diritto |
APPLICAZIONI CONCRETE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA
uguaglianza morale e giuridica dei coniugi: Art. 29. La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.
Parità di trattamento economico fra lavoratori e lavoratrici: Art. 37.La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore.Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.
Tutela delle minoranze linguistiche: Art. 6 La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.
Uguaglianza religiosa: Art. 8 Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.
Uguaglianza in materia di opinioni politiche : Art. 22.Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.
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