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Conflitti tra norme e modi di soluzione
Può accadere - continuamente - che due norme statuiscano per una medesima fattispecie conseguenze giuridiche tra loro incompatibili: una norma qualifica un dato comportamento vietato, un'altra lo qualifica permesso. Queste situazioni di conflitto o contrasto tra norme si dicono comunemente "antinomie". Occorre distinguere:
Primo caso: antinomia tra norme "contigue", ossia appartenenti ad un unico e medesimo documento normativo (ad esempio, uno stesso codice). Di solito, antinomie siffatte sono considerate meramente "apparenti". A volte, l'antinomia deriva da una "cattiva" interpretazione - un "fraintendimento" - del testo normativo. Ad una indagine più accurata, l'antinomia si rivela insussistente. Altre volte, le due norme in questione non hanno lo stesso campo di applicazione: l'una costituisce una regola generale (ad esempio, art. 2043 c.c.), l'altra stabilisce un'eccezione (ad esempio, art. 2044 c.c.).
Secondo caso: antinomie tra norme provenienti da due fonti dello stesso tipo ( ad esempio, due leggi). Ebbene, due fonti dello stesso tipo necessariamente saranno state promulgate o emanate in momenti diversi. In questi casi, l'antinomia si risolve dando la preferenza alla norma più recente nel tempo (cosiddetto principio cronologico: "Lex posterior derogat priori"). La norma successiva deve essere applicata, la norma anteriore deve considerarsi abrogata, non più in vigore (art. 15 disp. prel. c.c.).
Terzo caso: antinomie tra norme provenienti da fonti di tipo diverso:
3.1. In primo luogo, è possibile che le due fonti un questione siano tra loro in relazione gerarchica, che cioè una di esse sia subordinata all'altra, nel senso che non le è consentito contraddirla. È quanto accade, per esempio, nei rapporti tra costituzione e legge (la legge non può contraddire la costituzione), tra legge di delegazione e decreto legislativo (il decreto legislativo non può contraddire la legge di delegazione), tra legge e regolamento dell'esecutivo (il regolamento non può contraddire la legge). In questi casi, deve essere applicata la norma "superiore" (cosiddetto principio gerarchico: "lex superior derogat inferiori"). Quanto alla norma inferiore, essa è invalida: se è una norma di rango legislativo, deve essere annullata dalla Corte costituzionale; se è di rango regolamentare, deve essere disapplicata dai giudici civili, annullata dai giudici amministrativi.
3.2. In secondo luogo, è possibile che le due fonti siano pari - ordinate nella gerarchia delle fonti e che abbiano altresì lo stesso ambito di competenza. Ad esempio, la legge e il decreto - legge stanno sullo stesso piano ed hanno lo stesso ambito di competenza. In questi casi, si applica il criterio cronologico: la norma successiva abroga quella antecedente.
3.3. In terzo luogo, è possibile che le due fonti abbiano ambiti di competenza distinti e che una delle due abbia invaso la competenza dell'altra. Può accadere che una legge regionale pretenda di disciplinare una materia che la costituzione riserva alla legge dello Stato, o viceversa. In questi casi, la norma che proviene dalla fonte competente deve essere applicata. Quanto alla norma proveniente dalla fonte incompetente, essa è invalida. Ad esempio, la legge regionale invasiva della competenza statale è invalida: non perché contraddica la legge dello Stato, ma perché viola la norma costituzionale ("superiore") che determina la competenza regionale.
4. Quarto caso: antinomia tra norme statali e norme comunitarie. Questo caso richiede un discorso indipendente. La più interessante è quella di un' antinomia tra una n orma comunitaria e una norma di rango legislativo. In questi casi, deve essere applicata la norma comunitaria, e deve essere accantonata quella interna, sia essa antecedente o successiva, poco importa. Fino a tempi recenti, la norma interna - sebbene "accantonata", disapplicata - non doveva considerarsi abrogata, e neppure invalida. Oggi, alla luce del nuovo art. 117, comma 1, Cost., pare che la norma statale incompatibile con una norma comunitaria debba essere considerata senz'altro invalida, e pertanto annullata dalla Corte costituzionale.
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