diritto |
|
|||||
COSTITUZIONE PIEMONTESE DEL 1729
CONTENUTO:
IMPORTANTE NOTARE che c'è il diritto sostanziale e ci sono le procedure, c'è il diritto privato e c'è il diritto penale: c'è tutto, quindi non c'è una ripartizione nel senso moderno del termine, non c'è ripartizione tra diritto sostanziale e diritto processuale, tra diritto pubblico e diritto privato, anche se il diritto privato è solo parziale.
Questa è una consolidazione, non è una codificazione e lo si vede dalla struttura.
GERARCHIA DELLE FONTI: rispetto alle consolidazioni, un codice è tale quando realizza l'unicità della fonte normativa (esempio, quando dice: "la legge è solo quella dello stato").
Libro III - titolo 29 - articolo II:
Qui, però, la vicenda è un po' confusa.
Allora nel 1770 Carlo Emanuele III cerca di semplificare e dice che al punto terzo si applicheranno le decisioni dei grandi tribunali e, al quarto punto, la legge comune = DIVIETO DI CITAZIONE: in tribunale non si possono più citare le communis opinio, però in tribunale posso allegare una costituzione del re; se manca, uno statuto locale; se manca, una decisione dei grandi tribunali; se manca, una legge comune, cioè il diritto comune.
Di questi elementi qual è quello un po' fuori posto
Le decisioni, perché hanno natura giurisprudenziale, non sono norme: quindi, in questo sistema rimane una fonte non normativa. Viene abolita la fonte dottrinale (divieto delle citazioni), ma rimane una fonte giurisprudenziale, cioè i grandi tribunali.
Privacy
|
© ePerTutti.com : tutti i diritti riservati
:::::
Condizioni Generali - Invia - Contatta