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Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo
Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 a New York, la Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo è il più importante strumento di tutela giuridica dell'infanzia. Gli stati che ratificano la Convenzione sono infatti vincolati ad adeguare le norme di diritto interno a quelle in essa enunciate. A oggi 190 paesi del mondo, compresa l'Italia, hanno ratificato la Convenzione recependola nel loro ordinamento. Espressione di una pluralità di culture e sistemi giuridici, la Convenzione pone l'accento sui diritti materiali dei bambini, sulla tutela delle minoranze etniche e linguistiche e sulla difesa dell'identità culturale del fanciullo.
- PREAMBOLO
Considerando che, in
conformità con i principi proclamati nella Carta delle Nazioni Unite, il
riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia
umana nonché l'uguaglianza ed il carattere inalienabile dei loro diritti sono
le fondamenta della libertà, della giustizia e della pace nel mondo,
Tenendo presente che i popoli delle Nazioni Unite hanno
ribadito nella Carta la loro fede nei diritti fondamentali dell'uomo e nella
dignità e nel valore della persona umana ed hanno risolto di favorire il
progresso sociale e di instaurare migliori condizioni di vita in una maggiore
libertà,
Riconoscendo che le Nazioni Unite, nella Dichiarazione
Universale dei Diritti dell'Uomo e nei Patti internazionali relativi ai Diritti
dell'Uomo hanno proclamato ed hanno convenuto che ciascuno può avvalersi
di tutti i diritti e di tutte le libertà che vi sono enunciate, senza
distinzione di sorta in particolare di razza, di colore, di sesso, di lingua,
di religione, di opinione politica o di ogni altra opinione, di origine
nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di ogni altra circostanza,
Rammentando che nella Dichiarazione Universale dei
Diritti dell'Uomo, le Nazioni Unite hanno proclamato che l'infanzia ha diritto
ad un aiuto e ad una assistenza particolari,
Convinti che la famiglia, unità fondamentale
della società ed ambiente naturale per la crescita ed il benessere di
tutti i suoi membri ed in particolare dei fanciulli, deve ricevere la
protezione e l'assistenza di cui necessita per poter svolgere integralmente il
suo ruolo nella collettività,
Riconoscendo che il fanciullo, ai fini dello sviluppo
armonioso e completo della sua personalità deve crescere in un ambiente
familiare, in un clima di felicità, di amore e di comprensione,
In considerazione del fatto che occorra preparare
pienamente il fanciullo ad avere una sua vita individuale nella società,
ed educarlo nello spirito degli ideali proclamati nella Carta delle Nazioni
Unite, in particolare in uno spirito di pace, di dignità, di tolleranza,
di libertà, di uguaglianza e di solidarietà,
Tenendo presente che la necessità di concedere
una protezione speciale al fanciullo è stata enunciata nella
Dichiarazione di Ginevra del 1924 sui Diritti del Fanciullo e nella
Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo adottata dall'Assemblea Generale il 20
novembre 1959 e riconosciuta nella Dichiarazione Universale dei Diritti
dell'Uomo, nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici - in
particolare negli articoli 23 e 24 - nel Patto internazionale relativo ai
diritti economici, sociali e culturali - in particolare all'articolo 10 - e
negli Statuti e strumenti pertinenti delle Istituzioni specializzate e delle
Organizzazioni internazionali che si preoccupano del benessere del fanciullo,
Tenendo presente che, come indicato nella Dichiarazione
dei Diritti dell'Uomo 'il fanciullo, a causa della sua mancanza di
maturità fisica ed intellettuale necessita di una protezione e di cure
particolari, ivi compresa una protezione legale appropriata, sia prima che dopo
la nascita',
Rammentando le disposizioni della dichiarazione sui
principi sociali e giuridici applicabili alla protezione ed al benessere dei
fanciulli, considerati soprattutto sotto il profilo della prassi in materia di
adozione e di collocamento familiare a livello nazionale ed internazionale;
l'insieme delle regole minime delle Nazioni Unite relative all'amministrazione
della giustizia minorile (Regole di Beijing-Pechino)
e della Dichiarazione sulla protezione delle donne e dei fanciulli in periodi
di emergenza e di conflitto armato,
Riconoscendo che vi sono in tutti i paesi del mondo
fanciulli che vivono in condizioni particolarmente difficili e che è
necessario prestare ad essi una particolare attenzione,
Tenendo debitamente conto dell'importanza delle
tradizioni e dei valori culturali di ciascun popolo per la protezione e lo
sviluppo armonioso del fanciullo,
Riconoscendo l'importanza della cooperazione
internazionale per il miglioramento delle condizioni di vita dei fanciulli di
tutti i paesi, in particolare nei paesi in via di sviluppo,
hanno convenuto quanto segue:
ARTICOLO 1
Ai sensi della presente Convenzione si intende per
fanciullo ogni essere umano avente un'età inferiore a diciott'anni, salvo se abbia raggiunto prima la
maturità in virtù della legislazione applicabile.
ARTICOLO 2
1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare i diritti
enunciati nella presente Convenzione ed a garantirli ad ogni fanciullo che
dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta ed a prescindere
da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione,
di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti
legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione
finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra
circostanza.
2. Gli Stati parti adottano tutti i provvedimenti
appropriati affinché il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma
di discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle
attività, opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi
rappresentanti legali o dei suoi familiari.
ARTICOLO 3
1. In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di
competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei
tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi,
l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente.
2. Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al
fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in
considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di
altre persone che hanno la sua responsabilità legale, ed a tal fine essi
adottano tutti i provvedimenti legislativi ed amministrativi appropriati.
3. Gli Stati parti vigilano affinché il funzionamento
delle istituzioni, servizi e istituti che hanno la responsabilità dei
fanciulli e che provvedono alla loro protezione sia conforme alle norme
stabilite dalle autorità competenti in particolare nell'ambito della
sicurezza e della salute e per quanto riguarda il numero e la competenza del
loro personale nonché l'esistenza di un adeguato controllo.
ARTICOLO 4
Gli Stati parti si impegnano ad adottare tutti i
provvedimenti legislativi, amrninistrativi ed altri,
necessari per attuare i diritti riconosciuti dalla presente Convenzione.
Trattandosi di diritti economici, sociali e culturali, essi adottano tali
provvedimenti entro i limiti delle risorse di cui dispongono e, se del caso,
nell'ambito della cooperazione internazionale.
ARTICOLO 5
Gli Stati parti rispettano la responsabilità, il
diritto ed il dovere dei genitori o, se del caso, dei membri della famiglia
allargata o della collettività, come previsto dagli usi locali, dei
tutori o altre persone legalmente responsabili dei fanciulli, di dare a
quest'ultimo, in maniera corrispondente allo sviluppo delle sue
capacità, l'orientamento ed i consigli adeguati all'esercizio dei
diritti che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione.
ARTICOLO 6
1. Gli Stati parti riconoscono che ogni fanciullo ha un
diritto inerente alla vita.
2. Gli Stati parti assicurano in tutta la misura del
possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del fanciullo.
ARTICOLO 7
1. Iil fanciullo è
registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto
ad un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a
conoscere i suoi genitori ed a essere allevato da essi.
2. Gli Stati parti vigilano affinché questi diritti
siano attuati in conformità con la loro legislazione nazionale e con gli
obblighi che sono imposti loro dagli strumenti internazionali applicabili in
materia, in particolare nei casi in cui se ciò non fosse fatto, il
fanciullo verrebbe a trovarsi apolide.
ARTICOLO 8
1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare il diritto
dei fanciullo a preservare la propria identità, ivi compresa la sua
nazionalità, il suo nome e le sue relazioni familiari, così come
riconosciuti dalla legge, senza ingerenze illegali.
2. Se un fanciullo è illegalmente privato degli
elementi costitutivi della sua identità o di alcuni di essi, gli Stati
parti devono concedergli adeguata assistenza e potezione
affinché la sua identità sia ristabilita il più rapidamente
possibile.
ARTICOLO 9
1. Gli Stati parti vigilano affinché il fanciullo non
sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà a meno che le
autorità competenti non decidano, sotto riserva di revisione giudiziaria
e conformemente con le leggi di procedura applicabili, che questa separazione
è necessaria nell'interesse preminente dei fanciullo. Una decisione in
questo senso può essere necessaria in taluni casi particolari, ad
esempio quando i genitori maltrattano o trascurano il fanciullo oppure se
vivono separati ed una decisione debba essere presa riguardo al luogo di residenza
del fanciullo.
2. In tutti i casi previsti al paragrafo 1 del presente
articolo, tutte le parti interessate devono avere la possibilità di
partecipare alle deliberazioni e di far conoscere le loro opinioni.
3. Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo
separato da entrambi i genitori o da uno di essi, di intrattenere regolarmente
rapporti personali e contatti diretti con entrambi i suoi genitori, a meno che
ciò non sia contrario all'interesse preminente del fanciullo.
4. Se la separazione è il risultato di
provvedimenti adottati da uno Stato parte, come la detenzione,
l'imprigionamento, l'esilio, l'espulsione o la morte (compresa la morte, quale
che ne sia la causa, sopravvenuta durante la detenzione) di entrambi i genitori
o di uno di essi, o del fanciullo, lo Stato parte fornisce dietro richiesta ai
genitori, al fanciullo oppure, se del caso, ad un altro membro della famiglia,
le informazioni essenziali concernenti il luogo dove si trovano il familiare o
i familiari, a meno che la divulgazione di tali informazioni possa mettere a
repentaglio il benessere del fanciullo. Gli Stati parti vigilano inoltre
affinché la presentazione di tale domanda non comporti di per sé conseguenze
pregiudizievoli per la persona o per le persone interessate.
ARTICOLO 10
1. In conformità con l'obbligo che incombe agli
Stati parti in virtù del paragrafo 1 dell'art. 9, ogni domanda
presentata da un fanciullo o dai suoi genitori in vista di entrare in uno Stato
parte o di lasciarlo ai fini di un ricongiungimento familiare sarà
considerata con uno spirito positivo, con umanità e diligenza. Gli Stati
parti vigilano inoltre affinché la presentazione di tale domanda non comporti
conseguenze pregiudizievoli per gli autori della domanda e per i loro
familiari.
2. Un fanciullo i cui genitori risiedono in Stati
diversi ha diritto ad intrattenere rapporti personali e contatti diretti
regolari con entrambi i suoi genitori, salve circostanze eccezionali. A tal
fine, ed in conformità con l'obbligo incombente agli Stati parti, in virtù
del paragrafo 1 dell'art. 9, gli Stati parti rispettano il diritto del
fanciullo e dei suoi genitori di abbandonare ogni paese, compreso il loro e di
fare ritorno nel proprio paese. Il diritto di abbandonare ogni paese può
essere regolamentato solo dalle limitazioni stabilite dalla legislazione,
necessarie ai fini della protezione della sicurezza interna, dell'ordine
pubblico, della salute o della moralità pubbliche, o dei diritti e delle
libertà di altrui, compatibili con gli altri diritti riconosciuti nella
presente Convenzione.
ARTICOLO 11
1. Gli Stati parti adottano provvedimenti per impedire
gli spostamenti ed i non-ritorni illeciti di fanciulli all'estero.
2. A tal fine, gli Stati parti favoriscono la
conclusione di accordi bilaterali o unilaterali oppure l'adesione ad accordi
esistenti.
ARTICOLO 12
1. Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di
discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni
questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese
in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di
maturità.
2. A tal fine, si darà in particolare al
fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura
giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un
rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di
procedura della legislazione nazionale.
ARTICOLO 13
1. Il fanciullo ha diritto alla libertà di
espressione. Questo diritto comprende la libertà di ricercare, di
ricevere e di divulgare informazioni ed idee di ogni specie, indipendentemente
dalle frontiere, sotto forma orale, scritta, stampata o artistica, o con ogni
altro mezzo a scelta del fanciullo.
2. L'esercizio di questo diritto può essere
regolamentato unicamente dalle limitazioni stabilite dalla legge e che sono
necessarie:
a) al rispetto dei diritti o della reputazione di
altrui; oppure
b) alla salvaguardia della sicurezza nazionale,
dell'ordine pubblico, della salute o della moralità pubbliche.
ARTICOLO 14
1. Gli Stati parti rispettano il diritto dei fanciullo
alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione.
2. Gli Stati parti rispettano il diritto ed il dovere
dei genitori oppure, se del caso, dei rappresentanti legali del bambino, di
guidare quest'ultimo nell'esercizio del summenzionato diritto in maniera che
corrisponda allo sviluppo delle sue capacità.
3. La libertà di manifestare la propria
religione o convinzioni può essere soggetta unicamente alle limitazioni
prescritte dalla legge, necessarie ai fini del mantenimento della sicurezza
pubblica, dell'ordine pubblico, della sanità e della moralità
pubbliche, oppure delle libertà e diritti fondamentali dell'uomo.
ARTICOLO 15
1. Gli Stati parti riconoscono i diritti del fanciullo
alla libertà di associazione ed alla libertà di riunirsi
pacificamente
2. L'esercizio di tali diritti può essere
oggetto unicamente delle limitazioni stabilite dalla legge, necessarie in una
società democratica nell'interesse della sicurezza nazionale, della
sicurezza o dell'ordine pubblico, oppure per tutelare la sanità o la
moralità pubbliche, o i diritti e le libertà altrui.
ARTICOLO 16
1. Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze
arbitrarie o illegali nella vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio
o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla
sua reputazione.
2. Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge
contro tali interferenze o tali affronti.
ARTICOLO 17
Gli Stati parti riconoscono l'importanza della funzione
esercitata dai mass media e vigilano affinché il fanciullo possa accedere ad
una informazione ed a materiali provenienti da fonti nazionali ed
internazionali varie, soprattutto se finalizzati a promuovere il suo benessere
sociale, spirituale e morale nonché la sua salute fisica e mentale. A tal fine,
gli Stati parti:
a) incoraggiano i mass media a divulgare informazioni e
materiali che hanno una utilità sociale e culturale per il fanciullo e
corrispondono allo spirito dell'art. 29;
b) incoraggiano la cooperazione internazionale in vista
di produrre, di scambiare e di divulgare informazioni e materiali di questo
tipo provenienti da varie fonti culturali, nazionali ed internazionali;
c) incoraggiano la produzione e la diffusione di libri
per l'infanzia;
d) incoraggiano i mass media a tenere conto in
particolar modo delle esigenze linguistiche dei fanciulli autoctoni o
appartenenti ad un gruppo minoritario;
e) favoriscono l'elaborazione di principi direttivi
appropriati destinati a proteggere il fanciullo dalle informazioni e dai
materiali che nuocciono al suo benessere in considerazione delle disposizioni
degli arti. 13 e 18.
ARTICOLO 18
1. Gli Stati parti faranno del loro meglio per
garantire il riconoscimento del principio comune secondo il quale entrambi i genitori
hanno una responsabilità comune per quanto riguarda l'educazione dei
fanciullo ed il provvedere al suo sviluppo. La responsabilità di
allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo incombe innanzitutto ai
genitori del fanciullo oppure, se del caso, ai suoi rappresentanti legali i
quali devono essere guidati principalmente dall'interesse preminente del
fanciullo.
2. Al fine di garantire e di promuovere i diritti
enunciati nella presente Convenzione, gli Stati parti accordano gli aiuti
appropriati ai genitori ed ai rappresentanti legali dei fanciullo
nell'esercizio della responsabilità che incombe loro di allevare il
fanciullo e provvedono alla creazione di istituzioni, istituti e servizi
incaricati di vigilare sul benessere del fanciullo.
3. Gli Stati parti adottano ogni appropriato
provvedimento per garantire ai fanciulli i cui genitori lavorano, il diritto di
beneficiare dei servizi e degli istituti di assistenza all'infanzia, per i
quali essi abbiano i requisiti necessari.
ARTICOLO 19
1. Gli Stati parti adottano ogni misura legislativa,
amministrativa, sociale ed educativa per tutelare il fanciullo contro ogni
forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di
abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la
violenza sessuale, per tutto il tempo in cui è affidato all'uno o
all'altro, o ad entrambi i suoi genitori, al suo rappresentante legale (o
rappresentanti legali), oppure ad ogni altra persona che ha il suo affidamento.
2. Le suddette misure di protezione comporteranno, in
caso di necessità, procedure efficaci per la creazione di programmi
sociali finalizzati a fornire l'appoggio necessario al fanciullo e a coloro ai
quali egli è affidato, nonché per altre forme di prevenzione, ed ai fini
dell'individuazione, del rapporto dell'arbitrato, dell'inchiesta, della
trattazione e dei seguiti da dare ai casi di maltrattamento del fanciullo di
cui sopra; esse dovranno altresì includere, se necessario, procedure di
intervento giudiziario.
ARTICOLO 20
1. Ogni fanciullo il quale è temporaneamente o
definitivamente privato del suo ambiente familiare oppure che non può
essere lasciato in tale ambiente nel suo proprio interesse, ha diritto ad una
protezione e ad aiuti speciali dello Stato.
2. Gli Stati parti prevedono per questo fanciullo una
protezione sostitutiva, in conformità con la loro legislazione
nazionale.
3. Tale protezione sostitutiva può in
particolare concretizzarsi per mezzo di sistemazione in una famiglia, della kafatab di diritto islamico, dell'adozione o in caso di
necessità, del collocamento in un adeguato istituto per l'infanzia.
Nell'effettuare una selezione tra queste soluzioni, si terrà debitamente
conto della necessità di una certa continuità nell'educazione del
fanciullo, nonché della sua origine etnica, religiosa, culturale e linguistica.
ARTICOLO 21
Gli Stati parti che ammettono e/o autorizzano
l'adozione, si accertano che l'interesse superiore del fanciullo sia la
considerazione fondamentale in materia, e:
a) vigilano affinché l'adozione di un fanciullo sia
autorizzata solo dalle autorità competenti le quali verificano, in
conformità con la legge e con le procedure applicabili ed in base a
tutte le informazioni affidabili relative al caso in esame, che l'adozione può
essere effettuata in considerazione della situazione del bambino in rapporto al
padre ed alla madre, genitori e rappresentanti legali e che, ove fosse
necessario, le persone interessate hanno dato il loro consenso all'adozione in
cognizione di causa, dopo aver acquisito i pareri necessari;
b) riconoscono che l'adozione all'estero può
essere presa in considerazione come un altro mezzo per garantire le cure
necessarie al fanciullo, qualora quest'ultimo non possa essere messo a balia in
una famiglia, oppure in una famiglia di adozione, oppure essere allevato in
maniera adeguata;
c) vigilano, in caso di adozione all'estero, affinché
il fanciullo abbia il beneficio di garanzie e di norme equivalenti a quelle
esistenti per le adozioni nazionali;
d) adottano ogni adeguata misura per vigilare affinché,
in caso di adozione all'estero, il collocamento del fanciullo non diventi fonte
di profitto materiale indebito per le persone che ne sono responsabili;
e) ricercano le finalità del presente articolo
stipulando accordi o intese bilaterali o multilaterali a seconda dei casi, e si
sforzano in questo contesto di vigilare affinché le sistemazioni di fanciulli
all'estero siano effettuate dalle autorità o dagli organi competenti.
ARTICOLO 22
1. Gli Stati parti adottano misure adeguate affinché il
fanciullo il quale cerca di ottenere lo statuto di rifugiato, oppure è
considerato come rifugiato ai sensi delle regole e delle procedure del diritto
internazionale o nazionale applicabile, solo o accomnato dal padre o dalla
madre o da ogni altra persona, possa beneficiare della protezione e della
assistenza umanitaria necessarie per consentirgli di usufruire dei diritti che
gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione e dagli altri strumenti
internazionali relativi ai diritti dell'uomo o di natura umanitaria di cui
detti Stati sono parti.
2. A tal fine, gli Stati parti collaborano, a seconda
di come lo giudichino necessario, a tutti gli sforzi compiuti
dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e le altre organizzazioni
intergovernative o non governative competenti che collaborano con
l'organizzazione delle Nazioni Unite, per proteggere ed aiutare i fanciulli che
si trovano in tale situazione e per ricercare i genitori o altri familiari di
ogni fanciullo rifugiato al fine di ottenere le infortmazioni
necessarie per ricongiungerlo alla sua famiglia. Se il padre, la madre o ogni
altro familiare sono irreperibili, al fanciullo sarà concessa, secondo i
principi enunciati nella presente Convenzione, la stessa protezione di quella
di ogni altro fanciullo definitivamente oppure temporaneamente privato del suo
ambiente familiare per qualunque motivo.
ARTICOLO 23
1. Gli stati parti riconoscono che i fanciulli
mentalmente o fisicamente handicappati devono condurre una vita piena e
decente, in condizioni che garantiscano la loro dignità, favoriscano la
loro autonomia ed agevolino una loro attiva partecipazione alla vita della
comunità.
2. Gli Stati parti riconoscono il diritto dei fanciulli
handicappati di beneficiare di cure speciali ed incoraggiano e garantiscono, in
considerazione delle risorse disponibili, la concessione, dietro richiesta, ai
fanciulli handicappati in possesso dei requisiti richiesti, ed a coloro i quali
ne hanno la custodia, di un aiuto adeguato alle condizioni del fanciullo ed alla
situazione dei suoi genitori o di coloro ai quali egli è affidato.
3. In considerazione delle particolari esigenze dei
minori handicappati, l'aiuto fornito in conformità con il paragrafo 2
del presente articolo è gratuito ogni qualvolta ciò sia possibile,
tenendo conto delle risorse finanziarie dei loro genitori o di coloro ai quali
il minore è affidato. Tale aiuto è concepito in modo tale che i
minori handicappati abbiano effettivamente accesso alla educazione, alla
formazione, alle cure sanitarie, alla riabilitazione, alla preparazione al
lavoro ed alle attività ricreative e possano beneficiare di questi
servizi in maniera atta a concretizzare la più completa integrazione
sociale ed il loro sviluppo personale, anche nell'ambito culturale e
spirituale.
4. In uno spirito di cooperazione internazionale, gli
Stati parti favoriscono lo scambio di informazioni pertinenti nel settore delle
cure sanitarie preventive e del trattamento medico, psicologico e funzionale
dei minori handicappati, anche mediante la divulgazione di informazioni
concernenti i metodi di riabilitazione ed i servizi di formazione
professionale, nonché l'accesso a tali dati, in vista di consentire agli Stati
parti di migliorare le proprie capacità e competenze e di allargare la
loro esperienza in tali settori. A tal riguardo, si terrà conto in
particolare delle necessità dei paesi in via di sviluppo.
ARTICOLO 24
1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del minore di
godere del miglior stato di salute possibile e di beneficiare di servizi medici
e di riabilitazione. Essi si sforzano di garantire che nessun minore sia
privato dei diritto di avere accesso a tali servizi.
2. Gli Stati parti si sforzano di garantire
l'attuazione integrale del summenzionato diritto ed in particolare, adottano
ogni adeguato provvedimento per:
a) diminuire la mortalità tra i bambini lattanti
ed i fanciulli;
b) assicurare a tutti i minori l'assistenza medica e le
cure sanitarie necessarie, con particolare attenzione per lo sviluppo delle
cure sanitarie primarie;
c) lottare contro la malattia e la malnutrizione, anche
nell'ambito delle cure sanitarie primarie, in particolare mediante
l'utilizzazione di tecniche agevolmente disponibili e la fornitura di alimenti
nutritivi e di acqua potabile, tenendo conto dei pericoli e dei rischi di
inquinamento dell'ambiente naturale;
d) garantire alle madri adeguate cure prenatali e postnatali
e) fare in modo che tutti i gruppi della società
in particolare i genitori ed i minori, ricevano informazioni sulla salute e
sulla nutrizione del minore, sui vantaggi dell'allattamento al seno,
sull'igiene e sulla salubrità dell'ambiente e sulla prevenzione degli
incidenti e beneficino di un aiuto che consenta loro di mettere in pratica tali
informazioni;
f) sviluppare le cure sanitarie preventive, i consigli
ai genitori e l'educazione ed i servizi in materia di pianificazione familiare.
3. Gli Stati parti adottano ogni misura efficace atta
ad abolire le pratiche tradizionali pregiudizievoli per la salute dei minori.
4. Gli Stati parti si impegnano a favorire ed a
incoraggiare la cooperazione internazionale in vista di una graduale e completa
attuazione del diritto riconosciuto nel presente articolo. A tal fine saranno
tenute in particolare considerazione le necessità dei paesi in via di sviluppo.
ARTICOLO 25
Gli Stati parti riconoscono al fanciullo che è
stato collocato dalla autorità competente al fine di ricevere cure, una
protezione oppure una terapia fisica o mentale, il diritto ad una verifica
periodica di detta terapia e di ogni altra circostanza relativa alla sua
collocazione.
ARTICOLO 26
1. Gli Stati parti riconoscono ad ogni fanciullo il
diritto di beneficiare della sicurezza sociale, compresa la previdenza sociale,
ed adottano le misure necessarie per garantire una completa attuazione di
questo diritto in conformità con la loro legislazione nazionale.
2. Le prestazioni, se necessarie, dovranno essere
concesse in considerazione delle risorse e della situazione dei minore e delle
persone responsabili del suo mantenimento e tenendo conto di ogni altra
considerazione relativa ad una domanda di prestazione effettuata dal fanciullo
o per suo conto.
ARTICOLO 27
1. Gli Stati parti riconoscono il diritto di ogni
fanciullo ad un livello di vita sufficiente per consentire il suo sviluppo fisico,
mentale, spirituale, morale e sociale.
2. Spetta ai genitori o ad altre persone che hanno
l'affidamento del fanciullo la responsabilità fondamentale di
assicurare, entro i limiti delle loro possibilità e dei loro mezzi fininziari, le condizioni di vita necessarie allo sviluppo
del fanciullo.
3. Gli Stati parti adottano adeguati provvedimenti, in
considerazione delle condizioni nazionali e compatibilmente con i loro mezzi,
per aiutare i genitori ed altre persone aventi la custodia del fanciullo di attuare
questo diritto ed offrono, se del caso, una assistenza materiale e programmi di
sostegno, in particolare per quanto riguarda l'alimentazione, il vestiario e
l'alloggio.
4. Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento
al fine di provvedere al ricupero della pensione alimentare del fanciullo
presso i suoi genitori o altre persone aventi una responsabilità
finanziaria nei suoi confronti, sul loro territorio o all'estero. In
particolare, per tener conto dei casi in cui la persona che ha una responsabilità
finanziaria nei confronti dei fanciullo vive in uno Stato diverso da quello del
fanciullo, gli Stati parti favoriscono l'adesione ad accordi internazionali
oppure la conclusione di tali accordi, nonché l'adozione di ogni altra intesa
appropriata.
ARTICOLO 28
1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo
all'educazione, ed in particolare, al fine di garantire l'esercizio di tale
diritto gradualmente ed in base all'uguaglianza delle possibilità:
a) rendono l'insegnamento primario obbligatorio e
gratuito per tutti;
b) incoraggiano l'organizzazione di varie forme di
insegnamento secondario sia generale sia professionale, che saranno aperte ed
accessibili ad ogni fanciullo e adottano misure adeguate come la
gratuità dell'insegnamento e l'offerta di una sovvenzione finanziaria in
caso di necessità;
c) garantiscono a tutti l'accesso all'insegnamento
superiore con ogni mezzo appropriato, in funzione delle capacità di
ognuno;
d) fanno in modo che l'informazione e l'orientamento
scolastico e professionale siano aperti ed accessibili ad ogni fanciullo;
e) adottano misure per promuovere la regolarità
della frequenza scolastica e la riduzione del tasso di abbandono della scuola.
2. Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento
per vigilare affinché la disciplina scolastica sia applicata in maniera
compatibile con la dignità del fanciullo in quanto essere umano ed in
conformità con la presente Convenzione.
3. Gli Stati parti favoriscono ed incoraggiano la
cooperazione internazionale nel settore dell'educazione, in vista soprattutto
di contribuire ad eliminare l'ignoranza e l'analfabetismo nel mondo e
facilitare l'accesso alle conoscenze scientifiche e tecniche ed ai metodi di
insegnamento moderni. A tal fine, si tiene conto in particolare delle
necessità dei paesi in via di sviluppo
ARTICOLO 29
1. Gli Stati parti convengono che l'educazione dei
fanciullo deve avere come finalità:
a) di favorire lo sviluppo della personalità del
fanciullo nonché lo sviluppo delle sue facoltà e delle sue attitudini
mentali e fisiche in tutta la loro potenzialità; di inculcare al
fanciullo il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
e dei principi consacrati nella Carta delle Nazioni Unite;
b) di inculcare al fanciullo il rispetto dei suoi genitori,
della sua identità, della sua lingua e dei suoi valori culturali, nonché
il rispetto dei valori nazionali dei paese nel quale vive, del paese di cui
può essere originario e delle civiltà diverse dalla sua;
c) preparare il fanciullo ad assumere le
responsabilità della vita in una società libera, in uno spirito
di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e di
amicizia tra tutti i popoli e gruppi etnici, nazionali e religiosi, con le
persone di origine autoctona;
d) di inculcare al fanciullo il rispetto dell'ambiente
naturale.
2. Nessuna disposizione del presente articolo o
dell'art. 28 sarà interpretata in maniera da nuocere alla libertà
delle persone fisiche o morali di creare e di dirigere istituzioni didattiche a
condizione che i principi enunciati al paragrafo 1 del presente articolo siano
rispettati e che l'educazione impartita in tali istituzioni sia conforme alle
norme minime prescritte dallo Stato.
ARTICOLO 30
Negli Stati in cui esistono minoranze etniche,
religiose o linguistiche oppure persone di origine autoctona, un fanciullo
autoctono o che appartiene a una di tali minoranze non può essere
privato del diritto di avere una propria vita culturale, di professare e di
praticare la propria religione o di far uso della propria lingua insieme agli
altri membri del suo gruppo.
ARTICOLO 31
1. Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto
al riposo ed al tempo libero, di dedicarsi al gioco e ad attività
ricreative proprie della sua età e di partecipare liberamente alla vita
culturale ed artistica.
2. Gli Stati parti rispettano e favoriscono il diritto
dei fanciullo di partecipare pienamente alla vita culturale ed artistica ed
incoraggiano l'organizzazione, in condizioni di uguaglianza, di mezzi
appropriati di divertimento e di attività ricreative, artistiche e
culturali.
ARTICOLO 33
Gli Stati parti adottano ogni adeguata misura, comprese
misure legislative, amministrative, sociali ed educative per proteggere i
fanciulli contro l'uso illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope,
così come definite dalle Convenzioni internazionali pertinenti e per
impedire che siano utilizzati fanciulli per la produzione e il traffico
illecito di queste sostanze.
ARTICOLO 34
Gli Stati parti si impegnano a proteggere il fanciullo contro
ogni forma di sfruttamento sessuale e di violenza sessuale. A tal fine, gli
Stati adottano in particolare ogni adeguata misura a livello nazionale, bilaterate e multilaterale per impedire:
a) che dei fanciulli siano incitati o costretti a
dedicarsi ad una attività sessuale illegale;
b) che dei fanciulli siano sfruttati a fini di
prostituzione o di altre pratiche illegali;
c) che dei fanciulli siano sfruttati ai fini della
produzione di spettacoli o di materiale a carattere pornografico.
ARTICOLO 35
Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento a
livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire il rapimento, la
vendita o la tratta di fanciulli per qualunque fine e sotto qualsiasi forma.
ARTICOLO 36
Gli Stati parti proteggono il fanciullo contro ogni
altra forma di sfruttamento pregiudizievole al suo benessere in ogni suo
aspetto.
ARTICOLO 37
Gli Stati parti vigilano affinché:
a) nessun fanciullo sia sottoposto a tortura o a pene o
trattamenti crudeli, inumani o degradanti. Né la pena capitale né
l'imprigionamento a vita senza possibilità di rilascio devono essere
decretati per reati commessi da persone di età inferiore a diciotto
anni;
b) nessun fanciullo sia privato di libertà in
maniera illegale o arbitraria. L'arresto, la detenzione o l'imprigionamento di
un fanciullo devono essere effettuati in conformità con la legge,
costituire un provvedimento di ultima risorsa ed avere la durata più
breve possibile;
c) ogni fanciullo privato di libertà sia
trattato con umanità e con il rispetto dovuto alla dignità della
persona umana ed in maniera da tener conto delle esigenze delle persone della
sua età. In particolare, ogni fanciullo privato di libertà
sarà separato dagli adulti, a meno che si ritenga preferibile di non
farlo nell'interesse preminente del fanciullo, ed egli avrà diritto di
rimanere in contatto con la sua famiglia per mezzo di corrispondenza e di
visite, tranne che in circostanze eccezionali; d) i fanciulli privati di
libertà abbiano diritto ad avere rapidamente accesso ad un'assistenza
giuridica o ad ogni altra assistenza adeguata, nonché il diritto di contestare
la legittimità della loro privazione di libertà dinnanzi un
Tribunale o alta autorità competente, indipendente ed imparziale, ed una
decisione sollecita sia adottata in materia.
ARTICOLO 38
1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare ed a far
rispettare le regole del diritto umanitario internazionale loro applicabili in
caso di conflitto armato, e la cui protezione si estende ai fanciulli.
2. Gli Stati parti adottano ogni misura possibile a
livello pratico per vigilare che le persone che non hanno raggiunto
l'età di quindici anni non partecipino direttamente alle
ostilità.
3. Gli Stati parti si astengono dall'arruolare nelle
loro forze armate ogni persona che non ha raggiunto l'età di quindici
anni. Nell'incorporare persone aventi più di quindici anni ma meno di
diciotto anni, gli Stati parti si sforzano di arruolare con precedenza i
più anziani.
4. In conformità con l'obbligo che spetta loro
in virtù dei diritto umanitario internazionale di proteggere la
popolazione civile in caso di conflitto armato, gli Stati parti adottano ogni
misura possibile a livello pratico affinché i fanciulli coinvolti in un
conflitto armato possano beneficiare di cure e di protezione.
ARTICOLO 39
Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento
per agevolare il riadattamento fisico e psicologico ed il reinserimento sociale
di ogni fanciullo vittima di qualsivoglia forma di negligenza, di sfruttamento
o di maltrattamenti; di torture o di ogni altra forma di pene o di trattamenti
crudeli, inumani o elegradanti, o di un conflitto
armato. Tale riadattamento e tale reinserimento devono svolgersi in condizioni
tali da favorire la salute, il rispetto della propria persona e la
dignità del fanciullo.
ARTICOLO 40
1. Gli Stati parti riconoscono ad ogni fanciullo
sospettato accusato o riconosciuto colpevole di reato penale il diritto ad un
trattamento tale da favorire il suo senso della dignità e del valore
personale, che rafforzi il suo rispetto per i diritti dell'uomo e le
libertà fondamentali e che tenga conto della sua età nonché della
necessità di facilitare il suo reinserimento nella società e di
fargli svolgere un ruolo costruttivo in seno a quest'ultima.
2. A tal fine, e tenendo conto delle disposizioni
pertinenti degli strumenti internazionali, gli Stati parti vigilano in
particolare:
a) affinché nessun fanciullo sia sospettato, accusato o
riconosciuto colpevole di reato penale a causa di azioni o di omissioni che non
erano vietate dalla legislazione nazionale o internazionale nel momento in cui
furono commesse;
b) affinché ogni fanciullo sospettato o accusato di
reato penale abbia almeno diritto alle seguenti garanzie:
I) di essere ritenuto innocente fino a quando la sua
colpevolezza non sia stata legalmente stabilita;
II) di essere informato il prima possibile e
direttamente, oppure, se del caso, tramite i suoi genitori o rappresentanti
legali, delle accuse portate contro di lui, e di beneficiare di un'assistenza
legale o di ogni altra assistenza appropriata per la preparazione e la
presentazione della sua difesa;
III) che il suo caso sia giudicato senza indugio da
un'autorità o istanza giudiziaria competenti, indipendenti ed imparziali
per mezzo di un procedimento equo ai sensi di legge in presenza del suo legale
o di altra assistenza appropriata, nonché in presenza dei suoi genitori o
rappresentanti legali a meno che ciò non ritenuto contrario
all'interesse preminente del fanciullo a causa in particolare della sua età
o della sua situazione;
IV) di non essere costretto a rendere testimonianza o
dichiararsi colpevole; di interrogare o far interrogare i testimoni a carico e
di ottenere la sa e l'interrogatorio dei testimoni a suo discarico a
condizioni di parità;
V) qualora venga riconosciuto che ha commesso reato
penale, di poter riccorrere contro questa decisione
ed ogni altra misura decisa di conseguenza dinnanzi una autorità o
istanza giudiziaria superiore competente, indipendente ed imparziale, in
conformità con la legge;
VI) di farsi assistere gratuitamente da un interprete
se non comprende o non parla la lingua utilizzata;
VII) che la sua vita privata sia pienamente rispettata
in tutte le fasi della procedura.
3. Gli Stati parti si sforzano di promuovere l'adozione
di leggi, di procedure, la costituzione di autorità e di istituzioni
destinate specificamente ai fanciulli sospettati, accusati o riconosciuti
colpevoli di aver commesso reato, ed in particolar modo:
a) di stabilire un'età minima al di sotto della
quale si presume che i fanciulli non abbiano la capacità di commettere
reato;
b) di adottare provvedimenti ogni qualvolta ciò
sia possibile ed auspicabile per trattare questi fanciulli senza ricorrere a
procedure giudiziarie rimanendo tuttavia inteso che i diritti dell'uomo e le
garanzie legali debbono essere integralmente rispettate.
4. Sarà prevista tutta una gamma di disposizioni
concernenti in particolar modo le cure, l'orientamento, la supervisione, i
consigli, la libertà condizionata, il collocamento in famiglia, i
programmi di formazione generale e professionale, nonché soluzioni alternative
all'assistenza istituzionale, in vista di assicurare ai fanciulli un
trattamento conforme al loro benessere e proporzionato sia alla loro situazione
sia al reato.
ARTICOLO 41
Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione
pregiudica disposizioni più propizie all'attuazione dei diritti del
fanciullo che possono urare:
a) nella legislazione di uno Stato parte; oppure
b) nel diritto internazionale in vigore per questo
Stato.
ARTICOLO 42
Gli Stati parti si impegnano a far largamente conoscere
i principi e le disposizioni della presente Convenzione, con mezzi attivi ed
adeguati sia agli adulti sia ai fanciulli.
ARTICOLO 43
1. Al fine di esaminare i progressi compiuti dagli
Stati parti nell'esecuzione degli obblighi da essi contratti in base alla
presente Convenzione, è istituito un Comitato dei Diritti del Fanciullo
che adempie alle funzioni definite in appresso.
2. Il Comitato si compone di dieci esperti di alta
moralità ed in possesso di una competenza riconosciuta nel settore
oggetto della presente Convenzione. Isuoi membri sono
eletti dagli Stati parti tra i loro cittadini e partecipano a titolo personale,
secondo il criterio di un'equa ripartizione geografica ed in considerazione dei
principali ordinamenti giuridici.
3. I membri del Comitato sono eletti a scrutinio
segreto su una lista di persone designate dagli Stati parti. Ciascun Stato
parte può designare un candidato tra i suoi cittadini.
4. La prima elezione avrà luogo entro sei mesi a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione.
Successivamente, si svolgeranno elezioni ogni due anni. Almeno quattro mesi
prima della data di ogni elezione, il Segretario Generale dell'Organizzazione
delle Nazioni Unite inviterà per iscritto gli Stati parti a proporre i
loro candidati entro un termine di due mesi. Quindi il Segretario Generale
stabilirà l'elenco alfabetico dei candidati in tal modo designati, con
l'indicazione degli Stati parti che li hanno designati, e sottoporrà
tale elenco agli Stati parti alla presente Convenzione.
5. Le elezioni avranno luogo in occasione delle
riunioni degli Stati parti, convocate dal Segretario Generale presso la Sede
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. In queste riunioni per le quali il
numero legale sarà rappresentato da due terzi degli Stati parti, i
candidati eletti al Comitato sono quelli che ottengono il maggior numero di
voti, nonché la maggioranza assoluta degli Stati parti presenti e votanti.
6. I membri dei Comitato sono eletti per quattro anni.
Essi sono rieleggibili se la loro candidatura è ripresentata. Il mandato
di cinque dei membri eletti nella prima elezione scade alla fine di un periodo
di due anni; i nomi di tali cinque membri saranno estratti a sorte dal
presidente della riunione immediatamente dopo la prima elezione.
7. In caso di decesso o di dimissioni di un membro del
Comitato oppure se, per qualsiasi altro motivo, un membro dichiara di non poter
più esercitare le sue funzioni in seno al Comitato, lo Stato parte che
aveva presentato la sua candidatura nomina un altro esperto tra i suoi
cittadini per coprire il seggio resosi vacante, fino alla scadenza del mandato
corrispondente, sotto riserva dell'approvazione del Comitato.
8. Il Comitato adotta il suo regolamento interno.
9. Il Comitato elegge il suo Ufficio per un periodo di
due anni.
10. Le riunioni del Comitato si svolgono normalmente
presso la Sede della Organizzazione delle Nazioni Unite, oppure in ogni altro
luogo appropriato determinato dal Comitato. Il Comitato si riunisce di regola
ogni anno. La durata delle sue sessioni è determinata e se necessario
modificata da una riunione degli Stati parti alla presente Convenzione, sotto
riserva dell'approvazione dell'Assemblea Generale.
11. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle
Nazioni Unite mette a disposizione del Comitato il personale e le strutture di
cui quest'ultimo necessita per adempiere con efficacia alle sue mansioni in
base alla presente Convenzione.
12. I membri del Comitato istituito in base alla
presente Convenzione ricevono con l'approvazione dell'Assembica
Generale emolumenti prelevati sulle risorse dell'Organizzazione delle Nazioni
Unite alle condizioni e secondo le modalità stabilite dall'Assemblea Generale.
ARTICOLO 44
1. Gli Stati parti si impegnano a sottoporre al
Comitato, tramite il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni
Unite, rapporti sui provvedimenti che essi avranno adottato per dare effetto ai
diritti riconosciuto nella presente Convenzione e sui progressi realizzati per
il godimento di tali diritti:
a) entro due anni a decorrere dalla data dell'entrata
in vigore della presente Convenzione per gli Stati parti interessati;
b) in seguito, ogni cinque anni.
2. I rapporti compilati in applicazione del presente
articolo debbono se del caso indicare i fattori e le difficoltà che
impediscono agli Stati parti di adempiere agli obblichi
previsti nella presente Convenzione. Essi debbono altresì contenere
informazioni sufficienti a fornire al Comitato una comprensione dettagliata
dell'applicazione della Convenzione nel paese in esame.
3. Gli Stati parti che hanno presentato al Comitato un
rapporto iniziale completo non sono tenuti a ripetere nei rapporti che
sottoporranno successivamente - in conformità con il capoverso b) del
paragrafo 1 del presente articolo - le informazioni di base in precedenza
fornite.
4. Il Comitato può chiedere agli Stati parti
ogni informazione complementare relativa all'applicazione della Convenzione.
5. Il Comitato sottopone ogni due anni all'Assemblea
generale, tramite il Consiglio Economico e Sociale, un rapporto sulle
attività del Comitato.
6. Gli Stati parti fanno in modo affinché i loro
rapporti abbiano una vasta diffusione nei loro paesi.
ARTICOLO 45
Al fine di promuovere l'attuazione effettiva della
Convenzione ed incoraggiare la cooperazione internazionale nel settore oggetto
della Convenzione:
a) le Istituzioni Specializzate, il Fondo delle Nazioni
Unite per l'infanzia ed altri organi delle Nazioni Unite hanno diritto di farsi
rappresentare nell'esame dell'attuazione di quelle disposizioni della presente
Convenzione che rientrano nell'ambito del loro mandato. Il Comitato può
invitare le Istituzioni Specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia
ed ogni altro organismo competente che riterrà appropriato, a dare
pareri specializzati sull'attuazione della Convenzione in settori di competenza
dei loro rispettivi mandati. il Comitato può invitare le Istituzioni
Specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia ed altri organi
delle Nazioni Unite a sottoporgli rapporti sull'attuazione della Convenzione in
settori che rientrano nell'ambito delle loro attività;
b) il Comitato trasmette, se lo ritiene necessario,
alle Istituzioni Specializzate, al Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia ed
agli altri organismi competenti ogni rapporto degli Stati parti contenente una
richiesta di consigli tecnici o di assistenza tecnica, o che indichi una
necessità in tal senso, accomnato da eventuali osservazioni e
proposte dei Comitato concernenti tale richiesta o indicazione;
c) il Comitato può raccomandare all'Assemblea
Generale di chiedere al Segretario Generale di procedere, per conto dei
Comitato, a studi su questioni specifiche attinenti ai diritti del fanciullo;
d) il Comitato può fare suggerimenti e
raccomandazioni generali in base alle informazioni ricevute in applicazione
degli artt. 44 e 45 della presente Convenzione.
Questi suggerimenti e raccomandazioni generali sono trasmessi ad ogni Stato
parte interessato e sottoposti all'Assemblea Generale insieme ad eventuali
osservazioni degli Stati parti.
ARTICOLO 46
La presente Convenzione è aperta alla firma di
tutti gli Stati.
ARTICOLO 47
La presente Convenzione è soggetta a ratifica.
Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario Generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
ARTICOLO 48
La presente Convenzione rimarrà aperta
all'adesione di ogni Stato. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso
il Segretario Generale della Organizzazione delle Nazioni Unite.
ARTICOLO 49
1. La presente Convenzione entrerà in vigore il
trentesimo giorno successivo alla data del deposito presso il Segretario
Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del ventesimo strumento di
ratifica o di adesione.
2. Per ciascuno degli Stati che ratificheranno la
presente Convenzione o che vi aderiranno dopo il deposito del ventesimo
strumento di ratifica o di adesione la Convenzione entrerà in vigore il
trentesimo giorno successivo al deposito da parte di questo Stato del suo
strumento di ratifica o di adesione.
ARTICOLO 50
1. Ogni Stato parte può proporre un emendamento
e depositarne il testo presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle
Nazioni Unite. Il Segretario Generale comunica quindi la proposta di
emendamento agli Stati parti, con la richiesta di far sapere se siano
favorevoli ad una Conferenza degli Stati parti al fine dell'esame delle
proposte e della loro votazione. Se, entro quattro mesi a decorrere dalla data
di questa comunicazione, almeno un terzo degli Stati parti si pronuncia a
favore di tale Conferenza, il Segretario Generale convoca la Conferenza sotto
gli auspici dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Ogni emendamento adottato
da una maggioranza degli Stati parti presenti e votanti alla Conferenza
è sottoposto per approvazione all'Assemblea Generale.
2. Ogni emendamento adottato in conformità con
le disposizioni del paragrafo 1 dei presente articolo entra in vigore dopo
essere stato approvato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ed accettato
da una maggioranza di due terzi degli Stati parti.
3. Quando un emendamento entra in vigore esso ha valore
obbligatorio per gli Stati parti che lo hanno accettato, gli altri Stati parti
rimanendo vincolati dalle disposizioni della presente Convenzione e da tutti
gli emendamenti precedenti da essi accettati.
ARTICOLO 51
1. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle
Nazioni Unite riceverà e comunicherà a tutti gli Stati il testo
delle riserve che saranno state formulate dagli Stati all'atto della ratifica o
dell'adesione.
2. Non sono autorizzate riserve incompatibili con
l'oggetto e le finalità della presente Convenzione.
3. Le riserve possono essere ritirate in ogni tempo per
mezzo di notifica scritta indirizzate in tal senso al Segretario Generale delle
Nazioni Unite il quale ne informerà quindi tutti gli Stati. Tale
notifica avrà effetto alla data in cui è ricevuta dal Segretario
Generale.
ARTICOLO 52
Ogni Stato parte può denunciare la presente
Convenzione per mezzo di notifica scritta indirizzata al Segretario Generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. La denuncia avrà effetto un
anno dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.
ARTICOLO 53
Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle
Nazioni Unite è designato come depositario della presente Convenzione.
ARTICOLO 54
L'originale della presente Convenzione i cui testi in
lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e snola fanno ugualmente
fede, sarà depositata presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite
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