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9. DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI
1. DIRITTI DEI CITTADINI
La situazione dello straniero: gli stranieri sono titolari sono titolari di tutti quei diritti fondamentali che la Costituzione non restringe espressamente ai soli cittadini.
Negli ultimi tempi si va affermando una corrente di pensiero che sostiene che sia necessario parificare gradualmente la condizione giuridica dello straniero a quella del cittadino. Ciò in base al disposto degli artt. 2 e 10.
2. I RAPPORTI CIVILI: DIRITTI DI LIBERTA' CIVILE
I diritti di libertà civile sono frutto della lunga elaborazione del pensiero liberale
Libertà personale: (art. 13) consentendo una sua restrizione solo se ricorrono due condizioni:
l'esistenza di un atto motivato dell'autorità giudiziaria
l'esistenza di una legge che preveda casi e modi di tale restrizione
In via eccezionale l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti restrittivi della libertà (fermo di polizia), ma deve comunicarli entro 48 ore all'autorità giudiziaria
E' vietato sottoporre le persone private della libertà personale a violenze fisiche o morali.
Il nuovo Codice di procedura penale ha introdotto garanzie particolari per le misure restrittive della libertà personale adottate prima di una condanna penale. Il nuovo codice fissa inoltre i termini massimi di carcerazione preventiva (non + di 2 anni)
Libertà di domicilio: (art. 14) è intimamente legata alla libertà personale. Non sono ammesse ispezioni, perquisizioni o sequestri senza specifica e motivata autorizzazione dell'autorità giudiziaria
Libertà di comunicazione: (art. 15) può subire limiti solo "per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge". Una disciplina rigorosa è stata introdotta per le intercettazioni telefoniche
Libertà di movimento: (art. 16) consiste nel diritto riconosciuto ai cittadini di circolare liberamente su tutto il territorio nazionale. Un aspetto particolare di queste garanzie è costituito dalla libertà di espatrio. Limiti sono previsti per coloro che devono prestare servizio militare o a carico dei quali sono pendenti procedimenti penali.
Libertà di riunione: (art. 17) la riunione si deve svolgere "pacificamente e senz'armi". Per le riunioni in luogo pubblico si deve dare preavviso.
Libertà di associazione: (art. 18) costituisce un carattere tipico dei moderni stati democratici (art. 39 e 49). L'associazione è stabile e duratura. Può perseguire qualsiasi fine purché non vietato dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare (quelle che disciplinano gli aderenti in reparti organizzati per scopi politici da raggiungere con l'impegno della forza)
Libertà religiosa: (art. 19) ogni uomo è libero di professare, diffondere e praticare il culto della propria fede. I rapporti fra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica sono regolati dall'art. 7 della Costituzione.
La distinzione fra l'ordine spirituale (Chiesa) e quello temporale (Stato) è frutto dei Patti Lateranensi. I rapporti fra Stato e le confessioni religiose diverse dalla cattolica sono (art. 8) regolati sulla base di intese con le relative rappresentanze
Libertà di manifestazione del pensiero: (art. 21) ogni uomo ha diritto di manifestare liberamente le proprie opinioni con la parola, gli scritti o qualsiasi altro mezzo. La libertà di pensiero incontra dei limiti, costituiti da fatti previsti dalla legge come reati.
E' tutelata ampiamente la libertà di stampa, che non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Le pubblicazioni devono indicare il nome e il domicilio dello stampatore e dell'editore; i giornali e i periodici devono essere registrati presso il tribunale con il nome del direttore, del vice-direttore e dell'editore.
Altri diritti di libertà (diritti di difesa)
art. 22 = nessuno può essere privato per motivi politici della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.
art. 24 = diritto di agire in giudizio
art. 25 = - tutti hanno diritto di essere giudicati dal loro giudice naturale
- nessuno può essere giudicato per fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge che considera tali fatti come reati
art. 26 = il cittadino italiano non può essere consegnato alle autorità di uno stato straniero. Non è ammessa l'estradizione per reati politici
art. 27 = riconosce che l'imputato non può essere considerato colpevole fino a quando non sia intervenuta una condanna definitiva, cioè immodificabile. Le pene inflitte non devono essere contrarie al senso di umanità
3. I RAPPORTI ETICO-SOCIALI
In questa sezione sono previsti i diritti relativi alla famiglia, salute e istruzione:
Diritti alla famiglia
(art. 29) la famiglia è "società naturale fondata sul matrimonio". Il matrimonio si basa sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi (Legge del diritto di famiglia, 1975)
(art. 30) viene garantita ai li naturali ogni protezione. Questo articolo cerca di conciliare 2 esigenze in conflitto:
tutela della famiglia legittima
tutela dei li naturali, nati fuori dal matrimonio
Si è diffusa la famiglia di fatto, basata sulla stabile convivenza di un uomo e una donna, in assenza di matrimonio
Diritto alla salute: (art. 32) la salute è considerata come "fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività" Nessuno può essere obbligato a sottoporsi a un determinato trattamento sanitario
Diritto allo studio: (art. 34) la scuola è aperta a tutti, obbligatoria e gratuita almeno per otto anni
4. I RAPPORTI ECONOMICI
Gli artt. 35-47 regolano quella che viene comunemente definita la Costituzione economica
art. 35 = il lavoro è tutelato ed è riconosciuta l'importanza della formazione professionale dei lavoratori
art. 36 = il lavoratore ha diritto a una retribuzione "sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa"
art. 37 = la donna lavoratrice ha diritto alla parità di trattamento rispetto al lavoratore e i minori sono tutelati da speciali norme
art. 38 = i cittadini inabili e sprovvisti di mezzi necessari per vivere hanno diritto al mantenimento e all'assistenza sociale
art. 39 = organizzazione sindacale
art. 40 = diritto allo sciopero
art. 41 = l'iniziativa economica privata è libera, ma "non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale"
art. 42 = la proprietà privata è soggetta ai limiti "allo scopo di assicurne la funzione sociale e renderla accessibile a tutti
art. 45 = è riconosciuta la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità.
art. 47 = viene affermato l'impegno di tutelare il risparmio
5. I RAPPORTI POLITICI
La Parte Prima della Costituzione si conclude con gli artt. 48-54 dedicati ai diritti politici
Diritto di voto: (art. 48) il diritto di voto è riconosciuto a tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. A norma di questo articolo il voto è:
personale: non può essere affidato ad altri
eguale: ogni voto ha peso uguale a quello di tutti gli altri
libero: non può essere soggetto a pressioni, minacce o ritorsioni
segreto: non deve essere noto ai terzi
L'esercizio del diritto di voto è un dovere civico dato che i cittadini hanno dovere di partecipare con il loro voto alla scelta dei loro rappresentanti alle assemblee rappresentative.
Diritto di associazione politica
(art. 49) i cittadini hanno il diritto di "associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale"
(art. 50) diritto di petizione = richiesta di provvedimenti legislativi alle Camere.
Diritto di accesso alle funzioni pubbliche: (art. 51) garantisce ai cittadini "dell'uno e dell'altro sesso" la possibilità di "accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive, in condizioni di eguaglianza"
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