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DINAMICA DELLE SITUAZIONI SOGGETTIVE.

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DINAMICA DELLE SITUAZIONI SOGGETTIVE.


Ogni comportamento riferibile ad una situazione soggettiva è esercizio di quella situazione soggettiva.

Il concetto di esercizio è essenziale per comprendere il significato delle situazioni soggettive. Mediante queste diviene applicabile l'insieme delle norme pertinenti alla fattispecie; la loro applicazione consente di determinare se un comportamento concreto è qualificabile come  esercizio della situazione soggettiva. Occorre distinguere tra esistenza, titolarità ed esercizio delle situazioni soggettive. Una situazione si dice esistente se esiste un fatto giuridico con efficacia costitutiva: dal fatto nasce il rapporto giuridico del quale la situazione fa parte. La titolarità è il legame tra la situazione e l'oggetto. Esercizio è ogni comportamento riferibile alla situazione. La titolarità presuppone l'esistenza della situazione, l'esercizio presuppone l'esistenza della titolarità. Detto altrimenti: senza titolarità non vi è esercizio; senza situazione non v'è titolarità. ½ sono tuttavia ipotesi in cui legittimato all'esercizio è un soggetto diverso dal titolare.

Il profilo dell'esercizio è studiato per lo più in riferimento a situazioni attive e reali, così là dove si discorre di esercizio della situazione si discorre di esercizio della situazione si intende discorrere del diritto soggettivo di proprietà: si distinguono il potere di godimento e il potere di disposizione. Il primo consiste nella possibilità per il titolare di trarre dal bene tutte le utilità coerenti con la funzione della situazione stessa.



Il potere di disposizione, invece, è il potere di provocare una vicenda costitutiva, modificativa o estintiva di un rapporto giuridico. È atto di disposizione del diritto non soltanto il suo trasferimento ad altri ma, ma ogni atto di autonomia, con il quale si costituisca una situazione in capo a terzi. L'atto di disposizione può riguardare situazioni reali o di credito, situazioni patrimoniali o non patrimoniali. Inoltre questo potere può produrre effetti favorevoli o sfavorevoli nei confronti di soggetti diversi dal titolare della situazione esercitata. Il potere di disposizione può talvolta essere esercitato anche da soggetti diversi rispetto al titolare della situazione soggettiva.

Quando la situazione soggettiva fa parte di un rapporto complesso, ad es. quello associativo, emerge un ulteriore profilo dell'esercizio delle situazioni soggettive: il potere di controllo. L'organizzazione di enti costituiti da una pluralità di soggetti richiede una divisione dei compiti, sia pure unificati dal perseguimento di un interesse comune. Tali compiti sono comportamenti che rappresentano l'esercizio delle situazioni soggettive facenti capo all'ente. L'esercizio di queste situazioni deve essere controllato. Il potere di controllo non è tipico dei soli enti ma concerne tutte le situazioni soggettive nelle quali l'interesse del titolare dipende dalla cooperazione altrui.

Il potere di disposizione della situazione soggettiva può essere attribuito, per legge o volontà negoziale, ad un soggetto diverso dal titolare. Ciò accade quando il titolare non possa o non voglia agire personalmente; la cura del suo interesse è rimessa a terzi, i quali agiranno esercitando il potere di disposizione. Scissione analoga si verifica quando è la legge a conferire il potere di disposizione ad un soggetto non titolare: ciò avviene talvolta per il verificarsi di circostanze eccezionali o anomale, o perché il titolare è impedito o privo della capacità d'agire. Se il potere di disporre è esercitato dal titolare della situazione, esso non ha alcuna autonomia rispetto alla situazione soggettiva, se in vece è esercitato da un soggetto diverso, si conura una situazione soggettiva a sé assimilabile alla potestà. Se il titolare è incapace non ha il potere di disposizione; se è capace il conferimento a terzi dell'esercizio di quel potere non lo priva del potere di disporre, ma aggiunge il potere di un terzo al proprio.

Il potere di disposizione si collega al concetto di legittimazione a disporre, quale abilitazione del soggetto in ordine ad un determinato negozio: di regola la legittimazione dipende dalla titolarità, ma vi sono ipotesi nelle quali il titolare non può disporre in quanto difetta di legittimazione e ipotesi nelle quali la legittimazione spetta a terzi.

Ogni negozio dispositivo concluso da un soggetto privo di legittimazione a disporre risulta inefficace.

Il mancato esercizio dà luogo a prescrizione o decadenza, mentre l'esercizio difforme conura l'abuso e l'eccesso. L'abuso e l'esercizio contrario o comunque estraneo alla funzione della situazione oggettiva. Si ha abuso quando si minaccia di far valere un diritto allo scopo di estorcere un consenso che faccia conseguire vantaggi ingiusti.

Diversa è invece l'ipotesi di eccesso di potere. Non si tratta di esercizio contrario di un potere che si ha, ma di esercizio di un potere che non si ha. Il potere può mancare del tutto o superare i limiti imposti.

Un sistema economico fondato sul mercato individua i beni in base al valore di scambio. I beni sono prodotti per essere scambiati: tanto maggiore è la velocità di circolazione dei beni tanto migliore è l'efficienza del mercato.

Il diritto regola la circolazione dei beni per contemperare gli interessi delle parti dello scambio e dei terzi.

Sono corrispettivi i contratti in cui ciascuna delle due pari effettua una prestazione che è ragione dell'altra: tra le due prestazione vi è un nesso di dipendenza reciproca che conura il contratto corrispettivo quale composizione di un conflitto tra interessi necessariamente connessi. La corrispettività è la cooperazione regolata per contratto con un risultato finale vantaggioso per entrambe le parti.

Per la corrispettività non occorre la patrimonialità dello scambio. Essa infatti si instaura tra le prestazioni, cioè tra i risultati che il contratto assicura alle parti. Non è necessario tuttavia che vi siano due obbligazioni.

I contratti corrispettivi non devono essere confusi con quelli onerosi. L'onerosità è una qualità dell'acquisto; la corrispettività è una qualità della prestazione. Il contratto con prestazione a carico di una sola parte (contratto unilaterale) è l'opposto del contratto corrispettivo. Esso è pur sempre negozio bilaterale, cioè concluso con la partecipazione di due parti; unilaterale è l'effetto, favorevole soltanto per una delle parti del contratto.

Nella prospettiva del trasferimento l'atto giuridico può avere efficacia obbligatoria o reale. Se ha efficacia reale, il trasferimento del diritto si verifica immediatamente. Se ha efficacia obbligatoria, non si trasferisce il diritto ma nasce l'obbligazione di trasferire: il trasferimento ha luogo con un successivo atto. Quando un contratto ha la funzione di trasferire un diritto, l'effetto traslativo è immediato. Il trasferimento delle situazioni soggettive è studiato dal punto di vista dell'acquisto. Che trasferisce una situazione ne perde la titolarità e viene detto alienante o dante causa; chi ne diviene titolare è detto acquirente o avente causa. Il trasferimento è anche definito successione. La successione è a titolo particolare quando l'effetto traslativo riguarda una singola situazione o un insieme di situazioni collegate e fondate su uno stesso fatto giuridico; è a titolo universale la successione che trasferisce la totalità delle situazioni delle quali era titolare un solo soggetto. Unica ipotesi certa di successione universale è quella mortis causa, nella quale al defunto subentra l'erede nelle sue situazioni attive e passive.

È a titolo originario l'acquisto si una situazione soggettiva attiva che non ha fondamento in alcuna situazione giuridica precedente: la situazione non si trasferisce ma si costituisce autonomamente nella titolarità dell'acquirente. È a titolo derivativo l'acquisto di una situazione che ha fondamento nella precedente titolarità di un altro soggetto: la situazione non si costituisce ma si trasferisce da un vecchio titolare ad uno nuovo. Affinché l'acquisto sia a titolo originario non è necessario che la situazione sia nuova, ma che essa non nasca da un trasferimento.

Si distinguono l'acquisto derivativo-traslativo e l'acquisto derivativo-costitutivo. Il primo è il trasferimento della titolarità del diritto; il secondo è il trasferimento di alcuni poteri e facoltà acquistati come una nuova situazione soggettiva. In questa seconda ipotesi non si trasferisce il bene ma si costituisce in capo all'acquirente un'autonoma situazione soggettiva minore.

L'esercizio della situazione soggettiva va coordinato con l'esercizio delle situazioni di terzi, soprattutto quando vi sono reali o potenziali incompatibilità. In linea generale occorre stabilire chi sia parte e chi terzo. Si distingue fra parte dell'atto,cioè l'autore, e parte del rapporto, cioè il destinatario dell'effetto. Un soggetto può essere destinatario dell'effetto senza essere parte.

Terzi sono i soggetti che non sono parti. È terzo sia il mero destinatario dell'effetto sia chiunque non è parte né destinatario dell'effetto. Poiché ognuno è titolare di situazioni soggettive, tutti sono potenzialmente terzi. I terzi assumono una pluralità di posizioni rispetto alla situazione soggettiva: possono lederla, possono o devono essere favoriti, possono o devono cooperare, possono essere lesi dall'esercizio o dall'effetto.

Terzi che possono ledere la situazione sono tutti i soggetti che provocano una lesione.

Possono essere favoriti i terzi che, pur non essendo destinatari dell'effetto, traggono vantaggi dall'atto giuridico concluso dalle parti.

Cooperano all'esercizio di una situazione i terzi che agiscono nell'interesse altrui.

I terzi possono essere lesi dall'esercizio di una situazione.

Terzi che possono essere lesi non dall'esercizio ma dall'effetto sono i titolari di situazioni soggettive incompatibili con la situazione costituita, modificata o estinta.




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