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Deroga

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Deroga:

Atto ed effetto del derogare. In particolare, legge speciale che modifica e abroga parzialmente una regola generale precedente. Nell'ordinamento vigente la deroga è prevista dalla Costituzione nell'art. 2 ("doveri inderogabili") e nell'art. 111 che prevede la deroga al ricorso in Cassazione "soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra". La deroga è pure prevista in molte leggi ordinarie. Deroga legislativa, abrogazione parziale di una legge precedente in forza di una legge successiva. La legge precedente rimane in vigore, ma i nuovi e parziali aspetti regolati dalla legge in deroga sono soggetti alla disciplina di quest'ultima.


ostruzionìsmo

comportamento mirante a impedire con metodi di resistenza passiva lo svolgimento di un'attività; più in particolare l'ostruzionismo parlamentare è quel metodo di lotta, talvolta adottato in parlamento dalle minoranze, consistente nel ricorso a interventi lunghi e numerosi che hanno lo scopo di ritardare l'approvazione di una legge e possibilmente farla decadere, perché non sanzionata entro i tempi voluti dalla Costituzione; tale pratica è detta anche filibustering.

Governo:

organo costituzionale al vertice del complesso di organi che costituiscono il potere esecutivo. Secondo la Costituzione «il Governo della Repubblica è composto dal Presidente del Consiglio e dai Ministri che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri», da cui si deduce che il governo è un organo complesso, in quanto è costituito al suo interno da più organi individuali e da un organo collegiale. Accanto a tali organi, denominati necessari e che costituiscono il governo in senso stretto, vanno menzionati i cosiddetti organi 'non necessari', che unitamente ai primi costituiscono il governo in senso lato: il vicepresidente del Consiglio, i ministri senza portafoglio, i sottosegretari di Stato, il Consiglio di gabinetto, i comitati interministeriali e i commissari straordinari del governo.



Decreto:

nel diritto vigente, manifestazioni del potere esecutivo che hanno efficacia di leggi formali (approvate, cioè, dalle due Camere e ratificate dal capo dello Stato) pur non avendone seguito l'iter. La categoria più importante di questi decreti è quella delle ordinanze di necessità, fra le quali si caratterizzano, anche per la frequenza con cui vi si fa ricorso, i decreti-legge, ordinanze di necessità con l'obbligo della successiva presentazione al Parlamento per la conversione del decreto in legge formale. I decreti legislativi sono atti aventi forza di legge emanati dal governo su delega del Parlamento

Regalamenti:

atti normativi di natura amministrativa aventi forza di legge; vengono emanati dagli organi del potere esecutivo e trovano il loro fondamento nell'attribuzione di competenza a emanare tali norme fatta dalla legge a un organo della pubblica amministrazione. Vengono classificati in: a) esterni, quando i destinatari sono costituiti da soggetti estranei all'organizzazione amministrativa che li ha emanati; b) interni, costituiti dagli atti che regolano l'organizzazione interna di un determinato organo amministrativo o di una istituzione; c) di esecuzione, che svolgono la funzione di rendere operante l'esecuzione di una legge precedentemente emessa a cui si ricollegano; d) indipendenti, costituiti dagli atti che, subordinati alla legge, provvedono a disciplinare le materie attribuite alla competenza della pubblica amministrazione; e) delegati, atti che nelle materie loro assegnate con delega del Parlamento possono derogare alle norme di legge, tranne che non ricorra una riserva assoluta di legge; tale delega deve avere carattere provvisorio e mai definitivo.

Direttive:

atto amministrativo, disposizione generale, norma sul modo di regolarsi e di condursi, che lascia però un margine di discrezionalità e autonomia, impartita da un'autorità o da un dirigente ai propri subordinati. Direttive vengono impartite dal governo alle Regioni da queste alle Province e ai Comuni; la direttiva inoltre è uno degli strumenti normativi mediante il quale il Consiglio e la Commissione delle Comunità Europee assolvono ai loro compiti istituzionali, che vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi.





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