diritto |
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DIRITTO:
DIRITTO PRIVATO: si parla di diritto privato quando si stipulano rapporti tra privati cittadini, senza l’intervento dello Stato.
DIRITTO PUBBLICO: si parla di diritto pubblico quando si stipulano rapporti tra lo Stato e un privato cittadino.
DIRITTO COSTITUZIONALE: è una branca del diritto che analizza quanto è contenuto e disposto nella costituzione, in particolare i principi fondamentali del diritto e la formazione, l’organizzazione di tutti gli organi costituzionali, ad esempio il Parlamento, il Governo, ecc.
DIRITTO SOGGETTIVO: si usa per indicare una pretesa che il soggetto titolare può far valere per legge.
INTERESSE LEGITTIMO: si usa per indicare un interesse che un singolo può vedere soddisfatto solo se corrisponde con gli interessi della collettività (lampione pubblico).
STATO MODERNO
Lo Stato moderno si è formato
in Europa tra il XVI e il XIX secolo, durante
Per STATO s’intende un’insieme di persone che si stanziano su un territorio e rispettano delle regole comuni. Gli elementi costitutivi dello S.M. sono:
IL POPOLO
È l’elemento personale. Per popolo s’intende l’insieme dei cittadini italiani, cioè coloro che possiedono lo “status di cittadino” e sono titolari di diritti e doveri nei confronti dello stato. Per popolazione, invece, si intende l’insieme dei cittadini italiani, gli apolidi e gli stranieri. Lo stato italiano non riconosce l’apolidismo e richiede che tutti abbiamo una cittadinanza. Nel 1992, inoltre è possibile avere più di una cittadinanza per motivi oggettivi (lavoro) e l’art. 22 cost. stabilisce che nessuno può perdere la cittadinanza per motivi politici. Si può diventare cittadini italiano per:
IL TERRITORIO
È l’elemento materiale dello
Stato e comprende lo spazio all’interno dei confini che possono essere naturali
o convenzionali (artificiali). Esso comprende anche le acque marine fino a
È l’elemento giuridico dello Stato e consiste nella capacità dello Stato di darsi delle regole obbligatorie per tutti i cittadini e gli oggetti presenti nello Stato (Sovranità ASSOLUTA). La sovranità è ORIGINARIA perché non può essere concessa da un ente superiore allo Stato. Quest’ultimo può concederla alle Regioni (Sovranità DERIVATA). Il “Potere d’Imperio”, cioè il potere d’imperare sui cittadini. Per evitare l’accentramento di quest’ultimo nelle mani di una sola persona (dittatura) si è arrivati alla Tripartzione del Potere (già teorizzata da Montesquieu il quale aveva affermato:<<Grazie alla tripartizione del potere, il potere controlla il potere>>) in:
Potere Legislativo: emanazione di leggi obbligatorie (Parlamento)
Potere Esecutivo: concretizzazione delle leggi emanate dal Parlamento (Governe)
Potere Giudiziario: controllare il rispetto della legge e applicare le eventuali sanzioni (Magistratura).
LE FONTI DEL DIRITTO
Le leggi dell’ordinamento italiano non sono tutte uguali in quanto si distinguono per l’organo che le emana e la forza posseduta. Le leggi vengono inserite su una struttura piramidale nella quale vige il “PRINCIPIO DI GERARCHIA DELLE FONTI” secondo il quale una legge di grado inferiore non può abrogare e contrastare una legge di grado superiore.
È la legge fondamentale dell’ordinamento italiano, è composta da 139 articoli contenenti i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano.
La costituzione è entrata in
vigore il 1 gennaio 1948.
precedentemente, nel 1848 l’Italia
aveva conosciuto un’altra costituzione, lo Statuto
Albertino e nella stesura della costituzione repubblicana
COSTITUZIONE REPUBBLICANA |
STATUTO ALBERTINO |
Entrata in vigore il 1 gennaio 1948 |
Entrata in vigore nel 1848 |
RIGIDA: |
FLESSIBILE: lo Statuto Albertino è modificabile con qualunque altra legge dello Stato e ciò lo ha reso molto debole. |
VOTATA: |
OTTRIATO: era un gentile dono del sovrano Carlo Alberto ai suoi sudditi. |
LUNGA: 139 articoli ben dettagliati |
BREVE: 84 articoli molto scarni |
PROGRAMMATICA: i principi fondamentali devono essere attuati come in un preciso programma. |
FINITO: ogni legge è fine a se stessa. |
LE TAPPE PRINCIPALI DEL SUFFRAGIO UNIVERSALE
: si parla la prima volta di Suffragio Universale Maschile
: viene attuato il Suffragio Universale e per la prima volta partecipano al voto anche le donne.
ART. 1 COST
<<L’ITALIA E’ UNA REPUBBLICA DEMOCRATICA FONDATA SUL LAVORO.
REPUBBLICA = il termine deriva dal latino “res-publica” che significa “cosa di tutti”;
DEMOCRAZIA = il termine deriva dal greco e significa “governo del popolo”.
Nel II COMMA si afferma che in Italia c’è un sovrano e questo sovrano è il popolo, il quale esercita il suo potere nelle forme previste dalla costituzione.
Esistono diversi tipi di democrazia:
_ elezioni politiche dei deputati e dei senatori che rappresentano il popolo nel Parlamento;
_ proposta di legge con 50.000 firme
_ Referendum
FORME DI STATO & FORME DI GOVERNO
Per quanto riguarda le Forme di Governo possiamo distinguere:
Per quanto riguarda le Forme di Stato esse si distinguono in base ai rapporti che intercorrono con il popolo, la sovranità e il territorio e sono:
Riguardo l’accentramento del potere nell’ambito del territorio si distingue in:
Facendo riferimento alla tutela dei diritti individuali si distingue in:
Facendo riferimento alla struttura dello Stato si distingue in:
In relazione all’intervento dello Stato nel sistema economico si distingue in:
IL PARLAMENTO
_ Suffragio Universale
_ 5 anni di legislatura
_ Camera dei Deputati » Sede: Montecitorio
_ Senato della Repubblica » Sede: Palazzo Madama
In Italia vige il BICAMERALISMO PERFETTO, cioè il Parlamento è formato da due camere che, pur essendo molto diverse tra loro, hanno gli stessi poteri e funzioni. Il Bicameralismo è stato voluto dall’Assemblea Costituente poiché è una maggiore garanzia in quanto lo stesso testo di una legge deve essere approvato due volte ma ha portato anche a delle lungaggini parlamentari dovuto al <<palleggiamento della legge>> da una camera all’altra.
CAMERA DEI DEPUTATI |
SENATO DELLA RERPUBBLICA |
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Il Parlamento è un organo costituzionale in quanto la sua esistenza, la sua composizione e le sue funzioni sono disciplinate dalla Costituzione. Inoltre è un ORGANO COLLEGGIALE in quanto è formato da più persone ma allo stesso tempo è un ORGANO SEMPLICE perché esternalizza una sola volontà. Il Parlamento è l’ORGANO LEGISLATIVO per eccellenza.
L’ITER LEGISLATIVO è il processo mediante il quale il Parlamento emana norme ordinaria. Le varie fasi sono:
PROPOSTA DI LEGGE: il Parlamento può essere attivato esclusivamente da:
Ogni parlamentare o gruppo di parlamentari;
Il popolo con la proposta sottoscritta da 50.000 cittadini maggiorenni e capaci di agire;
5 Consigli Regionali
Il Governo (Proposta di legge)
IL CNEL (Consiglio nazionale per l’economia e il lavoro) solamente in materia di economia e lavoro.
È indifferente a quale delle due camere la proposta viene presentata perché vige il Bicameralismo perfetto.
ESAME E VOTAZIONE: la proposta di legge viene analizzata, approfondita, modificata e integrata all’interno delle camere e in particolare delle commissioni PARLAMENTARI che sono piccoli gruppi di parlamentari esperti in determinate materie:
PUBBLICAZIONE
Dopo
IL PROCEDIMENTO AGGRAVATO
Oltre alle leggi ordinarie, il
Parlamento può emanare delle leggi costituzionali con le quali si può
modificare
Quando la legge viene approvata viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale per permettere la richiesta di un referendum che può essere presentata da:
_ 500.000 elettori;
_ 5 Consigli Regionali
_ 1/5 dei componenti di ciascuna camera
Il referendum è escluso quando
nella seconda deliberazione si è raggiunti
PREROGATIVE DEI PARLAMENTARI
Le Prerogative sono dei privilegi che tutelano e salvaguardano l’esercizio dei Parlamentari. Esse, così come l’indennità (stipendio dei parlamentari), nascono per permettere a chiunque, a qualunque ceto sociale appartenga, di poter svolgere l’attività politica in piena libertà. Le principali sono:
Una volta eletti, i Parlamentari non sono obbligati a mantenere le promesse fatte agli elettori durante la camna elettorale.
I Parlamentari non possono essere giudicati per le opinioni espresse o i voti dati.
I Parlamentari non possono essere sottoposti a persecuzioni, nemmeno arrestati senza l’autorizzazione della Camera a cui appartengono. Possiamo evidenziare quattro tappe:
_ Dall’origine al referendum del 1993: l’immunità prevedeva che i Parlamentari non potessero essere sottoposti ad indagini da parte della Magistratura;
_ Referendum abrogativo del 1993:
l’immunità viene limitata. L’art. 68 cost. prevede che i Parlamentari non
possono essere indagati e arrestati senza l’autorizzazione della Camera di
appartenenza, ma
_ Legge Schifani (2003): si voleva creare un privilegio per le 5 più alte cariche dello Stato (P.d.R., P. del Consiglio, P. delle camere e della Corte Costituzionali) sospendendo i processi penali nei loro confronti a tempo indeterminato;
_ 13 gennaio 2004:
MAGGIORANZE
Gli organi collegiali difficilmente vengo chiamati a deliberare all’unanimità (voto favorevole di tutti) e per questo sono stati stabiliti dei Qorum:
IPOTESI DI SEDUTA COMUNE DEL PARLAMENTO
Le due camere solitamente lavorano separatamente. Esse si riuniscono solamente in alcuni casi a Montecitorio ( a presiedere è il Presidente della Camera dei Deputati) e questi casi sono:
CONTROLLO DEL PARLAMENTO SUL GOVERNO
Poiché il Parlamento rappresenta il Popolo deve controllare il Governo, che gestisce il denaro pubblico. Il controllo può essere:
Il Parlamento chiede delle spiegazioni al Governo che non è obbligato a rispondere. Non sempre, quindi, si istaura il “Contraddittorio” (scambio di opinioni).
Il Parlamento chiede delle spiegazioni al Governo che obbligato a rispondere istaurando il contraddittorio.
Forma di controllo esterna che viene esercitata da appositi organi di controllo (Consiglio di Stato).
È lo strumento più importante: il Parlamento chiede una precisa presa di posizione al Governo. Se quest’ultimo segue le indicazioni del Parlamento la mozione si dice di FIDUCIA e il Governo può continuare a lavorare, altrimenti si dice di “SFIDUCIA” ed è costretto a dimettersi.
Il Parlamento controllo il Governo dal punto di vista economico e finanziario
IL GOVERNO
ORGANO ESECUTIVO
ORGANO COLLEGIALE
ORGANO COSTITUZIONALE
ORGANO COMPLESSO
FORMAZIONE
All’interno del Governo ci sono tre diverse entità autonome:
PREMIER
Il P. del Consiglio viene definito il “PRIMUS INTER PARES” (il primo tra gli uguali). Ha gli stessi diritti dei ministri ma con il privilegio e l’onere di esprimere le volontà all’esterno e coordinare l’attività dell’organo.
MINISTRI
Si distinguono in due categorie:
CONSIGLIO DEI MINISTRI
È composto da tutti i ministri presieduti dal Premier e rappresenta il Governo nella sua interezza.
Il Governo è nominato dal P.d.R. che prima, però, svolge le cosiddette CONSULTAZIONI, cioè sente il parere di determinati soggetti:
Una volta sentiti i pareri
favorevoli, il P.d.R assegna l’incarico. Il Presidente del Consiglio individua
la cosiddetta “ROSA DEI MINISTRI” e un sommario programma. Tutti i membri
del Governo dovranno giurare nelle “MANI DEL P.D.R.” di rispettare i principi
costituzionali e di essere fedeli alla Repubblica. Entro 10 giorni il
Governo si deve presentare alle due Camere per ottenere
ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE
Il Governo può emanare degli atti aventi forza di legge, cioè atti che pur non avendo la forma delleggi ordinarie, ne hanno la sostanza e l’efficienza. Questi atti prendono il nome di DECRETI GOVERNATIVI e sono di due tipi:
MINISTRI AD INTERIM
Sono ministri che ricoprono contemporaneamente due cariche ministeriali (per es.Emma Bonino).
I MINISTRI DEL GOVERNO PRODI 2
PREMIER: Romano Prodi
VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: Rutelli/Dalema
MINISTRI SENZA PORTAFOGLI
AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE LOCALI: L. Lanzillotta
ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DEL GOVERNO: G. Sant’Agata
RIFORME E INNOVAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: L. Nicolais
DIRITTI E PARI OPPORTUNITA’: B. Pollastrini
POLITICHE EUROPEE: Emma Bonino
RAPPORTI CON IL PARLAMENTO E RIFORME ISTIUTUZIONALI: V. Chiti
POLITICHE PER
POLITICHE GIOVANILI E ATTIVITA’ SPORTIVE: G. Meandri
MINISTRI CON PORTAFOGLI
AFFARI ESTERI: Massimo Dalema
INTERNO: Giuliano Amato
GIUSTIZIA: Clemente Mastella
ECONOMIA E FINANZA: Tommaso Padoa Shioppa
SVILUPPO ECONOMICO: Pierluigi Bersani
UNIVERSITA’ E RICERCA: Fabio Mussi
ISTRUZIONE: Beppe Fioroni
COMMERCIO INTERNAZIONALE: Emma Bonimo
LAVORO E PREVIDENZ ASOCIALE: Cesere Damiano
SOLIDARIETA’ SOCIALE: Paolo Ferrero
DIFESA: Arturo Parisi
POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI: P. Decastro
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE: A. Pecoraio Scanio
INFRASTRUTTURE: Antonio di Pietro
TRASPORTI: Alesando Bianchi
SALUTE: Livia Turco
BENI E ATTIVITA’ CULTURALI: Francesco Rutelli
COMUNICAZIONI: Paolo Gentiloni
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
È il 1° cittadino dello stato Italiano ed è tenuto al rispetto della Costituzione come gli altri cittadini. Il P.d.R. svolge molte funzioni:
REQUISITI PER L’ELEZIONE DEL P.D.R.
Per essere eletti P.d.R. è necessario possedere tre requisiti:
ELEZIONI DEL P.D.R.
Il P.d.R. viene eletto dal Parlamento in seduta comune (deputati, senatori e tre rappresentanti per ogni regione, ad eccezione della Val d’Aosta che ne ha uno per motivi demografici).
Le prime 3 votazione sono a SCRUTIGNO SEGRETO e perché venga eletto
occorre raggiungere
RESPONSABILITA’ DEL P.D.R.
Il P.D.R. gode di una particolare irresponsabilità, poiché la sua persona deve essere salvaguardata da eventuale negatività e coinvolgimenti che possono negativamente influenzare l’opinione del resto del mondo riguardante l’Italia. Il P.D.R. può essere considerato responsabile solo in 2 casi:
L’ultimo caso in cui è stata presunta la responsabilità di un P.D.R., si è avuta quando era P.D.R. Cassiga; l’allora segretario del partito comunista italiano Achille Occhetto, chiese la messa in Stato d’accusa di Cassiga per attentato alla Costituzione (impeachement). Il Parlamento non valutò adeguate le ragioni dela richiesta. Nel caso che il P.D.R. venga effettivamente messo sotto accusa dal Parlamento, il giudizio si svolge di fronte alla Corte Costituzionale.
SITUAZIONE ATTUALE
Attualmente il P.D.R. è Giorgio Napoletano; la sua sede è il
Quirinale. Nel caso in cui il P.D.R. non possa svolgere la sua funzione,
poiché impossibilitato temporaneamente, ad es. perché malato, oppure
all’Estero per un viaggio di rappresentanza, il suo supplente sarà
Presidente del Senato (Marini). Nell’ipotesi in cui gli impedimenti
presidenziali diventino permanenti, le nuove elezioni saranno indette ad
opera del Presidente della Camera, per ridistribuire in modo equilibrato i
poteri tra Camera e Senato. Nei confronti del P.D.R. è prevista una particolare
tutela, per evitare che il primo cittadino dello Stato, l’effettivo
rappresentante dell’unità nazionale nei confronti del resto del Mondo, che
possa essere gravata da dubbi e responsabilità: ogni atto, in particolare le
leggi e gli atti aventi forza di legge, devono essere controfirmati dal Ministro Guardia Sigilli (Ministro
della Giustizia - Mastella). Tutte le eventuali responsabilità derivanti
dall’atto normativo sottoscritto graveranno sul soggetto che ha controfirmato:
è l’istituto della controfirma ministeriale. Il P.D.R. resta in carica sette
anni (settennato) ed è rieleggibile, anche se non è mai accaduto. In passato è
stato proposto di emendare
Il P.D.R. svolge molte funzioni, in modo particolare l’art. 87 cost. egli può:
L’art 88 cost. sancisce il cosiddetto “SEMESTRE BIANCO” del P.d.R. secondo il quale egli può sciogliere le camere tranne che negli ultimi sei mesi del suo mandato, almeno che non coincidano con gli ultimi sei mesi dei legislatura.
È l’organo GIUDIZIARIO e ha il compito di controllare il rispetto delle legge
e sanzionare i trasgressori. È un organo COSTITUZIONALE
che può operare in modo INDIVIUALE o
COLLEGIALE perché ogni singolo
giudice può manifestare all’esterno la sua volontà autonoma.
PRINCIPI CHE REGOLANO
L’attività della M. è regolata dai seguenti principi fondamentali posti a garanzia del cittadino:
_ COMPETENZA PER TERRITORIO
Il magistrato che dovrà occuparsi del processo dovrà operare nello spazio territoriale in cui i fatto si è verificato (magistrato che lavora in quella giurisdizione)
_ COMPETENZA PER MATERIA
Si distinguono tre diversi processi:
In materia civile: i processi civili si occupano delle controversie tra privati cittadini;
In materia penale: accanimenti contro le persone elencati del Codice Penale;
In materia amministrativa: fatti in cui parte in causo lo Stato o un Ente Pubblico minore.
_COMPETENZA PER VALORE: ogni processo ha in partenza un giudice precostituito per legge (Giudice Naturale) determinato in base al valore dell’oggetto del processo.
IL PROCESSO
Per attuare un procedimento
giudiziario di fronte ad un magistrato è necessario un atto d’inizio (denuncia, querela, . ..). La parte che avvia il
processo è l’Attore, mentre la parte
chiamata in causa è il Convenuto.
Ogni processo si conclude con una sentenza emessa in 1° GRADO e se sussistono nuove prove da valutare entro
termini di legge si può presentare domanda per un processo di 2° GRADO, il cosiddetto GIUDIZIO D’APPELLO. La sentenza in 2°
grado può essere rivista tramite un RICORSO
presso
La sentenza emessa in 1° e 2° grado costituisce LEGGE tra le parti in causa, mentre la sentenza emessa dalla Corte di Cassazione costituisce un procedimento per l’intera collettività, in quanto è il magistrato supremo di tutto il sistema giudiziario. Tra i Magistrati non esiste nessun vincolo di gerarchia: il giudice dell’appello, infatti, non vuole correggere il giudice che emesso la sentenza di 1° grado ma giudica sulle nuove prove presentate.
I GIUDICI POPOLARI
Per essere Magistrato bisogna
possedere una laurea in Giurisprudenza e
aver superato un apposito concorso
pubblico. Esistono però due eccezioni:
GLI ORGANI DELLA GIURISDIZIONE ORDINARIA
I giudici ordinari della giurisdizione italiana sono:
GIUDICE DI PACE: istituito nel 1995, è un magistrato onorario, nominato dal C.S.M. tra ex-magistrati, notai, avvocati, . .., e opera in materia civile per valore competenze fino a 2500€.
TRIBUNALE: competente in materia civile e penale, è un organo monocratico (un solo giudice) ma nelle cause più importanti è composto da 3 giudici (per esempio in materia fallimentare).
MAGISTRATI E TRIBUNALI DI SORVEGLIANZA NEL SETTORE: provvedono all’applicazione delle diverse misure di sicurezza
TRIBUNALE DEI MINORENNI: formato da 4 giudici (2 togati, un uomo e una donna e due esperti in psichiatria, psicologia e pedagogia). Esso si occupa sia di cause civili che penali dove sono coinvolti i minori come le adozioni, i reati commessi da minori, ecc.
È l’organo garante della costituzione, è un organo costituzionale, semplice (manifesta all’esterno una
sola volontà) e collegiale (formato
da più giudici).
FUNZIONI SVOLTE DALLA CORTE
Le funzioni essenziali sono:
Giudica sulla legittimità costituzionale delle leggi, degli atti aventi forza di legge, delle leggi regionali e dello statuto delle leggi ordinarie
Decide riguardo i conflitti di competenza tra gli organi dello Stato, tra lo Stato e le Regioni e tra le Regioni. Il conflitto non deve riguardare la materia legislativa, poiché in quel caso si rientra nell’ipotesi del procedimento in via principale; il conflitto deve riguardare attribuzioni di tipo amministrativo, tributario, ecc.
Decide riguardo la messa in stato d’accusa del P.d.R. (Magistrato Giudicante). Per esercitare tale funzione cambia la composizione della Corte Costituzionale infatti, ai 15 giudici ordinari si aggiungono 16 delegati (giudici popolari con 40 anni e cittadinanza italiana).
Decide circa l’ammissibilità o meno dei referendum abrogativi (funzione introdotta nel 1953). La corte, in pratica, controlla l’esatta applicazione dell’art 75 cost. Il referendum non è ammesso in materia tributaria, finanziaria, di amnistia, indulto, ratifica dei trattati internazionali, ecc.
Tra le funzioni elencate la principale è il CONTROLLO DELLA LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE DELLE LEGGI O DEGLI ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE. La corte costituzionale può agire solo quando è iniziato un determinato ITER e si sono verificate delle condizioni previste dalla legge. Il giudizio di legittimità può essere di due tipi:
Il giudizio inizia quando durante lo svolgimento di un processo appaiono dei dubbi sulla legittimità costituzionale di una norma da applicare. Il giudice del processo in corso può sospendere il giudizio e trasmettere gli atti alla Corte Cost. affinché si pronunci. Questo ricorso è detto incidentale poiché incide sul processo in atto e può essere effettuato solo quando sussistono 2 presupposti:
_ La norma di dubbia legittimità costituzionale deve essere essenziale per il giudizio in corso;
_ Il dubbio di illegittimità deve essere fondato
La sentenza può essere di ACCOGLIMENTO o di RIGETTO.
Si occupa
delle controversie sulle leggi tra lo Stato e le Regioni o tra le Regioni.
Esso, quindi, avviene quando si verifica un conflitto di interessi legislativi.
Il vizio di legittimità della legge può essere di 3 tipi:
_ VIZIO MATERIALE O SOSTANZIALE: si ha quando il contenuto della legge contrastata con il contenuto di un principio costituzionale (ipotesi più frequente);
_ VIZIO FORMALE: si ha quando è viziato il procedimento di formazione della legge (lo stesso testo di legge non è vero che è stato approvato in entrambe le camere);
_ VIZIO DI COMPETENZA: si ha quando una Regione, invade la competenza legislativa dello Stato e viceversa.
È la legge fondamentale dell’ordinamento italiano entrata in vigore il 1° Gennaio 1948 e contiene i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano.
È composta da 139 articoli:
ART. 1-l2 » Sanciscono i principi fondamentali dello Stato
ART. 13-54 » Sanciscono i diritti e i doveri dei cittadini (rapporti civili, sociali, economici e politici)
ART 55-l39 » Ordinamento
della repubblica (Parlamento, P.d.R., Governo, Magistratura, Regioni, Province,
Comuni e garanzie costituzionali).
ART 1 COST.
<<L’ITALIA E’ UNA REPUBBLICA DEMOCRATICA FONDATA SUL LAVORO.
ART 2 COST.
<<
L’articolo sancisce che l’uomo
possiede diritti inviolabili e doveri inderogabili che manifesta sia
singolarmente sia nelle forme sociali.
ART 3 COST.
<<Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli
ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto
Sancisce il principio di uguaglianza dei cittadini
senza distinzioni di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni
economiche e sociali. Il 1° COMMA prevede l’uguaglianza formale, il 2° COMMA prevede l’uguaglianza sostanziale, poiché
Il principio di uguaglianza è garantito anche per chi manifesta la propria opinione politica: si può affermare che “la libertà di espressione politica è il presupposto della democrazia”. Tale principio è ribadito nell’art. 22 della cost. che esclude la cosiddetta “morte civile”. L’art. 3 sancisce anche l’uguaglianza senza discriminazioni relative alle condizioni personali e sociali dei cittadini.
ART 7 COST.
<<Lo Stato e
prevede
i rapporti tra lo stato Italiano e
ART 8 COST.
<<Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.>>
Sancisce le confessioni
religiose diverse dalla cattolica che devono essere tutelate dalla legge e
disciplinate da appositi accordi (ad esempio l’accordo tra lo Stato Italiano e
ART 17 COST.
<<I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.
Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.
Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.>>
Sancisce la podestà legislativa delle regioni, prevede la rimozione di ogni ostacolo che di fatto impedisca l’uguaglianza fra uomini e donne.
ART 20 COST.
<<Il carattere ecclesiastico e il
fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono
essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami
fiscali per
ART 22 COST.
<<Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.>>
DIRITTI INVIOLABILI DEL CITTADINO
i diritti sanciti dalla costituzione a favore dei cittadini possono essere diversamente classificati:
DOVERI DEL CITTADINO
Lo STATUS di cittadino ha insidi in sé tutta una serie di diritti e doveri reciproci tra i privati e l’ente pubblico; i cittadini formano il popolo ma anche gli apolidi e gli stranieri devono rispettare le norme penali e l’ordine pubblico ma non godono di molti privilegi previsti per i cittadini. Riguardo ai doveri importanti sono i doveri inderogabili di solidarietà sociale, politica ed economica. I doveri possono essere classificati in:
ART 33 COST
<<L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.
È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale
Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.>>
DIRITTI E DOVERI ALL’ISTRUZIONE: l’Assemblea Costituente ha sancito nell’art. 33 che l’istruzione deve essere pubblica. L’atteggiamento della commissione dei 75 è completamente diverso rispetto a quella precedente del periodo fascista in cui si affermò una vera e propria cultura di Stato. L’art. 33 afferma, invece, che “l’arte e la scienza seno libere e libero ne è l’insegnamento”, continua lo steso art. “l’istituzioni di alta cultura e le università hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi, nell’ambito delle leggi dello Stato”. Nella scuola vige il PRINCIPIO DI LIBERTA’, sia per l’apprendimento che per l’insegnamento. Nel 1974 il Governo ha emesso decreti che hanno sancito l’autonomia scolastica con l’introduzione di alcuni organi che hanno permesso il rapporto scuola-famiglia (Consiglio d’Istituto, Consigli di Classe,ecc). Quello dell’istruzione è un diritto-dovere e la scuola dovrebbe essere gratuita per tutti. Un dibattito si è acceso circa le scuola privata ma i privati hanno il diritto di istituire scuole senza oneri per lo Stato. L’Assemblea Costituente ha quindi sancito la libertà della scuola. Le scuole private sono di due tipi:
IL DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO
Lo Stato Italiano è una stato decentrato, cioè il potere politico, amministrativo, fiscale e sociale non è svolto solo dagli organi centrali (Organi di Roma) ma da organi locali. La scelta del decentramento si basa su diverse ragioni politiche e sociali:
Il decentramento è stato
realizzato mediante il REGIONALISMO,
cioè la suddivisione del territorio in Regioni. Le Regioni italiane sono
20, di cui
Gli ORGANI LOCALI con il quale viene esercitato il decentramento sono molteplici, di diversa natura. Senza dubbio di particolare rilievo sono i cosiddetti ENTI PUBBLICI TERRITORIALI
Gli enti pubblici territoriali presentano un particolare che li avvicina allo stato, sono infatti anch’essi composti da 3 elementi costitutivi:
ART 114 COST
<<
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione.
Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.>>
Nel 2° comma di questo articolo si afferma che le Regioni sono enti autonomi aventi un proprio statuto, proprie funzioni e propri poteri.
ART 116 COST
<<Il Friuli-Venezia Giulia,
Ulteriori forme e condizioni particolari da
autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le
materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione
della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad
altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata,
sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La
legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla
base di intesa fra lo Stato e
ART 117 COST
<<
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistematributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce
La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza
In questo articolo vi è sancita la podestà legislativa delle regioni, cioè il fatto che le Regioni possano emanare delle leggi proprie, autonome, rispetto sia a quello delle stato, sia a quelle delle Regioni. La podestà legislativa delle Regioni, in alcuni materie, è concorrente con quella dello Stato ma riguardo ad alcune materie, invece, la competenza delle Regioni è esclusa.
ART 118 COST
<<Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.
Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.>>
Le regioni possono svolgere attività esecutiva, amministrativa ed eseguire quanto disposto nelle leggi emanate in base all’autonomia legislativa sancita nell’art. 117 cost
ART 119 COST
<<I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le
Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate
propri, in armonia con
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi
diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti >>
Le Regioni, le Province, i
Comuni e le Città metropolitane possono svolgere attività finanziaria autonoma
per quanto riguarda l’entrata e le spese.
GLI ORGANI DELLA REGIONE
I principali organi delle Regioni sono:
CONSIGLIO
REGIONALE: è il “Parlamento regionale” e ha il potere legislativo. Dura in carica 5 anni ed è
formato da un numero di consiglieri che varia da
GIUNTA
REGIONALE: è il “Governo della Regione” e ha il potere esecutivo. Esso dirige politicamente
PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE: è il vertice della Regione e viene eletto
dai cittadini della Regione a suffragio universale e diretto. Il Presidente
della Giunta rappresenta
GLI STATUTI REGIONALI
La prima differenza tra le 20
Regioni si basa sullo Statuto:
Il Consiglio Regionale Umbro ha sede a Palazzo Cesaroni a Perugina ed è formato da 30 consiglieri ma con la riforma del 1999 nel 2010 i consiglieri diventeranno 36. la composizione del consiglio è la seguente:
Il P.d.R. è Maria Rita Lorenzetti eletta nel 2002 e riconfermata nel 2005. Insieme alla presidentessa della Regione Piemonte Mercedes Bresso è l’unica donna presidente regionale. Per l’elezione del P.d.R. è si richiede:
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