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Cenni sulla pubblicità

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Cenni sulla pubblicità

Fini e natura

Il negozio non interessa soltanto le parti tra cui è concluso, ma anche i terzi. La pubblicità serve a dare ai terzi la possibilità di conoscere l'esistenza ed il contenuto di un negozio giuridico, o lo stato delle persone fisiche e le vicende delle persone giuridiche. È chiaro che la pubblicità non si confonde con la dichiarazione negoziale: essa, invece, presuppone la dichiarazione negoziale, resa eventualmente nella forma dovuta, e costituisce soltanto un mezzo perché la dichiarazione stessa possa essere conosciuta dai terzi. Quanto al rapporto tra forma e pubblicità del negozio, si suole dire comunemente che la pubblicità presuppone che il negozio sia sottoposto a forma vincolata.

Tipi di pubblicità

Si distinguono tre tipi di pubblicità:



  • la pubblicità - notizia, la cui omissione da luogo ad una sanzione pecuniaria o penale, ma è irrilevante per la validità dell'atto, che rimane anche opponibile ai terzi;
  • la pubblicità dichiarativa che serve a rendere opponibile il negozio ai terzi. L'omissione della pubblicità dichiarativa non determina l'invalidità dell'atto tra le parti;
  • la pubblicità costitutiva, per la quale il negozio senza pubblicità non soltanto non si può opporre ai terzi, ma non produce effetti nemmeno tra le parti.




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