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Commissione europea
La Commissione europea è l'istituzione che ha poteri di iniziativa, di esecuzione, di gestione e di controllo. In quanto custode dei trattati, essa incarna l'interesse comunitario. Composta da un collegio di 20 membri indipendenti (2 membri per la Germania, la Sna, la Francia, l'Italia e il Regno Unito, e da un membro per ciascuno degli altri paesi), essa è nominata, di comune accordo, dai governi degli Stati membri, ed è soggetta al voto di investitura del Parlamento europeo, dinanzi al quale è anche responsabile. Il mandato della Commissione è di 5 anni. Il collegio dei commissari è assistito da un'amministrazione composta da direzioni generali e da servizi specializzati, i cui organici sono ripartiti principalmente tra Bruxelles e Lussemburgo.
Nell'adottare il trattato di Amsterdam, la Conferenza intergovernativa ha preso atto del fatto che, prima che venga insediata la prossima Commissione nell'anno 2000, l'attuale Commissione intende, da un lato, preparare la riorganizzazione dei compiti all'interno del Collegio dei commissari e, dall'altro, intraprendere parallelamente un'adeguata riorganizzazione dei propri servizi.
Il 15 luglio 1997 la Commissione europea ha affrontato, nel contesto dell'Agenda 2000, la questione della riforma del proprio funzionamento. L'Agenda 2000 rinvia al vasto programma di riforme già in via di realizzazione sulla base delle iniziative SEM 2000 ('gestione sana ed efficace') e MAP 2000 ('ammodernamento dell'amministrazione e del personale') e sottolinea che la Commissione deve ridefinire e raggruppare i propri compiti tenendo conto delle esigenze del XXI secolo
Cittadinanza dell'Unione
La cittadinanza dell'Unione è subordinata alla cittadinanza di uno Stato membro. È quindi considerato cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. Oltre ai diritti e doveri previsti dal trattato istitutivo della Comunità europea, la cittadinanza dell'Unione comporta quattro diritti specifici:
diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio dell'Unione;
diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali e a quelle del Parlamento europeo, nello Stato in cui si risiede;
tutela diplomatica e consolare da parte delle autorità di qualsiasi Stato membro, allorché lo Stato di cui il soggetto è cittadino non sia rappresentato in un paese terzo.
diritto di petizione e di ricorso al mediatore europeo.
Merita sottolineare in proposito che il concetto di cittadinanza dell'Unione non sostituisce ma si aggiunge a quello di cittadinanza nazionale. Questa complementarità renderà più tangibile il sentimento di appartenenza del cittadino all'Unione.
Competenze esterne della Comunità europea
Le competenze esterne della Comunità europea si definiscono in funzione della loro ripartizione tra la Comunità e gli Stati membri. Sono dette 'esclusive' quando sono integralmente esercitate dalla Comunità (politica agricola comune) e 'miste' quando sono esercitate insieme con gli Stati membri (esempio: politica dei trasporti).
Questa tipologia è stata messa a punto dalla giurisprudenza della Corte di giustizia e si basa sulla teoria delle competenze implicite, secondo cui la competenza esterna discende dall'esistenza di una competenza sul piano interno. In realtà, il trattato istitutivo della Comunità europea ha esplicitamente attribuito delle competenze esterne alla Comunità soltanto in due casi: la politica commerciale (articolo 133, ex articolo 113) e gli accordi di associazione (articolo 310, ex articolo 238).
Sottolineiamo che la politica estera e di sicurezza comune rientra nelle relazioni esterne dell'Unione europea, rette dal metodo intergovernativo (secondo pilastro) e non nella sfera delle competenze esterne della Comunità europea.
Lo sviluppo delle attività comunitarie (esempio: perfezionamento del mercato interno), l'evoluzione del commercio mondiale, nonché una giurisprudenza più sfumata, hanno reso più difficile l'esercizio delle competenze esterne proprio nel momento in cui acquista maggiore rilevanza il dovere di cooperazione e di coordinamento in nome dell'unità della rappresentanza internazionale.
Affinché la Comunità possa adeguarsi alla radicale evoluzione delle strutture dell'economia mondiale e tener conto al tempo stesso delle ampie responsabilità concesse all'Organizzazione mondiale del commercio, il trattato di Amsterdam ha modificato l'articolo 133 del trattato istitutivo della Comunità europea nel senso che il Consiglio, deliberando all'unanimità, di estendere l'applicazione della politica commerciale comune ai negoziati ed agli accordi internazionali in materia di servizi e di diritti di proprietà intellettuale.
Consiglio dell'Unione europea
Il Consiglio dell'Unione (Consiglio dei ministri o Consiglio) è la principale istituzione dell'Unione avente poteri decisionali. È costituito dai ministri dei 15 Stati membri, responsabili della materia iscritta all'ordine del giorno: affari esteri, agricoltura, industria, trasporti, ecc. Tuttavia, merita ricordare che l'esistenza di diverse formazioni ministeriali a seconda delle questioni trattate non rimette in discussione il principio dell'unicità della rappresentanza di questa istituzione.
La presidenza è esercitata a turno da ciascun membro del Consiglio per una durata di sei mesi. Le decisioni sono preparate dal Comitato dei rappresentanti permanenti degli Stati membri (Coreper), coadiuvato da gruppi di lavoro composti di funzionari delle amministrazioni nazionali. Il Consiglio è assistito da un Segretariato generale. Nell'ambito del primo pilastro le decisioni del Consiglio sono adottate su proposta della Commissione.
Dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, il segretario generale ha il ruolo di Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune. A tal fine è assistito da un segretario generale aggiunto, nominato all'unanimità dal Consiglio ed incaricato della gestione del segretariato generale dello stesso.
Inoltre, in sede di Consiglio, il voto a maggioranza qualificata è oramai applicabile alla maggior parte delle nuove disposizioni (misure di incentivazione in materia sociale ed occupazionale, sanità pubblica, provvedimenti antifrodi), nonché per l'adozione di programmi-quadro in materia di ricerca. Secondo alcuni, il ricorso alla maggioranza qualificata avrebbe dovuto essere più vasto al fine di evitare il rischio di 'impasse', il quale è sempre presente allorché le decisioni debbano essere prese all'unanimità. Nella prospettiva dell'allargamento dell'Unione europea, il Belgio, la Francia e l'Italia, ritenendo che l'ulteriore estensione del voto a maggioranza qualificata sia d'importanza fondamentale, hanno chiesto che una dichiarazione in merito venisse allegata all'Atto finale della Conferenza antigovernativa. Il dibattito sarà comunque rilanciato nel corso di una nuova conferenza antigovernativa che sarà convocata almeno un anno prima che l'Unione europea conti oltre 20 membri. L'obiettivo è di rivedere interamente la composizione ed il funzionamento delle istituzioni.
Consiglio europeo
Il Consiglio europeo è costituito dai Capi di Stato o di governo degli Stati membri dell'Unione, che tengono riunioni regolari. Istituito col comunicato finale del vertice di Parigi del dicembre 1974, esso si è riunito per la prima volta nel 1975 (10/11.03.1975, Dublino). Esso si è sostituito alla prassi delle conferenze europee al vertice, che hanno caratterizzato il periodo 1961-l974. L'esistenza del Consiglio è stata giuridicamente consacrata dall'Atto unico europeo ed è ufficializzata dal Trattato sull'Unione europea. È convocato almeno due volte all'anno e conta tra i suoi membri il presidente della Commissione europea, in quanto membro di diritto. Il suo compito è di stabilire gli orientamenti politici generali e d'imprimere all'Unione europea l'impulso necessario al suo ulteriore sviluppo.
Cfr.:
Cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale
Il Titolo VI del trattato sull'Unione europea (ovvero 'terzo pilastro') è stato completamente trasformato dal trattato di Amsterdam e con la costituzione di uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia. Intitolato una volta 'Giustizia ed Affari interni', porta ormai la denominazione 'Cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale' nell'intento di prevenire e di lottare contro i seguenti fenomeni:
razzismo e xenofobia
terrorismo
tratta degli esseri umani e crimini contro i minori
traffico di stupefacenti
traffico di armi
corruzione e frodi
Insieme al ravvicinamento delle disposizioni del diritto penale degli Stati membri, ove necessario, è anche prevista una più stretta cooperazione tra le forze dell'ordine, le autorità doganali e giudiziarie, sia direttamente sia tramite l'Ufficio europeo di polizia (Europol).
Se il Consiglio resta l'attore principale nell'ambito del pilastro in parola, sono tuttavia cambiati alcuni strumenti di cui può disporre. Restano la posizione comune e la convenzione, mentre l'azione comune è stata sostituita da due nuovi strumenti: la decisione e la decisione-quadro.
Inoltre, l''acquis' di Schengen, che è stato sviluppato da alcuni Stati membri in un contesto intergovernativo e che affronta anche la cooperazione giudiziaria e di polizia, è stato integrato nell'ambito dell'Unione e della Comunità europea.
Cfr.:
Cooperazione rafforzata
Il concetto di 'cooperazione rafforzata' è stato introdotto nel trattato sull'Unione europea (Titolo VII) e nel trattato istitutivo della Comunità europea (articolo 11) dal trattato di Amsterdam. Attraverso questa forma di cooperazione si vuol consentire ad un numero limitato di Stati membri, che siano determinati e capaci di andare avanti, di proseguire sulla via dell'approfondimento della costruzione europea nel rispetto del contesto istituzionale unico dell'Unione.
La cooperazione rafforzata deve rispettare diverse condizioni, e in particolare:
avere come oggetto dei settori che non rientrino nella competenza esclusiva della Comunità
favorire il conseguimento degli obiettivi dell'Unione
rispettare i principi previsti dai trattati
intervenire soltanto in ultima analisi
coinvolgere la maggior parte degli Stati membri.
Nel contesto del trattato istitutivo della Comunità europea, la cooperazione più stretta è lanciata dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione e previo parere del Parlamento europeo.
Nel contesto del trattato sull'Unione europea la cooperazione rafforzata ha lo scopo di accelerare l'attuazione dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. La cooperazione deve essere lanciata su domanda dello Stato membro interessato da un voto a maggioranza qualificata del Consiglio previo parere della Commissione e trasmissione della domanda al Parlamento europeo.
Coreper
Il Coreper (Comitato dei rappresentanti permanenti) è costituito dai rappresentanti permanenti degli Stati membri. Ha il compito di assistere il Consiglio dell'Unione, trattando i dossier (proposte e progetti di atti presentati dalla Commissione) iscritti all'ordine del giorno di quest'ultimo, in una fase di prenegoziato. Detiene un ruolo centrale nel sistema decisionale comunitario in quanto è al tempo stesso organo di dialogo (dialogo tra i rappresentanti permanenti e di ciascuno di essi con la rispettiva capitale), e un'istanza di controllo politico (orientamento e supervisione dei lavori dei gruppi di esperti). È articolato in due livelli al fine di far fronte all'insieme dei compiti ad esso affidati:
il Coreper I, composto dai rappresentanti permanenti aggiunti;
il Coreper II, composto dagli ambasciatori.
La qualità dei lavori del Coreper costituisce la garanzia per il buon funzionamento del Consiglio.
Corte dei conti
La Corte dei conti è composta di 15 membri, nominati per sei anni con decisione unanime del Consiglio dell'Unione, previa consultazione del Parlamento europeo. Spetta alla Corte il compito di verificare la legalità e la regolarità delle entrate e delle spese dell'Unione e di vigilare alla buona gestione finanziaria. Il trattato sull'Unione europea ha elevato la Corte, istituita nel 1977, al rango di istituzione di pieno diritto.
Grazie al trattato di Amsterdam, la Corte dei conti può ormai segnalare qualsiasi irregolarità anche al Parlamento europeo ed al Consiglio. Inoltre il suo potere di controllo è stato esteso anche ai fondi comunitari gestiti dagli organismi esterni e dalla Banca europea per gli investimenti.
Corte di giustizia
La Corte di giustizia delle Comunità europee è composta di 15 giudici, assistiti da 9 avvocati generali, nominati per sei anni di comune accordo tra gli Stati membri. Assolve due funzioni principali:
verifica la compatibilità con i trattati degli atti delle istituzioni europee e dei governi;
si pronuncia, su richiesta di un giudice nazionale, sull'interpretazione o la validità delle disposizioni del diritto comunitario.
La Corte è assistita dal Tribunale di primo grado, istituito nel 1989, che si occupa in particolare del contenzioso amministrativo delle istituzioni europee e delle controversie suscitate dalle regole di concorrenza comunitarie
Deficit democratico
Il deficit democratico è una nozione che è principalmente invocata per sostenere che l'Unione europea soffre della mancanza di democrazia e che sembra inaccessibile al cittadino a causa della complessità del suo funzionamento. In essa si rispecchia la percezione secondo cui il sistema istituzionale comunitario sarebbe dominato da un'istituzione che cumula poteri legislativi e di governo - il Consiglio - e da un'istituzione che non ha un'effettiva legittimità democratica - la Commissione - (benché i membri del Collegio siano designati dagli Stati membri, siano sottoposti all'approvazione del Parlamento europeo e siano responsabili collettivamente dinanzi al Parlamento stesso).
La percezione del deficit democratico dovrebbe attenuarsi in seguito all'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, che prevede il rafforzamento del ruolo del Parlamento europeo e l'informazione sistematica dei parlamenti nazionali. Peraltro si sottolinea che 'il trattato segna una nuova tappa nel processo che porterà all'Unione sempre più stretta tra i popoli d'Europa, nell'ambito del quale le decisioni sono prese nel massimo rispetto del principio di apertura e di avvicinamento ai cittadini
Diritto comunitario
In senso stretto del termine, il diritto comunitario è costituito dai trattati costitutivi (diritto primario), nonché dalle disposizioni previste dagli atti adottati dalle istituzioni comunitarie in applicazione dei trattati stessi (diritto derivato).
In senso lato il diritto comunitario ricomprende l'insieme delle norme giuridiche applicabili nell'ordinamento giuridico comunitario. Si tratta quindi anche dei principi generali del diritto, della giurisprudenza della Corte di giustizia, del diritto scaturito dalle relazioni esterne della Comunità o del diritto complementare scaturito dagli atti convenzionali conclusi tra gli Stati membri ai fini dell'applicazione dei trattati.
D'altronde tali norme giuridiche costituiscono una parte del cosiddetto 'acquis comunitario'.
Diritto d'iniziativa
Al fine di svolgere appieno il suo ruolo di custode dei trattati e nell'interesse generale, la Commissione si è vista affidare un diritto d'iniziativa che le conferisce il mandato o l'obbligo di fare proposte sulle materie previste dal trattato, diritto che essa esercita nei casi espressamente previsti da quest'ultimo, ovvero quando lo ritenga opportuno.
Il potere d'iniziativa è esclusivo nel campo comunitario, in ossequio al principio secondo cui il Consiglio non decide che 'su proposta della Commissione', affinché qualsiasi iniziativa si inserisca in un contesto organico e coerente;
Nei settori della politica estera e della sicurezza comune, la Commissione può presentare delle iniziative allo stesso titolo che gli Stati membri. Per contro, essa è esclusa da alcune questioni che rientrano nel campo della giustizia e degli affari interni.
Peraltro, il Consiglio ed il Parlamento europeo possono invitare la Commissione a formulare delle iniziative ove lo ritengano necessario.
Il diritto d'iniziativa è considerato come un elemento fondamentale dell'equilibrio istituzionale della Comunità.
Con il trattato di Amsterdam, il potere d'iniziativa della Commissione è stato esteso alle nuove politiche (occupazione, sanità), come pure al terzo pilastro ed alle questioni inerenti alla libera circolazione delle persone. Nell'ambito del terzo pilastro la Commissione ha un diritto d'iniziativa ripartito con gli Stati membri
Equilibrio istituzionale e legittimità democratica
L'equilibrio istituzionale comunitario si è poggiato a lungo su una base statuale che vedeva gli Stati membri come motore quasi esclusivo dell'integrazione europea. Nel corso dello sviluppo successivo del processo d'integrazione, la questione della legittimità si è posta in maniera sempre più acuta. Il trattato di Maastricht ha avviato il processo d'inserimento dei principi della legittimità democratica nel sistema istituzionale, rafforzando i poteri del Parlamento europeo in fatto di nomina e di controllo della Commissione.
Tuttavia, nonostante i progressi compiuti col trattato sull'Unione europea, sussiste una asimmetria tra i poteri legislativi del Consiglio e quelli del Parlamento. All'atto della ratifica del trattato anzidetto da parte degli Stati membri, è emerso con chiara evidenza l'attuale squilibrio tra la legittimità statuale esistente e la legittimità democratica attesa dall'opinione pubblica.
Nel contesto della riforma delle istituzioni, il trattato di Amsterdam cerca di ristabilire un equilibrio tra le istituzioni detentrici di queste due forme di legittimità, al fine di garantire una ripartizione più democratica dei poteri e di associare più strettamente i cittadini europei e i parlamenti nazionali al processo decisionale, tra l'altro anche attraverso una migliore informazione.
Europa 'a più velocità'
L'Europa 'a più velocità' indica un modo d'integrazione differenziata, secondo cui il perseguimento di obiettivi comuni è l'opera di un gruppo di Stati membri che sono al tempo stesso capaci e desiderosi di progredire, con l'idea sottesa che gli altri seguiranno successivamente
Gerarchia degli atti comunitari (gerarchia delle norme)
Una dichiarazione allegata al trattato sull'Unione europea sottolinea che 'sarebbe possibile riconsiderare la classificazione degli atti comunitari per stabilire un'appropriata gerarchia tra le diverse categorie di norme'.
Il principale obiettivo della gerarchia delle norme è di consentire al legislatore di concentrarsi sugli aspetti politici dei problemi, piuttosto che su questioni di dettaglio. Il processo decisionale comunitario verrebbe così strutturato in modo che gli atti di rango costituzionale siano soggetti a procedure più pesanti (esempio: unanimità, maggioranza qualificata rafforzata, parere conforme, ecc.) rispetto agli atti legislativi, che a loro volta sarebbero anch'essi soggetti a procedure più pesanti (esempio: procedura di codecisione) rispetto agli atti di applicazione (esempio: delega istituzionalizzata di poteri alla Commissione).
La questione è stata discussa nel contesto dei primi dibattiti del 1990 sulla possibilità di inserire la procedura di codecisione nel trattato. L'idea soggiacente era di impedire che una procedura più pesante fosse applicabile a determinati atti d'importanza secondaria, evitando così l'asfissia legislativa. Invano comunque la Commissione ha proposto nel 1991, nel corso dei negoziati sul trattato di Maastricht, di predisporre una gerarchia degli atti e una nuova tipologia delle norme comunitarie (trattato, leggi, atti accessori o di applicazione). La proposta si è infatti scontrata con le differenti tradizioni giuridiche degli Stati membri. La questione non ha fatto oggetto di negoziati nel corso della Conferenza intergovernativa del 1996-97.
Libera circolazione delle persone (visti, asilo, immigrazione ed altre politiche)
In seguito all'entrata in vigore del trattato di Amsterdam un nuovo Titolo IV è stato inserito nel trattato istitutivo della Comunità europea. In esso sono contemplate le seguenti questioni:
Libera circolazione delle persone
Controllo delle frontiere esterne
Asilo, immigrazione e protezione dei diritti dei cittadini di paesi terzi
Cooperazione giudiziaria in materia civile
Le stesse questioni rientravano precedentemente nel Titolo VI del trattato sull'Unione europea (giustizia e affari interni). Il trattato di Amsterdam le 'comunitarizza', nel senso che verranno integrate nel contesto giuridico del primo pilastro. Il cambiamento si farà progressivamente nel corso dei primi cinque anni successivi all'entrata in vigore del nuovo trattato.
Al termine di questo periodo transitorio il Consiglio non è l'unico attore con riguardo ai settori considerati: esso delibererà su proposta della Commissione e, a termine, verrà applicata la procedura di codecisione ed il voto a maggioranza qualificata. La Corte di giustizia, da parte sua, è ormai competente per le questioni contemplate dal nuovo Titolo IV.
Il Regno Unito e l'Irlanda non si assoceranno alle misure prese nel contesto del Titolo IV, mentre la Danimarca è associata soltanto alle misure relative ai visti.
Maggioranza qualificata
La maggioranza qualificata corrisponde al numero di voti che devono essere raccolti in sede di Consiglio affinché siano valide le deliberazioni adottate a norma dell'articolo 205 (ex articolo 148), paragrafo 2, del trattato istitutivo della Comunità europea. La soglia della maggioranza qualificata è fissata a 62 voti su 87 (71% dei voti). Il voto è ponderato come segue: Germania, Francia, Italia e Regno Unito: 10 voti; Sna: 8 voti; Belgio, Grecia, Paesi Bassi e Portogallo: 5 voti; Austria e Sa: 4 voti; Danimarca, Irlanda e Finlandia: 3 voti; Lussemburgo: 2 voti.
Maggioranza qualificata rafforzata
L'idea di avvalersi di una maggioranza qualificata rafforzata discende dalla convinzione, condivisa da alcuni Stati membri (nonché dalla Commissione europea) che il mantenimento della regola dell'unanimità porterebbe frequentemente alla paralisi in un'Unione ampliata. In alcuni casi, quindi, il ricorso all'unanimità potrebbe essere sostituito dal ricorso alla maggioranza qualificata rafforzata, ossia una maggioranza superiore alla soglia normale del 71% dei voti che caratterizza generalmente il voto maggioritario. Il campo di applicazione e la fissazione della soglia ha fatto l'oggetto di numerose proposte.
Questa opzione potrebbe essere dibattuta nel corso della prossima Conferenza intergovernativa che sarà dedicata al riesame radicale delle disposizioni dei trattati con riguardo alla composizione ed al funzionamento delle istituzioni. Un protocollo allegato al trattato sull'Unione europea dal trattato di Amsterdam, stabilisce che la conferenza sarà convocata almeno un anno prima che l'Unione europea conti oltre venti Stati membri.
Parlamento europeo
Il Parlamento europeo riunisce i rappresentanti dei 370 milioni di cittadini dell'Unione europea. I parlamentari sono eletti a suffragio universale diretto fin dal 1979; il loro numero è attualmente di 626, ripartiti in funzione della consistenza delle popolazioni rispettive degli Stati membri.
Le principali funzioni del Parlamento europeo sono le seguenti:
esamina le proposte della Commissione ed è associato col Consiglio al processo legislativo secondo modalità differenti (procedura di codecisione, di cooperazione );
esercita un potere di controllo sulle attività dell'Unione attraverso l'investitura della Commissione europea (e facoltà di censurare quest'ultima), nonché attraverso interrogazioni scritte od orali che può rivolgere alla Commissione e al Consiglio;
condivide il potere di bilancio col Consiglio votando il bilancio annuale e controllandone l'esecuzione.
Nomina inoltre un mediatore, che ha il compito di ricevere i reclami dei cittadini dell'Unione, riguardanti casi di cattiva amministrazione nell'operato delle istituzioni o degli organi comunitari. Può infine creare commissioni temporanee d'inchiesta, i cui poteri non si limitano all'attività delle istituzioni comunitarie, ma possono essere estesi anche all'operato degli Stati membri chiamati a dare concreta attuazione alle politiche comunitarie.
Il trattato di Amsterdam ha semplificato le procedure legislative prevedendo una semi-soppressione della procedura di cooperazione (che continua ad applicarsi solo a pochi casi inerenti all'UEM), e un considerevole allargamento del campo di applicazione della procedura di codecisione.
Pilastri dell'Unione europea
Nel gergo comunitario si parla dei tre pilastri del trattato sull'Unione europea, che sono:
la dimensione comunitaria, che è disciplinata dalle disposizioni previste dal Trattato istitutivo della Comunità europea, la CECA e l'EURATOM: cittadinanza dell'Unione, politiche comunitarie, unione economica e monetaria, ecc. (primo pilastro);
la politica estera e di sicurezza comune, che è retta dal Titolo V del Trattato sull'Unione europea (secondo pilastro);
la cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale che è contemplata dal Titolo VI del trattato sull'Unione europea (terzo pilastro).
Il trattato di Amsterdam ha trasferito una parte dei settori contemplati dall'ex terzo pilastro al primo pilastro (libera circolazione delle persone).
Comunitarizzazione
Con questo termine si indica il sistema secondo cui un determinato settore che, nell'assetto istituzionale dell'Unione, è soggetto al metodo intergovernativo (secondo e terzo pilastro), viene trasferito al metodo comunitario (primo pilastro).
Il metodo comunitario si basa sull'idea secondo cui la difesa dell'interesse generale dei cittadini dell'Unione è meglio garantita quando le istituzioni comunitarie svolgono appieno il loro ruolo nel processo decisionale, sempre nel rispetto del principio di sussidiarietà.
Con l'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, gli aspetti inerenti alla libera circolazione delle persone che attualmente rientrano nel campo della giustizia e degli affari interni (terzo pilastro) sono stati 'comunitarizzati' e quindi retti dal metodo comunitario dopo una fase transitoria di cinque anni.
Politica economica
Le politiche economiche nazionali sono considerate dal trattato questioni di interesse comune che richiedono di essere in certa misura coordinate nell'ambito del Consiglio onde contribuire al conseguimento degli obiettivi della Comunità.
Per dare concreta attuazione al coordinamento in parola, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su raccomandazione della Commissione, elabora un progetto di indirizzi di massima che è trasmesso al Consiglio europeo. Alla luce delle conclusioni di quest'ultimo, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, adotta una raccomandazione che stabilisce gli indirizzi di massima delle politiche economiche degli Stati membri e della Comunità e ne informa il Parlamento europeo (articolo 99, paragrafo 2 del trattato CE).
Da notare che le disposizioni sulla politica economica previste dagli articoli 98-l04 (ex articoli 102 A-l04 C) stabiliscono numerose altre procedure decisionali a seconda delle questioni trattate:
la procedura di cooperazione per le questioni legate alla sorveglianza multilaterale (articolo 99, paragrafo 5); per l'applicazione del divieto di accesso privilegiato alle istituzioni finanziarie (articolo 102, paragrafo 2); per l'applicazione del divieto di farsi carico d'impegni o di concedere scoperti (articolo 103, paragrafo 2);
la consultazione semplice con maggioranza qualificata in sede di Consiglio, per le disposizioni relative all'applicazione del protocollo sui disavanzi eccessivi (articolo 104, paragrafo 14, comma 3);
l'unanimità in sede di Consiglio senza consultazione, per le questioni legate alle misure adeguate alla situazione economica (articolo 100, paragrafo 1);
la maggioranza qualificata in sede di Consiglio, con relazione della Commissione, parere del Comitato monetario, parere e raccomandazione della Commissione (tenendo conto delle osservazioni degli Stati membri interessati) per decidere se sussista o meno un disavanzo eccessivo (articolo 104, paragrafo 6);
la maggioranza dei due terzi dei voti in sede di Consiglio (a esclusione dei voti dello Stato membro interessato), su raccomandazione della Commissione, per la procedura relativa ai disavanzi eccessivi (articolo 104, paragrafo 13);
l'unanimità del Consiglio (salvo in caso di calamità naturali), su proposta della Commissione ed informazione del Parlamento europeo, per l'assistenza finanziaria comunitaria agli Stati membri che conoscano gravi difficoltà economiche (articolo 100, paragrafo 2).
Notiamo infine che le disposizioni istituzionali (articoli 112-l15) e transitorie (articoli 116-l24), di cui al Titolo VII (ex Titolo VI) del trattato istitutivo della Comunità europea (politica economica e monetaria) prevedono procedure decisionali particolari, distinte da quelle che abbiamo summenzionato
Politica estera e di sicurezza comune (PESC)
La PESC è istituita e disciplinata dal Titolo V del trattato sull'Unione europea. Essa ha sostituito la cooperazione politica europea (CPE) e prevede che, a termine, verrà definita una politica comune di difesa che, al momento opportuno, potrebbe portare effettivamente alla difesa comune.
Gli obiettivi del secondo pilastro dell'Unione sono stabiliti dall'articolo 11 (ex articolo J.1) e sono conseguiti attraverso strumenti giuridici specifici (azione comune, posizione comune) adottati all'unanimità in sede di Consiglio. Con l'entrata in vigore del trattato di Amsterdam l'Unione può avvalersi di un nuovo strumento: la strategia comune, strumento che è menzionato nel nuovo articolo 12 del trattato.
Procedura del parere conforme
La procedura del parere conforme è stata istituita dall'Atto unico europeo ed implica che il Consiglio deve ottenere il consenso del Parlamento europeo affinché possano essere prese alcune decisioni che rivestono particolare importanza. Il Parlamento europeo ha facoltà di accettare o di respingere una proposta ma non può modificarla.
Il parere conforme è principalmente richiesto per l'adesione di nuovi Stati membri e per alcuni accordi internazionali. È anche richiesto nei seguenti casi: cittadinanza, missioni specifiche della Banca centrale europea, emendamenti allo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, Fondi strutturali e di coesione, procedura elettorale uniforme per le elezioni europee.
Dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, il parere conforme del Parlamento europeo viene anche richiesto con riguardo alle sanzioni applicabili in caso di grave e persistente violazione dei diritti fondamentali da parte di uno Stato membro come previsto dal nuovo articolo 7 del trattato sull'Unione europea.
Procedura del parere semplice
In forza della procedura del parere semplice, il Consiglio è tenuto a consultare il Parlamento europeo ed a prendere nella dovuta considerazione il punto di vista dello stesso. Il Consiglio non è vincolato dalla posizione del Parlamento, ma ha soltanto l'obbligo di consultarlo. La procedura si applica segnatamente alla politica agricola comune.
Procedura di codecisione
La procedura di codecisione (articolo 251, ex articolo 189 B, del trattato CE) è stata istituita dal trattato di Maastricht e conferisce al Parlamento europeo il potere di adottare degli atti congiuntamente col Consiglio. In pratica rafforza il potere legislativo del Parlamento in quanto riconosce a quest'ultimo il diritto di rigetto in ultima istanza di atti inerenti ai seguenti settori: libera circolazione dei lavoratori; diritto di stabilimento; servizi; mercato interno; istruzione (azione di incentivazione); sanità (azione di incentivazione); consumatori; reti transeuropee (orientamenti); ambiente (programma d'azione di carattere generale); cultura (azione di incentivazione) e ricerca (programma quadro).
Da notare che nel suo rapporto presentato nel luglio del 1996 sul tema dell'applicazione della procedura di codecisione, la Commissione ha proposto di estendere l'applicabilità della procedura di codecisione all'intera attività legislativa della Comunità.
Il trattato di Amsterdam ha semplificato la procedura di codecisione al fine di renderla più efficiente, rapida e trasparente. La procedura è inoltre stata estesa a nuovi campi come in particolare l'emarginazione sociale, la sanità pubblica e la lotta contro le frodi pregiudizievoli per gli interessi finanziari della Comunità europea.
Procedura di cooperazione
La procedura di cooperazione (articolo 252, ex articolo 189 C, del trattato CE) è stata istituita dall'Atto unico europeo ed offre al Parlamento europeo la possibilità di influire maggiormente sul processo decisionale attraverso la 'duplice lettura' delle proposte legislative della Commissione. Con l'entrata in vigore del trattato sull'Unione europea, la procedura si applica soprattutto ai seguenti settori: trasporti, non discriminazione, attuazione dell'articolo 101 (facilitazioni creditizie da parte della Banca centrale europea e delle Banche centrali degli Stati membri), Fondo sociale, formazione professionale, reti transeuropee, coesione economica e sociale, ricerca, ambiente, cooperazione allo sviluppo, sicurezza e salute dei lavoratori (articolo 138), accordo sulla politica sociale.
Con l'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, il campo di applicazione della procedura di cooperazione è stato sensibilmente ridimensionato a vantaggio della procedura di codecisione (articolo 251 del trattato CE) e resta applicabile soltanto ad alcuni aspetti legati all'Unione economica e monetaria.
Procedura elettorale uniforme e composizione del Parlamento europeo
L'articolo 190 (ex articolo 138) del trattato che istituisce la Comunità europea stabilisce che il Parlamento europeo (PE) dovrebbe elaborare progetti intesi a permettere l'elezione a suffragio universale diretto, secondo una procedura uniforme in tutti gli Stati membri, procedura che consentirebbe di garantire una migliore rappresentatività delle diverse tendenze politiche europee in seno al Parlamento europeo. Finora, le proposte formulate si sono scontrate con le tradizioni elettorali nazionali.
Finora, il numero di seggi attribuito a ciascuno Stato membro in sede di Parlamento europeo ha consentito di conciliare la realtà demografica col principio di uguaglianza tra Stati membri attraverso la super-rappresentanza degli Stati meno popolati. Per garantire l'efficienza del PE nell'Unione ampliata, il trattato di Amsterdam prevede che il numero dei suoi membri sia limitato a 700.
Cfr.:
Programma dell'Unione europea
Il programma dell'Unione europea sino alla fine del secolo, stabilito dal Consiglio europeo di Madrid (15-l6 dicembre 1995), è destinato a gettare le basi dell'Europa del futuro, quella di una grande comunità di libertà, prosperità e stabilità. Concretamente si tratterà di:
portare a termine l'adeguamento del trattato sull'Unione europea;
realizzare il passaggio alla moneta unica secondo il calendario e alle condizioni previsti;
preparare e condurre il negoziato sull'allargamento;
adottare le prospettive finanziare al di là del 31 dicembre 1999;
contribuire alla messa a punto di una nuova architettura europea in fatto di sicurezza;
portare avanti attivamente la politica di dialogo, di cooperazione e di associazione già avviata con i paesi vicini all'Unione, in particolare con la Russia, l'Ucraina, la Turchia ed i paesi mediterranei
Schengen (accordo e convenzione)
Si tratta dell'accordo firmato a Schengen in data 14 giugno 1985 tra la Germania, il Belgio, la Francia, il Lussemburgo ed i Paesi Bassi, al fine di sopprimere progressivamente il controllo alle frontiere comuni e di predisporre un regime di libera circolazione di tutte le persone, siano esse cittadini degli Stati firmatari o degli altri Stati membri della Comunità, ovvero di paesi terzi.
La Convenzione di Schengen è stata firmata dagli Stati anzidetti il 19 giugno 1990 e stabilisce le condizioni di applicazione, nonché le garanzie inerenti all'attuazione della libera circolazione. Modifica di conseguenza le leggi nazionali ed è soggetta alla ratifica parlamentare. Ai firmatari si sono successivamente associati: l'Italia (1990), la Sna ed il Portogallo (1991), la Grecia (1992), l'Austria (1995), la Sa, la Finlandia e la Danimarca (1996). Fanno anche parte della Convenzione l'Islanda e la Norvegia.
L'accordo, la Convenzione, nonché le dichiarazioni e decisioni adottate dal comitato esecutivo dello spazio Schengen formano quello che si è convenuto di denominare 'l'acquis di Schengen'. Nel corso della stesura del trattato di Amsterdam si è deciso di integrare 'l'acquis' nell'Unione europea dal 1° maggio 1999, in quanto ordinato al conseguimento di uno dei principali obiettivi del mercato unico: la libera circolazione delle persone.
A tal fine, il Consiglio dei ministri ha, in un primo momento definito quali fossero i documenti costitutivi del 'sistema Schengen' propriamente detto; successivamente, per attribuire loro un fondamento normativo all'interno del trattato, esso ha determinato quali di esse rientrassero nel nuovo titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea ('Visti, asilo, immigrazione ed altre politiche connesse con la libera circolazione delle persone') e quali nel titolo VI del trattato sull'Unione europea ('Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale').
L'integrazione delle norme di Schengen nell'ordinamento dell'Unione europea è stata inoltre accomnata da un'integrazione a livello istituzionale, grazie alla quale il Consiglio dell'Unione si è sostituito al comitato esecutivo di Schengen ed il segretariato generale del Consiglio al segretariato di Schengen.
Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia - Stati non comunitari - l'Unione europea ha firmato con questi due paesi, il 18 maggio 1999, un accordo che li associa all'attuazione ed all'ulteriore sviluppo del sistema di Schengen, istituendo in questo modo la loro partecipazione allo spazio di libera circolazione posto in essere nell'Unione europea.
Per gli Stati membri che lo desiderino rimane sempre la possibilità di decidere una cooperazione rafforzata tra un numero più limitato di Stati membri
Sussidiarietà
Il principio di sussidiarietà è volto a garantire che le decisioni prese siano quanto più possibile vicine al cittadino, verificando costantemente che l'azione da intraprendere a livello comunitario sia giustificata rispetto alle possibilità offerte a livello nazionale, regionale o locale. Concretamente, per le questioni che non sono di sua esclusiva competenza l'Unione interviene soltanto se la propria azione è da considerarsi più efficace rispetto ad un'azione intrapresa a livello nazionale, regionale o locale. Il principio di sussidiarietà è strettamente legato ai principi di proporzionalità e di necessità, secondo cui l'azione dell'Unione non può andare al di là di quanto è necessario per il conseguimento degli obiettivi del trattato.
Il Consiglio europeo di Edimburgo del dicembre 1992 ha stabilito gli elementi fondamentali della nozione di sussidiarietà nonché le linee direttrici per l'interpretazione dell'articolo 5 (ex articolo 3B) che accoglie la sussidiarietà nel trattato sull'Unione europea. Le conclusioni del Consiglio sono state inserite in una dichiarazione che serve da pietra angolare al principio di sussidiarietà. Con l'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, l'approccio globale che discende dalla dichiarazione anzidetta è stato accolto in un protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato al trattato istitutivo della Comunità europea.
La Commissione europea redige annualmente un rapporto ('Meglio legiferare') destinato al Consiglio europeo ed al Parlamento europeo, rapporto che è principalmente dedicato all'applicazione del principio di sussidiarietà
Trattato di Amsterdam
Il trattato di Amsterdam è il risultato della Conferenza intergovernativa lanciata il 29 marzo 1996 in occasione del Consiglio europeo di Torino. Esso è stato adottato dal Consiglio europeo di Amsterdam (16 e 17 giugno 1997) e successivamente firmato, in data 2 ottobre 1997, dai ministri degli affari esteri dei quindici Stati membri. È entrato in vigore il 1° maggio 1999 (primo giorno del secondo mese successivo alla ratifica da parte dell'ultimo Stato membro) ratificato da tutti gli Stati membri secondo le loro rispettive norme costituzionali.
Sul piano giuridico, il trattato di Amsterdam modifica alcune disposizioni del trattato sull'Unione europea, come pure dei trattati istitutivi delle Comunità europee e di alcuni atti connessi. Esso si aggiunge ma non si sostituisce agli altri trattati.
Unanimità
L'unanimità sta ad indicare l'obbligo di raggiungere il consenso unanime tra tutti gli Stati membri in sede di Consiglio, affinché una determinata proposta possa essere adottata. Dopo l'adozione dell'Atto unico europeo, il campo di applicazione dell'unanimità è nettamente più ristretto che in passato. Infatti, nel contesto comunitario del primo pilastro il voto a maggioranza qualificata costituisce attualmente la regola generale. Per contro, il secondo ed il terzo pilastro sono ancora totalmente soggetti al metodo intergovernativo e alla procedura di voto all'unanimità
Unione economica e monetaria
L'unione economica e monetaria (UEM) è il processo volto ad armonizzare le politiche economiche e monetarie degli Stati membri dell'Unione col fine ultimo di porre in essere una moneta unica, l'euro. Essa è stata conurata da una delle due conferenze intergovernative lanciate nel dicembre 1990. A norma del trattato l'UEM sarà realizzata in tre fasi:
Fase n. 1 (1° luglio 1990-31 dicembre 1993): libera circolazione dei capitali tra gli Stati membri; rafforzamento del coordinamento delle politiche economiche ed intensificazione della cooperazione tra banche centrali;
Fase n. 2 (1° gennaio 1994-30 dicembre 1998): convergenza delle politiche economiche e monetarie degli Stati membri (al fine di garantire la stabilità dei prezzi ed una situazione sana in fatto di finanze pubbliche);
Fase n. 3 (iniziata col 1° gennaio 1999): creazione di una banca centrale europea; fissazione dei tassi di cambio ed introduzione della moneta unica.
Solo undici Stati membri partecipano alla terza fase dell'UEM iniziata il 1° gennaio 1999: quattro Stati membri non hanno infatti adottato la moneta unica o per libera scelta, in applicazione dei protocolli allegati al trattato CE (Regno Unito e Danimarca) o perché non soddisfavano ai criteri di convergenza stabiliti dal trattato di Maastricht (Grecia e Sa).
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