Ha il compito di
CONTROLLO GIURISDIZIONALE sulla legittimità degli atti e dei
comportamenti delle istituzioni comunitarie rispetto ai trattati, e
sull'interpretazione del diritto comunitario.
E' composta da UN
GIUDICE PER STATO e da OTTO AVVOCATI GENERALI.
Ha sede a
LUSSEMBURGO.
E' un organo di
individui; i suoi giudici ed avvocati hanno il medesimo STATUTO e sono nominati
in comune accordo dagli Stati Membriper
6 ANNI ( il mandato è rinnovabile ).
IlPRESIDENTE DELLA CORTE è eletto per 3
anni tra i giudici; dirige l'attività della Corte sotto il profilo sia
giurisdizionale che amministrativo.
L' AVVOCATO GENERALE
ha il compito di presentare pubblicamente "conclusioni" scritte e motivate
delle cause trattate dinanzi alla Corte se essa lo richiede ( prima del
Trattato di Nizza per tutte le cause );
il suo ruolo
è quello di "amicus curiae" e di difensore non di una parte ma
del diritto.
La Corte può
sedere sia nella sua composizione plenaria ( gran plenum ) sia nella
composizione di piccolo plenum ( grande sezione - 11 giudici ) sia in sezione
di 5 o 3 giudici .
Il Trattato di Nizza
ha sancito l'ordinaria trattazione di tutte le cause in sezione di 5 o 3
giudici a meno che la grande sezione non sia espressamente chiesta da uno
Stato.
Il ricorso alla
plenaria invece è limitato alle cause promosse contro il Mediatore, i
membri della Commissione, i membri della Corte dei Conti o per cause giudicate
di importanza eccezionale.
La Corte delibera
validamente solo in numero dispari ( 3 ;5 ; 9grande sezione ; 11 plenaria ) .
Nomina per un
periodo di 6 anniIL CANCELLIERE che
provvede all' amministrazione ed alla gestione finanziaria della Corte sotto la
responsabilità del Preseidente.
Le udienze della
Corte sono di regola pubbliche mentre le deliberazioni sono segrete;
le sentenze devono
essere motivate e lette in pubblica udienza, hanno efficacia vincolante per le
parti in causa e forza esecutiva negli Stati.
Le attribuzioni
della corte sono tassative quindi al di fuori dei casi previsti dai trattati la
competenza spetta ai giudici nazionali anche se riguardano la Comunità (
art. 240 )