diritto |
DEFINIZIONE DI DIRITTO
Definizione oggettiva.
=> insieme di norme e di regole che disciplinano la convivenza tra persone.
Definizione soggettiva.
Posizione giuridica soggettiva attiva, in altre parole è la posizione che ha il singolo rispetto agli altri ( Diritti Doveri).
Tipo di diritto
Civile: disciplina i rapporti tra i cittadini su questioni quali vendita, acquisto, proprietà.
Penale; disciplina le norme di natura sanzionatoria (reati).
Amministrativo: disciplina le norme sull'amministrazione dei vari enti pubblici.
Internazionale: norme dei rapporti tra i vari Stati.
Pubblico: norme che disciplinano l'ordinamento dello Stato.
Appartengono al diritto pubblico:
Norme che disciplinano la Costituzione, l'organizzazione e l'attività degli organi statali e degli enti pubblici.
Le norme che regolano i rapporti fra lo Stato (o altri enti pubblici) e i privati, nei casi in cui tali rapporti siano di supremazia e non di parità.
Le norme che attengono alla creazione e alle modalità d'espressione e articolazione delle fonti di diritto, di qualunque grado e contenuto esse siano.
La ripartizione dei poteri dello Stato.
Lo Stato si regge con la divisione dei poteri:
Potere legislativo.
Potere esecutivo
Potere giudiziario.
I poteri ripartiti hanno trovato la loro formula più esplicita da parte del grande filosofo e giurista Montesquieu ( leggi Monteschié). Ripartire i poteri ha come scopo quello di evitare la concentrazione degli stessi in una persona o organo (totalitarismo). Tener divisi i poteri significa garantire democrazia - Le elezioni - I gruppi parlamentari - Il governo - La Corte Costituzionale" class="text">la democrazia Perché si crea una serie di pesi e contrappesi e quindi un bilanciamento dei poteri.
Parlamento
Il parlamento è l'organo collegiale titolare della funzione legislativa, nonché della funzione di indirizzo e di controllo sull'attività governativa. Attraverso esso si esprime in via prioritaria ed essenziale la sovranità popolare. Nel nostro ordinamento sono attribuiti al nostro parlamento numerosi poteri e funzioni. Ad esso spetta:
Il potere di revisione costituzionale e di emanazione di leggi a carattere costituzionale;
Il potere di emanazione di leggi a carattere ordinario;
Il potere di eleggere il Presidente della Repubblica;
Il potere di concedere, negare, confermare o revocare la fiducia del governo;
Il potere di approvare il bilancio, condizione giuridica di funzionamento della Pubblica Amministrazione;
Il potere di deliberare lo stato di guerra;
La funzione di coordinamento delle autonomie locali.
Il parlamento italiano è costituito da due organi distinti: la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica. Il nostro sistema parlamentare è un esempio di bicameralismo perfetto, in quanto Camera e Senato sono poste su un piano di assoluta parità e dotate di uguali attribuzioni, ma diverse per metodo di elezione dei rispettivi membri, per loro numero, composizione, età.
Differenze fra i due rami.
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Camera dei Deputati. |
Senato della Repubblica. |
Elettorato attivo *. |
18 anni |
25 anni |
Elettorato passivo # |
25 anni |
40 anni |
Membri elettivi +. |
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Membri vitalizi. |
nessuno |
- gli ex Presidenti della Repubblica. - i cittadini distintisi per altissimi meriti in campo sociale, scientifico, artistico o letterario nominati dal Presidente della Repubblica. |
* elettorato attivo: età minima che bisogna avere per votare i candidati.
# elettorato passivo: età minima che bisogna avere per candidarsi.
+ numero membri per ogni Camera.
In altri Paesi si può avere un bicameralismo non perfetto in quanto le Camere hanno funzioni diverse. Ad es. una Camera opera a livello nazionale e l'altra su questioni di decentramento locale (regioni, stati, enti locali).
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