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Creditori privilegiati
La legge stabilisce che nel caso il debitore abbia più creditori, tutti costoro devono essere soddisfatti del proprio credito in ugual misura; è questo il principio che il diritto chiama “PARCONDICIO CREDITORUM” cioè tutti i creditori hanno uguali situazioni e diritti di dover essere soddisfatti. Ciò premesso però contempla importanti eccezioni per cui vi possono essere creditori che hanno il diritto di essere soddisfatti prima di altri: questi si chiamano “creditori privilegiati” da distinguere con altri che si chiamano “creditori chirografari” (creditori che non hanno titoli e credito ma solo una forma di scrittura privata che comprasse il loro credito cioè: KIROS = mano GROFOS: scrittura).
Tali titoli che possono dare il diritto di prelazione che hanno i creditore sono:
PRIVILEGI:
Sono contemplati dall’art. 2745 c.c.: essi sono stabiliti dalla legge a favore dei determinanti crediti e si distinguono in crediti GENERALI (qualora abbiano per oggetto tutti i beni mobili del debitore) e SPECIALI (quando sono relativi a beni mobili o immobili per determinanti).
PEGNO:
È un diritto reale di garanzia e si applica sui beni MOBILI ed è regolato dall’art. 2784 c.c. e consiste nello spossessamento di un bene del debitore che viene consegnato al creditore in garanzia del suo credito. Il contratto di pegno non ha valore se non c’è la consegna reale del bene mobile nelle mani del creditore cioè finché non avviene il contratto, non comunica la sua efficacia. Colui che prende in garanzia il bene si chiama CREDITORE PIGNORATIZIO mentre il debitore, cioè colui che consegna il bene, si chiama DEBITORE COSTITUENTE.
Il bene che si può consegnare nelle mani del creditore può essere costituito anche da documenti chiamati TITOLI RAPPRESENTATIVI (azioni, beni del tesoro, ecc.) o anche crediti che il debitore ha verso dei terzi.
Il pegno è quindi un contratto e per questo ci vuole la volontà di entrambi e il creditore non può disporre del bene salvo che si tratti di cose fungibili. Sono assolutamente vietati dalla legge i cosiddetti PATTI COMMISSORI cioè l’accordo tra creditore e debitore in cui si stabilisce che in caso di mancato adempimento da parte del debitore, il creditore possa diventare proprietario dei beni anche se questo accordo è per iscritto. Tali patti sono vietati per evitare ingiustizie che possono gravare sul debitore in quanto il bene che viene dato in garanzia supera di gran lunga il valore del debito.
IPOTECA:
Anche questo è un diritto reale di garanzia che si esplica sui beni immobili o mobili registrati. È un contratto ma, a differenza del pegno, il debitore non viene spossessato del bene che invece può continuare a godere. L’ipoteca dev’essere fatta su beni ben determinati o se si tratta di ipoteca su una somma di denaro, essa deve gravare o interessare tutto il bene nella sua completezza e non una parte di esso.
Ci sono diversi tipi di ipoteca:
LEGALE:
È chiamata così perché è prevista espressamente dalla legge. Es: un contratto di compravendita di un bene immobile viene trascritta in legale a favore di chi vende, a carico dell’acquirente che deve are il prezzo dell’immobile in un termine pattuito.
È quella che si applica a seguito di una sentenza di ricordi dalla parte soccombente in un giudizio civile per il risarcimento del danno (es: inadempimento)
È quel contratto in cui c’è la volontà di una sola parte del contratto.
Per poter iscrivere l’ipoteca il creditore e il debitore devono fare un atto che dev’essere autenticato da un notaio o da un pubblico ufficiale e trascritto sui pubblici registri immobiliari del luogo dove si tratta l’immobile. Se si tratta di un bene mobile registrato, l’ipoteca dev’essere scritta dov’è domiciliato il bene.
L’ipoteca si estingue per:
Adempimento dell’obbligazione da parte del debitore
Perimento del bene
Se non si rinnova l’iscrizione sui pubblici registri entro 20 anni stabiliti dalla legge
Rinuncia del creditore
Scadenza del termine
Se la scadenza è inferiore a 20 anni
Purgazione cioè quando un terzo acquista il bene assumendosi l’onere di are egli stesso l’ipoteca
ALTRE FORME DI GARANZIE DEL CREDITO
Queste si chiamano anche garanzie personali in quanto colui che garantisce per il debito di un'altra persona risponde di questa garanzia con i propri beni patrimoniali e sono:
FIDEIUSSIONE:
il termine fideiussione significa fiducia di garanzia. È quel contratto con il quale una persona chiamata fideiussore garantisce l’adempimento di una obbligazione altrui obbligandosi personalmente verso il creditore. Questo contratto permette che in caso si inadempimento da parte del debitore principale, il creditore si rivolga al fideiussore affinché adempia all’obbligazione. Il creditore, però, può estinguere il proprio credito in 2 modi:
AVALLO:
È anche questo una garanzia personale ma è differente dalla fideiussione per i seguenti motivi:
La fideiussione è un vero e proprio contratto che si attua tra il fideiussore e il creditore
L’avallo invece è costituito da una firma sotto la firma del creditore principale della persona che garantisce apposta su un titolo di credito chiamato cambiale.
Il creditore, contrariamente al fideiussore, può estinguere l’adempimento direttamente all’avallante
Nella fideiussione, se anche il fideiussore è inadempiente, il creditore può soltanto citare in giudizio debitore e fideiussore senza nessun’altra conseguenza; nell’avallo la cambiale è un titolo di credito immediatamente esecutivo per cui il creditore può subito agire attraverso le autorità giudiziarie per gli atti dovuti:
Il sicuramente più grave è nel caso di inadempimento in cui sia l’avallante sia il debitore principale avranno il proprio nome iscritto sullo speciale registro pubblico chiamato “bollettino dei protesti” risalente ad una legge del 1935 e tali nomi resteranno per 3 o 5 anni con le gravissime conseguenze di chiusure di credito da parte di terzi.
ALTRE FORME IN TUTELA DEL CREDITORE
Oltre a quelle già indicate vi sono altre forme minori però molto usate in tutela del creditore e sono:
LA CLAUSOLA PENALE:
È una clausola che viene inserita in un contratto per evitare che, nel caso che una delle due parti non rispetti il contratto, invece di essere citata davanti al giudice e quindi dover affrontare una vera e propria vertenza civile non tutti gli inconvenienti di spese e di tempo che una causa comporta, la parte che non adempie deve are subito una somma di denaro, chiamato appunto penale all’altra parte e tale somma è già stabilita preventivamente.
CAPARRA:
Alla stipula di un contratto qualunque si stabilisce tra le due parti che in caso di inadempimento, l’inadempiente dovrà are all’altro una somma di denaro e si suddivide in:
ANTICRESI:
Il termine deriva dal greco anticreomai e consiste in quel contratto mediante il quale un debitore consegna al creditore un proprio bene immobile affinché ne percepisca i frutti civili che il creditore scomputa dal debito principale e dagli interessi.
DIRITTO DI RITENZIONE:
È quel diritto di garanzia preventiva del credito che consiste nel fatto che, in alcuni casi particolari, il creditore ha diritto di detenere la cosa del debitore fino a quando quest’ultimo non abbia adempito la sua prevenzione
ALTRI FATTI LECITI CAUSA DI OBBLIGAZIONI
Questi atti leciti producono delle obbligazioni caratteristiche cioè particolari in quanto è essenziale che vi sia solo la dichiarazione dell’obbligato e quindi si chiamano PROMESSE UNILATERALI.
Questo tipo di obbligazione sono:
LA GESTIONE DI AFFARI
IL PAGAMENTO DELL’INDEBITO
ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA
S’intende per promessa unilaterali quell’atto giuridico consistente nella dichiarazione espressa da una parte soltanto chiamata promettente che si obbliga ad effettuare una determinata prestazione indipendentemente dall’accettazione dell’altra parte a favore della quale la prestazione dev’essere eseguita chiamata PROMISSARIO.
Le caratteristiche delle promesse unilaterali sono:
OBBLIGATORIETA’: il promettente ha il dovere di adempiere alla promessa fatta
ASSENZA DEL CORRISPETTIVO
Le ure tipiche di promesse unilaterali sono:
PROMESSA DI PAGAMENTO: È una dichiarazione unilaterale che prova l’esistenza di un debito a favore del creditore
RICONOSCIMENTO DEL DEBITO: Consiste nella promessa fatta da qualcuno destinata ad un destinatario indeterminato
PROMESSA AL PUBBLICO: Consiste in una dichiarazione in cui il debitore riconosce il suo debito.
NEGOZIO GIURIDICO
È quell’atto o quell'insieme di atti fatti da una o più persone diretti a creare effetti giuridicamente rilevanti. (Contemplati e regolati dalla legge).
CONTRATTO
È quell'atto o quell'insieme di atti fatti da due o più persone diretti a creare, modificare o estinguere atti giuridicamente rilevanti di natura patrimoniale.
Il negozio giuridico per eccellenza e che sta alla base di tutta l'attività economica dell'essere umano è il contratto che quindi possiamo definire in questo modo: È quell'atto o quell'insieme di atti fatti da due o più persone diretti a recare, modificare o estinguere situazioni giuridicamente rilevanti di natura patrimoniale. Art. 1321 c.c. È l'articolo più importante del codice civile.
Il diritto suddivide i contratti in due grandi categorie e cioè:
- Contratti tipici
- Contratti atipici
Si intende per contratto tipico tutti quei contratti previsti e regolati dal codice civile; sono contratti atipici tutti gli altri.
TABELLA DEI CONTRATTI TIPICI
1) Contratti di scambio (DO UT DES cioè io dó affinchè tu mi dia):
- Compravendita
- Permuta
- Somministrazione
- Contratto estimatorio
- Contratti di borsa
2) Contratti di scambio (DO UT FACIAS cioè dó affinchè tu faccia):
- Appalto
- Locazione
- Leasing o locazione finanziaria
- Deposito
3) Contratti Reali (Si chiamano così perchè il contratto si perfeziona, rende valido, con la consegna della cosa):
- Mutuo
- Comodato
4) Contratti bancari
- Conto corrente
- Cassetta di sicurezza
- Deposito
5) Contratti ad effetti reali (sono quelli diretti a creare, modificare o estinguere diritti reali di godimento su cosa altrui).
6) Contratti diretti a creare una garanzia per il creditore
- Fideussione
- Anticrasi
7) Contratti di cooperazione con soggetti o persone che svolgono un'attività giuridica
- Rappresentanza
- Agenzia
- Mediazione
- Trasporto
8) Contratti aleatori (cioè il sacrificio è sicuro ma il guadagno è incerto)
- Gioco
- Scommesse
- Assicurazione
AUTONOMIA CONTRATTUALE
Il diritto civile contiene un principio giuridico di basilare importanza cioè lascia in completa libertà alle persone di poter esprimere e manifestare la propria volontà contrattuale come meglio credono, naturalmente nel pieno rispetto della legge.
Tutti noi durante l’arco della nostra giornate effettuiamo continue manifestazioni di volontà negoziale cioè contratto spesso senza rendere conto e che invece la legge contempla e protegge: basti pensare alla spesa ad un supermercato, al momento in cui ci si ferma al distributore per il carburante, basti pensare a tutti quegli accordi che si conducono con una stretta di mano o addirittura con una manifestazione
Basti pensar ad una vendita all’asta e così via; se così non fosse e se per ogni modifica di volontà negoziale.
La legge dovesse imporre particolari forme tutta l’attività socio-economica sarebbe bloccata: questo principio essenziale del diritto civile si chiama “autonomia contrattuale”.
Ma non sempre è così poiché la legge contempla dei casi specifici di manifestazioni negoziali da devono essere attuale ed espresse così come il diritto e il codice obbligatorio e questa è il caso dei contratti tipici chiamati così in quanto sono regolati e contemplati in maniera dettagliata dal c.c. e, se le parti contrattuali non dovessero rispettare sia pure un solo elemento voluto dal codice, il contatto non è efficace e può risultare invalido.
CONTRATTI TIPICI
Un contatto affinché possa essere valido secondo la legge deve avere queste caratteristiche:
1. quattro elementi chiamati “ESSENZIALI”, la mancanza di un soltanto di questi comporta la nullità del contratto stesso e sono:
2. elementi “ACCIDENTALI” che sono:
Si chiamano così perché alla legge non importa se sono compresi o no dal contratto in quanto sono costituite da clausole volute dai contraenti, clausole che però se sono accettate dagli stessi contraenti diventano obbligatorie e devono essere rispettate.
VOLONTÀ:
Le parti contrattuali per poter stipulare un contratto devono avere naturalmente una chiara volontà del volerlo seriamente effettuare, quindi tra di loro vi deve essere un pieno accordo cioè la volontà la quale deve essere SPONTANEA cioè senza alcuna forzatura o imposizione esterna.
E se questo dovesse accadere il contratto diventerebbe invalido cioè non avrebbe la sua completa validità oppure sarebbe nullo.
VIZI DELLA VOLONTÀ:
Quando la volontà delle parti o soltanto di una di esse è alterata da fattori esterni si dice che la volontà stessa è viziata,tali vizi sono:
a) errore;
b) violenza;
c) dolo.
ERRORE:
si distingue in due tipi e cioè:
errore 'vizio'
errore 'ostativo'
Si chiama errore 'vizio' l'errore che ricade sulla natura del bene (oggetto del contratto). Es. pensavo di aver comprato una collana d'oro e invece era soltanto placcata in oro; pensavo di aver comprato un quadro del '600 e invece era dell'800.
Si chiama errore 'ostativo' l'errore che si verifica allorquando c'è tra le parti divergenza tra quello che si voleva dire e quello che in realtà si è detto o si è scritto. Es. Pensavo di aver scritto cento milioni e invece, per distrazione o per leggerezza ho scritto dieci milioni.
ERROR IN NEGOZIO
si verifica quando l'errore ricade sulla natura del contratto (negozio). Es. pensavo di aver stipulato un contratto di locazione invece ho stipulato un contratto di affitto.
ERROR IN SUBSTANTIA
Si verifica quando l’errore cade sulla sostanza del bene. Es. Pensavo di aver acquistato un maglione in pura lana e invece era di lana sintetica.
ERROR IN NATURA
Si verifica quando l’errore ricade sulla natura dell’oggetto. Es. Pensavo di aver comprato un quintale di arance invece per errore ho comprato un quintale di pere.
ERROR IN PERSONA
Si verifica allorquando pensavo di aver stipulato un contratto con una determinata persona e invece l'ho stipulato con un'altra persona. es. pensavo di aver parlato con il proprietario o il dirigente e invece ho contratto con un rappresentante.
VIOLENZA:
La violenza è un altro vizio della volontà ed è definita dal codice civile ''QUELLA MINACCIA DI UN MALE GRAVE ED INGIUSTO RIVOLTA VERSO UNA PERSONA ALLO SCOPO SPECIFICO DI POTERLA CONVINCERE A FAR ACCETTARE UN NEGOZIO O CONTRATTO CONTRO LA SUA VOLONTÀ''.
La violenza può essere di due tipi:
1.Violenza psichica
2. Violenza fisica.
VIOLENZA PSICHICA:
Tutti noi sappiamo che le persone non sono dotate tutte dalle medesime forze psicologiche in quanto vi sono persone più forti e persone meno forti da questo punto di vista. Queste persone caratterialmente meno forti sono naturalmente più scoperte da un punto di vista psicologico e quindi diventano preda più o meno facile da chi vuole convincere a fare qualcosa contro la propria volontà. La legge precisa che la violenza può essere considerata tale è quindi punibile solo se essa è grave ed ingiusta cioè talmente grave da danneggiare gravemente la persona minacciata. Proprio per questo l'Art. 1435c.c. chiarisce la gravità e l'intensità di tale minaccia distinguendola in base all'età della persona minacciata, al sesso, alle condizioni socio-economiche.
Inoltre tale male ingiusto rappresenta una minaccia non soltanto se questa è rivolta alla persona direttamente interessata ma è minaccia con la stessa intensità anche se questa è rivolta ai propri famigliari, ai propri parenti e ai beni di questi.
Bisogna stare attenti però a non confondere una minaccia vera e propria da quella che può soltanto essere un potere di convincimento che una persona ha su un'altra per convincerla a fare qualcosa (basti pensare alla capacita di convincimento di un rappresentante qualsiasi che racchiude in se una forza psicologica tale da convincere una persona che il suo prodotto è migliore di altri).
Ancora non è da considerare violenza il cosiddetto timore reverenziale che è costituito da tutte quelle persone che si assoggettano a qualcun altro per troppa accondiscendenza tipo un dipendente verso il suo superiore: in questo caso questa persona debole pavida non può davanti alla legge essere disprezzato da ciò che ha commesso nei riguardi di un'altra persona dicendo come scusante che lo ha fatto per impedire al suo capo.
VIOLENZA FISICA:
La violenza fisica in molto grave tanto che comporta sempre e comunque la completa e totale nullità del contratto Questo perchè una persona che subisce questo tipo di violenza non ha alcuna possibilità di reazione in quanto, anche se fosse estremamente deciso e coraggioso e volesse opporsi, non potrebbe farlo in quanto non è che sia stata limitata la sua volontà ma è stata annullata in qualche modo la sua reazione fisica: basti pensare a colui che è minacciato con un'arma o che minacci i suoi cari oppure sia immobilizzato quindi ogni negozio causato con questo mezzo Violenza fisica, comporta la nullità del contratto e mancanza assoluta i uno degli elementi essenziali dl contratto cioè la volontà.
DOLO:
È l'ultimo vizio della volontà, dolo deriva dal latino 'Dolum' ed è definito dalla legge raggiro inganno, cioè quell’inganno attuato per convincere un'altra persona a stipulare un negozio che questa persona se fosse stata a conoscenza dell'inganno o della menzogna non lo avrebbe mai stipulato o lo avrebbe stipulato a condizioni diverse'. Affinché la legge possa tener conto e quindi considerare il negozi viziato deve accertarsi che il dolo sia determinante cioè l'inganno deve essere l'unica ragione che ha causato il negozio. Es. Io convinco un'altra persona a comperare una cosa che io so sia alterata o danneggiata quindi l'unica ragione che mi spinge ad effettuare un contratto di compravendita con un'altra persona è propri la volontà di ingannarla. ½ è un altro tipo di dolo, chiamato omissivo o incidente il quale si verifica quando l'inganno non riguarda tutto il contratto cioè non è determinante ma riguarda solo una parte di esso. Es. una persona vende un'auto ad un'altra persona omettendo di informare questa persona che l'auto ha avuto un serio incidente per cui se l'acquirente avesse saputo questo particolare o non avrebbe comprato l'auto o l'avrebbe comprata prezzo minore.
LA CAUSA:
È il secondo elemento essenziale del contratto. Il diritto definisce la causa “la ragione socio-economica per cui le parti si incontrano e perciò si può più semplicemente affermare che la causa in un contratto è costituita dal contratto stesso.
Es: sue persone esprimono la propria volontà di incontrarsi per fare un contratto (causa) di compravendita di una casa per abitarci.
Per il diritto la causa deve essere LECITA e non contraria alle norme morali o di buon costume premesse è facile capire che la causa è costituita dalla natura del contratto stesso cioè tra la ragione socio-economica.
La causa deve essere completamente STACCATA dallo scopo del contratto in quanto il diritto considera lo scopo per cui le parti stipulano un contratto completamente in modo indifferente cioè per il diritto lo scopo non ha nessuna importanza a meno che non sia contrario alla legge.
Concludendo in un contratto se manca la causa e se è contraria alla morale o ai principi di buon costume il contratto è nullo, se invece non è specificato lo scopo il contratto è perfettamente valido. ART. 1343
DIFETTI DELLA CAUSA:
Alle volte la causa può mancare del tutto oppure solo in parte o può sopravvenire nella causa un difetto che prima non c’era.
Si parla in questo caso si difetti della causa che sono:
DIFETTO GENETICO TOTALE
Si vuole intendere che la causa manca sin dagli inizi nella stipula del contratto e questo rende il contratto stesso nullo.
DIFETTO GENETICO PARZIALE
Si verifica quando all’inizio del contratto la causa c’è ma poi, durante il proseguimento la causa viene a mancare. (rate non più ate, ecc . )
DIFETTO SOPRAVVENUTO DELLA CAUSA (inadempimento, impossibilità sopravvenuta, eccessiva onerosità)
Si manifesta in 3 modi che abbiamo già detto e in special modo, nei contratti di lavoro ma anche in altri tipi di contratto e per rendere l’argomento più facile prendiamo lo spunto proprio dal contratto si lavoro e cioè:
INADEMPIMENTO: si verifica quando il contratto di lavoro è valido ma durante il suo proseguimento succede qualcosa che lo rende difettoso. Es: il lavoratore non svolge la propria attività con la diligenza dovuta e quindi il contratto può essere annullato non per difetto genetico ma per GIUSTA CAUSA oppure il datore di lavoro non adempie ai suoi obblighi retributivi per cui il lavoratore può annullare il contratto.
IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA: si verifica quando in un contratto di lavoro il lavoratore per una ragione qualunque non può più proseguire la sua attività: il contratto è annullato per GIUSTA CAUSA
ECCESSIVA ONEROSITÀ: significa che ad un certo punto il peso dell’attività lavorativa diventa più pesante rispetto a quello iniziale.
C’è un principio di diritto che afferma che: NESSUNO PUÒ ESSERE ADIBITO AD UN LAVORO DIVERSO E PIÙ ONEROSO DA QUELLO PER CUI ERA STATO ASSUNTO DAL DATORE DI LAVORO, e anche IN UN CONTRATTO LE PARTI CONTRATTUALI SI DEVONO TROVARE SU UNO STESSO PIANO PER CIÒ CHE RIGUARDA I DIRITTI E I DOVERI RECIPROCI.
OGGETTO:
È il terzo elemento essenziale del contratto ed è rappresentato dalla casa per cui si fa unc contratto. ART. 1436 c.c.
Affinché l’oggetto di accettato dalla legge, deve avere queste caratteristiche:
LECITO
POSSIBILE
DETERMINATO o DETERMINABILE
LECITO:
Significa che l’oggetto non deve essere contrario a norme imperative oppure contrarie alla morale o al buon costume
Es: il proprietario di un locale non può fare un contratto di locazione con un’altra persona di questo locale avente come oggetto tramutarlo in un deposito di merce rubata.
È bene precisare che il contratto è nullo solo quando tutte le parti contrattuali conoscono o sanno che l’oggetto è illecito, altrimenti se sono una parte è a conoscenza del fatto, si può anche sanare il contratto eliminando la parte che lo rende illecito.
POSSIBILE:
L’oggetto non può essere una cosa impossibile da vendere; non posso fare un contratto di compravendita con un bene demaniale oppure con un bene che non è proprio o che non esiste;
L’impossibilità però può essere di 2 tipi:
Assoluta:
quando rende necessariamente nullo il contratto
Relativa:
il contratto può essere annullato ma anche ratificato
es: una nave merci affonda e il carico si rovescia in mare. Ci sono due opzioni:
Il carico è totalmente andato perduto per impossibilità sopravvenuta
Il carico o parte di esso è recuperabile; in questo caso il contratto può essere salvato ma la decisione definitiva spetta al compratore della merce che naturalmente può chiedere un altro contratto in condizioni diverse favorevoli all’acquirente.
DETERMINATO:
Vuol dire che l’oggetto di qualunque prestazione deve essere ben determinato e se non è subito così, deve essere reso assolutamente determinato in seguito, cioè quando si crea il contratto vero e proprio.
INDETERMINATO:
Significa che l’oggetto non è determinato ma la legge obbliga che debba essere determinato senz’altro in un secondo momento cioè all’atto della stesura del contratto.
Es: io voglio un’auto che abbia l’impianto di climatizzazione: l’oggetto è indeterminato ma quando avrò trovato un’auto con queste caratteristiche, diventerà determinato e dovrà essere ben indicato sul contratto.
FORMA:
È l’ultimo elemento essenziale di un contratto tipico e cioè la legge obbliga per ogni contratto tipico una forma ben determinata dalla stessa legge che se dovesse mancare, renderebbe il contratto nullo. La forma che richiede la legge è quella scritta e alle volte alla scrittura deve essere aggiunta l’autenticazione da parte di un notaio o di un pubblico ufficiale e la registrazione o trascrizione sui pubblici registri che variano a seconda del tipo del bene, oggetto del contratto. Quando il contratto tipico deve avere secondo il diritto la forma scritta si dice che la forma è AD SUBSTANZIAM cioè la forma rappresenta la sostanza cioè l’elemento basilare senza il quale il contratto è nullo. Però può succedere che in un negozio di altro tipo la legge non contempli alcuna forma particolare (basti pensare a una compravendita di beni mobili); in questi casi le parti negoziali non sono vincolate da alcuna formalità di legge ma se sono in possesso si un qualunque documento privato riguardante quel negozio, in caso di contrasto giudiziario tra le parti, quel documento può costituire la prova essenziale per convincere il giudice che in effetti quel negozio si è realmente attuato tra le parti per cui può serenamente condurre la vertenza. Questa forma si chiama AD PROBAZIONEM. Quando un contratto scritto ha bisogno oltre che della forma scritta, l’autenticazione delle firme da parte di un notaio o di un pubblico ufficiale e l’obbligo della trascrizione sui pubblici registri, tale contratto si chiama CONTRATTO TIPICO CON FORMA SOLENNE. Oltre alle forme sopra citate vi sono altre prove formali che si chiamano prove semplici:
1. SCRITTURA PRIVATA
quando il negozio non viene fatto in forma solenne ma esiste una scrittura del negozio firmata dalle parti contrattuali.
2.
che è la dichiarazione che una parte fa della verità dei fatti accaduti e quindi sfavorevole a chi la fa ma favorevole all'altra parte.
3. GIURAMENTO
a cui il giudice si rivolge se non vi sono altre prove; il giuramento può essere DECISORIO, quando è richiesto da una parte nei riguardi dell'altra parte ed è diretto a decidere la causa, oppure SUPPLETORIO quando il giuramento non è richiesto dall'altra parte ma è richiesto direttamente dal giudice e naturalmente colui che giura si impegna volontariamente a dire il vero ma se il giudice non si convince oppure l'interrogato cade in contraddizione, il giudice può immediatamente imputare la persona di falso giuramento procedendo anche all'arreso immediato in aula o al giudizio del direttissimo.
ELEMENTI ACCIDENTALI del contratto:
Abbiamo detto che i contratti possono contenere anche altri elementi chiamati accidentali che altro non sono se non delle clausole particolari volute espressamente dai contraenti per cui tali clausole non sono obbligatorie per legge ma se le parti contrattuali le accettano reciprocamente, le inseriscono nel contratto e le firmano, le fanno diventare obbligatorie per cui devono essere assolutamente rispettate.
Questi elementi sono:
CONDIZIONE
TERMINE
MODO
CONDIZIONE
È quell’evento futuro incerto al verificarsi o meno del quale dipende l’efficacia del contratto.
Essa può essere:
SOSPENSIVA
Si chiama così perché l’efficacia del contratto è sospesa sino al verificarsi della condizione e cioè es: io compro questo terreno se tra 3 mesi non sarò trasferito: come si vede se la condizione non si realizza, il contratto diventerà efficace.
RISOLUTIVA
Significa che il contratto ha valore immediato ma se la condizione si verifica, il contratto perde efficacia. Es: io compro ora questo terreno ma se tra 3 mesi il comune non mi avrà rilasciata l’autorizzazione a costruire, gli restituirò il terreno: come si può notare, il contratto di compravendita ha efficacia immediata ma se non si verifica la condizione, il contratto si scioglie.
TERMINE
È quell’evento futuro e certo da cui dipende l’efficacia del contratto che può essere:
INIZIALE:
Comincerò a are ciò che ho comprato da una certa data
FINALE:
Finirò di are in una certa data
CERTA:
Ti regalerò questa casa se farai qualcosa (laurearsi, sposarsi ecc . )
MODO
Il termine modo deriva dal latino “modus” che significa limitazione e consiste in QUELL’ATTO DI LIBERALITA’ che è quell’atto mediante il quale una persona concede a qualcun altro qualcosa con l’impegno da parte di quest’ultimo di dover fare o non fare o dare qualcosa entro i limiti del valore dell’atto di liberalità.
Il modo si distingue dalla donazione in quanto quest’ultima è un vero e proprio contratto per cui deve essere fatto tutto in modo solenne cioè per iscritto, autenticato da un notaio e poi infine registrato (CONTRATTO SOLENNE = contratto scritto, autenticato e registrato).
Se l’obbligo non viene adempiuto dal beneficiario, colui che ha concesso il modo ha il diritto di costringere il beneficiario all’adempimento. Inoltre il modo è un elemento che si applica nei contratti a titolo gratuito come appunto la donazione o il comodato oppure si applica ancora nei negozi giuridici unilaterali (testamento).
Se la consistenza dell’atto di liberalità non è sufficiente all’adempimento dell’obbligo assunto, l’obbligato può non effettuare e completare quello che aveva accettato.
Se l’obbligato dovesse essere impedito nell’adempimento per una ragione qualunque come ad esempio la morte, saranno obbligati ad adempiere gli eredi sempre nei limiti dell’atto di liberalità.
Si può anche chiamare “DONAZIONE MODALE” per contraddistinguerla dalla donazione vera e propria.
ES: io ti lascio questa somma di denaro con la quale costruirai un asilo nido (modo di fare); ti lascio questo terreno ma non devi venderlo per 5 anni (modo di non fare); ti lascio questa somma di denaro ma ogni anno dovrai invitare a cena i poveri della parrocchia (modo di dare).
Un contratto quando è espresso così come contempla il diritto ed è quindi corretto in tutte le sue parti, esprime la sua efficienza totale tra le parti che lo hanno concluso. Può accadere invece che per varie ragioni il contratto manchi di qualche sua caratteristica voluta dalla legge; cioè si dice che il contratto è viziato.
Tali vizi possono essere più o meno gravi e quindi a seconda della loro gravità rendono il contratto invalido.
Tali invalidità possono rendere il contratto:
Nullo
Annullabile
Inefficace
Rescisso
NULLITA’
Per il diritto un contratto è nullo nei seguenti casi:
Quando manca uno degli elementi essenziali (volontà, causa, oggetto, forma)
Quando l’oggetto è contrario a norme imperative oppure è impossibile, indeterminato o contrario alla morale pubblica
Quando la causa è inesistente o contraria alla morale
Quando manca la forma prevista dalla legge
Conseguenze della nullità:
Il contratto è nullo sin dall’inizio cioè è come se non fosse mai esistito
Tutti gli effetti che ha procurato prima del riconoscimento della sua nullità sono cancellati ed inefficaci
La nullità deve essere richiesta da tutte le parti contrattuali e non da una sola in quanto il contratto non esiste per tutti i contraenti
La nullità può essere richiesta dai terzi estranei al contratto ma che abbiano interesse a richiedere la nullità
La nullità può essere richiesta d’ufficio
La nullità è imprescrittibile cioè la richiesta di nullità non scade mai
Il contratto non può essere sanato in quando essendo nullo non è mai esistito
ANNULLABILITA’
Il contratto si chiama annullabile in quanto contiene vizi o difetti molto meno gravi di quelli della nullità e pertanto è chiamato così perché il contratto esplica tutta la sua efficacia come se fosse valido sino a quando una delle sue parti (quella che ne ha più interesse) non si rivolga al giudice per chiederne l’annullamento e se tale richiesta non ci dovesse essere, il contratto continua ad avere la sua efficacia sino alla fine.
Le conseguenze del contratto annullabile sono le seguenti:
Gli effetti che il contratto ha prodotto sino alla dichiarazione della annullabilità sono validi
Il contratto annullabile può essere sanato cioè convalidato; questo interesse può essere comunicato quando la parte dichiara espressamente di volerlo rendere valido nonostante la sua condizione. La convalida può essere invece tacita quando la parte esegue volontariamente il contratto pur conoscendo le cause dell’invalidità
L’annullabilità può essere richiesta di solito dalla parte contraente che ne ha interesse che è la parte colpita dal vizio del contratto
L’annullabilità non può essere richiesta da terzi perché può richiederla solo la parte che potrebbe essere danneggiata
L’annullabilità è prescrittibile e tale prescrizione è di solito di 5 anni
L’annullabilità non può essere richiesta dal giudice.
Le cause di annullabilità possono essere costituite oltre che da qualche errore anche in caso in cui una delle parti sia incapace cioè si parla di incapacità naturale come ad es. un contratto concluso con un minorenne; inoltre il contratto può essere annullabile anche per violenza psichica cioè quel tentativo da parte di qualcuno diretto a estorcere un consenso contrattuale nei confronti di un’altra parte; invece sappiamo che la violenza fisica comporta sempre la nullità del contratto.
Infine il contratto annullabile può essere dato dal dolo omissivo.
RESCISSIONE
Il termine rescissione significa nient’altro che scioglimento del contratto che si verifica quando il contratto è concluso in condizioni gravemente inique e pesanti nei riguardi di una parte contrattuale. Tutte queste condizioni sono elencate in maniera specifica dal codice civile.
La rescissione si verifica quando esiste una situazione di grave pericolo e di urgente necessità o di un’impellente stato di bisogno in cui si trovi una delle due parti.
Il contratto concluso in grave stato di pericolo può essere rescisso quando colui che ci trova in questo stato assume obbligazioni inique e pesanti per poter salvare se o altri da un pericolo grave e concreto nei confronti della persona.
Il contratto può essere rescisso quando è concluso in un grave stato di bisogno (di denaro per es.)
Ma in questi casi la legge impone una condizione per poter richiedere la rescissione del contratto e cioè il danno deve andare oltre la metà del valore della prestazione che la cosa venduta aveva in quel momento (vendo una cosa da 2 milioni ma la parte che mi deve dare la somma, approfittando della mia situazione mi da 400.000 lire cioè mi da meno della metà che l’oggetto aveva in quel momento).
INEFFICACIA
Si ha quando il contratto o il negozio è validissimo al momento in cui è stato concluso ma non può, per varie ragioni, esplicare la sua efficacia.
CONTRATTI DI COMPRAVENDITA:
Abbiamo già avuto occasione di precisare che i contratti di compravendita appartengono ai contratti di scambio DO UT DES,che sono contratti di alienazione a titolo oneroso cioè sacrifici e guadagni sono reciproci quindi sono contratti sinallagmatici quindi contratti tipici.
I contratti di compravendita sono vari ed esattamente:
Contratti di compravendita di beni mobili
Vendita di beni immobili e mobili registrati
Vendita con patto di riscatto
Vendita con US PRAELAZIONIS (con diritto di precedenza
Vendita con riservato dominio o con riserva di proprietà
Prima di poter iniziare l'analisi di questi tipi di compravendita, é necessario conoscere l'esatta definizione di compravendita e cioè:
É QUEL CONTRATTO CHE HA PER OGGETTO IL TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÁ DI UNA COSA O DI UN DIRITTO CHE UNA PARTE O PERSONA FA AD UN’ALTRA PARTE O PERSONA DIETRO UN CORRISPETTIVO CHE CONSISTE NEL PAGAMENTO DI UN PREZZO.
Come si può constatare dalla definizione appena detta, l'obbligo del compratore é quello di are un prezzo e l'obbligo del venditore é quello di cedere un bene.
In caso di inadempimento da parte del debitore, il contratto di compravendita si può risolvere in 2 modi:
1- Risoluzione di fatto cioè il creditore ha il diritto di risolvere il contratto immediatamente
2- Risoluzione di diritto cioè il creditore da questo momento ha il diritto di rivolgersi al giudice affinché obblighi il debitore all'adempimento oppure sottoporlo a conseguenza esecutiva.
L'azione esecutiva consiste in questo:
Una volta che il giudice abbia emesso sentenza di condanna all'adempimento, incaricherà un ufficiale giudiziario che si recherà presso il domicilio del debitore con un decreto di esecutività firmato dal giudice imponendo al debitore di adempiere entro 15 giorni.
Se il debitore non adempierà, l'ufficiale giudiziario procederà con il pignoramento se si tratta di cose mobili e con il sequestro se si tratta di cose immobili o mobili registrate che appartengono al debitore.
L'ufficiale giudiziario nominerà 'CUSTODE DEI BENI PIGNORATI' lo stesso debitore che non solo non potrà rifiutarsi ma diventerà anche diretto responsabile di tutti questi beni che non potranno perciò essere alienati o danneggiati anche se ne potrà fare uso.
L'ufficiale giudiziario impone al debitore l'adempimento entro 60 giorni ma se neanche entro questo periodo il debitore a, i beni pignorati sono sottratti al debitore e portati nella casa di aste giudiziarie in cui si stabilirà la data in cui questi beni dovranno essere venduti all'asta pubblica il cui ricavato servirà alla soddisfazione del creditore.
Se la vendita non raggiunge il completo sanamento del debito, il creditore avrà diritto a procedere ancora ad altro pignoramento o sequestro dei beni del debitore che subiranno la medesima sorte sino a quando la somma ricavata non sarà completamente risarcita al creditore. Da questa affermazione se ne deduce il fatto evidente che qualunque bene che il debitore potrà acquistare senza aver ancora adempiuto al debito, sarà sempre sottoposto a sequestro o pignoramento per l'importante principio del codice civile riguardante le obbligazioni che afferma che il debitore risponde del suo debito nei riguardi del creditore con tutti i suoi beni presenti e futuri.
Gli elementi di compravendita sono:
Accordo
Causa
Oggetto
Forma (é necessario comprendere bene la differenza che c'é tra trascrizione dichiarativa e costitutiva che é quella che viene fatta perché imposta obbligatoriamente dalla legge in quanto solo se un tal diritto viene trascritto acquista valore giuridico).
OBBLIGHI DEL VENDITORE
L'articolo 1477 stabilisce tali obblighi:
Obbligazione di fare, acquistare la cosa cioè vuol dire che il venditore deve attivarsi affinché l'acquirente sia quanto più possibile aiutato e facilitato nell'acquisto della cosa da parte del venditore e obbligazione di garanzia dell'EVIZIONE: il termine evizione deriva dal latino EVINCERE che significa sopraffare, soppiantare e si verifica quando a seguito di una sentenza il compratore subisce la perdita totale o parziale della cosa acquistata poiché un terzo é riuscito a dimostrare di essere il legittimo titolare nonostante la difesa che l'acquirente ha sostenuto in tribunale. Una volta subita l'evizione, il compratore deve avvertire subito il venditore della evizione subita e questo costituisce un obbligo preciso da parte dell'acquirente in quanto, se non lo fa, rischierebbe di non concludere più niente per riottenere il proprio diritto di cui è stato spogliato in quanto il venditore potrebbe difendersi davanti al giudice affermando che se fosse stato avvertito in tempo, avrebbe potuto difendersi e dimostrare che il terzo non poteva accampare diritti sulla cosa venduta.
Se comunque il venditore soccombe, il compratore ha diritto alla restituzione del denaro e al risarcimento di tutte le spese e di tutti i danni e può anche recedere dal contratto.
GARANZIA PER VIZI
Quando si acquista una cosa, alle volte può accadere che il bene acquistato contenga delle imperfezioni, dei difetti dovute o alla sua produzione oppure alla sua non buona conservazione cioè vizi; se tali vizi sono talmente seri da non poter usare la cosa allo scopo cui é destinata oppure ne diminuisce il valore in modo molto evidente, la legge con l'articolo 1490 tutela in modo particolare il compratore con la cosiddetta ''garanzia per vizi''.
Il venditore é obbligato a garantire il compratore per i vizi solo se il compratore non li conosceva oppure erano nascosti e quindi il compratore non poteva conoscerli.
I vizi possono essere di 2 tipi:
Vizi apparenti, che si notano quasi subito oppure in un periodo molto breve come ad esempio una malformazione o una macchia in un capo d'abbigliamento, nel qual caso l'acquirente dovrà denunciare il vizio al venditore entro 8 giorni dalla consegna
Vizi occulti, cioè non facili da individuare subito il compratore deve riferire al venditore entro 8 giorni dalla scoperta del vizio; ES: quando si acquista un libro e poi si scopre che manca qualche ina.
In questi casi il compratore può avere varie alternative che la legge gli concede e cioè può esplicare l'azione redibitoria (dal latino che significa restituire) e cioè il compratore restituisce il bene risolvendo il contratto facendosi restituire il prezzo.
AZIONE ESTIMATORIA
Cioè una rivalutazione della cosa con un prezzo inferiore proporzionato alla gravità del vizio. Questa azione deve essere esperita entro 1 anno dalla consegna del bene acquistato. Il compratore comunque può sempre avere la possibilità di richiedere al venditore il risarcimento del danno a meno che costui non sia in grado di dimostrare che era completamente all'oscuro dei vizi sulla cosa. Una garanzia un po' speciale riguarda la cosiddetta garanzia del buon funzionamento che la legge prevede nei riguardi di beni mobili per uso domestico come frigoriferi, televisori ecc.
Il venditore garantisce il buon funzionamento dell'oggetto ma se non funziona l'acquirente deve denunciare tale difetto entro 30 giorni dalla scoperta e se il venditore si rifiuta di riparare il danno o sostituire l'apparecchio, l'acquirente ha 6 mesi di tempo per poter ricorrere al giudice il quale imporrà per legge la sostituzione o la riparazione. La differenza tra la garanzia per vizi e questa é che nella prima la garanzia si applica su ogni tipo di bene e per farla valere il compratore deve dimostrare che i vizi sono molto gravi; nella seconda garanzia, invece, il compratore non deve dimostrare nient'altro se non il fatto che l'apparecchio non funziona.
OBBLIGHI DEL COMPRATORE
Il compratore come primo compito d assolvere é quello di are il prezzo nel tempo e nel luogo fissati dal contratto; il prezzo dev'essere ben determinato dalle parti oppure determinabile in seguito. Altro obbligo del compratore é se non é stato pattuito in modo diverso tocca are le spese del contratto cioè l'eventuale onorario del notaio e se il contratto dev'essere registrato a lui toccano anche le spese di registrazione.
VENDITA DI BENI MOBILI
La vendita di un bene mobile é caratterizzata dal fatto che il contratto si perfeziona con la consegna del bene da una parte e il amento del prezzo dall'altra; per questo tipo di compravendita che é il più comune, la legge, come si sa, non obbliga forme particolari e spesso si attua con il semplice comportamento della persona chiamata appunto “comportamento concludente” cioè basta il comportamento di una persona per stabilire che quella persona ha la volontà di acquistare beni mobili; basti pensare al comportamento che si attua al supermercato o al self-service oppure con una semplice stretta di mano o con un cenno del capo ecc.
COMPRAVENDITA DI BENI IMMOBILI O MOBILI REGISTRATI
Questi beni si possono acquistare solo attuando una forma prestabilita dalla legge e cioè la forma scritta seguita dall'autentica e con la trascrizione sui pubblici registri che per terreni e costruzioni il pubblico registro e il catasto mentre per i beni mobili registrati su strada, il registro competente é il PRA mentre la nav. aerea il PRNA e per i natanti é il PRNM.
Se oggetto della compravendita é un terreno o un fabbricato la vendita dev'essere di due tipi:
Vendita a misura cioè quando il prezzo del bene é stabilito per unità di misura. Es: 1000€ al m2
Vendita a corpo quando la vendita del bene avviene ad un prezzo globale. Es: un appartamento venduto a 400.000€
VENDITA CON PATTO DI RISCATTO
É regolato dall'art. 1500c.c.
Questo tipo di vendita di solito si verifica ne caso in cui una persona, per ragioni particolari di estrema necessità, si trova costretta a vendere un qualcosa a cui é particolarmente affezionato e che, proprio per questo, desidererebbe avere in seguito la possibilità di poter riottenere il bene venduto. Stabilisce perciò con il compratore la clausola che gli da il diritto di poter riacquistare il bene venduto in seguito previa restituzione della somma ricevuta.
Questo tipo di vendita può riguardare sia beni mobili sia immobili; se si tratta di beni mobili il tempo in cui il compratore può richiedere il riscatto sono 2 anni mentre se si tratta di beni immobili, il tempo é di 5 anni. Il compratore una volta accettata la clausola del riscatto non può più tirarsi indietro ne può rifiutare tale riscatto perché la clausola é un potere potestativo.
Noi abbiamo già visto in occasione delle obbligazioni che il compratore e quindi il creditore ha altre possibilità di potersi garantire di un suo credito specialmente se si tratta di una cosa immobile o mobile registrata e cioè l'ipoteca; ma generalmente le parti preferiscono spesso usare la formula del riservato dominio in quanto l'ipoteca è un atto costoso sia quando la si deve trascrivere sia quando la si deve cancellare.
CONTRATTI DO UT FACIAS
La locazione è quel contratto in cui una parte chiamata locatore o concedente si obbliga a far utilizzare ad un'altra parte chiamata locatario o conduttore o concessionario una cosa per un dato tempo dietro un determinato corrispettivo. Questa è la definizione generica della locazione che ci da l'art. 1571 poiché i contratti di locazione possono rafurarsi in altri tipi di contratti e cioè:
CONTRATTO DI LOCAZIONE DI BENI MOBILI (macchinari, mezzi pubblici registrati, attrezzi, libri)
LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI URBANI COMPRESI QUELLI PER USO ABITATIVO
LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI NON URBANI (cascine, rustici e fabbricati rurali)
LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI PRODUTTIVI come ristoranti, hotel ma in questo caso non si chiama locazione ma contratti ma d'affitto.
CONTRATTO DI LOCAZIONE DI UN BENE IMMOBILE PER USO ABITATIVO
È un contratto a tempo determinato in quanto ci può essere anche la scadenza. Se non vi è scadenza, ciascuna delle parti può recedere dal contratto in qualunque momento dando però un preavviso in tempi accettabili e si chiama DISDETTA. Se invece vi è una scadenza e questa termina senza che nessun delle parti abbia chiesto la cessazione del contratto, questo s'intende tacitamente rinnovato per lo stesso periodo di tempo scaduto.
Se il locatore durante il contratto aliena ad altri il su bene, questa alienazione non scioglie il contratto in quanto questo prosegue con il nuovo titolare però il contratto deve avere una data certa di stipulazione prima dell'alienazione.
Il locatore ha l'obbligo di consegnare al locatario il bene in uno stato in cui può essere usato secondo la sua utilità; il locatore deve provvedere a tutte le riparazioni necessarie per la perfetta funzionalità della cosa escludendo le piccole riparazioni di comune manutenzione che sono invece a carico del locatario: comunque sia le spese a carico del locatore sia quelle a carico del locatario sono dettagliatamente elencate negli art. 1575c.c. e 1576c.c.
Il locatario ha l'obbligo di usare e di servirsi della cosa per l'uso esclusivamente per cui la cosa stessa è stata data e dovrà sempre attuare il principio della diligenza del buon padre di famiglia. Se non è espressamente precisato il divieto di sublocazione sul contratto, il locatario può sublocare il bene ad altri sia in parte sia totalmente senza il consenso del locatore; il locatario però non più cedere agli altri l contratto di locazione in quanto, nel caso di sublocazione, il locatario rimane sempre l'obbligato principale e responsabile nei riguardi del locatore mentre gli eventuali sub-inquilini rimangono obbligati nei confronti del locatario.
Sino a qualche anno fa i contratti di locazione per uso abitativo erano regolati da una legge del 1978 chiamata legge sull'equo canone che invece di porre ordine e chiare disposizioni non ha fatto altro che aumentare la gran confusione che già esisteva prima. Questa legge ora è stata cancellata e si è creata una serie di leggi chiamate LEGGI DEI PATTI IN DEROGA che precisa i seguenti punti:
Questa nuova legge si riferisce ad abitazioni nuove, cioè costruite dopo l'11 luglio 1992; ma si possono riferire anche ai contratti di locazione relativi ad abitazioni costruite anche prima di tale data ma stipulati o rinnovati dopo il 14 agosto 1992
Il canone di locazione non si basa più sulle rigide regole della legge sull'equo canone ma invece l'ammontare del canone è lasciata alla libera contrattazioni delle parti che dovranno spesso rivolgersi al sindacato inquilini per la stesura di questo contratto
È sottoposto alla libera contrattazione anche l'aumentare della cauzione e il sistema di morosità dell'inquilino
Non è invece sottoposto alla libera contrattazione in quanto è stabilito dalla legge l'aumento ISTAT cioè l'aumento annuo del canone che dev'essere non più alto del 75% dell'aumento annuo del costo della vita.
I contraenti devono stipulare il contratto di locazione in 5 copie da dare uno all'ufficio del registro in quanto il contratto dev'essere registrato, una copia al locatore, un'altra al locatario, un'altra all'associazione degli inquilini e dei proprietari
Questa nuova legge dei patti in deroga non vale se non c'é l'approvazione dell'associazione degli inquilini e dei proprietari altrimenti sarebbe un normale contratto di locazione
La durata è di 24 anni ma c'è il rinnovo automatico obbligatorio alla prima scadenza di altri 4 anni per cui per questi primi 4 anni, il locatore non può dare disdetta all'inquilino
Il locatore può dare disdetta alla prima scadenza solo se la casa data in locazione è indispensabile per l'uso personale del locatore o dei suoi congiunti oppure se la casa ha bisogno di importanti ed urgenti ristrutturazioni
Il locatore deve dare per la prima eventuale disdetta la comunicazione al locatario con raccomandata ricevuta di ritorno almeno 12 mesi prima.
CONTRATTO DI LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI CON USO DIVERSO DA QUELLO ABITATIVO
I principi più importanti di questo tipo di contratto sono i seguenti:
la durata della locazione di questi tipi di immobili che riguardano essenzialmente le attività industriali, commerciali, artigianali, turistiche, non può essere inferiore a 6 anni e se invece si tratta di attività alberghiere questo contratto di locazione deve avere la durata minima di 9 anni
il conduttore può ricedere dal contratto per motivi gravi prima della scadenza a patto che il locatore abbia concesso tale possibilità del contatto di locazione.
il conduttore può sublocare ad un terzo senza bisogno del consenso del locatore
il conduttore può cedere anche il proprio contratto ad un terzo senza chiedere consenso al locatore purché ceda al terzo anche l'azienda.
in caso di mancata disdetta prima della scadenza il contratto s'intende rinnovato tacitamente per lo stesso periodo precedente
il canone può essere liberamente stabilito dalle parti solo per il primo anno ma per gli anni successivi può esserci una variazione del canone solo pari al 75% dell'aumento ISTAT.
nel caso in cui ci sia una cessazione del rapporto contrattuale che non sia dovuta però per inadempimento del conduttore, al conduttore stesso é dovuta dal locatore un indennità per l'avviamento commerciale
nel caso in cui il locatore intenda vendere l'immobile deve dare lo ius relazionis al locatario
Questi tipi di contratti si chiamano contatti d'affitto.
LOCAZIONE FINANZIARIA (leasing)
Il leasing é un istituto che é stato introdotto nel mondo economico italiano dal mondo economico anglosassone. Si tratta di un contratto tipicamente finanziario in quanto fa ricorso a questo tipo di contatto colui, privato o titolare di azienda avendo bisogno o di auto nuove o macchinari e alle volte anche beni immobili anziché chiedere un mutuo ad una banca o a qualche istituto finanziario, si rivolge ad una società finanziaria la quale funge da intermediaria chiedendo di acquistare il bene direttamente dal produttore per poi darlo in godimento temporaneo all'utilizzatore dietro amento di un canone. Le parti quindi in questo tipo di contratto sono 3:
il produttore
la finanziaria
l'utilizzatore
Alla scadenza del contratto che di solito non é di lunga durata ma quasi sempre si esaurisce in due anni, vi possono essere varie soluzioni e cioè l'utilizzatore può diventare proprietario del bene ando la somma residua che resta dopo aver sottratto tutti i canoni precedentemente ati può restituire il bene e farselo sostituire con uno nuovo.
Questo contratto rientra nei contratti atipici per cui nel caso in cui i vertenze giudiziarie, il giudice fa ricorso ai normali contratti di locazione previsti dal codice civile.
LA DONAZIONE art 769c.c.
Abbiamo già avuto occasione di parlare della donazione quando abbiamo studiato uno degli elementi accidentali del contratto ossia il modo. DEFINIZIONE: tale contratto viene così definito dal codice civile:
LA DONAZIONE È QUEL CONTRATTO MEDIANTE IL QUALE CON SPIRITO DI LIBERALITÀ UNA PARTE (donatario) ARRICHISCE UN ALTRA PARTE CHIMATA DONATARIO DISPONENDO A FAVORE DI QUESTA PARTE UN SUO DRITTO O ASSUMENDO VERSO LA STESSA PARTE UN’OBBLIGAZIONE.
La donazione assomiglia molto d un altro tipo di disposizione o di volontà di un soggetto e cioè il testamento con la differenza che il testamento non solo è un atto unilaterale ma è un atto che esplica la sua efficacia con la morte del testatore mentre la donazione è un atto bilterale tra vivi e ha immediata efficacia cioè da quando è stato stipulato. Il contratto di donazione si perfeziona con L'ACCETTAZIONE DA PARTE DEL DONATARIO e tale accettazione può essere CONTESTUALE cioè scritta direttamente sul contratto oppure tale accettazione può essere dichiarata in un momento successivo con un atto pubblico separato fatto dal donatario e che deve essere comunque modificato al donante.
La donazione è un atto tipico unilaterale ma occorre la volontà di accettare da parte del donatario e questo perché la donazione non é un contratto a titolo oneroso per cui entrambe le parti supportano sacrifici e guadagni reciproci ma invece c'è da una parte (donante) che compie un atto con spirito di liberalità quindi supporta un onere mentre dall'altra parte c'è solo un beneficio che consiste nell'arricchimento del suo patrimonio: perciò la causa del contratto di donazione è lo spirito di liberalità in quanto tutte e due le parti hanno la consapevolezza che la prestazione del donante è gratuita. Se invece la prestazione del donante fosse stata fatta per adempiere ad un obbligo, il contratto sarebbe nullo perché non sarebbe più un contratto di donazione e sarebbe nullo proprio per la mancanza della causa. Bisogna tener presente che non è donazione la prestazione di lavoro che qualcuno fa nei riguardi di un altro proprio perché il lavoro gratis non costituisce diminuzione del patrimonio del donante; e per la stessa ragione non costituisce donazione quella fatta per beni futuri o per beni altrui proprio perché sia nell'uno che nell'altro caso non c'è diminuzione del patrimonio del donante per cui manca la causa.
Abbiamo detto che la donazione deve essere fatta per atto pubblico sotto pena di nullità ma ci vuole anche la presenza di due testimoni. Se la donazione si riferisce a un oggetto di valore moderato, non c'è bisogno dell'atto pubblico basta che però il donante consegni materialmente la cosa al donatario.
Prima che la donazione come contratto sia perfezionato, sia il donante che il donatario possono revocare la propria dichiarazione. Non possono fare donazioni coloro che non hanno la piena disponibilità dei propri beni come ad esempio quando su un bene si gode un semplice diritto reale su cosa altrui. Per ricevere invece una donazione è sufficiente avere la capacità giuridica.
La donazione di regola è irrevocabile solo nel caso in cui il donatario si dimostri privo di ogni senso di gratitudine nei riguardi del donante e questi può revocare la donazione per ingratitudine. Altro caso di revoca può essere fatta quando il donante ha generato un lio. Solo le donazioni chiamate REMUNERATORIE cioè quelle fatte per speciali riconoscimenti e gratitudine nei riguardi del donatario non possono mai essere revocate.
Nel contratto di donazione si può inserire una clausola specifica per cui le cose donate dal donante tornino al donante stesso nel caso in cui il donatario eo i suoi discendenti muoiono prima si chiama REVERSIBILITÀ che può essere fatta solo a beneficio del donante.
IL MANDATO
Contratto tipico regolato dall'art. 1703 c.c. ed è definito:
' quel contratto mediante il quale una parte chiamata mandatario si obbliga a compiere uno o più atti giuridici in nome e per conto di un altro soggetto chiamato mandante'.
Il mandato può essere senza rappresentanza se il mandatario agisce in nome proprio per conto del mandante o con rappresentanza se il mandatario agisce in nome e per conto direttamente del mandante e per questo occorre un documento pubblico chiamata procura.
Il mandato può essere generale se è concesso per il compimento da parte del mandatario di più atti giuridici invece è speciale se è concesso per compimento di un atto specifico o più atti specifici in nome del mandante. Il mandato può essere oneroso ma può essere anche gratuito però deve essere precisato sul contratto.
Il mandato è un contratto formato sulla fiducia (intuitu personae) cioè il mandante, prima di stipulare il contratto, deve avere piena fiducia nella persona e proprio per questo se questa fiducia dovesse venire meno, il contratto può essere revocato dal mandante.
Il mandante, salvo patto contrario, è tenuto a dare al mandatario tutti i mezzi necessari affinché possa eseguire il mandato oltre alle eventuali spese e al compenso previsto sul contratto e se il mandante non fa qualcuna di queste cose, il mandatario ha lo ius praelazionis e quindi il privilegio trattenendo le cose in suo possesso appartenenti al mandante sino a quando non è stato soddisfatto. Il mandatario è tenuto ad eseguire il suo mandato con la diligenza del 'buon padre di famiglia' e non può andare oltre i limiti fissati nel mandato e deve anche effettuare il rendiconto del suo operato al mandante.
CAUSE DI ESTINZIONE DEL MANDATO
Possono essere:
- Il contratto si estingue quando il mandatario ha compiuto l'atto giuridico che gli era stato richiesto dal mandante.
- Scadenza del termine se tale termine era stato indicato nel contratto
- Revoca da parte del mandante
- Rinuncia da parte del mandatario
- Morte, interdizione o inabilitazione da parte del mandante o del mandatario
COMODATO art. 1803 ss
Il comodato è quel contratto tipico mediante il quale una parte chiamata comodante consegna all'altra parte chiamata comodatario una cosa mobile o immobile affinché il comodatario se ne serva per un certo periodo di tempo e per un uso ben determinato con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Il comodato è un contratto sempre gratuito ed è proprio questa gratuità la ragione essenziale che differenzia questo contratto con un altro che gli somiglia ma che non è gratuito cioè la locazione. Altra differenza è che la locazione è un contratto consensuale mentre il comodato è un contratto reale che si perfeziona con la consegna della cosa.
Il comodato essendo un contratto che contempla la consegna della cosa e la restituzione dei beni stessi per cui oggetto del comodato possono essere solo beni durevoli ecco perché il comodato viene detto anche PRESTITO D'USO.
Il comodatario deve usare la cosa ricevuta con la diligenza del buon padre di famiglia, deve usare le cose avute secondo gli obblighi scritti sul contratto e secondo la natura dei beni dati in comodato, se c'è una scadenza il comodatario è obbligato a restituire i beni al comodante alla scadenza e se costui non dovesse più esserci dovrà consegnarli agli eredi, se invece non c'è scadenza il comodante o i suoi eredi possono richiedere la restituzione dei beni in qualunque momento (COMODATO PRECARIO).
Il comodante può chiedere l'immediata restituzione delle cose se si accorge che il comodatario non usa la diligenza e può richiedere anche l'eventuale risarcimento del danno; inoltre può richiedere di rientrare in possesso del bene anche se c'è una scadenza prima di tale scadenza se il comodante dichiari che ha bisogno con una certa urgenza di servirsi della cosa. Se c'è una scadenza e il comodatario muore, il comodante può richiedere agli eredi l'immediata restituzione della cosa anche prima della scadenza.
Il comodatario non può dare la cosa come sub-comodato senza il consenso del comodante.
MUTUO art. 1813
È un contratto tipico reale e è definito dal codice civile 'come quel contratto mediante il quale una parte chiamata mutuante consegna ad un'altra parte chiamata mutuatario una determinata somma di denaro o di altre cose fungibili che quest’ultimo si obbliga a restituire nella stessa specie e nella stessa qualità.
Abbiamo detto che nel caso del comodato il prestito delle cose si chiama 'prestito d'uso' mentre in questo caso il prestito si chiama 'di consumo' perché le cose date in mutuo sono consumabili.
Il mutuo ha effetti obbligatori solo per la parte che deve restituire le cose.
Il mutuo è un contratto oneroso chiamato anche 'contratto feneratizio' dal termine latino fenerator che significa usuraio il quale anticamente non aveva in pieno il significato negativo che ha oggi poiché il termine feneratizio sta a significare che la parte che riceve i beni deve corrispondere degli interessi al fenerator.
Se il mutuo riguarda un negozio rateale come ad esempio un prestito in banca, il mutuatario non a una sola rata perde il diritto e il mutuante può sciogliere il contratto. Può succedere anche se non a gli interessi comuni. Il mutuante è responsabile delle cose date in mutuo.
LEAS BACK
Quasi simile al leasing, il leas back anch'esso di estrazione dal diritto civile anglosassone significa esattamente finanziamento di ritorno. In tale contratto le parti sono due anziché tre del leasing e cioè: il proprietario del bene immobile e la finanziaria. Questo contratto si effettua così: la finanziaria acquista il bene immobile dal proprietario e lo lascia però in godimento al proprietario stesso che dovrà ugualmente are un canone prestabilito per il periodo di durata del contratto. Alla scadenza il proprietario può riacquistare la proprietà dell'immobile ando i residui dei canoni rimasti oppure ando un prezzo finale già concordato oppure può rinnovare il contratto continuando a are il canone e a godere del bene.
Anche questo contratto è atipico come il leasing.
APPALTO
È un contratto tipico (do ut facias) che consiste in quel contratto nel quale una parte chiamata COMMITTENTE incarica un'altra parte chiamata APPALTATORE al compimento di un'opera o servizio o costruzione dietro un corrispettivo in denaro.
Il committente può essere anche lo Stato o un ente pubblico e in questi casi si chiamano appalti pubblici ai quali si può però partecipare con un asta d'appalto tra imprenditori per evitare favoritismi a vantaggio di qualche imprenditore.
CONTRATTO ESTIMATORIO art 1558
É un tipo di contratto a cui ricorrono quei commercianti che vendono al dettaglio una diversa varietà di prodotti come per es. un giornalaio o una libreria o un emporio e cioè in questi casi il commerciante non potrà mai sapere con certezza quanti e quali di tutti questi prodotti riuscirebbe a vendere entro quanto tempo.
Invece il contratto estimatorio evita questa situazione e quindi si può definire quel contratto mediante il quale una parte chiamata TRADENS consegna una o più cose mobili ad un'altra parte chiamata ACCIPIENS il quale si obbliga a are il prezzo ma che si può liberare dalla obbligazione di are il prezzo restituendo la cosa ricevuta al tradens.
Bisogna non confondere il contratto estimatorio con un contratto di deposito o di rappresentanza o di concessione in quanto al tradens non importa se le cose che non gli sono consegnate siano state o no vendute in quanto tali cose possono anche non essere state vendute oppure trattenute dall'accipiens oppure addirittura andate distrutte. Ecco perché il contratto estimatorio non si perfeziona nel momento della consegna dal tradens all'accipiens ma si perfeziona allorquando l'accipiens non restituisce le cose e quindi in questo momento deve arle e perciò questo contratto non è un contatto sottoposto a condizione sospensiva o risolutiva quanto invece è un contratto sui generis (diverso).
Ed è anche per questo che tutti i rischi inerenti ai danni o al perimento delle cose gravano sull'accipiens; infatti l'accipiens diventa proprietario delle cose solo dal momento in cui non la restituite al tradens perché tali cose entrano ne patrimonio dell'accipiens solo quando ha ato il prezzo al tradens: da tutto questo ne scaturisce una conseguenza giuridica molto importante e cioè 'se l'accipiens subisce per suoi problemi personali economici un pignoramento da un creditore attraverso un ufficiale giudiziario, tutte le cose che si trovano esposte per la vendita non possono essere pignorate perché non appartengono al patrimonio dell'accipiens'.
CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE
Questo tipo di contratto è diretto a soddisfare i bisogni del consumatore di beni e servizi che abbiano CARATTERE CONTINUATIVO. Naturalmente si tratta dei classici servizi come le forniture di acqua, gas, luce, telefono ecc
In questo tipo di contatto il consumatore si chiama utente ma questo tipo di forniture in modo continuato si possono riferire anche ad altri prodotti che vengono forniti giornalmente come il pane o i servizi di ristorante ecc.; l'articolo 1559 c.c. definisce: è quel contratto mediante il quale una parte si obbliga ad eseguire prestazioni periodiche e continuative di una cosa nei riguardi di un'altra parte dietro il corrispettivo di un prezzo.
Questo contratto si differenzia dalla compravendita vera e propria in quanto si attua attraverso una sola prestazione (io vendo tu compri);
la somministrazione invece si realizza mediante il trasferimento della proprietà dei beni in modo periodico e continuativo.
Il contratto di somministrazione si distingue dal contratto di appalto per la prestazione in quanto nell'appalto la prestazione consiste in un fare mentre la somministrazione consiste in un dare.
Propri perché le prestazioni non si esauriscono in un unico momento ma ad intervalli prolungati e periodici questo contratto si chiama CONTRATTO DI DURATA.
Il contratto è a tempo indeterminato ma siccome non esistono per la legge contratti o vincoli giuridici che possano durare in eterno, ognuna delle parti ha la facoltà di recedere dal contratto in qualunque momento previo un congruo preavviso.
SEQUESTRO CONVENZIONALE art. 1700cc
È quel contratto mediante il quale due o più persone affidano ad un terzo una cosa oppure più cose che sono oggetto di controversie tra le parti affinché ne costudisca e le restituisca a colui che ne avrà diritto quando la controversia è terminata.
Questo tipo di contratto in pratica è poco usato perché è difficile che le parti che sono in lite possano pensare di affidare ad un’altra persona la cosa stessa e oltre tutto la terza persona che costudisce la cosa resta vincolata ad un contratto di deposito e quindi deve essere risarcito.
TRANSAZIONE art 1965cc
È quel contratto con il quale le parti si scambiano qualcosa tra di loro ponendo così fine a una lite giudiziaria già cominciata oppure per evitare una lite giudiziaria ricorrendo al giudice.
Questo contratto serve appunto per evitare di rivolgersi al giudice con perdita di tempo e denaro. Per poter ricorrere a questo tipo di contratto bisogna che le parti abbiano la capacità di poter disporre dei diritti oggetto della lite.
Questo contratto deve avere la forma scritta ad PROBAZIONEM perché questa prova servirà a dimostrare che la lite tra le parti è finita oppure risolta; se però oggetto della lite sono beni immobili o mobili registrati, la forma scritta è obbligatoria ad SUBSTANZIAM altrimenti la transazione non è valida.
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