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CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA.
E' tra gli organi costituzionalmente necessari; non è solo un organo amministrativo; può essere posto al vertice del potere giudiziario solo dal punto di vista organizzativo. E' un organo di garanzia giurisdizionale.
E' composto di 33 membri, di cui 3 di diritto e 30 elettivi. Membri di diritto: Presidente della Repubblica (che lo presiede), il Primo Presidente e il Procuratore generale della Cote di cassazione.
I componenti elettivi sono scelti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie; i rimanenti 10 membri (circa un terzo) del CSM sono eletti dal Parlamento in seduta comune, per riequilibrare la componente interna della magistratura, così da ridurre il carattere corporativo dell'organo, conservando, però, la prevalenza dei profili tecnici e professionali rispetto a quelli puramente politici: infatti, i componenti designati dal Parlamento debbono essere scelti tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con 15 anni di esercizio della professione.
I membri del CSM durano in carica 4 anni e non sono immediatamente rieleggibili: tuttavia, la prassi è che ogni 4 anni si procede alla rinnovazione totale dell'organo
I componenti del CSM possiedono uno status particolare, sintetizzabile nel compito di assicurare l'autonomia e l'indipendenza della magistratura: in particolare, non sono punibili per le opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni.
Il CSM ha la seguente organizzazione interna:
a) Il Presidente, che è, di diritto, il Presidente della Repubblica.
b) Il Vicepresidente, che deve essere eletto dal Consiglio fra i componenti designati dal parlamento.
c) Il Comitato di presidenza.
d) Le commissioni referenti, che hanno la funzione di istruire e preparare il lavoro del Consiglio.
e)
art. 105 Costituzione: competenze del CSM; riserva di legge (come leggi di settore relative alla materia):
assunzioni.
assegnazioni.
trasferimenti.
promozioni.
provvedimenti disciplinari.
Elenco non tassativo, ma esemplificativo.
L'autonomia dei giudici si collega alla particolare struttura dell'ordinamento giudiziario, che rappresenta un potere non gerarchico - di tipo piramidale -, ma diffuso: tale connotazione trova conferma, anche, nel fatto che ogni lesione all'autonomia di un singolo giudice da parte di un altro potere dello stato, è idonea a conurare l'insorgere di un conflitto di attribuzioni tra i poteri dello Stato innanzi alla Corte Costituzionale.
Il principio che più di tutti valorizza il carattere di autonomia dei giudici è il principio della soggezione del giudice alla legge (art. 101 Costituzione) Tale principio non subordina un potere a un altro ( nel caso, la magistratura al legislatore) bensì introduce una garanzia e un limite; la prima consiste nel riconoscimento che ciascun giudice interpreta autonomamente le norme e le applica liberamente nei casi concreti, senza subire condizionamenti né esterni né interni all'ordine giudiziario; il limite va rinvenuto nel fatto che l'attività giurisdizionale del magistrato deve essere correlata alle norme vigenti, e non può, quindi, essere arbitraria.
Compito del magistrato è rinvenire la norma applicabile al caso concreto: ciò non significa, tuttavia, che esso sia un mero esecutore della volontà del legislatore Da un lato, perché l'interpretazione è attività creativa, connessa al fatto che le disposizioni non sempre hanno un significato univoco; dall'altro, in quanto il compito del giudice consiste nel realizzare i pincìpi e i valori costituzionali, sia disapliccando le norme contrarie a Costituzione, o sollevando una questione di legittimità costituzionale nel caso di atti aventi forza di legge.
art. 101 Costituzione, secondo comma: il giudice è soggetto alla legge, soltanto se essa è costituzionalmente legittima. Le guarentigie dei magistrati.
art. 108 Costituzione: cioè la disciplina dell'ordinamento giudiziario è riservata alla legge: Tale riserva di legge è strettamente rivolta a garantire l'autonomia della magistratura dagli altri poteri; in particolare, dal Governo. (Diversa dall'ordinaria riserva di legge in materia di organizzazione dei pubblici uffici: art. 97).
Riserva di legge che si estende a tutti i profili, escludendo fonti regolamentari adottate dall'esecutivo. E' anche da escludere la possibilità di estendere all'ordinamento giudiziario il fenomeno della delegificazione che sta interessando diversi settori della pubblica amministrazione.
Svariati articoli della Costituzione presuppongono l'esistenza di una legge sull'ordinamento giudiziario: articoli 102, 105, 106, 107, 108, e la 12° disposizione transitoria.
In pratica, il Parlamento non ha approvato una nuova legge sull'ordinamento giudiziario, preferendo realizzare, con ritardo, alcuni interventi settoriali. Per le fonti che disciplinano la materia, vedi Rolla ine 637, 638. L'Assemblea Costituente ha optato per il magistrato professionale (art. 105 e 106) Solo per concorso pubblico; per una scelta solo sulla base di una buona preparazione tecnica.
Per dare attuazione all'art. 101 Costituzione: " La giustizia è amministrata in nome del popolo, può partecipare alla funzione giurisdizionale anche chi non è incardinato nella magistratura ordinaria ":
a) nelle sezioni specializzate attraverso la presenza di esperti (tribunali per i minorenni, sezioni agrarie, sezioni di sorveglianza).
b) nelle Corti di Assise, in cui il Collegio risulta composto da due magistrati e da sei giudici popolari estratti a sorte.
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