diritto |
CENNI SULLA PROCEDURA
Il procedimento davanti alla Corte ed al Tribunale è regolato oltre che dal Trattato anche dai rispettivi regolamenti di procedura.
Il procedimento prevede una fase scritta, e una orale, prima della decisione della causa.
Nelle azioni dirette la procedura è attivata da un ricorso che deve avvenire in un dato tempo ( es. azione di annullamento = 2 mesi dalla pubblicazione) più un lasco oggi di 10 gg che una volta era a seconda della distanza del Paese da Lussemburgo;
il ricorso è redatto nella lingua del ricorrente e inviato a mezzo raccomandata alla cancelleria della Corte che provvede alla pubblicazione in gazzetta ed alla notifica alla controparte, la quale entro un mese può presentare contro-ricorso.
La procedura pregiudiziale inizia invece presso il giudice nazionale con la sospensione del procedimento e la rimessione di una ordinanza, contente un quadro essenziale,chiaro ed esauriente della causa e dei motivi, alla Corte.
La cancelleria provvede alla traduzione dell'ordinanza nelle lingue ufficiali e la trasmette alle parti, agli Stati membri ed alla Commissione.
Tutti questi soggetti possono partecipare all'udienza o entro 2 mesi esprimere osservazioni scritte se lo ritengono opportuno.
La lingua della procedura è quella del giudice del rinvio.
Vi è un giudice relatore che nella fase orale presenta una relazione sul caso; sempre in questa fase si ascoltano testimoni e periti, e le conclusioni dell'avvocato generale.
Al termine il giudice relatore deposita una relazione d'udienza che riassume la causa.
La sentenza viene poi letta pubblicamente e poi pubblicata in Gazzetta
C'è la possibilità di una procedura accelerata se richiesta urgentemente dalle parti
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