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Cooperazione rafforzata
Il concetto di 'cooperazione rafforzata' è stato introdotto nel trattato sull'Unione europea (Titolo VII) e nel trattato istitutivo della Comunità europea (articolo 11) dal trattato di Amsterdam. Attraverso questa forma di cooperazione si vuol consentire ad un numero limitato di Stati membri, che siano determinati e capaci di andare avanti, di proseguire sulla via dell'approfondimento della costruzione europea nel rispetto del contesto istituzionale unico dell'Unione.
La cooperazione rafforzata deve rispettare diverse condizioni, e in particolare:
avere come oggetto dei settori che non rientrino nella competenza esclusiva della Comunità
favorire il conseguimento degli obiettivi dell'Unione
rispettare i principi previsti dai trattati
intervenire soltanto in ultima analisi
coinvolgere la maggior parte degli Stati membri.
Nel contesto del trattato istitutivo della Comunità europea, la cooperazione più stretta è lanciata dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione e previo parere del Parlamento europeo.
Nel contesto del trattato sull'Unione europea la cooperazione rafforzata ha lo scopo di accelerare l'attuazione dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. La cooperazione deve essere lanciata su domanda dello Stato membro interessato da un voto a maggioranza qualificata del Consiglio previo parere della Commissione e trasmissione della domanda al Parlamento europeo.
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