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AZIONI A DIFESA DEI DIRITTI REALI

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AZIONI A DIFESA DEI DIRITTI REALI



à azioni petitorie

carattere reale, esercitabili erga omnes


PROPRIETÀ


è rivendicazione (948)



* azione volta a ottenere la consegna o la restituzione del bene

* imprescrittibile (rischio: altrui usucapione)

* difficoltà di prova: occorre risalire a un acquisto a titolo originario

* più agevole ricorrere ad azioni possessorie, o - se possibile - restitutorie fondate su contratto


è negatoria (949)

* azione volta a far dichiarare l'inesistenza di diritti altrui (es. negatoria servitutis)

* azione volta a ottenere l'inibitoria di molestie e turbative, oltre al risarcimento del danno


è regolamento confini (950)

* confine incerto, azione volta ad accertarlo


è apposizione termini (951)

* il confine è certo, si mira a mettere i segni a spese di entrambi


IN PIÙ .

à azioni di nunciazione (1171 s.), concesse al possessore e al proprietario

ALTRI DIRITTI REALI


Servitù


è azione confessoria

* volta a far riconoscere in giudizio l'esistenza del diritto contro chi ne contesta l'esercizio

è inibitoria

* volta a far cessare turbative e impedimenti

è risarcitoria

* volta a ottenere il risarcimento dei danni



Superficie

Il legislatore tace, si applicano, per analogia, le azioni a difesa della proprietà


Altri diritti

Il legislatore tace, si applicano, per analogia, le azioni a difesa della servitù

Il Possesso


c.c. 1140. Possesso Il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale.



à potere sulla cosa . = situazione di fatto, indipendente dal diritto

il possessore può essere o meno titolare del diritto

il possessore è tutelato anche contro il titolare del diritto


à attività corrispondente . = ciò che conta è il comportamento effettivo

si può possedere "a titolo di proprietà" (come se . )

si può possedere un altro diritto reale (usufrutto, servitù . )



***OBIETTIVI DELLA TUTELA DEL POSSESSO ***


è evitare gli scontri fra consociati (la titolarità non è eccezione opponibile in sede di giudizio possessorio)


è certezza delle situazioni

il conflitto fra titolarità formale ed esercizio effettivo delle prerogative del diritto è fonte di incertezza

prima o poi le due situazioni devono coincidere: il possesso può essere un modo di acquisto del diritto

DETENZIONE ** POSSESSO ** TITOLARITÀ


Detenzione = rapporto materiale con il bene (in un certo senso, è ciò che si vede, che appare all'esterno)


Possesso = situazione di fatto coincidente con l'esercizio del diritto (è possessore chi si comporta come se . )


Titolarità = situazione giuridica formale


à concetti diversi che descrivono il rapporto fra la persona e la cosa


à situazioni che possono o meno coesistere in capo al medesimo soggetto

di solito: il proprietario è anche possessore, e pure detentore (porto al polso il mio orologio)

il proprietario può essere possessore, ma non detentore (proprietario dà in locazione l'appartamento à trasferisce la detenzione non il possesso)

il proprietario può non essere né possessore, né detentore (è la situazione in cui si trova il derubato)

il possessore può non essere detentore (possesso mediato, art. 1140, 2° co.)

il detentore può non essere possessore né proprietario (es.: locatario, comodatario, depositario)

il detentore può detenere nell'interesse proprio (locatario) o altrui (depositario) à detenzione per ragioni di servizio o di ospitalità

PASSAGGIO DA UNA URA ALL'ALTRA


In generale: per modificare il proprio rapporto col bene non basta la "pura volontà": occorre qualcosa di "forte", cioè


à causa proveniente da un terzo (es., acquisto del diritto dal non titolare)

à opposizione nei riguardi della controparte


così è


nel passaggio da detentore a possessore (art. 1141, c.c.)

es.: locatario che mira a far valere il possesso: deve cessare di riconoscere il diritto del locatore


nel passaggio da possessore di diritto reale su cosa altrui a possessore a titolo di proprietà (art. 1164, interversione del possesso)

es.: chi esercita di fatto una servitù di passaggio, e intende far valere il possesso esclusivo sul terreno: deve opporsi al proprietario



NB: di regola (salva l'ipotesi della servitù) il possesso di un diritto reale minore sorge con un acquisto invalido del diritto da chi non ne aveva la titolarità

ACQUISTO DEL POSSESSO



in modo originario   

* apprensione


in modo derivativo

* consegna (anche simbolica)

* traditio brevi manu

già detentore diventa possessore; es.: inquilino compra appartamento)

* costituto possessorio

(il possessore cede il possesso e mantiene la detenzione; es.: proprietario vende appartamento e lo prende in locazione)


è la tolleranza del titolare non vale ad acquistare il possesso (art. 1144) !!!



POSSESSO DI BUONA FEDE

è il concetto di POSSESSO prescinde dallo stato di buona o mala fede

è si può essere possessore di buona fede o di mala fede

è buona fede soggettiva: ignoranza di ledere l'altrui diritto (art. 1147)

è non serve se dipende da colpa grave

è è presunta

è basta che vi sia stata al momento dell'acquisto

PRESUNZIONI IN MATERIA DI POSSESSO



il detentore è presunto possessore (c.c. 1141)


il possessore è presunto in buona fede (c.c. 1147, 3° co.)


si presume il possesso intermedio (art. 1142):

** dimostro di possedere oggi, e di aver posseduto in un certo momento del passato: si presume che io abbia posseduto in tutto il tempo compreso fra i due estremi


in presenza di un titolo, si presume il possesso dalla data di questo (art. 1143)

** si presume che la consegna sia avvenuta nella data del titolo


NB è NON si presume la proprietà nel possessore ! !!



ALTRI CONCETTI


Successione  nel possesso (art.1146, 1° co.)

il possesso continua nell'erede (se il de cuius era in b.f., anche l'erede lo sarà, e lo stesso se il de cuius era in m.f.)


Accessione nel possesso (art.1146, 2° co.)

il successore a titolo particolare può unire al proprio il possesso quello del precedente (lo farà se gli conviene)

Effetti Del Possesso


** frutti (artt. 1148 ss.)

il possessore di buona fede fa propri i frutti (e ne sostiene le spese)

il possessore di mala fede deve restituire i frutti (ma ha diritto al rimborso delle spese)

entrambi hanno diritto al rimborso delle spese per le riparazioni straordinarie, e a indennizzo per i miglioramenti

il possessore di b.f. ha il diritto di ritenzione


** acquisto della proprietà

beni immobilià usucapione: possesso prolungato nel tempo, pacifico e pubblico (1158 ss.)

Ø    ordinaria: 20 anni (posso provare solo il possesso: possideo quia possideo)

Ø    abbreviata: 10 anni (possesso + buona fede + titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà + trascrizione à in pratica, la situazione sarebbe stata regolare se il dante causa fosse stato titolare del diritto)

beni mobili (usucapione)

Ø    ordinaria: 20 anni

Ø    abbreviata: 10 anni (possesso + buona fede)

beni mobili (art. 1153)

Ø    acquisto immediato (possesso + buona fede + titolo astrattamente idoneo)





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