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ALTRI ATTI O FATTI FONTE D'OBBLIGAZIONI
LE PROMESSE UNILATERALI: nei contratti, l'obbligazione sorge per effetto di una dichiarazione di volontà da parte dell'obbligato mentre nei fatti illeciti nasce indipendentemente dalla volontà dell'obbligato.
Gli atti che producono obbligazione sono atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale (art.1324): possono essere atti produttivi di effetti reali (atto di fondazione) e atti produttivi di effetti obbligatori ovvero promesse unilaterali. Un soggetto, promettente, è obbligato ad eseguire una data prescrizione per il solo fatto di averla unilateralmente promessa, indipendentemente dall'accettazione del soggetto a favore del quale la prestazione deve essere eseguita.
Le promesse unilaterali sono rette dal principio della tipicità: producono effetti solo nei casi espressi dalla legge (art.1987).
La dichiarazione fa presumere l'esistenza del rapporto fondamentale fino a prova contraria: inverte, fra creditore e debitore, l'onere della prova, addossando al secondo l'onere di provare che il amento o il debito non ha causa.
PROMESSA AL PUBBLICO: è la dichiarazione di chi, rivolgendosi al pubblico, promette una prestazione a chi si trova in una data situazione o compie una data azione: il promettente è vincolato dalla sua unilaterale dichiarazione appena questa è resa pubblica (art.1989).
GESTIONE DI AFFARI ALTRUI: è il caso di chi si comporta come mandatario altrui senza aver ricevuto alcun mandato; può accadere quando, in assenza dell'interessato, altri si preoccupa di curare i suoi interessi. Da questo mero fatto discendono due obbligazioni:
il gestore è tenuto a continuare la gestione dell'affare altrui, allo stesso modo del mandatario e secondo le norme, fino a quando l'interessato non sia in grado di provvedere da solo (art.2028/2030);
l'interessato è tenuto ad adempiere le obbligazioni che il gestore ha assunto in suo nome ed a rimborsargli le spese affrontate (art.2031);
È sufficiente che la gestione sia stata utilmente iniziata perché sorgano queste obbligazioni; se poi l'interessato ratifica la gestione altrui,si producono gli stessi effetti dei un contratto di mandato (art.2032).
PAGAMENTO DI INDEBITO: è l'esecuzione di una prestazione non dovuta. Può trattarsi di indebito oggettivo: il amento non ha, oggettivamente, alcuna valida giustificazione. Se un diritto di credito viene dichiarato nullo vi è l'obbligazione di restituire ciò che si è indebitamente ricevuto e il diritto correlativo di ripetere, riottenere, ciò che si è indebitamente dato (art.2033). se la prestazione indebitamente eseguita era consistita nella consegna di una cosa determinata, il debitore dovrà restituire la cosa (art.2037).
Il diritto di ripetere ciò che si è indebitamente ato viene meno quando: la prestazione è eseguita in esecuzione delle cosiddette obbligazioni naturali, si tratta di doveri morali o sociale dette naturali perché nessuna norma di legge esige di adempierle. Chi le ha spontaneamente eseguite non può ripeter ciò che ha dato (art.2034). Chi ha vinto al gioco delle sectiune non ha azione di giudizio per ottenere il amento della posta vinta; il perdente che abbia spontaneamente ato il debito naturale non può ripetere ciò che ha ato, salvo che non vi sia stata frode (art.1933).
Anche le prestazioni contrarie al buon costume vengono a meno del diritto di are l'indebito: il contratto contrario al buon costume è nullo ma, chi, in esecuzione del contratto, abbia eseguito la prestazione non può ripeter ciò che ha dato (art.2035).
L'indebito è soggettivo quando si a un debito altrui credendolo proprio: è ammessa la ripetizione (art.2036).
ARRICCHIMENTO SENZA GIUSTA CAUSA: può accadere che tra due soggetti si verifichi, senza alcuna giustificazione, uno spostamento patrimoniale; oltre che per eventi della natura, casi del genere possono verificarsi anche per fatto dell'uomo. Si è in presenza, in tutti i casi, di un arricchimento senza giusta causa, ossia privo di un titolo che lo giustifichi. Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un altro è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzarlo della correlativa diminuzione patrimoniale (art.2041).
L'azione di arricchimento è un'azione generale e sussidiaria: è generale perché esperibile in una serie illimitata di ipotesi; è sussidiaria perché proponibile solo quando il danneggiato non può esercitare nessun'altra azione (art.2042).
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