diritto |
DISTANZA DAL CONFINE
È frequente che i regolamenti locali prescrivano distanze maggiori fra gli edifici, oppure distanze legali minime degli edifici dal confine. Il principio fondamentale è che il proprietario che costruisce per primo può liberamente scegliere dove edificare (se sul confine se a 3m o più dal confine). Questo principio non si può applicare se i regolamenti locali prescrivono le distanze minime dal confine in cui il proprietario confinante che costruisce successivamente ha diverse possibilità:
a. Se l'edificio del vicino si trova sul confine, il proprietario confinante può costruire in aderenza (a contatto del muro del vicino), ma senza utilizzarlo, oppure in appoggio, cioè utilizzando il muro del vicino per dare al suo edificio il necessario equilibrio statico. In caso di costruzione in appoggio deve chiedere la comunione forzosa del muro perimetrale dell'edificio andone al vicino la metà del valore. Il muro deve essere posto in comunione per tutta la sua lunghezza anche se la lunghezza dell'edificio costruito in appoggio è minore; non è necessario che sia posto in comunione anche per tutta la sua altezza, ma solo per quella utilizzata dall'edificio in appoggio.
b. Se l'edificio del vicino dista dal confine almeno 1.5 m (o almeno metà della distanza minima stabilita dai regolamenti locali), il proprietario confinante può costruire ad una distanza non inferiore a 3 m da esso, senza diritto ad alcun indennizzo, anche se una porzione del suo terreno resta per conseguenza in edificabile.
c. Se l'edificio del vicino dista dal confine meno di 1.5 m, il proprietario confinante può costruire ad una distanza non inferiore a 3 m da esso; può anche costruire in aderenza o in appoggio, a meno che il vicino, preventivamente interpellato, dichiari entro 15 giorni che preferisce invece estendere il muro fino al confine o demolirlo; in tal caso deve iniziare le opere entro 6 mesi. Se il proprietario confinante costruisce in appoggio o in aderenza, viene a occupare con il suo edificio una porzione del terreno del vicino, allora deve argliene il valore.
Privacy
|
© ePerTutti.com : tutti i diritti riservati
:::::
Condizioni Generali - Invia - Contatta