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DIRITTO DEL LAVORO - LA RETRIBUZIONE

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DIRITTO DEL LAVORO - LA RETRIBUZIONE

La retribuzione è una tipica obbligazione corrispettiva da comprendere tra le obbligazioni pecuniarie ed aventi ad oggetto una somma di denaro. L'art.2099 recita: La retribuzione del prestatore di lavoro può essere stabilita a tempo o a cottimo e deve essere corrisposta nella misura determinata (dalle norme corporative), con le modalità e nei termini in uso nel luogo in cui il lavoro viene eseguito. Perché si tratti di retribuzione occorre che la prestazione sia dovuta al lavoratore in via necessaria e non eventuale, come compenso di una specifica attività. E sono da escludere  dall'area della retribuzione tutte le attribuzioni patrimoniali prive di un collegamento anche, indiretto, con lo svolgimento della prestazione lavorativa.

Per ciò che riguarda la corresponsione il d.l. è soggetto alle regole generali degli artt. 1176(diligenza nell'adempimento) e 1182 (luogo dell'adempimento) sede del lavoro. una legge speciale impone al datore di accomnare la corresponsione della retribuzione con la consegna di un prospetto a analitico nelle diverse voci che lo compongono. Il termine x la corresponsione è quello stabilito nei contratti collettivi o dagli usi(settimana/mese) o comunque dopo che il lavoro è stato eseguito(regola della post-numerazione). L'ammontare della retribuzione deve essere determinato rapportandolo alla quantità della prestazione lavorativa. La misura della prestazione dovuta dal d.l. è stabilita dai contratti collettivi. L'art.36 della Costituzione recita: il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità è qualità del suo lavoro ed in ogni caso sufficiente ad assicurare a se e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa. La durata max della gg lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto a riposi settimanali, a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.



Secondo l'art.2099 vi sono 2 sistemi di retribuzione:

retribuzione a tempo (o ad economia), ovvero la retribuzione la cui determinazione si commisura sulla base del tempo della prestazione del lavoro: ore di lavoro, giornate, mesi.  

retribuzione a cottimo, si caratterizza x la considerazione del risultato del lavoro(non si guarda alla quantità di tempo ma al risultato del lavoro). Il cottimo può essere anche a tempo è in questi casi la retribuzione è determinata sulla base del tempo di lavoro impiegato. Nel cottimo il rischio della produttività del lavoro resta a carico del d.l. x quanto riguarda il risultato della prestazione nel suo complesso; il prestatore si assume il rischio solo x ciò che concerne la quantità della retribuzione. nella struttura della retribuzione il cottimo si conura come una maggiorazione(utile di cottimo) integrativa della retribuzione fissa(a base); mentre la retribuzione a cottimo integrale(puro) è limitata al lavoro a domicilio. La contrattazione collettiva ed il sindacato intervengono x negoziare le tariffe di cottimo cioè il compenso unitario del risultato del lavoro. L'art.2100 recita: Il prestatore di lavoro deve essere retribuito secondo il sistema del cottimo quando, in conseguenza dell'organizzazione del lavoro, è vincolato all'osservanza di un determinato ritmo produttivo, o quando la valutazione della sua prestazione è fatta in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione. L'art. 2101 disciplina l'intervento del sindacato nelle determinazione delle tariffe. A questa fase sindacale segue poi la fase aziendale ai fini della determinazione del concreto sistema di retribuzione a cottimo. La retribuzione di cottimo assolve alla funzione di incentivo del rendimento sul lavoro. 

la norma richiama poi sistemi secondari quali:

la partecipazione agli utili, mediante il quale il prestatore di lavoro viene retribuito tutto o in parte con una % sugli utili conseguiti dall'imprenditore nell'esercizio della sua attività. L'art.2102 recita: la partecipazione agli utili spettante al prestatore di lavoro e determinata in base agli utili netti dell'impresa. Analogo è il sistema della partecipazione ai prodotti dell'impresa.

Le provvigioni, sono particolari forme di partecipazione ai prodotti previste dal legislatore, diffusa specie nel settore commerciale e degli affari.

nonché una retribuzione in natura(beni).

La retribuzione a tempo si distingue poi in: retribuzione oraria denominata salario e retribuzione mensile chiamata stipendio (distinzione tra operai e impiegati). In entrambi i casi il termine x l'adempimento può essere la fine del mese o un periodo + breve (quindicina- settimana). La differenza non dipende dal termine x l'adempimento dell'obbligazione retributiva, ma dal fatto che la retribuzione oraria è calcolata sulla base delle ore lavorate nel mese, mentre con la retribuzione mensile il d.l. si assume il rischio della mancata prestazione di lavoro entro il mese.(rischio di inattività o mancanza di lavoro). sulla retribuzione normale si calcolano le maggiorazioni  x lavoro straordinario, festivo e notturno. L'art.2108 recitava: in caso di prolungamento dell'orario normale, il prestatore di lavoro deve essere compensato per le ore straordinarie con un aumento di retribuzione rispetto a quella dovuta per il lavoro ordinario. Il lavoro notturno non compreso in regolari turni periodici deve essere parimenti retribuito con maggiorazione rispetto al lavoro diurno. In caso di prolungamento dell'orario normale, il prestatore di lavoro deve essere compensato per le ore straordinarie con un aumento di retribuzione rispetto a quella dovuta per il lavoro ordinario. Il lavoro notturno non compreso in regolari turni periodici deve essere parimenti retribuito con maggiorazione rispetto al lavoro diurno. Questo art. è stato abrogato dalla L. 66 del 8/4/2003 la quale affida alla contrattazione collettiva il compito di stabilire le relative maggiorazioni, nonché stabilire, in alternativa, dei riposi compensativi.

X quanto riguarda la festività essa deve essere retribuita con la retribuzione normale giornaliera, mentre il lavoro festivo con un'ulteriore retribuzione che si aggiunge a quella normale e con la maggioranza prevista dai contratti collettivi. Gli elementi accessori della retribuzione possono essere di natura obbligatoria (integrazioni), corrisposte in via saltuaria o continuativa in aggiunta alla retribuzione normale(a base + integrazioni = retribuzione globale). Tra gli elementi accessori ci sono gli aumenti periodici di anzianità(frequenza biennale); i superminimi individuali o collettivi (aumenti di merito); la 13 mensilità (o gratifica Natalizia); le indennità x compensare lavori disagiati o gravosi; premi collettivi di produzione, istituiti mediante contratti collettivi aziendali; premi di presenza; gratifiche e premi individuali.

La retribuzione è considerata come base imponibile x il calcolo dei contributi previdenziali art.2115, e come base imponibile ai fini fiscali.

Si può giungere alla sospensione delle rispettive obbligazioni(tra lavoratore e d.l.), quando il prestatore di lavoro da un lato, o il datore dall'altro, avendo ragione di temere che la controprestazione non sarà adempiuta ritengano d'invocare l'eccezione dell'inadempimento interrompendo l'esecuzione del contratto. Art.1460 (retroattività della condizione). Ciò vale anche in caso di impossibilità oggettiva sopravvenuta nonché in quella di eccessiva onerosità sopravvenuta. Nel caso di impossibilità oggettiva sia x impedimento del prestatore(arresto), che x impedimento del datore(distruzione dell'azienda), la risoluzione del contratto si accomna alla liberazione di entrambe le parti delle rispettive obbligazioni, nonché alla restituzione di quanto già avuto a titolo di corrispettivo. Nei casi di impossibilità sopravvenuta della prestazione x cause fortuite/forza maggiore attinenti al lavoratore trova applicazione la regola della traslazione sul datore del rischio dell'inattività del prestatore (c.d. mancanza di lavoro). D) I relativi oneri devono gravare sul d.l. o sulle istituzioni di previdenza ed assistenza? Il principio della transazione del rischio trova enunciazione negli artt.2110 (malattia, infortunio) e 2111(militare) i quali dispongono la sospensione del rapporto di lavoro nelle ipotesi di impossibilità temporanee del lavoratore (infortunio, malattia, gravidanza,servizio militare). Queste norme dispongono una duplice tutela del prestatore: da un lato la conservazione della retribuzione (oppure un'indennità stabilita dalla leggi speciali, dagli usi, o dai contratti collettivi); dall'altro la sospensione della prestazione e la conservazione del posto di lavoro, con il conseguente divieto di licenziamento per il periodo stabilito dalle stesse fonti. Il prestatore + anziano ha diritto ad un periodo di conservazione del posto proporzionale all'anzianità di servizio (periodo di irrecedibilità). Decorso tale periodo il d.l. si trova nell'alternativa tra la conservazione volontaria (senza retribuzione) ed il recesso del contratto. X ciò che riguarda la malattia del lavoratore, l'assistenza medica è stata affidata al Servizio Sanitario Nazionale, mentre l'indennità di malattia è corrisposta dall'INPS. Il controllo dell'infermità del lavoratore avviene x mezzo dell'ente previdenziale e gli operai sono esclusi dalla copertura di indennità x i primi 3 gg di malattia (periodo di carenza assicurativa). Agli impiegati, invece, le assenze x malattia vengono retribuite integralmente e fin dal primo giorno dal d.l. altre ipotesi di sospensione del rapporto si hanno x i lavoratori che rivestano funzioni di amministrazione degli enti locali, x i membri del Parlamento europeo e nazionale, x i lavoratori impegnati nelle liste elettorali ecc. L'art.1217 del cc disciplinando la mora credendi nelle obbligazioni di fare, dispone che il creditore è costituito in mora mediante l'intimazione a ricevere la prestazione. La mora credendi può dipendere da una mancata cooperazione(ingiustificata) del creditore all'adempimento.  L'art.1207 precisa gli effetti della mora ponendo a carico del creditore a) l'impossibilità sopravvenuta della prestazione x cause di forza maggiore; b) il risarcimento dei danni derivanti dal ritardo nell'adempimento. Occorre distinguere dalla mora i casi di interruzione del lavoro dipendenti da fatti direttamente o indirettamente riconducibili all'organizzazione produttiva dell'impresa. in questo caso ce la sospensione del rapporto senza diritto del prestatore alla retribuzione, derogata in parte sull'impiego privato, dove l'impiegato ha diritto alla retribuzione normale.





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