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CIRCOLAZIONE E ALTRE VICENDE DEL CREDITO E DEL CONTRATTO
CESSIONE DEL CREDITO: il creditore trasferisce ad altri, a titolo oneroso o a titolo gratuito, il proprio diritto di credito, senza necessità del consenso del debitore (art.1260). Il primo è il cedente, il secondo è il cessionario, il terzo è detto il debitore del ceduto. La cessione del credito può essere a titolo oneroso o a titolo gratuito: sarà vendita o permuta del credito nel primo caso e donazione del credito nel secondo. Non tutti i crediti sono cedibili: sono esclusi quelli di "carattere strettamente personale" (art.1260).
La cessione del credito è efficace solo dal momento in cui è stata notificata dal debitore ceduto o è stata da lui accettata. Dopo quel momento, se a nelle mani del cedente, a male e può essere costretto dal cessionario a are una seconda volta (art.1264). se lo stesso credito è ceduto a più persone, prevale non la cessione in data anteriore, ma quella che sia stata notificata per prima al debitore ceduto (art.1265).
Il credito ceduto può essere inesistente o può accadere che il debitore ceduto non adempia. La prima ipotesi è regolata in modo corrispondente all'evizione nel trasferimento di cose: il cedente, se la cessione è a titolo oneroso, deve garantire l'esistenza del credito; se, invece, la cessione è a titolo gratuito, la garanzia è dovuta solo se espressamente pattuita (art.1266).
Per il mancato adempimento, il cedente non garantisce la solvenza del debitore ceduto: l'inadempimento di questo è un rischio del quale il cedente si libera addossandolo al cessionario. Con un'apposita clausola si può pattuire che il cedente garantisca la solvenza del debitore ceduto, così, se il debitore non a, potrà rivolgersi al cedente (art.1267).
DELEGAZIONE
Se il creditore delegatario dichiara espressamente di liberare il debitore originario, questi è sostituto del nuovo debitore.
ESPROMISSIONE: l'espromittente si obbliga spontaneamente nei confronti dell'espromissario ad adempiere il debito dell'espromesso.
ACCOLLO: è un contratto nel quale l'accolante si obbliga verso l'accolato ad assumere il debito di questo verso l'accollatario.
CESSIONE DEL CONTRATTO il cedente, sostituisce a sé il cessionario, nei rapporti derivanti da un contratto a prestazioni corrispettive, con la conseguenza che il terzo cessionario assumerà rispetto all'altro contraente, il contraente ceduto, la medesima posizione già occupata dal cedente. Per perfezionare la cessione, è necessario il consenso del contraente ceduto (art.1406).
Il cedente garantisce la validità del contratto ceduto (art.1410) ma non garantisce, salvo patto contrario, l'adempimento del contratto da parte del contraente ceduto.
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