diritto |
Caratteri della pena
Nel nostro ordinamento giuridico, la pena è regolata dai seguenti principi:
la personalità della pena; il corrispettivo del male non può che essere applicato all'autore del reato. Tale principio ha portato così alla abolizione delle primitive o patologie applicazioni della pena a persone estranee al fatto criminoso; alla abolizione delle sanzioni che si ripercuotevano sui congiunti del reo e, da ultimo all'affermazione del principio generale che la pena si estingue con la morte del colpevole.
la proporzionalità della pena; la pena è proporzionata al reato, in quanto il male subito costituisce il corrispettivo del male inflitto se ed in quanto a questo proporzionato. L'idea della proporzione segna il passaggio dalla vendetta, che è emozione non controllata dalla ragione e spesso sproporzionata alla entità del male subito, alla pena, che è atto di ragione e quindi reazione proporzionata. Naturalmente la proporzionalità della commisurazione dell'entità della pena al reato commesso fa eccezione solo a due casi: l'aumento di pena previsto per i recidivi e quello derivante dall'art. 133 che impone al giudice di tenere conto nell'erogare la pena, non solo la gravità del reato ma anche della pericolosità del soggetto desunta anche dal contesto criminale di provenienza.
la legalità e introattività; l'applicazione della pena è regolata dalla legge e può essere inflitta solo nei casi da essa previsti basandosi sul fatto che non si possono irrogare pene se non previste e consentite dalla legge. Inoltre nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso; essa è devoluta all'autorità giudiziaria, la quale la infligge con la garanzia del procedimento penale e può naturalmente essere revocata solo nei casi stabiliti dalla legge.
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