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Istituzioni di DIRITTO PUBBLICO
LO STATO
Lo Stato si presenta come una società stanziata stabilmente sopra un
determinato territorio ed organizzata con un proprio ordinamento, attorno
ad un autorità sovrana.
Si può parlare quindi di stato quando una popolazione sottomettendosi a
un potere politico da vita ad un ordinamento in grado di soddisfare i suoi
interessi generali.
Le principali caratteristiche dello stato sono:
Ø La politicità, cioè tra le finalità dell'ordinamento statale c'è la cura
di tutti gli interessi generali che riguardano una determinata
collettività
Ø La sovranità, vale a dire la sua supremazia rispetto ad ogni altro
potere costituito al proprio interno e indipendenza rispetto a al
potere degli altri stati.
La supremazia si manifesta per garantire l'ordine necessario per la pacifica
convivenza sociale.
Per aversi uno stato è necessario che siano presenti almeno 3 elementi:
1. un popolo anche se plurietnico
2. un territorio non necessariamente contiguo
3. un governo sovrano
Non costituisce uno Stato, invece un popolo privo di territorio o un popolo
che pur stanziato su un determinato territorio è privo di un governo in
grado di controllarlo.
E' il popolo la fonte di legittimazione di ogni potere statale, mentre è il
corpo elettorale il titolare dei poteri sovrani.
Il popolo è formato da tutti i soggetti ai quali l'ordinamento riconosce lo
status di cittadini.
Il concetto di popolo va tenuto distino da quello di popolazione, in quanto
quest'ultimo comprende tutti coloro che risiedono sul territorio
comprendendo non solo i cittadini ma anche gli stranieri e gli apolidi.
Dal concetto di popolo va tenuto distinto quello di nazione che comprende
l'insieme dei soggetti aventi comunanza di razza, cultura, lingua e
religione.
A seconda di come vengono organizzati i rapporti fra cittadini e potere
politico, ovvero tra governanti e governati possiamo individuare le diverse
forme di stato che si sono evolute nel tempo.
Dopo la dissoluzione dell'ordinamento feudale alla fine del medioevo si
afferma lo STATO ASSOLUTO il quale si caratterizza per:
legittimazione del sovrano direttamente da Dio
accentramento di tutto il potere pubblico in mano al sovrano
rigida divisione in classi sociali e riconoscimento dell'aristocrazia.
presenta una struttura organizzativa a carattere burocratico.
Dal superamento dello Stato Assoluto nasce lo STATO LIBERALE frutto
della lotta vittoriosa della borghesia. In questo caso il potere politico era
interamente detenuto dalla classe borghese, escludendo dal sistema
elettorale le classi meno abbienti. Si parla cosi di stato monoclasse.
Ben preso la mancanza di partecipazione politica di vasti ceti sociale, le
disuguaglianze economiche generate dallo sviluppo industriale nonché il
processo di maturazione sociale e politica dei cittadini, resero evidente che
lo Stato non poteva limitarsi a garantire la libertà dei singoli, ma doveva
assicurare la partecipazione effettiva di tutti alle scelte politiche.
Cosi dallo Stato liberale si sviluppo lo STATO
LIBERALDEMOCRATICO che si comincia a delineare agli inizi del 900.
Esso è caratterizzato non solo dall'estensione del diritto di voto ai ceti
esclusi cd suffragio universale ma anche della formazione di partiti politici
di massa che si fanno portatori degli interessi della popolazione. Si parla
cosi di uno stato pluriclasse.
L'entrata delle grandi masse nella vita politica ha indotto lo Stato a
estendere sempre di più i propri interventi in tutti i settori della vita sociale
ed economica, in questo senso nasce lo STATO SOCIALE.
All'antitesi dello stato liberale si sviluppò lo STATO SOCIALISTA, il cui
obiettivo era quello di realizzare una comunità basata non più sulla
diversificazioni delle classi, ma sul livellamento economico sociale di tutti i
cittadini. Esso ha come presupposto quindi l'abolizione della proprietà
privata e il collettivizzazione dei mezzi di produzione che appartengono
allo Stato.
Ciò comporta una struttura organizzativa dello Stato fortemente
gerarchizzata dove l'organo di livello superiore prevaleva su quello
inferiore.
Diverso è invece il caso dello STATO AUTORITARIO contraddistinto
dalla presenza di un partito egemone e di un capo carismatico che si fanno
interpreti della volontà della nazione. Portando cosi alla negazione del
principio di democrazia e alla soppressione del pluralismo.
Le forme di stato possono distinguersi anche in base alla loro struttura,
individuando cosi lo Stato Unitario e quello Federale.
Nello STATO UNITARIO vi è un unico ordinamento statale che esercita la
sovranità su tutto il popolo e su tutto il territorio. Al suo interno possono
sussistere altri enti a carattere territoriale che traggono la loro
legittimazione dal riconoscimento dello Stato.
STATO FEDERALE sorge per effetto della unione di più Stati che pur
conservando la propria identità, danno vita ad un altro ordinamento sovrano
al quale attribuiscono alcuni poteri in materia di politica internazionale,
difesa del territorio, ordine pubblico, sviluppo economico.
L'ordinamento dello Stato federale e quelli degli Stati membri sono in una
posizione paritaria.
Fenomeno diverso è quello delle unioni di Stati, dove più Stati si
aggregano per perseguire determinare finalità, conservando rispettivamente
la propria sovranità e senza dar vita ad un nuovo Stato sovraordinata.
In fine un ulteriore elemento di distinzione tra le forme di stato è
rappresentato dall'atteggiamento assunto nei confronti della religione.
Lo STATO CONFESSIONALE è quello che riconosce come propria una
determinata religione favorendone la diffusione. In questo modo la
religione di stato viene a trovarsi in una posizione privilegiata rispetto alle
altre.
Lo STATO LAICO considera invece le diverse religioni come fatti privati
da affidare esclusivamente alla coscienza dei credenti. Esso non applica nel
proprio ordinamento i precetti di alcuna religione riconoscendo a ciascuna
la libertà di professare e manifestare la propria fede.
LE FONTI DEL DIRITTO
Il diritto si manifesta sotto due differenti profili:
Ø Diritto oggettivo cioè l'insieme delle regole che disciplinano in
astratto la condotta degli individui
Ø Diritto soggettivo cioè il potere di agire che viene riconosciuto ad un
soggetto per la soddisfazione dei suoi specifici interessi.
Sono fonti di produzione del diritto quegli atti (comportamenti umani
volontari e consapevoli) o fatti (eventi naturali o comportamenti umani non
volontari) abilitati dall'ordinamento a creare le norme giuridiche.
Si definiscono norme giuridiche le regole su cui si basa l'organizzazione di
una società, possono considerarsi giuridiche sono quelle positive, ovvero
quelle emanate nella forma e nei modi previsti dall'ordinamento.
Le fonti sulla produzione sono norme che disciplinano i modi di
produzione del diritto oggettivo, individuando i soggetti abilitati a stabilire
norme giuridiche, i procedimenti di formazione e i modi mediante i quali le
norme prodotte devono essere portate a conoscenza dei destinatari. A
questo proposito di parla delle fonti di cognizione, ossia gli atti che non
hanno natura normativa ma svolgono unicamente la funzione di portare a
conoscenza dei destinatari il diritto oggettivo.
Quando l'ordinamento riconosce direttamente al corpo sociale la capacità
di produrre norme in via autonoma senza che vi provvedono apposite
istituzioni, si parla di fonti fatto.
Quando invece la norma è prodotta da un soggetto istituzionale portatore di
una precisa volontà si parla di fonti atto.
Nel nostro sistema costituzionale,
di diritto è l'atto supremo in quanto è posta dal potere costituente, ciò
significa che tutti gli atti fonte sono subordinati ad essa, in quanto posti in
essere da poteri costituiti, ossia previsti e disciplinati dalla Costituzione
stessa.
del diritto, ma si limita a determinare solo quelli più importanti che
permettono di adottare gli atti fonte primari.
A riguardo il sistema delle fonti del diritto è un sistema chiuso, ciò vuol
dire:
1. che non sono conurabili atti fonte primari al di fuori di quelli
espressamente previsti dalla Costituzione
2. che ciascun atto normativo non può disporre di forza normativa
maggiore di quella che
abilitati a produrre diritto oggettivo attribuendogli una determinata forza o
efficacia formale. Ciò conferisce all'atto:
Ø la capacità di innovare, abrogando o modificando atti fonte
equiparati o subordinati
Ø la capacità di resistere all'abrogazione o alla modifica da parte di
atti fonte che non siano dotati della stessa forza
Il concetto di forza di legge presuppone che il sistema delle fonti sia
ordinato gerarchicamente, in modo che l'atto gerarchicamente superiore
prevalga su quello inferiore.
Nel nostro ordinamento i criteri per ordinare le norme giuridiche prodotte
dalle fonti del diritto sono:
Ø criterio cronologico
Ø criterio gerarchico
Ø criterio della competenza
In caso di contrasto tra disposizioni stabilite da fonti aventi la medesima
competenza e il medesimo rango gerarchico ossia tra fonti equiparate, il
conflitto si risolve adottando il criterio cronologico che fa prevalere la
norma posta successivamente nel tempo. La conseguenza dell'applicazione
di tale criterio è l'abrogazione.
L'abrogazione è l'eliminazione di una norma dall'ordinamento, essa può
essere:
Ø espressa
Ø per incompatibilità
Ø per nuova disciplina dell'intera materia
Assimilata all'abrogazione è la deroga, ovvero l'abrogazione di parte della
materia disciplinata.
Quando il contrasto sorge tra norme poste da fonti non equiparate ma
aventi una posizione gerarchica differente, si adotta il criterio gerarchico,
con il quale si fa prevalere la norma posta dalla fonte superiore.
In questo caso la norma sott'ordinata si considera invalida, ossia viziata
per non aver rispettato l'ordine gerarchico delle fonti, la quale viene
eliminata dall'ordinamento mediante l'annullamento.
L'annullamento comporta non solo l'eliminazione della norma
dall'ordinamento ma anche la caducazione di ogni efficacia dell'atto non
solo ex nunc ma anche ex tunc (cd efficacia retroattiva)
Mentre in funzione del criterio della competenza, le controversie tra le
norme si risolvono facendo prevalere quella posta dalla fonte competente a
disciplinare la fattispecie concreta. La norma non competente è una norma
invalida che deve essere eliminata dall'ordinamento mediante
l'annullamento.
Può capitare che al giudice vengano sottoposte fattispecie concrete non
previste ne disciplinate da alcuna norma. In questo caso si ricorre allo
strumento dell'analogia che consiste nell'applicare a un caso non previsto
una disciplina prevista per casi analoghi (analogia legis) mentre nel caso in
cui manchino norme che regolino casi simili, la lacuna può essere colmata
facendo ricorso ai principi generali dell'ordinamento (analogia iuris).
La caratteristica essenziale della nostra Costituzione è la sua rigidità,
ovvero non può essere modificata da una legge ordinaria ma soltanto da
una legge di revisione costituzionale approvata secondo una più complessa
procedura.
art 138-l39 Cost
FONTI COMUNITARIE
Sono fonti comunitarie:
Ø Regolamenti: atti di portata generale, obbligatori in tutti i suoi
elementi e direttamente applicabili in ciascun stato membro. I
regolamenti comunitari hanno un efficacia rinforzata rispetto a tutte
le fonti primarie in quanto prevalgono sulla legislazione statale e
non possono essere modificate da leggi ordinarie o da atti con forza
di legge.
Ø Direttive: Atti che vincolano uno o più stati membri in vista del
raggiungimento di un risultato entro un certo termine. Esse devono
essere recepite nell'ordinamento interno con legge dello stato o della
regione a seconda della rispettiva competenza.
Il contrasto tra diritto comunitario e diritto interno viene risolto sulla base
del principio di necessaria applicazione del regolamento comunitario. In
questo caso la norma prodotta da atti fonti interni si considera
semplicemente non applicabile, sospendendo la sua efficacia finché in una
certa materia permane il regolamento comunitario.
LEGGE ORDINARIA DELLO STATO
La legge ordinaria è l'atto fonte abilitato a produrre norme primarie, ad
esse
da atti fonte ad essa subordinati, mediante le c.d riserve di legge.
Esse possono essere di diversi tipi:
Ø Riserve semplici quando
una materia alla legge senza ulteriori specificazioni.
Ø Riserve rinforzate quanto
necessarie per disciplinare la materia.
Ø Riserve assolute quando l'intera disciplina della materia è riservata
alla sola legge
Ø Riserve relative quando spetta alla legge la disciplina essenziale
della materia.
ATTI NORMATIVI DEL GOVERNO EQUIPARATI ALLA LEGGE
direttamente poteri normativi di rango primario oltre che al parlamento
anche al governo, che può adottare decreti legislativi e decreti legge. La
potestà primaria del governo non è autonoma in quanto subordinata
all'intervento del Parlamento.
Ø Decreti legislativi, atti con cui il Governo emette norme che hanno lo
stesso valore delle leggi ordinarie. In questo caso è necessario una
previa autorizzazione del Parlamento attraverso la legge di
delegazione in cui si delega al Governo l'esercizio della funzione
legislativa fissando i limiti di tempo, l'oggetto e i criteri a cui il
Governo dovrà attenersi. Grazie ai decreti legislativi possono essere
emanati anche quelle leggi che a causa della loro complessità
richiederebbero tempi troppo lunghi per la loro approvazione in
Parlamento.
Il decreto legislativo è approvato dal Consiglio dei ministri ed
emanato dal Presidente dell Repubblica con proprio decreto.
Ø Decreti legge (art 77 Cost) la nostra Costituzione consente quando
ricorrono determinati presupposti che il Governo adotti decreti legge,
ovvero provvedimenti provvisori con forza equiparata alla legge
ordinaria del Parlamento, deliberati dal consiglio dei ministri ed
emanati dal Presidente della Repubblica. Appena emanato dal
governo, il decreto diventa oggetto di un apposito disegno di legge di
conversione presentato al Parlamento il quale può convertire il
decreto in legge entro 60 giorni dalla sua pubblicazione. Il
Parlamento qualora non converta il decreto in legge può adottare una
legge regolatrice dei rapporti e delle situazioni che si sono
determinate nel periodo di provvisoria vigenza del decreto
IL REFERENDUM ABROGRATIVO
L'art 75 Cost. disciplina il referendum popolare per l'abrogazione totale o
parziale, di leggi e di atti aventi forza di legge.
In ogni caso spetta alla Corte Costituzionale pronunciarsi sull'ammissibilità
del referendum.
Mentre spetta alla Corte di Cassazione controllare il numero e la regolarità
delle firme.
REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI
L'art. 64 Cost. stabilisce che ciascuna Camera adotta il proprio
regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
I regolamenti parlamentari sono atti fonte di rango primario, essi infatti
sono fonti del diritto non solo perché disciplinano l'organizzazione e le
funzioni spettanti alle Camere ma anche perché regolano i rapporti delle
Camere con altri organi costituzionali.
Anche
disciplinare l'esercizio delle sue funzioni.
La possibilità di adozione di regolamenti interni è stato previsto anche per
la presidenza della Repubblica, ma solo per quanto riguarda
l'organizzazione ed il funzionamento amministrativo dell'appartato
burocratico e non per l'esercizio delle funzioni presidenziali.
FONTI SECONDARIE
Fonti di diritto secondario, ossia subordinare a quelle primarie, sono i
regolamenti che include una categoria eterogenea di atti normativi emanati
dal potere esecutivo, dagli organi centrali e periferici della pubblica
amministrazione, dalle regioni e dagli enti locali.
(Riferimento Pag. 104 -105 libro Barbera-Fusaro)
FONTI DEL DIRITTO REGIONALE
Nel nostro ordinamento il potere legislativo non spetta esclusivamente allo
Stato, ma anche alle regioni nel rispetto della costituzione dei vincoli
comunicati e dagli obblighi internazionali (art 117 Cost).
Sono fonti di diritto delle regioni:
a) Gli statuti delle regioni ordinarie art 123 Cost.
b) Le leggi regionali art 117 Cost.
c) I regolamenti regionali art 117 Cost.
d) Statuti delle regioni speciali che hanno regime delle leggi
costituzionali art 116 Cost.
FONTI DEGLI ENTI LOCALI
Sono fonti degli enti locali:
a) Gli statuti
b) I regolamenti
Gli statuti costituisco l'atto fondamentale dell'organizzazione dell'ente
locale. Gli statuti di comuni e province sono deliberati e revisionati dai
rispettivi consigli a maggioranza dei due terzi dei consiglieri. Se tale
maggioranza non viene raggiunta il progetto di statuto è messo in votazione
nelle sedute successive entro trenta giorni dalla prima.
Gli statuti comunali sono fonti subordinate alla legge statale ma sono
sovraordinata rispetto ai regolamenti degli enti locali
Ogni ente locale territoriale per l'esercizio delle proprie funzioni dispone di
potestà regolamentare in materia come l'urbanistica, l'igiene e la viabilità.
FONTI FATTO
Le fonti fatto per eccellenza è la consuetudine la quale è costituita da due
elementi necessari:
Ø Un comportamento ripetuto nel tempo
Ø La convinzione da parte del corpo sociale che ripetere quel
comportamento sia giuridicamente dovuto.
Sono vietate e perciò invalide le consuetudini in contrasto con le
disposizioni normative.
LE FORME DI STATO
Il modo in cui la funzione legislativa, esecutiva e giudiziaria sono esercitate
e ripartite tra gli organi costituzionali, determina la forma di governo,
secondo una prima generale distinzione, essa può essere pura o mista.
Nelle forme pure tutte e tre le funzioni sono accentrate in un solo organo.
E' questa la forma di governo tipica dello Stato assoluto.
Mentre le forme miste si basano sulla ripartizione dei poteri tra i diversi
organi costituzionali.
Una prima distinzione tra forme di governo è quella tra monarchia e
repubblica Nella prima il capo di Stato è il re, che regna per diritto
proprio, nella seconda è il presidente della repubblica che è eletto
direttamente o indirettamente dal popolo.
Elemento di distinzione è costituito dal fatto che il re regna per tutta la vita,
mentre la carica di presidente della repubblica è di natura temporanea.
Oggi l'istituto monarchico sopravvive in molti Stati in virtù di una
tradizione secolare, ma è ormai svuotato di potere effettivo, infatti al re
sono rimasti funzioni quasi esclusivamente rappresentative.
Il presidente della repubblica eletto direttamente dal popolo oppure dal
parlamento, è espressione invece dell'equilibrio politico del sistema, è
dotato di una propria rappresentatività che gli consente di disporre di ampi
poteri costituzionali.
MONARCHIA COSTITUZIONALE
La monarchia costituzionale ebbe inizio in Inghilterra la metà del 600, essa
si fonda sul dualismo sovrano-parlamento, senza che esista un organo
costituzionale intermedio costituito dal governo.
Il potere esecutivo è esclusivamente nelle mani del re e i suoi ministri
possono essere da lui nominati e revocati a sua discrezione.
Il potere legislativo invece è affidato al parlamento. Ma la caratteristica
fondamentale e che nella monarchia costituzionale non esiste alcun
rapporto di fiducia tra il parlamento e l'esecutivo.
GOVERNO PARLAMENTARE
Ebbe origine in Inghilterra nel 700 nella forma di monarchia parlamentare.
La caratteristica fondamentale è costituita dal rapporto di fiducia che lega il
governo al parlamento, in virtù del quale il primo è responsabile del proprio
operato nei confronti del secondo. In tal modo si cerca di assicurare la
corrispondenza fra l'azione del governo e la volontà del popolo della quale
il parlamento costituisce espressione.
Se viene revocata la fiducia, il governo è costretto a dimettersi per essere
sostituito da uno nuovo.
Il governo parlamentare non si risolve in un rapporto a due (governoparlamento),
ma richiede la partecipazione del capo dello Stato, sia esso
sovrano o il presidente della repubblica, che si pone come organo di
equilibrio indispensabile per la soluzione della crisi del sistema.
Quando infatti il governo perde la fiducia del parlamento ed è costretto a
dimettersi, il capo dello Stato affida ad una personalità politica l'incarico
di formare un nuovo governo che possa ottenere la fiducia del parlamento.
Se anche questa volta il parlamento si dimostra incapace di esprimere la
maggioranza che appoggi il governo, spetta al capo dello Stato a procedere
allo scioglimento delle camere per indire nuove elezione delle assemblee.
Il capo dello Stato con funzioni limitate ed esecutivo che si poggia sul
rapporto di fiducia col legislativo, quest'ultimo può sfiduciare il governo e
il capo dello Stato può sciogliere l'assemblee.
FUNZIONE DEI PARTITI NEL GOVERNO PARLAMENTARE
I partiti politici incidono notevolmente sul concreto funzionamento del
governo parlamentare.
Nell'800 essi erano sforniti di un organizzazione stabile, si trattava
generalmente di associazioni caratterizzate da un determinato orientamento
ideologico, senza una rigida disciplina interna.
In seguito i partiti divennero organizzazioni fortemente burocratizzate
capillarmente diffuse sul territorio nazionale in grado di influenzare i
parlamentari eletti nelle proprie liste.
Diverse sono le strutture del sistema partitico.
Nel bipartismo rigido in cui due soli partiti ottengono il consenso degli
elettori e a seconda della maggioranza avuta si alternano periodicamente al
governo, il capo dello Stato attribuisce l'incarico di primo ministro al
leader del partito che ha riportato la maggioranza dei voti alle elezioni. La
presenza di un solo partito di governo garantisce stabilità all'esecutivo, ed i
poteri del primo ministro sono particolarmente accentuati fino al punto di
poter sciogliere il parlamento per indire nuove elezioni quando lo ritenga
opportuno. E' il caso del governo britannico.
Nel multipartismo temperato l'eccessiva frammentazione dei partiti
politici viene ostacolata da alcuni meccanismi elettorali. Il più efficace è
costituito dalla necessita di raggiungere una percentuale minima di voti per
poter ottenere una rappresentanza in parlamento. In questo modo il numero
dei partiti in parlamento si riduce a tre o quattro al massimo. In tal modo è
agevole costituire delle coalizioni di maggioranza formate spesso da due
soli partiti. La stabilità di governativa viene ulteriormente rafforzata
dall'obbligo di presentare mozioni di sfiducia costruttive, cioè occorre
indicare un programma ed una maggioranza di governo alternative. E' il
caso del governo tedesco.
Nel multipartismo estremo caratteristica del governo italiano, la
proliferazione dei partiti politici non è favorita soltanto dalla scarsa
omogeneità sociale ma anche da un sistema elettorale proporzionale, grazie
al quale i seggi in Parlamento sono attribuiti a ciascun partito in
proporzione alla percentuale di voti riportata.
Ciò rende necessario costituire coalizione di governo formate spesso da
partiti tra loro eterogenei, generando frequenti contrasti interni che sfociano
poi in crisi di governo.
In Italia proprio per ridimensionare il multipartismo estremo, nel 93 si è
cercato di trasformare il sistema elettorale da proporzionale in
prevalentemente maggioritario.
IL GOVERNO PRESIDENZIALE
Esso si basa su due soli organi fondamentali, il parlamento ed il presidente
della repubblica. Quest'ultimo cumula in se la carica di capo dello Stato
con quella di capo del Governo e provvede a nominare direttamente i
ministri.
Il presidente resta in carica per tutto il periodo del suo mandato e non è
revocabile o sostituibile se non per rare e gravissime ipotesi di messa in
stato di accusa.
Nei regimi di governo presidenziale sia il presidente che il parlamento sono
eletti direttamente dal popolo avendo cosi la medesima legittimazione
democratica. Ciò comporta frequenti contrasti fra parlamento e presidente
nella determinazione dell'indirizzo politico.
Negli Stati Uniti il presidente ha la facoltà di rinviare alle Camere le leggi
che non siano di suo gradimento, ma se queste sono riapprovate con la
maggioranza di due terzi, egli è tenuto in ogni caso alla loro
promulgazione.
Inoltre
che per fronteggiare l'emergenza, può imporsi al potere legislativo.
Capo dello stato elettivo è titolare del potere esecutivo e non può essere
sfiduciato dal potere legislativo.
Entrambe queste forme di governo sono caratterizzate dall'emergere di un
vertice monocratico (non collegiale) direttamente o indirettamente
rappresentativo, il quale assume la direzione politica del governo
dettandone le scelte di fondo e scegliendo i ministri
IL GOVERNO SEMIPRESIDENZIALE
In tale sistema, il capo dello Stato eletto direttamente dal popolo gode di
poteri che vanno oltre la funzione di mero garante della Costituzione e
dell'equilibrio tra potere legislativo e quello esecutivo. Egli infatti preside
il Consiglio dei ministri ed è in una posizione sovraordinata rispetto al capo
del governo, ciò fa si che il presidente sia il capo dell'esecutivo. La
Costituzione francese prevede che in presenza di situazioni di estrema
gravità, il presidente della repubblica possa assumere poteri eccezionale
dando luogo ad una vera e propria dittatura presidenziale.
Il modello semipresidenziale è una forma di governo a direzione ripartita
e duale, nel quale convivono un presidente con rilevanti poteri
costituzionali e un capo del governo vertice dell'esecutivo.
IL GOVERNO DIRETTORIALE
Esso si basa su due soli organi costituzionali, il parlamento ed il governo
eletto dallo stesso parlamento. Il governo ha struttura collegiale e cumula in
se anche le funzioni del capo dello Stato. Infatti esso riunisce in un unico
organo la duplice funzione di capo dell'esecutivo e di capo dello Stato la
cui carica viene ricoperta a turno dai singoli componenti del governo.
La forma di governo direttoriale è attuata in Svizzera dove il potere
esecutivo è affidato al consiglio federale che eletto a sua volta
dall'assemblea federale.
Capo dello stato collegiale che è anche titolare del potere esecutivo, è
eletto dal legislativo ma resta in carica per l'intero mandato in quanto non
può essere sfiduciato.
Il modello direttoriale è invece una forma di governo a direzione
collegiale o plurima, dove le scelte principali sono affidate tutte alle
deliberazione dell'organo collegiale e non conosce gerarchizzazione.
GOVERNO NEI REGIMI COMUNISTI
Esse sopravvivono ormai in pochissimi Stati tra cui in Cina e Cuba. Sotto il
profilo della organizzazione politica il sistema è ripartito in una struttura
piramidale in cui le decisioni degli organi superiori prevalgono su quelle
degli organi inferiori. Le forme di governo comuniste presuppongono la
supremazia della classe operai su tutte le altre, sono a carattere totalitario
per cui non esiste pluralismo di partiti e le libertà politiche sono pressoché
annullate.
Sovrapposta alle strutture costituzionali vi è poi quella del partito
comunista che di fatto costituisce il vero organo di potere.
Come stabilisce l'art. 1 della Costituzione "la sovranità appartiene al
popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione". Ciò sta
ad indicare che l'ordinamento italiano si fonda sul principio che il popolo
costituisce la fonte di legittimazione di ogni potere costituito.
La volontà popolare viene formata ed espressa dal corpo elettorale che è
costituito dall'insieme di tutti i cittadini aventi il diritto di voto.
Art 48 Cost.
La capacità elettorale attiva appartiene a tutti i cittadini che abbiano
compiuto la maggiore età, essa si esprime con l'esercizio del diritto di voto
il quale è personale (infatti non è ammesso il voto per delega), uguale (non
sono ammessi voti che hanno valore superiore rispetto ad altri), libero
(l'assenza di qualsiasi forma di costrizione) e segreto.
I cittadini italiani residenti all'estero godono della titolarità del diritto di
voto, ma la distanza dall'Italia rende eccezionalmente oneroso l'esercizio
di esso tornando nei luoghi d'origine. D'altra parte, mentre la legislazione
per le elezioni europee prevede l'allestimento di sezioni elettorali nei paesi
della comunità europea, lo stesso non è possibile per le grandi comunità
italiane del Nord e Sud America. Da qui l'esigenza di rendere legittimo il
voto per corrispondenza il quale peraltro non può garantire la personalità
del suffragio.
I SISTEMI ELETTORALI
La principale funzione del corpo elettorale consiste quindi nello scegliere i
loro rappresentanti, sia in sede nazionale (Camera dei deputati e Senato),
sia in sede regionale e locale (consigli regionali, provinciali e comunali) sia
a livello comunitario (rappresentanti italiani al Parlamento europeo).
Per lo svolgimento delle elezioni il corpo elettorale è organizzato in una
pluralità di collegi elettorali, costituiti dalle diverse circoscrizioni
territoriali.
Un sistema elettorale quindi consiste nel meccanismo per trasformare in
seggi i voti che il corpo elettorale esprime.
Per l'elezione di organi monocratici (cioè eleggere una sola persona) si può
stabilire che vince chi prende più voti o in alternativa si possono stabilire
delle condizioni affinché possa vincere non solo chi prende più voti di
qualsiasi altro candidato ma almeno una certa quota minima. Se questa
quota è fissata nella metà più uno di coloro che votano allora il sistema si
chiama maggioritario. Nel caso in cui nessuno dei candidati ce la faccia a
raggiungere la quota necessaria, si procede a un secondo turno, in cui la
partecipazione è limitata ai primi due candidati che abbiano ottenuti più
voti, c.d ballottaggio. Vince il candidato che ha ottenuto più voti.
Quando si tratta di eleggere un organo collegiale (cioè composti da una
pluralità di componenti), si cerca di assicurare una adeguata
rappresentatività del corpo elettorale.
Ciò può essere ottenuto sia con formule maggioritarie sia con quelle
proporzionali.
Il sistema maggioritario attribuisce i seggi ai candidati che abbiano
riportato la maggioranza all'interno dei singoli collegi elettorali. Tale
sistema presuppone la costituzione di collegi uninominali, in ciascuno dei
quali viene eletto un solo candidato.
Il sistema proporzionale consente la ripartizione dei seggi in proporzione
del numero dei voti ottenuti da ciascun partito, in questo modo si può
garantire la rappresentanza anche ad una minoranza. Tuttavia al fine di
ridurre il numero dei partiti rappresentati si può stabilire un meccanismo
elettorale in base al quale non partecipa alla distribuzione dei seggi chi non
ottiene almeno una certa percentuale prestabilita, c.d. soglia di
sbarramento.
Alcuni sistemi elettorali c.d misti, cercano di conciliare meccanismi
maggioritari con quelli proporzionali nel tentativo di perseguire allo stesso
tempo una maggiore capacità rappresentative e governabilità.
LE ELEZIONI PARLAMENTARI
Le elezioni parlamentari si basano su un sistema misto, in modo che tre
quarti dei parlamentari siano eletti con il sistema maggioritario e per un
quarto con quello proporzionale.
Art 57 Cost.
In base alla Costituzione il Senato è eletto a base regionale. I senatori da
eleggere sono 315 ripartiti tra le diverse regioni proporzionalmente alla
popolazione. Ciascuna Regione viene divisa in un numero di collegi
uninominali pari al 75% dei senatori da eleggere al suo interno con il
sistema maggioritario, presso ogni Regione vi è poi un collegio
circoscrizionale nell'ambito del quale viene attribuito con il sistema
proporzionale il restante 25% dei seggi.
Per il Senato si vota con una scheda sola, in cui accanto al nome del
candidato è indicato anche quello del gruppo a cui appartiene.
A differenza del Senato, i 630 seggi della Camera sono attribuiti alle 26
circoscrizioni che sono a loro volta ripartite in tanti collegi quanti sono i
deputati da eleggere con il sistema maggiore e con quello proporzionale.
In questo caso l'elettore dispone di due schede, con la prima vota il
candidato collegato ad una o a più liste da eleggere con il sistema
maggioritario nel collegio uninominale, con la seconda vota la lista per
l'attribuzione dei seggi col sistema proporzionale, in questo caso vengono
escluse tutte le liste di candidati che non ottengono almeno il 4% dei voti
sul piano nazionale c.d soglia di sbarramento, successivamente per
ciascuna lista si opera una detrazione rispetto ai voti conseguiti con la
seconda scheda, c.d meccanismo dello scorporo in modo da stabilire i voti
utilizzabili, dopodiché i seggi sono assegnati applicando il metodo del
quoziente naturale, ovvero è il risultato della divisione dei totale dei voti
validi per il numero dei seggi da assegnare.
Dei seggi assegnati con formula proporzionale 6 del Senato e 12 della
Camera sono destinate alla circoscrizione estero.
LE ELEZIONI REGIONALI
In base all'art 122 Cost. la competenza in materia di sistema elettorale
spetta alla legge regionale sia pure nei limiti dei principi generali stabiliti
dalla legge dello Stato.
La vigente legislazione elettorale regionale, si basa sull'elezione diretta del
presidente della Regione. Le caratteristiche essenziali sono:
Si vota su una sola scheda e in un unico turno
I candidati a presidente sono necessariamente collegati con una o
più liste provinciali
L'elettore può votare il candidato presidente da solo, il candidato
presidente e una delle liste provinciali a cui è collegato, il candidato
presidente e una delle liste cui non è collegato.
Il candidato che ottiene più voti è eletto e con lui sono eletti non
meno del 55% dei consiglieri delle liste.
LE ELEZIONI COMUNALI E PROVINCIALI
In base all'art 117 Cost. La legislazione degli enti locali, comuni e
province è materia di competenza statale esclusiva.
Per i comuni maggiori la cui popolazione è superiore ai 15.000 abitanti:
il sindaco viene eletto a suffragio universale diretto che può essere
collegato con una o più liste per l'elezione del consiglio comunale.
L'elettore ha la facoltà di votare solo per un candidato sindaco, per
il sindaco e la lista collegata, solo per la lista, o per il candidato
sindaco e la lista a lui non collegata.
Per essere eletti sindaco occorre conseguire la maggioranza
assoluta dei voti validi ( il 50% dei voti + 1), se ciò non accade si
ricorre a un secondo turno di ballottaggio fra i due candidati che
hanno ottenuto più voti al primo turno.
Il candidato eletto garantisce una sicura maggioranza del 60% dei
seggi consiliari, mentre il resto dei seggi va alle minoranze.
Per i comuni minori invece:
Il candidato a sindaco è collegato ad una sola lista
L'elettore può esprimere solo una preferenza
Si vota in un solo turno
Il candidato eletto con più voti garantisce l'elezione del 75% dei
consiglieri fra i candidati della sua lista, gli altri sono ripartiti in
proporzione dei voti ottenuti
Nelle province il sistema è più vicino a quello dei comuni maggiori, ma
con significativa differenza che i candidati al consiglio si presentano in
collegi uninominali, essi sono collegati fra loro in gruppi di partito o
coalizione e il candidato presidente è a sua volta obbligato a collegarsi
con uno o più gruppi di candidati uninominali. Si esprime un solo voto per
il candidato presidente e per uno dei candidati al consiglio.
LE ELEZIONI EUROPEE
La legge elettorale italiana per il Parlamento Europeo è la prima che ha
permesso l'esercizio del diritto del voto nei paesi dell'Unione Europea ai
cittadini italiani che vi risiedono o anche vi si trovino per motivi di lavoro.
I seggi da eleggere sono ripartiti in cinque grandi circoscrizioni
(Nord-Ovest, Nord-Est, Centro, Sud, Isole)
Si applica la formula del quoziente naturale applicato non alle
circoscrizioni ma al complesso dei voti ottenuti dalle varie liste, in
modo che tutte le liste possano partecipare al riparto dei seggi.
Sono previste le preferenze plurime
GLI ISTITUTI DI DEMOCRAZIA DIRETTA
Gli istituti di democrazia diretta consistono dell'esercizio diretto del potere
politico da parte del popolo mediante, il referendum, l'iniziativa legislativa
e la petizione.
nazionale:
Il referendum costituzionale (art 138 Cost.) può essere promosso entro 3
mesi dalla pubblicazione di una legge costituzionale, nel caso in cui questa
non sia stata approvata dalla maggioranza dei due terzi dei componenti di
ciascuna Camera nella seconda votazione, quando ne facciano domanda un
quinto dei membri di una Camera o 500.000 elettori o 5 Consigli regionali.
Spetta alla Corte di Cassazione decidere sulla legittimità della richiesta,
successivamente il Presidente della Repubblica previa deliberazione del
consiglio dei ministri indice il referendum.
A differenza del referendum abrogativo non è richiesto un quorum
strutturale è ciò dipende dal fatto che in questo caso si tratta di concorrere
al processo decisionale e non di incidere su una normativa già vigente.
Il referendum abrogativo (art. 75 Cost) consiste nel sottoporre al corpo
elettorale la decisione di abrogare totalmente o parzialmente una legge o un
atto avente valore di legge, quando lo richiedono 500.000 elettori o 5
Consigli regionali. Non sono ammessi a referendum le materie aventi per
oggetto leggi tributarie, di bilancio, di amnistia e di indulto, ne tanto meno
le leggi costituzionali (per le quali è previsto un procedimento aggravato),
le fonti specializzate in ragione della loro particolare competenza la cui
adozione deve seguire procedimenti più complessi di quello previsto in via
ordinaria, gli atti normativi per i quali la discrezionalità del legislatore
nazionale è vincolata al rispetto del diritto comunitario.
Una volta che
quesito referendario il Presidente della Repubblica su deliberazione del
consiglio dei ministri indice il referendum. Affinché l'abrogazione abbia un
esito favorevole è necessario che partecipano alla votazione la maggioranza
degli aventi diritto nonché la maggioranza dei voti espressi.
L'art 132 Cost prevede referendum relativi a modificazioni territoriali
che possono riguardare in caso di voto favorevole o la costituzione di una
nuova Regione (occorre una legge di revisione costituzionale) o la
possibilità da parte di una provincia o un comune di distaccarsi da una
regione e aggregarsi a un'altra (occorre in questo caso una legge ordinaria).
I referendum regionali o locali hanno per oggetto leggi e provvedimenti
amministrativi della regione i primi, e materie di esclusiva competenza
locale i secondi.
L'iniziativa legislativa popolare consiste nel dare impulso al procedimento
legislativo mediante la presentazione in Parlamento di una proposta di
legge, sottoscritta da almeno 500.000 elettori. Essi a differenza dagli altri
progetti di legge non decadono a fine legislatura e non debbano pertanto
essere ripresentati.
rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o
esporre comuni necessità.
IL PARLAMENTO ITALIANO
Art. 55 Cost.
Il Parlamento italiano è composto dalla Camera dei deputati che consta
630 membri e dal Senato della Repubblica, composto da 315 senatori.
E' dunque un organo complesso costruito da due organi collegiali secondo
i principi del sistema bicamerale.
La ragione posta a base del sistema bicamerale italiano è quella di
assicurare una migliore ponderazione delle scelte politiche del legislatore,
sia per effetto della loro valutazione da parte di due organi distinti, sia in
virtù della pausa di riflessione consentita per il passaggio dei progetti di
legge da una Camera all'altra.
Il bicameralismo può essere perfetto o imperfetto.
Nel primo caso entrambe le Camere si trovano sullo stesso piano, mentre
nel secondo c'è la supremazia di una Camera rispetto ad un'altra.
La scelta del bicameralismo perfetto pone l'esigenza di una
differenziazione fra le due Camere, affinché l'una non sia semplice
doppione dell'altra.
La differenziazione fra le Camere nel nostro ordinamento è cosi attuata:
La capacità elettorale attiva viene riconosciuta ai cittadini che hanno
compiuti i 18 anni d'età per essere
elettori per
deputati, mentre ne occorrono 25 per essere elettori per il Senato
La capacità elettorale passiva viene riconosciuta ai cittadini che
hanno compiuto i 25 anni d'età per
il Senato
Presenza al Senato di membri non elettivi, i senatori a vita di
nomina presidenziale per i loro altissimi meriti nel campo sociale,
scientifico, artistico e letterario, e i senatori a vita di diritto ovvero
gli ex presidenti della Repubblica.
Il Senato è eletto a base regionale, ciò per garantire un adeguata
rappresentanza regionale in modo da consentire il raccordo da Stato
e Regioni.
Art 60 Cost.
Le Camere durano in carica 5 anni e non possono essere prorogate se non
per legge e in caso di guerra.
Art 61 Cost.
I poteri delle Camere peraltro sono prorogati fino al momento in cui non si
riuniscono le nuove Camere in modo da garantire in ogni caso la continuità
nell'esercizio delle funzioni parlamentari (regime di prorogatio).
Il principio del bicameralismo implica che ogni Camera prenda le proprie
decisioni autonomamente, fanno eccezione le ipotesi in cui il Parlamento
delibera in seduta comune. In tal caso esso non riveste più i connotati
dell'organo complesso ma acquista quelli di un organo collegiale composto
dall'insieme dei deputati e dei senatori.
Il Parlamento in seduta comune:
Elegge con il concorso dei delegati regionali il Presidente della
Repubblica
Assiste al suo giuramento e lo può mettere in stato d'accusa
Elegge 5 giudici costituzionali
Elegge 10 membri del Consiglio superiore della magistratura
Il Parlamento in seduta comune è presieduto dal presidente delle Camere, il
quale ha anche il compito di indire l'elezione del nuovo Presidente della
Repubblica, mentre il presidente del Senato può sostituire il Presidente
della Repubblica nei casi in cui esso sia impossibilitato all'esercizio delle
proprie funzioni.
L'organizzazione e il funzionamento di ciascuna Camera sono disciplinati
da norme fondamentali che stabiliscono:
Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il presidente e
l'ufficio presidenza
Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza
assoluta dei propri componenti, si tratta di regole che devono essere
cosi condivise da un numero di parlamentari più ampio di quello
richiesto per le decisioni ordinarie. L'organizzazione e il
funzionamento di ciascuna Camera sono oggetto di una vera e
propria riserva regolamentare, nel senso che si tratta di materie che
non possono essere disciplinate da altre fonte di rango subcostituzionale.
Le deliberazioni di ciascuna Camera sono valide con il voto
favorevole della maggioranza dei presenti (quorum funzionale)
purché sia presente la maggioranza dei componenti (quorum
strutturale). Alla Camera gli astenuti concorrono a formare il
quorum strutturale, ma non quello funzionale, mentre al Senato
l'astenersi è quasi come votare contro.
Le sedute sono sempre pubbliche a meno che non sia deliberata una
seduta segreta
I membri del governo hanno diritto di assistere alle sedute e di
essere ascoltati ogni volta che lo richiedono
per la carica parlamentare. (art 65 Cost) Si ha l'incompatibilità
quando la legge vieta di detenere contemporaneamente due cariche,
mentre si parla di ineleggibilità quando il cittadino al momento della
candidatura non ha smesso di esercitare la carica ricoperta entro i
termini stabiliti dalla legge. Fra gli in eleggibili purché non abbiano
cessato dalle funzioni almeno 6 mesi prima della scadenza della
legislatura i presidenti di provincia, i sindaci, consiglieri regionali, il
capo di polizia, i prefetti ecc.
Ciascuna Camera giudica i requisiti per l'ammissione dei suoi
componenti, (art 66 Cost) a tal fine viene istituita presso ciascun
ramo del Parlamento una commissione permanente definita giunta
delle elezioni che ha il compito di riscontrare l'esistenza dei requisiti
richiesti per la convalida dell'elezioni, altrimenti la contesta. In
questa seconda ipotesi le Camere votano a scrutinio segreto per la
convalida o meno dell'elezioni.
I membri del Parlamento godono dell'immunità parlamentare,
(art. 68 Cost) ovvero non possono essere chiamati a rispondere delle
opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Senza autorizzazione della Camera nessun membro del Parlamento
può essere sottoposto a perquisizioni personale o domiciliare, salvo
nei casi di sentenza di condanna irrevocabile e nei casi in cui siano
stati colti in flagranza di reato.
ORGANI DELLE CAMERE
Gli organi interni delle Camere sono:
o Il Presidente dell'Assemblea che ha il compito di rappresentare
all'esterno le Camere non che garantire l'osservanza del regolamento
e il buon andamento dei lavori. A tal fine dirige le discussioni,
mantiene l'ordine e stabilisce la successione delle votazioni.
o Il Vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza e lo
assiste all'esercizio delle sue funzioni.
o L'ufficio presidenza ha compiti amministrativi (nomina su proposta
del presidente il segretario generale), non che ha compiti di natura
politico-organizzativa.
o La conferenza dei capigruppo, competente a definire il programma
dei lavori dell'assemblea, deliberando sulla programmazione dei
lavori, sul calendario e l'ordine del giorno delle singole sedute, si
parla infatti di giunte per le elezioni, per il regolamento o per le
Comunità Europee.
o Le giunte sono organi collegiali i cui membri sono eletti dal
presidente dell'assemblea, hanno compiti specifici.
o I componenti del Parlamento si ripartono in gruppi parlamentari che
condividono idee politiche omogenee. I parlamentari sono obbligati
ad appartenervi, qualora manifestassero la volontà di non far parte di
nessun gruppo parlamentare, vengono automaticamente iscritti nel
c.d. gruppo misto. Affinché si possa formare un gruppo è necessario
che vi partecipano almeno 20 deputati e 10 senatori.
o Commissioni permanenti suddivise in base all'oggetto della loro
competenza, attuano il decentramento dell'attività parlamentare, esse
sono composte in modo da rispecchiare la proporzione tra i vari
gruppi parlamentari.
o Commissioni interparlamentari composte sia da deputati che da
senatori, hanno funzioni prevalentemente consultive
Spesso in parlamento si è verificato il c.d ostruzionismo parlamentare, che
è l'atto mediante il quale le minoranza abusando dei poteri consentiti dal
regolamento paralizzano i lavori delle assemblee per impedire l'adozione di
provvedimenti adottati dalla maggioranza e da essi non condivisi.
Per evitare un ricorso eccessivo all'ostruzionismo gli ultimi regolamenti
parlamentari hanno introdotto il c.d. contingentamento dei tempi ovvero
stabilire il numero si sedute necessarie per la discussione, ed hanno
previsto inoltre l'abolizione della possibilità da parte dei parlamentari di
intervenire senza limiti di tempo nella discussione.
FUNZIONI DELLE CAMERE
Funzione legislativa
L'art. 70 della Costituzione stabilisce che la funzione legislativa è
esercitata collettivamente dalle due Camere. La formazione della legge è
dunque un atto complesso al quale concorrono in misura paritaria le
volontà delle due Camere.
Il procedimento di formazione delle leggi ordinarie si svolge in tre fasi:
1. la fase di iniziativa
2. fase deliberativa
3. fase della promulgazione e pubblicazione della legge
Art 71 Cost.
L'iniziativa legislativa appartiene al Governo, a ciascun membro della
Camera, ciascun consiglio regionale e al popolo mediante una proposta
firmata dal almeno 50.000 elettori.
Art 72 Cost.
Per l'approvazione delle leggi
procedimenti:
Il procedimento ordinario, in cui ogni disegno di legge presentato ad una
Camera è esaminato da una commissione a seconda delle rispettive
competenze chiedendo se è necessario il parere di altre commissioni. Le
commissioni possono anche apportare modifiche o procedere alla nuova
stesura del progetto di legge. Al termine dei lavori la commissione riferisce
all'assemblea, la quale l'approva articolo per articolo con votazione finale.
Il procedimento ordinario deve essere sempre adottato per i disegni di legge
in materia costituzionale ed elettorale, per quelli di approvazione dei
bilanci e di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali.
Il procedimento abbreviato concerne i disegni di legge dei quali è
dichiarata l'urgenza. Esso si svolge secondo le medesime modalità del
procedimento ordinario ma in termini di tempo più ridotti.
Con il procedimento decentrato il progetto di legge viene esaminato e
successivamente approvato o respinto dalla stessa commissione
parlamentare. Il progetto di legge finché non sia stato approvato
definitivamente può essere rimesso alla Camera quando ne faccia richiesta
il Governo, un decimo dei membri della Camera o un quinto dei
componenti della commissione.
Una volta approvata dal Parlamento occorre che venga promulgata dal
Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione della legge.
Al Presidente della Repubblica compete un controllo sulla costituzionalità
della legge, se il controllo ha esito positivo, il Presidente promulga la legge,
altrimenti la rinvia con un messaggio motivato alle Camere perché la
riesaminino. Se le Camere la riapprovano, il Presidente della Repubblica è
tenuto a promulgarla.
La promulgazione consiste in una dichiarazione solenne e formale
dell'avvenuta approvazione della legge da parte del Parlamento e
dell'obbligo di osservarla.
Dopodiché la legge viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale ed entra in
vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione a meno che non sia previsto un
termine diverso.
Funzione di indirizzo politico
La funzione di indirizzo politico consiste nella determinazione dei fini
dello Stato e nella individuazione degli interventi necessari per realizzarli.
Fra gli atti di indirizzo politico posti in essere dal Parlamento particolare
importanza ha la legge finanziaria e del bilancio, in quanto altro non sono
che le decisioni relative alla destinazione delle risorse pubbliche in
relazione ai diversi fini da perseguire.
Altri strumenti che le camere utilizzano allo scopo di specificare ed
integrare l'indirizzo politico generale sono:
Le mozioni sono lo strumento che serve promuovere un dibattito che si
conclude con una deliberazione su un qualsiasi argomento e non hanno un
destinatario predeterminato. Una volta approvate esse si traducono in
direttive nei confronti del Governo che è tenuto a rispettare.
La risoluzione ha le stesse finalità della mozione, ma non sono volte a
promuovere un dibattito ma rappresentano la conclusione di un dibattito
che si è già tenuto in precedenza
Funzione di controllo
Al Parlamento compete anche una funzione di controllo sull'attività di
Governo che si esercita mediante la presentazioni di interrogazioni o
interpellanze
Le prime sono domande rivolte per iscritto al Governo per chiedere
informazioni o conferma di informazioni già note.
Le seconde sono domande rivolte al Governo per sapere perché si è
comportato in un certo modo o cosa intende fare su una data questione
politica.
Infine
delle commissioni d'inchiesta che abbiano per oggetto materie di pubblico
interesse, per accertare le eventuali responsabilità politiche.
IL GOVERNO
Il Governo è un organo costituzionale complesso a cui spetta il potere
esecutivo che va molto al di là della semplice attuazione ed esecuzione del
comando legislativo parlamentare, infatti esso si fonda sulla necessaria
collaborazione con gli altri poteri costituzionali dello Stato e in particolare
con quello legislativo.
Il Governo inoltre è titolare della funzione di iniziativa nonché dispone di
funzioni legislative eccezionali emettendo atti aventi valore di legge. Lo
stesso Governo è responsabile del suo operato nei confronti del Parlamento
da cui deve godere la fiducia, fondamentale per il prosieguo del suo
operato.
Il Governo come il Parlamento è un organo complesso in quanto formato
da più organi.
Art. 92 Cost.
Il Governo della Repubblica è composto da un organo collegiale e da una
pluralità di organi individuali:
Presidente del consiglio dei ministri
Ministri
Consiglio dei ministri
Art. 95 Cost.
Il Presidente del consiglio dirige la politica generale del Governo e ne è
responsabile, in particolare mantiene l'unita di indirizzo politico e
amministrativo, promovendo e coordinando l'attività dei ministri. Il potere
di dirigere la politica generale del Governo non va confuso con quello di
decidere e determinare tale politica che spetta invece al Consiglio dei
ministri.
Il Presidente del consiglio:
o Propone la nomina dei ministri al Presidente della Repubblica
o Propone la questione di fiducia al consiglio
o Rappresenta il Governo nei rapporti con gli altri organi costituzionali
o Controfirma qualsiasi atto deliberato dal Consiglio i presenta alle
Camere i disegni di legge d'iniziativa governativa
o Promuove e coordina l'azione di governo relativa alla partecipazione
dell'Italia all'UE.
La presidenza del consiglio ha sede a palazzo Chigi, ed è dotata di una
struttura composta da numerosi dipartimenti, uffici e servizi.
Il consiglio dei ministri è un organo collegiale composto dal Presidente del
consiglio e dai singoli ministri. Ad esso spetta il compito di:
Decidere sulla proposta del Presidente del consiglio di porre la
questione di fiducia
Determinare l'indirizzo politico generale del Governo
Deliberare sulla presentazione dei disegni di legge e su gli atti
normativi (decreti legge, decreti legislativi e regolamenti
governativi).
Il Consiglio dei ministri è convocato dal Presidente del consiglio che ne
fissa l'ordine del giorno, le sedute non sono pubbliche, le deliberazioni
sono assunte a maggioranza, esse in virtù del principio della collegialità si
conurano all'esterno come espressione della volontà unitaria del
Governo e sono vincolanti anche per i ministri dissenzienti.
I ministri sono organi individuali che hanno una duplice veste, da un lato
sono organi di direzione politica, in quanto facenti parte del Consiglio dei
ministri, dall'altro sono organi amministrativi rappresentando il vertice dei
ministeri. Essi pertanto rispondono collegialmente per le deliberazioni
assunte dal Consiglio dei ministri e individualmente per quelle prese quali
organi di vertice dei rispettivi ministeri. I ministri sono definiti con
portafoglio quando sono a capo di un dicastero, viceversa sono senza
portafoglio quando non sono a capo di alcun dicastero, i quali fanno
comunque parte del Consiglio dei ministri.
Gli altri organi costituzionali non necessari ma che integrano la
composizione del Governo sono:
- Consiglio di gabinetto che è un organo di supporto politico del
presidente composto da ministri di particolare importanza
designati dal Presidente del Consiglio
- Sottosegretari di stato che hanno il compito di assistere il
ministro e su sua delega esercitare determinate funzioni che a lui
appartengono.
- Vice ministro nominato dal Consiglio dei ministri su proposta del
Presidente del consiglio, può partecipare al consiglio dei ministri
ma senza diritto di voto, svolgendo per altro una funzione
consultiva.
- Commissari straordinari di governo a quali viene affidati
specifici obiettivi
- Comitati interministeriali che assolvono compiti settoriali,
costituiti da più ministri e da funzionari ed esperti.
FORMAZIONE DEL GOVERNO
La formazione del Governo trova il suo presupposto nella presentazione
delle dimissioni del Governo precedente nelle mani del Presidente della
Repubblica. Il Governo dimissionario resta in carica per gli affari di
ordinaria amministrazione.
Il Presidente della Repubblica dopo la presentazione delle dimissioni del
Governo apre le consultazioni con le più alte cariche dello Stato, con i
rappresentanti dei partiti e con i personaggi del mondo politico in modo da
acquisire una visione della situazione politica che gli consente di
individuare quali forze siano in grado di costituire una maggioranza
parlamentare e quale uomo politico sia in grado di presiedere un governo
che abbia l'appoggio di tale maggiora.
Accettato l'incarico il Presidente del consiglio sottopone la liste dei nuovi
ministri a Capo dello Stato, il quale nomina con proprio decreto, il
Presidente del consiglio e i ministri da lui proposti. Tutti i componenti del
Governo prestano giuramento davanti al Presidente della Repubblica e con
tale atto il nuovo Governo entra in carica ed il precedente cessa dalle sue
funzioni.
Art. 94 Cost.
Entro 10 giorni dal giuramento il Governo deve presentarsi davanti alle
Camere per ottenere la fiducia sulla base del programma presentato dal
Presidente del consiglio. La fiducia viene concessa sulla base di una
mozione motivata votata con scrutinio palese con appello nominale (i
parlamentari devono dire ad alta voce "si" o "no" o "mi astengo" alla
mozione di fiducia). Se l'esito della votazione è negativo il Governo ha
l'obbligo di dimettersi.
Il Governo resta normalmente in carica finché non presenta le dimissioni,
le quali sono originate dal venir meno della fiducia del Parlamento, si
determina cosi una crisi di Governo.
La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei
componenti della Camera.
In base ai regolamenti parlamentari il Governo su proposta del Presidente
del Consiglio può porre la questione di fiducia in Parlamento
nell'imminenza di una qualsiasi votazione parlamentare, considerandola
rilevante ai fini del proprio indirizzo politico. Qualora l'assemblea si
pronunci in modo difforme rispetto alle proprie indicazioni il Governo è
tenuto a dimettersi, in quanto un voto contrario equivale in questo caso ad
una approvazione di una mozione di sfiducia e dunque determina l'obbligo
di dimissioni del governo.
La sfiducia nei confronti di singoli ministri può invece dal luogo alla
cosiddetta procedura di rimpasto con cui si procede alla sostituzione di uno
o più membri del Governo.
Ipotesi particolari di dimissione del Governo ricorrono in caso di:
Morte o impedimento permanente del Presidente del consiglio, in
quanto essendo la sua funzione insostituibile nell'ambito del
Governo, il suo venir meno comporta lo scioglimento del
Consiglio dei ministri.
Elezione del Parlamento, infatti non può estendersi il rapporto di
fiducia istaurato dal Governo con il precedente Parlamento.
FUNZIONI DEL GOVERNO
Il Governo non si limita a dare una concreta applicazione mediante
l'attività amministrativa delle disposizioni generali e astratte contenute
nelle leggi, ma concorre con il Parlamento nella determinazione
dell'indirizzo politico generale e nella stessa produzione legislativa.
La funzione di indirizzo politico viene normalmente esercitata dal
Consiglio dei ministri, il quale provvede a determinare la politica generale
del Governo e a fissare l'indirizzo dell'azione amministrativa.
Le funzioni amministrative vengono di regola svolte dai singoli ministri
quali organi di vertice dei ministeri.
La funzione normativa del Governo concerne invece l'emanazione di
fonti sia primarie (decreti legislativi o decreti legge) che secondarie
(regolamenti).
Il Parlamento per tanto anziché elaborare autonomamente i propri progetti
politici, si limita spesso a svolgere una funzione di controllo sull'indirizzo
politico dell'esecutivo.
LE RESPONSABILITA' DEL GOVERNO
Il Governo e i suoi componenti rispondono di una responsabilità politica
diffusa nel senso che ciò che fanno o non fanno è sottoposto al giudizio
dell'opinione pubblica, senza conseguenze giuridiche.
Sotto il profilo della responsabilità civile e amministrativa i membri del
governo rispondono delle loro funzioni dinanzi ai pubblici uffici preposti.
Mentre sotto il profilo della responsabilità penale è la magistratura
ordinaria a giudicare tali reati previa autorizzazione del Parlamento.
La legge costituzionale del 17/10/2001 modificando il titolo V della
Costituzione, ha introdotto importanti cambiamenti in direzione di un
marcato decentramento.
La prima novità è quella di riconoscere la distinzione tra Repubblica e
Stato, ponendo quest'ultimo sullo stesso piano dal punto di vista
istituzionale, di Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni (il
precedente testo si limitava a prevedere una ripartizione dello Stato-
Repubblica in Regioni, Province e Comuni). La riformulazione del 1°
comma dell'art. 114 Cost, evidenzia il rilevante ruolo riconosciuto al
Comune in quanto ente di base, il più vicino ai cittadini, chiamato in via
primaria a soddisfare i loro interessi, nel rispetto del principio di
sussidiarietà. Il 2° comma invece sancisce l'autonomia statutaria di questi
enti, nonché i poteri e le funzioni direttamente fissati dalla Costituzione.
Sostanzialmente immutato è l'art. 116 Cost, a cui la legge costituzionale
introduce al 3° comma la possibilità di concedere alle Regioni a statuto
ordinario, attraverso la legge dello Stato, quelle forme e condizioni
particolari di autonomia, proprie delle Regioni a statuto speciale. Tale
disposizione si riferisce alle materie espressamente individuate ai commi 2
e 3 dell'art. 117 ovvero quelle di competenza esclusiva dello Stato e di
competenza concorrente Stato-Regione.
Intervento significativo della riforma è rappresentato dalla nuova
formulazione dell'art. 117 Cost, il quale disciplina la distinzione tra potestà
legislativa dello Stato e potestà legislativa delle Regioni.
La nuova formulazione ribalta completamente l'impostazione precedente
dove erano indicate tassativamente le materie nelle quali le Regioni
potevano legiferare in concorrenza con lo Stato, mentre in tutte le altre vi
era la potestà legislativa esclusiva dello Stato.
Ora invece sono elencate tassativamente le materie attribuite alla
legislazione esclusiva dello Stato (2° comma) e alla legislazione
concorrente Stato-Regione (3° comma), mentre si afferma il principio di
residualità per la potestà legislativa delle Regioni, ovvero spetta alle
Regioni la potestà legislativa in quelle materie non espressamente riservate
alla legislazione Statale.
Sono attribuite esclusivamente allo Stato tutte quelle funzioni attinenti ai
rapporti internazionali, i diritti fondamentali delle persone,
l'organizzazione dello Stato, e infine tutte quelle che necessitano una
regolamentazione a livello unitario su tutto il territorio nazionale.
Per quanto riguarda la potestà regolamentare (6° comma) viene cosi
attribuita:
allo Stato, nelle materie in cui ha potestà legislativa esclusiva, salva
delega alle Regioni,
alle Regioni, nelle materie concorrenti ed in quelle esclusivamente
riconosciute di competenza regionale,
agli enti locali in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello
svolgimento delle funzioni a loro attribuite.
Innovato rispetto alla vecchia formulazione
risulta anche l'art.
di funzioni amministrative. Mentre il testo precedente attribuiva alle
Regioni o allo Stato le funzioni amministrative in materie in cui gli stessi
avevano l'esercizio della potestà legislativa, secondo il principio del
parallelismo, la nuova disciplina le conferisce di norma ai Comuni salvo
che per assicurarne l'esercizio unitario siano conferite a Province, Città
metropolitane, Regioni e Stato sulla base del principio di sussidiarietà.
L'art. 118 afferma cosi il principio di sussidiarietà verticale, in base al
quale ogni funzione pubblica deve essere esercitata a livello territoriale più
vicino ai cittadini, se l'interesse travalica per esempio il territorio
comunale, la funzione andrà esercitata a livello provinciale, se travalica
anche a quello provinciale andrà esercitata a livello regionale o a livello
statale. Lo stesso articolo richiama anche il principio di sussidiarietà
orizzontale favorendo l'autonoma iniziativa dei privati (singoli o associati)
per lo svolgimento di attività di interesse generale. In sostanza la riforma
costituzionale ha portato a sostituire il criterio del c.d parallelismo delle
funzioni con il principio della sussidiarietà.
Con l'art. 119 non soltanto le Regioni, ma anche i Comuni, le Province e le
Città metropolitane, si vedono riconosciute l'autonomia finanziaria.
Le risorse delle regioni ma anche degli enti locali sono così di triplice
origine:
autonome, in quanto gli è riconosciuto la possibilità di stabilire
propri tributi ed entrate,
da un fondo perequativo, in modo da garantire risorse aggiuntive
agli enti la cui capacità fiscale pro capite è più bassa,
dai trasferimenti aggiuntivi da parte dello Stato ma con vincolo di
destinazione.
Tutto ciò si basa sul c.d. criterio del parallelismo fra funzione e risorse,
volto ad evitare che lo Stato devolva agli enti funzioni aggiuntive senza che
esse siano accomnati da adeguate risorse necessarie per il loro esercizio.
L'articolo si chiude con una regola volta a prevenire gli sprechi e a
contenere la spesa delle autonomie locali, "gli enti non possono indebitarsi
se non per finanziare investimenti" non per spese correnti (come quelle del
personale). E sui prestiti è espressamente esclusa la garanzia dello Stato,
quindi la capacità di approvvigionamento sui mercati finanziari dipenderà
solo dalla credibilità di ciascun singolo ente.
L'art. 120 ribadisce il divieto per le Regioni di introdurre dazi nei
confronti delle altre Regioni o adottare misure che ostacolino la libera
circolazione delle persone o delle cose o volte a limitare l'esercizio del
diritto del lavoro. Inoltre lo stesso articolo affida al Governo un potere di
intervento sostitutivo nei confronti della Regione e degli altri enti locali,
qualora essi si rendano inadempienti di fronte alle norme internazionali o
comunitarie oppure in caso di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza
pubblica.
In base all'art. 123 ciascuna Regione ha uno statuto che in armonia con la
Costituzione ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di
organizzazione e funzionamento.
Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale a maggioranza
assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive
(procedimento aggravato), quindi lo statuto non è più approvato dal
Parlamento ma solo dal consiglio regionale. Il Governo può impugnarlo
davanti alla Corte Costituzionale per questione di legittimità costituzionale
entro 30 giorni dalla pubblicazione.
Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro 3 mesi dalla
sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori o un
quinto dei componenti del consiglio regionale, lo statuto sottoposto a
referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei
voti validi (c'è il quorum funzionale ma non quello strutturale).
Mentre gli statuti speciali sono adottati con legge costituzionale, ciò fa si
che gli statuti delle regioni speciali possono anche derogare al quadro
generale fissato dalla Costituzione ( mentre non è cosi per gli statuti delle
regioni ordinarie).
Ne deriva che tali regioni prevedono:
competenza in un numero di materie più ampio di quello previsto per
le regioni ordinarie
in alcune materie una competenza esclusiva,
e un ampia autonomia finanziaria.
Sono organi della Regione:
il Consiglio regionale, che esercita la potestà legislativa attribuita
alla Regione (potere legislativo);
il Presidente, che rappresenta il vertice dell'esecutivo, infatti oltre
alle sue funzioni di rappresentanza esterna è anche colui che dirige la
politica della giunta e ne è responsabile.
suffragio universale diretto, nonché l'importante potere di nomina e
revoca dei membri della giunta.
Lo stesso statuto può prevedere casi di ineleggibilità e incompatibilità dei
componenti della giunta e dei consiglieri regionali.
E' previsto inoltre il potere di scioglimento del consiglio regionale e di
rimozione del presidente nel caso compiano atti contrari alla Costituzione
o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento è disposto con decreto dal
Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
Il nuovo art.
legislazione regionale (cioè si sottoponevano gli atti amministrativi
regionali a controllo di legittimità da parte di un organo dello Stato), ora il
Governo può intervenire solo nel caso in cui ritenga che la legge regionale
vada al di là delle competenze della
regione. Viceversa
agire solo se la legge dello Stato o di altra Regione invada la propria
competenza, promovendo una questione di legittimità costituzionale
dinanzi alla Corte.
Infine l'art 132 e 133 Cost. disciplinano le modalità di creazione di nuove
Regioni, Province e Comuni, la distinzione sta nella natura delle legge che
dispone la istituzione del nuovo ente,
ovvero per
una legge costituzionale, per
Comune una legge regionale.
Con il progetto Bossi, le Regioni acquisterebbero competenze esclusive in
materia di sanità, istruzione e polizia locale. Dopo la riforma
costituzionale del titolo V del 2001, le Regioni hanno già competenza
concorrente su sanità e istruzione ma nulla in termini di politica locale che
secondo il ministro Castelli sarebbe una nuova forza di polizia che
dovrebbe occuparsi dei reati minori
La pubblica amministrazione è un complesso di enti e di organi, facenti
parte dello Stato che esercita il potere amministrativo per provvedere alla
cura degli interessi pubblici.
Infatti l'attività amministrativa si distingue dall'attività normativa in quanto
deputata a provvedere con atti specifici alla cura di determinati interessi
pubblici, mentre l'attività normativa sia primaria che secondaria ha il
compito di prevedere casi e situazioni a cui applicare norme generali e
astratte.
La funzione di produzione dei beni o servizi può essere svolta:
Direttamente (attraverso la scuola o la costruzione di strade) c.d.
amministrazione diretta
Attraverso l'istituzione di appositi enti o aziende pubbliche, c.d.
amministrazione per enti
Stravero la regolazione di soggetti privati che operano sul mercato
(ad esempio come avviene per le aziende telefoniche la cui attività è
regolata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni) c.d
amministrazione per regole
La molteplicità degli interessi richiede l'individuazione di amministrazioni
a livello centrale, regionale e locale. La competenza dei primi si estende su
tutto il territorio nazionale, quella dei secondi invece è limitata a una sola
parte.
L'amministrazione centrale è rappresentata dai ministeri a cui è preposto
un ministro, organo individuale a capo di un dicastero e componente
dell'organo collegiale di governo. Ad essi spettano compiti di
amministrazione diretta nonché compiti di indirizzo e vigilanza nei
confronti degli enti che operano nello stesso settore.
I ministeri attuali sono:
1. Ministero degli Affari esteri, si occupa della politica estera
2. Ministero dell'Interno, svolge compiti relativi alla amministrazione
civile e alla sicurezza pubblica ed opera attraverso le prefetture e le
questure presenti in ogni capoluogo di provincia.
3. Ministero della Giustizia, si occupa dell'organizzazione e
funzionamento dei servizi relativi alla giustizia
4. Ministero della Difesa, si occupa attraverso le forze armate della
difesa dello Stato
5. Ministero dell'Economia e delle Finanze, ad esso spetta il controllo
dell'entrate e della spesa.
6. Ministero delle Attività produttive, si occupa dei settori
dell'industria, commercio, artigianato e turismo.
7. Ministero delle Comunicazioni.
8. Ministero delle Politiche agricole e forestali
9. Ministero dell'Ambiente e tutela del territorio
10. Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti
11. Ministero del Lavoro e delle politiche sociali
12. Ministero della Salute
13. Ministero dell'Istruzione
14. Ministero dei beni e le attività culturali.
All'interno dei ministeri sono previsti numerosi organi consultivi o di
controllo ma particolare importanza è rivolta ai due organi ausiliari di
governo:
o Il Consiglio di stato, è l'organo di consulenza giuridicoamministrativo
del governo.
o
sugli atti del governo più rilevanti e il controllo sulla gestione del
bilancio dello Stato.
Nei settori delicati al fine di assicurare una necessaria imparzialità e
capacità di ponderazione di tutti gli interessi coinvolti vengono individuate
delle autorità indipendenti collocate in posizione autonoma rispetto al
governo e ai ministeri. Esse sono:
Commissione nazione per la società e le borse
(CONSOB) per la vigilanza la regolamentazione dei mercati
finanziari e di borsa.
Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP).
Autorità garante per la concorrenza e il mercato, con funzioni
antitrust per evitare intese restrittive della concorrenza e l'abuso di
posizioni dominanti.
Garante per la protezione dei dati personali, per garantire che il
trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti delle
libertà fondamentali.
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, a cui sono affidati
compiti di regolazione nel settore delle radiotelecomunicazioni
Banca d'Italia, che ha compiti di regolazione e vigilanza nei
confronti delle aziende e gruppi bancari.
Le pubbliche amministrazioni devono essere organizzate secondo:
Il principio dell'autonomia
Il principio del decentramento
La loro organizzazione è sottoposta a riserva di legge relativa
Il principio di legalità, secondo il quale le attività delle pubbliche
amministrazioni devono mantenersi nei limiti stabiliti dalla legge.
Principio del giusto procedimento
Principio dell'imparzialità
Gli atti amministrativi sono emananti secondo determinate procedure
amministrative, essi possono essere invalidi perché nulli o illegittimi.
L'atto è nullo per mancanza di un elemento essenziale è illegittimo quando
è emanato in violazione dei principi che disciplinano l'attività delle
pubbliche amministrazioni. In tale secondo caso l'atto può essere annullato
per incompetenza dell'autorità che ha emanato l'atto, per violazione di
legge nei contenuti dell'atto o per eccesso di potere.
LE GARANZIE GIURISDIZIONALI
La funzione giurisdizionale consiste nell'applicare ai casi concreti le leggi
vigenti quando esse siano state violate o quando la loro interpretazione dia
luogo a controversie generando un conflitto di interesse.
Distinguiamo tre tipi di giurisdizione:
La giurisdizione civile assicura la tutela dei diritti soggettivi in base
agli istituti giuridici del diritto privato, il soggetto che inizia l'azione
si chiama attore chi la subisce invece si chiama convenuto.
La giurisdizione penale, si accerta la violazione di norme che
tutelano interessi particolarmente rilevanti per l'assetto della società,
chi viola tali norme commette un reato, parti del processo penale
sono il pubblico ministero e l'imputato.
La giurisdizione amministrativa risolve le controversie tra i privati e
la pubblica amministrazione, in questo caso si parla di ricorrente e
resistente.
L'attività giurisdizionale si estrinseca in un processo, ovvero un insieme di
atti coordinati tra loro volti al fine di emanare una decisione (sentenza) il
cui scopo è quello di risolvere la controversia, invece si chiamano
ordinanza e decreto gli atti del giudice che non definiscono un
procedimento ma ne disciplinano lo sviluppo.
Il nostro ordinamento vige il principio del doppio grado di giudizio per cui
chi ha ottenuto una decisione sfavorevole può proporre appello, e cioè
chiedere a un giudice di secondo grado il riesame e l'eventuale
modificazione della decisione di primo grado.
Per le cause in materia civile all'interno di ogni distretto giudiziario sono
previsti:
Il giudice di pace, che è un organo monocratico e ha una competenza
limitata a cause minori, le sue sentenze si impugnano presso il
tribunale.
Il tribunale, che a seconda dei casi può essere in composizione
monocratica o collegiale, le sue sentenze si impugnano presso la
corte d'appello.
La corte d'appello, giudice sempre collegiale di secondo grado
Per quanto riguarda le cause in materia penale, all'interno di ogni distretto
sono presenti:
Il giudice di pace, per reati minori
Il tribunale, giudice di primo grado
La corte d'appello, giudice collegiale di secondo grado.
A tali uffici si aggiunge per reati più gravi la
Corte d'assise, le cui decisioni possono essere impugnate in secondo
grado presso la corte d'assise d'appello.
Corte d'assise d'appello
Entrambi sono organi collegiali caratterizzati dal fatto che a fianco dei
giudici di carriera siedono giudici popolari.
La distribuzione del lavoro tra i diversi giudici è attuata in base al criterio
della competenza.
Contro la decisione del giudice di secondo grado può proporsi un ricorso
alla Corte di cassazione solo per questioni di legittimità.
Accanto ai giudici ordinari che hanno competenza generale in materia
civile e penale c'e la magistratura requirente di cui si occupano i
magistrati del pubblico ministero. Presso ogni tribunale vi è una procura
della Repubblica, presso ogni corte d'appello una procura generale della
Repubblica e presso la corte di cassazione, la procura generale presso la
Corte di cassazione.
Sono giurisdizioni speciali quella:
Amministrativa
Contabile
Militare
I giudici amministrativi risolvono le controversie che vedono coinvolta la
pubblica amministrazione. Quanto all'organizzazione territoriale sono
previsti i tribunali amministrativi regionali (TAR), che sono giudici
collegiali di primo grado le cui sentenze sono appellabili presso il
Consiglio di stato, organo centrale della giustizia amministrativa.
I giudici contabili hanno competenza in materia di responsabilità
amministrativa e contabile di amministratori, impiegati della pubblica
amministrazione. Le decisioni delle sezioni giurisdizionali regionali sono
appellate alla Corte dei conti.
Secondo l'art. 104 la magistratura costituisce un ordine autonomo e
indipendente da ogni altro potere, questo principio è rafforzato
dall'ulteriore garanzia in base alla quale i giudici sono soggetti soltanto
alla legge e si differenziano tra loro solo per la diversità delle funzioni.
Un ulteriore garanzia è rappresentato dal fatto che i magistrati non sono
elettivi ne nominati da organi politici, ma sono nominati solo con il
superamento di un pubblico concorso.
Inoltre essi non possono essere dispensati o sospesi dal servizio ne
destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del CSM, in
modo che non vi possano essere interventi del potere esecutivo che
condizionino la carriera dei magistrati..
In base all'art 104 il CSM è l'organo di autogoverno della magistratura
ordinaria. Esso è formato da 33 componenti in parte elettivi e in parte di
diritto. Sono membri di diritto il presidente della Repubblica che presiede
il CSM, il primo presidente, e il procuratore generale della Corte di
cassazione. Dei trenta membri elettivi due terzi sono eletti con sistema
proporzionale dai magistrati ordinari e un terzo dal Parlamento in seduta
comune.
Il CSM opera attraverso commissioni che si occupano di specifiche
competenze.
Spettano al CSM le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le
promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.
Al ministro di Giustizia è concessa la possibilità di promuovere l'azione
disciplinare.
Ciò è possibile nei confronti di un magistrato che manchi ai suoi doveri o
tenga in ufficio una condotta tale che lo renda immeritevole della fiducia,
compromettendo il prestigio dell'ordine giudiziario.
I giudici sono responsabili penalmente di ogni reato che commettano
nell'esercizio delle loro funzioni, mentre dal punto di vista della
responsabilità civile, chiunque abbia subito un danno ingiusto per dolo o
colpa grave può agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni.
L'art 111 Cost. detta i principi del c.d. giusto processo, ovvero ogni
processo si svolge nel contraddittorio tra le parti in condizioni di parità
davanti a giudice terzo e imparziale. Inoltre è previsto che la legge debba
assicurare la ragionevole durata dei procedimenti giudiziari. Un altro
strumento di garanzia è l'obbligo di motivazione dei provvedimenti
giurisdizionali, in modo che la motivazione stesa dal giudice possa essere
contestata attraverso il ricorso ad altro giudice di secondo grado con
l'impugnazione.
ORGANI CON RILIEVO COSTITUZIONALE
Accanto ai cinque organi costituzionali (Governo, Parlamento, Presidente
della Repubblica, Corte Costituzionale, Pubblica Amministrazione) vi sono
altri cinque organi detti di rilievo costituzionale, perché anche se previsti
dalla Costituzione non presentano i caratteri di sovranità e
indefettibilità1degli organi costituzionali.
Il Consiglio Superiore della Magistratura art. 104 Cost.
Il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL) è un organo
composto da esperti e rappresentati delle categorie produttive i misura
proporzionale alla loro importanza numerica e qualitativa. L'art. 99 Cost
defisse il CNEl l'organo di consulenza delle Camere del Governo per le
materie attribuitegli dalla legge, inoltre può contribuire all'elaborazione
della legislazione economia e sociale secondo i principi e i limiti stabiliti
dalla legge. Ha inoltre l'archivio dei contratti collettivi e la banca dati sui
costi e le condizioni di lavoro.
Il Consiglio Supremo di Difesa, oltre al Presidente della Repubblica ne
fanno parte il Presidente del Consiglio dei Ministri e altri 5 ministri
(Interni, Difesa, Affari Esteri, Tesoro, Industria e Commercio) e il Capo
dello Stato Maggiore della Difesa. Si occupa dell'esame dei problemi
generali politici e tecnici attinenti alla difesa nazionale e alla fissazione di
direttive per l'organizzazione militare.
Il Consiglio di Stato, è l'organo di consulenza giuridico-amministrativa e
di tutela della giustizia nell'amministrazione, è diviso in 6 sezioni, tre con
funzioni consultive e tre con funzioni giurisdizionali. L'attività consultiva
1 Indefettibile, ovvero se sostituito implica il mutamento del regime.
del Consiglio consiste nel dare pareri non vincolanti ai Ministri che ne
facciano richiesta.
legittimità delle norme giuridiche, e una funzione di controllo finanziario
che si esaurisce nella verifica della gestione del bilancio.
Due sono le forme di garanzia costituzionale:
Il procedimento di revisione costituzionale
La giustizia costituzionale.
Mentre la revisione costituzionale assicura che le decisioni sulle regole
costituzionale siano prese seguendo procedimenti aggravati di
deliberazione, la giustizia costituzionale individua la funzione volta ad
assicurare il rispetto delle norme della costituzione, attraverso la
risoluzione in forma giurisdizionale delle controversie relative alla
legittimità costituzionale degli atti legislativi o relative alle attribuzioni di
organi e soggetti costituzionali
I principali ambiti in cui opera la giustizia costituzionale sono:
Il controllo di costituzionalità degli atti legislativi sia sotto il profilo
formale( conformità al procedimento di adozione dell'atto), sia sotto
il profilo sostanziale (conformità al dettato costituzionale).
La risoluzione delle controversie tra i diversi organi o soggetti che
operano nell'ordinamento costituzionale.
La tutela dei diritti fondamentali.
Fra i sistemi di controllo giurisdizionale di costituzionalità distinguiamo:
Il sistema diffuso, in cui la funzione di giustizia costituzionale è
affidata a tutti gli organi giudiziari. Un esempio potrebbe essere il
modello vigente negli USA, in cui il potere giudiziario ha una
struttura piramidale al cui vertice è
allocata
spetta l'ultima parola sulla costituzionalità delle leggi.
Il sistema accentrato, in cui il controllo di costituzionalità è affidato
ad un unico tribunale costituzionale che decide sulla costituzionalità
delle leggi in via definitiva espugnando dall'ordinamento le norme
incompatibili.
Corte Costituzionale (sistema accentrato) e la possibilità a tutti i giudici di
attivare il giudizio di costituzionalità (sistema diffuso).
Art. 134 Cost.
Sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi
e degli atti aventi valore di legge dello Stato e delle Regioni
Sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e sui conflitti tra
lo Stato e le regioni e tra regioni
Sulle accuse promosse dal Parlamento in seduta comune contro il
Presidente della Repubblica in caso di alto tradimento e attentato
alla Costituzione
Sull'ammissibilità delle richieste di Referendum abrogativo.
Art 135 Cost.
Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune
e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrativa.
I giudici della Corte Costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a
riposo dalle loro funzioni, tra i professori ordinari ei università e gli
avvocati dopo 20 anni d'esercizio.
I loro mandato dura nove anni dalla data del giuramento e cessa senza
prorogatio, ovvero essi non sono rieleggibili.
I componenti della Corte nominano il Presidente che rimane in carica per
tre anni ed è rieleggibile.
La carica di giudice costituzionale è incompatibile con ogni altra carica
indicata dalla legge (es. con quella di parlamentare). Inoltre gli stessi
giudici godono delle stesse immunità riconosciute ai parlamentari.
Nel nostro sistema sono sottoposti a controllo della Corte Costituzionale
esclusivamente gli atti normativi primari. Quindi oggetto del giudizio di
legittimità costituzionale sono:
Ø Le leggi costituzionali e leggi di revisione costituzionale in quanto
sono tenute a rispettare le norme costituzionali sul procedimento di
adozione stabilite all'art. 138.
Ø Le leggi ordinarie dello Stato, leggi regionali e delle province
autonome di Trento e Bolzano.
Ø Atti aventi forza di legge; decreti legge e decreti legislativi, in questo
caso la sindacabilità effettiva dei decreti leggi visto la loro
provvisoria vigenza, è subordinata alla possibilità che la pronuncia
della Corte intervenga prima della conversione in legge.
Ø
quanto espressione della posizione autonoma del Parlamento, ma ha
ammesso la possibilità di sindacare le leggi eventualmente
approvate in violazione di norme dei regolamenti parlamentari.
Un atto normativo può essere costituzionalmente illegittimo quando
presenta:
o Vizi formali, cioè quanto l'atto non rispetta le regole che ne
disciplinano il procedimento di formazione o anche la forma di
pubblicazione,
o Vizi sostanziali, quando il suo oggetto non rispetta l'ambito
materiale di competenza assegnato da una o più norme costituzionali.
Inoltre
via indiretta (o in via accidentale) a seconda che sia consentito ai soggetti
legittimati a farlo di impugnare direttamente o indirettamente (solo con
certi ambiti e condizioni) gli atti che assumono contrasti con la
Costituzione.
Nel primo caso il giudizio diretto si apre direttamente mediante:
Il ricorso dello Stato contro leggi regionali
Il ricorso della Regione contro leggi e atti aventi forza di legge
dello Stato o contro leggi di altre regioni.
L'azione di governo richiede la delibera del Consiglio dei ministri a cui
segue l'iniziativa del presidente del consiglio, mentre per la regione è
necessaria una delibera della giunta regionale.
in via incidentale, ovvero quando la questione di legittimità costituzionale
sorge nel corso di un giudizio, cioè il controllo della Corte presuppone un
giudizio pendente innanzi ad una qualsiasi autorità giurisdizionale
La questione di legittimità può essere:
o sollevata su istanza di una delle parti del giudizio
o rilevata d'ufficio da parte dello stesso giudice innanzi al quale
pende il giudizio principale.
E' necessario affinché si possa accedere al giudizio della Corte che il
giudice a quo (giudice a cui è riconosciuta la possibilità di sollevare la
questione di costituzionalità innanzi alla Corte) accerti l'esistenza di due
fondamentali condizioni:
la rilevanza della questione di costituzionalità,
e la non manifestata infondatezza della questione.
Qualora il giudice non rileva l'esistenza delle due condizione di
ammissibilità, respinge la questione di illegittimità costituzionale per
irrilevanza o per manifestata infondatezza.
Viceversa il giudice a quo sospende il giudizio e provvede a notificare
l'ordinanza sia alle parti sial al pubblico ministero mediante la
pubblicazione dell'ordinanza sulla Gazzetta Ufficiale.
Trascorsi 20 giorni dalla notifica dell'ordinanza di rinvio, il presidente
della Corte nomina un giudice istruttore in vista della decisione definitiva.
Il giudizio di costituzionalità sulle leggi sia nel caso di ricorso in via
incidentale che in via d'azione (o diretta) si chiude con una decisione della
Corte costituzionale.
A seconda del contenuto della decisione distinguiamo tra:
Sentenze di accoglimento quando la questione di costituzionalità
sollevata viene dichiarata fondata e quindi
l'illegittimità costituzionale della disposizione legislativa.
Sentenze di rigetto quando la questione di costituzionalità sollevata
viene dichiarata infondata, in questo caso non vi sono conseguenze
sulla disposizione legislativa esaminata.
Le sentenze di accoglimento possono classificarsi in base alla tecnica di
incisione in:
- Sentenze di accoglimento parziale,
in questo caso
la questione dichiarando illegittima solo una parte di una
disposizione o uno dei possibili significati ricavabili da essa
- Sentenze sostitutive, quando
illegittima la elimina e la sostituisce contemporaneamente con
un'altra norma individuata nella sentenza.
- Sentenze additive di principio,
quando
colmare una lacuna legislativa,
norma immediatamente applicabile si limita a richiamare un
principio generale ritenuto fondamentale per rispettare la
costituzione. Ciò richiede un successivo intervento del legislatore.
- Sentenze additive o aggiuntive,
nel senso che
significato normativo di una disposizione a situazioni che essa non
comprendeva nel proprio oggetto.
Art. 136 Cost.
costituzionale, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla
pubblicazione della decisione, quindi non ha efficacia retroattiva tranne
nei casi in cui ci troviamo di fronte a rapporti pendenti.
Art. 137 Cost.
Inoltre
non possono essere impugnate.
poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le regioni e tra le regioni.
Nel primo caso si parla di conflitti interorganici, nel secondo di conflitti
intersoggettivi in quanto le controversie sorgono tra soggetti dotati di
personalità giuridica distinta.
Nei conflitti tra poteri dello Stato le parti del conflitto non sono
predeterminate, le quali verranno poi determinate direttamente dalla Corte
costituzionale.
Mentre nei conflitti intersoggettivi il giudizio è tra parti determinate, lo
Stato e le Regioni. Inoltre a differenza di quelli interorganici i conflitti
intersoggettivi non possono insorgere sulla base di atti legislativi ma
soltanto su altri atti idonei a determinare materia di conflitto
In ogni caso il conflitto sia interorganico o intersoggettivo presuppone un
atto, un comportamento, un omissione di un soggetto ai quali possa
conseguire una lesione in concreto alle attribuzione di un altro soggetto,
sicché la parte lesa per poter attivare il giudizio della Corte deve avere un
interesse a ricorrere, ossia l'interesse ad ottenere una pronuncia sul
conflitto
titolarità della competenza controversa e come deve essere esercitata tale
competenza.
Parlamento in seduta comune contro il Presidente della Repubblica. (vedi
Presidente della Repubblica)
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