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All'esercizio di fatto di un'attività non commerciale si applica la disciplina della s.s.
La s.n.c può essere utilizzata sia per svolgere attività commerciale sia non commerciale.
In ogni caso, qualunque sia l'attività esercitata, va iscritta nel registro delle imprese con funzione di pubblicità notizia e ciò deriva dal fatto che è una società di tipo commerciale.
Inderogabilmente, nei confronti dei terzi, per le obbligazioni sociali rispondono tutti i soci, solidalmente e illimitatamente e non è ammesso patto contrario.
Anche la s.n.c. rappresenta un regime residuale, perché non è necessaria una specifica scelta dell'utilizzazione di questo tipo di società e quindi l'attività commerciale esercitata di fatto sarà soggetta alle norme della s.n.c. irregolare.
La s.a.s. è società di tipo commerciale ed è caratterizzata da 2 tipi di soci:
R accomandanti che rispondono limitatamente per la quota conferita
R accomandatari rispondono illimitatamente e solidalmente
La s.a.s. non è un regime residuale. Bisogna che le parti la scelgano espressamente.
La s.s. ha particolare rilievo normativo perché le norme sulla s.s. sono la base per l'applicazione di esse anche alla s.n.c e alla s.a.s. Per queste due società si trova scritto che le norme che le regolano sono "le norme della s.s. a meno che non siano derogate dalle norme che seguono".
Con le norme sulla s.s. il legislatore ha voluto dettare una base normativa generale.
Infatti, alcune norme si trovano solo nella s.s. Posto che la base è costituita dalla s.s., ci sono delle norme particolari per la s.n.c. e per la s.a.s.
Dunque la s.s è il prototipo normativo di tutte le società di persone.
Consideriamo il contratto di s.s.
Art.2551 : il contratto di s.s. non è soggetto a forme speciali, salvo quelle richieste dalla natura
dei beni conferiti.
La legge non detta nemmeno delle norme specifiche riguardo al contenuto dell'atto costitutivo, previste invece per le altre società di persone.
Oggi è soggetta ad iscrizione con funzione di pubblicità notizia, in una sezione speciale.
La regola generale è che la s.s. ha regime informale, tanto che qualcuno ha affermato che il legislatore ha creato come prototipo delle società di persone quella che detta meno garanzia di tutte nei confronti dei terzi perché non è nemmeno soggetta ad iscrizione.
Quest'osservazione fatta prima della creazione del registro delle imprese, vale ancora oggi perché l'iscrizione ha solo funzione di pubblicità notizia e non dichiarativa.
Come può essere stipulato il contratto di società semplice?
La legge non detta alcuna disposizione sul contratto detto atto costitutivo.
Il contratto può essere concluso in modo
R scritto o verbale
R può anche risultare da un comportamento concludente: in questo caso si ha una società irregolare o di fatto
Si parte dal fatto che la legge non richiede una formalità particolare.
Non bisogna confondere la mancanza dell'atto scritto o l'accordo verbale con quello per fatti concludenti.
Quando c'è l'accordo verbale significa che non c'è la stesura di un atto scritto che detta delle regole particolari, ma verbalmente i soci si sono accordati. Quindi la forma orale è pur sempre una forma perché c'è un accordo verbale. Nella società di fatto non c'è accordo verbale. I soci cominciano a gestire una società, ad esempio perché due fratelli l'hanno ereditata: cominciano a gestire con tacito accordo. E' una società di fatto, cioè società che è nata per fatti concludenti. Il fatto che le parti non regolino il loro rapporto, non è un ostacolo perché la legge detta delle norme per cui "se nulla è detto, si presume . ".
Se c'è silenzio delle parti su alcuni elementi essenziali, come sui conferimenti, questo silenzio viene colmato con delle norme suppletive.
Regole non diverse valgono per la s.n.c.
Art.2295 prevede il contenuto dell'atto costitutivo. Però tutte le regole che si trovano in tale articolo sono prescritte ai fini dell'iscrizione della società nel registro delle imprese. E l'iscrizione nel registro di una società di persone commerciale, oltre ad avere funzione di pubblicità legale, è anche la condizione di regolarità della società stessa ma non di esistenza.
Quindi queste regole di forme e di contenuto non attengono alla validità della società, ma solo alla sua regolarità. Ecco perché la s.n.c. non ha regole diverse dalla s.s.
Se la società è iscritta nel registro, diventa una s.n.c. regolare. Quindi si ha pubblicità normativa.
Se rispetto le regole dell'art.2295 avrò una s.n.c. regolare.
Se non le rispetto la s.n.c. esiste comunque ma è irregolare.
Qual è la differenza tra s.n.c. irregolare e società di fatto?
Il fenomeno delle società irregolari riguarda solo le società di persone commerciali soggette ad iscrizione nel registro delle imprese con funzione di pubblicità legale.
Se la s.n.c. e la s.a.s. non vengono iscritte nel registro perché ad esempio
R c'è l'atto costitutivo ma non viene depositato
R o non c'è l'atto costitutivo
comunque la società è irregolare perché la società è soggetta ad iscrizione ma non viene iscritta.
Se il fenomeno delle società irregolari è circoscritto alle società di persone di tipo commerciale, c'è profonda distinzione tra s.n.c. regolare ed irregolare perché la disciplina applicata è differente.
Tornando alla distinzione tra società irregolare e di fatto, per la s.s. non c'è differenza perché la s.s. non è soggetta ad iscrizione con effetto di pubblicità legale.
Per la s.s possiamo avere solo
R s.s. che ha contratto scritto orale
R s.s. che non ha un contratto; la volontà di costituire una società si desume per fatti
concludenti
L'idea della società di fatto vale per la s.s. ma può valere anche per la s.n.c.
Una s.n.c. dove non solo c'è un contratto e non è depositato, ma dove non c'è neanche un contratto, perché i soci si sono accordati per fatti concludenti e di fatto svolgono una società commerciale. Questa è una società di fatto come la s.s.
La distinzione ulteriore tra società di fatto e società irregolare è che mentre nella società di fatto non esiste nemmeno un contratto, nella s.n.c. irregolare il contratto c'è ma non viene depositato presso il registro delle imprese.
Questa distinzione trova unificazione perché la disciplina della s.n.c. irregolare vale anche per quella di fatto.
Sintesi: per società di fatto in senso giuridico si intende una società che deriva da fatti
concludenti, manca contratto sia scritto sia legale.
Quindi una società di fatto, la si ritrova sia nella s.s. sia nella s.n.c.
Nella s.n.c. oltre ad avere un accordo che risulti da fatti concludenti, si potrebbe avere
anche l'atto scritto; ma se questo atto non viene iscritto nel registro, ci si trova di
fronte ad una s.n.c. irregolare. Alle s.n.c. irregolari non si applicano le stesse norme
delle s.n.c. regolari.
Quando le s.n.c. sono irregolari? Quando il legislatore consente di avere un atto scritto e non iscriverlo? Solo per le società di persone di tipo commerciale; non esiste una società di capitali di tipo irregolare perché mentre l'iscrizione delle società di persone commerciali è condizione di regolarità della società e la disciplina applicata è diversa, nelle società di capitali l'iscrizione è una condizione di esistenza stessa della società.
Quindi nelle società di persone di tipo commerciale, l'iscrizione crea uno spartiacque tra regime della società regolare e irregolare.
Mentre la s.s. può essere di fatto, la s.n.c. può essere
R di fatto se non c'è contratto
R irregolare se il contratto c'è ma non viene iscritto
In entrambi questi casi la disciplina è identica ed è quella delle s.n.c. irregolari.
In cosa consiste la differenza tra s.n.c. regolare e irregolare?
Ci sono norme precise nella s.s. che dettano i rapporti tra la società e i terzi
Ci sono norme nella s.n.c. regolare che dettano regole nei rapporti tra la società e i terzi.
Se la s.n.c. non viene iscritta, c'è declassamento di autonomia patrimoniale nella s.n.c.
Perché la legge afferma che nei rapporti tra la società irregolare e i terzi si applicano le norme meno favorevoli della s.s.
Quando la s.n.c. viene iscritta si applica tutta la disciplina prevista dalla legge.
Se la s.n.c. non viene iscritta e quindi è irregolare si applica la disciplina della s.s. solo nei rapporti tra la società e i terzi, non nei rapporti interni. La legge afferma che alla s.n.c. regolare si applicano le norme corrispondenti. Se è irregolare i rapporti tra la società e i terzi, e solo quelli, sono regolati per alcuni aspetti dalla disciplina meno favorevole della s.s. (art.2297).
Da qui l'importanza di distinguere la s.n.c. regolare da quella irregolare.
Art.2295: requisiti dell'atto costitutivo. Valgono solo ai fini della registrazione e della regolarità della società, non dell'esistenza.
L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve contenere le seguenti indicazioni:
1. cognome, nome, luogo, data di nascita, domicilio, cittadinanza dei soci
2. ragione sociale = nome della società. Quindi la ragione sociale deve essere costituita dal
nome di uno o più soci con l'indicazione del rapporto sociale.
3. I soci che hanno l'amministrazione e la rappresentanza della società. Quindi nella s.n.c.
nell'atto costitutivo si trova il nome dei soci che hanno la rappresentanza della società.
Es. Giovanni Rosso e Mario Bianchi s.n.c.
4. sede della società ed eventuali sedi secondarie
5. oggetto sociale = attività che la società si propone di svolgere
6. conferimenti di ciascun socio, il valore ad essi attribuito e il modo di valutazione
7. le prestazioni a cui sono obbligati i soci d'opera
8. le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti e la quota di ciascun socio negli
utili e nelle perdite
9. durata della società
Non tutti questi elementi sono essenziali perché alcune lacune possono essere colmate dalle norme suppletive di legge. Ad esempio se non è prevista la durata della società, per le società di persone vale la regola che esse sono contratte a tempo indeterminato.
Non sono essenziali gli elementi ai numeri 3, 8, 9.
Se nulla è detto, esistono norme suppletive che dicono come ci si deve comportare riguardo:
R amministrazione e rappresentanza
R ripartizione utili
R durata della società
Che forma devono avere i conferimenti?
La libertà delle forme ha un limite dato dalle forme speciali richieste dalla legge per il particolare conferimento e quindi dalla natura dei beni conferiti (art.2251)
Es. se si conferisce un bene immobile alla società si devono rispettare le regole che prescrive la legge per il conferimento dei beni immobili. Se è conferito il godimento di un bene per oltre 9 anni si deve adottare la forma scritta.
Ci interessano le forme dei punti n°1 e n°9 dell'art.1350 : atti che devono farsi in forma scritta.
Devono farsi per atto pubblico o scrittura privata, sotto pena di nullità,:
i contratti che trasferiscono la proprietà dei beni immobili
9. i contratti di società o di associazione con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o
di altri diritti reali immobiliari per un tempo eccedente i 9 anni o per un tempo
indeterminato
Significa che se conferisco un bene immobile ad una società a titolo di usufrutto (= titolo del godimento è un diritto reale) o in locazione (= titolo di conferimento è un titolo personale) e il conferimento si protrae per più di 9 anni, allora ci vuole la forma scritta.
La forma scritta, a pena di nullità, sarà quindi necessaria quando il conferimento ha i seguenti oggetti:
R beni immobili
R trasferimento della proprietà di beni immobili o di altri diritti reali
R godimento a tempo indeterminato o per un tempo eccedente i 9 anni di beni immobili
Questi requisiti di validità sono riferiti al singolo conferimento e non al contratto di società nel suo complesso. Non sono richiesti per la validità di tutto il contratto, ma riguardano solo il singolo conferimento.
Se non si rispetta la forma scritta per il conferimento di un immobile, non è sottoposto a nullità tutto il contratto di società, ma può essere dichiarato nullo solo quello specifico conferimento. Bisogna però fare attenzione: la disciplina della nullità di tutti i contratti afferma che il conferimento non deve rivestire carattere essenziale. Se così fosse, tutto il contratto di società sarebbe nullo.
Es. società di fatto per la costruzione di immobili la costruzione deve avvenire su terreno di uno dei soci. Se il socio non rispetta la forma scritta per il conferimento alla società, il conferimento è talmente essenziale che fa cadere tutto il contratto di società.
C'è però anche il principio di conservazione: è principio generale in base al quale c'è un favore legislativo verso la conservazione della società piuttosto che verso la sua disgregazione.
La ragione è che la disgregazione della società comporta degli effetti dannosi, ad esempio verso i lavoratori subordinati.
E' principio previsto anche per i contratti.
Conferire un immobile senza atto scritto dà sempre luogo alla nullità di quel conferimento?
Secondo il Galgano no. Se il conferimento di un bene per più di 9 anni, a titolo di proprietà, non è poi così indispensabile per il conseguimento dell'oggetto sociale, lo si potrebbe tramutare in un conferimento in godimento infranovennale; così si recupererebbe un conferimento che altrimenti sarebbe nullo. Vale il principio di conservazione, cioè l'immobile viene conferito in godimento infranovennale perché è il tempo massimo per cui non è richiesta la forma scritta.
Dobbiamo studiare i conferimenti cioè l'ordinamento patrimoniale della società.
Art.2253: il socio è obbligato ad eseguire i conferimenti determinati nel contratto sociale.
Se i conferimenti non sono determinati si presume che i soci siano obbligati a
conferire, in parti uguali tra loro, quanto è necessario per il conseguimento
dell'oggetto sociale.
dunque se nulla è detto, si presume che i soci siano obbligati a conferire in parti uguali.
E' una norma suppletiva.
L'obbligo di conferimento è necessario per acquistare la qualità di socio. Non occorre conferire effettivamente, ma obbligarsi a conferire, anche se poi l'obbligo viene adempiuto in un momento successivo.
Questa distinzione è importante, perché vale solo per la società di persone.
Per le società di capitali la qualità di socio, acquistata solo con l'obbligo di conferimento, vale solo per la parte dei conferimenti in denaro che eccedono i tre decimi, perché, per tutti i conferimenti diversi dal denaro, la legge dice che devono essere immediati.
Per i sette decimi dei conferimenti in denaro si può assumere l'obbligo. Ci vuole il versamento immediato in denaro per i tre decimi. Inoltre, per tutti i conferimenti diversi dal denaro non si assume la qualità di socio con l'obbligo di conferire, ma con il conferimento effettivo.
Nella società di persone il socio può
R conferire effettivamente il bene
R o obbligarsi a conferirlo
Se il socio si obbliga a conferire, avrà un debito di conferimento nei confronti della società.
L'obbligazione può essere adempiuta successivamente.
Come si determinano i conferimenti nelle società di persone?
La determinazione fatta dalle parti quanto alla specie e all'ammontare del conferimento stesso, non condizione essenziale per la valida costituzione delle società di persone.
Se le parti nulla dicono riguardo la specie né l'ammontare del singolo conferimento subentrano delle norme dispositive che possono essere previste, salva disposizione contraria:
se nulla è detto, si presume che il conferimento sia da farsi in denaro.
Questa presunzione non si ricava dalla disciplina della società di persone, ma dall'art.2342 che regola le società di capitali: il conferimento principale è il conferimento in denaro.
E' la via maestra per diventare socio.
La specie del conferimento può essere: denaro, beni in natura o crediti.
Quindi se non è determinata la specie, si presume che il conferimento sia in denaro
se non è determinato l'ammontare, cioè se i conferimenti non sono determinati, si presume
che i soggetti siano obbligati a conferire, in parti uguali tra loro, quanto è
necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale (2253, 2°).
In caso di contrasto tra soci, il conferimento deve essere determinato con riferimento all'oggetto sociale all'epoca della stipulazione del contratto.
Potrebbero gli altri soci chiedere continuamente di conferire quanto necessario per lo svolgimento dell'attività? No. Nessuno può imporre al socio ulteriori conferimenti rispetto a quelli previsti dall'atto costitutivo. Se l'atto costitutivo dice, che se nulla è previsto, bisogna conferire quanto determinato secondo l'oggetto sociale, allora si deve fare riferimento all'oggetto sociale (cioè all'attività programmata) al momento in cui la società si costituisce.
Quindi il socio non può essere costretto a nuovi esborsi, pena l'esclusione dalla società di chi li richiede, a titolo di conferimento qualora quelli iniziali non siano più sufficienti. Il socio potrebbe dare spontaneamente.
Non può essere costretto a nuovi conferimenti se l'attività si espande e si dovesse aumentare il capitale, perché ci si obbliga a conferire solo quanto promesso al momento della costituzione della società.
Questa regola che vale quando l'atto costitutivo già predetermina l'ammontare dei contenuti, vale ancor più quando la legge dice che i conferimenti si presumono uguali e si presume che i soci si obblighino a conferire quanto necessario per il raggiungimento dell'oggetto sociale.
C'è chi sostiene che quando il conferimento è necessario per l'oggetto sociale, questo può comportare che si faccia riferimento anche alla vita della società e non solo all'inizio della società. Invece la norma va intesa nel senso di riferirsi all'oggetto sociale all'epoca di stipulazione del contratto e non ad un'epoca successiva.
Se però c'è unanimità, cioè tutti i soci sono d'accordo, si può conferire di più.
Quindi giuridicamente non c'è obbligo a conferire di più di quanto stabilito nell'atto costitutivo.
L'unanimità dei soci o anche solo il consenso di un singolo socio possono far sì che si possa conferire di più. Ma nessuno può imporlo.
Cosa si conferisce in una società di persone?
C'è profonda differenza tra ciò che si può conferire nelle società di persone e in quelle di capitali.
Nessuna limitazione è posta all'autonomia privata per i conferimenti alla società di persone.
Possono essere conferiti:
R denaro
R beni mobili o immobili, materiali o immateriali (es. brevetto)
R crediti
R sevizi
Ci sono poi i casi dubbi:
R quasi tutti ritengono che si possa conferire il nome purché sia suscettibile di valutazione
economica: cioè la società acquista ricchezza e ne ottiene vantaggi
R si può conferire la responsabilità illimitata del socio? No perché essa è l'effetto legale
dell'acquisto della qualità di socio. L'acquisto della responsabilità illimitata è un acquisto
che presuppone un conferimento. Dalla qualità di socio discende la responsabilità illimitata.
Al di là di questo si può conferire tutto ciò che è suscettibile di una valutazione economica.
Profonda divergenza rispetto alla società di capitali sta nel conferimento di servizi.
Il socio d'opera è ammesso solo per le società di persone.
Questo non vale per le società di capitali.
Art.2342: non possono formare oggetto di conferimenti le prestazioni di opera o di servizi.
Bisogna sempre studiare il titolo giuridico del conferimento.
Es. trasferimento di un immobile
R in proprietà: la proprietà si deve vedere quando passa alla società a seconda del tipo di
vendita a efficacia immediata o differita. Se trasferisco la proprietà di cosa determinata la
proprietà passa immediatamente alla società.
R in godimento: il titolo del godimento è un diritto reale se è concesso a titolo di usufrutto; se è
concesso a titolo di locazione la società godrà del bene a titolo personale.
Art.2254: per il conferimento in proprietà la garanzia dovuta dal socio e il passaggio dei rischi sono regolati dalle norme sulla vendita.
Quindi il socio è tenuto alla garanzia per vizi e per evizione.
Sul socio grava poi il rischio del perimento del bene per caso fortuito fino a che la proprietà nn sia passata alla società.
Nella vendita il trasferimento, cioè l'effetto traslativo, è immediato cioè basta il consenso delle parti, se riguarda cose determinate. Le cose determinate solo nel genere hanno effetto traslativo è differito, cioè bisogna attendere l'individuazione.
Se la cosa perisce per caso fortuito, cioè prezzo colpa nessuno, il rischio grava sul proprietario cioè su
R socio se ha ancora la proprietà.
R società sa è divenuta proprietaria
Questo principio subisce un adattamento con riferimento alle società.
Il perimento di una cosa promessa prima che la proprietà sia passata alla società (è effetto traslativo differito) comporta che il socio possa essere escluso dalla società (art.2286, 3°).
Il soggetto è già socio perché si è obbligato al conferimento. Quindi può essere escluso dalla società. Però c'è un adattamento perché, fino a che l'esclusione non è decisa dagli altri soci, partecipa ad eventuali utili o perdite della società. L'esclusione nelle società di persone è, di regola, una facoltà dei soci: il socio può essere escluso, ma potrebbe anche non esserlo. Ci sono poi i casi di esclusione automatica.
Per i beni conferiti in godimento il rischio cade sul socio che le ha conferite perché è il proprietario.
Anche in questo caso c'è una possibile causa di esclusione. L'art.2286 afferma che il socio può essere escluso quando la cosa perisca o il godimento diventi impossibile per causa non imputabile agli amministratori.
Quindi il rischio di caso fortuito resta a carico del socio conferente.
La garanzia dovuta quando si conferiscono beni in godimento è data dalle norme sulla locazione (artt.1578 e ss.).
A differenza del conferimento in proprietà, il bene conferito in godimento resta di proprietà del socio conferente. La regola è: res perit domino = la cosa perisce con il proprietario
La società ne può godere ma non ne può disporre.
Il socio ha diritto alla restituzione del bene quando si scioglie la società, ma nello stato in cui si trova.
Se il bene è perito o deteriorato per colpa degli amministratori, il socio ha diritto al risarcimento dei danni e può fare prima un'azione di responsabilità contro gli amministratori.
Es. di caso fortuito è l'incendio.
Si possono conferire anche i crediti. Cioè il soggetto A vanta un credito verso il soggetto B.
A conferisce il suo credito alla società. Allora B deve are il debito alla società. B diventa debitore ceduto.
Il conferimento di crediti è ammesso per le società di persone e di capitali.
Art.2255: il socio che ha conferito il credito risponde dell'insolvenza del debitore.
Es. se B non a, A ne risponde nei confronti della società per insolvenza del debitore ceduto, nei limiti del valore del credito.
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