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DIRITTO PUBBLICO

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DIRITTO PUBBLICO.

Diritto pubblico interno: ha per oggetto il diritto dello Stato.

Diritto pubblico internazionale: considera i rapporti tra i diversi Stati, visti sullo sfondo di un ordinamento più generale, che è l'espressione della Comunità degli Stati. Un ramo che si è staccato dal diritto pubblico internazionale è il cosi detto diritto comunitario, che descrive i rapporti tra gli Stati membri delle tre Comunità europee (CECA,CEE, EURATOM). Tale diritto si ritiene autonomo per il fatto che le Comunità europee sono sopranazionali ( e non internazionali) nel senso dell'ingresso "automatico" del diritto comunitario in quello interno.




Rami del diritto pubblico interno:

Diritto costituzionale,

diritto amministrativo(pubblica amministrazione),

diritto finanziario e diritto tributario,

diritto penale,

diritto processuale,

diritto ecclesiastico (rapporti tra Stato e Chiesa, sia cattolica che acattolica (diverso dal diritto canonico);

diritto privato riguarda rapporti tra privati, diviso in diritto civile e diritto commerciale.

Alcune branche del diritto contengono settori di diritto pubblico e diritto privato, come diritto del lavoro, diritto della navigazione, diritto agrario, diritto dell'economia, diritto dell'ambiente. La nozione di Costituzione preesiste alla nascita del costituzionalismo, cioè alla codificazione in appositi documenti solennemente approvati, dei pincìpi caratterizzanti la FORMA DI STATO E IL REGIME POLITICO.

Solo dal Medio Evo la nozione di Costituzione si collega all'esistenza i apposite sectiune, o solenni documenti scritti, consistenti in genere,nella devoluzione, da parte del potere regio, di diritti, guarentigie e privilegi (secondo i pincìpi propri dello Stato patrimoniale):

Esempio più significativo: LA MAGNA CHARTA, concessa il 15 giugno 1215 da re Giovanni Senza terra. Questa carta si collega idealmente con altri due fondamentali documenti costituzionali: l'HABEAS CORPUS, del 1679 e il BILL OF RIGHTS del 1689. Il primo tutelava alcune fondamentali garanzie individuali; il secondo conteneva limitazioni alle prerogative regie e stabiliva il trasferimento di significativi poteri decisionali dalla Corona al parlamento (transizione dallo Stato assoluto al regime parlamentare inglese.

Dal processo rivoluzionario che verso la fine del 18° secolo ha determinato la crisi dello Stato assoluto, è nato il moderno concetto di Costituzione collegato all'affermazione del costituzionalismo, cioè della solenne approvazione di documenti costituzionali.

Dal punto di vista storico il COSTITUZIONALISMO TRAE, DUNQUE, ORIGINE DALLA RIVOLUZIONE FRANCESE (costituzione francese del 3 settembre 1791;

e da quella NORDAMERICANA (Costituzione del 17 settembre 1787, in cui venivano codificati i pincìpi contro l'assolutismo.

Ecco i connotati essenziali della sectiune costituzionali del periodo liberale:

a)    impedire l'uso arbitrario del potere, attraverso reciproci controllo, e ripartizione delle competenze.

b)    spezzare il potere regio e aumentare quello dei nuovo ceti sociali.

c) Diritti individuali e liberalismo economico non più comprimibili da parte delle istituzioni pubbliche.

d)    Attribuzione alla legge di un ruolo primario, come espressione della volontà generale.

Articolo 16 della DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DELL'UOMO del 1789 (approvata dall'Assemblea Costituente francese):

"Ogni società che non assicuri la garanzia dei diritti e la separazione dei poteri è priva di Costituzione".

Costituzionalismo moderno: due modelli:

NORDAMERICANO:
preminenza giuridica della Costituzione sulle leggi; e ammissibilità di un controllo giuridico di costituzionalità.

FRANCESE:
supremazia giuridica della legge, e, quindi, nessuna possibilità per i giudici di sindacare la legittimità delle leggi (sono tenuti solo a applicarle).

Con lo sviluppo dello STATO SOCIALE le Costituzioni diventano più ampie e disciplinano anche i modi in cui lo Stato interviene nell'ECONOMIA e nella ORGANIZZAZIONE DELLA VITA SOCIALE; sono riconosciuti oltre ai diritti fondamentali del cittadino, anche i diritti dei corpi intermedi; la determinazione costituzionale del POPOLO, nonché delle AUTONOMIE TERRITORIALI.





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