diritto |
DECIDENTE e REQUIRENTE (giurisdizione).
La funzione decidente è svolta da organi monocratici (pretore, giudice di pace) e da organi collegiali (tribunale corte d'appello e Corte d'assise).
La funzione requirente è esercitata da organi monocratici - i pubblici ministeri - i quali risultano incardinati in appositi uffici (le procure), organizzati su base gerarchica e presenti presso i tribunali e presso le corti di appello e la corte di cassazione.
L'autonomia dei magistrati: in quanto ordine più che potere.
art. 104 Costituzione: "La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere";
va collegato all'art. 101 Costituzione "I giudici sono soggetti soltanto alla legge".
INDIPENDENZA: qualifica l'ordine (magistratura) rispetto agli altri poteri dello Stato, evitando che si determinino condizionamenti, interferenze, pressioni da parte del Parlamento o del Governo.
AUTONOMIA: del singolo magistrato nell'esercizio della propria funzione.
Privacy
|
© ePerTutti.com : tutti i diritti riservati
:::::
Condizioni Generali - Invia - Contatta