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La nostra Costituzione ha 4 caratteristiche:
Scritta
Votata
Lunga
Rigida
Si dice SCRITTA perché contrariamente ad altre Costituzioni essa è posta in forma scritta cioè rappresentata articolo per articolo
Si dice VOTATA poiché ogni articolo doveva essere votato da tutta l'assemblea
Si dice LUNGA in quanto essa risponde in odo dettagliato all'esigenza di regolare non solo i diritti dei cittadini ma anche della seconda parte a regolare le funzioni dei vari Organi dello Stato che forse sono la nostra Costituzione
Si dice infine RIGIDA in quanto non può essere cambiata in nessun suo articolo o parte di essa senza che ci sia una procedura parlamentare speciale, piuttosto lunga e complicata indicata nell'art. 138 della Costituzione stessa e questo perché non potesse essere minacciata della sua esistenza da nessuna persona o da alcuna forza politica evitando così il pericolo eventuale di un'altra dittatura come quella fascista
La struttura della Costituzione è formata da 2 parti precedute da una parte introduttiva che va dall'art. 1 all'art. 12 che contiene i "PRINCIPI FONDAMENTALI"; da una prima parte che va dall'art. 13 all'art. 54 che contiene tutti i "DIRITTI e DOVERI dei CITTADINI" ed è divisa in 4 titoli:
Rapporti Civili
Rapporti Etico-sociali
Rapporti Economici
Rapporti Politici e Doveri
La seconda parte della Costituzione va dall'art. 55 all'art. 139 (l'ultimo) che contiene l'ordinamento della Repubblica ed è divisa in 6 titoli:
Parlamento
Presidente della Repubblica
Governo
Magistratura
Regioni, Province, Comuni
Corte Costituzionale (organo che garantisce l'osservanza della Costituzione
Alla fine vi sono altri 18 articoli numerati con numeri romani che contengono le cosiddette "DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI" che sono state fatte proprio per regolare il passaggio dalla vecchia Costituzione che era, come abbiamo visto, una Costituzione Ottriata
Per ragioni ovvie evitiamo di soffermarci sui primi 12 articoli chiamati appunto "principi fondamentali"in quanto gli stessi argomenti saranno trattati in modo particolareggiato nei prossimi articoli che vanno dal 13 fino al 54.
Rapporti Civili
Questo titolo va dall'art. 13 all'art. 28 e ne studieremo i più significanti
ARTICOLO 13
Sancisce il diritto che la libertà personale è inviolabile e cioè significa che la libertà di una persona dev'essere intesa sia come libertà fisica che riguarda eventuali limitazioni di tale libertà da parte dei pubblici poteri e cioè detenzione (carcere), perquisizione personale sia come libertà orale intesa come atti di passioni che possono condizionare le decisioni di un cittadino.
ARTICOLO 14
Sancisce l'inviolabilità del domicilio di una persona cioè il luogo dove la persona risiede e non può essere sottoposto a perquisizioni o ispezioni se non attraverso un ordine delle autorità giudiziarie e sono invece autorizzate ispezioni solo nel caso vi posano essere pericoli per la salute pubblica da parte delle autorità sanitarie
ARTICOLO 15
Sancisce il diritto della segretezza e alla inviolabilità della corrispondenza cioè nessuno può aprire o leggere corrispondenze di qualunque natura che appartengano ad altri e questo principio è valido anche tra coniugi o tra genitori e li maggiorenni.
ARTICOLO 16
Sancisce il diritto da parte di un cittadino di poter circolare e soggiornale in qualunque posto del territorio italiano e sancisce anche il diritto di poter espatriare
ARTICOLO 17
Sancisce il diritto dei cittadini di potersi liberamente riunirsi ed incontrarsi in luoghi pubblici purché non vi siano comportamenti violenti tra coloro che si incontrano e contemporaneamente è vietato il possesso di qualsiasi tipo di arma. In questi casi può intervenire la forza pubblica e sciogliere le riunioni o i gruppi che si sono formati, sequestrando le armi e procedendo alle relative sanzioni
ARTICOLO 18
Sancisce il diritto dei cittadini di poter creare delle associazioni di persone per vari scopi come ad esempio scopi economici, scopi politici, scopi religiosi ma è fatto divieto assoluto creare società segrete che sono rivolte a minacciare le istituzioni dello stato cioè associazioni militari, paramilitari, religiose ma che in realtà sono dirette a compiere riti contro la religione e contro la morale.
ARTICOLO 19
Sancisce la libertà di culto religioso cioè ogni cittadino ha il diritto di poter professare la propria fede religiosa in qualsiasi forma, di poterla esercitare anche in pubblico purché non si tratti di riti contrari all'ordine pubblico e alla morale.
ARTICOLO 21
Sancisce la libertà di poter manifestare il proprio pensiero sia con la parola sia con lo scritto sia con altri mezzi con il limite però che sono vietate tutte le pubblicazioni che passano essere contrarie alla morale e alla pubblica decenza.
ARTICOLO 22
Sancisce un altro principio molto importante e cioè quello che nessuno può essere privato dei diritti civili o politici o del proprio nome o della propria cittadinanza per motivi politici.
ARTICOLO 23
Sancisce il principio che non possono essere imposte prestazioni personali o patrimoniali se non in base a una legge; significa che nessuno può obbligare un cittadino a fare qualcosa se non in base a delle leggi precise che valgono per tutti i cittadini e per tutto lo Stato italiano(ERGA OMINES = per tutti)
ARTICOLO 24
Sancisce il diritto del cittadino di essere tutelato sia in sede civile, sia in sede penale in tutti i gradi del giudizio che ora chiariremo:
POSSEDIMENTI GIUDIZIARI:
CIVILI:
Pretore: questa ura di giudice è destinata a sire perché nel 1998 si è deciso che il pretore sarà sostituito dal giudice di tribunale di primo grado. Il giudice tribunale di primo grado è un organo collegiale cioè composto da 3 giudici.
Corte d'appello: è un organo collegiale composto da 3 magistrati che devono provvedere a valutare le sentenze di primo grado
Corte di cassazione: anch'esso un organo collegiale ed è unica in tutto il territorio italiano ed ha sede a Roma ed ha il compito di esaminare le sentenze dei giudici precedenti però devono esaminarle solo nelle LEGITTIMITÀ e non nel MERITO
PENALI:
Giudice di tribunale di primo grado
Corte d'appello
Corte di cassazione
Corte d'assise: esiste anche un altro tipo di tribunale detto corte d'assise anch'esso collegiale che competente a giudicare per i reati punibili con l'ergastolo o con una reclusione superiore a 24 anni. Questo tribunale è composto da 2 magistrati ed è l'unico in Italia che ha una giuria popolare composta da 6 cittadini scelti a sorte che affiancano i giudici. Può compiere la sentenza di primo grado della corte d'assise d'appello e si può far ricorso in cassazione penale la quale naturalmente giudica nelle legittimità e non nel merito.
Altri tipi di tribunale sono il tribunale dei minorenni e il tribunale militare in tempo di pace.
Nelle cause civili colui che è chiamato in giudizio davanti al giudice si chiama convenuto; colui che invece cita in giudizio si chiama attore.
In un procedimento penale colui che è chiamato in giudizio si chiama imputato.
ARTICOLO 26
Vieta che l'Italia possa concedere l'estradizione ai rifugiati politici
ARTICOLO 27
Sancisce il principio che la responsabilità penale è personale, inoltre una persona accusata di qualcosa è ritenuta innocente sino a quando non si sono esauriti i 3 gradi di giudizio
Rapporti Etico-Sociali
(art. 29 - art. 34)
questi rapporti sono contenuti nel titolo secondo della Costituzione e si riferiscono alla famiglia, alla scuola e alla salute
ARTICOLO 29
Sancisce il principio che la famiglia è la base essenziale ed indispensabile su cui si forma lo Stato e la stessa famiglia diventa famiglia con il matrimonio. Quest'articolo sancisce anche la parità dei diritti e dei doveri dei coniugi annullando il vecchio principio che considera il padre come capo assoluto della famiglia con una legge del 1975
ARTICOLO 30-31
Lo stato cerca di aiutare economicamente le famiglie numerose con assegni di denaro e con agevolazioni fiscali. Inoltre è obbligo dei genitori provvedere alla educazione dei li; non esistono più li illegittimi in quanto i li nati al di fuori del matrimonio sono li naturali e che hanno gli stessi diritti dei li legittimi.
ARTICOLO 32
Sancisce il diritto del cittadino alla salute perché solo il cittadino che è in buona salute può esplicare la sua attività lavorativa a vantaggio dell'economia propria e di tutta la società ed inoltre i cittadini non in salute hanno un altro costo per l'economia dello stato per cui è nell'interesse dello stato stesso badare e provvedere alla salute dei cittadini
ARTICOLO 33-34
Riguardano e sanciscono il diritto alla cultura e all'insegnamento. L'istruzione e l'educazione dei giovani è un dovere preciso che lo stato impone perché soltanto lo studio e l'educazione rendono gli uomini liberi ed uguali.
Prima, in un vecchio articolo della Costituzione, vi era precisato che i genitori erano liberi d'iscrivere i li presso scuole pubbliche e presso scuole private ma quest'ultime potevano esistere purché non fossero di peso economico nei riguardi dello stato. Con una nuova legge questo principio è stato abolito in quanto lo stato ora sovvenziona anche le scuole private.
Rapporti Economici
La Costituzione contempla questi rapporti dall'art. 35 all'art. 47. questi tipi di rapporti riguardano il lavoro.
ARTICOLO 35
La Costituzione tutela il lavoro in quanto un paese democratico deve servirsi dei frutti del lavoro dei propri cittadini in modo da avere quei vantaggi economici che servono a creare opere e servizi a vantaggio degli stessi cittadini.
ARTICOLO 36
Sancisce il diritto dei lavoratori sia uomini che donne di percepire una a o una retribuzione se svolgono un lavoro subordinato che deve essere proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto e che comunque dev'essere sufficiente per il sostentamento proprio e della propria famiglia in modo da assicurare una esistenza economica dignitosa.
ARTICOLO 37
Afferma che la donna che lavora ha gli stessi diritti sia economici sia di carriera che hanno i lavoratori maschi solo che naturalmente la donna è particolarmente protetta in caso di gravidanza durante la quale ha diritto a stare a casa dal lavoro completamente retribuita 2 mesi prima del parto e 3 mesi dopo per l'allattamento e con una legge del 1977 è stato deciso che anche il lavoratore padre può assentarsi dal lavoro per accudire e assistere il proprio lio. Lo stato e la legge tutelano coloro che non possono lavorare con assistenze di varia natura.
ARTICOLO 39
È sicuramente uno dei più importanti articoli insieme al 40 della nostra Costituzione e sui quali ci sarà parecchio da dire. Innanzitutto vediamo cosa dice l'art. 39: i sindacati sono delle associazioni di lavoratori create per difendere democraticamente i propri diritti economici e contrattuali che riguardano dei datori di lavoro attraverso i cosiddetti CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO.
Lo stesso articolo afferma anche che la associazione sindacale è libera e afferma che ci possono essere più sindacati. Unico obbligo che la costituzione pone ai sindacati è quella della registrazione presso uffici locali o centrali con la quale acquisiscono la PERSONALITÀ GIURIDICA ed inoltre hanno come obbligo il fatto che il loro statuto interno sia su basi democratiche. I sindacati tutelano i lavoratori attraverso il contratto collettivo di lavoro, che risulta essere "quell'accordo stipulato tra organizzazioni di datori di lavoro da una parte, e dei lavoratori dall'altra, per fissare le regole generali del rapporto di lavoro per le categorie di lavoratori". Queste regole non solo riguardano i trattamenti economici, ma anche il contratto vero e proprio cioè le norme contrattuali riguardanti gli orari di lavoro, ferie, garanzia del posto di lavoro, ecc. l'attività sindacale in realtà non si può dire che sia ben organizzata perché la libertà sancita dalla costituzione di creare organizzazioni sindacali che spesso si trovano ad essere divise tra loro, serve solo per aumentare il caos nei riguardi dei cittadini. L'unica cosa che in oltre 50 anni i sindacati sono riusciti a porre e a far approvare una legge importantissima che è servita a riempire molti vuoti nei riguardi dei diritti dei lavoratori ed è la famosa legge N. 300 del 20 maggio 1970 chiamata anche STATUTO DEI LAVORATORI. Con questa legge furono creati e sanciti nuovi diritti che i lavoratori prima non avevano;
Ne citiamo solo alcuni:
Ai lavoratori è concesso di creare organizzazioni sindacali tra i lavoratori di una stessa azienda.
Si fa assoluto divieto al datore di lavoro di svolgere indagini per conoscere eventuali tendenze o simpatie politiche religiose sindacali in modo da creare discriminazioni tra i lavoratori.
È fatto assoluto divieto al datore di lavoro di sorvegliare o spiare i propri dipendenti sul luogo di lavoro con impianti audiovisivi.
Il datore di lavoro non può effettuare accertamenti sanitari a carico dei lavoratori senza il loro consenso.
Molto importante per le conseguenze politiche che si stanno creando oggi con la lotta aperta tra sindacati (CGIL specialmente) il governo e ciò che riguarda l'art. 18 della legge n. 300 che abbiamo già nominato e cioè che l'art. 18 sancisce il divieto di licenziamento del lavoratore senza una giusta causa o un giustificato motivo, principio questo che viene applicato alle aziende con un minimo di 15 lavoratori: le ragioni del governo erano quelle di annullare questo divieto cioè eliminare l'art. 18 in quanto le aziende avrebbero potuto cominciare ad assumere nuovo personale che fino ad ora non aveva assunto per paura di non poter più licenziare; i sindacati dal loro punto di vista affermano che cancellare l'art. 18 significherebbe toccare profondamente i diritti dei lavoratori e il loro diritto al lavoro. La situazione è ancora irrisolta e l'aspro contrasto tra i sindacati e governo persiste.
Le organizzazioni sindacali più importanti sono:
CGIL (Confederazione Generale Italiana Lavoratori) che comprende il maggior numero di iscritti che ha tendenze politiche esclusivamente di sinistra.
CISL (Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori) comprende persone con tendenze politiche di centro-destra moderato
UIL (Unione Italiana Lavoratori) comprende persone con tendenze politiche di centro-destra moderato
Però siccome l'art. 39 afferma che l'organizzazione sindacale è libera ciò non soltanto vuol dire che il lavoratore è libero di iscriversi o non ad un sindacato poiché il contratto collettivo protegge i lavoratori di categoria sia iscritta sia non ma purtroppo quella frase ha creato un grave problema e cioè un fiorire indiscriminato di associazioni sindacali autonome applicando il principio della Costituzione che sancisce il diritto di associazioni dei cittadini (art. 18). Per questo troviamo gruppi sindacali ad esempio i COBAS(Comitati di Base) oppure GILDA e così via che non fanno altre se non aumentare il caos e i disagi dei cittadini i quali sono continuamente soffocati e limitati nei propri diritti dai continui scioperi specialmente nei servizi pubblici, scioperi più o meno indisciplinati, fuorilegge e selvaggi. Anche i datori di lavoro e gli imprenditori industriali hanno costituito delle associazioni che hanno lo scopo di tutelare gli interessi economici degli associati nei riguardi dei datori dei lavoratori. Queste associazioni di datori di lavoro di chiamano:
CONFINDUSTRIA
CONFCOMMERCIO
CONFARTIGIANATO
CONFAGRICOLTURA
C'è però nell'art. 39 un gravissimo obbligo e cioè quello della registrazione degli uffici pubblici, centrali o periferici come abbiamo già detto. Ma proprio in questo punto vi è la più profonda inosservanza della Costituzione, ignorata da quando sono sorti i sindacati e quel che è peggio è che è stata ignorata con totale complicità dai governi più o meno di sinistra che hanno lasciato libertà ai sindacati per pura paura si calpestare la Costituzione per cui i sindacati sono soltanto "associazioni di fatto" ma che non hanno personalità giuridica e perciò secondo il diritto non avrebbero né la capacità giuridica né la capacità d'agire e perciò non avrebbero il potere di stipulare contratti di lavoro collettivi. Ma c'è di più: i sindacati senza alcun provvedimento governativo o parlamentare, cioè senza che sia stata creata una legge specifica, arbitrariamente trattengono una quota mensile direttamente dalle poste a di tutti i lavoratori inscritti al sindacato.
ARTICOLO 40:
recita testualmente: il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano. È un semplice rigo però vi sono moltissime cose di cui parecchie non buone. Innanzitutto cominciamo col precisare che il diritto di sciopero è il più importante diritto di lotta dei lavoratori e per questo è una grande conquista di tutti i paesi democratici e liberi. Lo sciopero si può definire "una astensione dal lavoro di un gruppo di lavoratori subordinati" attuata per sostenere e difendere determinati interessi economici e contrattuali. Davanti allo sciopero quindi il lavoratore si astiene dal lavoro e per questo non viene ato però non può essere né licenziato né punito. Quest'articolo è una parte della nostra costituzione completamente ignorata e non rispettata. Abbiamo infatti già detto che lo sciopero fosse la più grande conquista dei lavoratori il quale ha nello sciopero l'unica arma democratica per poter difendere i propri interessi nei riguardi del datore di lavoro. Ma questo articolo purtroppo si lega molto strettamente con l'art. 39 in quanto sono stati proprio i 3 grossi sindacati che si sono sempre sistematicamente e violentemente opposti alla possibilità che gli organi legislativi creassero una serie di leggi chiare e precise che mettessero fine e ordinasse in qualche modo l'attuazione di tale diritto. Le scuse che i sindacati adducono a questa loro energica opposizione sono varie quanto fuori luogo una delle quali addirittura inconsistente come quella ad esempio in cui affermano che loro si oppongono alla creazione delle leggi per regolare lo sciopero perché facendo delle leggi si correrebbe il rischio di limitare il diritto dello sciopero stesso. Naturalmente questa scusante risulta assolutamente infondata perché in uno stato democratico è proprio la legge che regola in maniera chiara e definitiva i rapporti tra cittadini per cui non si vede il perché un diritto sancito dalla costituzione non possa essere regolato da una istituzione legislativa la quale sarebbe l'unica soluzione per la legittimazione di questo diritto attraverso la chiarificazione del suo modo di attuazione:
la verità invece è un'altra che non fa altro se non dare un'altra bastonata sulla testa dei sindacati i quali in verità vogliono che il loro campo di azione riguardante lo sciopero sia illimitato e non circoscritto dalle leggi come ogni altro diritto e ogni altra azione dei cittadini di un paese libero e democratico. In realtà i sindacati non consideravano lo sciopero un diritto per rivendicare pacificamente i diritti economici ma lo hanno considerato e trasformato in una terribile arma di ricatto politico e sociale contro le istituzioni dello stato, è infatti proprio per la mancanza di leggi regolanti lo sciopero che si assiste in Italia a continui scioperi spesso inutili e spesso per futili motivi che non fanno altro se non calpestare i diritti dei cittadini mettendoli in continui e profondi disagi. Tutti i governi e i parlamenti succeduti sino a quest'ultimo si son guardati bene dal contrariare i sindacati e non hanno mai avuto il coraggio di creare una legge diretta allo scopo, permettendo che i sindacati addirittura condizionassero l'attività del governo e del parlamento intromettendosi abusivamente in una funzione politica cioè ricattando di organizzare immensi scioperi nazionali se quella determinata legge non fosse stata fatta secondo i propri interessi.
Da quando esiste la costituzione sino a tutt'oggi è stata creata dal parlamento una sola legge che si riferisce allo sciopero diretta a regolamentare lo sciopero dei servizi di pubblica utilità (medici, ospedali, servizi di trasporto, treni ecc . ) ed è la legge n. 146 del 1990 la quale però oltre ad essere incompleta è anche non rispettata, basti pensare agli scioperi selvaggi e spesso inutili di tutti questi servizi: avete mai provato a trovare un medico sia pure per urgenza durante uno sciopero di questa categoria; avete mai provato a richiedere un ricovero ospedaliero durante uno sciopero degli enti ospedalieri; avete mai provato a prendere un treno, un bus durante uno sciopero per recarvi a scuola o al lavoro. Tutto ciò perché la legge su citata obbliga in caso di sciopero di questo tipo la garanzia ai cittadini di poter usufruire lo stesso di questi servizi sia pure una certa riduzione ma mai con l'assoluta mancanza di questi mezzi. Inoltre questa legge contempla anche situazioni in cui lo sciopero non può essere attuato da determinare categorie e non può essere attuato con sistemi non legittimi.
Ma così non avviene. Basti pensare ad esempio ad un episodio accaduto non più tardi di un mese fa in cui si è assistito a una vera e propria azione contro la legge e ad una palese violazione della costituzione e cioè i cittadini italiani hanno dovuto assistere ad uno sciopero dei magistrati specialmente quelli iscritti a correnti politiche di sinistra cioè di coloro che si sono istituiti per far rispettare la legge mentre loro la calpestavano; hanno sfilato coperti dai loro mantelli neri come il lutto con un volume della costituzione sotto il braccio cercando di far apparire ai cittadini non conoscenti delle leggi che stavano scioperando per attuare un diritto costituzionale proprio di quella costituzione che loro stavano apertamente violando; e questo per un semplice motivo e cioè i magistrati e quindi la magistratura è un organo istituzionale dello stato come il parlamento, il governo, il presidente della repubblica, la corte costituzionale per cui un organo istituzionale dello stato non potrebbe mai scioperare in quanto il diritto di sciopero sancito dall'art. 40 della costituzione è stato creato per risolvere i conflitti tra lavoratori subordinati pubblici e privati per cui, cosa centra la magistratura? E se così fosse ci dovremo più meravigliare se vedessimo scioperare il parlamento o il governo o lo stesso presidente della repubblica: cosa questa naturalmente inattuabile.
Lo sciopero diventa in molti casi illegittimo e cioè quando esso si trasforma in atti commessi dagli scioperanti punibili penalmente perché violano i diritti degli altri cittadini (es. i danneggiamenti di auto, vetrine rotte, furti, ignari cittadini pestati ecc . ).
La legge ha posto dei limiti a diversi tipi di sciopero e cioè:
È vietato lo sciopero a "singhiozzo" cioè astensione dal lavoro per brevi periodi frazionati in varie successioni (es. oggi si sciopera per 3 ore, tra una settimana per 1 ora, tra un mese per 1 ora e così via).
Sono vietati gli scioperi a "scacchiera" cioè astensione del lavoro fatta in tempi diversi da gruppi di lavoro indipendenti (es. oggi scioperano i controllori di volo; domani i piloti; dopodomani i check-in, il giorno seguente i portabagagli ecc . ).
Sono vietati gli scioperi a "sorpresa" cioè senza preavviso.
È vietato il cosiddetto "sciopero in bianco" che si verifica quando i lavoratori si presentano sul posto di lavoro però non lavorano.
È vietato lo sciopero "pignolo" che si verifica quando il lavoratore svolge la propria attività in modo troppo scrupoloso e quindi troppo pignolo (es. si pensi il postino il quale esce per dispensare la posta solo mettendo nella sectiunella la corrispondenza che permette che la sectiunella stessa si possa chiudere perfettamente)
È vietato lo sciopero di "solidarietà"
È vietato lo sciopero "politico cioè quel tipo di sciopero che è diretto a sovvertire (rivoluzionare) le istituzione dello stato per cui la corte costituzionale lo ritiene come un reato.
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