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Il diritto penale del lavoro è quel complesso di norme che puniscono, con sanzioni tipiche del diritto penale, i comportamenti diretti a violare il diritto all'integrità fisica, alla salute dei lavoratori ed altri diritti previdenziali.
In relazione alle finalità di tutela dell'interesse pubblico, le norme riguardano:
Fra le fattispecie più notevoli costituenti delitti ricordiamo:
Le contravvenzioni rappresentano la quasi totalità delle fattispecie panali in materia di lavoro. E' consentita l'oblazione che estingue il reato, a norma dell'art. 162 c.p., se è prevista la sola ammenda, e a norma dell'art. 162bis c.p. se è prevista, in alternativa, la pena dell'arresto. Una speciale causa di estinzione del reato è prevista dal D.Lgs. 758/94 subordinata alla rimozione della violazione accertata dagli organi di vigilanza.
Norme particolari sono dettate anche in campo penale dallo Statuto dei lavoratori. L'art. 38 punisce, con l'ammenda o con l'arresto, la violazione delle norme di cui agli artt. 2,4,5,6,8,15 e 33 della medesima L. 300/70. Il sindacato è ammesso alla costituzione di parte civile. L'art. 28 punisce, ai sensi dell'art. 650 c.p. l'inottemperanza da parte del datore di lavoro all'ordine del giudice di cessazione o rimozione degli effetti della condotta antisindacale. Sono previste anche le seguenti sanzioni atipiche:
revoca di agevolazioni o esclusione da successive agevolazioni per l'imprenditore che non abbia ottemperato al trattamento dei lavoratori, previsto dall'art. 36 dello Statuto
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