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Classificazione degli atti amministrativi

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Classificazione degli atti amministrativi

La dottrina ordina gli atti amministrativi facendo ricorso a diversi parametri:

A. NATURA DELL'ATTIVIT ESERCITATA

1. atti di amministrazione attiva : atti che soddisfano 'immediatamente' gli interessi assegnati alla

p.a. (provvedimenti amministrativi);

2. atti di amministrazione consultiva: atti che servono agli organi di amministrazione attiva per

chiarire degli aspetti tecnici, giuridici, economici (es. pareri);

3. atti di amministrazione di controllo: atti che esprimono un controllo, di legittimità e/o di merito,

sull'operato degli organi di amministrazione attiva.



B. ELEMENTO PSICHISCO DI CUI SONO MANIFESTAZIONE:

1. atti che si traducono in manifestazioni di volontà;

2. atti che si traducono in manifestazioni di conoscenza;

3. atti che si traducono in manifestazioni di giudizio.

C. DISCREZIONALITà

1. atti discrezionali;

2. atti vincolati.

D. EFFICACIA

1. atti costitutivi: atti che creano, modificano od estinguono rapporti giuridici;

2. atti dichiarativi :atti che accertano (danno certezza) una determinata situazione giuridica, senza

interferire su essa.

E. RISULTATO

1. atti ampliativi: atti che attribuiscono al destinatario nuovi poteri e nuove facoltà, ampliando la sua

sfera giuridica;

2. atti restrittivi: atti che riducono la sfera giuridica del destinatario, limitandone poteri e diritti od

addirittura estinguendoli.

F. DESTINATARI

1. atti particolari: destinati ad un solo soggetto;

2. atti con pluralità di destinatari: destinati a più soggetti e distinti in:

a. atti plurimi: atti formalmente unici, che contengono tanti provvedimenti quanti sono i

destinatari (es. decreto di nomina dei vincitori di concorsi). I singoli provvedimenti

sono tra loro indipendenti e la sorte di uno non coinvolge gli altri.

b. atti collettivi: atti con cui la p.a. manifesta la propria volontà unitariamente ed

inscindibilmente verso un solo complesso di soggetti considerati unitariamente (es.

piano regolatore);

c. atti generali: atti che si rivolgono a destinatari non determinati al momento dell'atto,

ma determinabili, sulla base di esso, al momento dell'esecuzione (es. bandi di

concorso).

Da essi vanno tenuti distinti i regolamenti, sovente definiti come 'atti amministrativi

generali a contenuto normativi'.

Tali atti, invero, sono rivolti a destinatari non determinati né determinabili, possono

essere adottati solo da soggetti dell'amministrazione investiti del potere

regolamentare, hanno efficacia erga omnes, non possono essere derogati da alcun

atto amministrativo, sono soggetti alle formalità della pubblicazione e della vacatio.

Gli atti amministrativi generali, al contrario, sono rivolti a destinatari determinabili,

(quindi) non possono avere efficacia erga omnes, sono adottati da una qualsiasi

autorità amministrativa e sono derogabili da altro atto amministrativo che si riferisca al

singolo destinatario.

G. INTERDIPENDENZA

1. atti composti: atti formati dal concorso di più manifestazioni di volontà, che sono unite a tal punto

da esser considerate un solo atto. Con la conseguenza che la mancanza di una di esse

determina un difetto dell'atto (es. atto complesso = fusione di manifestazioni di volontà, che

rispondono ad interessi non contrapposti; contratto = manifestazione di volontà che compone

interessi contrapposti);

2. atti contestuali: atti formati dalla riunione di autonome manifestazione di volontà, che restano

tali, nonostante l'unitarietà ed unicità della manifestazione esteriore (es. atti plurimi = più

manifestazioni di volontà aventi una medesima direzione; atti simultanei = unica manifestazione

a da atti aventi direzioni diverse).

H. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. atti procedimentali: atti che s'inseriscono in un procedimento amministrativo e sono coordinati e

preordinati all'adozione del provvedimento (= atto finale), l'unico atto idoneo a produrre effetti

giuridici (es. atti propulsivi, atti preparatori);

2. atti presupposti: atti che rilevano al fine della produzione dell'effetto giuridico del provvedimento

amministrativo, ma hanno rilievo autonomo all'interno del procedimento oppure sono l'atto finale

di altro procedimento amministrativo (es. dichiarazione di pubblica utilità - provvedimento di

espropriazione).

I. AGENTI

1. atri di un solo organo: atti posti in essere da un solo soggetto (individuale o collettivo - es.

organo collegiale -);

2. atti di più organi: che si distinguono, a loro volta, in:

a. atti complessi: c.d. codecisioni = atti che risultano dal concorso di volontà di più organi

dirette al medesimo fine e mosse dal medesimo interesse. Le manifestazioni di

volontà possono avere il medesimo rilievo (atti complessi uguali _ decreti

interministeriali), ovvero una di esse può avere valore preminente (atti complessi

diseguali _ decreti del Presidente della Repubblica, ove la controfirma del Ministro ha

valore di requisito di efficacia);

b. atti di concerto;

c. contratti.





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