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CLASSIFICAZIONE CONTRATTI - Contratti a prestazioni corrispettive - Contratti ad effetti reali

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CLASSIFICAZIONE CONTRATTI


  • Contratti bilaterali, stipulato tra due parti;
  • Contratti plurilaterali, stipulato tra più parti (contratti associativi);
  • Contratti di comunione di scopo, dove lo scopo è comune a tutte le parti;
  • Contratti di scambio, lo scopo delle parti è disomogeneo e normalmente antagonista;
  • Contratti onerosi, nei quali entrambe le parti sostengono un sacrificio;
  • Contratti gratuiti, una parte sostiene un sacrificio e l'altra ne trae vantaggio;
  • Contratti a prestazioni corrispettive, ciascuna parte affronta un sacrificio e si procura un vantaggio, la prestazione dell'una trova la sua ratio nella prestazione dell'altra;
  • Contratti aleatori, sono quelli in cui, all'atto della stipulazione, non è nota l'identità del sacrificio e l'entità del vantaggio cui ciascuna parte si espone. Essi sono tali per natura (assicurazione) o per volontà delle parti;
  • Contratti commutativi, sono quelli in cui, fin dal momento della conclusione, ciascuna delle parti conosce l'entità del vantaggio e del sacrificio che riceverà dal contratto (compravendita);
  • Contratti reali, sono contratti che per essere perfezionati oltre al semplice consenso vi deve essere anche la consegna della cosa che , pertanto, non è un effetto obbligatorio del contratto, ma un elemento costitutivo dello stesso. Essi sono: il comodato, il pegno, la donazione di modico valore, il contratto estimatorio, il contratto di trasporto di cose per ferrovia;
  • Contratti consensuali, sono i contratti più diffusi e si perfezionano con il semplice consenso;


  • Contratti formali, per cui non basta l'accordo ma si prescrive una forma;
  • Contratti obbligatori, sono quelli dai quali scaturisce un rapporto obbligatorio, no diritti reali, ma solo diritti personali di obbligazione;
  • Contratti ad effetti reali o traslativi, sono quelli dai quali deriva il trasferimento della proprietà di un bene determinato o la costituzione o il trasferimento di un diritto reale su un bene determinato. Il trasferimento della proprietà può avvenire anche successivamente alla conclusione del contratto. Nella vendita di cosa generica per il trasferimento occorre l'individuazione della cosa, nella vendita di cosa futura o di cosa altrui la proprietà si trasferisce rispettivamente, quando la cosa viene ad esistenza ed entra nel patrimonio del venditore, nella vendita alternativa occorre la concentrazione, nella vendita sottoposta a condizione sospensiva.
  • Contratti ad esecuzione istantanea, che esauriscono i loro effetti in un solo momento, o al momento della conclusione del contratto o in un momento successivo;
  • Contratti di durata, la cui esecuzione si protrae nel tempo o modo continuo (esecuzione continua: locazione) o ad intervalli (ad esecuzione periodica: somministrazione di derrate);
  • Contratti tipici, quei tipi di contratti disciplinati dalla legge;
  • Contratti atipici, creati dalle parti e non codificati;
  • Contratti misti, composti da più tipi di contratti;
  • Contratti collegati, formato da uno o più tipi di contratti collegati tra loro.



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