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In Italia l'affidamento familiare è regolamentato dalla Legge 184/1983, che è stata successivamente modificata dalla Legge 149/2001.
L'affidamento familiare consiste nell'accoglienza di un minore per un periodo di tempo determinato presso una famiglia, un single o una comunità di tipo familiare, qualora la sua famiglia d'origine stia attraversando un momento di difficoltà e per vari motivi (difficoltà educative e/o genitoriali, malattia, carcerazione, ecc.) non riesca a prendersi temporaneamente cura dei li.
L'affidamento è caratterizzato dalla temporaneità, dal mantenimento dei rapporti con la famiglia d'origine e dal rientro del minore nella propria famiglia d'origine.
L'affidamento è consensuale nel caso sia condiviso e approvato dai genitori o giudiziale nel caso sia disposto dell'Autorità Giudiziaria.
L'affidamento si ottiene su richiesta della famiglia naturale ai servizi socio-assitenziali territoriali di residenza e/o su proposta dei servizi stessi o in seguito a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.
L'affidamento può essere diurno o part-time (quando è limitato ad alcune ore durante la giornata), oppure residenziale (quando il minore va a vivere, per un periodo di tempo, presso la famiglia affidataria, pur mantenendo, di norma, rapporti e incontri con la propria famiglia naturale).
L'affidamento decorre dall'accordo formale tra i servizi socio-assistenziali, la famiglia naturale e la famiglia affidataria' ritenuta idonea' o in base a quanto disposto dall'Autorità Giudiziaria.
L'ascolto del minore è previsto qualora abbia compiuto i 12 anni di età, mentre per età inferiori vengono individuate le forme più opportune di coinvolgimento del bambino.
La durata dell'affidamento è temporanea (da alcuni mesi fino a un massimo di due anni come disposto dalla legge). Essa viene definita, di volta in volta, nell'ambito dell'accordo tra i servizi socio-assistenziali, la famiglia naturale e quella affidataria e/o stabilita dal provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.
L'affidamento può cessare quando la situazione di temporanea difficoltà viene risolta dalla famiglia, da sola e/o con l'aiuto dei servizi, oppure in tutti quei casi in cui la sua prosecuzione rechi pregiudizio al minore.
L'affidamento può essere a parenti o a terzi (intendendo, con questo termine, famiglie che non hanno con i minori affidati nessun rapporto di parentela).
Possono offrire la disponibilità all'affidamento coppie (coniugate e non coniugate) con li e senza li e anche persone singole.
Non sono fissati particolari vincoli di età degli affidatari rispetto al minore affidato.
Per offrire la disponibilità ad essere affidatari occorre rivolgersi ai servizi sociali territoriali di residenza.
Un'apposita équipe dei servizi sociali territoriali effettua incontri e colloqui di conoscenza con le famiglie disponibili all'affidamento, al fine di poter raccogliere informazioni utili a valutarne la corrispondenza rispetto alle caratteristiche e ai bisogni dei minori da affidare.
I servizi sociali territoriali riconoscono alla famiglia affidataria un contributo economico 'di norma a carattere mensile' ed una specifica copertura assicurativa.
Nel caso di affidamento a parenti, il contributo economico può essere di entità mensile ridotta e comunque è determinato dopo specifica valutazione della situazione socio-economica familiare da parte dei servizi. Oltre a prevedere misure di sostegno e aiuto economico comprendenti anche particolari possibilità di rimborso spese, la legge per il sostegno alla maternità e alla paternità estende gli stessi diritti in materia di congedi lavorativi e riposi giornalieri anche ai genitori affidatari.
Le famiglie affidatarie possono incontrarsi e confrontarsi con altre famiglie all'interno dei gruppi di preparazione e auto-aiuto promossi dai servizi sociali territoriali oppure possono rivolgersi anche alle associazioni che si occupano di affidamento per ricevere informazioni, sostegno e accomnamento.
CONTRIBUTO MENSILE La famiglia affidataria
percepisce di norma un contributo fisso mensile svincolato dal reddito
Le variazioni di contributo sono determinate dall'entità dell'impegno
richiesto alla famiglia affidataria e dalle decisioni delle singole
Amministrazioni Comunali.
RIMBORSO SPESE AGLI AFFIDATARI La legge nazionale prevede misure di sostegno ed aiuto economico in favore della famiglia affidataria, che possono comprendere anche un rimborso spese a favore della stessa. Tale rimborso è previsto per interventi di cura e di particolare rilevanza per il progetto di affidamento
ASSICURAZIONE
I minori in affidamento sono assicurati dall'Ente Locale per incidenti e danni
provocati e subiti nel corso dell'affidamento.
ASSEGNI FAMILIARI
In base alla normativa vigente (legge 149/01, art. 38, comma 1) il Giudice,
anche in relazione alla durata dell'affidamento, può disporre che gli
assegni familiari e le prestazioni previdenziali relative al minore siano
erogati temporaneamente in favore dell'affidatario.
DETRAZIONI D'IMPOSTA La legge sul "Diritto del minore ad una famiglia" (legge 149/01, art. 38, comma 2) sancisce che sono applicabili agli affidatari le detrazioni d'imposta per carichi di famiglia, purchè l'affidato risulti a carico (art. 12, DPR n. 917/86) e ciò sia comprovato da un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.
TUTELA DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI
AFFIDATARI
La nuova legislazione per il sostegno alla maternità e alla
paternità (legge 8/3/2000, n. 53; D Lgs n. 151 del 2001) e la legge sul
"Diritto del minore ad una famiglia" (legge 149/01) stabiliscono che i genitori
adottivi o affidatari - con affidamento pre-adottivo o temporaneo - hanno gli
stessi diritti in materia di congedo di maternità o di paternità,
di congedi parentali, di congedi per la malattia del lio/a, di congedi per
riposi giornalieri. Hanno le stesse tutele e le stesse opportunità.
E' loro estesa la disposizione sulla flessibilità dell'orario di lavoro
e quella che consente ai datori di lavoro lo sgravio contributivo per la
sostituzione di assenti in congedo (di maternità o congedo parentale) e,
per la durata di un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare, anche
in caso di sostituzione della lavoratrice autonoma. Cambia solo la decorrenza,
dal momento che si deve fare riferimento alla data dell'ingresso del minore nel
nucleo familiare. E cambia, ovviamente, l'età massima della bambina o
del bambino.
. Per il congedo di maternità: fino al 6° anno di vita ( e cioè fino al giorno, compreso, del 6° compleanno), nei primi 3 mesi dall'ingresso.
. Per il congedo di paternità: alle stesse condizioni del congedo di maternità e, quindi, quando la madre abbia rinunciato a fruire o si deceduta o la bambina/o sia stata affidata/o invia esclusiva al padre.
. Per il congedo parentale: fino a 8 anni di vita, alle
medesime condizioni e con le stesse modalità previste per i genitori
naturali e, quindi, in qualsiasi momento rispetto alla data dell'ingresso nel
nucleo familiare; nell'età compresa tra i 6 e i 12 anni, il diritto si
può esercitare nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo
familiare. Però si ritiene che tra i 6 e gli 8 anni, sia possibile
chiedere il congedo sulla base della prima o della seconda regola, a scelta del
genitore.
Anche se questa legge esplicitamente non lo prevede, è da ritenere
esteso il diritto di congedo parentale alla madre lavoratrice autonoma. Il
congedo parentale è riconosciuto nei 3 mesi entro i primi 3 anni
dall'ingresso del minore (di età fino a 12 anni) nel nucleo familiare.
La circolare Inps n. 109/2000 riconosce che se nell'atto dell'adozione o
dell'affidamento il bambino ha 12 anni e la data del provvedimento di adozione
o di affidamento coincide con quella del suo ingresso in famiglia, il diritto
al congedo può essere esercitato dai genitori fino all'età di 15
anni, data corrispondente all'ultimo giorno di congedo comunque riconoscibile.
La circolare fa queto esempio: se la bambina o il bambino all'atto
dell'adozione o dell'affidamento abbia 11 anni e 6 mesi, ma sia entrato nel
nucleo familiare dopo 1 mese, il diritto al congedo parentale può essere
esercitato fino compimento di 14 anni e 7 mesi. Ne consegue che se il congedo
è concesso al limite massimo previsto, di tre anni dall'ingresso, quando
cioè il minore abbia 14 anni e 7 mesi, lo stesso può essere
goduto fino al giorno del 15° compleanno, e quindi per una durata massima,
anche cumulata, di 5 mesi.
Attenzione: i periodi di congedo non si cumulano
tra affidamento e adozione, ma si possono solo sommare, fino al raggiungimento
del massimo consentito.
ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEL MINORE
Negli affidamenti di breve durata, non viene effettuata nessuna variazione
anagrafica.
Negli affidamenti a lungo termine è necessario tenere presente che
l'iscrizione potrebbe avvenire previo accordo con i servizi e con i genitori
del minore, non decaduti dalla potestà.
ASSISTENZA SANITARIA
Secondo la normativa vigente (legge 149/01, art. 5, comma 1) l'affidatario in
relazione ai rapporti con le autorità sanitarie esercita i poteri
connessi con la potestà parentale.
Se un bambino viene affidato ad una famiglia residente nella stessa Azienda
Sanitaria Locale, rimane valido il tesserino sanitario e, se ne valuta la
necessità, la famiglia affidataria può richiedere la variazione
del medico.
Qualora l'affidamento avvenga in una famiglia residente in altra Azienda Sanitaria Locale, al minore verrà rilasciato (sulla base della presentazione da parte della famiglia affidataria alla propria USL della documentazione attestante l'affidamento) un tesserino sanitario rinnovabile ogni sei mesi.
SCUOLA
Secondo la normativa vigente (legge 149/01, art. 5, comma 1) l'affidatario in
relazione ai rapporti con le istituzioni scolastiche esercita i poteri connessi
con la potestà parentale.
L'iscrizione al nido, alle scuole dell'obbligo e delle superiori va fatta sulla base del domicilio del minore. La famiglia affidataria deve presentare una dichiarazione che attesti l'affidamento rilasciata dal servizio del Comune di residenza . In alcune strutture educative per la prima infanzia (nido e scuole materne comunali) il regolamento prevede, per i minori in affidamento familiare, la priorità per l'accoglimento della domanda di iscrizione e la possibilità di accesso al servizio a tariffe agevolate. E' importante che gli affidatari mantengano periodici contatti con gli insegnanti circa l'andamento scolastico del minore e partecipino il più possibile alle attività che la scuola propone ai genitori.
Gli affidatari partecipano all'elezione degli organi collegiali (art. 19.2deg. comma del DPR n. 416/74). Il Codice Civile, art. 348, riguardo al rinnovo degli organi collegiali della scuola, stabilisce che questa spetta "a entrambi i genitori e a coloro che ne fanno legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali siano attribuiti, con provvedimento dell'autorità giudiziaria, poteri tutelari".
ESPATRIO
La richiesta per ottenere il documento (carta d'identità o passaporto)
per potersi recare all'estero con un minore in affidamento deve essere firmato
dai genitori naturali o dal tutore (legge 1185/67 art. 3). In assenza del
consenso dei genitori il Giudice Tutelare può autorizzare l'espatrio.
La famiglia affidataria che avesse la necessità di tale documentazione
deve rivolgersi ai servizi territoriali che hanno in carico il bambino, i quali
daranno le informazioni necessarie e collaboreranno all'ottenimento del
documento. Poiché può trattarsi di una procedura complessa e lunga
è opportuno attivarsi con 1/2 mesi di anticipo.
Per le gite scolastiche l'autorizzazione deve essere firmata da chi esercita la
potestà parentale o dal tutore. L'attuale legge (149/01, art. 5 comma1)
attribuisce all'affidatario l'esercizio dei poteri connessi con la
potestà parentale
Ecco cosa prevede la legge che regola questa preziosa possibilità per i bambini che hanno bisogno d'amore
Considerare
di diventare affidatari di un minore comporta un percorso burocratico, che per
fortuna si è snellito. La vera difficoltà sta nel fatto di dover
mettere in conto la temporaneità dell'affidamento (che va in genere da
pochi mesi a un massimo di due anni) e, di conseguenza, il dispiacere che si
proverà in seguito alla separazione dal minore. Ancor più
dell'adozione, l'affidamento è quindi uno straordinario gesto d'amore
per il quale, più della legge, conta la disponibilità e la
generosità.
Per chi volesse saperne di più possiamo cominciare ricordando che
l'affidamento dei minori è disciplinato dalla Legge 149 del 2001
che modifica la legge 184 del 1983. Si può ottenere l'affidamento
temporaneo di un minore quando la sua famiglia d'origine non è in grado
di assicurargli l'assistenza morale e materiale necessaria e il piccolo si
trovi quindi in un ambiente familiare non idoneo. Possono essere oggetto di
affidamento tutti i minori, anche non cittadini italiani, che si trovano nel
territorio dello Stato. La situazione deve essere temporanea e non duratura.
Tra le novità della nuova legge, la ssa degli orfanotrofi e degli
istituti di assistenza pubblici e privati che, entro la fine del 2006, dovranno
essere sostituiti dalle case famiglia. Il bambini con meno si 6 anni, in ogni
caso, non possono essere affidati a istituti ma solo a comunità di tipo
familiare.
Tipologie dell'affidamento
E' un aspetto poco noto dell'affidamento. La legge prevede modalità
diverse, scelte tenendo in considerazione le esigenze e gli interessi del
bambino.
Affdamento può avvenire anche solo per una parte della giornata o della settimana, quando cioè i genitori d'origine non possono assicurare una presenza costante accanto ai li.
Per un tempo breve e prestabilito a causa di una necessità transitoria, come ad esempio un ricovero in ospedale di un genitore, al temine della quale il bambino tornerà nella sua famiglia d'origine.
Per un tempo prolungato. E' la
modalità più comune ma anche più problematica perché non
si può definire in anticipo la durata precisa. In questi casi si
può solo fare un progetto di affidamento per un certo periodo e
verificare di volta in volta se è attuabile il rientro del minore nella
famiglia d'origine o è necessario intervenire con altre soluzioni.
Possono diventare affidatari di minori
- Un'altra famiglia
Coppie senza li
- Una singola persona
Una comunità di tipo familiare
- Fino al
31/12/2006 anche un Istituto di assistenza pubblico o privato ma solo per
bambini con più di 6 anni
Chi può proporre l'affidamento
Gli stessi genitori in difficoltà
- Il servizio
sociale locale a seguito di denuncia o segnalazione da parte degli organi di
pubblica sicurezza.
Chi lo dispone
I servizi sociali locali, previo consenso dei genitori, del genitore esercente la potestà o del tutore, sentito il minore con più di 12 anni e anche il minore di età inferiore in considerazione della sua capacità di discernimento. In questo caso (detto affido consensuale) è reso esecutivo dal giudice tutelare e non può durare più di due anni
- Il Tribunale per
i minorenni quando i genitori o il tutore del minore non concordano
sull'affidamento ritenuto necessario dai servizi assistenziali (affido non
consensuale). Si applicano gli articolo 330 e seguenti del codice civile
(Decadenza della potestà sui li)
La procedura
Chi intende prendere un bambino in affidamento deve dichiarare la propria disponibilità al servizio sociale locale, che valuta l'idoneità del richiedente ad accogliere minori.
- Un'istruttoria accerta l'effettiva situazione di abbandono e affida il minore a quelli tra gli aspiranti che sono i più idonei a soddisfare le sue esigenze.
Nel provvedimento del servizio sociale locale con cui si dispone l'affidamento devono essere indicati: il servizio a cui è attribuita la responsabilità del progetto e la vigilanza durante l'affidamento; le motivazioni; la prevedibile durata; i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario; le modalità di rapporto dell'affidato con la propria famiglia d'origine. Il servizio competente deve riferire al giudice tutelare o al Tribunale per i minorenni ogni evento di particolare rilevanza ed è tenuto ad una relazione semestrale sull'andamento del programma di assistenza. Il servizio sociale, nell'ambito delle proprie competenze, su disposizione del giudice ovvero secondo le necessità del caso, svolge inoltre opera di sostegno educativo e psicologico; agevola i rapporti con la famiglia di provenienza ed il rientro nella stessa del minore secondo le modalità più idonee, avvalendosi anche delle competenze professionali di altre strutture sul territorio
- Nel provvedimento deve essere indicato il periodo di presumibile durata dell'affidamento che deve essere rapportabile al complesso di interventi volti al recupero della famiglia d'origine del minore. Tale periodo non può superare i 24 mesi ed è prorogabile dal Tribunale per i minorenni qualora la sospensione rechi pregiudizio al minore.
L'affidamento cessa con provvedimento della
stessa autorità che l'ha disposto
Obblighi degli affidatari
Accogliere nella propria famiglia il minore e provvedere al mantenimento,
all'educazione e all'istruzione di questi, tenendo conto delle indicazioni dei
genitori o del genitore (se ancora esercente la potestà) o del tutore,
ed osservando le prescrizioni stabilite dall'autorità affidante. In ogni
caso l'affidatatario esercita i poteri connessi con la potestà parentale
in relazione agli ordinari rapporti con la scuola e le autorità
sanitarie. L'affidatario deve essere sentito nei procedimenti civili in materia
di potestà, di affidamento e di adattabilità relativi al minore
affidato.
Area Diritti
Affidamento non preadottivo
In alcuni casi il tribunale può disporre l'affidamento di un minore ad una famiglia (anche con li propri), ad un singolo o a chi opera in una comunità di tipo familiare, senza ipotizzare un procedimento di adozione, ma solo al fine di assicurargli il mantenimento, l'educazione e l'istruzione.
Per quanto riguarda i coniugi affidatari, la legge non prevede alcun limite di età.
La disponibilità all'affidamento deve essere manifestata ai servizi sociali dell'ente locale o al servizio affidamento familiare del Comune, della Asl o della Provincia.
L'affidamento può essere disposto dai servizi dell'ente locale previo consenso dei genitori o del tutore, mentre è il giudice tutelare del luogo dove si trova il minore a rendere esecutivo l'affidamento con un decreto. Quando manca l'assenso dei genitori o del tutore interviene il tribunale per i minorenni.
Il provvedimento di affidamento familiare deve indicare:
Le motivazioni dell'affidamento;
I tempi e i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti alla famiglia affidataria;
Il periodo di presumibile durata dell'affidamento;
Il servizio locale cui è attribuita la vigilanza durante l'affidamento, che ha l'obbligo di informare costantemente il giudice tutelare od il tribunale per i minorenni.
L'affidamento familiare cessa con provvedimento dell'autorità che lo ha disposto, quando:
viene meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia di origine;
la prosecuzione dell'affidamento può arrecare pregiudizio al bambino.
La famiglia affidataria deve accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento, alla sua educazione e istruzione; agevolare i rapporti fra il bambino e i suoi genitori, favorire il reinserimento del minore nella famiglia di origine.
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