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DIRITTO COMMERCIALE: LE SOCIETA'

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DIRITTO COMMERCIALE: LE SOCIETA'


Le società sono delle organizzazioni che vengono create dalla autonomia privata per l'esercizio in comune di un'attività produttiva e sono solo i tipi previsti dalla legge. Si decide di fare una società perché è più facile raggiungere lo scopo produttivo in collaborazione piuttosto che da solo.

Pluralità dei tipi:

nell'ambito delle società lucrative abbiamo:

Società personali:

- società semplice;



- società in nome personale;

- società in accomandita semplice.

Società di capitali:

1.- società in accomandita per azioni;

2 - società per azioni;

3 - società a responsabilità limitata.

Accanto a queste abbiamo le società mutualistiche:

Società cooperative;

Società mutuo assicuratrici.

In linea generale una prima distinzione viene fatta sulla base degli aspetti organizzativi comuni e distinguiamo tra società di persone e società di capitali.

La legge detta un unica definizione legislativa di società art. 2247:

"Contratto di società. Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili".

E' stata effettuata una modifica della rubrica che da nozione è diventata contratto di società, quando nel 1993 è stata attuata in attuazione della XII direttiva CEE in Italia la possibilità di costituire una società a responsabilità limitata con un unico socio, fino ad allora si trovava scritto nozione perché tutte le società nascevano da contratto. Dal '93 vi è una società che può non nascere da contratto ed è la s.r.l. unipersonale che nasce da atto unilaterale del socio fondatore. E' stata modificata la rubrica perché il termine "nozione" era onnicomprensiva e si riferiva a società che originariamente nascevano tutte da contratto, ma ora vi sono anche società che non nascono da contratto e sono fenomeni eccezionali, al di fuori di queste tutte le società nascono da contratto.

Un altro esempio è quello della scissione di società, c'è un ipotesi in cui da una delibera della società scissa mediante atto unilaterale si costituisca una nuova società.

La differenza dalla s.r.l. unipersonale è che quest'ultima si costituisce con atto unico unilaterale con un unico socio al momento della costituzione, nel caso della scissione la società che si scinde con la delibera e mediante l'atto di scissione può dar vita alla costituzione di una nuova società ma questa società è un contratto unilaterale.

Queste due ipotesi hanno in comune solo il fatto che entrambe in deroga al principio della contrattualità nascono da atto unilaterale.

Al di fuori di queste ipotesi che sono eccezionali le società nascono come contratti (momento genetico). La società rientra nel genere contratti associativi o meglio contratto plurilaterale con comunione di scopo. Nel loro momento genetico le società hanno alla base un momento contrattuale.

I contratti plurilaterali con comunione di scopo sono distinti dai contratti sinallarmatici di scambio perché come diceva Graziani, nei contratti associativi vi è un interesse unico di tutti i contraenti (esercizio in comune dell'attività economica che forma l'oggetto del contratto).

Nei contratti di scambio l'avvenimento che soddisfa l'interesse di una delle parti è diverso dall'avvenimento che soddisfa la controparte (nella compravendita, l'interesse del compratore è soddisfatto dal trasferimento della proprietà della merce, laddove l'interesse del venditore è il trasferimento del prezzo).

Questo chiarisce quale tipo di distinzione vi sia alla base dei due contratti considerati, un diverso tipo di interesse.

Nei contratti associativi le partecipazioni di ciascuna delle parti possono essere diverse l'una dall'altra perché sono dei conferimenti e possono anche avere una diversa natura (conferimenti di beni mobili ed immobili, materiali ed immateriali ed anche quale titolo a conferimento beni in proprietà, diritto di godimento).

Sono diverse le prestazioni di ogni socio, sono tutte chiamate conferimenti ma possono essere diverse nel loro ammontare oppure anche nell'oggetto stesso del conferimento.

In alcune società si possono anche conferire servizi: soci d'opera.

Il contratto è chiamato plurilaterale con comunione di scopo perché tendenzialmente è aperto a due o più parti, quindi è sufficiente che ci siano anche solo due soci però questo non toglie la qualifica di plurilateralità. L'eccezione è sempre la s.r.l. unipersonale.

Il contratto associativo rivolto alle società è un contratto che organizza una attività futura perché quando si attuerà, il contratto si svolgerà con un'attività comune per il perseguimento dell'oggetto sociale.

Tutta l'organizzazione di gruppo deve essere creata per lo svolgimento in futuro di un'attività rivolta al raggiungimento dell'oggetto sociale.

Questo oggetto sociale è l'attività economica che la società si propone di compiere e deve esser indicata subito nell'atto costitutivo, questa segna anche la cornice dei poteri degli amministratori perché questi potranno compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale.

Nella fase genetica si propone di compiere una determinata attività economica, nella fase di attuazione si svolgerà l'attività in vista del raggiungimento di quella attività economica che ci si proponeva di compiere all'inizio.

Questa organizzazione di gruppo che deve essere necessariamente creata ha un rilievo non solo interno fra i soci ma soprattutto all'esterno perché ci saranno poi dei soggetti portati a spendere il nome della società all'esterno, a contrattare con i terzi ecc in base al potere di rappresentanza.

Gli art. 1420-l446-l459-l466 riguardano la disciplina che il C.C. detta sui contratti plurilaterali con comunione di scopo e ci dicono che nei contratti associativi, la nullità, l'annullabilità, la risoluzione per inadempimento e l'impossibilità sopravvenuta che vengono a colpire il vincolo di un solo socio, non comportano la nullità, l'annullabilità, la risoluzione per inadempimento e l'impossibilità sopravvenuta dell'intero contratto a meno che la singola partecipazione sia ritenuta essenziale per la continuazione della società stessa.

Questa disciplina che vale per i contratti plurilaterali con comunione di scopo dovrà essere adattata alle società .

In linea generale sono principi applicativi alle società ma con delle differenze.

Esempio: nei contratti, se un socio non adempie, l'altro contraente può chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento. Nelle società il rimedio contro l'inadempimento non è la risoluzione del contratto ma l'esclusione del socio, quindi l'esclusione è il pandan societario della risoluzione del contratto per inadempimento e per impossibilità sopravvenuta.

Si ha anche in questo caso l'ipotesi dell'esclusione del socio dalle società di persone e la vendita coattiva delle quote o delle azioni nelle società di capitale.

Da cosa sono caratterizzate le società: art. 2247.

Dobbiamo avere dei conferimenti dei soci e l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili.

Quale è la funzione dei conferimenti? I conferimenti servono a dare vita al patrimonio iniziale della società, sono i contributi.

All'inizio patrimonio e capitale coincidono perché i conferimenti formano il capitale ma nel momento iniziale questo coincide con il patrimonio della società. Il socio destina stabilmente il proprio conferimento per la durata della società, quindi il conferimento ha un vincolo di destinazione e corre il rischio d'impresa perché se la società non ha utili neanche il socio li ha.

I conferimenti possono essere costituiti da beni e da servizi. I beni innanzitutto sono il danaro poi ci sono i beni in natura mobili ed immobili, materiali ed immateriali. Un bene in natura può essere trasferito a titolo di conferimenti in proprietà alla società, o in usufrutto o concederlo in locazione, quindi il titolo del conferimento varia, può essere un diritto reale, un diritto personale, o la stessa proprietà.

L'oggetto del conferimento è il bene ma il titolo del conferimento può variare. Il titolo del conferimento è il titolo giuridico in base al quale il bene viene conferito alla società.

La legge dice beni e servizi e quindi il conferimento di un socio può consistere nel mettere a disposizione della società la propria opera come può essere una prestazione di lavoro intellettuale. La differenza dai lavoratori subordinati sta nel fatto che i lavoratori sono assunti con un rapporto di lavoro subordinato, il socio d'opera è tale perché fa un conferimento d'opera.

Questo principio di possibilità di oggetto di conferimento di beni e servizi è limitato alle sole società di persone.

Nelle altre è espressamente sancito dalla legge d.p.r.30 del'86 all'art. 2342 comma 3° che non possono formare oggetto di conferimento nelle società di capitali le prestazioni d'opera e di servizi. Questo perché i conferimenti d'opera non sono ascrivibili a capitale e monetizzabili visto che in queste società ci sono norme che tutelano l'integrità del capitale.

Tutti i conferimenti devono essere ascrivibili a capitale che ha la sua funzione di garanzia, quindi la funzione del capitale nelle società di capitale non è paragonabile alla funzione di capitale nella società di persone tanto è vero che le società di persone potrebbero anche non avere capitale. Es.: società di persone formate da soci d'opera.

Capitale e patrimonio come detto coincidono nella fase iniziale poi tendono a divaricarsi man mano che la società comincia a svolgere l'attività economica che si era proposta.

Patrimonio sociale è il complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi che fanno capo alla società, inizialmente costituita solo dai conferimenti eseguiti o promessi dai soci, e successivamente subisce variazioni di tipo qualitativo e quantitativo. La consistenza esatta del patrimonio sociale verrà accertata periodicamente ogni anno con il bilancio. Questo perché la legge prescrive la redazione annuale di un bilancio d'esercizio.

Il patrimonio netto invece è la differenza fra attività e passività.

Tutte le società hanno un autonomia patrimoniale ossia tutte rispondono con il proprio patrimonio, questa autonomia patrimoniale può essere più o meno accentuata a seconda del tipo di società che prendiamo in esame.

Il patrimonio sociale è quindi la garanzia generica dei creditori della società (2740).

Bisogna fare una differenza a questo riguardo tra società di persone e società di capitale, perché in alcune società questa garanzia generica costituita dal patrimonio sociale diventa una garanzia principale ed accanto ad essa vi è anche la garanzia dei soci illimitatamente responsabili.

Nelle società di persone per le obbligazioni sociali rispondono anche i soci con il proprio patrimonio quindi la garanzia patrimoniale generica offerta dal patrimonio della società è la garanzia principale dei creditori sociali ma non l'unica perché c'è anche la garanzia offerta dal patrimonio dei soci a responsabilità illimitata.

Nelle società di capitale la garanzia generica è l'unica perché in queste società non rispondono i soci in proprio, essendo la società dotata di un autonomia patrimoniale perfetta.

Il capitale sociale nominale è una semplice entità numerica, una cifra che descrive il valore in denaro del conferimenti, questo valore non è altro che quello che risulta dalla valutazione fatta al momento dell'atto costitutivo.

Si dice che i soci hanno conferito o si sono obbligati a conferire perché c'è una differenza fra capitale versato e capitale sottoscritto.

Capitale versato è quello direttamente versato alla società al momento della costituzione.

Capitale sottoscritto è quello che i soci si impegnano a versare in un momento successivo.

Le società di capitale richiedono il versamento dei 3/10 dei conferimenti in danaro, i 7/10 possono essere versati in un momento successivo pur che il capitale sia sottoscritto per l'intero. Chi non ha versato è considerato un creditore della società e si assume l'obbligo di versare successivamente. Questo obbligo va adempiuto. L'adempimento è a carico dell'organo amministrativo che procede a richiedere i decimi mancanti nel corso della vita della società. Non esiste però una norma che definisce un termine di versamento, questo è rimesso alla volontà del socio. Vi è un divieto di esonerare i soci dai versamenti dovuti. In caso che la società abbia bisogno di liquidità, se l'amministratore invece di chiedere i versamenti dovuti si indebita verso l'esterno andrà sicuramente incontro a delle responsabilità.

Nelle società di capitale c'è un esplicita disciplina che regola il procedimento nei confronti di un socio moroso cioè in mora nei versamenti. Ossia accade quando gli amministratori gli fanno una diffida ad adempiere e ciò nonostante non ha adempiuto.

Il capitale sociale è la parte indisponibile del patrimonio netto e rappresenta quel valore che i soci si sono impegnati disporre per l'attività di impresa quindi non può essere ripartita durante la vita della società e proprio perché è indisponibile è la parte più rigidamente vincolata a garanzia del creditori.

Il capitale sociale ha delle funzioni, in bilancio serve ad accertare l'utile e la perdita di esercizio e nelle società di capitale ha anche una funzione organizzativa in quanto serve a misurare le situazioni soggettive dei soci (i diritti soggettivi patrimoniali ed amministrativi spettano a ciascun socio in proporzione alla parte di capitale sociale sottoscritto.


Art. 2247: "per l'esercizio comune di un'attività economica". Con il contratto di società deve essere determinato l'oggetto sociale che è quella precisa attività economica che la società si propone di raggiungere, deve essere predeterminata nell'atto costitutivo però può essere modificata durante la vita della società, questo vale per tutte le società cambia solo il modo di modificarlo.

Questa necessarietà dell'attività comune è ciò che distingue la società dall'imprenditore individuale.

Anche il modo di svolgimento dell'attività in comune è importante. Il modo di svolgimento dell'attività deve essere imputata alla società non è sufficiente l'agire insieme, quindi bisogna seguire le modalità che ci consentono l'imputazione dell'attività in capo al gruppo, è necessario che colui che agisca nei rapporti esterni sia investito del potere di agire non solo per conto del gruppo ma anche in nome del gruppo, così che gli atti siano imputabili al gruppo stesso.

Questa l'unificazione soggettiva ed oggettiva che identifica il gruppo.

Non abbiamo questo nelle associazioni in partecipazioni art. 2549:

"Nozione. Con il contratto di associazione in partecipazione l'associante attribuisce a l'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto".

L'associante è l'imprenditore, l'associato può versare dei fondi, ma tra i due soggetti non c'è una società. I singoli atti d'impresa anche compiuti da l'associato vengono imputati in testa a l'associante. Non esiste un patrimonio comune. L'associato partecipa al rischio economico. Solo l'associante è a direzione dell'impresa e l'associato ha dei poteri di controllo. Manca l'attività comune ed è per questo che non è una società.


E' considerata attività d'impresa l'esercizio delle professioni intellettuali. Quali sono i dati normativi? Gli art. 2229 e seguenti regolano l'esercizio delle professioni intellettuali. Emerge che l'attività del professionista è un'attività di carattere esclusivamente personale. L'art. 2232stabilisce al professionista di eseguire direttamente l'incarico. Un soggetto si può avvalere di sostituti ausiliari pur che siano sempre diretti personalmente dal professionista intellettuale.

Esiste una legge del 1939 che riguarda le professioni protette (quelle iscritte in specifici albi) e dice che i singoli professionisti intellettuali potrebbero associarsi al fine di svolgere la propria professione ma non possono formare una società, questa è espressamente vietata. Questi soggetti nella denominazione del loro ufficio e nei rapporti con i terzi devono usare la dizione: studio legale, notarile, giuridico, ecc., ma oltre a questa dizione se hanno costituito un'associazione devono esplicitare chiaramente tutti i nomi dei singoli professionisti con la professione praticata. Queste non sono altro che associazioni professionali.

Il divieto di costituire una società ha un importanza notevole in quanto se si costituisse una società questa sarebbe nulla e sarebbero nulli tutti i rapporti intrattenuti dai professionisti e sarebbero nulli anche i rapporti di lavoro all'interno dell'associazione stessa. Questo non vuol dire però che più professionisti possano assumere un in carico congiunto.

Società di professionisti è ancora distinta dalla società di mezzi fra professionisti. Es.: 3 medici hanno un'associazione ed accanto ad essa costituiscono una società di mezzi per l'acquisto dei beni strumentali.

Società di mezzi per l'esercizio individuale della loro professione al fine di dividersi le spese, è uno strumento per l'esercizio.

Come le società di mezzi, sono le società di engeenering che offrono sul mercato un prodotto complesso. Il carattere professionale viene usato come strumento. Sono opere complesse che comprendono una fase di progettazione, una di messa in opera ed ogni tanto la vendita ai terzi e quindi non hanno come oggetto vero e proprio l'attività professionale del singolo professionista.

Per ciò che concerne le vere e proprie società professionali vi è un divieto di costituzione con la legge del '39. La disputa è sempre stata accesa in quanto qualcuno diceva che comunque la legge valeva solo per la categorie protette. Qualcun altro si è spinto oltre dicendo di non costituire una società di professionisti come società di capitale ma forse si potrebbe utilizzare la società di persone perché caratterizzata dalla responsabilità illimitata del socio.

Sembrava che la questione fosse chiusa con l'emanazione di una legge che dichiarava che le disposizioni della legge del '39 erano abolite. Ma questa legge ha demandato la propria attuazione ad un regolamento attuativo che è stato emanato dal Consiglio di Stato. Il regolamento attuativo ha previsto che possono essere esercitate le attività professionali sia dalle società in forma personale che dalle società di capitale ed ha dettato una regolamentazione.

La Corte dei Conti però ha bloccato questo, perché il regolamento è una fonte secondaria, ed è incostituzionale che il regolamento incida sulle situazioni soggettive di diritto privato, che solo una legge ordinaria potrebbe disciplinare.


Ritornando all'art. 2247 dice: "allo scopo di dividerne gli utili", questo è lo scopo della società lucrativa ed è anche la causa del contratto di società.

E' necessario distinguere un lucro in senso oggettivo ed un lucro in senso soggettivo:

lucro in senso oggettivo: è la produzione dell'utile in capo al patrimonio della società;

lucro in senso soggettivo: si ha quando il lucro prodotto in senso oggettivo nel momento in cui viene assegnato ai soci diventa soggettivo.

Questo è lo scopo di lucro che la società assegna a tutte le società lucrative di persone e di capitali e proprio in base a questo concetto vengono definite società lucrative contrapponendosi a quelle società che invece non si propongono uno scopo di lucro che sono le società mutualistiche: cooperative.

Cosa significa scopo mutualistico contrapposto allo scopo di lucro, lo scopo delle cooperative è quello di superare l'intermediazione del terzo imprenditore e rivolgersi direttamente ai soci fornendo direttamente ai soci prodotti e servizi a condizioni più vantaggiose. Consente ai soci un vantaggio patrimoniale, ad esempio in una cooperativa di consumo il vantaggio può essere un risparmio di spesa, in una cooperativa di lavoro sarà una maggiore remunerazione.

C'è una differenza tra utile e ristorno, in quanto è diverso il modo in cui viene prodotto e dal modo in cui viene attribuito. Cioè l'aspetto oggettivo e soggettivo varia per l'utile e per il ristorno quindi variano a secondo che la società sia lucrativa o mutualistica, perché nella prima l'attività è svolta nei confronti dei terzi ed il socio ha diritto ad avere gli utili in proporzione alla quota conferita, nella seconda l'attività è svolta nei confronti dei soci e la distribuzione è in base all'utilizzo che il socio fa dello strumento cooperativo, ossia chi ne usufruisce di più avrà di più.

Quindi accanto a società con scopo di lucro definite dall'art.2247 vi sono anche società che non hanno scopo di lucro come appunto le cooperative ma anche le società consortili. Le società consortili attraverso l'uso del consorzio cercano di produrre indirettamente un vantaggio a favore dei singoli consorziali.

Vi sono anche leggi speciali che prevedono determinati tipi di società che non hanno scopo di lucro.

Distinzione fra società ed associazione. Lo scopo principale della società è lo scopo economico e che quindi sia lucrativo che mutualistico è comunque uno scopo economico. E' completamente avulso dallo schema della società il problema dell'istituzionale devoluzione ai terzi dei risultati conseguiti dell'eventuale attività di impresa, questo invece è possibile nelle associazioni a fine altruistico. Le associazioni sono enti a fini ideali ed altruistici e non è necessario che tale associazione non persegua fini economici perché può darsi che l'associazione si procuri degli utili mediante l'esercizio tramite il rapporto con i terzi ma non in funzione di fini egoistici ma verso una devoluzione in coerenza con lo scopo istituzionale dell'associazione.

La presenza di tante società che non perseguono uno scopo di lucro ha portato alcuni studiosi come Santini a considerare questo fatto.

Santini con un articolo intitolato: "Tramonto dello scopo di lucro" ha voluto sottolineare l'esistenza di tanti esempi di società, società cooperative, consortili, sportive (legge '81 potevano costituirsi sotto forma di s.p.a. e di s.r.l. e potevano realizzare un utile ma avevano un divieto espresso di distribuire l'utile ai singoli soci in quanto dovevano devolverlo in relazione all'attività sportiva. Questa regola è venuta a cadere recentemente con decreto legge 20 settembre '96 n°485 ed oggi le società sportive non solo possono produrre utili ma anche distribuirlo) per le quali mancavano lo scopo di lucro. Ha anche voluto sottolineare il fatto che se in fin dei conti accanto alla società lucrativa conosciamo tutte queste eccezioni vuol dire che la società è solo un modello organizzativo prescelto dalle parti ma di per se neutro rispetto allo scopo di lucro. Quindi quando si sceglie una società per azioni la si sceglie per avere benefici da quella determinata organizzazione corporativa che però è neutra in quanto può essere utilizzata compatibilmente con la finalità lucrativa e non.

C'è tutta una corrente dottrinale in atto che tende a svalutare lo scopo di lucro come elemento coessenziale proprio alla definizione di società.

Altri invece tendono a svalutare quest'idea del tramonto dello scopo di lucro e dicono (dal testo) che comunque l'esistenza di questa varietà di società non porta alle conseguenze che la teoria del tramonto delinea:

dicendo che lo scopo di lucro non è così essenziale si pone un quesito non irrilevante che è quello se sia possibile costituire una società di capitali senza prevedere uno scopo di lucro a livello di volontà delle parti, questo è possibile se l'elemento scopo di lucro non più considerato essenziale. Alcuni hanno anche evidenziato che nel 2332 che elenca la cause tassative di nullità della società non è prevista l'assenza dello scopo di lucro, quindi è un motivo in più a sostegno della teoria del Santini ma a anche una grossa parte degli orientamenti.

A questa teoria ha obiettato la dottrina dicendo che prima di arrivare alla dichiarazione di nullità la società deve essere iscritta nel registro delle imprese e se non ha lo scopo di lucro la società non viene prorogata e quindi non passa nemmeno alla fase dell'omologo. Se ciò nonostante riesce a superare la fase dell'omologazione una società dichiaratamente per volontà delle parti dell'autonomia privata senza scopo di lucro, è una società affetta da una clausola nulla. A questo punto bisogna vedere cosa accade perché qualcuno ha detto che non è più una società ma potrebbe essere convertita in qualcosa di diverso (associazione), ma a questo si è obiettato in quanto le parti volevano proprio la società se no avrebbero scelto l'associazione (si tratta di conversione di un negozio in un altro negozio), quindi il problema è proprio che ci si trova proprio di fronte ad una società con clausola nulla, questa potrebbe a questo punto essere sostituita automaticamente con una clausola valida e quindi con la regola del 2247 reintroducendo lo scopo di lucro.


Art.2248:

"Comunione a scopo di godimento. La comunione costituita o mantenuta al solo scopo del godimento di una o più cose è regolata dalle norme del titolo VII del libro III".

La comunione costituita al solo scopo di godimento non è regolata dalle norme sulla società ma da quelle sulla comunione. La comunione a differenza della società è una situazione giuridica che si verifica quando il diritto di proprietà o altro diritto reale spetta a più persone che sono i comproprietari. Quando all'origine contrattuale due soggetti comprano un bene per goderne siamo in presenza di comunione volontaria e non in presenza di una società.

Godimento della cosa in comune. E' il diverso rapporto che intercorre tra beni comuni e l'attività che differenzia la società dalla comunione.

Nella società i beni comuni ossia il patrimonio sociale hanno una funzione servente e strumentale rispetto all'attività svolta dalla società.

Nella comunione invece si inverte il rapporto, non sono i beni strumentali rispetto all'attività ma è l'attività che svolge una funzione servente rispetto ai beni, per la sua conservazione.

Vi è un diverso regime patrimoniale, i beni facenti parte del patrimonio sociale sono affetti da un vincolo di destinazione unitaria, lo svolgimento dell'attività sociale. I beni della comunione invece non presentano questo vincolo.

Ci sono delle regole comuni che valgono a differenziare la comunione dalla società e sono:

per la società, - il singolo socio non può direttamente servirsi dei beni del patrimonio sociale per finalità che esulano dall'attività sociale, - non può provocare unilateralmente da solo lo scioglimento della società, - i creditori personali dei soci non possono soddisfarsi direttamente sul patrimonio della società.

Per la comunione, - ogni partecipante può servirsi della cosa comune, pur che non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto, - il comproprietario può chiedere in ogni momento lo scioglimento della comunione, - i creditori personali di ogni singolo comproprietario possono aggredire il bene comune.

La comunione non gode di autonomia patrimoniale non ha un patrimonio autonomo.

Società di mero godimento, si può costituire una società per il mero godimento di un immobile, art. 2248, emerge che no sono ammissibili le società di mero godimento dei beni perché sarebbe una comunione non una società.

Il problema sorge a riguardo delle società immobiliari di comodo. Fenomeno questo molto diffuso nelle società semplici ma non essendo società soggette a registrazione possono essere anche irregolari o di fatto quindi ci sono state moltissime società con oggetto immobiliare di cui nessuno ne è venuto a conoscenza anche perché per problemi fiscali conveniva intestare la macchina in nome alla società piuttosto che al singolo soggetto. Ma non solo anche le società di capitale sono state come società immobiliari di comodo enunciando un falso oggetto sociale, esempio: l'acquisto e la vendita dell'immobile laddove l'oggetto vero era semplicemente il godimento dell'immobile. Qualcuno ha detto che le società di persone sono semplicemente nulle, per le società di capitali il discorso è diverso perché se un s.r.l. denuncia che si occupa della compravendita di immobili ed esercita un'attività commerciale la legge non vieta questo, il problema è se questo avviene effettivamente o se accanto all'oggetto dichiarato vi sia un oggetto di fatto diverso che il godimento dell'immobile. Quindi l'unico modo per reprimerlo è quello di seguire la strada ardua della simulazione.

Una società immobiliare che abbia come oggetto la gestione di un residence per le vacanze non viola la legge, non è una comunione. Le società vietate sono solo quelle di mero godimento non le società in cui oltre al godimento si instaura accanto ad esso un rapporto di servizi con i terzi.

I veri problemi si hanno quando la comunione cade su un bene produttivo, es. quando il padre muore ed i li ereditano l'azienda. I li si trovano di fronte ad una comunione incidentale perché non l'hanno scelta loro.

Fin che si eredita una casa non c'è nessun problema, i problemi sorgono quando si eredita un bene produttivo come può essere un azienda. Quando due fratelli ereditano un azienda non per questo loro diventano imprenditori perché si diventa tale solo con l'esercizio di fatto dell'attività di impresa, quindi rimangono comproprietari di un bene. Contitolari di beni. I problemi nascono quando questi soggetti si mettono a gestire l'impresa. Si ha ancora o no la contitolarità? Non si ha più la contitolarità ma si avrà una società di fatto irregolare perché per costituire una società di persone non è necessaria alcuna formalità specifica. Il tacito accordo di continuazione dell'attività da luogo ad una società, ma visto che questa è stata formalizzata all'esterno sarà una società irregolare o di fatto in quanto non è registrata. L'importante è che i soci si comportino come tali svolgano la loro attività al fine di produrre gli utili e le quote in comproprietà si trasformano in quote di conferimento.






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