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La cittadinanza è il rapp.giuridico che lega lo Stato con il popolo, suo
elemento costitutivo,ed è lo Stato stesso che determina le condizioni per
l'acquisto della cittad.La C.può essere ottenuta per nascita o per il
verificarsi di eventi come matrimonio,riconoscim. da parte di un genitore
italiano,adozione o per concessione dello Stato.La C.acquistata per nascita è
considerata tale quando si acq. per discendenza da fam. italiana o per nascita
sul territorio dello Stato. La C.concessa dal Pres.Repubblica, data per
specifici vincoli con lo stato italiano o per pregi particolari,obbliga entro 6
mesi dalla notifica della concessione il giuramento di fedeltà alla Repubblica
e alla Costituzione del neocittadino italiano.
- Composizione e funzione del Parlamento in Seduta Comune.
L'art. 55 stab.che il Parlam.può riunirsi in SC dei membri delle sue
Camere. Questa modalità è un'eccezione: il Presidente e l'Ufficio della
Presidenza sono quelli della C.dei Deputati; il Regolam. che si applica è
quello della C.dei Deputati e la sede delle riunioni del Parlamento in seduta
comune è la C.dei Deputati.L'art. 31 fa riserva un seggio al Presidente del
Senato, situato al banco della Presidenza,accanto a quello 1)- Concetto di
cittadinanza e modi di acquisto.
del Pres.della Camera. Le funzioni del Parlamento così formato sono di
natura elettorale nel caso dell'elezione del P.della Repubblica;di natura
processuale penale, secondo l'art. 90, nel caso che sia da porre in stato
d'accusa il P.della Repubblica dinanzi alla C.Costituz; di accertamento,nel
caso disposto dall'art. 91, secondo il quale il Capo dello Stato prima di
assumere le sue funzioni deve prest.giuramento al Parlamento in SC.
- Regolamenti Governativi.
I RG costituisc.una parte rilev. delle norme giurid. e assumono la forma di
atti amministr, pur avendo contenuto normativo. Questo carattere normativo
conferma che la norma non coincide con la legge,quindi non è la norma a fare la
legge,ma il potere che emana l'atto e il procedimento che è seguito. Parlando
di regolamenti ci si riferisce quasi sempre a quelli governativi,com'è
confermato dalle 'Disposizioni sulla legge in generale' del Codice
Civile,agli art.1 e 3. I Reg.Gov. si distinguono in esecutivi, comunitari,
attuativi e integrativi delle leggi, indipendenti e organizzativi, definiti
dall'art. 97.Vengono deliberati del Cons.dei Ministri, previo parere del
Consiglio di Stato,sono emanati con D.P.R., registrati presso la C.dei Conti e
pubblicati infine sulla Gazz.Uff.
- Garanzie istituzionali del processo.
Premettendo che ogni processo si svolge in contraddittorio tra le due parti
davanti ad un giudice imparziale, le nuove disposizioni dell'art. 111, regolano
alcuni momenti del processo, sia per garantire che la persona accusata sia
posta a conoscenza dei fatti e in condizione di poter preparare la propria
difesa, evitando che dichiarazioni di nuovi testimoni,vengano sottratte alle
eventuali contestazioni dell'imputato o del suo difensore.Inoltre viene
ribadito il concetto per cui nessuno può essere punito per un fatto compiuto da
leggi emanate succ.al fatto stesso. Altri principi in materia penale sono
dettati dall'art. 27 relativi alla personalità della resp. penale, quello di
non colpevolezza dell'imputato fino a condanna definitiva e quello relativo
alla finalità e al regime delle pene.
2) - Consuetudine.
La C. è la fonte-fatto di produz.del diritto pubb. più considerevole.Nel corso
della storia la C., fonte non scritta, è divenuta nell'epoca moderna e nel
mondo contemp. fonte scritta, lasciando il passo essenzialmente alla legge.
Elementi costitutivi della C. sono da un lato il fatto materiale della
rinnovazione di dati comportamenti e dall'altro l'elemento soggettivo
consistente nella certezza che tali comportamenti siano giuridicamente
indispensabili per la loro legittimità.Funzione principale della C. è la
produzione normativa.In Europa la C. ha rilevanza articolare nell'ordinamento
britannico, dove l'ossatura della Costituzione è consuetudinaria e non scritta.
- Seduta delle Camere e modalità di votazione.
Le sedute delle Camere sono Ordinarie o Straord. Le prime avvengono il 1mo
giorno non festivo di febbraio e di ottobre,(art. 62), mentre le 2de ogni
qualvolta facciano convocazione o il Pres.di ogni singola Camera o il P.della
Repubblica od un 1/3 dei componenti di ogni Camera. La validità delle sedute
dei collegi comporta la presenza della metà dei componenti più uno, il quorum
strutturale. Per rendere valide le deliberazioni delle Camere devono quindi
avvenire due condizioni: il quorum strutturale e l'adozione della delibera a
maggioranza (art. 64). Le votazioni avvengono secondo due modalità:le votazioni
a scrutinio palese e le votazioni a scrutinio segreto. A scrutinio palese
avvengono per alzata di mano, mentre per lo scrutinio segreto con deposizione
di palline bianche o nere nelle urne, alla Camera dei Deputati, art. 49,mentre
al Senato con metodo elettronico, art. 117.
- Ricorsi amministrativi.
Nel caso che l'Amministrazione non badi a sanare un atto invalido, la legge
predisp.a favore del sogg.che ne risulta leso due modalità di ricorso per far
valere la regolarità dell'azione amministrativa:un rimedio in via
amministrativa e uno in via giurisdizionale.Nel primo caso l'atto può essere
impugnato con l'opposiz.all'autorità che lo ha emanato dell'autorità gerarchicamente
superiore, in via estrema il ricorso straord.al P.della Repub.
La seconda modalità
prevede che l'atto venga impugnato d'innanzi al Trib. Amm. Regionale competente
(TAR). Contro le decisioni del TAR è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato
in sede giurisdiz. che pronuncia in via def.
- Libertà Personale.
La storia del Diritto di Libertà coincide con la storia dell'affermaz.della
posizione nella società della persona, nel passaggio da oggetto a sogg., nel
suo divenire titolare di una pos.garantita e di diritti soggettivi e interessi
tutelati.La LP assume quindi nello svilupparsi dello Stato moderno un ruolo
primario, poiché nessuna pos. giuridica può essere concepita se non dipendente
da essa.Secondo l'art. 13, la libertà personale va considerata insieme agli
aspetti psichici e morali e non solo alle limitazione materiali, tanto nel
senso attivo, cioè nel poter fare,quanto nel senso pass. cioè dello escludere
interferenze nella sfera personale:in questo ambito si considera anche il
trattamento di dati personali sensibili,la violazione della privacy anglosas.,
e tal problema è disciplinato dalla legge 675.
3) - Elementi costitutivi dello Stato.
Tra gli elem. costitutivi dello Stato svolge il > ruolo il POPOLO:è basilare
affinché esista lo Stato stesso. Il concetto di popolo è giuridico,nel senso
che fanno parte del popolo di uno Stato soltanto coloro che hanno un rapp.
giuridico con lo Stato, (cittadinanza). E' sempre lo Stato a dettare le cond.
della cittadinanza del proprio popolo.Altro elem.è il TERRITORIO, essenziale
per l'esistenza dello Stato come ente politico sovrano:nella Costituzione già
dall'art. 1 con il termine Italia, si indica un territorio senza il quale
l'Italia è irrealistico.Il territorio si compone di elementi fondamentali come la
terraferma,il mare territoriale, il sottosuolo marino e lo spazio aereo
sovrastante il territorio statale.Ultimo elemento è la SOVRANITA',intesa come
predominio nei confronti di enti esterni, che si attua nell'affermazione
dell'originalità e dell'indipendenza: ogni ordinamento statale si auto
legittima e lo Stato,in quanto sovrano, non può essere subordinato ad altri
ordinamenti.
- Elezione e
cessazione della carica di Presidente della Repubblica.
Il PdR.è eletto dal Parlamento in SC e la convoc. del collegio spetta al
Pres.della Camera dei Deputati che deve provvedervi almeno 30 giorni prima che
scada il mandato del Capo dello Stato. L'elezione avviene tramite scrutinio
segreto e risulta eletto chi consegue il voto dei 2/3 dei partecip.
dell'Assemblea. Nel caso non ottenga il risultato auspicato nessun candidato,si
procede ad un'altra votaz. e se necess.ad una 3za dove la cond. per essere
eletti rimane quella dei 2/3. Solamente dopo il quarto scrutinio viene eletto
chi consegue la maggioranza assoluta. Può essere eletto Presidente ogni
cittadino con almeno 50anni di età e goda dei diritti civili e politici.Una
volta eletto il PdR deve prestare giuramento di fedeltà alla Repubblica e di
osservanza della Costituzione davanti al Parlamento in seduta comune, art. 91.
La carica dura sette anni e la interruzione della stessa può avvenire per
dimissioni,perdita dei requisiti per ricoprire la carica, condanna da parte
della C. Costituz. ,morte od impedimento permanente all'esercizio delle
funzioni.
- Tutela del Lavoro nella Costituzione.
Nella Costituzione è primaria la posizione del L. e sia nell'art. 1 che
nell'art. 4 si dichiara che la Repubblica Italiana è fondata sul L. e che il
diritto al L.è fra i maggiori principi dell'ordinamento. Il diritto al L.assume
una doppia conformazione:come diritto di libertà, poiché ogni cittadino è
tenuto a scegliere quale attività gli è più innata e come diritto civico,
poiché ogni cittadino ha il dovere di lavorare.Agli art. 35 e 36 si dichiara
che è compito della Repubblica di tutelare il L. vengono quindi affermati i
principi della retribuzione corretta, della durata massima lavorativa in una
giornata, del riposo settimanale e delle ferie retribuite. Agli art. 37 e 38
'attenzione viene data al lavoro femminile e minorile e alla sua tutela e ad un
sistema di sicurezza sociale per i lavoratori con capacità di sopravvivenza
inadatte.Esistono inoltre lo Statuto dei Lavoratori, finalizzato alla tutela
del L.e della posiz.del lavoratore, e come strumento con maggior efficacia per
la tutela del L.vi è il Sindacato.
- Nozione di legge.
La legge è in ordine gerarchico subordinata alla Costituzione.Si presenta come
la norma vincolante la condotta degli uomini, comandandone i comportamenti e
determinando le sanzioni in caso di violazione. Nello Stato costituzionale la
legge diviene manifestazione della volontà popolare, resa pubblica dalle
Assemblee parlamentari, rappresentative in quanto elette dal popolo.
4) - Persona
giuridica di diritto pubblico e nozione di Organo.
Una persona si può considerare
persona giuridica di diritto pubb.solo se presenta det.peculiarità: il
godimento di una potestà di comando assegnata dallo Stato; la istituzione ad
iniziativa dello Stato o di un altro ente pubblico; uno scopo di interesse
generale ed infine la sottoposizione al controllo dello Stato stesso.Possono
essere a carattere associativo come lo Stato, le regioni, le province e i
comuni o a carattere patrimoniale, come gli enti previdenziali o gli enti
pubblici economici. L'Organo è il mezzo mediante il quale le persone giuridiche
di diritto pubblico manifestano la propria volontà. Particolare importanza ha
il concetto di organo nell'organizzazione dello Stato che per conseguire i suoi
fini deve avvalersi di organi incaricati di volere e di agire per esso; l'azione
di organi di tal genere è considerata azione diretta dello Stato, in quanto non
hanno esistenza propria distinta da esso,ma sono inseriti come parte integrante
della sua struttura e organizzazione.
- Procedimento di formazione del Governo.
Il procedimento con cui si forma il Governo è disciplinato dall'art. 92,
secondo il quale vi è una prima fase dove il Presidente della Repubblica
ascolta le indicazioni dei presidenti dei gruppi parlamentari su come potrà
essere il nuovo Governo e su chi sarà il Presidente del Consiglio; dopo ciò
conferisce il potere alla persona scelta di dar forma al nuovo Governo e su
proposta di questi di nominare i nuovi ministri, con portafoglio e senza
portafoglio, i primi preposti ad un apparato di settore e i secondi facoltativi.
Dopo l'investitura, il Presidente del Consiglio e i nuovi ministri devono
prestare fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione e delle
leggi.
- Enti locali diversi dalla regione.
L'art. 114 dichiara che la Repubblica italiana si suddivide in Stato, Regioni,
Province, Comuni e Città metropolitane. Come enti locali si considerano quindi
Comuni,Province e Città metropolitane: i primi sono quelli di maggior rilievo
sia per le funzioni a cui sono preposti, sia per essere l'ente locale di più
antica tradizione;le seconde hanno invece minor prominenza e in alcune regioni
a Statuto Speciale sono state addirittura annullate; le terze sono invece di
recente istituzione e non è neppure ben definita l'esistenza: le aree
metropolitane dovrebbero essere nove,ma la loro creazione ha subito molte
resistenze a causa della loro non precisa definizione territoriale.
- Diritto di Istruzione.
Il Diritto di Istruzione è disciplinato dagli art. 33 e 34, per i quali vengono
garantite la libertà dell'arte e della scienza, la libertà di insegnamento e la
libertà di istruzione.Libertà di insegnamento e diritto di istruzione sono
legati tra loro, poiché il fatto che ci sia qualcuno che insegni prospetta che
ci possa essere anche qualcuno disposto ad imparare,ma da ciò derivano le
principali controversie tra scuola pubblica e scuola privata,intese nei costi
che sono da sostenere e in quanto debbano essere quantificati e soprattutto
quale parte riguardi lo Stato, legate anche alla nuova riforma della legge di
febbraio 2000,secondo la quale l'obbligo scolastico e fissato in nove anni, dai
sei ad i quindici ed in ulteriori tre anni di frequenza di attività formative.
5) Costituzione e Caratteri della Costituzione:
Col termine Costituzione intendiamo il complesso delle norme su cui si basa lo Stato. La Costituzione della Repubblica Italiana è divisa in 3 parti: un nucleo di principi fondamentali, una parte dedicata ai diritti e doveri dei cittadini e l'altra all'ordinamento della Repubblica.Coniuga le esigenze dello Stato Liberal-Democratico con quello Sociale. Risente dell'influenza delle tre principali correnti culturali del 1948: Cattolicesimo, Marxismo e Socialismo Democratico. E' stata una costituzione di compromesso, ma è il più solido punto di riferimento della società nazionale, anche se da una 20ina d'anni si cerca di modificarla sotto la spinta di ricerche di efficienza o tentazioni federalistiche o presidenzialistiche.
-Provvedimento legislativo Regionale:
I provvedimenti amministrativi sono, tra gli atti amministrativi in generale, quelli che rappresentano la manifestazione di volontà di una pubblica amministrazione diretta a soddisfare un bisogno pubblico primario.
Sono quindi atti dotati di imperatività, cioè della capacità di incidere , in modo unilaterale, sulle posizioni giuridiche coinvolte. In questo si differenziano dai meri atti amministrativi, che sono per lo più espressione di momenti interni alle fasi di un procedimento(atti di uffici interni) o in mere dichiarazioni di conoscenza (certificazioni e accertamenti). I Provv. Possono essere ampliativi (autorizzaz. Concessioni) o restrittivi (revoche, ordini,divieti,espropriazioni). Il procedimento di formaz.di legge regionale è più semplice di quello che si svolge a livello parlamentare,in conseg.della natura monocamerale dell'organo legislativo regionale. Più complex la fase di controllo che precede la promulg.legge da parte di org. Governativi, finalizzata ad evitare che entrino in vigore leggi reg.illegittime. L'iniziativa legislativa reg.spetta a consiglieri, giunta,enti locali o frazioni del corpo elettorale. L'esame delle proposte passa in Consiglio dove è la valutazioni sono affidate a specifichecommissioni competenti. L'adozione del testo leg.avviene con le maggioranze prescritte dai rispettivi statuti reg.ed entro 5 gg dall'appr.del Consiglio il Pres. Procede alla trasmissione della delibera legislativa al Commissario del Governo perché questi possa vistarlo(entro un termine perentorio di 30gg). Il Pres. Provvede a promulgare la legge entro 10gg dall'apposiz.del visto o dalla scadenza dei 30gg. Dopo la pubblic.sul Bollettino Ufficiale della Reg.entra in vigore,di regola ,dopo 15 gg.
-Libertà di Domicilio:
Il Domicilio è inviolabile, e come tale è impossibile penetrarvi, fare perquisizioni, ispezioni, sequestri o qualsiasi altra restrizione o limitazione senza atto motivato dall'autorità giudiziaria.La libertà di domicilio è strettamente connessa alla libertà personale, poiché per domicilio si intende il luogo ove una persona abita, e una mancata garanzia di questo spazio privato porterebbe anche alla mancata tutela delli libertà personale. Con tutto ciò vi sono casi in cui è possibile prendere provvedimenti provvisori(flagranza di reato)e comunicarli all'autorità giudiziaria entro le 48 ore successive.
- Forma di Governo:
Si intende il diverso assetto che si instaura fra gli organi di potestà suprema(Capo di Stato,Governo, Parlamento e Ordine giudiziario). Le forme di governo sono: Governo Costituzionale Puro: vi è una rigida distinzione fra potere legislativo ed esecutivo. Questo è uno dei primi governi realizzati nello Stato moderno(1850), in cui il potere esecutivo è assegnato al Capo delo Stato.
Governo Convenzionale o Assembleare: tutto il potere politico appartiene all'assemblea elettiva. Con questo governo si crea una confusione di poteri(ci si allontana dall'idea di tenere i poteri separati) che rendono irrealizzabile questa forma di governo.
Governo Presidenziale: vi è una rigida separazione dei poteri e l'esempio più lampante di questa forma di governo è quello Americano. Infatti il potere legislativo spetta al Congresso formato dalla Camera dei Rappresentanti e dal Senato. Il potere esecutivo invece è del Presidente federale e dei segretari di Stato, da lui scelti ed esecutori del suo indirizzo politico. In realtà succede spesso che vi è una collaborazione molto stretta fra Presidente e Congresso, così che l'idea della separazione dei poteri non trova riscontro e la forma di Governo non è da considerare perfettamente funzionante.
Governo Semi-Presidenziale: Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale edispone di tutte le prerogative previste dalla Costituzione. Problemi di questa forma di Governo è che un conflitto fra due forze duali come il Presidente e il Parlamento potrebbe portare ad una situazione di stallo.
Governo Parlamentare: basata anch'essa sulla separazione dei poteri, prevede una collaborazione fra le forze. Infatti potere esecutivo e legislativo sono attribuiti ad organi differenti, ma il primo deve godere della fiducia del secondo, mentre l'esecutivo può sciogliere il Parlamento.
6) La composizione della Corte Costituzionale
I giudici della corte sono 15 nominati per 1/3 dal p.d.r. per 1/3 dal parlamento in seduta comune e un 1/3 dalle suprerme magistrature. I giudici sono scelti scelti tra i magistrati anche a riposo i professori ordinari di universita e gli avvocati dopo vent'anni di servizio. I giudici restano in carica nove anni dal giorno del giuramento e non sono ri-eleggibili. La C.Costituzionale giudica i comportamenti penalmente rilevanti del p.d.r. e :
1 sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e similari 2 tra i poteri dello stato e tra stato e regioni e tra regioni.
b) in via automatica.
l'ordinamento giuridico italiano si conforma le norme del dirittonternazionale generalmente riconsciute. Di fronte a tale tipo di norma il nostro ordinamento deve conformarsi ad essa automaticamente senza una ulteriore ativita da parte dello stato. Puo darsi che la norma venga disapplicata gia dal giudice di merito che confrontatsico la questoe dichiari l'abrogazione di tale nrma per contrasto con una di grado superiore.
Potestà amministrativa regionale per l'art. 118:
Si intende il diritto della regione di esplicare funzioni amministrative all'interno del proprio territorio inerenti all'ordinamento degli uffici regionali e amministrativi, polizia urbana e rurale, assistenza sanitaria e scolastica, turistica e altre materie indicate da leggi costituzionali. La modifica del 2001 stabilisce che le funzioni amministrative possono essere attribuite ai comuni.
Potere di Controllo del Parlamento:
La funzione primaria del Parlamento è il potere legislativo, ovvero tranne l'iniziativa legislativa che spetta al Governo e la promulgazione che spetta al Presidente della Repubblica, la discussione e la votazione di un disegno di legge vanno fatte dal Parlamento. Inoltre il Parlamento ha una funzione di controllo politico sull'attività del potere esecutivo, attraverso l'interrogazione, l'interpellanza, la risoluzione, la mozione e l'inchiesta. Con le prime due il Parlamento porta a rispondere il Governo del proprio operato(interpellanza) o semplicemente se una certa informazione sia vera(interrogazione), mentre con la risoluzione vengono manifestati orientamenti su specifici argomenti. La mozione va intesa più come atto di indirizzo che non come atto di controllo, poiché sulla mozione si apre una discussione, può essere modificata da emendamenti e l'esito della mozione è deciso da una votazione. Infine vi è l'inchiesta che può essere fatta a scopo conoscitivo o ispettivo.
7)Liberta di riunione:
Anzittutto l'art. 17 cost. Disciplina e garantisce la liberta di riunione riconscendola a tutti i cittadini con disposizione che non vale per gli stranieri. Per essere lecite le riunioni debbono essere pacifiche e i partecipanti ad esse non possono portare armi. La riunione e l'organizzato convenire di piu persone in un medesino luogo normalmente, come si e detto, per un scopo prefissato. Deve concludersi che per le riunioni religiose anche in luogo pubblico non e richiesto il preavviso
Fonti di produzione del diritto e antinomie delle fonti:
Le fonti di produzione del diritto sono molteplici e registrano una variabilità significativa nell'evoluzione degli ordinamenti e possono classificarsi secondo diversi criteri. sono fonti di produzione del diritto le 'Fonti-Fatto' e le 'Fonti-Atto'. Le prime sono dei meccanismi di produzione di norme che non vengono prodotti da organi istituiti, mentre le fonti atto si caratterizzano per la specifica competenza di 1 certo organo dell'ordinamento a fare norme. La fonte fatto più importante è la consuetudine, ovvero avvalersi di episodi già avvenuti nel corso della storia(in Inghilterra la consuetudine rappresenta l'ossatura della Costituzione), e la necessità(si usa anche nello Stato moderno, ad esempio nell'emanazione di atti con forza di legge, o quando autorità amministrative della competenza addottano ordinanze di necessità in caso di emergenza.
Incompatibilità ed ineleggibilità dei membri delle camere:
Si parla di ineleggibilità quando il candidato si trova in una situazione per la quale non possa essere eletto. Si parla di incompatibilità quando il deputato vuole conservare la carica parlamentare validamente assunta, in contrasto però con un'altra carica già a lui appartenente, come ad es. quella di senatore, e viceversa. In gen. possiamo dire che ineleggibilità serve a evitare conflitti d'interesse, mentre l'incompatibilità serve ad impedire che il deputato si distragga con altri incarichi dall'esercizio delle sue funzioni.
Potere amministrativo:
Il potere amministrativo esercitato dalla Pubblica Amministrazione si basa sugli atti amministrativi. Ogni atto deve essere composto da elementi essenziali senza uno dei quali verrebbe invalidato che sono: soggetto(oegano della Pubblica Amministrazione competente), oggetto(vicenda a cui l'atto si rivolge), contenuto(un parere, giudizio o certificazione), causa(funzione istituzionale che l'atto persegue) e la forma(il più importante degli elementi anche ai fini della validità dell'atto). Il processo per la creazione di un atto amministrativo si divide in 3 fasi, di cui la prima è preparatoria(si acquisiscono pareri e si compiono operazioni elementari), la seconda è la fase costitutiva(sulla base dell'accettamento e della valutazione viene costruito l'atto) ed infine la fase integrativa dell'efficacia(vengono raccolti ulteriori ma essenziali elementi perché l'atto abbia effetto giuridico.
8)Consiglio di Stato:
Art.100 Cost.E',ins. alla Corte dei Conti, uno degli org.ausil.dello Stato.La sua funz.è sia di consulenza giuridico-amministrativa che di tutela della giustizia nell'amministr.A livello consultivo il CdS può essere incaric.dal Gov. ad esprimere il suo parere su prop.di legge e addiritt.a redigere progetti di legge e di regolam. A livello giurisdizionale valuta la legittimità degli atti amministr.della pub.amministraz.,con il potere di annullarli ove venga accertata illegittimità.Tali funzioni sono affidate ad organi composti da magistrati amministrativi. Con riferimento alla Corte dei Conti, la legge assicura l'indipendenza dei 2 Istituti di fronte al governo.La struttura del Consiglio di Stato prevede un numero complessivo di magistrati superiore di poco ai 120, si articola in 7 sezioni delle quali 4 con competenze consultive e 3 con competenze giurisdizionali. In sede consultiva, opera anche l'Adunanza generale, formata da tutti i Consiglieri di Stato. A livello giurisdizionale opera invece l'Adunanza plenaria, composta da 12 consiglieri appartenenti alle 3 sezioni giurisdizionali, oltre il Presidente. Come organo di giustizia amministrativa il Consiglio di Stato è organo di appello rispetto alle sentenze adottate dai TAR. Pur essendo organi giurisdizionali distinti, Consiglio di Stato e TAR presentano molteplici affinità; dai meccanismi di nomina dei Consiglieri di Stato al fatto che il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa vede la presenza anche dei magistrati dei TAR ed esercita i suoi poteri in riferimento ai magistrati che compongono entrambi questi organi. Il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa è formato dal Presidente del Consiglio di Stato, da 4 magistrati del Consiglio di Stato e da 6 magistrati del TAR e da 4 professori universitari di materie giuridiche con cittadinanza italiana nominati per metà dalle Camera e per metà dal Senato.
Libertà religiosa:
Il principio di eguaglianza in materia religiosa è disciplinato nei principi fondamentali della Cost.. ½ si prevede che Stato e Chiesa cattolica siano, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani (art.7) e che tutte le confessioni religiose siano egualmente libere davanti alla legge (art.8). I rapporti tra Stato e Chiesa Cattolica sono stati regolati attraverso un concordato, in virtù del fatto che la stessa Chiesa cattolica è stata intesa come un vero e proprio stato (città del Vaticano). Quelli tra Stato e altre confessioni religiose sono regolati x legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. Le conf.relig.diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, purchè non contrastino l'ordinamento giuridico italiano. A differenza di quanto detto sopra, x quanto concerne l'esercizio del culto da parte dei fedeli sia la Chiesa cattolica che le altre religioni sono disciplinate in maniera uniforme. E' previsto dalla Cost. di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale ed associata, di farne proanda e di esercitarne il culto in privato o in pubblico, con l'unico limite rappresentato da riti contrari al buon costume (art.19).
Approvazione di disegno di legge:
La funzione legislativa è esercitata da entrambe le camere, ovvero un disegno di legge viene esaminato in ciascuna camera da una Commissione e poi dall'Assemblea che l'approva articolo per articolo ed infine con votazione finale. Se una della due camere non approva il progetto, apporta le opportune modifiche e lo rinvia all'altra camera, e si continua così sinché non si trova un accordo. Esistono tre procedimenti per l'approvazione dei disegni di legge:
Proc. Ordinario: Una delle commissioni permanenti esamina il disegno di legge in sede Referente, e lo trasmette all'Aula per l'esame e la votazione. L'altro procedimento è più rapido e consiste nell'assegnare il progetto di legge ad una Commissione competente in sede legislativa, la quale non solo esamina il disegno, ma l'approva anche.
Il terzo procedimento è una via di mezzo, poiché c'è il lavoro della Commissione in sede Redigente, ma il compito di approvare la legge spetta all'Assemblea.
Interpretazione della norma giuridica:
L'attività interpretativa delle norme è affidata alla ura dei giudici e da origine al cosidetto Diritto giudiziario. Spetta al giudice l'applicazione di una specifica norma giuridica ad una specifica vicenda umana (fattispecie concreta), avvalendosi di una serie di criteri interpretativi. Si parla di interpretazione letterale valutando il significato lessicale delle parole che compongono la norma; interpretazione logica
interpretazione analogica quando si cerca la norma da applicare al caso concreto in disposizioni che disciplinano materie o fattispecie analoghe a quella che il giudice si trova ad affrontare; Interpretazione sistematica x la quale la ricerca della norma da applicare al caso concreto va desunta dai principi vigenti nel sistema giuridico complessivo. Il ricorso all'interpretazone analogica viene adottato ogni qualvolta il giudice si trova di fronte ad una lacuna dell'ordinamento, cioè alla mancanza di una espressa disposizione da cui trarre la norma da applicare al caso concreto. In questo caso l'attività del giudice, ovvero la sentenza è qualificata come fonte del diritto, cioè creatrice di nuove norme giuridiche.
9)- Rapporto Stato
- Chiesa (art. 7).
Come regolamentato dall'art. 7 della Costituzione, lo Stato riconosce la Chiesa
Cattolica come soggetto dotato di sovranità ed indipendenza. I rapporti tra
Stato e Chiesa sono normalizzati dai Patti lateranensi stipulati l' 11 febbraio
1929 sotto il regime fascista: tali Patti si compongono di un Trattato, di una
Convenzione Finanziaria e di un Concordato. Il 18 febbraio 1984 questi Patti
furono corretti visto il nuovo ambito politico costituzionale con l'Accordo di
Villa Madama tra Stato e Chiesa e vennero apportate diverse novità,tra cui l'obbligatorietà
dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole.
Rapporto Stato-Chiesa:
Il rapporto tra Stato e Chiesa si è sempre conurato come contrasto tra potere civile e potere religioso,specialmente in alcune materie,res mixte,dove si aveva una sovrapposizione tra il diritto dello stato e le norme canoniche.L'odierna definizione dei rapporti tra stato e chiesa,contenuta nei principi espressi dall'art.7cost.,è conseguenza degli eventi che hanno segnato la storia italiana.Al momento dell'unità d'Italia i rapporti tra stato e chiesa erano fortemente incrinati in quanto i territori dello stato pontificio erano stati occupati x completare l'unificazione,e nel '70,il Papa non accettò la legge della Guarantigia dove si definivano le prerogative della santa sede.A ciò fece seguito il non expedit,ovvero il divieto di presentarsi alle elezioni rivolto ai cattolici che così rimasero isolati dal dibattito politico fino a che il patto Gentiloni consentì loro la partecipazione.In epoca fascità si concretizzò un tentativo di conciliazione:i patti Lateranensi che sancivano la sovranità e la giurisdizione esclusiva della santa sede sul vaticano e definivano un concordato sui rapporti tra stato e chiesa una posizione di sovranità e di indipendenza nell'ambito del proprio ordine e si asserì che lo stato italiano e la chiesa cattolica erano regolati dai patti lateranensi.Rimaneva da risolvere la questione delle norme concordate in contrasto con i dettami costituzionali.2° il procedimento prescritto,la modifica di tali norme,se si ha il consenso di entrambi le parti avviene con una legge di esecuzione di grado ordinario,altrimenti le modifiche unilaterali vengono approvate con legge costituzionale.Nel '84 fu avviato un procedimento di modifica consensuale dei patti lateranensi.I risultati furono un accordo e un protocollo addizionale;con essi il rapp.tra stato e Chiesa si venne conurando come una cornice di principi essenzialmente direttivi caratterizzati dall'acconfessionalità dell'ordinamento costituzionale e dalla libertà e volontarietà nei comportamenti individuali.
- Decreti
legislativi.
Il Governo, su mandato del Parlamento, può esercitare un'attività normativa di
grado primario:può cioè emanare atti con forza di legge. Tali atti sono i
decreti legislativi. L'eventualità di delegazione legislativa è disciplinata
dall'art. 76 della Costituzione, ai sensi del quale l'utilizzazione
dell'istituto può verificarsi soltanto con precisi limiti di materia, di tempo
e di contenuto. La delegazione legislativa consiste nel trasferimento dalle
Camere al Governo dell'esercizio della potestà legislativa, per rendere meno
oneroso e complesso il lavoro del Parlamento.
Decreti amministrativi:
Il governo su delega
del parlamento può esercitare un'attività normativa di grado primario,in altre
parole può emanare degli atti che,anche se non hanno il nomen iuris di
legge,hanno forza o valore di legge:i decreti legislativi.La possibilità di
delegazione legislativa è disciplinata dall'art.76Cost.in forza del quale
l'utilizzazione dell'istituto può aversi soltanto con precisi limiti di
materia,di tempo e di contenuti.La delegazione legislativa consiste nel
trasferimento dalle camere al governo dell'esercizio della potestà legislativa
x rendere - gravoso e + rapido il lavoro del parlamento e x la maggior idoneità
degli organi del potere esecutivo a dare una soluzione adeguata a determinati
problemi.Diventa vigente la legge di delegazione,il governo provvede ad
esercitare la potestà delegatagli mediante l'adozione dei decreti legislativi che
vengono emanati dal Pres.della Rep.e successivamente pubblicati sulla gazzetta
ufficiale.Bisogna precisare che il governo non ha nessun obbligo giuridico ad
esercitare la potestà delegatagli e che,qualora il governo utilizzi la
delega,dovrà uniformarsi ai limiti della legge di delegazione.In caso contrario
il decreto legislativo,in quanto atto con forza di legge,potrà essere impugnato
dinanzi alla corte costituzionale x eccesso di delega.
- Libertà di associazione.
La Costituzione indica che l'Uomo ha Diritti inalienabili sia come singolo sia
come membro delle formazioni sociali nelle quali svolge la sua personalità
(art. 2); il riferimento va alla Libertà di associazione o riunione. L'art. 18
della Costituzione disciplina e garantisce la libertà di riunione,
riconoscendola a tutti i cittadini con disposizione che non vale per gli
stranieri.Le riunioni possono avvenire in luogo privato o in luogo pubblico.
Sono inoltre proibite le associazioni segrete e quelle che rincorrono scopi
politici per opera di organizzazioni di carattere militare.
Libertà d'associazione:
La libertà di associazione risponde all'esigenza fondamentale x uno stato democratico di garantire la partecipazione dei cittadini ad attività con le + diverse finalità.Gli art.della cost.dedicati a tale argomento sono l'art.18 che riguarda in modo preminente il diritto di associazione,l'art.39 inerente ai sindacati e l'art.49 sui partiti politici.L'art.18 della cost.esprime il diritto di associarsi senza autorizzazione,x fini che non siano vietati dalla legge.Sono proibite le associazioni segrete e quelle che xseguono scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.La proibizione delle associazioni segrete è conseguenza della considerazione logica che in un sistema costituzionale che garantisce la libertà di associazione,le associazioni segrete sono necessariamente dirette a conseguire finalità xseguibili penalmente dall'ordinamento vigente.La ragione della proibizione delle associazioni che xseguono scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare è che il costituente intendeva garantire uno scambio di idee pacifico e civile,senza intimidazioni.La legge del gennaio '82 nr.17 fornisce la definizione di associazione segreta e determina le conseguenze derivanti dalla scoxta di un'associazioni di tal tipo;sono associazioni segrete quelle che tengono nascoste finalità,attività e identità dei consociati e svolgono attività dirette ad interferire sull'es.delle funzioni di organi costituzionali,di pubbliche amm.ni e di enti pubblici economici.Una volta accertata la segretezza di tali associazioni,se la sentenza del giudice passa in giudicato,il Pres.del Consiglio ordina lo scioglimento di tale associazione e la confisca di beni.Resta da definire la cosiddetta"libertà negativa di associazione",ovvero la libertà di non associarsi.La corte costituzionale ha valutato il contesto storico in cui è nato l'art.18,quando la politica legislativa del sistema totalitario verteva ad inquadrare i fenomeni associativi sotto il controllo statale,impedendo ai cittadini di scegliere liberamente di quale associazione far parte.La conclusione è stata che la libertà di non associarsi risulta violata ogni volta che si costringe un individuo o un gruppo ad associarsi con un fine che non rispetti la libertà e i diritti garantiti costituzionalmente ossia palesemente arbitrario.
- Vizi di legittimità degli atti amministrativi.
I vizi di legittimità sono suddivisi, come riportato nel testo unico delle
leggi sul Consiglio di Stato e nella legge istitutiva del TAR, in quelli di
incompetenza, eccesso di potere e violazione della legge.L'incompetenza indica
quel vizio per il quale l'autorità che emana l'atto non ne ha la potestà.
L'eccesso di potere consiste nell'abuso sostanziale di cui dispone l'organo che
emana l'atto. Il vizio di violazione di legge svolge una funzione di tipo
residuale rispetto agli altri vizi di legittimità.
L'atto amministrativo è nullo anche quando in esso manca un elemento
essenziale: sono cause di nullità la mancanza del soggetto, la mancanza
dell'oggetto e la mancanza della forma.
Vizi degli atti amm.vi:
Il vizio di legittimità dell'atto amm.vo consiste nella sua difformità da una norma legislativa o regolamentare.Tali vizi possono portare una nullità o l'annullabilità dell'atto.L'atto amm.vo è nullo quando manca un elemento essenziale come il soggetto,l'oggetto e la forma.L'atto amm.vo è invalido e annullabile quando è viziato da incompetenza,violazione di legge o eccesso di potere.Tale disposizione si può leggere nell'art.26 T.U.delle leggi sul consiglio di stato.L'incompetenza indica quel vizio x il quale l'autorità che ha emanato l'atto non aveva legittima potestà x ragioni di materia,territorio o grado.Si distingue in incompetenza assoluta o relativa.Il 1°caso comporta la nullità dell'atto e si verifica quando l'organo amm.vo esercita un potere appartenente ad un'autorità non amm.va,il 2°caso si ha quando il potere esercitato appartiene,in realtà,ad un altro organo dell'apparato amm.vo.La violazione della legge si manifesta quando, nella formulazione della legge,non è stata rispettata una disposizione normativa cui l'amministratore doveva attenersi.Sono esempi i vizi relativi alla composizione dell'organo o al suo funzionamento,i vizi del procedimento e vizi di forma.L'eccesso di potere è un vizio connesso alla causa dell'atto amm.vo e si manifesta come deviazione dal fine allo scopo tipico che si doveva xseguire.
10)Diritti
soggettivi ed interessi legittimi.
Tali concetti sono alla base del sistema complessivo della giustizia
amministrativa. Per diritto soggettivo si intende una situazione soggettiva di
vantaggi ammessa dal
legislatore come autonomamente degna di tutela nei riguardi sia dei privati che
della pubblica amministrazione, considerati in rapporto diretto con lo Stato
e per questo motivo tale diritto gli appartiene. Per interesse legittimo si
intende quella situazione soggettiva di vantaggio, riconosciuta dal legislatore
come intrinsecamente
connessa ad una norma che garantisce in via predominante l'interesse generale e
di conseguenza, l'interesse direttamente protetto non è quello della persona,
ma un interesse pubblico inevitabilmente predominante.
Dirittti soggettivi e interessi legittimi:
Diritti soggettivi e interessi legittimo sono posizioni giuridiche tutelate.La Cost.ne parla agli art.24-25.Il diritto soggettivo fu oggetto di studio da parte dei giuristi romani che,distinguendo il diritto oggettivo da quello soggettivo definivano il 1°come norma agendi il 2°come focuetos agendi.Il diritto soggettivo sorge se il diritto oggettivo lo consente e garantisce situazioni soggettive attive che,di x se,non avrebbero rilevanza di fatto.Il diritto soggettivo si qualifica x il particolare rapporto che si instaura fra la norma e l'interesse che ne forma il contenuto,in quanto la norma assume a contenuto la protezione di un interesse x se stesso in modo immediato e diretto.Questo tipo di relazione è ricorrente nei rapporti privatistici ma si trova di frequente anche nel diritto pubblico soprattutto in riferimento a quei diritti soggettivi definiti pubblici che si concretizzano nelle forme di libertà.Può succedere nel diritto pubblico che l'interesse protetto dal diritto soggettivo sia coincidente x alcuni aspetti con l'interesse generale e che sia collegato a questo in modo tale che non si possa distinguere tra protezione accordata all'uno o all'altro.In questa situazione si parla di interesse legittimo o di interessi occasionalmente protetti.Il 2°termine si usa x indicare la situazione oggettiva di vantaggio non si attua direttamente,ma attraverso la protezione di un altro interesse meramente stumentale del soggetto alla legittimità dell'atto amministrativo.Il che significa che il soggetto ha interesse a che gli atti della P.A.siano legittimi, quindi che quest'ultima si conformi alle norme imposte dall'ordinamento e alle regole di buona amministrazione.Questa pretesa che in teoria è interesse di tutti,assume una rilevanza particolare con la situazione di interesse generale,infatti solo in questo caso è giustificata la protezione di un interesse particolare,altrimenti impossibile.L'es.classico è quello del concorso nel quale è interesse sia dell'amministrazione che del cittadino che il concorso realizzi una selezione dei +capaci.A ciò sono dirette le norme che disciplinano il concorso,la cui violazione vizia il procedimento e rende illegittima l'attività amm.va.Tuttavia avranno diritto a far valere tale eventuale illegittimità solo i cittadini che abbiano interesse qualificato e giuridicamente protetto,in riferimento all'interesse pubblico che è oggetto della norma,ovvero nell'es.competerà al concorrente escluso.
- Referendum abrogativo (i criteri di ammissibilità).
La Costituzione accredita la partecipazione popolare all'iniziativa legislativa
per mezzo dell'istituto del referendum, previsto nell'art. 75. In particolare
il referendum
abrogativo consta in una consultazione popolare che permette di sapere se una
legge o una sua parte debba essere abrogata o meno. Il referendum non può
essere rivolto
a leggi tributarie, di bilancio, di amnistia e di indulto. La richiesta
referendaria deve essere avanzata da cinquecentomila elettori o da cinque
consiglieri regionali
e dopo la sua accettazione è il Presidente della Repubblica a fissarne la data,
una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno. Per l'approvazione è
previsto un doppio quorum,uno partecipativo ed uno relativo all'esito della
consultazione.
Referendum Abrogativo:
Le richieste di Ref.Abr.sono sottoposte sia al controllo esercitato dall'Ufficio Centrale x il ref.sia al giudizio di ammissibilità da parte della Corte Costituzionale.Tale giudizio è colto ad accettare l'esigenza di una violazione dei limiti fissati dalla Cost.all'istituto referendorio.Posto che il 2°comma dell'art.75Cost.afferma che 'non è ammesso il ref.x le leggi tributarie e di bilancio,di amnistia,di indulto e di autorizzazione a ratificare i trattati internazionali', la corte Cost.ha emesso una sentenza nella quale dichiara che l'indicazione dell'art.75 presuppone una serie di cause inespresse e ricavabili dall'ordinamento costituzionale del Ref.Abr.In seguito ha stabilito alcuni criteri estensivi di quanto indicato all'art.75 e ha escluso l'ammissibilità delle richieste referendorie nei seguenti casi:a)quando pongono un quesito contenente domande eterogenee che non consentirebbero all'elettore di esprimere la propria volontà;b)quando si riferiscono a norme costituzionali o altre leggi costituzionali;c)quando si riferiscono a leggi ordinarie dotate di una particolare forza di resistenza all'abrogazione;d)quando esse attengono a leggi ordinarie a contenuto costituzionalmente vincolato,cioè quelle leggi la cui abrogazione si tradurrebbe nel mancato compimento delle disposizioni della Cost.;e)quando è proposta l'abrogazione del concordato tra St.-C.Catt.o di parte del trattato lateranense;f)quando si riferiscono a 97 art.del Cod.penale;g)quando si riferiscono all'abrogazione dell'ordine giudiziario militare.
- Sentenze di accoglimento e di rigetto della Corte Costituzionale.
La sentenza della Corte può esprimere o l'accoglimento dei dubbi comunicati
nell'ordinanza di rinvio alle norme impugnate (sentenza di accoglimento,
disciplinate dall'art. 136) o il loro rifiuto (sentenza di rigetto). Le
sentenze si compongono di tre parti, 'in fatto' riassunto della
questione, 'in diritto' la Corte prende posizione,
'dispositivo' la Corte sintetizza la sua decisione. Le sentenze di
accoglimento producono l'annullamento, dal giorno successivo a quello in cui
sono state messe, delle norme di legge dichiarate incostituzionali, e queste
ultime non potranno più essere applicate. Le sentenze di rigetto vengono
rinviate
ad un momento successivo la dichiarazione di incostituzionalità della stessa.
Sentenze di accoglimento e di rigetto della Corte Costituzionale:
La sentenza della Corte può esprimere o l'accoglimento dei dubbi espressi nell'ordinanza di rinvio in relazione alle norme impegnate,o il loro rigetto.Nel 1°caso la Corte adotta una sentenza detta di accoglimento nella 2°di rigetto.Le sentenze si compongono di 3parti:nella prima vengono riassunti i termini della questione casi come proposti nell'ordinanza di rinvio ed esposte le posizioni espresse dalle parti che si siano eventualmente costituite,nella seconda la corte cost.prende posizione sia in ordine alla rilevanza della questione proposta sia in ordine alla sua fondatezza,nella terza la Corte sintetizza il contenuto della sua decisione.Le sentenze di accoglimento recano nel dispositivo la dichiarazione di infondatezza dei dubbi di costituzionalità espressi nell'ordinanza di rinvio.Le sentenze di accoglimento producono l'annullamento delle norme di legge dichiarate incostituzionali che ha effetto erga amnes.Inoltre l'annullamento riguarda i rapporti giuridici che vengono a formarsi nel xiodo successivo alla pubblicazione della sentenza di accoglimento e anche quelli precedenti che non siano giuridicamente esauriti.Le sentenze di rigetto si riverberano essenzialmente sul processo a quo;infatti il giudice del processo dovrà adottare la sua decisione applicando le norme di legge in relazione alle quali la Corte ha dichiarato infondati i dubbi di legittimità costituzionale avanzati nell'ordinanza di rinvio e le stesse norme continueranno ad essere applicate.
- Crisi di Governo.
La nostra forma parlamentare di Governo è basata sulla fiducia, per la quale il
Parlamento conferisce al Governo il via libera per il suo programma politico.
Tale rapporto di fiducia viene meno in due casi, quando il Parlamento revoca
tale fiducia tramite apposita mozione approvata da una delle due Camere o
quando il Governo vincola la propria durata in carica all'approvazione
parlamentare di un testo legislativo e se la votazione ha esito negativo il
Governo non detiene più la fiducia del Parlamento. In queste due eventualità si
ha una crisi di governo. Tali crisi possono essere anche determinate dalle
dimissioni spontanee di un Governo, dovute magari ad una crisi politica
extraparlamentare, e negli ultimi anni è stato il caso verificatosi più
frequentemente.
Crisi di governo:
I rapporti di fiducia tra il Governo e le Camere può essere messo in discussione mediante il voto di una camera su una mzione di sfiducia o sulla questione di fiducia posta dallo stesso governo.Se il rapporto di fiducia cade si ha una crisi parlamentare.Il costituente,con il 4°comma dell'art.94Cost.che sancisce che 'il voto contrario di una o entrambe le camere su una proposta del governo non importa l'obbligo delle dimissioni',mira a rafforzare la stabilità del governo,escludendo che il rapporto di fiducia possa venir messo in causa da questioni marginali.La mozione di sfiducia è disciplinata nell'art.94Cost.che la subordina a precise condizioni di contenuto e di procedura:la revoca della fiducia dev'essere motivata e sottoscritta da almeno 1/10 dei componenti della camera dinnanzi alla quale viene presentata,non può essere posta in discussione prima di 3gg.dalla sua presentazione e dev'essere votata x appello nominale.Se la mozione di sfiducia sarà respinta,non si verificherà alcuna conseguenza giuridica sullo stato dei rapporti tra Parlamento e governo,in caso contrario,se la mozione sarà approvata,il governo dovrà dimettersi e si aprirà la crisi di governo.La questione di fiducia è l'istituto mediante il quale il governo dichiara di far dipendere la propria xmanenza in carica dall'approvazione parlamentare di un determinato oggetto all'esame delle camere.E' il Pres.del Cons.che assume questa iniziativa con l'assenso del Cons.dei Ministri.Allorchè il governo pone la fiducia,si procede al voto x appello nominale direttamente sul testo.Se il testo non viene approvato si ha la crisi parlamentare.Le crisi extraparlamentari,+frequenti di quelle parlamentari,sono determinate da avvenimenti accaduti al di fuori del Parlamento che portano alla crisi politica della maggioranza e quindi alle dimissioni del governo.Le crisi extraparlamentari sono oggetto di polemica in quando viene meno il presupposto del parlamento di poter decidere la caduta del rapporto di fiducia.Nel caso in cui un ministro decida di dimettersi non si va incontro a crisi:si pensi al caso del ministro degli esteri la cui carica è stata attribuita al Pres.del Cons.Berlusconi.
11)Procedimento di
revisione costituzionale.
Tale procedimento si compone di due fasi: una fondamentale, svolta in sede
parlamentare ed una eventuale, che vede il coinvolgimento dell'elettorato. La
prima fase impone una doppia deliberazione da parte delle Camere secondo l'art.
138 a distanza non minore di tre mesi l'una dall'altra. Nella seconda
deliberazione è richiesta la maggioranza Assoluta anziché semplice. Nel caso in
cui la maggioranza fosse dei 2/3 dei componenti di ciascuna Camera, il
procedimento si arresta a questa prima fase, e la legge viene trasmessa al
Presidente della Repubblica che provvede alla promulgazione. Solo nel caso in
cui tale maggioranza non venga raggiunta
si sottopone tale testo legislativo a referendum, a patto che ne facciano
richiesta almeno 1/5 dei membri di una Camera o 500.000 elettori o 5 Consigli
Regionali.
Procedimento di revisione costituzionale:
Il tema della revisione della Costituzione è trattato dagli art.138-l39Cost..Il 1°stabilisce il procedimento di revisione costituzionale,il 2°ne definisce il limite.L'art.138Cost.stabilisce che gli organi competenti all'adozione di legge di revisione costituzionale sono le camere ovvero gli organi cui spetta la funzione legislativa ordinaria.Il procedimento di revisione cost.è tuttavia aggravato x 2 aspetti in quanto la ns.Cost.è rigida e la sua modifica necessita provvedimenti speciali.Sono richieste 2successive da parte di ogni camera con un intervallo di almeno 3 mesi e la legge di revisione deve essere approvata cmq nella 2votazione,con una maggioranza qualificata che deve raggiungere la maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna camera.Qualora la maggioranza,conseguita anche in una sola camera,suxi la maggioranza assoluta ma sia suxiore ai 2/3 dei componenti la legge potrà essere sottoposta eventualmente a referendum popolare,altrimenti,se nella 2 votazione la legge è approvata in entrambe le camere con la maggioranza di almeno i 2/3 dei componenti,è xfetta e dev'essere promulgata.X quanto riguarda l'iter del progetto di legge di revisione,la relativa iniziativa spetta agli organi ed enti cui compete l'iniziativa legislativa ordinaria.L'iter del progetto di legge costituzionale non presenta diversità,in prima lettura,rispetto all'iter delle leggi ordinarie a parte il fatto che,ai sensi dell'art.72,dovrà seguire la procedura normale di esame di approvazione diretta da parte delle camere.Dopo l'esame da parte della commissione in sede referente e quindi da parte dell'Assemblea,il progetto viene votato 2°la procedura ordianaria e l'approvazione in 1^lettura avviene a maggioranza semplice.Il testo,così votato,non è ancora xfetto e la Cost.richiede una 2^deliberazione da parte di entrambe le camere con un intervallo minimo di 3 mesi e con il conseguimento di maggioranze speciali.I risultati della 2^deliberazione possono essere di 3 tipi.In 1°luogo può verificarsi che il progetto di revisione non ottenga la maggioranza assoluta prescritta dall'art.138Cost.in questa ipotesi il progetto è respinto.In 2°luogo può accadere che il progetto di revisione cost.sia approvato in entrambe la camere con la maggioranza di almeno i 2/3 dei componenti.In questo caso la legge è xfetta ed è promulgata dal Pres.della Rep.e quindi pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.Può infine accadere che il progetto ottenga in una o entrambe le camere un numero di voti compreso tra la maggioranza assoluta e i 2/3dei componenti.In questo caso la legge è xfetta ma non entra provvisoriamente in vigore,viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e da questo momento decorre un xiodo di 3 mesi entro il quale i membri di una camera o 500.000 elettori o 5 Consiglieri Regionali possono chiedere che la legge in questione venga sottoposta a referendum popolare.Qualora la legge sottoposta a referendum risulti approvata dalla maggioranza dei voti validi,ne viene data notizia,dall'Ufficio Centrale x il referendum che procede alla promulgazione.Qualora la legge sottoposta a referendum non sia approvata dalla maggioranza dei voti validamente espressi,tale legge non è promulgata.Recentemente si è verificato un es.di quest'ultima possibilità:la riforma del TITOLO V della Cost.Infatti dal momento che il testo di revisione Costituzionale era stato approvato solo a maggioranza assoluta,è stato indetto un referendum popolare il cui risultato positivo ha determinato l'entrata in vigore del testo.L'art.139Cost.stabilisce il limite positivo x il quale la formula repubblicana non può essere oggetto di revisione.Inoltre esiste un limite x il quale la Cost.può essere modificata solo nella sua 2^parte in quanto la violazione o la limitazione dei diritti inviolabili dell'uomo costituisce una violazione alla Cost.stessa.
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato.
Il ricorso straordinario del Presidente della Repubblica è un rimedio
amministrativo di carattere generale, avviato entro centoventi giorni, dai
soggetti che si ritengono danneggiati ingiustamente da un'ordinanza
amministrativa. Tale ricorso è solo di legittimità e riguarda solo i
provvedimenti definitivi. Il procedimento è così articolato: l'istruttoria è
svolta dal ministro competente, il Capo dello Stato adotta la decisione con
decreto su proposta del ministro e dopo aver sentito i pareri del Consiglio di
Stato, solo il Consiglio dei Ministri può deliberare contro il parere del
Consiglio dello Stato.
Ricorso straordinario al capo dello Stato:
Il ricorso straordinario al capo dello Stato è un rimedio contro tutti gli amministrativi definitivi è può essere proposto solo x motivi di legittimità,x la tutela di interessi legittimi e di diritti soggettivi.Il termine del ricorso è di 120gg.dalla piena conoscenza del provvedimento impugnato.Inoltre il ricorso straordinario è alternativo al ricorso giurisdiziale sicchè chi lo ha proposto non può presentare contemporaneamente ricorso al TAR.Se i controinteressati preferiscono la via giurisdiziale,devono fare opposizione al ricorso straordinario nel termine di 60gg.dalla notifica.Il ricorso dev'essere presentato presso il ministero competente x materia o presso l'autorità amm.va che ha emanato l'atto impugnato,previa notifica ai controinteressati che possono presentare deduzione documenti e anche il ricorso incidentale entro 120gg.dalla scadenza del termine delle deduzioni dei controinteressati,il ministero competente deve trasmettere il ricorso al Consiglio di Stato x il previsto parere che è obbligatorio ma non vincolante.Il ministero competente cui spetta formulare la proposta di decisione al Capo dello Stato,può proporre decisione differente ma,in quest'ipotesi,deve prima consultare il Consiglio dei Ministri.La decisione è infine assunta con decreto del Pres.della Rep.che è controfirmato dal ministro proponente.I decreti presidenziali di decisione dei casi straordinari possono essere impugnati x reazione nei casi previsti dal C.Civile.
- Iniziativa
economica privata.
La libertà di iniziativa economica privata è affermata nell'art. 41, tuttavia
sono previste ad essa alcune limitazioni in merito ai modi del suo esercizio e
alle sue finalità.
La nostra Costituzione economica prevede un sistema economico misto, in cui
iniziativa pubblica e privata si appoggino nel conseguimento di finalità a
carattere sociale, senza recare danno alla sicurezza,alla libertà e alla
dignità umana. In merito ad un regolare andamento dell'iniziativa economica
privata,'Antitrust garantisce e tutela le libertà di concorrenza. La
Legislazione dell'Antitrust è appunto volta a tutelare il libero gioco della
concorrenza.
Iniziativa economica privata:
La disciplina della libertà di iniziativa economica privata è contentuta nella 'Costituzione Economica',un insieme di disposizioni che regolano il ruolo dello Stato dei privati rispetto all'esercizio delle attività economiche.L'istituto della libertà di iniziativa economica privata,ossia della libertà di organizzare i mezzi attraverso i quali produrre beni e servizi da vendere sul mercato,è regolato dall'art.41Cost..Tale art.contiene 3 disposizioni normative:con la 1^si afferma il principio della libertà di iniziativa economica privata,con la 2^si indicano i limiti con cui esso deve attenersi,con la 3^si precisano i modi dell'intervento pubblico.Il costituente italiano,non immune dal dibattito tra i sostenitori della libertà assoluta e quelli di un'economia rigidamente controllata,considera la libertà d'iniziativa economica privata come condizione di autonomia individuale nel sistema economico.Tuttavia pose alcuni limiti in relazione alle modalità di esercizio di tale libertà(2°comma),e le sue finalità generali(3°comma)in quanto lo stato deve impegnarsi a ridurre le diseguaglianze di ordine economico e sociale esistenti tra i cittadini.L'art.43Cost.prevede la pubblicazione di determinati settori economici.Ai fini di utilità generale,la legge può riservare o trasferire,tramite espropriazione e relativo indennizzo,determinare imprese che si riferiscono a servizi pubblici essenziali o a far fronte di energia o a situazioni di monopolio che abbiano carattere di interesse generale.La ragione di tale disposizione è di evitare il controllo monopolistico di determinati settori a danno della comunità.La creazione di un mercato Europeo rende poco attuale questa disposizione infatti ci siamo avviati alla privatizzazione.Un es.è l'enel il cui pacchetto azionario è stato immesso sul mercato,x cui il controllo di tale società non è + statale ma privato.Infine tra gli interventi + rilevanti,è da ricordare la nuova disciplina anti-trust che tutela la libertà di concorrenza.
- Scioglimento anticipato delle Camere.
Il potere di sciogliere in anticipo le Camere, come disposto dall'art. 88, è
dato in consegna al Presidente della Repubblica: tale potere risponde alla
necessità di garantire il funzionamento delle istituzioni nel caso in cui le
Camere dimostrino l'incapacità di svolgere il proprio ruolo nel modo ottimale.
Il Presidente può mettere in atto tale provvedimento solo dopo aver consultato
i Presidenti delle Camere. L'art. 88 dice anche che il Presidente non può
sciogliere le Camere negli ultimi sei mesi del suo mandato (Semestre Bianco),
escluso il caso in cui i suoi ultimi sei mesi coincidano con gli ultimi della
Legislatura.
Scioglimento anticipato delle camere:
La Cost.attribuisce al Pres.della Rep.il potere di scioglimento delle camere all'art.88.Tale potere è stato introdotto x contrastare i possibili eccessi del potere parlamentare e risponde alla necessità di garantire il funzionamento delle istituzioni in una situazione di contrasti politici o di incapacità delle camere di dare un governo stabile al paese.Lo scioglimento può essere 'successivo'o 'anticipato'.Nel 1°caso viene disposto a seguito del voto di fiducia nei confronti del governo,nel 2°avviene senza una formale votazione di fiducia.Il Pres.della Rep.,come afferma espressamente l'art.88,può esercitare il potere di scioglimento delle camere solo dopo aver sentito il parere dei presidenti delle camere,che non esprimono un potere vincolante,ma possono autorevolmente presentare al Pres.della Rep.le opinioni prevalenti nelle rispettive assemblee o all'interno dei gruppi parlamentari che vi oxano.Il 2°comma dell'art.88sancisce che il Capo dello Stato può procedere a sciogliemento negli ultimi 6 mesi dal suo mandato se coincidono in tutto o in parte con gli ultimi 6 mesi di legislatura.
12)- Eccesso di
potere.
L'eccesso di potere consiste in uno sviamento di potere, cioè nell'abuso
sostanziale di cui dispone l'organo che adotta l'atto, in antinomia con la sua
causa o in violazione dell'attività a cui il provvedimento era rivolto. Tale
vizio è ingiunto con l'annullamento dell'atto. Si possono riferire alcuni fatto
particolare, denominati sintomatici dell'eccesso di potere, tra le quali:
l'insufficiente o l'incongrua motivazione, l'ingiustizia grave e manifesta, la
disparità di trattamento, la contraddittorietà fra provvedimenti dell'amministrazione,il travisamento o
l'erronea rappresentazione dei fatti, la illogicità dei criteri di valutazione.
eccesso di potere
l'eccesso di potere fa parte dei vizi di legittimità dell'atto amministrativo. si riferisce all'uso discrezionale del potere da parte degli organi amministrativi che puòdar luogo ad un abuso sstanziale di tale potere in quanto l'atto risulta in contraddizione con la causa del provvedimento. ciò significa che si manifesta uno sviamento del potere dal fine proposto o dal suo scopo tipco. ad esempio nel caso del trasferimento di un dipendente in apparenza per motivi di servizio in realtà in funzione sanzionatoria si ha l'utilizzazione del poter3e amministrativo per fini pubblici diversi da quelli previsti dal legislatore. nella ricerca del contrasto fra la volontà del legislatore ed il contenuto del provvedimento sono state identificate una serie di situazionisintomatiche dell'esistenza di uno sviamento di potere da sanzionare con l'annullamento dell'atto. tali fattispecie sono: contradditorietà fra motivazione e dispositivo: violazione immotivata di prassi amministrative e di circolari amministrative: contadditorietà fra provvedimenti: contadditorietà fra provvedimento finale e atti del relativo provvedimento: ingiustizia grave e manifesta.
- Giudizio in via incidentale.
Il giudizio in via incidentale della Corte Costituzionale ha origine
dall'iniziative di un giudice motivato dalla necessità di dare una risoluzione
ad un caso concreto in cui quel
magistrato debba decidere. Nell'eventualità in cui nello svolgimento di un
processo il giudice dimostri dei dubbi sulla costituzionalità della legge che
dovrebbe applicare,
egli sospende il processo e tramite un'ordinanza di rinvio, accomnata da
spiegazioni, solleva la questione davanti alla Corte Costituzionale. Se altri
giudici dovessero applicare tale disposizione legislativa per la risoluzione
dei loro processi, dovrebbero sospenderli e attendere la deliberazione della
Corte Costituzionale.
giudizio in via incidentale della corte costituzionale
il procedimento in via incidentale nasce dall'iniziativa di un giudice comune in relazione ad un caso concreto. tale procedura presuppone: 1 l'esistenza di un giudizio principale dinnanzi ad un'autorità giurisdizionale 2 la necessità di applicare nel corso di tale giudizio una disposizione che una parte o il pubblico ministero o lo stesso giudice ritenga sospeto di incostituzionalità 3 che la questione di costituzionalità sollevata si conuri come un incidente processuale 4 la preliminare deliberazione del giudice per accertare che la disposizione denunciata sia rilevante e che la questione non sia manifestamente infondata 5 l'emissione di un'ordinanza con la quale il giudice del procedimento principale dispone l'immediata trasmissione degli atti alla corte costituzionale.
la procedura descritta ha suscitato molti contrasti interpretativi tra cui l'identificazione dell'autorità giurisdizionale che può adottare l'ordinanza di remisione e la valutazione della rilevanza della questione proposta e della manifesta infondatezza. la corte costituzionale, nell'intervento per definire la nozione di giudice a quo, ha concluso che sono autorizzati tutti quei soggetti che appartengono all'autorità giurisdizionale dando un ainterpretazione estensiva di questo concetto volto a consentire la più ampia possibilità di sottoporre leggi urgenti al vaglio costituzionalità. la valutazone della rilevanza della questione proposta consiste nell'accertamento da parte del giudice del processo principale, che tale processo non possa esere definito indipendentemente dalla soluzione della questione di legittimità costituzionale. le controversie sono nate in merito alla pratica della corte costituzionale di valutare le motivazioni adotte dal giudice a quo, con dichiarazione di inammissibiltà tutte le volte che la motivazione della rilevanza è insufficiente. a tal proposito si è oservato che la finalità di tale espressione è quella di evitare che la legge venga aggirata e che siano portate a giudizio questioni miranti solo al rallentamento del processo. l'esame della non manifesta infondatezza comporta il rinvio degli atti al giudice nel caso in cui la corte costituzionale ritenga il dubbio di legittimità costituzionale infondato. la conclusione del processo in via incidentale può avvenire o con sentenza di accoglimento o con sentenza di rigetto; la prima produce l'annullamento delle norme di legge dichiarate incostituzionali, la sentenza di rigetto fa sì che tali norme continuino ad essere applicate.
- Decreto legge.
L'adozione del Governo di decreti legge è disciplinato secondo l'art. 77 molto
rigorosamente: tale intervento legislativo del Governo è legittimato solo nel
determinarsi di eventi straordinari che rendono necessaria ed immediata
un'azione in campo legislativo. Il Governo nello stesso giorno in cui il
decreto viene emanato, ha dovere di comunicarlo alle Camere domandandone la
conversione in legge. Queste devono riunirsi appositamente entro cinque giorni
e la conversione deve avvenire entro sessanta giorni dalla pubblicazione del
decreto sulla Gazzetta Ufficiale, se ciò non avviene il decreto perde efficacia
fino dal momento in cui è stato adottato.
decreto legge
l'istituto del decreto legge è disciplinato dall'art.77 cost. il quale afferma che il governo non può senza delegazione delle camere emanare decreti che abbiano forza di legge ordinaria. tuttavia in condizioni straordinarie di neccesità e di urgenza il governo è legitiimato ad adottare atticon forza di legge, anche senza previa delega delle camere. il governo nel giorno in cui il decreto è emanato dispone la sua pubblicazione sulla gazzetta ufficiale e l'imediata efficacia, inoltre ha l'obbligo di trasmetterlo alle camere chiedendone la trasformazione in legge. le camere si devono riunire entro cinque giorni per esaminare il disegno di legge di conversione. la conversione in legge deve avvenire entro sessanta giorni dalla pubblicazione del deceto legge pena la perdita di efficacia. se il decreto non è convertito per voto di una delle due camere o per decorrenza del termine la responsabilità è attribuita al governo. la possibilità di emendare al contenuto del decreto in sede di conversione ha dato luogo a problemi di carattere politico-istituzionale. infatti da una parte il governo tendeva a inserire nel decreto legge contenuti eterogenei non giustificati da una necessità urgente, dall'altra le camere aggiungevano disposizioni normative relative ad ulteriori materie dando luogo ai cosidetti decreti omnibus la reazione a questo tipo di problema si trova nella legge 400/1998 per la quale il contenuto del decreto legge deve essere specifico omogeneo e aderente al titolo. in alcuni periodi si è arrivati alla elusione del pressuposto di leggitimante la decretazione dell'urgenza ponendo a lentezza del procedimento legislativo che si svolge in parlamento, come pressuposto dello stato d necessità. il conseguente aumento del numero di disegni di legge di conversione ha stravolto l'ordinato sviluppo dei lavori parlamentari, agevolando pratiche ostruzionistiche. da questa situazione è nata la prassi della reterazione dei decreti legge decaduti per scadenza dei termini o già respinti dal parlamento, alla quale si è reagito con alcune modifiche ai regolamenti della camera e del senato. tali modifiche hanno previsto l'intervento prelimiare delle commissioni parlamentari, inoltre è stato imposto l'obbligo d'indicare nel preambolo del decreto legge, le circostanze straordinarie di ecessità e di urgenza che ne giustificassero l'adozione. in tal modo è più agile giudicare sulla sussistenza del pressuposto dei casi straordinari e di necessità e di urgenza.
- Forma di governo parlamentare.
Essa si basa sul rapporto dialettico presente tra Parlamento e Governo,
distinto dall'istituto della fiducia. Questi implica che il Governo, subito dopo
essersi formato, si presenti di fronte al Parlamento per ottenere un consenso
preliminare. Una volta ottenuta la fiducia iniziale,
il Governo diventa espressione delle forze politiche maggioritarie presenti in
Parlamento. Quest'ultimo ha anche il potere di privare la fiducia al governo
tramite
l'approvazione di un'apposita mozione di sfiducia. È quindi il Parlamento
l'organo intorno al quale ruota la lo Stato. Viene introdotta la ura di Capo
dello Stato
come intermediario durante la formazione dell'esecutivo e depositario di un
potere neutro, con il compito di supremo garante della Costituzione.
12) forma parlamentare di governo
le forme di governo piu comuni sono quelle presidenziali, semipresidenziali e assembleare. si possono trovare esempi concreti di tali forme rispettivamente nei governi americano, francese, italiano. la separazione dei poteri accomuna tutte queste forme di governo dello stato moderno. la forma parlamentare di governo si differenzia per il grado di rappresentatività del P.R. che non è eletto direttamente dai cittadini ma dal oparlamento in seduta comune. secondo quanto prescrive la costituzione il capo dello stato ha il potere di nomina del presidente del consiglio dei ministri al quale conferisce l'incarico di formare il governo. la scelta effettuata dal P.R., secondo la prassi attuale cade sul capo della coalizzione vencente. tale prassi è conseguente dell'attuale sistema elettorale. tuttavia la scelta del P.R. deve avere il consenso del legislativo, infatti nella forma parlamentare di governo è di particolare rilevanza il rapporto fiduciario tra potere esecutivo e legislativo. ciò comporta che il governo subito dopo essersi formato si presenti di fronte al parlamento per un consenso preliminare di nprogramma di attività che intende ossservare durante il suo mandato. il parlamento ha anche il potere di revocare la fiducia tramite l'approvazione di una mozione di sfiducia o, nel caso in cui, il governo ponga la fiduzia di un provvedimento, negandogliela.
13)- Promulgazione
delle leggi.
La terza fase del procedimento legislativo è costituita dalla promulgazione
della legge,con la quale si consente la produzione degli effetti normativi ad
essa correlati.Il potere di pubblicazione di una legge è affidato al Capo di
Stato che esercita anche una forma di controllo cautelativo sulla
costituzionalità della legge.La nuova legge deve essere promulgata entro trenta
giorni dall'approvazione parlamentare,secondo l'art. 73. Il Capo dello Stato
può anche rinviare la legge al Parlamento,secondo l'art. 74, con un messaggio
contenete le proprie ragioni per tale decisione,ma se il Parlamento ripresenta
legge questa volta deve essere promulgata e pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale. Questo rinvio è comunque l'unico strumento che ha il Capo dello
Stato per interporsi nel procedimento legislativo
Promulgazione delle leggi:
La fase costitutiva del procedimento legislativo termina con l'approvazione dell'ultima camera al cui esame è passato il progetto;tuttavia la legge entra in vigore solo dopo la promulgazione del resto deliberato e la vacatio legis.La promulgazione è l'atto con il quale il Pres.della Rep.attesta l'approvazione di un testo quale legge e ne ordina la pubblicazione e l'osservanza;in altre parole consiste nell'attestazione del compimento del procedimento legislativo e nell'opposizione al testo della legge della formula esecutiva.La promulgazione è attribuita al Pres.della Rep.che vi provvede nella sua qualità di capo dello Stato e di supremo garante della costituzionalità dell'ordinamento deve essere controfirmata,2°quanto afferma la cost.dal ministro proponente e dal pres.del consiglio in quanto è atto esecutivo e non legislativo.La promulgazione è atto dovuto e il Pres.della Rep.deve provvedervi nel termine massimo di un mese dall'approvazione definitiva della legge.Il pres.della Rep.x motivi di costituzionalità e di merito ha il potere di rinviare la legge alle camere x chiedere una nuova deliberazione.Se le camere,ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti,dichiarano l'urgenza della promulgazione di una legge,tale legge è promulgata nel termine da esse stabilito(art.73cost).Il Pres.della Rep.può esercitare in alcuni casi anche il diritto di veto.
- Potestà
legislativa regionale concorrente.
La più rilevante tra le funzioni regionali è quella legislativa, che può
appartenere a tre tipologie: esclusiva, libera o residuale e concorrente.
Quest'ultima contempla la concorrenza di intervento della legislazione statale
e di quella regionale.In particolare la legislatura regionale non deve essere
in conflitto con la Costituzione,ma deve avere considerazione dei principi
generali dell'ordinamento giuridico dello Stato.Oggi il nuovo art. 117 assegna
allo Stato la funzione legislativa nelle specifiche materie elencate relative
alla determinazione dei principi fondamentali ed alle regioni la stessa podestà
nelle restanti materie.
Podestà legislativa con corrente regionale:
La + importante tra le funzioni è quella legislativa che può essere di 3 tipi,esecutiva,di attuazione e concorrente.Questa ultima contempla la concorrenza dell'intervento della legislazione statale e quella regionale.In particolare la legiferazione regionale non deve essere in contrasto con la Cost.e le fonti di grado costituzionale(limite di costituzionalità),ma deve avvenire nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato(art.117cost.).E' sorto il problema se i principi fondamentali dell'ordinamento dello stato debbano essere formulati in apposite leggi-cornice o possano essere identificati mediante il procedimento deduttivo.In un 1° momento il problema era stato risolto con la subordinazione dell'adozione di leggi regionali concorrenti all'emanazione delle leggi-cornice.Nel 1970 con una nuova legge è stato ammesso che le regioni legiferassero nelle materie stabilite dall'art.117cost.nei limiti dei principi fondamentali che risultano espressamente da leggi e sono dedotti da leggi già esistenti.Questa disposizione mirava a consentire alle regioni di legiferare anche nell'assenza di leggi-cornice,tuttavia creava molti problemi in quanto molte volte è difficile trarre dalle norme vigenti nell'ordinamento i principi cui attenersi.In nuovo art.117cost.prevede che la potestà legislativa è esercitata dallo stato e dalle regioni che avvenga nel rispetto della cost.e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.La cost.prevede anche un altro limite che consente alle regioni di legiferare solo in determinate materie.L'art.117 ante riforma del titolo VX della cost.elencava le materie di competenza della regione,mentre il nuovo art.117(post delibera legislativa di riforma del titolo V della cost.)elenca le materie di competenza statale e specifica quelle di legislazione concorrente tra cui il commercio con l'estero;ricerca scientifica e tecnologia;tutela e sicurezza del lavoro.Quest'ultimo punto è stato argomento di scontro con l'attuale governo.
- Insindacabilità delle opinioni e immunità dei parlamentari (art. 68).
I parlamentari si avvalgono di una serie di prerogative ed immunità
indirizzate a garantire loro la massima libertà di espressione delle proprie
opinioni. A tale proposito l'art. 68 istituisce il principio
dell'insindacabilità dei voti dati e delle opinioni espresse dai parlamentari
nell'esercizio delle loro funzioni,ciò si traduceva nella non perseguibilità
sul piano civile, penale e amministrativo.Inoltre i parlamentari godevano di
una peculiare immunità che permetteva loro di non poter essere sottoposti a
procedure penali o misure restrittive della loro libertà personale.Oggi tale
art. è stato rettificato, viene conservato il principio di insindacabilità,ma
con opportuna autorizzazione si può limitare molto l'immunità dei parlamentari.
Insindacabilità dei parlamentari e immunità:
Non appena proclamato eletto il deputato o senatore acquista alcune fondamentali prerogative o immunità.La giustificazione di tali prerogative o immunità si fonda sulla necessità si garantire l'indipendenza dei singoli parlamentari.La Cost.all'art.68 enunciava 2 principi:con il 1°,sanciva l'insindacabilità dei membri del parlamento x le opinioni espresse e i voti dati nell'es.delle loro funzioni;con il 2°,escludeva che un parlamentare potesse essere sottoposto a procedimento penale o arrestato o altrimenti privato della libertà xsonale o sottoposto a xquisizione xsonale o domiciliare senza previa autorizzazione della camera di appartenenza e salvo il caso di flagranza di delitto x il quale fosse obbligatorio il mandato e l'ordine di cattura.Infine l'autorizzazione della camera era richiesta x trarre in arresto un membro del Parlamento in esecuzione di una sentenza anche irrevocabile.Si è discusso se l'insindacabilità dei voti e delle opinioni espresse riguardanti solo le aule parlamentari o anche l'es.dell'attività politica.Nel 1°la soluzione è ovvia,nel 2°era prassi negare l'autorizzazione a procedere nel caso in cui un organo giurisdizionale avesse iniziata l'azione legale.In tal caso si aveva sia insindacabilità che improcedibilità.Le molte richieste di riforma di questo istituto si sono concretizzate nella sostituzione dell'originario art.68 così non è stata eliminata l'insindacabilità x le opinioni espresse e i voti dati nell'es.delle funzioni,ma è stata eliminata l'autorizzazione della camera di appartenenza x la sottoposizione a procedura penale.L'autorizzazione è stata conservata solo x la xquisizione xsonale o domiciliare,x gli arresti o x le privazioni della libertà xsonale o x mantenere in detenzione un parlamentare,salvo il caso di esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna o dell'ipotesi in cui sia colto in flagranza di reato.Infine analoga autorizzazione è richiesta x sottoporre i membri del parlamento ad intercettazione telefoniche o sequestro di corrispondenza e in questo caso è necessario il previo avviso al parlamentare.
Libertà di stampa/di associazione:
L'art.22 della Cost.garantisce a tutti il diritto di manifestare il proprio pensiero,in particolare la sua parte centrale è dedicata alla libertà di stampa.Il costituente ha ritenuto questo strumento di manifestazione del pensiero di preminente rilievo e lo ha disciplinato in modo dettagliato.Le motivazioni di questa scelta risalgono al fatto che nei secoli passati,ma soprattutto negli ultimi decenni,regimi autoritari avevano soffocato questa libertà con la censura e avevano creato una stampa di regime.La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni e censure,in altre parole il potere non può intervenire sull'es.della libertà di stampa con la censura o limitarne l'es.mediante controlli sul contenuto degli stampati.Tuttavia la Cost.detta anche disposizioni precise x reprimere gli abusi:la legge sulla stampa autorizza il sequestro degli stampati nel caso di violazione delle norme prevista dalla legge e nel caso della mancata indicazione dei responsabili.Infine l'art.21Cost.stabilisce il divieto delle pubblicazioni a stampa e di tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume demandando alla legge straordinaria di stabilire'provvedimenti adeguati a prevenire e reprimere le violazioni'.L'art.21 prevede,anche in modo implicito,che la legge prescriva norme x l'indicazione dei responsabili degli stampati.Ogni stampato deve indicare il luogo e l'anno di pubblicazione e il nome dello stampatore e dell'editore.Inoltre x la stampa xiodica è prevista l'indicazione del proprietario e del direttore responsabile e la registrazione presso la cancellaria del tribunale.E' stato posto il problema se l'obbligo di registrazione sia compatibile con la disposizione costituzionale che sottrae la stampa ad ogni autorizzazione.La corte cost.ha escluso ogni potere discrezionale del giudice competente che deve limitarsi a verificare l'esistenza delle condizioni richieste.Sempre al fine di evitare gli abusi e garantire la livertà di stampa,la legge sulla stampa ha stabilito l'obbligo di rettifica e ha disposto che il direttore responsabile è tenuto a far inserire nel xiodico,integralmente e gratuitamente,le risposte e le rettifiche delle xsone cui siano stati attribuiti atti o pensieri lesivi della dignità.La mancata pubblicazione di tali rettifiche è punibile a norma di legge.Nell'anno passato sono stati posti alla Corte cost.numerosi problemi in merito alla costituzionalità dell'ordinamento dei giornalisti;in chiusura dell'anno solare sono stati posti problemi in merito alle concessioni televisive,in particolare sulle garanzie di un pluralismo dell'informazione. Questo argomento era già stato oggetto della recente normativa anti-trust che mira a disciplinare il fenomeno della concentrazione,della proprietà editoriale,inoltre è stata ribadita con un intervento recente che la corte cost.cercherà di risolvere questi problemi,che sono anche problemi di democraticità,con obiettività e imparzialità nonostante le evidenti implicazioni politiche.Altri quesiti sono stati posti in merito al conflitto tra il diritto di cronaca e la tutela della privacy.Un es.recente è la questione sollecitata circa il divieto di rendere nota l'identità della ragazza malata del morbo della'mucca pazza'.X quanto riguarda la segretezza delle fonti di informazione col diritto di cronaca il giornalista può esimersi dall'obbligo di testimoniare se le notizie che possiede non sono indispensabili x il processo.
14) Statuti regionali
Le regioni debbono darsi uno statuto il quale,in armonia con la Costituzione e con le leggi della Repubblica, stabilisce le norme relative all'organizzazione interna della Regione,nonché l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali. La Cost. pone anche dei punti fermi anche in tema di forme di governo regionale,per esempio il Cons.regionale nomina e revoca presidente e giunta regionale.La giunta è l'organo esecutivo della regione .Il parlamento può sempre approvare o rinviare al consiglio il testo dello statuto qualora non lo ritenga in "armonia" con la costituzione.
Statuti regionali:
La costituzione delinea l'organizzazione delle regioni nei suoi aspetti fondamentali,tuttavia attribuisce la competenza aregolare l'organizzazione interna ad opposti statuti. la costituzione attribuisce alle regioni ordinarie l'autonomia stutaria(art. 123 Cost.)e riserva alle regioni ad autonomia particolare(art 126 Cost.)l'addozione di uno statuto con legge costituzionale dello stato senza intervento degli organi regionali.
La ratio che sta dietro a tale disposizione e quindi dia differenzazione tra regione a statuto ordinario e speciale,e quest'ultime hanno dei caratteri peculiari di cui bisogna tener conto nella loro regolamentazione.Infatti Sardegna,Friuli Venezia Giulia,Trentino Alto Adige,Valle d'Aosta e Sicilia si caratterizzano per essere territori di confine isolati per la presenza di minoranze etniche,linguistiche e per le loro vicende storiche.X quanto riguarda il contenuto degli statuti ai sensi dell'art.123 così,lo statuto ordinario in armonia con la costituzuione e con le leggi della repubblica stabilisce le norme relative all'organizzazione interna della regione,regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum sulle leggi e provvedimenti amministrativi delle regioni nei regolamenti regionali;determina inoltre la forma di governo.
Le regioni ad autonomia ordinaria hanno competenze nelle materie stabilite all'art 117Cost.e queste sono comuni a tutte le regioni mentre le regioni speciali hanno maggiori competenze legislative ed amministrative.Il 2°comma dell'art 123 disciplina il procedimento formativo degli statuti ordinari che è caratterizzato da speciali porcedure di approvazione e controllo:il testo normativo deve essere approvato a maggioranza assoluta dal consiglio regionale per ue volte entro il termine di due mesi e non è prevista alcuna approvazione da parte degli organi statali ma il governo può promuovere la questione di legittimità costituzionale degli statuti regionali dinnanzi alla corte costituzionale.La Costituzione prevede inoltre che lo statuto possa essere sottoposto al referendum popolare nel caso in cui lo richiedono un cinquantesimo degli elettori della regione o un quinto dei componenti del consiglio regionale.Gli statuti speciali sono adottati con legge costituzionale xciò sono atti dello stato e non della regione,ciò comporta che le regioni a statuto speciale non abbiano potesta statutaria e che quindi la loro autonomia organizzativa sia inferiore a quella delle regioni a statuto ordinario.
Tuttavia dal punto di vista sostanziale la situazione è diversa in quanto,mentre le regioni ordinarie devono esercitare le proprie competenza nei limiti della costituzione,le regioni ad autonomina speciale hanno poteri più ampi perchè i loro statuti sono leggi costituzionali dello stato e posso derogare alle prescrizioni generali fissate dalla costituzione.
La corte dei conti:
Essa non ha solo il compito contabile sull'amministrazione dello Stato,ma innanzi tutto di leggitimità,nei limiti stabiliti dalla legge,ed ad essa sono attribuite funzioni giurisdizionali in materia di contabilità pubblica.La Costituzione precisa che la corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del governo e anche sulla gestione del bilancio dello Stato.come è ribadito dall'art.103,2 comma,la corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.
La corte dei conti:
La corte dei conti deve disciplinare dalla costituzione le sue + funzioni:x l'art. 100, 2 essa esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del governo e anche quello succcessivo sulla gestione del bilancio di stato.Partecipa,nei casi e nelle forme stabilite per legge,al controlllo sulla gestione finanziaria degli enti acui lo stato contribuisce in via ordinaria.Riferisce direttamente alle Camere il risultato del riscontro avvenuto:x l'art 1032 invece la giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.Le sue principali funzioni sono funzioni di controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo e delle Regioni a statuto speciale e anche quello successivo sul bilancio dello Stato;partecipa ai controlli successivi sugli atti delle aziende pubbliche o ai diversi controlli sulla gestione finanziaria degli enti pubblici e degli enti sovvenzionati dallo Stato.Il controllo può essere preventivo di legittimità,oppure successivo sulla gestione del bilancio,cioè di natura contabile.Il controllo preventivo di legittimità si esercita prima che l'atto sottoposto a controllo diventi efficace.In quanto limitato alla legittimità il controllo,non può investire il merito dell'atto dovendo limitarsi appunto a verificare l'assenza di vizi di legittimità che possono comportare l'annullità dell'atto.Esistono in forza della legge 20/1994 solo 9 categorie di atti da sottoporre necessariamente a questo controllo.A questi possono aggiungersi gli atti che il presidente del consiglio richieda di sottoporre o che la corte dei conti attività della presidenza del consiglio.Inoltre si pongono brevi termini per l'eventuale pronuncia di illegittimità scaduti i quali il provvedimento è esecutivo.I controlli successivi:x aziende pubbliche vigilanza e di risconto dei loro atti è disciplinato secondo leggi specifiche che prevedono solo forme di controllo a posteriori.Il controllo sulla gestione delle amministrazioni pubbliche non è solo un controllo di legittimità ma di regolarità delle gestioni e di rispondenza dai risultati dell'azione amministrative agli obiettivi stabiliti dalla legge valutando ativamente costi,ricavi e tempi dello svolgimento delle attività amministrative.Il controllo sul rendiconto:il ministro del tesoro prima di trasmettere il rendiconto alle camere lo invia alla corte dei conti che,a sezioni unite,valuta la legittimità delle spese rispetto alle previsioni di bilancio ma anche come le varie amministrazioni si sono confermate due discipline di ordine amministrativo e finanziario ed esprime quali portrebbero essere le innovazioni opportune.La deliberazione della corte dei conti la relazione che l'accomna trasmesse al governo e al parlamento costituiscono in realtà,uno dei maggiori strumenti conoscitivi in ordine di problemi della pubblica amministrazione.Il controllo sugli enti:esiste un controllo da parte della corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria mediante l'adozione di un differenziato sistema di controllo a seconda che l'ente sia pubblico o privato.
Elementi del provvedimento amministrativo/atti amministrativi in genere
Gli elementi di un atto amministrativo possono essere essenziali o eventuali.Quelli essenziali sono: il soggetto, l'oggetto,il contenuto,la causa e la forma. Il soggetto è un organo della pubblica Amministrazione, competente ad adottare l'atto;l'oggetto è quello in cui su di esso opera la vicenda giuridica il cui atto rivolge i propri effetti;il contenuto è quanto l'atto dispone,la causa,ovvero lo scopo tipico dell'atto oppure consiste nella funzione istituzionale che con esso si vuol raggiungere;la forma è un elemento essenziale del provvedimento amministrativo,per i provvedimenti è la forma scritta e solo in alcuni casi indicati dalla legge sono ammesse forme diverse ,quali quella orale,quella meccanica o di altro tipo.
Elementi del provvedimento amminstrativo:
I provvedimenti amministrativi sono atti amministrativi che rappresentano la manifestazione della volontà della pubblca amministrazione di soddisfare un interesse pubblico primario e sono caratterizzati da autoritarietà,esecutività,esecutarietà e inoppugnabilità.Gli elementi di cui si compone un provvedimento amministrativo sono essenziali o eventuali.La mancanza di un lemento essenziale provoca la nullità dell'atto,mentre la mancanza di un elemento eventuale provoca la sua invalidità.Gli elementi essenziali sono:il soggetto,l'oggetto,il contenuto,la causa,e a forma. 1 il soggetto è l'organo della pubblica amministrazione competente ad adottareil provvedimento. viene individuato dalla legge che disciplina l'esercizio di quel determinato potere relativo il riparto delle competenze fra i vari organi dell'apparato amministrativo:si parla di competenza x materia,x grado,o x territorio. 2 l'oggetto è il termine passivo cui l'atto rivolge i propri effetti(ad es.il terreno espropriato).3 il contenuto è quanto il provvedimento dispone e corrisponde alla finalità concreta perseguita(es. decreto di espropriazione).Può essere necessario ammettere un contenuto accessorio,ossia delle clausole aggiuntive atte a specificare il contenuto necessario. 4 con la causa giuridica ci siriferisce all'interesse pubblico che la legge ha voluto tutelare.Accanto alla causa si trovano i motivi dell'atto che devono illustrare le ragioni che hanno portato l'amministrazione all'adozione dell'atto:la mancanza o l'insufficienza della motivazione sono cause d'invalidità.5 la forma è l'elemento essenziale del provvedimento amministrativo:essa riveste particolare rilievo ai fini della valutazione della validità dell'atto sia sotto il profilo procedimentale che della funzione seguita.Infine gli elementi eventuali del procedimento ovvero la condizione,il termine e il modo sono clausolnecessarie facenti parti dell'atto.La condizione è l'avvenimento al cui verificarsi è subordinato l'inizio o la cessazione dell'efficacia dell'atto;il termine indica il momento a partire dal quale o fino al quale l'atto è efficace;il modo è l'onere al quale può essere assogettato il destinatario dell'atto.
L'iniziativa legislativa:
La funzione preminente delle Camere è quella di fare le leggi,quindi la funzione primaria del parlamento è quella legislativa.La legge formale ordinaria si pone come fattispecie conclusiva di un procedimento giuridico.La fase instaurativa è quella che attiva il procedimento e si concreta nell'iniziativa legislativa.La presentazione di disegni di legge da parte del governo dà luogo a un subprocedimento articolato in 4 parti:1 presentazione schema del disegno di legge da parte di1 o + ministri 2 deliberazione del disegno di legge da parte del consiglio dei ministri 3 Autorizzazione da parte del presidente della repubblica4presentazione a una delle dua camere del disegno di legge con il decreto presidenziale di autorizzazione.
Per la presentazione di proposte di legge di iniziativa parlamentare,non ci sono problemi,infatti ogni parlamentare o senatore ne può presentare.per quanto riguarda le proposte di legge provenienti dal popolo,devono essere sottoscritte da almeno 50 000 elettori per la camera dei deputati,devono essere redatte in articoli ed accomnate da relazione.
Iniziativa legislativa:
Il processo di formazione della legge ordinaria si articola nella fase instaurativa,in quella preparatoria,in quella costitutiva e nella fase integrativa dell'efficacia del provvedimento legislativo.La fase instaurativa è quella che attiva il procedimento necessario a giungere alla legge perfetta. secondo la costituzione l'iniziativa spetta al governo,a ciascun membro delle camere,al popolo,al CNEL,a ogni consiglio regionale e in una sola ipotesi ai comuni(artt. 71,99, 121,133 cost.)i testi presentati dal governo detti disegni di legge,tutti gli altri sono detti proposte di legge.La presentazione dei disegni di legge da parte del governo si articola in quattro momenti:1 presentazione del disegno di legge da parte di uno o + ministri 2 deliberazione del disegno di legge da parte del consiglio dei ministri 3 autorizzazione da parte del P.R. alla presentazione del disegno 4 presentazione ad una delle camere del disegno di legge accomnato dal decreto presidenziale di presentazione.Ogni deputato e senatore può presentare proposte di legge tuttavia le proposte di legge fatte da un proprio gruppo parlamentare seguono procedure + rapide.L'iniziativa popolare è diciplinata dal'art.71 così le proposte provenientidal popolo devono essere sottoscritte da almeno 50.000 elettori per la camera dei deputati e debbono essere redatte in articoli e accomnate da una relazione che ne illustri le finalità e le norme.L'iniziativa del CNELin teoria non ha limiti di materia tuttavia sembra ovvio che i progetti di legge del CNEL debbono riferisi a questoni economice e di lavoro.L'art. 21 così prevede che l'iniziativa regionale non sia limitata alle sole materie d'interesse regionale.Infine l'iniziativa spetta ai comuni nel caso di mutamento di circoscrizioni provinciali o d'istituzione di nuove provincie nell'ambito della regione.Tali provvedimenti sono adottati con legge della repubblica su iniziativa dei comuni,sentita la stessa,regione,come l'art.133.Infine la costituzione stabilisce che l'iniziativa potrà essere attribuita ad altri organi o enti perchè avvenga con legge costituzionale.
15) Immunità parlamentare:
La posizione giuridica dei parlamentari è disciplinata dalla costituzione in 2 articoli:il 67 e il 68.Non appena eletto,il deputato o senatore acquista una peculiare posizione giuridica,che si concreta in particolari immunità,disciplinate dalla costituzione.La giustificazione di tali immunità si fonda sulla necessità di assicurare l'indipendenza dei singoli parlamentari.L'art 68 escludeva che non poteva essere arrestato,né tantomeno sottoposto a perquisizione personale o domiciliare,salvo fragranza del delito comportante l'obbligo di un mandato di cattura,ma anche che un parlamentare possa essere sottoposto ad un procedimento penale senza l'autorizzazione della Camera di appartenenza.La riforma dell'articolo 68 portò ad mantenere il testo originario dell'articolo escludendo però la necessità di autorizzazione a procedere nei confronti dei parlamentari ed è anche consentito l'arresto del parlamentare colpito da sentenza irrevocabile di condanna.
Immunità parlamentare:
Non appena proclamato eletto il deputato o senatore acquista alcune fondamentali prerogative o immunità.La giustificazione di tali prerogative o immunità si fonda sulla necessità si garantire l'indipendenza dei singoli parlamentari.La Cost.all'art.68 enunciava 2 principi:con il 1°,sanciva l'insindacabilità dei membri del parlamento x le opinioni espresse e i voti dati nell'es.delle loro funzioni;con il 2°,escludeva che un parlamentare potesse essere sottoposto a procedimento penale o arrestato o altrimenti privato della libertà xsonale o sottoposto a xquisizione xsonale o domiciliare senza previa autorizzazione della camera di appartenenza e salvo il caso di flagranza di delitto x il quale fosse obbligatorio il mandato e l'ordine di cattura.Infine l'autorizzazione della camera era richiesta x trarre in arresto un membro del Parlamento in esecuzione di una sentenza anche irrevocabile.Si è discusso se l'insindacabilità dei voti e delle opinioni espresse riguardanti solo le aule parlamentari o anche l'es.dell'attività politica.Nel 1°caso non si pone il problema,la soluzione è ovvia,nel 2°era prassi negare l'autorizzazione a procedere nel caso in cui un organo giurisdizionale avesse iniziata l'azione legale.In tal caso si aveva sia insindacabilità che improcedibilità.Le molte richieste di riforma di questo istituto si sono concretizzate nella soluzione dell'originario art.68 del quale è stata conservata l'insindacabilità dei parlamentari x le opinioni espresse e i voti dati nell'es.delle funzioni,ma è stata eliminata l'autorizzazione della camera di appartenenza x la sottoposizione a procedura penale.L'autorizzazione è stata conservata solo x la xquisizione xsonale o domiciliare,x gli arresti o x le privazioni della libertà xsonale o x mantenere in detenzione un parlamentare,salvo il caso di esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna o dell'ipotesi in cui sia colto in flagranza di reato.Infine analoga autorizzazione è richiesta x sottoporre i membri del parlamento ad intercettazione telefoniche o sequestro di corrispondenza e in questo caso è necessario il previo avviso al parlamentare.
Abrogazione di legge:
L'Abrogazione è lo strumento giuridico attraverso il quale è possibile risolvere eventuali contrasti che possono sorgere,(a causa dell'inesauribilità delle fonti prevista dall'ordinamento) tra fonti del diritto dotate della stessa forza giuridica ma adottate in tempi diversi. Consiste nella capacità del nuovo Atto-Fonte di sostituirsi, in tutto o in parte, alla disciplina precedente. L'Abrog.comporta la non applicabilità della norma risp.nuovi fatti, mentre continua l'ev. efficacia risp. Fatti verif.prima dell'Abrog. (a meno di leggi retroattive). 3 Tipi: Abrog.Espressa: la fonte successiva indica puntualmente le disp.precedenti abrogate. Abrog.Tacita: fonte succ.contiene disp.incompatibili con quelle prec. Abrog.Implicita: consegue ad una complex modifica della disciplina di un settore, rendendola radicalm.superata.
Abrogazione della legge:
L'abrogazione delle leggi avviene in quanto nel tempo si può rendere necessario un adeguamento delle mutate condizioni oggettive o può semplicemente cambiare la determinazione del legislatore.L'art.15 delle 'disposizioni sulla legge in generale'precisa che le leggi sono abrogate da leggi posteriori,dalla dichiarazione epressa dal legislatore,x incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o xchè la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore.Ai sensi dell'art.75cost.l'abrogazione della legge può conseguire al risultato favorevole di un referendum popolare con eccezione x le leggi tributarie e di bilancio,d'amnistia o d'indulto,di autorizzazione a notificare i trattati internazionali.L'abrogazione può essere esplicita,cioè espressamente dichiarata dalla disposizione posteriore che fa venir meno,ex nunc,la vigente e quindi l'efficacia della disposizione anteriore,oppure può essere implicita,x incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o xchè la nuova legge regola l'intera materia regolata dalla legge anteriore.Quest'ultima eventualità non crea problemi interpretativi e consente certezza giuridica ai destinatari delle nuove disposizioni.Risulta difficile stabilire se si riscontra,tra le 2 disposizioni,anteriore e posteriore,un'incompatibilità tale da doversi affermare l'abrogazione della prima.La corte di cassazione ha dichiarato che,xchè si abbia incompatibilità,con effetto abrogativo,tra le 2 disposizioni,deve sussistere tra di esse l'impossibilità di applicarle contemporaneamente.Il che rinvia all'interprete la valutazione del grado di contraddizione e dunque della ritenuta abrogazione,con qualche margine di incertezza,posto che la valutazione dell'interprete vale x il solo caso concreto esaminato e non potrà inpedire valutazioni diverse in presenza di altre situazioni.Infine deve osservarsi che una legge speciale,in quanto preordinata al conseguimento di finalità specifiche,non può essere abrogata da una legge generale che stabilisca una nuova normativa nella stessa materia.Occorre sempre una legge esplicita che affermi l'incompatibiltà della legge speciale con una normativa generale.
Organi delle Camere
Gli organi necessari e costituzionalmente importanti delle 2 Camere sono i presidenti e i gli uffici di presidenza.I presidenti e gli uffici di presidenza sono composti oltre che dal presidente ,da 4 vicepresidenti,3 questori e 8 segretari.Il Presidente,non ha un ruolo formale,infatti ha le competenze sostanziali attribuitegli dal Regolamento.Il presidente del Senato esercita le funzioni del capo dello Stato quando esso non può svolgerle personalmente,mentre il presidente della camera ha il potere di convocare il parlamento per l'elezioni del nuovo capo dello stato.Le camere hanno altri organi,quali i gruppi parlamentari,le giunte,le commissioni permanenti e le commisioni speciali.Tanto i deputati quanto i senatori devono essere iscritti ad un gruppo,se non intendono ad aderire ad nessun gruppo e non sono in numero per formularne un altro,il parlamentare viene automaticamente iscritto al gruppo misto.Le giunte hanno particolare importanza quelle per le elezioni ,per il regolamento,per l'immunità parlamentare.Le commissioni permanenti,hanno fondamentali compiti in materia legislativa,di controllo sull'esecutivo e di indirizzo.Sono previste anche commissioni permanenti bicamerali,quali la commissione per le questioni regionali,la commissione per l'indirizzo generale,vigilanza dei servizi radiotelevisivi,e anche il comitato bicamerale per la messa in stato di accusa del presidente della repubblica.
Organi delle camere:
L'organizzazione interna delle camere è regolata dalla Cost.all'art.63che stabilisce che ciascuna camera elegge tra i suoi componenti il presidente e l'ufficio di presidenza.I regolamenti parlamentari forniscono maggiori dettagli,indicano gli organi delle assemblee e ne stabiliscono le modalità di costituzione.Ogni camera ha:a)un presidente eletto a scrutigno segreto con maggioranza qualificata in funzione del suo ruolo sux partes.Tra le sue molteplici funzioni si evidenziano quelle di garantire il corretto funzionamento delle assemblee e dei loro organi,quella di organizzare i lavori parlamentari,quella di definire il calendario e quella di nominare alcune autorità amm.ve indipendenti e i membri del CDA della RAI(quest'ultimo punto è stato ultimamente oggetto del dibattito nel quadro di una tutela del pluralismo dell'informazione).b)Inoltre il presidente è coadivato dall'ufficio di presidenza che si compone di 3 questori,4 vicepresidenti e 8 segretari;c)I gruppi parlamentari sono la proiezione dei movimenti politici in parlamento.E' prevista una soglia minima di rappresentanza(20deputati 20senatori)x dare vita ad un gruppo,tuttavia l'ufficio di presidenza può autorizzare la costituzione di un gruppo con - esponenti purchè abbia avuto una certa rilevanza alle elezioni.L'adesione ad un gruppo è obbligatoria e coloro che non oxano nessuna scelta politica entrano a far parte di un unico gruppo misto.Il gruppo tiene una linea di condotta comune in parlamento designa i propri rappresentanti nelle commissioni parlamentari e partecipa alla definizione dei programmi e dei calendari attraverso i capogruppo.Se le funzioni direttive del gruppo risultano in contrasto con le opinioni de parlamentare,questi può aderire ad un altro gruppo.d)Le giunte sono organi collegiali di carattere xmanente formati con principi di proporzionalità;sono organi tecnici le cui funzioni possono essere dedotte dalla loro denominazione.Alla camera sono presenti:la Giunta x il regolamento(esamina le interpretazioni e le eventuali modifiche inerenti al regolamento)la giunta x le elezioni(accerta la regolarità delle oxazioni elettorali),la Giunta x le autorizzazioni a procedere(passa in esame la possibilità di sottoporre i parlamentari a misure limitative delle libertà xsonali).Al senato vi sono la giunta x il regolamento delle elezioni e delle immunità e in fine la giunta x gli affari delle comunità europee.e)Le commissioni possono essere temporanee se la loro durata è legata allo svolgimento di compiti specifici(tali sono le comm.ni d'inchiesta)oppure xmanenti.A quest'ultime sono affidate le competenze legislative di controllo d'indirizzo politico.Riguardo alla loro composizione le comm.ni si suddividono in monocamerali e bicamerali.L'art.126Cost.ammette la formazione di una comm.ne bicamerale x le questioni regionali ma in realtà esistono anche la commissione x l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,e quella x la messa in stato di accusa del Pres.della Rep.
49 Potere/potestà amministrativo (regionale):
Il potere amministrativo esercitato dalla Pubblica Amministrazione si basa sugli atti amministrativi. Ogni atto deve essere composto da elementi essenziali senza uno dei quali verrebbe invalidato che sono: soggetto(oegano della Pubblica Amministrazione competente), oggetto(vicenda a cui l'atto si rivolge), contenuto(un parere, giudizio o certificazione), causa(funzione istituzionale che l'atto persegue) e la forma(il più importante degli elementi anche ai fini della validità dell'atto). Il processo per la creazione di un atto amministrativo si divide in 3 fasi, di cui la prima è preparatoria(si acquisiscono pareri e si compiono operazioni elementari), la seconda è la fase costitutiva(sulla base dell'accettamento e della valutazione viene costruito l'atto) ed infine la fase integrativa dell'efficacia(vengono raccolti ulteriori ma essenziali elementi perché l'atto abbia effetto giuridico.
Potestà amministrativa:
La potestà amm.va regionale è disciplinata dall'art.118Cost.2°il quale la regione è titolare dei poteri amm.vi nelle stesse materie in cui ha competenza legislativa.Il principio guida è quello del parallelismo delle funzioni.L'art.118Cost.sancisce inoltre che le leggi della Repubblica possono attribuire competenze amm.ve di interesse locale agli enti locali anche se le materie cui si riferiscono rientrerebbero nella sfera di competenza legislativa regionale.In tal modo si oxa una restrizione delle competenze regionali;l'art.118Cost.prevede anche che lo stato abbia il potere di delegare alla regione l'es.di altre funzioni amm.ve allargando lo spazio delle sue competenze.In fine ai sensi degli art.118Cost.le regioni devono esercitare le proprie funzioni amm.ve delegandole alle province,comuni o altri enti locali.Ciò vale a dire che la regione dovrebbe avere prevalenti compiti legislativi di programmazione e di indirizzo delle attività amm.ve e delegare agli enti locali infraregionali l'attività amm.va in senso proprio;tuttavia le regioni hanno utilizzato la funzione di delega agli enti locali con parsimonia e hanno dimostrato una tendenza all'accentramento delle funzioni regionali in contrasto con il disegno decentratore della costituzione.Recentemente con la delibera del titolo V si è cercato di attribuire un maggior numero di funzioni amm.ve ai comuni sulla base dei criteri di adeguatezza,differenziazione e sussidiarietà.Quest'ultimo principio stabilisce che le funzioni amm.ve siano attribuite all'ente + prossimo ai cittadini.Inoltre al 3°comma del nuovo art.118 viene introdotto il principio di sussidiarietà orizzontale 2°il quale le istituzioni pubbliche devono favorire i cittadini nello svolgimento delle attività di interesse generale.In fine,ai sensi del nuovo art.118 le regioni attribuiscono ai comuni le funzioni amm.ve con le proprie leggi regionali,salvo nei casi in cui si deve salvaguardare l'unità di indirizzo politico.L'attività amm.va regionale ha assogettato ad un controllo di legittimità ed eventualmente di merito da parte di un organo statale in conformità a quanto previsto dall'art.125Cost..Con l'attuale riforma del titolo V della Cost.gli effetti prodotti da tale disposizione costituzionale sono stati aboliti con l'abrogazione dell'art.125 Cost.
16) Consiglio Superiore Magistratura (CSM)
Svolge il ruolo di controllo della magistratura e ne garantisce l'autonomia dal potere esecutivo. La stessa costituzone riferisce di quest'organo indicandone le funzioni esercitate e la sua completa autonomia dagli altri organi dello stato. Il C.S.M. è presieduto dal presidente della repubblica e dal presidente della corte di cassazione e dal suo procuratore generale a cui vanno aggiunti 16 magistrati e 8 parlamentari comuni, tutti nominati tramite elezione. La loro carica dura 4 anni e non sono immediatamente rieleggibili. Compito di quest'organo è determinare le funzioni, i trasferimenti, i provvedimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari dei magistrati. Inoltre il C.S.M puo presentare modifiche a qualsiasi norma riguardante la giustizia al relativo minstro. Le delibarazioni del C.S.M rappresentano provvedimenti ammiistrativi soggetti a cotrollo contabile e giurisdizionale per cui le deliberazioni di tale organo devono essere rese esecutive e ciò spetta o al presidente della repubblica o al ministro della gustizia. I provvedimeni sono impugnabili davanti ai giudici amministrativi e perseguibili dalla corte di cassazioe per violazione di legge.
E' un organo rappresentativo della magistratura ordinaria, introdotto con la Costituzione per garantire l'autonomia e l'indipendenza dei giudici.
Consiglio superiore della magistratura:
Il C.S.M. è l'organo di garanzia dell'indipendenza esterna dei giudici ordinari.2°quanto dice l'art.104 Cost.si compone di membri di diritto e membri elettivi:i primi sono il Pres.della Rep.e il procuratore generale della Corte di cassazione.Gli altri componenti del consiglio sono eletti x 2/3 da tutti i magistrati ordinari fra gli appartenenti alle varie categorie e x 1/3 dal Parlamento in seduta comune fra i professori ordinari in università di materie giuridiche e avvocati con almeno 15 anni di servizio.La legge stabilisce l'elettorato attivo di tutti i magistrati con l'esclusione dei magistrati sospesi dalle funzioni e l'elettorato passivo di tutti i magistrati con l'esclusione di quelli sospesi dalle funzione e quelli ai quali è stata inflitta una sanzione + grave dell'ammonimento.A tale determinazione che rende il C.S.M.organo pienamente rappresentativo si è giunti solo dopo molte riforme.Quanto al metodo elettorale i componenti magistrati vengono eletti:a)in un collegio nazionale x l'elezione di 2 magistrati della Corte di Cassazione con l'effettivo esercizio delle funzioni di legittimità;b)in 4 collegi territoriali mediante estrazione a sorte tra tutti i distretti della Corte d'Appello.Il C.S.M.ha competenza in tutte le materie attinenti allo stato giuridico dei magistrati e al governo dell'ordinamento giuridiziario cosicchè è stato definito come organo di autogoverno della magistratura capace di realizzare l'indipendenza organizzativa.Ai sensi della cost.spettano al C.S.M.:a)le assunzioni,i trasferimenti,le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati;b)la designazione dei professori ordinari e degli avvocati con almeno 15 anni di esercizio che vengono chiamati x meriti insigni all'ufficio di consigliere di cassazione.c)il potere di fare proposte al ministro di grazia e giustizia sulle modificazioni delle circoscrizioni giudiziarie e su tutte le materie riguardanti l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.d)dare poteri al ministro di grazia e giustizia su disegni di legge concernenti l'ordinamento giuridico.X quanto riguarda il funzionamento,accanto al consiglio oxano alcune commissioni costituite all'inizio di ogni anno col compito di riferire al consiglio.Tra queste sono di grande rilevanza la commissione speciale di conferimento di incarichi direttivi e la sezione disciplinare competente a conoscere i procedimenti disciplinari a carico dei magistrati in quanto è a garanzia dell'indipendenza interna della magistratura.Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti;in particolare le deliberazioni sullo stato giuridico dei magistrati,in quanto debbono essere tradotte in decreti dal Pres.della Rep.,controfirmati dal ministro competente.Contro tali provvedimenti la legge ammette il ricorso al giudice amm.vo x motivi di legittimità,mentre contro i provvedimenti in materia disciplinare è ammesso il ricorso alla Corte di cassazione.Infine i componenti C.S.M.non sono punibili x le opinioni espresse nell'es.della loro funzione.Come ultimo punto bisogna accennare alle discussioni in riferimento alla posizione giuridica del C.S.M.in quanto parte della dottrina lo considera organo costituzionale e in rapporto all'organizzazione complessiva dell'ordine giuridico.
Forme di Stato
è il modo in cui lo stato risulta formato nel suo complesso e nella sua totalità rispetto alla concezione dominante che ne ha reso possibile la formazione e che in esso vige. In fatto di ciò si può dire che dalla forma di stato derivi la forma di governo presente al suo interno. La prima forma di stato e di tipo patrimoniale dove il padrone della terra rivendicava come suo patrimonio la terra e le persone che ivi vi lavoravano. Con la crisi economica, il terzo stato diventava sempre piu povero e vedeva diminuire la possibilita di sopravvivenza e la nascente borghesia che rivendicava sempre piu potere non piu solo economico ma anche politico diedero vita attraversoltte e conquiste ad una nuova forma di stato riconscita come lo stato moderno. Essoera caratterizzato da tre fondamentali elementi: 1 costituzionalita 2 giuridicita 3 la rappresentativita 4 la democraticita. Costituzionalita una costituzione che riconsca i diritti e la divisione dei poteri. Rappresentativita elemento essenziale nello stato costituzionale espressione del cittadino alla volonta dello stato. Infine come ultima forma di stato c'e lo stato sociale dove la funzione dello stato e quella di assicurare il benessere di tutti
Forme di stato:
La nozione di forma di stato si basa su 3 elementi:il rapporto tra autorità e libertà;le finalità che lo stato intende raggiungere e i principi che stanno alla base della sua azione.2° un'altra definizione la forma di stato si riferisce alla reciproca posizione degli elementi costitutivi:popolo,territorio e potere sovrano.Si distinguono 6 forme di stato:Stato patrimoniale,stato assoluto,stato liberale,stato totalitario,stato socialista e stato sociale.Lo stato patrimoniale si afferma durante l'alto medioevo,su fonda su un accordo privatistico in base al quale il feudatario,titolare del potere,s'impegna a tutelare dalle insidie esterne il proprio patrimonio che è costituito dalle terre assogettate e dagli uomini che le coltivano;inoltre manca un apparato burocratico diretto a conseguire finalità comuni.Il consolidarsi di tale situazione,accomnato da una maggiore axtura alle attività commerciali ha portato alla nascita dello Stato assoluto e con esso all'edificazione degli stati Nazionali.Questa forma di stato,che si evolve soprattutto nei secoli XVI e XVII,si caratterizza x una forte concentrazione del potere nelle mani del sovrano x il suxamento della concezione privatistica che viene intesa in senso + pubblicistico e x la ricerca di una giustificazione teorica dell'assolutismo.Questa concezione si modifica con l'emergere della borghesia che rivendica la libertà di partecipazione al potere politico in misura corrispondente al proprio peso economico.Ciò comporta una nuova concezione dello stato,lo stato di polizia,nel quale da una parte si ribadisce il potere del sovrano ma dall'altra si accentua il carattere pubblicistico del rapporto tra sovrano e stato(nel senso che il sovrano è sottoposto alla legge)e si modificano le finalità statali facendole consistere nel benessere dei sudditi(polizia=cura della comunità).Lo stato liberale si sviluppa a seguito di importanti modificazioni in campo sociale,economico e culturale;con esso si afferma il principio dello stato di diritto 2° il quale l'organizzazione e il funzionamento dello stato devono essere disciplinati dalla legge,alla quale anche gli atti della pubblica amm.ne devono essere conformi.Con lo stato moderno si afferma anche un altro principio fondamentale:la separazione dei 3 poteri,legislativo,esecutivo e giudiziario e dell'indipendenza delle strutture statali depositarie di tali poteri.Lo stato liberale mantiene il compito di xseguire l'interesse generale ma senza un intervento diretto sulla vita sociale ed economica dei cittadini,inoltre s'impegna a garantire la sicurezza sul piano esterno e il rispetto dei diritti di libertà.Il potere statuale è legittimato dalla collettività e disciplinato da norme di carattere generale,spesso contenute in una costituzione.Sul piano sostanziale l'interpretazione dei diritti di libertà,uguaglianza,voto e iniziativa economica è appannaggio delle classi + abbienti.Inoltre lo stato liberale presenta come punto di debolezza l'eccessiva dipendenza dall'andamento dell'economia del paese.Tutto questo determina la crisi dello stato liberale.In alcuni paesi(Italia,Germania e Sna)le forti spinte nazionalistiche,unite alla grave crisi economica susseguente alla 1^guerra mondiale portava alla formazione degli stati totalitari,che si caratterizzano x il forte accentramento del potere attorno ad un 'capo'espressione dell'unica forza di politica ammessa e artefice degli interessi della collettività con un massiccio impegno in ogni settore della vita economica e sociale.Inoltre si arriva alla negazione dei diritti di libertà,delle libertà politiche e del principio di uguaglianza.Il contemporaneo stato socialista apporta una critica radicale alle diseguaglianze sociali del liberalismo e così sostituisce la proprietà privata con la proprietà socialista,le libertà individuali con quelle collettive.Inoltre pone il partito comunista come unico centro di potere tramite l'instaurare la 'dittatura del proletariato'.Anche lo stato sociale si pone come suxamento dello stato liberale,questo è caratterizzato da un interventismo moderatore dei conflitti sociali e dalla volontà di affermare un'uguaglianza sostanziale e di estendere la partecipazione politica a tutti i cittadini.Inoltre lo stato sociale registra un accrescimento degli apparati amm.vi,un consistente intervento nella vita economica e sociale e il rafforzamento di alcuni principi tipici dello stato liberale quali lo stato di diritto e la divisione dei poteri.Si può effettuare un'ulteriore distinzione tra le forme di stato in base al principio di autonomia territoriale;in tal modo si ha:lo stato regionale,lo stato unitario,federale e confederale.La distinzione tra stato regionale e federale risiede nel fatto che mentre nel 1°gli organi centrali dello stato hanno una competenza generale,fatto eccezione x quelle materie affidate alla regione,nello stato federale sono i membri della federazione ad avere una competenza generale lasciando determinate materie agli organi federali.Con l'istituzione delle autorità locali,dotate di un certo potere di intervento legislativo e sociale il principio di autonomia territoriale trova larga applicazione in molti paesi europei.
I sindacati:
L'associazione sindacale regolata dall'articolo 139cost.secondo il quale il sindacato a rilevanza sul terreno dei rapporti economici ed in particolare nella contrattazione collettiva del lavoro e nella difesa dei diritti dei lavoratori nel rapporto di lavoro. L'art.39 sancisce il proncipio della libertà dell'organizzazione sindacale che significa sia libertà di costituzione dei sindacati, sia libertà per ogni lavoratore di aderire o meno al sindacato. L'unico obbligo imposto dall'art 39 della cost è la registrazione presso gli uffici centrali che a sua volta presuppone un ordinamento interno a base democratica. Gli effetti di tale registrazione sono l'aquisizione di personalità giuridica e la possibilità per i sindacati di stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alla categoria si riferisce il contratto. Tuttavia l'art 39 è rimasto inattuato a causa della mancata registrazione delle associazioni sindacali che non volevano essere sottoposte ad alcune forme di controllo statale della loro organizzazione interna e della mancata promulgazione di una legge di attuazione del dettato costituzionale che rendesse l'iscrizione obbligatoria. In tal modo si realizza impossibile la stipulazione di contratti di lavoro di diritto pubblico, così, attualmente accanto ai contratti individuali sono possibili e contratti collettivi di diritto privato che hanno efficacia limitata alle sole parti contraenti. Di fatto la forte rappresentatività dei sindacati stipulanti e alcuni interventi giurisdizionali hanno fatto si che i sindacati siano riusciti a conseguire l'applicazione dei contratti collettivi anche al di là dei soggetti aderenti alle associazioni sindacali. Inoltre, per evitare disparità di trattamento economico e normativo per tutti gli appartenenti ad una stessa categoria sono stati fissati dei minimi salariali. Nel 1990 è stato approvato lo statuto dei lavoratori, che ha potenziato la libertà dei sindacati e dei lavoratori in quanto sancisce una serie di diritti che possono essere esercitati nell'ambiente di lavoro e la punizione del datore di lavoro che non rispetti l'attività sindacale. Di stretta attualità è il conflitto nato tra i sindacati in particolare la CISL e il governo in merito all'intento di quest'ultimo di abrogare l'art.18 dello statuto dei lavoratori. Tale art consente al lavoratore licenziato per ingiusta causa di essere reintregato nel posto di lavoro con sentenza del TAR.
L'obbligazione di tale articolo costituirebbe grande vantaggio per imprese che avrebbero pieni poteri di tagliare i costi dovuti al fattore produttivo lavoro a scapito delle tutele e dei diritti dei lavoratori. Tra i diritti fondamentali dei lavoratori c'è quello di sciopero sancito dall'art 40 cost. La corte costituzionale ha provveduto a stralciare dal codice le norme del periodo fascista e ha allargato la sfera dei titolari di questo diritto nonchè le finalità che possono essere perseguite con tale strumento. Nel 1990 l'esercizio del diritto di sciopero nel settore dei servizi pubblici ha ricevuto discipline legislative:è stata istituita una commissione di garanzia con il compito di assicurare la corretta applicazione della legge di definizione delle prestazioni minime che devono essere assicurate a tutela degli interessi costituzionalmente protetti dei cittadini-utenti nonchè di conciliazione del conflitto sindacale.
I Sindacati:
Lo strumento più efficace per la tutela dei lavoratori è il sindacato. La posizione del sindacato ha rilevanza sul terreno dei rapporti economici,nella contrattazione collettiva di lavoro e nella difesa dei diritti dei lavoratori nel rapporto di lavoro,spesso ai sindacati si è voluto riconoscere un ruolo politico e non ha dato pochi problemi.La disciplina dell'art.39 Cost. stabilisce il principio fondamentale della libertà della organizzazione sindacale.Significa la libertà di costituzione di 1 o + sindacati( pluralismo sindacale ) e la libertà di aderire,oppure no,al sindacato.L'unico obbligo che può essere imposto ai sindacati è la loro registrazione presso uffici centrali e locali,alla sola condizione che i sindacati che chiedono la registrazione abbiano un ordinamento interno a base democratica.dopo la registrazione possono stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce
I sindacati:
L'associazione sindacale regolata dall'articolo 139cost.secondo il quale il sindacato a rilevanza sul terreno dei rapporti economici ed in particolare nella contrattazione collettiva del lavoro e nella difesa dei diritti dei lavoratori nel rapporto di lavoro. L'art.39 sancisce il proncipio della libertà dell'organizzazione sindacale che significa sia libertà di costituzione dei sindacati, sia libertà per ogni lavoratore di aderire o meno al sindacato. L'unico obbligo imposto dall'art 39 della cost è la registrazione presso gli uffici centrali che a sua volta presuppone un ordinamento interno a base democratica. Gli effetti di tale registrazione sono l'aquisizione di personalità giuridica e la possibilità per i sindacati di stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alla categoria si riferisce il contratto. Tuttavia l'art 39 è rimasto inattuato a causa della mancata registrazione delle associazioni sindacali che non volevano essere sottoposte ad alcune forme di controllo statale della loro organizzazione interna e della mancata promulgazione di una legge di attuazione del dettato costituzionale che rendesse l'iscrizione obbligatoria. In tal modo si realizza impossibile la stipulazione di contratti di lavoro di diritto pubblico, così, attualmente accanto ai contratti individuali sono possibili e contratti collettivi di diritto privato che hanno efficacia limitata alle sole parti contraenti. Di fatto la forte rappresentatività dei sindacati stipulanti e alcuni interventi giurisdizionali hanno fatto si che i sindacati siano riusciti a conseguire l'applicazione dei contratti collettivi anche al di là dei soggetti aderenti alle associazioni sindacali. Inoltre, per evitare disparità di trattamento economico e normativo per tutti gli appartenenti ad una stessa categoria sono stati fissati dei minimi salariali. Nel 1990 è stato approvato lo statuto dei lavoratori, che ha potenziato la libertà dei sindacati e dei lavoratori in quanto sancisce una serie di diritti che possono essere esercitati nell'ambiente di lavoro e la punizione del datore di lavoro che non rispetti l'attività sindacale. Di stretta attualità è il conflitto nato tra i sindacati in particolare la CISL e il governo in merito all'intento di quest'ultimo di abrogare l'art.18 dello statuto dei lavoratori. Tale art consente al lavoratore licenziato per ingiusta causa di essere reintregato nel posto di lavoro con sentenza del TAR.
L'obbligazione di tale articolo costituirebbe grande vantaggio per imprese che avrebbero pieni poteri di tagliare i costi dovuti al fattore produttivo lavoro a scapito delle tutele e dei diritti dei lavoratori. Tra i diritti fondamentali dei lavoratori c'è quello di sciopero sancito dall'art 40 cost. La corte costituzionale ha provveduto a stralciare dal codice le norme del periodo fascista e ha allargato la sfera dei titolari di questo diritto nonchè le finalità che possono essere perseguite con tale strumento. Nel 1990 l'esercizio del diritto di sciopero nel settore dei servizi pubblici ha ricevuto discipline legislative:è stata istituita una commissione di garanzia con il compito di assicurare la corretta applicazione della legge di definizione delle prestazioni minime che devono essere assicurate a tutela degli interessi costituzionalmente protetti dei cittadini-utenti nonchè di conciliazione del conflitto sindacale.
Regolamenti governativi
Sono quelli che provengono dal governo e nella classificazione dele fonti si pongono al di sotto delle leggi. si presentano come atti di forma amministrativa ma con carattere normativo innovativi nella legge nei limiti dettati dalla legge. non possono modificare fonti di grado superiore non possono contenere sanzioni penali ne derogare ad altri tale incarico.i regolamenti governativi si distinguonin tre grosee categorie: 1 in generale si distinguon in esterni e interni; i prim sono rivolti ai terzi mentre i secondi sono interni all'amministrazione 2 in base all'organoda cui proengono: governativi, ministeriali, di autorità extra ministeriali 3 secondo il contenuto: di esecuzione servono a dettagliare le leggi godono della riserva di legge, di attuazione hanno un'ampiezza maggiore dovendo svolgere principi fissati dalla legislazione, d'organizzazione disciplinano il funzionamento delle funzioni pubbliche, delegati sono quegli atti che superando il campo regolamentale devono essere delegati o autorizzati per potersi porre in atto. a questa categoria appartengono le autorizzazioni a fare leggi fatte dal parlamento al governo in materie non coperte da leggi.
Regolamento governativo:
I regolamenti governativi sono atti di normazione secondaria;sono emanati con decreto del Pres.della Rep.previa deliberazione del Consiglio dei ministri e sentito il parere del consiglio di stato.Si suddividono in regolamenti di esecuzione di leggi,di applicazione dei decreti legislativi,regolamenti comunitari,regolamenti di attuazione e integrazione di leggi e decreti legislativi,regolamenti indipendenti e delegati e di organizzazione.I regolamenti di attuazione sono atti a rendere possibile la concreta attuazione delle norme legislative,x definizione generali e astratte;si discute sull'ammissibilità di questo tipo di regolamento da una parte non indirizzato dal legislatore dall'altra rispondente alla + puntuale esigenza di applicazione delle norme di legge.I regolamenti indipendenti sono casi definiti xchè emanati in una materia nella quale non c'è una disciplina di grado primario e sempre che non sia materia riservata alla legge.I regolamenti delegati riguardano il processo di delegiferazione,definita abrogazione differita,di certe materie.In quest'ultima ipotesi si richiede che la legge ordinaria autorizzi la disciplina dell'autorità regolamentare del governo determinando le norme generali regolatrici della materia.All'entrata in vigore delle disposizioni regolamentari,diventerà effettiva l'abrogazione delle ulteriori normi legislative,disposte dalla legge che fissa le norme generali.I regolamenti di organizzazione sono usati x disciplinare l'organizzazione degli uffici dei ministri e delle amministrazioni statali.
17) La Proprietà:
Il diritto di proprietà è il diritto soggettivo per eccellenza ,come espressione più perfetta e più piena dei rapporti giuridici sulle cose.l'art. 42,ha riconosciuto il diritto di proprietà,ma ne ha sottolineato la funzione sociale affidando alla legge il copito di renderla accessibile a tutti.La proprietà può essere pubblica o privata.E' ammessa l'espropriazione della proprietà privata,per motivi di interesse generale,nei casi preveduti dalla legge salvo un indennizzo.Questa dell' indennizzo è ancora la norma più di incerta interpretazione,soprattutto sulla cifra,per dare un indennizzo che sia equo,e su quando possa considerarsi tale.
La proprietà:
Il diritto di proprietà è considerato il diritto soggettivo per eccellenza in quanto espressione di diritti giuridici sulle cose mentre lo statuto albertino affermava l'inviolabilità del diritto di proprietà,la costituzione all'art 42 riconosce il diritto di proprietà ma ne sottolinea la funzione sociale affidando alla legge il compito di renderla accessibile a tutti.Proprio questa concezione di carattere funzionale mirante a subordinare il diritto di proprietà privata al perseguimento di fini sociali,rientra nella logica dello stato sociale,impegnato a rimuovere questi ostacoli che non permettorno l'uguaglianza sostanziale tra tutti i cittadini art3 cost.L'art42 afferma che la comproprietà è privata e pubblica e che i beni economici appartengono o allo stato o a enti o a privati.Ciò dimostra la volonta di periordinare la proprietà pubblica e quella privata.La costituzione riconosce e garantisce la proprietà privata e rinvia alla legge la determinazione dei modi di acquisto.Il 3° comma dell'art 142 così stabilisce che la proprietà privata può essere appropriata per motivi di interesse generale nei casi previsti dalla legge e salvo indennizzo.La disposizione costituzionale stabilisce una riserva di legge assoluta nella determinazione di casi che possono dar luogo a espropriazione,richiede l'esistenza di interesse generale e fissa in principio di un indennizzo del proprietario che deve essere equo e congruo ovvero non tale da reintegrare completamente il patrimonio dell'espropriato al quale nell'interesse generale può essere imposto un certo sacrificio.
Giudizio in via diretta della Corte Costituzionale
La corte costituzionale è l'organo che si occupa di determinare la costituzionalita di leggi e similari. in questo caso l'impugnazione della legge è operata ricorrrendo direttamente alla corte costituzionale. tale impugnazione è concessa a: 1 governo per le leggi regionali 2 giunte regionali per le leggi di altre regioni o dello stato 3 alle provincie di trento e bolzano che possono impugnare leggi sia di altre regioni che statali.
I Sindacati
Lo strumento più efficace per la tutela dei lavoratori è il sindacato.La posizione del sindacato ha rilevanza sul terreno dei rapporti economici,nella contrattazione collettiva di lavoro e nella difesa dei diritti dei lavoratori nel rapporto di lavoro,spesso ai sindacati si è voluto riconoscere un ruolo politico e non ha dato pochi problemi.La disciplina dell'art.39 Cost. stabilisce il principio fondamentale della libertà della organizzazione sindacale.Significa la libertà di costituzione di 1 o + sindacati( pluralismo sindacale ) e la libertà di aderire,oppure no,al sindacato.L'unico obbligo che può essere imposto ai sindacati è la loro registrazione presso uffici centrali e locali,alla sola condizione che i sindacati che chiedono la registrazione abbiano un ordinamento interno a base democratica.dopo la registrazione possono stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce
Statuti Regionali
L'attività statutaria assegnata alle regioni è direttamente riconosciuta dalla costituzione (artt. 116,123). per quanto riguarda lo statuto esistono delle differenze tra regioni ordinarie e regioni speciali. nelle prime gli statuti sono emanati direttamente dai consiglieri regionali dopo una doppia deliberazione e con maggioranza assoluta dei consiglieri e assumono valore di legge regionale. tali leggi possono essere poste areferendum se richiesto da 1/50 degli elettori o di 1/5 dei consiglieri della regione.
Statuti regionali:
La costituzione delinea l'organizzazione delle regioni nei suoi aspetti fondamentali,tuttavia attribuisce la competenza a regolare l'organizzazione interna ad opposti statuti.La costituzione attribuisce alle regioni ordinarie l'autonomia stutaria(art. 123 Cost.)e riserva alle regioni ad autonomia particolare(art 126 Cost.)l'addozione di uno statuto con legge costituzionale dello stato senza intervento degli organi regionali.La ratio che sta dietro a tale disposizione e quindi dia differenzazione tra regione a statuto ordinario e speciale,e quest'ultime hanno dei caratteri peculiari di cui bisogna tener conto nella loro regolamentazione.Infatti Sardegna,Friuli Venezia Giulia,Trentino Alto Adige,Valle d'Aosta e Sicilia si caratterizzano per essere territori di confine isolati per la presenza di minoranze etniche,linguistiche e per le loro vicende storiche.X quanto riguarda il contenuto degli statuti ai sensi dell'art. 123 così,lo statuto ordinario in armonia con la costituzuione e con le leggi della repubblica stabilisce le norme relative all'organizzazione interna della regione,regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum sulle leggi e provvedimenti amministrativi delle regioni nei regolamenti regionali;determina inoltre la forma di governo.Le regioni ad autonomia ordinaria hanno competenze nelle materie stabilite all'art 117 Cost. e queste sono comuni a tutte le regioni mentre le regioni speciali hanno maggiori competenze legislative ed amministrative.Il 2°comma dell'art 123 disciplina il procedimento formativo degli statuti ordinari che è caratterizzato da speciali porcedure di approvazione e controllo:il testo normativo deve essere approvato a maggioranza assoluta dal consiglio regionale per ue volte entro il termine di due mesi e non è prevista alcuna approvazione da parte degli organi statali ma il governo può promuovere la questione di legittimità costituzionale degli statuti regionali dinnanzi alla corte costituzionale.La Costituzione prevede inoltre che lo statuto possa essere sottoposto al referendum popolare nel caso in cui lo richiedono 1/50 degli elettori della regione o 1/5 dei componenti del consiglio regionale.Gli statuti speciali sono adottati con legge costituzionale xciò sono atti dello stato e non della regione,ciò comporta che le regioni a statuto speciale non abbiano potesta statutaria e che quindi la loro autonomia organizzativa sia inferiore a quella delle regioni a statuto ordinario.Tuttavia dal punto di vista sostanziale la situazione è diversa in quanto,mentre le regioni ordinarie devono esercitare le proprie competenza nei limiti della costituzione,le regioni ad autonomina speciale hanno poteri +ampi perchè i loro statuti sono leggi costituzionali dello stato e posso derogare alle prescrizioni generali fissate dalla costituzione.Il procedimento in via d'azione può essere iniziato soltanto dallo stato nei confronti di leggi regionali e delle regioni nei confronti di leggi o atti con forza di legge dello stato o di altre regioni.L'impugnazione da parte dello stato di una legge regionale aveva natura preventiva nel senso che interveniva dopo l'approvazione della legge ma prima della sua promulgazione.Essa si inseriva nel procedimento descritto dall'art 127 cost e poteva essere esercitata quando la regione avesse riapprovato la legge rinviata dal governo per motivi di legittimità.Post approvazione della riforma del titolo V l governo ha solo la facoltà di un controllo sulle leggi successivo alla loro promulgazione.La legge regionale può essere impugnata dal governo,quando essa ritenga che ecceda la competenza regionale,e l'eccesso di competenza è interpretato in questo caso come violazione nei limiti posti dalla costituzione alla competenza regionale e quindi le motivazoni riportate inerenti alle questioni di riparto della funzione legislativa tra stato e regione,in realtà,possono comprendere qualsiasi profilo di illegittimità dellla legge regionale.La legge di una regione può anche essere impugnata,sempre in via d'azione da altre regioni,in questo caso il vizio riguarda la violazione della competenza in senso stretto.Quanto all'impugnazione di leggi o di atti,con forza di legge,statali quest'ultime possono essere impugnate dalle regioni solo se per invasione di competenza,cioè quando si contesta allo stato di aver esercitato la potestà legislativa in un settore di competenza regionale.
Procedimento di revisione costituzionale
Art139 Le leggi che riguardano la costituzione sono adottate dalle camere con ue deliberazioi distanziate almeno tre mesi l'una dall'altra e nella seconda votazione sono approvate a maggioranza assolta dei compoenti. Tali leggi possono essere messe a referendum entro tre mesi dalla loro pubblicazione se ne fanno richiesta almeno 500000 elettori o 5 consigli regionali o 1/5 dei membri della di una camera. Cio decade se e stata approvata da almeno i 2/3 dei compoenti del parlamento nella seconda votazione.
18)Rapporto tra Stato e Religioni non cattolica
Il Rapp. è disciplinato nei principi fondamentali della Cost. L'Art.8 prevede che tutte le confessioni religiose(per cui anche le NC) siano egualmente libere davanti alla legge . In particolare,le RNC hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, purchè non contrastino l'ordinamento giuridico italiano e i loro rapporti con lo Stato x legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. Per quanto concerne l'esercizio del culto da parte dei fedeli le religioni NC sono disciplinate in maniera uniforme alla Chiesa Cattolica.. E' previsto dalla Cost. di poter professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale ed associata, di farne proanda e di esercitarne il culto in privato o in pubblico, con l'unico limite rappresentato da riti contrari al buon costume.
Struttura,organizzazione e composizione del Governo
la formazione del governo si compone di diverse fasi le quali sono state riviste nel corso degli anni al fine di rendere piu veloce tale procedimento infatti siè passati da oltre un mese nelle prime legislature a i soli due giorni dell'ultima legislatura. alcune fasi essenziali sono rimaste inalterate e sono: 1 una fase istruttoria nella quale il P.R. dove vengono a definirsi i possibili candidati a formare il nuovo governo e il looro programma 2 una volta scelto il nuovo capo di governo e da esso accettato gli viene affidato l'incaricodi scegliere i ministri. i ministri si dividono in ministri con portafoglio che hanno compiti amministrativi e politici e ministri senza portafoglio che hanno funzioni solo politica. gli organi del governo sono, il capo dl governo che è il presidente del consiglio dei ministri, i ministri e poi di recente istituzione sono nate altre ure quali i vice ministri e il vice presidente. l'organo che accomuna utti è il consiglio dei minstri a cui partecipano tutte le cariche sopra citate e di loro appartenenza è la competenza di deliberare. altri organi di governo sono i sottosegretari di stato essdi sono nominati con decreto dal P.R. su proposta del presidente del consiglio. essi hanno il compito di coadiuvare il ministro e di svolgere le funzioni a loro delegate, inoltre partecipano alle sedute delle camere e delle commisiioni parlamentari. particolare importanza assume il sottosegretario alla presidenza del consiglio dei che svolge la funzione di segretario del consiglio dei ministri. ricordiamo inoltre la possibilità di attribuire a dieci sottosegretari la funzione di vice ministro. altro organo è rappresentato dai commissari straordinari del governo istituiti al fine di realizzare specifici obiettivi. dobbiamo aggiungere infine i comitati interministeriali anche questi organi collegiali del governo che possono essere formati in funzione di compiti settorialmente limitati e rientranti nella sfera di piu ministeri.
Amministrazione della Regione
Le regioni sono,di regola, titolari dei poteri amministrativi nelle stesse materie che sono di loro competenza legislativa e che sono disciplinate nella Costituzione (Art.117) o su ev.statuti speciali. Fanno eccezione le materie di interesse esclusivamente locale, che possono essere attribuite dalle leggi della Repubblica alle Province, ai Comuni o ad altri Enti locali. Per quanto concerne l'Esercizio delle funzioni amministrative regionali, esso è,invece, di norma, delegato a Province,Comuni ed Enti locali oppure esercitato valendosi dei loro risp.uffici (c.d avvalimento).
Lo Stato può, con legge, delegare alle Regioni anche l'esercizio di altre funzioni amministrative. Viceversa si individuano alcune Riserve di funzioni amministrative nelle materie di competenza delle regioni a favore degli organi centrali dello Stato stesso, al fine di garantire la conformità dell'attività amministrativa regionale ad alcuni fondamentali interessi nazionali. Gli strumenti mediante i quali org.dello Stato esercitano poteri amm.nelle materie di competenza legislativa regionale sono 1)veri e propri ritagli di competenze amm.a favore di organi statali 2)potere di indirizzo e coordinamento sulle funz.amm.regionali 3)poteri sull'attuazione amministrativa di alcuni atti comunitari o internazionali.
Ciò ribadisce il riconoscimento alle regioni stesse del concetto do Autonomia, ovvero del potere di determinare autonomamente le loro regole sia di organizzazione che di azione.
Corte Costituzionale
i giudici della corte sono quindici nominati per un terzo dal P.R. per un terzo dal parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative. i giudici sono scelti tra i magistrati anche a riposo, i professori ordinari di università e gli avvocati dopo venti anni di servizio. i giudici restano in carica nove anni a partire dal giorno del giuramento. la corte costituzionale ha ovviamente un presidente eletto a maggioranza assoluta dei componenti. funzione della corte costituzionale è quella di giudicare i comportamenti penalmente rilevanti del P.R. nei limiti stabiliti dalla costituzione, sulle controversie di legittimità costituzionale di leggi e atti aventi forza di legge di stato e regioni, sui conflitti di potere tra stato e regioni e tra regioni e stato.
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