
del provvedimento amministrativo, che consiste nell'esercizio del potere
amministrativo in assenza dei presupposti e dei requisiti che ne condizionano
in concreto la sussistenza.
Compiti pubblici primari = compiti, che individuano gli obiettivi
concreti dell'azione amministrativa, che sono radicati nel concetto stesso di
Stato, cui non nessuna organizzazione statale può rinunciare, a meno di
rinunciare alla stabilità ed alla continuità della sua esistenza
(es. ordine interno e sicurezza esterna). Per tale ragione essi sono
organizzati e gestiti prevalentemente secondo le forme e gli schemi del diritto
amministrativo.
Compiti pubblici secondari = compiti, che individuano gli obiettivi
concreti dell'azione amministrativa, identificati dalle esigenze espresse nel
corso delle evoluzioni socio-economico-politiche dalla comunità sociale
rappresentata. Essi, per effetto delle norme costituzionali e della loro natura
(attività di supplenza alla carente iniziativa privata in determinati settori,
oppure attività di riequilibrio del godimento delle prestazioni in
settori non informati al principio dell'equilibrio tra domanda ed offerta ed a
quello dell'accesso generalizzato alle prestazioni per i membri della
collettività), sono attività necessariamente ed oggettivamente
pubbliche, non di pertinenza esclusiva della P.A., gestite secondo le forme e
gli schemi del diritto privato.
Continuità (criterio di) = principio di gestione dei servizi
pubblici, che impone la necessità del costante funzionamento dei servizi
pubblici, salvo le interruzioni dovute a cause di forza maggiore od ai casi
previsti dalla legge (es. sciopero).
Comunicazione = operazione che ha lo scopo di portare un atto a conoscenza
di uno (c. in senso stretto) o più soggetti (c. in senso lato o per
pubblicazione = rivolta a categorie indeterminate di soggetti) un atto. Da essa
può dipendere l'efficacia giuridica dell'atto comunicato.
Concerto = atto pluristrutturato connotato da ciò che
l'autorità titolare del potere di emettere il provvedimento finale (c.d.
autorità concertante) elabora lo schema di provvedimento e lo invia ad
altra autorità (autorità concertata) che, in relazione ai suoi
interessi, può aderire allo schema, ovvero suggerire modifiche. In
quest'ultimo caso si procede attraverso una 'navetta' fin quando non
si trova la soluzione concorde: l'autorità concertante non può
emettere il provvedimento senza il consenso dell'autorità concertata.
Proprio per tale ragione, l'atto si ritiene imputabile a tutte le
autorità che sono intervenute, che devono sottoscrivere il
provvedimento.
Concessione = provvedimento amministrativo ampliativo di natura
concessoria, che attribuisce al privato un nuovo diritto, creato ex novo (concessione-costitutiva)
o di cui era titolare la p.a. (concessione traslativa), supportata da
una convenzione che disciplina i rapporti privato-amministrazione, con
riferimento alle attività che possono essere svolte sulla base della
convenzione.
Conclusione (fase della) = fase dell'aggiudicazione.
Conferenza di servizi = modulo organizzativo, che può operare
nella fase istruttoria del procedimento amministrativo e deve operare nella
fase decisoria dello stesso (ovviamente in caso di decisione pluristrutturata),
che realizza un'accelerazione-concentrazione dei tempi procedimentali, poiché
consente di acquisire, in un'unica sede, tutti gli interessi pubblici coinvolti
nel procedimento (art. 14 l.n. 241/90).
Confisca = provvedimento amministrativo restrittivo di natura ablatoria
reale e con funzione sanzionatoria.
Continuità dell'azione amministrativa (principio della) = l'azione
amministrativa non può non avere soluzione di continuità, poiché,
in caso contrario, l'interesse pubblico sarebbe pregiudicato.
Contraddittorietà = sintomo dell'eccesso di potere, che si traduce nel
contrasto logico tra la statuizione e la motivazione del provvedimento
(interna), oppure nel contrasto tra statuizioni provvedimentali, da valutare
complessivamente (esterna: es. provvedimento di encomio di un dipendente per le
sue capacitò professionali - provvedimento di biasimo per le stesse
ragioni).
Contratto di diritto pubblico = forma contrattuale peculiare del diritto
amministrativo in cui si può esprimere l'attività consensuale di
diritto pubblico dell'amministrazione. Esso risulta connotato dalla posizione
di supremazia dell'amministrazione agente, che si traduce, talvolta, in
clausole di vantaggio (es. diritto di recesso unilaterale per motivate esigenza
pubbliche sopravvenute), dalla non necessaria patrimonialità, e dall'oggetto,
che è un bene giuridico sottratto alla circolazione privata.
Controlli amministrativi = i controlli, operati su atti o su soggetti, al
fine di esaminare l'operato degli organi di amministrazione attiva.
Controllo (sugli atti amministrativi) = attività secondaria
ed accessoria volta a riesaminare, sotto il profilo della legittimità, e
talvolta del merito, gli atti posti in essere dagli organi di amministrazioni
attiva, che può condizionare l'efficacia degli stessi atti controllati.
Convalida = provvedimento amministrativo di secondo grado ad esito
conservativo, tramite eliminazione del vizio formale riscontrato ed efficacia
retroattiva.
Conversione = provvedimento amministrativo di secondo grado ad esito
conservativo, tramite riconduzione del provvedimento formalmente viziato ad una
fattispecie astratta con funzioni omogenee, con efficacia retroattiva.
D
Decisione monostrutturata = decisione che si traduce in un atto
semplice, poiché consta di una sola manifestazione di volontà
proveniente da una sola persona fisica in una sola volta.
Decisione pluristrutturata = decisione che consta di una
pluralità di manifestazioni di volontà tra loro collegate, ma che
non assumono necessariamente un aspetto formalmente unitario, provenienti da
soggetti che rappresentano interessi di pari dignità rispetto a quelli
del soggetto procedente.
Deliberazione a contrattare = locuzione che, nell'ambito del
procedimento di evidenza pubblica, descrive sia la fase iniziale del
procedimento, sia l'atto in cui essa si traduce, che indica lo scopo, che
s'intende perseguire con il negozio giuridico stipulando, e predispone gli
strumenti (progetto di contratto) per realizzarlo.
Deliberazione preliminare = atto amministrativo strumentale, che fa
parte del procedimento amministrativo e si traduce nella determinazione del
contenuto del provvedimento che deve essere adottato sul suo presupposto.
Demanio (pubblico) = categoria disomogenea di beni pubblici che
comprende beni immobili, relative pertinenze ed universalità di mobili,
che appartengono agli enti pubblici territoriali.
Demanio (pubblico) accidentale = demanio eventuale.
Demanio (pubblico) comunale = categoria che comprende i cimiteri ed i
pubblici mercati di proprietà del Comune, che godono del regime
giuridico dei beni demaniali. È un demanio esclusivo ma non necessario:
i cimiteri ed i mercati possono non appartenere al Comune, ma in tal caso non
godranno del regime giuridico dei beni demaniali.
Demanio (pubblico) esclusivo = demanio comunale.
Demanio (pubblico) eventuale = beni immobili, relative pertinenze ed
universalità di mobili che possono anche non appartenere agli enti
pubblici territoriali (es. strade private).
Demanio (pubblico) idrico = categoria del demanio necessario, che comprende
tutte quelle acque che possono essere utilizzate per uso pubblico d'interesse
generale (es. laghi, torrenti).
Demanio (pubblico) marittimo = categoria del demanio necessario, che
comprende il lido del mare, la spiaggia, i porti.
Demanio (pubblico) militare = categoria del demanio necessario, che
comprende le opere permanenti destinate alla difesa nazionale (es. fortezze,
piazzeforti).
Demanio (pubblico) necessario = beni immobili che sono demaniali per
'natura': devono essere per forza beni demaniali. Appartengono tutti
allo Stato, salvo i porti lacuali che sono di proprietà delle Regioni.
Demanio (pubblico) riservato = demanio pubblico necessario
Dichiarazione di pubblica utilità (d.p.u.) = atto conclusivo,
non surrogabile, che chiude il primo dei due sub-procedimenti che confluiscono
nel procedimento di espropriazione, mediante il quale è effettuato opera
l'accertamento costitutivo del carattere di pubblica utilità delle opere
da realizzare.
Diritti demaniali reali (su beni altrui) = categoria di diritti d'uso
pubblico, che hanno ad oggetto i beni immobili e le universalità di
mobili che appartengono ai privati, e che, se fossero stati di proprietà
degli enti pubblici territoriali, sarebbero stati beni demaniali eventuali
(diritti che 'vivono di analogia')
Diritti d'uso pubblico = diritti che incidono su beni mobili ed immobili
privati, limitandone le facoltà di godimento e, talvolta, di
disposizione, costituiti in favore di una determinata collettività.
Denuncia (atto di) = atti che hanno la struttura, ma non la natura, e
quindi gli effetti, degli atti d'iniziativa. Essi constano in manifestazioni di
rappresentazione, poiché l'interessato, rappresentando esigenze o situazioni,
richiede all'amministrazione di adottare le misure conseguenti. La si
può definire atto preparatorio del procedimento amministrativo, di
fronte al quale la p.a. non ha alcun obbligo di provvedere, ma al più un
dovere di rispondere, e, probabilmente, di procedere.
Denuncia d'inizio attività (d.i.a.) = istituto di semplificazione
(dell'azione e) del procedimento amministrativo che opera mediante la
liberalizzazione dell'esercizio dell'attività privata e consiste nello
'slittamento 'del procedimento. Nei casi indicati dall'art. 19 l.n.
241/90, il procedimento autorizzatorio è sostituito da una dichiarazione
privata che ha la duplice funzione di legittimare l'esercizio
dell'attività e dare inizio ad un procedimento di verifica, che
trapelerà all'esterno solo in caso di esito negativo.
Designazione = atto amministrativo strumentale, che fa parte del
procedimento amministrativo e si traduce nell'indicazione, generalmente
obbligatoria e vincolante, all'autorità competente dei nomi dei soggetti
da nominare.
Dichiarazioni sostitutive = dichiarazioni prodotte dall'interessato
all'amministrazione che contengono le informazioni di vario genere, che per
espressa disposizione di legge sostituiscono le certificazioni oppure gli atti
di notorietà relativi a stati, qualità personali e fatti.
Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà = dichiarazioni
sostitutive cui si può ricorrere per attestare informazioni non comprese
nell'elenco dell'art. 46 d.p.r. n. 445/00 (formula residuale).
Dichiarazioni sostitutive di certificazioni = dichiarazioni sostitutive cui
si può ricorrere per attestare le informazioni comprese nell'elenco
dell'art. 46 d.p.r. n. 445/00.
Dies a quo (del procedimento amministrativo) = momento, legato ad una data certa, a
partire dal quale il procedimento amministrativo può considerarsi
iniziato, cioè pendente.
Difetto d'attribuzione = carenza di potere.
Difetto d'istruttoria = sintomo dell'eccesso di potere, che si traduce
nella non completa e puntuale verifica ed acquisizione degli elementi di fatto
e degli interessi coinvolti dall'azione amministrativa, nel corso della fase
istruttoria del procedimento amministrativo.
Difetto di legittimazione = vizio di legittimità del
provvedimento amministrativo, che è ricondotto, in genere, nell'alveo
dell'incompetenza, e consiste nell'adozione del provvedimento da parte di un
soggetto giuridico diverso da quello che avrebbe dovuto adottarlo (es. collegio
che ha operato pur in mancanza del quorum strutturale).
Difetto di motivazione = sintomo dell'eccesso di potere, che consiste
nella non completa esternazione delle ragioni e delle giustificazioni che sono
alla base dell'adozione del provvedimento.
Direttiva = provvedimento amministrativo restrittivo di natura ablatoria
personale che prescrivono comportamenti (rectius: obiettivi da raggiungere
mediante l'adozione di comportamenti idonei).
Discrezionalità tecnica = concetto che indica l'attività
dell'amministrazione che, sulla base di cognizioni tecniche e scientifiche del
sapere specialistico, chiarisce, con un grado di certezza variabile, il
significato e la portata di alcune locuzioni (es. malattie infettive).
Cioè a dire, attività meramente conoscitiva che si esaurisce in
un apprezzamento tecnico.
Disparità di trattamento = sintomo dell'eccesso di potere, che
consiste nell'adozione da parte della p.a. di provvedimenti diversi,
nell'esercizio del medesimo potere nei confronti di situazioni di fatto
assolutamente identiche.
Dispensa = provvedimento amministrativo discrezionale, generalmente
ritenuto ampliativo, ma del quale è discussa la natura autorizzatoria in
senso stretto, che autorizza il destinatario a derogare all'osservanza di
disposizioni (altrimenti) vincolanti.
Divieto di aggravamento del procedimento amministrativo = divieto
posto dall'art. 1, comma 2, l.n. 241/90, che pone un limite al principio
inquisitorio, per ragioni di economicità ed efficienza.
Dovere di procedere = dovere di mera e sommaria delibazione (cioè
di verifica dell'esistenza dei presupposti per l'esercizio dei propri poteri)
che incombe sulle amministrazioni, prima ancora dell'obbligo di provvedere, che
deriva dal carattere funzionale dell'attività amministrativa (c.d.
doverosità dell'azione amministrativa), particolarmente apprezzabile in
caso di procedimento d'ufficio.
Doverosità dell'azione amministrativa = l'attività
amministrativa è doverosa (e, quindi, indisponibile) poiché
l'attribuzione di poteri amministrativi ai soggetti pubblici è
strumentale alla realizzazione del fine stabilito dalla legge.
E
Eccesso di potere = vizio di legittimità del
provvedimento invalido, che attiene ad aspetti discrezionali dell'agire
amministrativo e che consiste nello sviamento del potere amministrativo
dall'interesse pubblico per il soddisfacimento del quale è stato
attribuito. Cioè a dire, nell'esercizio del potere amministrativo per un
fine diverso da quello tipico.
Economicità (criterio di) =
principio di gestione dei servizi pubblici, che impone l'equilibrio
finanziario tra i costi ed i ricavi.
Enti pubblici di gestione =
enti pubblici che, nel sistema delle partecipazioni statali, si occupavano
della gestione aziendale vera e propria delle società partecipate dallo
Stato, ed erano responsabili dell'indirizzo tecnico, amministrativo e
finanziario delle stesse.
Espropriazione per causa di pubblica
utilità = procedimento ablatorio reale che estingue,
verso corresponsione di un serio ristoro, in tutto od in parte, il diritto di
proprietà di un privato su beni immobili, per una causa di pubblico
interesse legalmente dichiarata.
Errore di fatto = sintomo dell'eccesso di potere, che si consiste
nell'adozione del provvedimento sulla base di una rappresentazione dei fatti
difforme da quella reale.
Esecutività = la particolare efficacia giuridica del provvedimento
amministrativo, dovuta alla sua imperatività.
Esecutorietà = caratteristica del provvedimento amministrativo non
immediatamente satisfattivo dell'interesse pubblico, che indica
l'idoneità ad esser portato ad esecuzione coattivamente, anche contro la
volontà del destinatario, senza bisogno di ricorrere all'autorità
giurisdizionale.
Eseguibilità = caratteristica del provvedimento amministrativo non
immediatamente satisfattivo dell'interesse pubblico, che esprime la
possibilità di realizzare in concreto gli effetti dell'atto per
l'assenza di impedimenti legali o di fatto.
Espropriazione = provvedimento amministrativo restrittivo di natura
ablatoria reale, che, previo serio ristoro, trasferisce, a titolo originario,
la proprietà di un bene dal privato alla P.A..
Esternazione espressa = modalità diretta ed individuale di rendere
l'atto amministrativo percepibile nell'ordinamento giuridico.
Esternazione implicita = modalità indiretta di rendere l'atto
amministrativo informale percepibile nell'ordinamento giuridico, facendolo
risultare da altro atto o comportamento dell'amministrazione.
Evidenza pubblica (procedimento di) =
modulo procedimentale attraverso il quale la P.A. giunge alla conclusione di
negozi giuridici che si traducono in esercizio di attività
amministrativa. Esso è finalizzato a controllare le ragioni che
presiedono alla scelta dello strumento negoziale in luogo di quello provvedimentale,
e l'idoneità dello strumento scelto a soddisfare l'interesse pubblico
assegnato. Ed a tal fine consta di un momento autorizzatorio della
contrattazione (fase della deliberazione a contrattare) e di una serie di
momenti successivi di controllo (fase dell'aggiudicazione e fase
dell'approvazione).
F
Fase decisoria = fase del procedimento amministrativo, in
cui, sulla base del materiale acquisito nelle fasi precedenti, si adotta il
provvedimento finale. Generalmente è le fase conclusiva del procedimento,
salvo che il provvedimento perfetto, non sia idoneo a produrre effetti
giuridici, poiché in tal caso occorrerà l'ulteriore fase integrativa
dell'efficacia.
Fase dell'iniziativa = fase propulsiva del procedimento amministrativo, che
ne determina la giuridica apertura.
Fase integrativa dell'efficacia = fase eventuale del procedimento
amministrativo, in cui sono poste in essere le operazioni che consentono di
attribuire al provvedimento perfetto l'efficacia giuridica.
Fase istruttoria = fase del procedimento amministrativo, in cui
l'amministrazione, anche con l'apporto collaborativo dei privati, acquisisce
tutti i fatti e gli interessi necessari per effettuare una scelta
operativa adeguata e congrua rispetto all'interesse pubblico da soddisfare.
G
Giustiziabilità (principio di) = principio che garantisce la tutela
giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi coinvolti dall'azione
amministrativa.
Giusto procedimento = principio fondamentale cui è informata la
disciplina del procedimento amministrativo, che esprime la necessità del
confronto dialettico tra interessi pubblici e privati coinvolti dall'azione
amministrativa, al fine di una composizione degli interessi che tenga conto dei
concreti rapporti (cfr., per tutti, partecipazione).
Governo pubblico dell'economia = insieme delle azioni pubbliche, dirette
(esercizio d'impresa) ed indirette (forme di coordinamento e d'indirizzo delle
attività economiche a fini sociali), che incidono in ambito economico,
per finalità sociali di garanzia.
H
I
Illegittimità = invalidità per vizi di
legittimità.
Illegittimità derivata = illegittimità che colpisce un
provvedimento amministrativo di per sé conforme alla propria fattispecie
legale, che risulta, tuttavia, invalido per i vizi di legittimità di
atti che ne costituiscono il presupposto (es. occupazione d'urgenza illegittima
per vizi della dichiarazione d'indifferibilità ed urgenza dell'opera
pubblica).
Illegittimità originaria = illegittimità ordinaria del
provvedimento amministrativo, che è stato adottato in violazione delle
regole giuridiche, che disciplinano l'esercizio del potere amministrativo di
cui è espressione, che vigevano al momento della sua adozione.
Illegittimità parziale = illegittimità di una parte del
provvedimento amministrativo che non si comunica all'intero atto (es.
illegittima apposizione del termine).
Illegittimità sopravvenuta = ipotesi discussa d'illegittimità
legata al mutamento del quadro normativo di riferimento, che si verifiche dopo
l'adozione del provvedimento. I casi, discussi, ma più fondati, sono
quelli di una legge retroattiva che modifica la normativa regolatrice della
fattispecie, rendendo il provvedimento non più conforme ad essa; e
quello della sentenza della Corte Costituzionale che dichiari illegittima la
normativa regolatrice della fattispecie.
Illegittimità totale = illegittimità che investe l'intero
provvedimento.
Illogicità della statuizione = sintomo dell'eccesso di potere,
che consiste nell'intrinseca irragionevolezza della determinazione (es. in un
concorso ancorato alla valutazione delle capacità tecniche, la
Commissione pone tra i criteri di massima in base ai quali valuterà
prove e titoli il requisito dell'età, attribuendogli un peso
complessivamente decisivo).
Imparzialità (principio di) = l'azione amministrativa non deve
discriminare alcuno degli interessi pubblici o privati da essa coinvolti, ma
deve, al contrario, identificarli e valutarli ativamente tutti con
l'interesse pubblico primario perseguito.
Imperatività (del provvedimento amministrativo) = caratteristica
del provvedimento perfetto ed efficace, che esprime la sua particolare forza
giuridica. Cioè a dire la realizzazione automatica ed immediata degli
effetti giuridici, senza necessità di collaborazione da parte del
destinatario.
Impresa pubblica = strumento diretto di governo pubblico dell'economia,
che consiste nella costituzione di soggetti di natura pubblica aventi natura
d'impresa, al fine di farli agire come operatori economici nel mercato (es.
enti pubblici economici).
Inalienabilità relativa = caratteristica dei beni demaniali, che
consiste nell'inidoneità a formare oggetto di negoziazione di diritti a
favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge, che li
riguarda.
Incommerciabilità =caratteristica dei beni del demanio necessario,
che consiste nell'impossibilità di essere oggetto di qualsivoglia tipo
di negoziazione di diritti a favore di terzi.
Inchiesta (strumento istruttorio dell') = strumento istruttorio
straordinario (necessita di uno specifico atto istitutivo), che
l'amministrazione usa per accertare od approfondire situazioni d fatto, per le
quali si rende necessaria un'indagine specifica svolta da soggetti qualificati.
Ne deriva che può essere utilizzato tanto per la verificazione quanto
per l'elaborazione di fatti.
Incompetenza assoluta = ipotesi di nullità del provvedimento
amministrativo, che consiste nell'esercizio da parte dell'autorità
procedente di un potere di pertinenza di altri poteri dello Stato (es. una
sentenza emessa da un dirigente del ministero), oppure di altro settore
dell'amministrazione (es. ordine di demolizione di un immobile comunale emesso
dal Provveditore agli studi). Ipotesi poco realista.
Incompetenza relativa = vizio di legittimità del provvedimento
invalido, che riguarda aspetti vincolati dell'agire dell'amministrazione e che
consiste nell'adozione del provvedimento da parte di un organo del complesso
amministrativo competente, che, secondo le norme di organizzazione, per ragioni
di materia, territorio o grado, non è l'effettivo titolare del potere di
provvedere.
Inoppugnabilità (del provvedimento amministrativo) =
caratteristica del provvedimento amministrativo imperativo, che esprime la sua
inattacabilità da parte dei privati legittimati dopo la scadenza dei
termini per impugnarlo.
Inquisitorio (principio) = nell'ambito dell'istruttoria l'amministrazione,
fermo l'obbligo di compiere le attività istruttorie previste dalla
legge, è libera di (e deve) compiere tutte le attività che si
rivelino necessarie ed utili per verificare rigorosamente i presupposti
del suo agire e conoscere precisamente il contesto in cui si svolgerà la
sua azione. L'unico limite allo svolgimento delle attività istruttorie
è dato dal divieto di aggravamento del procedimento che impone che l'uso
delle attività istruttorie facoltative trovi causa nelle risultanze
delle attività istruttorie obbligatorie.
Intangibilità (del provvedimento amministrativo) = caratteristica
del provvedimento imperativo, che esprime la sua immodificabilità in senso
assoluto.
Intesa = atto pluristrutturato che si distingue dal
concerto non per profili formali, bensì per aspetti sostanziali:
è una paritaria codeterminazione del contenuto dell'atto realizzata
attraverso trattative, al termine delle quali, generalmente, l'autorità
titolare del potere di emetter il provvedimento da atto dell'intesa raggiunta.
Interesse pubblico primario = interesse pubblico dell'amministrazione
agente.
Intimazione = atto amministrativo strumentale di avvertimento, che ha
come destinatari i soggetti tenuti, per legge od ordine, all'osservanza di
determinati obblighi e si traduce in uno 'stimolo' all'ottemperanza.
Invalidità (del provvedimento amministrativo) = non
conformità del provvedimento al complesso delle regole, giuridiche e non,
che disciplinano l'esercizio del potere amministrativo di cui l'atto è
espressione, che causa l'inidoneità del provvedimento a soddisfare
l'interesse pubblico alla cura del quale tale potere è preordinato (c.d.
difformità dal modello legale).
Invalidità per vizi di legittimità = invalidità per
violazione delle regole giuridiche che disciplinano l'esercizio del potere
amministrativo (di cui il provvedimento è espressione).
Invalidità per vizi di merito = invalidità per violazione
delle regole non giuridiche di convenienza, opportunità e buon andamento
dell'azione amministrativa che disciplinano l'esercizio del potere
amministrativo (di cui il provvedimento è espressione).
Irregolarità (del provvedimento amministrativo) =
difformità dal modello legale che non comporta la violazione
dell'interesse pubblico tipico, ma di altri interessi pubblici (es. mancata
indicazione dell'autorità a cui ricorrere).
Ispezione (strumento istruttorio dell') = strumento istruttorio che
l'amministrazione utilizza per acquisire direttamente, attraverso persone a
ciò incaricate, notizie su fatti o persone. Strumento utile, per lo
più, alla verificazione dei fatti.
Istruttoria aperta = è l'istruttoria alla quale tutti possono
partecipare con il loro apporto collaborativo, proponendo osservazioni, che
rappresentano od evidenziano fatti, forniscono dati.
Istruttoria chiusa = istruttoria alla quale non sono ammessi a partecipare
i privati (es. art. 7, comma 1, l.n. 241/90), salvo solo l'esercizio del
diritto d'accesso.
Istruttoria in contraddittorio = istruttoria alla quale possono partecipare
con il loro apporto collaborativo solo i soggetti che saranno investiti dagli
effetti del provvedimento. Si tratta del principio generale, che soffre le
limitazioni poste dall'art. 13 l.n. 241/90.
Istruttoria riservata = istruttoria alla quale non sono ammessi a
partecipare i privati, che soffrono anche un'attenuazione del diritto d'accesso
(art. 24, comma 2, lett. d, l.n. 241/90).
Istruttoria segreta =istruttoria alla quale non sono ammessi a partecipare
i privati, che soffrono anche l'impossibilità di esercitare il diritto
d'accesso (art. 24, comma1 e 2, lett a, b, c, l.n. 241/90).
J
K
L
Legalità (principio
di) = l'azione
amministrativa deve essere sussumibile nella normativa che ne ha dettato la
disciplina.
Legalità formale (principio di) = l'azione amministrativa deve
svolgersi nei limiti dell'autorizzazione legislative e nel rispetto dei
principi che presiedono all'esercizio della funzione amministrativa.
Legalità sostanziale (principio di) = l'azione amministrativa
deve svolgersi secondo le procedure, le forme posti dal legislatore e
può avere soltanto i contenuti e gli effetti giuridici da quest'ultimo
previsti.
Licenze = termine, che secondo la dottrina maggioritaria, è
sinonimo di provvedimento amministrativo ampliativo di natura autorizzatoria,
privo di autonomia concettuale.
Licitazione privata = nell'ambito del procedimento di evidenza pubblica,
sistema di scelta del contraente della P.A., utilizzato prevalentemente nei
contratti passivi (acquisti, appalti),che consiste in una gara, che a
differenza dell'asta pubblica, è riservata ai soggetti invitati
dall'amministrazione
M
Manifesta
ingiustizia = sintomo
dell'eccesso di potere, che si traduce nella pura e semplice irragionevolezza
del provvedimento, sempre rispetto alle regole che presiedono all'esercizio del
potere di cui è espressione (prima fra tutte, la procedimentalizzazione
dell'azione amministrativa). E' la ura che si pone al confine tra invalidità
per vizi di legittimità ed invalidità per vizi di merito.
Merito (dell'azione amministrativa) = ambito delle scelte, tutte
astrattamente praticabili, che residua dopo che l'amministrazione ha osservato
tutti i criteri ed i limiti che presiedono all'esercizio del suo potere
amministrativo, e che è retto dalle regole, non giuridiche, della buona
amministrazione.
Motivazione = parte degli atti amministrativi formali che espone le ragioni
di fatto e di diritto (giustificazione), nonché delle ragioni che stanno alla
base della determinazione assunta (motivazione in senso stretto).
Motivazione implicita = motivazione che risulta da un altro atto della
serie procedimentale ed è espressamente richiamata dall'atto
amministrativo.
Motivazione incompleta = difetto di motivazione.
Motivazione insufficiente = difetto di motivazione.
Motivazione ob relationem = motivazione che risulta da altro atto della
serie procedimentale, ma non è richiamata espressamente dall'atto
amministrativo che ne è privo.
N
Nominatività del provvedimento amministrativo (principio di) = impossibilità di conurare un
provvedimento amministrativo diverso ed ulteriore rispetto a quelli previsti e
disciplinati dal legislatore.
Nulla-osta = termine, che secondo la dottrina maggioritaria, nei rapporti
tra privato ed amministrazione è sinonimo di provvedimento
amministrativo ampliativo di natura autorizzatoria, privo di autonomia
concettuale.
Nei rapporti tra amministrazioni, al contrario, assume autonomo rilievo
giuridico nell'ambito delle decisioni pluristrutturate: atto di assenso interno
necessari posto in essere da un'amministrazione che cura un interesse diverso
da quello dell'amministrazione agente.
O
Obbligo di provvedere = dovere espressamente posto dall'art. 2, l.n.
241/90, che impone all'amministrazione di concludere i procedimenti
amministrativi ad iniziativa eteronoma con l'adozione, nei termini, di un
provvedimento espresso. Tale obbligo, che sarà sanzionato (cfr.
art. 20, comma 5, lett. h, l.n. 59/97), degrada a mero onere nei procedimenti
per i quali può operare il silenzio assenso.
Occupazione = provvedimento amministrativo restrittivo di natura ablatoria
reale, che legittima la p.a. ad incidere, temporaneamente e previo congruo
indennizzo, sul godimento e/sull'uso di beni privati.
Occupazione acquisitiva = accessione invertita.
Occupazione temporanea e d'urgenza = procedimento ablatorio reale, che
limita temporaneamente, verso corresponsione di un'indennità, il
godimento e/o l'uso di beni immobiliari da parte del privato che vanta su essi
un diritto reale, nei casi previsti dalla legge ed espressamente dichiarati.
Operazioni = comportamenti giuridicamente rilevanti che si traducono in
attività materiali (es. esecuzione di provvedimenti amministrativi,
notificazioni).
Ordini amministrativi = provvedimenti amministrativi restrittivi di
natura ablatoria personale che prescrivono ad uno (ordini particolari) o
più soggetti (ordini generali) comportamenti (positivi -> comandi;
negativi -> divieti) da tenere.
Organo collegiale = organo che ha come titolari un corpo di persone
fisiche unitariamente intese. Ciò che determina il particolare modo di
adozione degli atti di competenza (subprocedimento).
Organo monocratico =organo individuale, che ha come titolare una sola
persona .
P
Parere = manifestazione di
giudizio cui può (p. facoltativo) o deve (p. obbligatorio o vincolante)
ricorrere l'amministrazione procedente a fini istruttori o decisori.
Partecipazione al procedimento amministrativo = possibilità dei
privati (o dei soggetti pubblici coinvolti non istituzionalmente), coinvolti
dall'agire dell'amministrazione, di intervenire attivamente (art. 10, l.n.
241/90) nel procedimento amministrativo (artt. 7 e ss, l.n. 241/90, cui si
devono aggiungere, in termini strumentali, gli artt. 22 e ss) .
Partecipazione statale = strumento diretto di governo pubblico
dell'economia, che consiste nella partecipazione dello Stato a strutture
societarie riconducibili negli schemi del diritto privato.
Patrimonio (beni pubblici del) = categoria di beni pubblici, che comprende
beni mobili ed immobili, che appartengono allo Stato ed agli altri enti
pubblici, e che non sono beni demaniali.
Patrimonio disponibile (beni pubblici del) = beni pubblici del patrimonio
che appartengono agli enti pubblici e sono regolati, salvo deroghe legislative
espresse, dalle norme del diritto comune.
Patrimonio indisponibile (beni pubblici del) = beni pubblici del
patrimonio, che appartengono allo Stato ed agli enti pubblici e sono sottoposti
ad un regime giuridico speciale, simile a quello dei beni demaniali.
Patrimonio indisponibile riservato (beni pubblici del) = beni pubblici del
patrimonio indisponibile, che possono appartenere esclusivamente allo Stato od
alla Regione.
Privatizzazione = processo che ha interessato gli strumenti d'intervento
diretto dello Stato nella gestione dell'economia (tramite dismissione delle
imprese pubbliche e delle partecipazioni), al fine di ridurre tale forma di
governo pubblico dell'economia.
Privatizzazione in senso formale = locuzione utilizzata per descrivere la
prima fase del processo di privatizzazione, che ha ad oggetto il cambiamento
della struttura organizzativa degli enti, che da pubblica (enti pubblici
economici, aziende speciali, enti gestori di partecipazioni statali) diviene
privata (s.p.a.), pur restando sotto il controllo della mano pubblica, poiché
lo Stato è titolare del pacchetto azionario di maggioranza o della
totalità delle azioni.
Privatizzazione in senso sostanziale = locuzione utilizzata per descrivere
la seconda ed ultima fase del processo di privatizzazione, tuttora in corso,
che ha ad oggetto la dismissione da parte dello Stato, che ne è
titolare, delle azioni degli enti privatizzati.
Procedimenti ablatori reali = procedimenti amministrativi che incidono coattivamente
sul contenuto e/o sull'esistenza stessa dei diritti reali dei privati per
ragioni, qualificabili, in termini generali, pubbliche.
Proprietà pubblica = istituto che descrive l'appartenenza di un bene
ad un ente pubblico od allo Stato, che non è paragonabile al
corrispondente istituto privato, poiché è connotato da
doverosità. Cioè a dire, è espressione di un dovere e la
sua gestione è sempre esercizio di una funzione.
Proprietà pubblica collettiva = proprietà pubblica, che
è connotata da un rapporto dominicale aperto tra l'ente proprietario ed
il bene, che è destinato all'uso generale, libero e gratuito da parte di
ogni membro della collettività.
Proprietà pubblica individuale = proprietà pubblica, che
è connotata da un rapporto dominicale chiuso ed impenetrabile tra l'ente
proprietario ed il bene, che è sottratto all'uso generale, poiché solo
eccezionalmente è ammesso l'uso di terzi.
Perplessità = sintomo dell'eccesso di potere, che si traduce
nell'impossibilità d'identificare il potere amministrativo di cui il
provvedimento è espressione.
Procedimenti collegati = procedimenti non fanno parte della stessa sequela
procedimentale (ed infatti rispondono ad interessi pubblici diversi, che
trovano soddisfazione in atti distinti = hanno autonomia funzionale), che per
legge o a causa dei principi generali interferiscono tra loro (es. procedimento
per la sanatoria di un'infrazione ed il procedimento per la sanzione della
medesima).
Procedimenti interni = procedimenti inseriti in una sequela procedimentale
principale che non hanno autonomia funzionale,e, pertanto, non hanno rilevanza
esterna. Il loro esito rifluisce nel procedimento principale: connessione
funzionale all'emanazione di un solo atto.
Procedimenti paralleli = procedimenti indipendenti ed autonomi 'legati
dal punto di vista sostanziale': una determinata attività dipende
da due distinti provvedimenti (es. ristrutturazione di un immobile di pregio
storico ha bisogno sia della concessione edilizia, sia dell'autorizzazione della
sovrintendenza dei beni culturali. I due provvedimenti, ed i relativi
procedimenti non interferiscono, solo che mancando l'uno, la ristrutturazione
non può essere effettuata)..
Procedimento amministrativo = serie concatenata ed ordinata di atti ed
operazioni, previsti dalla legge o disposti dall'amministrazione, posti in
essere da soggetti pubblici e privati al fine dell'adozione del provvedimento.
Procedimento di riesame = procedimento amministrativo che ha ad oggetto
l'esame di un provvedimento amministrativo già adottato.
Proposta = atto d'iniziativa eteronoma pubblica del procedimento
amministrativo che presenta un alto grado di compiutezza ed elaborazione. Tanto
che è stato ipotizzato, non senza dubbi, che si tratterebbe di una
determinazione positiva e concreta degli interessi (anche perché è
frutto di un procedimento amministrativo interno), che necessita del
provvedimento finale solo per acquisire efficacia. Sì da potersi
ricondurre nel novero delle decisioni pluristrutturate, ed addirittura agli
atti complessi.
Proroga (degli effetti del provvedimento) = istituto che opera per i
provvedimenti soggetti a termine di efficacia, al fine di prolungarla nel tempo
e che deve esser disposto prima della scadenza del termine stesso.
Provvedimento ablatorio = provvedimento restrittivo che può avere ad
oggetto beni e diritti ad essi connessi (p.a. reale), diritti personali (p.a.
personale) o diritti inerenti a rapporti obbligatori (p.a. obbligatorio).
Provvedimento ad effetti istantanei = provvedimento che esaurisce la sua
efficacia nel momento in cui è adottato (es. decreto di espropriazione).
Provvedimento ad effetti permanenti = provvedimento che protrae la sua
efficacia nel tempo, fino al verificarsi di un determinato evento, od alla
scadenza di un termine (es.piano urbanistico).
Provvedimento ad esito conservativo = provvedimento di secondo grado che
conferma l'efficacia del provvedimento che ha ad oggetto.
Provvedimento ad esito eliminatorio = provvedimento di secondo grado che
priva di rilievo giuridico il provvedimento che ha ad oggetto.
Provvedimento amministrativo = atto tipico di esercizio
dell'attività di amministrazione attiva, che si traduce in una
manifestazione di volontà diretta alla cura concreta dell'interesse
pubblico primario, ed è caratterizzato da unilateralità,
imperatività, inoppugnabilità, tipicità,
nominatività ed eventualmente da esecutorietà.
Provvedimento autorizzatorio = provvedimento ampliativo che rimuove un
limite all'esercizio di un diritto che è già nella sfera
giuridica del destinatario.
Provvedimento concessorio = provvedimento ampliativo che attribuisce al
privato un vantaggio patrimoniale che non era nella sua sfera giuridica e crea
un rapporto obbligatorio con la P.A..
Provvedimento di secondo grado = provvedimento che ha ad oggetto un altro
provvedimento amministrativo.
Provvedimento efficace = provvedimento amministrativo perfetto idoneo
a produrre effetti giuridici.
Provvedimento perfetto = provvedimento amministrativo provvisto di tutti
gli elementi rilevanti per la sua esistenza giuridica.
Provvedimento valido = provvedimento amministrativo conforme alla
fattispecie astratta delineata dal legislatore.
Q
R
Ragionevolezza (principio della) = con riferimento al procedimento amministrativo, è il
superprincipio assoluto: che è il parametro primo del vizio di eccesso
di potere, ed ad un tempo clausola di bilanciamento dei principi che presiedono
allo svolgimento del procedimento amministrativo.
Ratifica = provvedimento amministrativo di secondo grado ad esito
conservativo che si traduce in un'adesione, previo procedimento di riesame,
dell'autorità titolare ordinaria di un determinato potere al
provvedimento posto in essere da un'autorità legittimata in via
straordinaria all'esercizio del medesimo potere.
Requisizione = provvedimento amministrativo restrittivo di natura ablatoria
reale, che legittima la disposizione temporanea di beni, verso indennizzo,per
far fronte ad eventi bellici od a calamità naturali.
Responsabile del procedimento = persona fisica, addetta all'unità organizzativa
responsabile del procedimento, nominata dal titolare dell'ufficio, che svolge
attività d'impulso, istruttorie, eventualmente decisorie, nonché di
collegamento con i terzi, in relazione ad un determinato procedimento
amministrativo (c.d. personificazione della p.a.). Per questa ragione, dal
punto di vista organizzativo (statico) lo si qualifica spesso come ufficio
unipersonale temporaneo e strumentale.
Retroattività (del provvedimento) = casi in cui l'efficacia del
provvedimento amministrativo comincia a decorrere da un momento anteriore alla
sua adozione.
Retrocessione (diritto di) = diritto del soggetto che ha subito
l'espropriazione di un bene immobile ad ottenerne le restituzione, verso
amento del prezzo, qualora l'opera pubblica, in vista della quale il bene
era stato espropriato, non sia stata realizzata nei termini stabiliti dalla
d.p.u., ovvero qualora il bene immobile non sia stato, in tutto od in parte,
utilizzato per la realizzazione dell'opra suddetta.
Requisizione = procedimento ablatorio reale dai confini oggettivi non
netti, che consente, per ragioni di pubblica utilità e verso indennizzo,
di escludere la proprietà di beni mobili (requisizione in
proprietà), siccome di limitare, temporaneamente, il godimento dei beni
immobili (requisizione in uso), ovvero di disporre l'eliminazione o l
modificazione del bene oggetto del diritto reale.
Responsabilità da accessione invertita = forma di
responsabilità extracontrattuale della P.A. che sanzione l'acquisizione
irreversibile da parte dell'amministrazione di una proprietà privata
operata sulla base di un atto illecito.
Responsabilità per atti legittimi (della P.A.) = espressione
utilizzata nel linguaggio corrente per esprimere l'attitudine dell'atto
amministrativo a sacrificare la sfera giuridica altrui, verso indennizzo. In
realtà, non si tratta di una forma di responsabilità civile della
P.A., atteso che si distingue da essa in virtù della struttura dommatica
(cfr., per tutti gli elementi, la giuridicità dell'azione
amministrativa), del regime (atteso che l'obbligo d'indennizzo che qualifica
tale forma di responsabilità è variamente comprimibile) e
dell'ambito di applicazione (l'obbligo d'indennizzo opera solo nei casi
tassativamente previsti dalla legge).
Responsabilità per illecito normativo (della P.A.) = forma di
responsabilità extracontrattuale dello Stato che sanziona l'omessa
attuazione delle direttive comunitarie che attribuiscono diritti ai cittadini,
il contenuto dei quali è ben individuabile sulla base delle disposizioni
della direttiva stessa.
Responsabilità per omessa attuazione di direttive =
responsabilità per illecito nomrmativo.
Retrodatazione (degli effetti del provvedimento) = ipotesi di
retroattività del provvedimento amministrativo, espressamente prevista
da disposizioni di legge che autorizzano l'amministrazione a far risalire gli
effetti del provvedimento al momento in cui avrebbero dovuto iniziare.
Rettifica = provvedimento amministrativo di secondo grado ad esito
conservativo che elimina le mere irregolarità dell'atto di primo grado.
Revoca = provvedimento amministrativo di secondo grado ad esito
eliminatorio che incide su un atto amministrativo valido per ragioni di
opportunità. Cioè a dire, perché l'amministrazione si pente di
averlo adottato (r. ius poenitendi), ovvero perché, mutando le
circostanze di fatto, l'atto risulta inopportuno (r. per sopravvenienza).
Revoca (dell'iniziativa procedimentale) = atto che il privato (o l'ente
pubblico che agisce come tale), che ha dato inizio ad un procedimento amministrativo,
può porre in essere, fino a quando l'amministrazione non abbia
provveduto o non abbia attivato altre amministrazioni, per porre nel nulla la
sua iniziativa -> atto di disposizione della propria iniziativa.
Richiesta = atto strumentale che è parte del procedimento
amministrativo, che esprime l'iniziativa eteronoma pubblica e che
è, generalmente, semplice e scarno nei suoi contenuti, pur potendo
essere presupposto necessario per l'esercizio del potere.
Rinnovazione (degli effetti del provvedimento) = istituto che opera un
prolungamento degli effetti di un provvedimento soggetto a termine di efficacia
scaduto, mediante l'adozione di un nuovo provvedimento.
Rinnovazione del procedimento = riapertura di un procedimento concluso che,
salvo preclusioni di legge, può avere luogo su iniziativa di parte o
d'ufficio quando emergano fatti od elementi nuovi. In ogni caso (riapertura
totale o parziale) bisognerà ripercorrere (rectius: rinnovare) tutte le
fasi del procedimento.
Rinuncia = atto di disposizione, esplicito od implicito, della propria
iniziativa che il privato (o l'ente che abbia agito come tale) può porre
in essere quando l'amministrazione ha già provveduto.
S
Sanatoria = locuzione
utilizzata per indicare sia l'effetto complessivo dei provvedimenti
amministrativi di secondo grado ad esito conservativo, sia l'effetto che di
produce quando un atto della serie procedimentale omesso può esser
adottato successivamente senza incidere sulla validità del provvedimento
(es. autorizzazione).
Semplificazione (del procedimento amministrativo) = organizzazione del
procedimento amministrativo che tende a valorizzare le esigenze di trasparenza
e concentrazione dell'azione amministrativa, unitamente a quelle del giusto
procedimento, attraverso l'introduzione di istituti e regole operative a tutti
i livelli del procedimento.
Sequestro = provvedimento amministrativo restrittivo di natura ablatoria
reale con funzione cautelare.
Servizi pubblici = modulo organizzativo dinamico di tutti i tipi di
attività dell'amministrazione, in grado e proporzione diversa a seconda
della disciplina legislativa (attività complessiva), diretto a fornire
ai cittadini, con l'ausilio di un'organizzazione tipizzata (informata ai
principi di 'equilibrio tra domanda ed offerta, e garanzia del più ampio
accesso possibile), prestazioni necessarie, secondo le esigenze espresse dalla
collettività, che il mercato non produce o produce secondo criteri e
modalità organizzative che non rispettano l'equilibrio tra domanda ed
offerta, né garantiscono l'accesso ed il godimento delle stesse a tutti i
membri della collettività,
Servizi pubblici economici = servizi pubblici che consistono in
attività di carattere economico-produttivo.
Servizi pubblici essenziali = servizi pubblici che presentano un carattere
di preminente interesse pubblico, che giustifica la circostanza che la loro
gestione possa essere riservata in via esclusiva allo Stato, agli enti pubblici
od a comunità di utenti o lavoratori.
Servizi pubblici facoltativi = servizi pubblici che il legislatore suppone
rispondenti ad esigenze espresse dalla collettività, e per i quali detta
i presupposti e finalità (rectius: modalità) d'istituzione,
lasciando all'amministrazione la determinazione del quando, in relazione
alle concrete circostanze e esigenze socio-economiche.
Servizi pubblici obbligatori = servizi pubblici che considera importanti e
coessenziali per le esigenze della collettività, sì da disporne
l'attivazione, conservando all'amministrazione il potere d'identificare il
concreto modello di gestione, tra quelli tipizzati.
Settori d'intervento primari = compiti primari della P.A..
Settori d'intervento secondari = compiti secondari della P.A..
Servitù prediali pubbliche = categoria di diritto d'uso pubblico,
che si colloca tra i diritti reali demaniali su beni altrui, che consiste in un
peso imposto sul bene immobile privato al fine di garantire un'utilità
ad un bene demaniale (es. servitù di deflusso delle acque di provenienza
stradale sui fondi sottostanti, art. 15, lett. d, codice della strada).
Servizi pubblici sociali = servizi pubblici che riguardano la 'persona
e la comunità', poiché sono finalizzati all'eliminazione delle
condizioni di svantaggio e di abbandono delle persone meno favorite ed alla
realizzazione della personalità di ciascuno, secondo i principi del
personalismo comunitario e del solidarismo (es. servizio sanitario nazionale)
Silenzio-approvazione = silenzio qualificato con valore tipico di atto
amministrativo che opera nei rapporti interorganici: il controllo si considera
esercitato positivamente, se entro il termine di esercizio del relativo potere
l'amministrazione non adotta un provvedimento di diniego.
Silenzio-assenso = silenzio qualificato con valore provvedimentale, che si
conura quando il legislatore attribuisce al silenzio valore di accoglimento
di un'istanza, generalmente diretta ad ottenere un provvedimento autorizzatorio
(cfr., per tutti, art. 20 l.n. 241/90)
Silenzio-devolutivo = silenzio qualificato a carattere procedimentale che
opera quando nel procedimento amministrativo è indispensabile
l'esercizio di determinate competenze, che non vengono esercitate. Quando
ciò si verifica si produce (rectius: l'amministrazione è
autorizzata ad operare) uno slittamento sostitutivo della competenza a porre in
essere quella determinata attività in favore di soggetti con
capacità equivalente (cfr., per tutti, art. 17, l.n. 241/90).
Silenzio-facoltativo = silenzio qualificato a carattere procedimentale che
opera in tutte le ipotesi in cui l'esercizio di una competenza, nel corso del
procedimento amministrativo, è meramente facoltativo: trascorso il
termine senza l'esercizio della competenza, il procedimento può
andare avanti senza ulteriore attesa e senza ricadute sul provvedimento
finale, in termini di legittimità (cfr., per tutti, art. 16 l.n.
241/90).
Silenzio illecito =
silenzio qualificato a carattere procedimentale che opera in tutti i casi in
cui l'esercizio del potere è sottoposto ad un termine nell'interesse del
destinatario.
Silenzio-inadempimento =
silenzio non qualificato dal legislatore, che non opera automaticamente in caso
d'inerzia dell'amministrazione ma deve essere formato
Silenzio procedimentale =
silenzio qualificato che descrive le ipotesi d'inerzia delle amministrazioni
nel corso del procedimento amministrativo, cioè relative ad
attività interne.
Silenzio provvedimentale =
silenzio qualificato che descrive le ipotesi in cui il comportamento omissivo
dell'amministrazione è considerato atto amministrativo esternato.
Silenzio-rigetto =
silenzio qualificato a carattere provvedimentale, che si conura quando il
legislatore attribuisca al comportamento omissivo il valore di diniego di
accoglimento dell'istanza.
Silenzio-rifiuto =
silenzio-inadempimento.
Sospensione =
provvedimento di secondo grado strumentale al procedimento di riesame, che
dispone la momentanea fermata dell'esecuzione dell'atto soggetto a riesame.
Sovvenzione =
provvedimento amministrativo ampliativo di natura concessoria, che attribuisce
somme a vario titolo senza obbligo di restituzione.
Stipulazione =
momento del procedimento di evidenza pubblica, che si situa nell'ambito della
fase di aggiudicazione, e che consiste nella formalizzazione del contratto
tramite la sua traduzione in forma scritta, se necessaria, e la sua
sottoscrizione.
Straripamento di potere =
incompetenza assoluta.
T
Tipicità del provvedimento
amministrativo (principio di) =
il provvedimento amministrativo ha, esclusivamente, la forma, il
contenuto, il regime giuridico, le procedure di adozione e gli effetti
giuridici che il legislatore ha stabilito.
Trasparenza (principio della) = principio che opera trasversalmente nel
procedimento amministrativo al fine di facilitare il controllo sociale sullo
svolgimento delle attività amministrative, od anche solo il rapporto con
la P.A..
Trattativa privata = nell'ambito del procedimento di evidenza pubblica,
sistema di scelta del contraente, ad uso limitato e specifico, che consiste nel
trattare informalmente, in via separata e riservata (salvo che non si opti per
una gara esplorativa), con più ditte o persone, al fine di raccogliere
le diverse offerte, salvo poi deliberare la conclusione del contratto e
l'individuazione del contraente prescelto (secondo il parametro dell'offerta
più vantaggiosa) con un formale con un atto amministrativo.
U
Universalità
di mobili = insieme di cose
mobili appartenenti ad un medesimo proprietario ed aventi una destinazione
unitaria (es. collezione di quadri).
Uso collettivo (di beni pubblici) = uso ordinario dei beni pubblici, che
descrive l'idoneità del bene ad essere utilizzato da parte di chiunque.
Ciò che, per altro verso, indica la funzione di garanzia di
effettività (dell'uso generalizzato) e conservazione che svolge l'ente
proprietario.
Uso diretto (di beni pubblici) = uso dei beni pubblici riservato
all'ente che ne è proprietario (es. strade e zone militari).
Uso esclusivo (di beni pubblici) = uso diretto.
Uso generale (di beni pubblici) = uso collettivo.
Uso particolare (di beni pubblici) = uso dei beni pubblici riservato ai
soggetti che abbiano ottenuto un'autorizzazione od una concessione.
Usucapione = modo di acquisto della proprietà a titolo originario,
mediante il possesso prolungato nel tempo.
Unilateralità (del provvedimento amministrativo) = caratteristica
del provvedimento amministrativo, che esprime che la soluzione adottata
è frutto dell'autonoma ed esclusiva della determinazione
dell'amministrazione agente.
V
Violazione di circolare = sintomo dell'eccesso di potere, che si
traduce nell'immotivata inottemperanza ad una circolare amministrativa.
Violazione di legge =
vizio di legittimità del provvedimento invalido, che ha riguardo agli
aspetti vincolati dell'agire dell'amministrazione e che consiste in ogni
violazione delle regole giuridiche che disciplinano l'esercizio del potere
amministrativo, che non causi incompetenza relativa o mera irregolarità
(c.d. vizio residuale; es. mancanza di motivazione).
Violazione di prassi =
per alcuni, sintomo dell'eccesso di potere, che si traduce nell'immotivato
discostarsi dal comportamento tenuto dall'amministrazione nell'esercizio del
potere o nell'interpretazione delle norme.
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