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ARTIGIANO - DIRITTO COMMERCIALE
L'art. 2083 che mi definisce il piccolo imprenditore, nell'elencare alcune ure tipiche di piccoli imprenditori nomina gli artigiani.
L'artigiano è quella ura di piccolo imprenditore che ha destato maggiori preoccupazioni ed interventi di sentenze molto importanti della Cassazione prima e della Corte Costituzionale dopo e anche della dottrina correttiva di interpretazioni, non solo è stato anche oggetto di due leggi speciali molto importanti.
Quando si è cercato di tratteggiare il rapporto tra le leggi speciali e il codice civile si è detto che non sempre le definizioni date a riguardo di un unico argomento siano coincidenti, è il caso della piccola impresa. Si hanno qualificazioni diverse perché si hanno diversi interessi perseguiti dal legislatore. Allora se il legislatore intende concedere delle agevolazioni fiscali spesso accomuna piccola e media impresa, oppure anche nell'ambito della piccola impresa da una definizione di essa, quale soggetto destinatario di queste agevolazioni, sotto molti profili non coincidente o non coincidente per niente con la piccola impresa delineata dal codice civile.
Detto questo, il problema più grosso l'hanno destato gli artigiani. In base a quello detto la ura dell'artigiano rientrerebbe nel 2083.Questa definizione ci dice che dobbiamo partire dal criterio di prevalenza in senso qualitativo funzionale, nel senso che è piccolo imprenditore colui che esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fini della produzione con lavoro prevalentemente proprio o dei suoi famigliari. A questa stessa conclusione si arriva dopo un tormentato cammino in cui leggi speciali, cassazione, dottrina, corte costituzionale sono intervenuti per cercare di chiarire alcuni dubbi.
Perché sono intervenuti? Nel 1956 viene emanata la prima legge speciale in tema di artigianato: la legge 25 luglio 1956 n°860. Si ha quindi una prima definizione di artigiano data dal codice civile e si ha una prima legge speciale. Come si può inquadrare questa nell'ambito del discorso fatto sulle leggi speciali.
E' importante prima di tutto ricordare che la legge 5 ottobre 1991 n° 317 accomunava la piccola e media impresa e al fine di intervenire proprio per lo sviluppo della piccola impresa, qualifica piccole imprese industriali quelle aventi non più di 200 dipendenti e 20 miliardi di capitale investito, già questa legge è ovvio che vale solo ai fini di questa agevolazione.
Questo discorso perché la legge propria sull'artigianato, quella del 56, contiene tutte le norme per la disciplina giuridica delle imprese artigiane e affermava (perché stato successivamente abrogato)che l'impresa, che corrispondeva ai requisiti determinati da questa legge, era da considerarsi artigiana a tutti gli effetti di legge (art. 1, 1°comma)e cita: "E' da considerarsi artigiana a tutti gli effetti di legge l'impresa che possiede i seguenti requisiti : l'impresa deve avere per scopo la produzione di beni o la prestazione di servizi, di natura artistica o usuale, che fosse organizzata ed operasse con il lavoro professionale, anche manuale, del titolare ed, eventualmente, con quello dei suoi famigliari: inoltre il titolare è il responsabile dell'azienda e assume tutti gli oneri e i rischi inerenti alla gestione della stessa".
Il primo problema che ha dato del filo da torcere agli interpreti è stata la dizione: "a tutti gli effetti di legge" perché se si dice a tutti gli effetti di legge si concretano necessariamente gli effetti civilistici e in particolare quelli fallimentari. Accadeva che la legge agli effetti civilistici e fallimentari forniva dei requisiti non coincidenti con l'art. 2083 e ciò non di meno esonerava l'imprenditore dal fallimento. La nozione speciale così interpretata veniva a sostituire ciò che abbiamo già detto sul 2083, inoltre delineava un modello di impresa artigiana che si discostava da quella del codice, perché invece di guardare prettamente al criterio della prevalenza del lavoro famigliare rispetto agli altri fattori della produzione, guardava alla natura artistica o usuale dei beni e servizi prodotti, considerato questo come dato qualificante dell'impresa.
Oltre a questo la legge precisava di fissare dei limiti massimi per l'assunzione di dipendenti, però per alcuni tipi di attività come per l'abbigliamento su misura, questi limiti massimi non erano nemmeno previsti. Quindi, rispettando i limiti massimi in quei settori dove erano previsti per legge, l'impresa così delineata era considerata artigiana a tutti gli effetti e di conseguenza sottratta a fallimento anche in situazioni in cui il personale dipendente veniva ad essere assunto in alcuni casi addirittura senza limite e in situazioni indipendenti dai capitali investiti.
Qualcuno in dottrina ha tentato dire che questo "a tutti gli effetti di legge" era stato sopravvalutato e che bisognava fare una distinzione, però era una forzatura, perché in realtà questa espressione comprendeva senza dubbio gli effetti civilistici e fallimentari.
Per conciliare il dato normativo del codice civile con quello della legge fallimentare facevano una forzatura dicendo che questi effetti in realtà erano solo i privilegi e le agevolazioni che la legge poi prevedeva a favore dell'artigianato.
Quindi già nel 56 qualche voce si era sollevata per sostenere che forse questa espressione letterale non andava sopravvalutata e che quindi la legge civile si veniva ad apporre accanto alla legge speciale. Ma l'opinione dominante era che essendo così esplicita la legge erano compresi gli effetti civilistici e fallimentari. Può sembrare che l'opinione del Cottino si discosti da questa ma in realtà non è così, perché dice che la legge speciale veniva a integrare il codice, quindi è una sottotesi di coloro che sostengono che la legge vale a tutti gli effetti. Se va ad integrare il codice, il problema quindi poi diventa la conciliazione delle due cose, ma è come se lo stesso Cottino avesse detto che la legge vale a tutti gli effetti. E il fatto di dire che questa legge valeva a tutti gli effetti comportava l'esonero di questi soggetti dalle procedure concorsuali.
L'art. 2 della legge 860/56 sotto il profilo del personale dipendente assunto dice che potevano essere anche illimitati per taluni settori, la legge cita: "poteva avvalersi di personale dipendente pur che fosse personalmente guidato dall'imprenditore, senza limitazione di numero per le imprese che operavano nei settori dei lavori artistici tradizionali dell'abbigliamento su misura e con numero variabile per gli altri settori".
Anche sotto un altro profilo la legge si diversificava dal codice e dalla disciplina soprattutto generale, perché la qualifica di artigiano era riconosciuta anche a quelle imprese collettive e cioè esercitate in forme di società, le così dette società artigiane. Quali società potevano assumere la forma di società artigiane? Secondo la legge 860/56 le società cooperative e le società in nome collettivo.
La legge diceva: "L'impresa artigiana può essere esercitata anche in forma collettiva pur che si adotti la forma della S.n.c. o della società cooperativa" la condizione però era che la maggioranza dei soci partecipassero personalmente al lavoro dell'impresa e che il lavoro avesse funzione prevalente sul capitale.
Si poneva un problema perché ricordando l'art.1,2° comma della legge fallimentare che affermava: " In nessun caso sono considerate piccoli imprenditori le società commerciali".
La 56 ci dice che se noi accettiamo l'interpretazione a tutti gli effetti di legge, le società artigiane, seppur rientranti nell'ultimo comma dell'art. 1 della legge fallimentare, non erano soggette a fallimento. Quindi questa legge sotto il profilo societario costituiva una deroga all'art 1, 2° comma della legge fallimentare.
E' necessario fare una precisazione: una stessa impresa può essere esercitata individualmente ma anche collettivamente, se è esercitata collettivamente può esserci una società. L'art. 1, 2°comma della legge fallimentare dice: "In nessun caso sono considerati piccoli imprenditori le società commerciali". Allora mentre il piccolo imprenditore anche se esercita attività commerciale è sempre un piccolo imprenditore, dalla legge fallimentare si ha che se il piccolo imprenditore esercita attività collettiva e quindi è una piccola società commerciale, il fatto di essere piccola non rileva, perché se l'attività è commerciale ed esercitata in forma di società, fallisce. La distinzione fra piccolo - medio - grande, ai fini della dimensione dell'impresa vale solo per gli imprenditori individuali.
Su questo dato si inserisce la legge sull'artigianato che pare modificarlo, perché se questa legge vale a tutti gli effetti di legge e quindi anche a quelli fallimentari, si sovrappone all'art. 1 della legge fallimentare e prevede una deroga per le società artigiane. Quindi anche queste falliscono.
Anche la giurisprudenza ha sempre esonerato dal fallimento l'artigiano e la società artigiana seguendo però un percorso argomentativo diverso. L'artigiano e la società artigiana non falliscono perché non svolgono attività commerciale, facendo così una distinzione fra attività artigianale e attività commerciale.
Invece la dottrina è sempre stata contraria a questa interpretazione della legge del 56.
Una parte della dottrina ha detto che la qualifica artigiana data dalla legge del 56 nonostante la sua chiara espressione letterale a tutti gli effetti di legge pareva solo ai fini degli ausili proposti dalla legislazione speciale. Per fare questo però doveva forzare la lettera della legge. Un'altra parte della dottrina diceva invece che andava bene l'espressione a tutti gli effetti di legge ma non valeva per le società artigiane, perché comunque c'è l'art. 1, 2°comma della legge fallimentare che prevale sulla legge del 56.
Con il passare del tempo ci si rende conto che la ura artigianale si va modificando avvicinandosi sempre più al piccolo industriale.
La legge quadro dell'8 agosto 1985 n° 443, che prevede poi un adattamento regionale (la cosi detta legge cornice), interviene in materia di artigianato con una sua propria nuova definizione di artigianato. La 443 è tutt'oggi in vigore, anche se anche qui è intervenuta la Corte Costituzionale.
La definizione di impresa artigiana data fa perno sull'oggetto dell'impresa e l'art 3 della legge quadro cita:
"Definizione di impresa artigiana.- E' artigiana l'impresa che, , abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi (con alcune limitazioni per alcuni settori) ".
In questa definizione è ssa l'espressione beni di natura artistica o usuale che caratterizzava l'artigiano del 56 e lo caratterizzava ancorandolo alla vecchia idea che noi avevamo dello stesso (arrotino, piccolo sarto di provincia), e sono invece si i semilavorati. Semilavorati vuol dire che per una parte il lavoro non viene fatto dall'artigiano. E' molto importante questo perché e il concetto di lavorazione per fasi ed è un concetto per cui la prevalenza qualitativa - funzionale se del tutto, prevalenza qualitativa - funzionale che voleva essere propria del piccolo imprenditore nella specie dell'artigiano. Quindi si è ancora più lontani dal 56, il processo in atto è verso un concetto di evoluzione dell'artigianato.
La legge cita anche la prestazione di servizi, vengono escluse alcune attività: le attività agricole, le attività di prestazioni di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione di beni o ausiliarie di queste ultime e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa.
Anche la ura dell'artigiano, all'interno di questa impresa, subisce delle modifiche perché si richiede che esso svolga in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo senza specificare che tale lavoro deve essere prevalente sugli altri fattori della produzione, lavoro dipendente e capitale investito. Si dice solo genericamente che l'artigiano deve avere una funzione determinante nel processo produttivo.
Un altro punto importante sottolineato dall'art.: "svolga in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale" come se la manualità fosse un qualcosa che può esserci o non esserci e che non caratterizza l'artigiano, laddove invece proprio il concetto di manualità è insita nella nostra idea di artigianato.
Anche in questa legge continuano ad essere imposti dei limiti per quanto riguarda i dipendenti che possono essere assunti, ma il numero massimo è talmente alto in taluni settori da arrivare a raggiungere una vera e propria piccola impresa industriale, esempio: già la legge del 56 fissava dei limiti, ma non sull'abbigliamento su misura e su alcuni lavori artistici, ebbene, con questa legge un passo avanti viene fatto perché si fissano i limiti proprio per l'abbigliamento su misura, limite che però è di 40 dipendenti. Oggi pensare che un sarto con 40 dipendenti sia da considerarsi artigiano è abbastanza ridicolo, perché non si ha più il confine con la piccola impresa industriale e successivamente con l'industrializzazione di questa attività.
Questa legge si preoccupa di fissare dei limiti all'assunzione dei dipendenti, ma questi però sono molto alti, perché? Perché si vuole assecondare il passo della crescita dimensionale dell'impresa artigiana.
La legge poi afferma che la qualifica artigiana possa essere assunta anche dalle società e quindi anche da imprese collettive. L'art. 3, 2° comma cita: "E' altresì artigiana l'impresa che, , è costituita ed esercitata in forma di società, pur che si rispetti la forma della società cooperativa e della società in nome collettivo, escluse le società a responsabilità limitata e per azioni ed in accomandita semplice e per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno di essi qualora i soci siano solo due, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale". E' da notare che con questo articolo non si specifica affatto se nel concetto di lavoro sia compreso solo il lavoro del titolare o anche quello dei dipendenti, questo è rilevante in quanto dire che il lavoro vuole essere preminente sul capitale, non vuol dire che deve essere prevalente il lavoro dell'imprenditore o dei soci rispetto a quello dei dipendenti. Il discorso quindi cambia rispetto al 2083 dove si aveva una prevalenza concentrata sulla prevalenza qualitativa - funzionale rispetto al lavoro dei dipendenti e al capitale investito.
Oggi è intervenuta la legge n°133/97che ha modificato in parte questo 2° comma riconoscendo la qualifica artigiana anche alle società a responsabilità limitata unipersonale non che alle società in accomandita semplice pur che il socio unico o tutti i soci accomandatari siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge sull'artigianato in generale e non siano nel contempo socio unico di un'altra s. r. l unipersonale o socio di un'altra accomandita, (art.3, 3°comma).
Quindi, oggi, la società artigiana può essere costituita nelle seguenti forme: s. n. c., società cooperativa, società a responsabilità limitata unipersonale e società in accomandita semplice pur che in questi ultimi due casi il socio unico o tutti gli accomandatari (soci che gestiscono l'impresa) non siano nel contempo soci unici o accomandatari di altre società.
La legge dell'97 vale solo perché amplia le società utilizzabili a regolare l'artigianato, rimangono comunque le leggi del 56edell'85.
La legge quadro dell'85 si allontana ancora di più dal codice civile perché come abbiamo visto è diversa per il tipo, per le dimensioni e soprattutto per l'oggetto dell'attività. Se ogni riferimento alla natura artistica usuale dei beni prodotti, vengono considerate artigiane anche le imprese edili, inoltre vengono compresi i semilavorati, l'attività manuale viene messo in un inciso e viene elevato il numero dei dipendenti in modo così ampio da fare in certi casi sire del tutto il confine tra l'impresa artigiana e la piccola industria.
Ci si chiede allora se questo è ancora l'artigiano del 2083 o siamo arrivati a una ura di artigiano completamente sganciata e rivista rispetto a essa. Cosa è rimasto, l'impresa artigiana si caratterizza ancora dalla prevalenza del lavoro dell'artigiano sul processo produttivo e dalla prevalenza del lavoro rispetto al capitale investito? Quando si parla di lavoro si intende il lavoro solo dell'artigiano e dei dipendenti. Il fatto che ci debba essere la prevalenza del lavoro rispetto al capitale è previsto poi solo per la società artigiane ma tutti hanno detto che per uniformità di trattamento e per parità di condizione questo principio si deve applicare anche all'impresa individuale.
La legge quadro quindi contempla veramente una grossa frattura rispetto ai dettati del 2083 e rispetto al modello di piccola impresa delineata nelle precedenti lezioni .
Quindi è vero che si scosta molto e che il concetto di prevalenza non è neanche alla lontana assimilabile al 2083.
Addirittura la legge dell'85 non prevede più l'espressione a tutti gli effetti di legge (civili non che fallimentari). Questa era prevista dalla legge del 56 ma viene soppressa nella legge dell'85 tutt'oggi in vigore. Anzi lo scopo specifico di questa legge quadro è quello di dare i cardini , i principi direttivi a cui poi si devono uniformare le singole regioni per l'applicazione di concessioni agevolative all'artigianato. Questo ci consente di dire che non dobbiamo più fare i conti con l'unico dato che sembrava doverci porre una lettura nel senso dell'esonero dal fallimento, da procedure concorsuali dell'artigiano. Questo era l'unico punto per cui se ci volevamo allontanare da esso dovevamo fare una forzatura della legge , adesso questa espressione non c'è più.
Questa legge prevede che tutti gli artigiani siano iscritti in un albo provinciale delle imprese artigiane e che questa iscrizione abbia efficacia costitutiva ai fini delle agevolazioni e non costitutiva ai fini della qualifica artigiana ai sensi civilistici, in quanto non sussiste più l'espressione a tutti gli effetti di legge.
Quindi l'iscrizione all'albo non preclude al giudice in sede fallimentare di accertare se esistono o meno i requisiti per far fallire questo soggetto.
Questo è un tipico caso di disapplicazione degli atti amministrativi da parte del giudice ordinario, perché ai nostri fini interessa vedere se il soggetto fallisce o no.
Allora la legge dell'85 ci riporta immediatamente al 2083, perché è come se dicesse che ci da una definizione di artigiano e di società artigiana con aspetti non coincidenti, perché la realtà è mutata (artigiano piccolo - medio industriale) però questa definizione non vale per tutti perché se a tutti gli effetti di legge, quindi parrebbe che sia sso un privilegio e parrebbe, questa legge, essere in sintonia con un orientamento giurisprudenziale che è sempre stato nel senso di fare quantomeno dei distinguo.
Oggi, quindi, per il riconoscimento di una qualifica artigiana del soggetto è necessario che sia rispettato il criterio della prevalenza del 2083. Se non si rispetta questo criterio l'imprenditore artigiano sarà considerato tale ai fini delle previdenze e di tutte le agevolazioni in materia dell'artigianato che saranno previste dalle regioni ma dovrà qualificarsi imprenditore commerciale o piccolo ai fini civilistici e quindi potrà fallire.
Quindi non è detto che il fatto di essere un artigiano ai sensi della legge dell'85 comporti sempre e comunque la non assoggettabilità al fallimento perché il giudice deve fare una verifica ulteriore.
Ci si trova su un sentiero che comincia a distinguere tra artigiano e artigiano, cioè ci può essere l'artigiano che rispetta il criterio della prevalenza e quindi è piccolo imprenditore oppure ci può essere l'artigiano che non rispetta questo criterio, che non è più un piccolo imprenditore, ma che è un imprenditore commerciale non piccolo e quindi è soggetto al fallimento, perché è un industriale.
La giurisprudenza nel frattempo arrivava alla stessa conclusione utilizzando però un percorso argomentativo diverso che ha portato avanti fino all'intervento della corte costituzionale.
La Cassazione ha fatto distinzione fra attività commerciale e attività non commerciale dell'artigiano e lo ha applicato, non facendo però mai distinzione fra impresa individuale e collettiva.
L'imprenditore artigiano è soggetto a fallimento quando per l'organizzazione e l'espansione dell'impresa abbia industrializzato la propria produzione conferendo al suo guadagno normalmente modesto i caratteri del profitto.
Questa affermazione si basa su una differenza qualitativa tra imprese artigiane ed imprese industriale e quindi commerciale e vede questa differenza qualitativa nella diversa remunerazione dell'artigiano e dell'industriale, per il primo sarebbe un guadagno normalmente modesto e per il secondo sarebbe un profitto che deriva dall'intermediazione speculativa dei fattori della produzione e soprattutto del lavoro altrui.
Questa espressione è molto criticata nel testo ed è stata criticata da moltissimi, perché si è guardato soprattutto alle parole usate dalla cassazione dicendo: il profitto è qualcosa che dipende comunque dall'imprenditore privato come si può fare questa distinzione fra guadagni e profitto, forse che l'artigiano non tende ad un profitto.
Il discorso della cassazione è si criticabile ma è molto più complesso di questo e non è criticabile sotto un profilo: ha voluto dire, indipendentemente dall'apparato teorico usato, che dopo la legge del 56 e quella dell'85 c'è artigiano ed artigiano, non si può più avere una ura unitaria di artigiano, quindi mentre è giusto sottrarre al fallimento colui che non ha industrializzato la propria produzione (cosa significa guadagno modesto, vuol dire che si rientra nel 2083),non si sottrae al fallimento colui che ha industrializzato la propria produzione. Se la cassazione avesse usato un'impalcatura giuridica diversa la sua opinione sarebbe stata molto meno criticata, perché in fin dei conti nella sostanza questa opinione è condivisa da molta parte della dottrina.
Se proviamo a leggere l'affermazione della cassazione nel senso di attribuirle un significato più corretto con un impalcatura teorica che renda di più dal lato giuridico, si legge che di fronte al fallimento la categoria dell'impresa artigiana non è unitaria, cioè bisogna distinguere tra l'artigiano che è piccolo imprenditore e come tale non è soggetto al fallimento e l'artigiano invece che fallisce.
Ciò che ha detto meno bene è il perché. Allora, la dottrina più avveduta ha percorso le tappe della cassazione e ne ha accolto il ragionamento ma ha detto: perché non dare una diversa cornice teorica: applichiamo o non applichiamo il 2083.
Quindi tutto il discorso della cassazione viene ricondotto solo e semplicemente al fatto che ci troviamo di fronte ad un piccolo artigiano se è applicabile il 2083, per cui se si può applicare il criterio della prevalenza qualitativa del lavoro dell'artigiano rispetto agli altri fattori della produzione siamo ancora di fronte ad un piccolo imprenditore. Usciranno da questo schema alcune ure di artigiano che sono previste dalla legge speciale (sarto con 40 dipendenti).
Problemi più grossi emergono perché la giurisprudenza applica lo stesso principio anche alle società, basandosi sul fatto che considerava che anche queste potessero avere un profitto modesto, avere una piccola dimensione e quindi essere esenti dal fallimento. Questo andava bene finche la legge del 56 prevedeva che tale legge speciale valeva a tutti gli effetti di legge, non andava più bene dopo l'85. Interviene la Corte Costituzionale sull'art. 1, 2° comma ultima parte della legge fallimentare che dice: " In nessun caso sono considerati piccoli imprenditori le società commerciali". Questo discorso si è tutto sviluppato negli anni 90 con le sentenze più importanti nel 91, la 54 e la 368.
La corte costituzionale viene chiamata a decidere sulla legittimità costituzionale dell'ultima parte 2°comma, art. 1 della legge fallimentare con riferimento esclusivo alle società artigiane. Posto che ormai l'interpretazione assodata è quella che per l'imprenditore individuale possiamo avere l'artigiano piccolo imprenditore non soggetto al fallimento e un artigiano che piccolo imprenditore non è ed è quindi soggetto al fallimento, perché non applicare la regola anche alle società artigiane? Con sentenza interpretativa di rigetto la corte dice: "Non c'è illogicità o disparità di trattamento tra piccoli imprenditori e società artigiane esonerati dal fallimento da un lato e le società commerciali anche piccole assoggettate alla misura concorsuale dall'altro. Il diverso trattamento fatto alla società artigiana trova giustificazione nella natura e nel carattere di questo tipo di società il quale gode di uno status particolare ed è soggetto ad una disciplina peculiare la quale si applica fino a che le sue dimensioni siano modeste. Se essa si ingrandisce, se la sua organizzazione si espande fino ad assumere le dimensioni di una vera e propria impresa industriale, se il suo bagaglio assume il connotato del profitto perde le caratteristiche di impresa artigiana ed è soggetta al fallimento in quanto è ritenuto prevalente il fine della speculazione del profitto, ciò e del resto quello che avviene anche per l'artigiano, il quale è soggetto a fallimento quando si espande e organizza la produzione su base speculative".
Questa sentenza è interpretativa di rigetto quindi vale per il caso deciso e non come per la sentenza di accoglimento che dichiarando l'incostituzionalità di una norma la fa cadere. In questo caso viene rigettata la questione di costituzionalità interpretando la norma. La norma non è incostituzionale se letta così: mi deve lasciare la possibilità di distinguere le società artigiane a seconda delle dimensioni, vi possono essere al pari dell'imprenditore individuale limitatamente alle società artigiane, società che falliscono perché non sono considerabili piccoli imprenditori e le società che non falliscono essendo di piccole dimensioni, i soci prestano la propria opera all'interno della società a livello personalizzato.
Questa affermazione è stata molto criticata da tutta la dottrina in quanto ha evidenziato una disparità di trattamento fra le società artigiane e tutte le altre società. Si è chiesta come mai la distinzione per le società artigiane non valesse per le altre società. Questo non è giustificato in quanto sarebbe un'interpretazione della corte costituzionale rivolta a perpetuare un privilegio in capo all'artigianato. E' come se dicesse non esiste il 2083 per l'impresa collettiva ma me lo invento limitatamente all'impresa artigiana.
Oggi quindi abbiamo quasi una frattura nell'ambito di questa interpretazione tra dottrina e corte costituzionale.
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