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CRITERI DI COMPORTAMENTO DEI CONTRATTI E D'INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
La buona fede esprime un dovere: il dovere delle parti contraenti di comportarsi con correttezza e lealtà. La buona fede contrattuale ha la funzione di colmare le inevitabili lacune legislative: la legge non può prevedere tutte le possibili soluzioni; il principio generale della correttezza e della buona fede consente di identificare altri divieti e altri obblighi oltre a quelli previsti dalla legge.
Il dovere di buona fede opera:
nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto (art.1337); ha un dovere di informazione e di reticenza; chi viola la buona fede, ha cagionato danno ed è, quindi, tenuto a risarcire;
nell'esecuzione del contratto (art.1375); c'è l'obbligo di comportarsi secondo buona fede in pendenza della condizione, per conservare integre le ragioni dell'altra parte (art.1358); c'è il divieto di rifiutare la propria prestazione, avvalendosi della eccezione di inadempimento, se il rifiuto è contrario alla buona fede (art.1460);
I criteri per l'interpretazione del contratto vincolano le parti, allorché dal testo contrattuale desumono i diritti loro spettanti o le obbligazioni loro derivanti; sono criteri dei quali si avvale il giudice, allorché vi sia una controversia fra le parti.
L'interpretazione soggettiva si basa sulla ricerca della comune interpretazione delle parti; l'interpretazione oggettiva si rifà al concetto di buona fede contrattuale o ad altri oggettivi elementi non riconducibili all'intenzione delle parti.
Criteri oggettivi sono:
Secondo il principio di conservazione del contratto la clausola si interpreta nel senso in cui è valida o efficace, anziché in quello per il quale sarebbe invalida o inefficace (art.1367).
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