ePerTutti


Appunti, Tesina di, appunto diritto

DIRITTO INTERNAZIONALE - L'ACCORDO NEL DELLE FONTI E IL DIRITTO DEI TRATTATI

ricerca 1
ricerca 2

DIRITTO INTERNAZIONALE - L'ACCORDO NEL DELLE FONTI E IL DIRITTO DEI TRATTATI


L'accordo nel sistema delle fonti del diritto internazionale

Accordo:

  • Negli ordinamenti interni: è un'apposita disposizione permette ai soggetti di vincolarsi reciprocamente per mantenere determinati comportamenti il cui adempimento può essere preteso mediante il ricorso ai sistemi di garanzia.
  • Nell'ordinamento internazionale: è la regola generale pacta sunt servanda costituisce il fondamento dell'accordo come fonte di norme particolari, dette pattizie o convenzionali, che vincolano le Parti contraenti.

L'accordo, o il trattato, è l'incontro della volontà di 2 o più stati o di altri soggetti, dell'ordinamento internazionale, che consentono di assumere obblighi e diritti reciproci regolati dal diritto internazionale in relazione ad una determinata materia.



Manca nell'ordinamento internazionale una procedura di applicazione generale che garantisca tale adempimento e le sanzioni in caso di violazione.


La libertà degli Stati nel determinare il contenuto dei trattati e suoi limiti

libertà nella materia oggetto del trattato e della natura delle norme contenute: cooperazione in materia commerciale e navigazione, condizioni dei rispettivi cittadini al rispetto dei diritti umani .

gli stati utilizzano i trattati per assumere reciprocamente obblighi, sia per precisare o escludere nei rapporti reciproci l'applicazione di norme generali

unico vincolo posto dal diritto internazionale è costituito dal rispetto delle norme jus cogens, che non possono essere derogate mediante trattato.


Gli effetti delle norme patrizie

I trattati sono:

fonti d'obbligazione tra stati contraenti, ma non costituiscono fonti di norme giuridiche generali

ambito di applicazione: è limitato ai rapporti tra gli stati contraenti

le norme pattizie differiscono da quelle consuetudinarie perché queste ultime vincolano la generalità degli stati (quando uno stato terzo tiene un comportamento conforme ad una norma contenuta negli accordi di codificazione, sta adempiendo ad un obbligo imposto dal diritto consuetudinario che è solo riflesso nella norma di codificazione).

In passato si è cercato di:

o   attribuire un valore legislativo o quasi legislativo (c.d. law-making treaties) ai trattati multilaterali come gli accordi di codificazione

o   stipulare accordi destinati ad avere effetti di carattere generale o erga omnes, come istitutivi di regimi internazionali


I rapporti tra norme generali e norme pattizie

Norme pattizie sono norme particolari o speciali e si contrappongono alle norme generali. Una norma generale anche se costituisce un obbligo nei trattati, non ha una posizione di preminenza o superiorità al diritto consuetudinario, anzi gli Stati spesso introducono attraverso trattati delle regole diverse da quelle che si applicano nei rapporti generali. Nell'art. 38 della Corte internazionale di giustizia, sono menzionate prima le convenzioni generali e particolari e poi la consuetudine internazionale. L'assenza di gerarchia non esclude che una norma generale successiva prevalga su una norma convenzionale precedente.


La Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati: codificazione o sviluppo progressivo?

I trattati sono sottoposti a una serie di norme internazionali che ne disciplinano:

Requisisti di validità ed efficacia

Il procedimento di formazione

L'interpretazione

Gli effetti delle modifiche

Le cause di invalidità

Sospensione

Estinzione


Queste norme sono contenute nella Convenzione sul diritto dei trattati (22 maggio 1969) adottata dalla Conferenza delle Nazioni Unite tenutasi a Vienna.

La Convenzione di Vienna è una convenzione di codificazione che contiene anche norme c.d. di sviluppo progressivo, sulle quali gli stati non hanno ancora dato il loro consenso.

La Convenzione si applica solo ai trattati stipulati dopo la sua entrata in vigore.


L'ambito d'applicazione della Convenzione di Vienna

Esame di alcune norme contenute nella Convenzione in materia di:

accordi fra Stati: la Convenzione non esclude che altre entità possano stipulare trattati soggetti alle norme consuetudinarie in materia (art.3).

Si esclude qualsiasi trattato stipulato da enti diversi dagli Stati.

Le norme dei trattati fra Stati e organizzazioni internazionali, e quelli tra organizzazioni internazionali, sono contenute in una successiva Convenzione (Vienna 1986).

Non sono trattati ma contratti internazionali (come tali non sottoposti al diritto internazionale):

accordi conclusi da stati e società straniere

contratti relativi allo sfruttamento delle risorse naturali di uno stato

accordi tra entità territoriali interne di stati diversi volti ad istituire forme di cooperazione transfrontiera.

accordi stipulati per iscritto: non ci sono condizioni che impongano la forma per la conclusione di trattati, ma la forma scritta è la più utilizzata.

accordi retti dal diritto internazionale: non tutti gli accordi sono soggetti al diritto internazionale perché gli stati possono concludere accordi regolati da norme interne di uno di essi oppure concludere atti che rientrano nella c.d. soft law che sono sottratti al diritto internazionale in quanto non creano obblighi e diritti reciproci.

trattati istitutivi di organizzazioni internazionali: le norme della Convenzione di Vienna utilizzano termini applicabili sia per i trattati fra stati sia per i trattati istitutivi di organizzazioni internazionali, lasciando ampio spazio agli Stati contraenti alle regole della disciplina delle vicende dei trattati delle organizzazioni.



La procedura di formazione del trattato: i pieni poteri

Gli stati sono rappresentati, nelle diverse fasi della procedura di formazione dei trattati, dai c.d. plenipotenziari (pieni poteri), persone espressamente autorizzate dall'organo competente dello stato a negoziare, adottare, autenticare, e/o firmare il testo del trattato ed ad esprimere il consenso dello stato.

Il documento, che identifica il rappresentante e i poteri a lui attribuiti, si chiama appunto "pieni poteri".

Se un soggetto non-autorizzato compie un atto riguardante la conclusione di un contratto, tale atto non avrà effetto, salvo che lo stato in questione confermi successivamente.  (art. 8)

Alcune categorie di persone sono esentate dalla presentazione dei pieni poteri:

Capi di stato, capi di governo, ministri degli affari esteri (possono compiere qualsiasi atto relativo alla conclusione di un trattato

Capi di missione diplomatica (limitamente alla negoziazione e all'adozione del testo dei trattati tra stato accreditante e stato accreditato)

Rappresentanti degli stati accreditati presso una conferenza o un'organizzazione internazionale ( solo per la negoziazione e adozione del testo di un trattato nell'ambito di quella conferenza o organizzazione - art. 7.2 - )


Il negoziato, l'adozione e l'autenticazione del testo

Le fasi della procedura della stipulazione del trattato sono diverse, in base alla forma:

accordi in forma semplificata

accordi in forma solenne

La scelta della procedura non dipende dal numero di stati coinvolti.

La forma solenne prevede

  1. una prima fase di negoziato: può svolgersi su impulso di 1 o più stati o nell'ambito di una organizzazione internazionale. La conferenza di stati partecipanti al negoziato può determinare le modalità di svolgimento della procedura e le maggioranze necessarie per la votazione dei singoli articoli e del testo nel suo complesso.
  2. una seconda fase di adozione del testo: secondo la Convenzione di Vienna, l'adozione può avvenire per unanimità, per i trattati bilaterali o conclusi con pochi stati, a maggioranza dei 2/3 ,in presenza di un numero rilevante di stati.
  3. una terza fase dell'autenticazione del testo: fissa in modo definitivo il contenuto del testo del trattato. Questa può avvenire attraverso la firma dei plenipotenziari.  La firma può avvenire nello stesso momento e luogo per tutti gli stati che hanno partecipato al negoziato, oppure rimane aperto alla firma

I trattati possono essere negoziati e autenticati in più lingue, e permane il principio d'uguaglianza degli stati e quindi dei testi autentici, tranne che gli stati dichiarano che un testo debba prevalere su altri. (artt. 31 - 32 - 33).


La manifestazione del consenso

Nei trattati solenni, la manifestazione del consenso dello stato avviene in un momento successivo alla firma, vale a dire quando sono stati effettuati tutti i procedimenti interni di controllo o raccolte autorizzazioni da parte d'altri organi o istituzioni dello stato.

La Convenzione di Vienna menziona:

a) la ratifica (conferma)

b) l'accettazione

c)  l'approvazione

d) l'adesione

- a), b), c) sono espressioni che indicano la manifestazione del consenso da parte di uno stato che ha partecipato al negoziato e ha adottato e firmato il testo del trattato

- d) riguarda gli stati che vogliano partecipare al trattato in un momento successivo alla firma.

Nella Convenzione di Vienna, con la manifestazione del consenso, uno Stato diventa:

"contraente"di un trattato: indipendentemente dal fatto che il trattato stesso sia entrato in vigore;

"parte": è invece uno stato nei cui confronti il trattato è in vigore.

È una prassi terminologica non obbligatoria.

Quando un trattato viene stipulato da un'organizzazione internazionale, bisogna fare riferimento alle norme del trattato istitutivo per determinare l'organo competente.


L'entrata in vigore del trattato

Le modalità e i tempi dell'entrata in vigore del trattato sono solitamente stabiliti dalle disposizioni finali del trattato.

Nel periodo tra la firma e l'entrata in vigore del trattato, gli stati sono tenuti a comportarsi "in buona fede" per non compromettere l'entrata in vigore del trattato.

Quando il trattato è stato stipulato, il segretario generale o lo Stato devono depositare tutti gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione degli stati, e devono comunicare a tutti gli Stati firmatari e agli Stati aderenti l'avvenuto deposito.

Gli stati possono stabilire che un trattato o parte delle sue disposizioni si applichino in via provvisoria prima dell'entrata in vigore. Questo è avvenuto per alcune parti dell'Accordo GATT.


Gli accordi in forma semplificata

Gli accordi in forma semplificata sono adottati per accordi bilaterali o conclusi tra gruppi ristretti di Stati, che hanno carattere tecnico o amministrativo, oppure nelle organizzazioni internazionali per le decisioni relative al funzionamento delle istituzioni (nomina giudici Corte di Giustizia, . )

Costituisce la manifestazione del consenso:

la firma del testo

lo scambio dei documenti o degli strumenti contenenti il trattato

L'entrata in vigore coincide con la firma o lo scambio degli strumenti contenenti il trattato, ma gli stati possono stabilire un momento successivo.


La competenza a stipulare nell'ordinamento italiano:

Ogni stato determina liberamente quale organo ha il pieno potere per manifestare il consenso solenne ad obbligarsi mediante trattato. Generalmente, le disposizioni sono contenute nella Costituzione.

Il Parlamento ha il pieno controllo dell'esecutivo sull'attività del plenipotenziario. Il diritto internazionale non pone vicoli, ma disciplina le conseguenze del mancato rispetto di tali disposizioni.


. i trattati in forma solenne .

a) la Costituzione italiana attribuisce al PdR il potere di ratifica e di adesione.

b) Ogni atto del PdR deve essere controfirmato dai ministri proponenti che ne assumono la responsabilità e hanno il potere d'iniziativa: in primo luogo il ministro degli affari esteri, e poi gli altri ministri competenti secondo a materia oggetto del trattato. (art. 87 -89)

c)  La Cost. prevede che la ratifica sia sottoposta ad autorizzazione preventiva da parte delle Camere (art.80), in modo tale che il parlamento può controllare il Governo per quanto concerne le competenze esecutive. Ciò avviene solo per due categorie di trattati:

Trattati di natura politica

Trattati che comportano modificazioni di leggi

La legge d'autorizzazione alla ratifica deve essere approvata con la procedura norma dell'art. 72 Cost. e non può essere sottoposta a referendum (art. 75).


L'autorizzazione parlamentare non produce alcun obbligo a carico del Governo.

Nella prassi italiana, l'autorizzazione è richiesta dal Governo al Parlamento solo per la ratifica e l'adesione.


Costituzione


Art. 72 comma 4

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

Art. 75

Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Art. 80

Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.

Art. 87

Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Art. 89

Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.



. e gli accordi in forma semplificata.

Il Governo ha il potere di concludere accordi in forma semplificata, per effetto di una delega implicita del PdR.

La nostra Cost. non ne parla in modo esplicito, ma sono ammessi tali accordi per tutte le materie non-dichiarate nell'art. 80, nel quale si richiede per determinate materie l'autorizzazione parlamentare.

Unico limite posto al potere del governo, è di stipulare trattati segreti.


I poteri delle Regioni in relazione alla stipulazione dei trattati

Con la legge Cost. 3/2001 che modifica l'art 117 Cost. (Titolo V Cost.) ha mutato l'ambito di competenza dello Stato e delle Regioni, sia sul piano materiale sia sul piano del potere di stipulare trattati internazionali.

Il nuovo art. 117 Cost. attribuisce esplicitamente alle Regioni il potere di stipulare trattati nelle materie di loro competenza.

La norma distingue:

"accordi con Stati": oggi c'è una nuova legge 131/2003, la quale limita all'entità periferiche i poteri di stipulazione di

o   accordi esecutivi ed applicativi di accordi internazionali

o   accordi di natura tecnico-amministrativa

o   accordi di natura programmatica finalizzati a favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale.

"intese con enti territoriali interni ad altro Stato": la nuova legge 131/2003, attribuisce alle Regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, il potere di concludere, nelle materie di propria competenza legislativa, intese volte a favorire il loro sviluppo economico, sociale e culturale con enti territoriali interni ad altri Stati.

Quindi, gli accordi regionali non sono soggetti ad autorizzazione parlamentare.


Le conseguenze del mancato rispetto delle norme interne sulla competenza a stipulare nell'ordinamento internazionale e nell'ordinamento italiano

Le violazioni delle norme costituzionali sulla competenza a stipulare sono:

a) L'atto di ratifica provenga da un organo incompetente

b) Non siano state rispettate le procedure interne

La Convenzione di Vienna prevede in questi casi motivo d'invalidità del trattato. Si deve trattare di una violazione obiettivamente evidente e deve riguardare una norma di diritto interno di rilevante importanza. Il problema del nostro ordinamento italiano riguarda soprattutto casi in cui il Governo stipuli in forma semplificata dei trattati per i quali l'art. 80 Cost. impone l'autorizzazione parlamentare.


L'interpretazione dei trattati. Il valore delle regole codificate nella Convenzione di Vienna

Fino a quando non si è conclusa la Convenzione di Vienna esisteva incertezza sul valore delle regole internazionali interpretative perché secondo alcuni erano solamente delle norme di carattere generali vincolanti per l'interprete, secondo altri dei veri canoni esegetici (interpretativi). La Commissione del diritto internazionale ha individuato alcuni principi generali nei quali ha riconosciuto delle vere regole generali vincolanti per l'interpretazione dei trattati e sono state codificate agli artt. 31-33 della Convenzione di Vienna.


La regola generale di interpretazione e il contesto del trattato

Il primo elemento del procedimento interpretativo è costituito dalla ricerca del significato letterale del testo (metodo esegetico) in base all'art. 31.1. Tale articolo dispone che:

Un trattato deve essere interpretato in buona fede: la buona fede è un principio che si esprime in certi canoni di comportamento che a loro volta vengono a formare un parametro di valutazione. (art. 26)

Secondo il significato naturale dei termini utilizzati nel loro contesto: il contesto comprende, oltre al preambolo e allegati, anche eventuali accordi relativi al trattato stipulato tra stati al momento di conclusione del trattato (lett. a) e agli strumenti predisposti da uno o più stati nel medesimo momento e accettati dagli altri contraenti come strumenti relativi al trattato (lett. b) (art.31.2)

Alla luce del suo oggetto (inteso come effetto giuridico del trattato, le disposizioni pattuite tra le parti)  e scopo (cioè il fine cui le parti tendono).

Parte integrante del trattato:

preambolo: enuncia lo scopo del trattato e il quadro normativo nel quale esso si riferisce

allegati: possono avere il contenuto più vario secondo la materia oggetto dell'accordo.

La Convenzione non pone dei limiti alla forma del trattato: possono essere, quindi, accordi in forma scritta o anche accordi o dichiarazioni orali.


Gli strumenti primari d'interpretazione

L'art. 31.2 attribuisce particolare importanza alla volontà degli stati contraenti.

L'art. 31.3, invece, impone di tenere in considerazione:

ogni accordo successivo al trattato sull'interpretazione o applicazione del trattato (lett. a)

la prassi successiva che dimostri l'accordo delle parti relativamente all'interpretazione delle sue disposizioni (lett. b)

ogni regola di diritto internazionale applicabile nelle relazioni tra le parti (lett. c)

Il primo caso riguarda l'ipotesi in cui gli Stati specificano il significato o l'applicazione di un termine mediante un accordo concluso a questo fine, il quale obbliga gli stessi Stati a non discostarsi dall'interpretazione così convenuta.

Il secondo caso riguarda quando un trattato non è stipulato per iscritto e quindi non è facile distinguerlo dalla prassi successiva, oppure se un accordo o una prassi interpretano o modificano il trattato.

Il terzo caso riguarda tutti i rapporti internazionali tra stati contraenti in cui il trattato si inserisce ed opera.


Gli strumenti complementari di interpretazione

L'art. 32 permette il ricorso ad altri strumenti esegetici quando si voglia trovare conferma ulteriore del risultato al quale si è giunti sulla base della regola all'art. 31, o quando vi sono ancora dei dubbi sul significato del testo.

L'art. 31.4 indica che se le parti hanno inteso che un termine abbia un significato speciale, quest'ultimo dovrà prevalere.

Tra i mezzi complementari l'art. 32 cita:

i lavori preparatori del trattato, cioè i negoziati

i lavori di gruppo di esperti che precedono la conferenza diplomatica

le circostanze della conclusione del trattato


Possono essere utilizzati strumenti diversi come:

la prassi successiva unilaterale

alcuni principi esegetici generali per la logica interpretativa applicata in ogni ordinamento.


L'interpretazione dei trattati in più lingue

La Convenzione di Vienna prevede che i trattati vengano tradotti in più lingue.

Indipendentemente, dalle versioni linguistiche in cui il testo è redatto e autenticato, il principio di uguaglianza degli stati comporta l'uguaglianza dei testi autentici, salvo che gli stati abbiano indicato che un testo debba prevalere sugli altri:

Se le versioni linguistiche hanno lo stesso significato, si devono applicare gli artt. 31 e 32.

Se le versioni linguistiche hanno significati differenti, l'art. 33.4 impone che si dia preferenza al significato che meglio riconcilia i testi.


Il valore delle norme sull'interpretazione; l'interpretazione dei trattati istitutivi di organizzazioni internazionali

C'è l'eventualità che gli stati non osservino le norme sull'interpretazione codificate negli art. 31 - 33 della Convenzione di Vienna. Le regole interpretative speciali possono rientrare in una delle ipotesi degli art. 31.2 e 31.3 e che il rispetto della loro volontà ne impone l'applicazione per il raggiungimento dei fini del trattato.

La flessibilità del metodo per l'interpretazione dei trattati istitutivi risulta evidente per quelli delle organizzazioni internazionali, nelle quali, ad un apposito organo viene attribuito la competenza ad interpretare il trattato in modo vincolante per gli Stati membri e per l'organizzazione stessa.


Le riserve ai trattati: la Convenzione di Vienna

Le norme pattizie comportano che le regole convenute tra gli stati si applichino nei reciproci rapporti in modo uniforme. Ma l'aumento del numero degli stati ha comportato un uso maggiore delle riserve, che sono delle dichiarazioni unilaterali depositate dallo stato al momento della firma o della manifestazione del consenso, che escludono o modificano l'effetto di determinate disposizioni del trattato con riferimento a tale stato. (art. 2.1 lett. d)

Le riserve intervengono solo nei trattati multilaterali. La Convenzione di Vienna ha adottato agli artt. 19-23 alcune regole riguardanti le riserve.

La Convenzione di Vienna:

all'art. 19: permette ad uno stato di formulare una riserva per iscritto al momento della firma o della manifestazione del consenso, salvo che il trattato vieti o preveda certe riserve, oppure la suddetta è incompatibile con il suo oggetto o scopo.

all'art. 20.1: richiede che la riserva venga accettata dalle altre parti salvo che sia autorizzata in modo esplicito dal trattato

all'art. 20.2: l'accettazione deve provenire da tutte le altre parti quando risulti dal numero limitato di stati che hanno partecipato al negoziato necessario il consenso generale per far si che il trattato venga applicato nella sua interezza. L'accettazione può avvenire anche solo da alcuni stati, ma in questo caso la parte che ha depositato la riserva diviene parte del trattato nei rapporti solo con loro. La riserva prende effetto dalla prima accettazione.

all'art.20.4 lett. b: gli stati possono sollevare obiezioni alla riserva, ma il trattato entra in vigore ugualmente con lo Stato autore della riserva, salvo che l'obiezione esprima anche una volontà contraria all'entrata in vigore del trattato nei rapporti con questo stato.

Effetto della riserva:

tra stato autore della riserva e stati che la accettano, ci sono dei rapporti reciproci

tra stato autore della riserva e stato che solleva obiezioni, se quest'ultimo ha accettato l'entrata in vigore del trattato, tra loro la disposizione alla quale è apposta la riserva non si applica nei rapporti reciproci (art. 21)


La prassi successiva

La disciplina delle riserve contenuta nella Convenzione di Vienna è stata imprecisa, tanto da portare alla Commissione del diritto internazionale a riprendere i lavori. I punti più controversi, sui quali si è formata una prassi successiva alla Convenzione, riguardano:

La definizione delle riserve e la distinzione tra riserve e dichiarazioni interpretative

Il regime delle riserve nei trattati in materia di diritti umani

Gli effetti di una successione tra stati sulle riserve e obiezioni.

Le cause d'invalidità dei trattati

Le cause d'invalidità dei trattati avvengono alla manifestazione del consenso o al momento della conclusione rendendolo nullo. Sono:

La manifestazione del consenso da parte del rappresentante al di là dei poteri a lui conferiti (art.47)

L'errore (art. 48)

Il dolo (art.49)

La corruzione del rappresentante (art.50)

La violenza sul rappresentante o sullo Stato (artt.51-52)

La contrarietà a norme di jus cogens (art.53)

Qualora siano stati compiuti atti in applicazione di un trattato nullo, ogni parte può chiedere alle altre che sia ristabilita la situazione precedente al compimento di tali atti.

Gli atti compiuti in buona fede in esecuzione ad un trattato nullo, non sono considerati illeciti per questo solo motivo.

Sono invece atti illeciti la parte cha ha commesso dolo, corruzione, o violenza.

Gli articoli 65 e ss. della Convenzione di Vienna istituiscono una procedura per far valere l'invalidità del trattato, che vincola solo gli stati a lei partecipanti.


La violazione da parte del rappresentante dello Stato dei limiti stabiliti nei pieni poteri circa la manifestazione del consenso

Lo stato, in tutte le sue fasi, è rappresentato dai plenipotenziari.

Se un atto è compiuto da un soggetto non autorizzato, tale atto non ha effetto, salvo che sia successivamente confermato dallo stato in questione. (art. 8)

Se il consenso dello stato è compiuto dal rappresentante che manifesta tale consenso al di fuori dei pieni poteri attribuiti, cioè senza tener conto delle restrizioni o limiti relativi proprio al consenso, il consenso dello stato dovrà ritenersi validamente prestato, a meno che la restrizione non sia stata comunicata, agli altri stati, prima che tale consenso fosse espresso. (art. 47)


L'errore

Art. 48 Convenzione di Vienna: uno stato può invocare l'errore, come vizio del proprio consenso, solo se si tratta di un errore relativo ad un fatto o ad una situazione che lo stato stesso riteneva esistente al momento della conclusione del trattato e che costituiva la base essenziale del suo consenso.

Questa disposizione è molto rara: la maggior parte dei casi, l'errore ha riguardato la predisposizione di mappe e cartine geografiche. Se un errore non riguarda una circostanza sostanziale, il trattato non è nullo, ma po' essere corretto dalle parti con una procedura concordata o con quella dell'art. 79.


Il dolo e la corruzione

Art. 49 Dolo: non è frequente nella prassi internazionale; la Commissione del diritto internazionale ha lasciato alla prassi il compito di precisare lo scopo e l'ambito di applicazione.

Art. 50 Corruzione del rappresentante: secondo la Commissione del diritto internazionale, essa riguarda il caso di atti volti in modo specifico ad esercitare un'influenza sostanziale sulla manifestazione del consenso del rappresentante che altrimenti non l'avrebbe prestato o non in quei termini.

La violenza sullo Stato e sul rappresentante

Art. 51 Casi di violenza contro il rappresentante dello Stato: attraverso atti o minacce rivolti direttamente contro di lui (sono rare); il consenso è privo di ogni effetto giuridico (nullo)

Art. 52 Casi di violenza contro lo Stato: attraverso la minaccia o l'uso della forza in violazione dei diritti internazionali contenuti nella Carta delle Nazioni Unite. La conclusione di tale trattato è nullo.


Il contrasto con norme di jus cogens

Art. 53 Trattati in contrasto con una norma imperativa del diritto internazionale generale (jus cogens): questa causa d'invalidità del contratto riguarda il contenuto del trattato e non consenso delle parti. Sancisce un limite alla libertà degli stati che non possono stipulare trattati che sono in contrasto con le norme di diritto internazionale generale, e cioè con le norme jus cogens.

Esempi della Commissione di diritto internazionale:

trattato comportante l'uso della forza in contrasto con la Carta delle Nazioni Unite

il compimento di un crimine internazionale

la complicità nella commissione di atti come la tratta degli schiavi, la pirateria, il genocidio, la violazione dei diritti umani

Se è stato compito l'atto sulla base di una disposizione contraria ad una norma jus cogens, le parti devono eliminare tutte le conseguenze. (art. 71.1)


Le cause d'estinzione e di sospensione dei trattati

Le cause d'estinzione e di sospensione dei trattati operano, diversamente dalle cause di invalidità, in un momento successivo alla stipulazione, cioè al verificarsi di una situazione o di una circostanza che impedisce che un trattato pur valido continui a produrre i suoi effetti tra tutte le parti contraenti o solo con alcune di loro.

Questo può avvenire:

Per una manifestazione espressa dagli stati volta a porre termine o a sospendere il trattato con diverse forme e modalità (artt. 54-59)

Per l'effetto dell'inadempimento di una o più parti (art. 60)

Dell'impossibilità sopravvenuta (art. 61)

Del mutamento fondamentale delle circostanze (art. 62)

Della sopravvenienza di una nuova noma jus cogens (art. 64)

Le cause d'estinzione e di sospensione dei trattati sono regolate in via esclusiva dalla volontà espressa dalle parti al trattato, altrimenti dalle disposizioni della Convenzione di Vienna. (art. 42.2)

Uno stato non può far valere le sue cause d'estinzione e di sospensione quando ha accettato in modo esplicito di mantenere in vigore il trattato (art. 45)

L'estinzione, salvo che le parti non stabiliscano in modo diverso, le libra dall'obbligo di continuare ad applicare il trattato (art. 70)

Se l'estinzione è dovuta ad una nuova norma jus cogens, tali diritti o obblighi possono permanere solo se non sono in contrasto con la nuova norma imperativa (art. 71.2)


L'estinzione e la sospensione per effetto della volontà degli Stati; la denuncia e il recesso

ESTINZIONE

Se il trattato contiene disposizioni specifiche relative all'estinzione: la denuncia e il recesso degli stati partecipanti potrà avvenire secondo la procedura eventualmente prevista, oppure in mancanza di tale procedure, con il consenso di tutte le parti e previa consultazione con gli stati contraenti (art.54)

Se il trattato non contiene disposizioni specifiche relative all'estinzione: sia la denuncia che il recesso non sono ammessi, salvo che le parti intendevano ammetterli oppure tali diritti sono dedotti nel trattato. In questo caso la Convenzione di Vienna dispone che la dichiarazione prenda effetto dopo 12 mesi (art. 56). Esempio: il Patto sui diritti civili e politici non può essere estinto né denunciato dalle parti.

Se il numero degli stati che intendono fare la denuncia o il recesso dal trattato superano il numero delle parti contraenti della sua entrata in vigore, non è di per se l'estinzione del trattato.

Il trattato può estinguersi se viene stipulato un nuovo trattato dagli stati contraenti avente la stessa materia (art. 59.1): in questo caso il nuovo accordo si sostituisce al primo che lo estingue.

L'art. 30.3 concerne, invece, il caso in cui gli stati stipulano un nuovo accordo senza voler estinguere quello precedente: in questo caso il vecchio accordo continuerà ad applicarsi perché non è incompatibile con quello successivo.

Art. 30.4: se al nuovo accordo partecipano solo alcuni stati i rapporti tra gli stati che sono parte ad entrambi gli accordi sono disciplinati da accordo-precedente e accordo-successivo, mentre i rapporti tra uno stato parte entrambi i trattati ed uno stato parte solo ad uno di essi sono soggetti al trattato al quale partecipano entrambi.

Con l'emendamento (la modifica, la rettifica) è il trattato originario che viene modificato tra tutti gli stati partecipanti. Lo stesso trattato può indicare le modalità e le procedure per adottare le modifiche. Se il trattato non indica nulla, secondo la Convenzione, la proposta di modifica deve essere notificata (comunicata) a tutti gli stati contraenti che hanno diritto alla decisione alla modifica e al negoziato che porterà all'accordo per l'emendamento. (art. 40.2)

Se l'accodo dell'emendamento entra in vigore solo tra alcuni stati, si applica l'art. 30.4.

Ogni stato che divenga parte del trattato dopo l'entrata in vigore dell'accordo di emendamento, diventa parte del trattato emendato e contemporaneamente parte del trattato non emendato (art. 40.5)

Se alcuni stati si accordano di modificare un trattato nei reciproci rapporti , ovviamente se tale possibilità e prevista e non vietata dal trattato e che non modifichi l'oggetto e lo scopo del trattato. In questo caso gli stati possono stipulare un accordo inter se ma devono notificare alle alte parti la loro intenzione e contenuto delle modifiche proposte ( art. 41).

SOSPENSIONE

Se il trattato contiene disposizioni specifiche relative alla sospensione: la sospensione potrà avvenire secondo la procedura eventualmente prevista, oppure in mancanza di tale procedure, con il consenso di tutte le parti e previa consultazione con gli stati contraenti (art.57)

Il trattato può essere sospeso se viene stipulato un nuovo trattato che contenga disposizioni incompatibili con l precedente.

2 o più stati possono stipulare trattati, accordi inter se, volti a sospendere reciproci rapporti.


L'estinzione e la sospensione dei trattati come conseguenza della violazione da parte di uno o più Stati partecipanti

Principio generale inadimplenti non est adimplendum: la violazione di una norma in un trattato, da parete di uno stato, legittima gli altri contraenti a porre termine al trattato o a sospendere l'adempimento dei propri obblighi nei confronti del primo.

Art. 60.4: la Commissione del diritto internazionale ha introdotto delle disposizioni che escludono qualsiasi effetto automatico e portano all'estinzione del trattato solo in caso di violazione di norme importanti, distinguendo inoltre i trattati bilaterali da quelli multilaterali, e lasciando liberi gli stati di predisporre di qualsiasi disciplina.

Art. 60.3: la violazione deve avere carattere "sostanziale", deve

Consistere nel ripudio del trattato pretestuoso in quanto non autorizzato dalla Convenzione di Vienna

Violazione di una disposizione essenziale per il raggiungimento dell'oggetto e dello scopo del trattato.

Le violazioni minori del trattato non portano all'estinzione, ma legittimano in ogni caso l'adozione di misure di ritorsione o rappresaglia (rivalsa, ripicca, vendetta).

Art. 60.1: accordi bilaterali: in caso di violazione sostanziale da parte di uno dei due stati, l'altra parte può invocare tale violazione come motivo di estinzione o di sospensione totale o parziale della sua applicazione.

Art. 60.2: accordi multilaterali:

a) Se uno stato è colpevole di una violazione, gli altri stati possono decidere all'unanimità di sospendere o estinguere il trattato tra loro e lo stato colpevole. (art. 60.2.a). la Commissione ha ritenuto che il raggiungimento dell'unanimità non è necessario.

b) Se ad uno stato viene lesa la sua posizione dalla violazione, può chiedere la sospensione o l'estinzione del trattato nei rapporti bilaterali con lo stato colpevole della violazione. (art. 60.2.b).

c)  Se la violazione muta completamente la posizione di ciascun stato parte al trattato, ogni stato diverso da quello che ha commesso la violazione può chiederne la sospensione totale o parziale nei propri confronti. (art. 60.2.c).

Art. 60.5: i paragrafi 1 2 3 sono esclusi per i trattati sulla protezione della persona umana.


L'estinzione del trattato per impossibilità sopravvenuta

La Convenzione prevede la possibilità di chiedere l'estinzione di un trattato quando la ssa di un oggetto, indispensabile all'esecuzione del contratto, l'ha resa impossibile. (inabissamento di un'isola, prosciugato un fiume, distrutta una diga, . indispensabili per l'esecuzione del trattato).

L'impossibilità:

Non deve derivare dalla violazione di un obbligo derivante dal trattato

Non deve derivare dalla violazione di un obbligo internazionale

Art. 61: se l'impossibilità è temporanea, si può richiedere la sospensione del trattato.


L'estinzione del trattato per il mutamento fondamentale delle circostanze

Art. 62: codifica il principio di diritto generale rebus sic stantibus: secondo il quale considera causa d'estinzione o sospensione di un trattato il mutamento fondamentale delle circostanze, purché siano state la base per il consenso del trattato e che il mutamento fondamentale delle circostanze cambi gli obblighi de trattato.

Il mutamento fondamentale delle circostanze non può derivare dalla violazione di un obbligo.

In teoria, la guerra sospende gli effetti degli accordi in vigore tra gli stati belligeranti, ma, nella prassi, la clausola rebus sic stantibus si applica.


La sopravvenienza di una nuova norma di jus cogens

Art. 64: la Convenzione di Vienna prevede che lo sviluppo di una nuova norma imperativa jus cogens, costituisca una causa d'estinzione del trattato. In questo caso il trattato è nullo.


La procedura per far valere una causa di invalidità, estinzione o sospensione di un trattato

La Convenzione di Vienna istituisce una procedura per far valere le cause di invalidità, estinzione e sospensione del trattato agli artt. 65-66-67. non sono delle norme di codificazione, ma norme di diritto internazionale consuetudinario e contengono principi di procedura.

La parte che intende far valere una delle 3 cause, deve comunicare la sua pretesa per iscritto alle altre parti. Se entro 3 mesi:

non ci sono state obiezioni:lo Stato può adottare la misura in questione attraverso uno strumento emanato da: capo dello stato, capo del governo o ministro degli esteri o da un rappresentante munito di pieni poteri.

ci sono stare obiezioni: le parti devono cercare una soluzione alla controversia secondo l'art. 33 della Carta delle Nazioni unite o altri strumenti applicabili nelle relazioni reciproche.


La successione degli Stati nei trattati: le vicende della sovranità territoriale

La Convenzione del 1978 contiene le disposizioni riguardanti la successione degli stati. I mutamenti che uno stato può subire sul piano della sovranità territoriale possono consistere in:

Fusione: a 2 soggetti si sostituisce una nuova entità statale.

Incorporazione / annessione: quando uno stato, che cessa di esistere come soggetto internazionale, è assorbito parzialmente o totalmente in un altro.

Scissione / smembramento: da un unico stato sorgono 2 o più soggetti distinti

Distacco: parte del territorio di uno stato crea uno stato nuovo

Fusioni e scissioni sono rare, più frequenti sono i casi d'incorporazione e di distacco.


La prassi internazionale: le regole e le eccezioni

Nella prassi internazionale ci sono 2 diversi principi:

la regola della tabula rasa (in tutti i casi di successione): lo Stato successore è libero da qualsiasi vincolo derivante da trattati stipulati dallo stato predecessore in relazione al suo territorio

la regola della mobilità delle frontiere dei trattati (in casi si distacco e incorporazione): gli accordi in vigore per lo stato incorporante si applicano all'interno dei nuovi e più ampi confini, mentre per lo Stato che deve ridursi il proprio territorio, si restringerà in modo corrispondente all'ambito di applicazione dei trattati cui è parte. (art. 15).

Fanno eccezione a queste regole i trattati c.d. localizzabili, che istituiscono regimi territoriali specifici concernenti l'uso o i limiti all'uso dei territori "considerati connessi con i territori in questione", che continuano a vincolare lo stato che succede nell'esercizio della sovranità su quel dato territorio.






Privacy

© ePerTutti.com : tutti i diritti riservati
:::::
Condizioni Generali - Invia - Contatta