Ha il compito di CONTROLLO
GIURISDIZIONALE sulla legittimità degli atti e dei comportamenti delle
istituzioni comunitarie rispetto ai trattati, e sull'interpretazione del
diritto comunitario.
E' composta da UN GIUDICE PER STATO e
da OTTO AVVOCATI GENERALI.
Ha sede a LUSSEMBURGO.
E' un organo di individui; i suoi
giudici ed avvocati hanno il medesimo STATUTO e sono nominati in comune accordo
dagli Stati Membriper 6 ANNI ( il
mandato è rinnovabile ).
IlPRESIDENTE DELLA CORTE è eletto per 3 anni tra i giudici; dirige
l'attività della Corte sotto il profilo sia giurisdizionale che
amministrativo.
L' AVVOCATO GENERALE ha il compito di
presentare pubblicamente "conclusioni" scritte e motivate delle cause trattate
dinanzi alla Corte se essa lo richiede ( prima del Trattato di Nizza per tutte
le cause );
il suo ruolo è quello di "amicus
curiae" e di difensore non di una parte ma del diritto.
La Corte può sedere sia nella
sua composizione plenaria ( gran plenum ) sia nella composizione di piccolo
plenum ( grande sezione - 11 giudici ) sia in sezione di 5 o 3 giudici .
Il Trattato di Nizza ha sancito
l'ordinaria trattazione di tutte le cause in sezione di 5 o 3 giudici a meno
che la grande sezione non sia espressamente chiesta da uno Stato.
Il ricorso alla plenaria invece è
limitato alle cause promosse contro il Mediatore, i membri della Commissione, i
membri della Corte dei Conti o per cause giudicate di importanza eccezionale.
La Corte delibera validamente solo in
numero dispari ( 3 ;5 ; 9grande sezione
; 11 plenaria ) .
Nomina per un periodo di 6 anniIL CANCELLIERE che provvede all'
amministrazione ed alla gestione finanziaria della Corte sotto la
responsabilità del Preseidente.
Le udienze della Corte sono di regola
pubbliche mentre le deliberazioni sono segrete;
le sentenze devono essere motivate e
lette in pubblica udienza, hanno efficacia vincolante per le parti in causa e
forza esecutiva negli Stati.
Le attribuzioni della corte sono
tassative quindi al di fuori dei casi previsti dai trattati la competenza spetta
ai giudici nazionali anche se riguardano la Comunità ( art. 240 )
► TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
Istituito su decisione del Consiglio
nel 1988
Organo giurisdizionale che affianca
la Corte di giustizia
Composto da UN GIUDICE PER OGNI STATO
MEMBRO ; i giudici sono 25 .
La durata della carica è di 6
anni rinnovabili
Ha sede a LUSSEMBURGO .
La sua competenza è estesa a
tutti i ricorsi diretti fatti da soggetti diversi dagli Stati e dalle
istituzioni comunitarie, siano essi persone fisiche o giuridiche
Le sue sentenze possono essere
sottoposte- se richiesto dalla parte soccombente, dagli Stati Membri o da una
delle istituzioni -a riesame davanti
alla Corte, ma solo eccezionalmente e la loro iniziativa è affidata al
primo avvocato generale la cui proposta di riesame deve essere presentata entro
un mese dalla pronuncia del Tribunale e solo per motivi di diritto.
1999 - il Consiglio decide che il
Tribunale può sentenziare anche con Giudice Unico tranne però
quando la causa solleva questioni di legittimità di un atto
► LA CORTE DEI CONTI
Istituita con il trattato del 22 Luglio
1975
È un'istituzione autonoma con
potere di autodeterminazione del proprio regolamento interno il quale
però è poi approvato a maggioranza qualificata dal Consiglio.
Ha sede a LUSSEMBURGO.
È un organo di individui
formato da UN CITTADINO PER OGNI STATO MEMBRO;
i Membri designati sono nominati dal
Consiglio con maggioranza qualificata per 6 ANNI con mandato rinnovabile .
COMPITI :
1) assistere l'autorità di
bilancio
2) assicurare il controllo sulla
gestione finanziaria della Comunità ( esamina tutte le spese,
entrate ed uscite ART. 248).
Alla chiusura dell'esercizio la Corte
presenta una relazione annuale con una dichiarazione di affidabilità dei
conti e di regolarità delle operazioni che viene poi pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale .
La Corte può all'occorrenza o
se richiesto presentare relazioni speciali su problemi particolari o dare
pareri.
Può istituire al suo interno
delle sezioni specificatamente competenti.
I suoi atti in quanto non vincolanti
non sono impugnabili.
► ALTRI ORGANI
. COMITATO ECONOMICO E SOCIALE - CES
-
Organo consultivo della CE e
dell'EURATOM .
È composto dai rappresentanti
di diverse categorie della vita economica e sociale per un totale attualmente
di 222 membri ( il massimo è cmq 350 ) nominati per 4 anni dal Consiglio
a > qualificata su proposta degli Stati Membri.
È un organo di individui.
Il Trattato stabilisce i casi in cui
la Commissione, il Consiglio od il Parlamento hanno l'obbligo di consultarlo
mentre è loro facoltà consultarlo ogni volta che lo ritengono
opportuno.
Può formulare pareri.
. COMITATO DELLE REGIONI
istituito dal Trattato di Maastricht.
È un organo consultivo della
CE.
È un organo di individui ed i
suoi Membri sono attualmente 222 ( il massimo è cmq 350 ) nominati per 4
anni dal Consiglio a > qualificata su proposta degli Stati Membri.
I suoi Membri possono essere rieletti
e devono essere politicamente responsabili dinanzi ad un'assemblea eletta.
Il Comitato deve essere consultato
nei casi previsti dal Trattato.
La Commissione, il Consiglio od il
Parlamento hanno la facoltà di consultarlo ogni volta che lo ritengono
opportuno.
Può formulare pareri di
propria iniziativa .
Ha sede a Bruxelles.
. BANCA EUROPEA PER GLI
INVESTIMENTI - BEI -
Nasce nel 1957
Dotata di personalità giuridica
opera sui mercati finanziari sostanzialmente come istituto di credito anche se
non ha fini di lucro.
Il suo compito è quello di
contribuire allo sviluppo equilibrato della Comunità; dispone di un
proprio capitale sottoscritto fin dall'inizio dai Membri della Comunità
Ha sede a Lussemburgo .
. BANCA CENTRALE EUROPEA - BCE -
Ha sede a Francoforte .
Ha un comitato esecutivo composto da
un Presidente e 5 Membri nominati dai governi nazionali in seno al Consiglio
Europeo, ed un Consiglio direttivo che comprende i Membri del Comitato ed i
Governatori delle banche centrali.
Essa trasmette ogni anno un rapporto
al Parlamento, al Consiglio ed alla Commissione.
. MEDIATORE EUROPEO
ura introdotta dal Trattato di
Maastricht.
Il suo ruolo è quello di defensor
civitatis o ombudsman; ha cioè funzioni nell'esecutivo.
Egli difende gli interessi dei
cittadini nei confronti dell'autorità la cui lesione non sarebbe
traducibile in azioni giudiziarie ( è insomma undifensore civico).
Nominato dal Parlamento per la durata
della legislatura con mandato rinnovabile, è un organo di individui ed
esercita le sue funzioni in completa indipendenza .
Riceve le denunce di qls cittadino
dell'Unione o di qls persona fisica o giuridica che risiede o abbia sede in uno
Stato Membro, relativamente ai casi di cattiva amministrazione nelle
attività delle istituzioni comunitarie.
Il mediatore in seguito ad una
denuncia svolge le specifiche indagini e ne trasmette l'esito tramite relazione
al Parlamento Europeo, quindi anche alle parti in causa.
. AGENZIE COMUNITARIE
Hanno competenze tecniche o di
supporto informativo
. EUROJUST
Ossia UNITA' EUROPEA DI COOPERAZIONE
GIUDIZIARIA con competenze in materia di lotta alla criminalità
organizzata.