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DIRITTI DELLA PERSONALITÀ

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DIRITTI DELLA PERSONALITÀ



Art. 2 Cost.

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economia e sociale.



Cosa sono? Quali caratteristiche?

di certo . diritti soggettivi assoluti non patrimoniali


à essenziali: diritti senza i quali la personalità rimarrebbe attitudine priva di senso




à intrasmissibili

à indisponibili

à irrinunciabili

à inalienabili

il valore della persona è tutelato anche "contro"

lo stesso titolare


à non espropriabili

à non surrogabili

à imprescrittibili


ma, . sfumature

non tutti i diritti di questo genere sono davvero "essenziali"

possibili sfruttamenti economici (es., immagine)

categoria "mobile"

Inquadramento teorico


varie proposte interpretative

teoria "pluralista"

teoria "monista"

. altre



Esistono tanti diritti della personalità, quanti sono riconosciuti dal legislatore; l'interprete può completare l'elenco con l'analogia


Esiste un diritto generale della personalità, con molteplici aspetti, che sono indicati esplicitamente dal legislatore o sono riconosciuti dall'interprete . confine mobile in funzione del progresso e della coscienza sociale




FONTI (plurime)


Costituzione

Fonti internazionali (Conv. Eu. Dir. Uomo; Conv. Dir. Uomo e Biomedicina, sectiune dell'ONU . .)

Codice Penale

Codice Civile

Leggi speciali

TUTELA CIVILE DELLA PERSONA






Molti diritti della personalità sono tutelati anche in sede penale; il giudizio civile è caratterizzato da




Autonomia dei giudizi e dei criteri

no amnistia

no archiviazione

diversi effetti prescrizione

diversi gli strumenti di tutela

diverse le esimenti (es. provocazione solo penale)



Atipicità della tutela civile/tipicità di quella penale







VITA e INTEGRITÀ FISICA


à per il c.p., omicidio, lesioni personali


à per il diritto civile . "danno ingiusto"

la salute è un diritto soggettivo assoluto, quindi è certamente un "interesse oggetto di protezione da parte dell'ordinamento"


à c.c. 5, indisponibilità parti del corpo


à lesione integrità fisica = danno patrimoniale + danno non patrimoniale (biologico, morale, esistenziale: c.c.2059)


à vita ?

problema vita = 0% salute

vita ¹ salute


soluzione attuale,

non è risarcibile la morte in sé


danno biologico da morte, vincente il

à c.d. "orientamento compromissorio" (compromissorio rispetto alle due ipotesi contrapposte che rispettivamente affermano, e negano, all'evento "morte" il valore di massima compromissione della salute).


Ove la morte della vittima dell'illecito avvenga immediatamente o a breve distanza dall'evento lesivo, non v'è danno biologico poiché la morte non costituisce la massima lesione possibile del diritto alla salute, ma incide sul diverso bene giuridico della vita (Corte cost. 372/94); ai superstiti potrà essere accordato il risarcimento del danno biologico che sia già maturato nel patrimonio del de cuius: il che accade sole se quest'ultimo sopravvissuto per un tempo "apprezzabile", e abbia perciò subito un'effettiva ripercussione negativa sulla qualità della vita (Cass. 12756/99; Cass. 4801/99; Cass. 1131/99; Cass. 491/99)

ALTRI DIRITTI DELLA PERSONALITÀ



Il conflitto tipico:


 




diritto manifestazione pensiero  onore; reputazione; immagine .


21 Cost.; 2 Cost. 2 Cost. + altre fonti




Criteri di soluzione (in giurisprudenza):


Il diritto di cronaca quale esimente della responsabilità per danni derivanti dalla lesione del diritto personale all'onore, postula la ricorrenza delle seguenti condizioni:

a) la verità oggettiva della notizia pubblicata (anche putativa: frutto di diligente ricerca; fonte attendibile);

b) l'interesse pubblico alla conoscenza del fatto (c.d. pertinenza);

c) la correttezza formale dell'esposizione (c.d. continenza).



Diversi criteri se CRONACA - CRITICA - SATIRA


Onore e reputazione

c.p.: reati di diffamazione e ingiuria

rimedi in sede civile: inibitoria; diritto di rettifica (in caso di pubblicazione di notizie lesive; risarcimento del danno; pubblicazione della sentenza)


Nome

c.c. 6 ss . .à tutela del nome (prenome e cognome) e dello pseudonimo

contro

Contestazione (non c'è casistica)

Usurpazione (rischio: confusione, reputazione)


Legittimati: anche i familiari

Rimedi: inibitoria (basta la "potenzialità lesiva"); risarcimento del danno; pubblicazione della sentenza



Immagine

c.c. 10; l. aut. 96, 97

à la pubblicazione è illecita in assenza del consenso dell'interessato, salvo

interesse pubblico

Notorietà, ufficio pubblico

Esigenze di giustizia, scienza didattica .

Fatti, avvenimenti di interesse pubblico o svoltisi in pubblico

Riservatezza

Molteplici le fonti che "presuppongono" l'esistenza di un generale diritto alla riservatezza)
Cost. 2, 14, 15 - c.c. 10 - St. lav., 6, 8,  - c.p. 615 ter (accesso abusivo sist. inform.) - l. 135/90 (HIV) - d.lgs. 196/03 ("codice privacy")

Definizione: diritto che tutela tutte le vicende di carattere privato, personali, familiari da ogni ingerenza che - pur compiuta con mezzi leciti, per scopi non esclusivamente speculativi e senza offesa per l'onore, la reputazione, il decoro - non siano giustificate da interessi preminenti (Cass. n.1652/94)


Identità personale

Definizione

distorsione della effettiva identità personale o alterazione, travisamento, offuscamento, contestazione del patrimonio intellettuale, politico, sociale, religioso, ideologico, professionale (Cass., sez. V, 06-l1-l992).


diritto di ciascuno di «essere se stesso» e di essere quindi tutelato dall'attribuzione di connotazioni estranee alla propria personalità, suscettibili di determinare la trasurazione o il travisamento di quest'ultima (Cass., sez. V, 16-04-l993).


La protezione dei dati personali

(prima l. 675/96; ora Codice in materia di protezione dei dai personali d.lgs. 30.6.03, n. 196)


obiettivi (art. 2):

che "il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali"


definizioni principali (art. 4)

"trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;

"dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;

"dati sensibili", i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;

"titolare", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;

"responsabile", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;

"incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;

"interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;

"comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

"diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

"banca di dati", qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti.



diritti dell'interessato (artt. 7 ss.)

diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano

diritto di ottenere l'indicazione dell'origine dei dati personali; delle finalità e modalità del trattamento; della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili;

di sapere a chi i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza

diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge o non più necessari per le finalità legittime;

diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; oppure al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

diritto di venir previamente informato oralmente o per iscritto circa: le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati; la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati; le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere; i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;


regole fondamentali:

Ø salvo eccezioni, il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso informato dell'interessato, che deve essere in forma scritta se relativo a dati sensibili (art. 13)

Ø per i danni cagionati per effetto del trattamento si applica l'art. 2050 c.c.; ed è risarcibile il danno non patrimoniale.

Ø Il trattamento deve avvenire in modo lecito e secondo correttezza, per scopi determinati, espliciti e legittimi

Ø I dati devono essere esatti e, se necessario, aggiornati; pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati (art. 11).


L'authority (artt. 153 ss.)

v    Il Garante è organo collegiale (4 membri, eletti dalle Camere) con poteri di controllo, amministrativi, di indagine, sanzionatori


Sanzioni (artt. 161 ss.)

v    La violazione delle norme sulle banche dati può portare a sanzioni amministrative e penali, nonché al risarcimento del danno.

LA PROPRIETÀ



Art. 832. Contenuto del diritto. - Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico.


I parte à tutto

II parte à limiti


Cos'è dunque la proprietà?

è il contenuto del diritto varia; esistono diverse proprietà

proprietà mobiliare; fondiaria; agricola, industriale .

è la risposta va cercata..

Costituzione

Codice Civile

Leggi speciali


Costituzione . artt. 42 (legato al 41); 43; 44

à proprietà pubblica e privata . funzione sociale

à iniziativa economica privata (Cost. 42) . limiti "esterni"

à legittimità costituzionale di limiti e obblighi imposti dal legislatore


Codice Civile

à Disposizioni generali (III Libro, tit. II, capo I)

à Modi di acquisto (III Libro, tit. II, capo II)

à Azioni a difesa (III, tit. II, capo III)


NB: gran parte degli articoli àproprietà fondiaria


c.c. 832

Godere trarre utilità (facoltà)


Disporre: determinare la sorte giuridica (potere)



in modo pieno, ma entro i limiti à occorre una legge che vieti i imponga comportamenti


esclusivo: diritto di escludere gli altri (quando non limitato: c.c. 840, 2° co., 842, 843)



c.c. 833: divieto di atti emulativi


!! è il più importante dei limiti  (abuso del diritto) !!



Caratteristiche delle proprietà

IMPRESCRITTIBILITÀ (c.c. 948)


La perdita può avvenire .


à abbandono (540, 543/5, 923, 1070)

à inerzia del proprietario + attività altrui = usucapione


ELASTICITÀ

à può essere limitata, compressa, da altri diritti reali ma (generalmente), tende a riespandersi (gli altri diritti reali si prescrivono e hanno - in genere - una durata massima)

Proprietà fondiaria


Codice civile: artt. 840/921


Rapporti di vicinato (1° obiettivo: soluzione conflitti fra privati)

Norme di urbanistica (1° obiettivo: realizzazione interesse generale)




Disposizioni principali


à estensione della proprietà

Lo spazio aereo non può costituire oggetto di diritti; art. 1127, è un caso particolare di proprietà superficiaria

Il sottosuolo può essere oggetto di diritti, se bene economico autonomo (es.: diritto superficiario costruzione posti auto sotterranei)

Interesse a escludere gli altri, sopra o sotto: valgono criteri oggettivi legati alla normale destinazione del fondo)


à diritto di escludereà chiusura del fondo

No, se si ostacola l'esercizio di una servitù

, caccia à adozione misure costose (erezione muri, reti, scavo fossati . )

diritto del vicino (atti leciti dannosi)

à di entrare senz'altro per riparare il muro

à di entrare, o ottenere la cosa o l'animale finito nel fondo

è rapporti di vicinato


regole e limiti caratterizzati da


automaticità

reciprocità

gratuità


à 844 immissioni

in proprietario non può impedire le immissioni se non sono INTOLLERABILI

il giudizio di intollerabilità dipende dalla condizione dei luoghi

il giudice deve contemperare le ragioni della proprietà con quelle della produzione

rimedi: inibitoria + risarcimento danno

inquinamento: 844 tutela proprietà

Ø    i criteri sono diversi da quelli previsti dalle norme sull'inquinamento

Ø    non vale quando è in gioco la salute


à 873 ss. distanze

limiti di vicinato, ma con obiettivi più ampi

distanze fra edifici


regola: minimo 3 metri fra due edifici quindi


Ø    il primo che costruisce ha due scelte legittime

costruisce a 1,5 m dal confine

à l'altro può solo costruire a 1,5 m dal confine


costruisce sul confine

à l'altro può

a) costruire a 3 m dal confine

b) costruire in aderenza

c) chiedere la comunione forzosa del muro, andone la metà del valore


Ø    se il primo costruisce e meno di 1,5 m dal confine

à l'altro può chiedere la comunione forzosa del muro, ando la metà del valore di questo, + il valore del terreno occupato



altre regole riguardano (c.c. 900 ss.) le finestre aperte sul fondo del vicino, distinguendo

à luci (passaggio luce e aria)

à vedute (permettono di affacciarsi)


altre regole ancora (908 cc.) disciplinano altri aspetti (stillicidio, regime delle acque . )



è proprietà edilizia



Codice civile: distanze, ecc.


Leggi speciali: d.p.r. 380/2001, T.U. Edilizia (permessi, regole di costruzione, sicurezza, urbanistica, . )


Piani regolatori (regionali, comunali)


Regolamenti edilizi comunali


CIÒ CHE PIÙ CONTA .

à la facoltà di edificare (contenuto principe della proprietà fondiaria)


è eventuale: (artt. 10 d.p.r. 380/2001, t.u edilizia) serve il permesso di costruire, da parte del Comune





NORME DI EDILIZIA (es. distanze)

à tutela interessi pubblici

à tutela interessi privati: art. 872, 2° co. (riduzione in pristino + risarcimento danno)



è proprietà agricola



art. 44 Cost . interessi generali, sfruttamento del suolo


Codice civile: bonifiche (857, ss.) .

Leggi Speciali: gran parte della disciplina (D. lgs 29.3.2004, n. 99)

Modi di acquisto della proprietà




Cost. 42: modi di acquisto . funzione sociale.. proprietà accessibile





Acquisto dei diritti reali, a titolo


Derivativo  Originario

(il diritto del dante causa passa    (sorge un nuovo diritto

così com'è all'avente causa)    indipendente da precedenti situazioni)


a) Contratto   a) occupazione

b) successione mortis causa   b) invenzione

c) accessione

d) unione/commistione

e) specificazione

f) usucapione

g) possesso b.f.

cose mobili

(+ tit. credito)




OCCUPAZIONE (c.c. 923 ss.)


à cose mobili di nessuno, perché

Abbandonate

Mai state di alcuno (pesci acque pubbliche)

à selvaggina (l. caccia, 968/77; l. 157/92), che è del patrimonio indisponibile dello Stato

à nb: immobili abbandonati NO: sono dello Stato (c.c. 827)




INVENZIONE (c.c. 923 ss.)


à cose mobili smarrite

Vanno restituite o consegnate al Sindaco

Trascorso un anno, se ne acquista la proprietà, o si ha diritto a un premio


à tesoro: è del proprietario del fondo o della cosa in cui si trova

Se trovato per caso, si fa a metà



ACCESSIONE (c.c. 934 ss.) (cosa principale: immobile)


à REGOLA: tutto ciò che è sul suolo (o sotto) spetta al proprietario del suolo

se altri hanno costruito, con materiali propri o di terzi, la situazione si risolve togliendo o no, ando o no il valore della cosa


à ECCEZIONE: accessione invertita

(c.c. 938) se si costruisce parzialmente sul fondo altrui, in b.f. e senza opposizione tempestiva, si acquista la porzione del fondo altrui andola il doppio

caso particolare: occupazione acquisitiva della p.a.


à altri casi (941 ss.): conseguenza di modifica naturale dei fondi


in particolare (944): avulsione: acquisto con reversione arricchimento



UNIONE E COMMISTIONE (cc. 939) (cose mobili)


à cose mobili, di diversi proprietari, unite e inseparabili

comunione

acquisto con amento se > maggiore valore



SPECIFICAZIONE (c.c. 940)


à cosa + lavoro

chi ha "fatto" acquista e a

salvo materia di valore notevolmente > lavoro



USUCAPIONE E ACQUISTO  DI B.F. DI COSE MOBILI


à effetti del possesso



ALTRI MODI DI ACQUISTO


à riscatto: diritto potestativo di fonte contrattuale o legale




PROPRIETÀ PUBBLICA


1) come i privati


2) espropriazione

dichiarazione pubblica utilità

indennità


situazione particolare: c.d. occupazione acquisitiva (in cui la p.a. acquista la proprietà del bene privato pur avendo violato le regole dell'espropriazione)


3) requisizione (sottrazione tendenzialmente temporanea)

necessità pubbliche gravi e urgenti

indennità





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