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Determinatezza dei soggetti, La promessa la pubblico, il legato e la donazione obbligatoria a favore di persona da scegliersi da un terzo, Il vincolo

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Determinatezza dei soggetti


Il rapporto obbligatorio s'instaura trà soggetti determinati, il creditore ed il debitore, e non può dirsi costituito sino al momento in cui non sia avvenuta l'individuazione dei termini del rapporto.A differenza della prestazione che può essere ancora da determinare mentre è già costituito il rapporto, non può aversi mera determinabilità del soggetto attivo o del soggetto passivo.Deve condividersi quindi l'opinione della dottrina che disconosce le ipotesi cosiddette del creditore o del debitore indeterminato.Delle ure generalmente considerate nel segno dell'indeterminatezza, la dottrina fornisce apanti spiegazioni, senza che risulti rinnegata la regola.Attenta considerazione meritano i casi in cui già si presenta una situazione di vincolo mentre non sono ancora individuati i due termini della relazione.Avviene sicuramente nella promessa al pubblico art.1989 "colui che, rivolgendosi al pubblico, promette una prestazione . , è vincolato dalla promessa non appena questa è resa pubblica".Al tema della determinatezza ed alla ricerca da intraprendere sono estranee, le ipotesi in cui il soggetto, attivo o passivo, può essere determinato, ed in effetti è individuato in ciascun momento del rapporto.anche attraverso criteri connessi con situazioni che riguardano cose e fatti.L'adozione di questi criteri assicura la persistenza del rapporto al di là del mutamento del creditore o del debitore, e si parla talvolta di ambulatorietà del rapporto per indicare come costituiscano una vicenda normale e frequente le indicate modifiche soggettive.Con riferimento al tempo in cui la pretesa vien fatta valere, è irrilevante ricostruire la vicenda dei cambiamenti intervenuti nella struttura del rapporto ogni volta che si è verificata una sostituzione soggettiva col meccanismo della successione, e rimane priva di rilievo l'eventuale ignoranza che dell'altro termine del rapporto abbia avuto uno dei soggetti.Tanto accade nel regime dei titoli di credito, nell'assicurazione per conto di chi spetta, nelle obbligazioni reali.Il possessore del titolo di credito ha diritto alla prestazione indicata "purché sia legittimato nelle forme prescritte dalla legge" e precisamente in base alla sola presentazione nei titoli al portatore, ad una serie continuata di girate nei titoli all'ordine, per effetto dell'intestazione nei titoli nominativi.Nell'assicurazione per conto di chi spetta i diritti nascenti a seguito del sinistro spettano a chi risulterà portatore dell'interesse assicurato al tempo dell'evento, mentre gravano sul contraente le obbligazioni derivanti dal contratto.Nelle obbligazioni reali la persona del debitore si determina per rinvio alle situazioni attive che il soggetto occupa in un rapporto di natura reale: per esempio il proprietario del fondo servente può essere tenuto, per legge o in virtù del titolo costitutivo della servitù, a prestazioni accessorie; le riparazioni e ricostruzioni necessarie del muro comune sono a carico di tutti i partecipanti.I rapporti ora descritti sono di natura obbligatoria e la nota di realità riguarda solamente il modo di determinazione del debitore, che muta con l'avvicendamento dei titolari della proprietà o del diritto.Perciò si parla di obbligazioni ambulatorie.








La promessa la pubblico, il legato e la donazione obbligatoria a favore di persona da scegliersi da un terzo


Se le ure esaminate non contrastano il principio della determinatezza dei soggetti del rapporto, deve ritenersi che anche la promessa al pubblico,il legato obbligatorio a favore di persona da scegliersi dall'onerato o da un terzo, la donazione obbligatoria a persona da scegliersi dal terzo, non contraddicono l'esigenza della determinatezza dei soggetti del rapporto obbligatorio.Anche in queste ipotesi il rapporto si costituisce solo a seguito del fatto che vale a determinare il soggetto attivo, e che rimuove lo stato di incertezza circa la venuta ad esistenza del rapporto.Nella promessa al pubblico è il compimento dell'azione o il trovarsi nella situazione contemplata; nel legato obbligatorio la scelta operata dall'onerato o dal terzo, nella donazione obbligatoria la scelta del terzo, sempre tra le persone fisiche o gli enti, o tra i membri di famiglie o categorie designate dal testatore o dal donante.Nella donazione e così nel legato certamente singolare è il modo di determinazione che da vita al rapporto obbligatorio corrente tra erede onerato e legatario, tra donante e donatario.E' richiesta un'attività del terzo, pur se l'attività è ristretta alla scelta tra le indicazioni del testatore e del donante ed è surrogabile dall'intervento del giudice quando il terzo non voglia o non possa esplicare il potere di electio.L'esistenza di un vincolo prima della determinazione soggettiva del creditore a carico del promettente nella promessa al pubblico, a carico dell'erede e del donante nel legato e nella donazione d'indole obbligatoria e con scelta del beneficiario rimessa al terzo, non è inconciliabile con la negata esistenza attuale del rapporto.La più attenta dottrina ha richiamato in proposito il regime della formazione progressiva della fattispecie e gli effetti preliminari che possono connettersi a ciascuna fase.Ancor più pertinente è il richiamo ai vincoli che nella formazione del contratto possono costituirsi a carico del prponente in vista dell'eventuale conclusione del contratto, e quindi nell'incertezza circa la nascita delle obbligazioni che derivano dal contratto.






















Il vincolo del promettente, dell'erede, del donante.

L' interesse legittimo


Di fronte al vincolo non esiste una situazione soggettiva attiva riconducibile alla pretesa creditoria, ma nemmeno un'aspettativa tutelata di colui che diverrà creditore con il compimento dell'azione o il verificarsi della situazione, o a seguito dell'electio del terzo nel legato o nella donazione d'indole obbligatoria con rimessione all'arbitrio altrui.Se si vuole ricercare una serie di posizioni corrispondenti al vincolo, dovrà aversi riguardo a tutti coloro che rientrano nella contemplazione del promettente al pubblico o nella previsione del donante o del testatore.A ciascuno di quei soggetti può riconoscersi, un interesse legittimo. Vale a dire l'interesse a che la prestazione non sia eseguita o la scelta non sia operata a vantaggio di persona estranea alla contemplazione del promettente, o alla previsione dell'autore della liberalità.La differenza, rispetto al credito ed alla aspettativa, della situazione descritta risulta evidente.I soggetti portatori dell'interesse alla esattezza della prestazione di colui che si è vincolato mediante la promessa la pubblico, o della scelta del terzo nel legato e nella donazione, non vantano un credito o un'aspettativa giuridicamente protetta.L'interesse, tutelato attraverso l'azione del singolo, è delle persone, o della categoria o del gruppo cui si riferisce la promessa, o il testamento o la donazione.Anche quando coincida con una categoria, la pluralità di persone o di enti finisce per esser legata da una occasionale comunione d'interessi per effetto della promessa al pubblico o della disposizione testamentaria o della donazione.Il rapporto obbligatorio viene ad esistenza solo a seguito dei fatti individuati; e se un vincolo grava già sul promettente o sull'erede o sul donante, al vincolo corrisponde l'interesse di quanti ricadono nella designazione o nella previsione del soggetto, interesse alla costituzione del rapporto secondo le modalità fissate nell'atto, in particolare per quanto concerne la persona del creditore.

























Il contratto per persona da nominare, il contratto a favore di terzo, la cessione del contratto con preventivo consenso


La determinatezza dei soggetti attivo e passivo è un dato sicuro anche nelle ipotesi di alternatività del debitore o del creditore: l'indicazione di più persone "in modo alternativo è gia prevista dall'art 631 cpv .Nella formula possono comprendersi i casi in cui all'attuale determinazione del soggetto si accomna la possibilità e si predispongono i necessari strumenti per imputare diritti ed obblighi in capo ad una persona diversa.Si pensi al contratto per persona da nominare, al contratto a favore di terzo, alla cessione di contratto consentita già all'atto della stipulazione.Nel contratto per persona da nominare una parte si riserva"la facoltà di nominare successivamente la persona che deve acquistare i diritti e assumere gli obblighi nascenti dal contratto".La mancata dichiarazione di nomina nel termine convenzionale o legale, così come la mancanza di accettazione o di precedente procura conferita dall'electus consolidano gli effetti del contratto" fra i contraenti originari".Nel contratto a favore di terzo creditore della prestazione è il terzo che abbia dichiarato, anche in confronto del promettente, di volerne profittare; fino a quel momento la stipulazione può essere modificata o revocata.A seguito della revoca dello stipulante o del rifiuto del terzo, "la prestazione rimane a beneficio dello stipulante".Anche nella stipulazione a favore di terzo vi è costante determinatezza del soggetto del rapporto.Il terzo diviene creditore della prestazione promessa per effetto della stipulazione, ma la revoca o il rifiuto conferiscono, allo stipulante la qualità di creditore della prestazione da eseguirsi dal promettente.Nelle ure del contratto per persona da nominare e della stipulazione a favore di un terzo l'alternatività del soggetto attivo o passivo non è collegata con gli effetti di una vicenda successoria, perché il meccanismo della successione è estraneo all'una o all'altra forma di contrattazione.Siamo in presenza di fenomeni diversi dall'ambulatorietà che aveva suscitato il dubbio che la semplice determinabilità dei soggetti sia sufficiente alla costituzione del rapporto obbligatorio.Una successione si verifica nella cessione di contratto preventivamente consentita.Anche in tale tipo di cessione del contratto può parlarsi di alternatività del soggetto del rapporto.In ogni fase il soggetto risulta determinato e sarà il contraente che ha ottenuto il consenso preventivo a cedere se non pone in essere il trasferimento o invece, quando si avvalga della facoltà il cessionario del contratto.















Contratto con prestazione al terzo


Nel contratto a favore di terzo la dichiarazione del terzo di voler profittare della stipulazione instaura il rapporto obbligatorio, con effetto e dal momento della stipulazione, fra promettente e terzo, ed il terzo diviene creditore della prestazione dedotta in contratto.Meramente eventuale è la costituzione del rapporto obbligatorio tra promittente e stipulante, per l'esecuzione a vantaggio di quest'ultimo della prestazione promessa ; a convertire in rapporto tra promittente e stipulante il rapporto destinato a costituirsi fra terzo e promittente sarà la revoca dello stipulante o il rifiuto del terzo.Una situazione diversa si verifica nei casi in cui si abbia un contratto in cui la prestazione è promessa allo stipulante che rimane pertanto creditore, ma è da eseguire ad un terzo che resta estraneo all'atto di autonomia negoziale come al rapporto obbligatorio che ne deriva.Esempi di contratto con prestazione da eseguire ad un terzo si hanno nella delegazione di amento, con divieto al delegato di obbligarsi verso il creditore e nell'accollo interno di debito, ura che è consentita all'autonomia negoziale dei privati che intendono realizzare l'assunzione da parte di un soggetto del peso economico del debito senza operare mutamenti soggettivi nel rapporto.Nei confronti del terzo delegato ed accollante porranno in essere in via di principio un adempimento di debito altrui alla stregua dell'art 1180;ma l'attività così compiuta e qualificata come adempimento di terzo verso il destinatario della solutio, costituirà nei riguardi dello stipulante compimento della prestazione promessa Alle due ipotesi descritte può accostarsi può accostarsi l'indicazione di amento.La prestazione al terzo è prevista per accordo dei soggetti senza l'attribuzione di un autonomo diritto e senza l'instaurazione di un rapporto fra terzo e debitore





























Esigenza di imputazione a soggetti diversi della posizioni attiva e passiva


L'estinzione per confusione si giustifica poiché vengono a coincidere nella stessa persona il vincolo a prestare e l'interesse a ricevere.Non si tratta di una esigenza logica assoluta e talvolta la legge esclude la confusione nonostante l'avvenuta riunione delle qualità di debitore e creditore.Si ricordi il beneficio d'inventario nell'accettazione di eredità:il beneficio produce trà gli altri effetti quello di impedire la confusione poiché "l'erede conserva verso l'eredità tutti i diritti e tutti gli obblighi che aveva verso il defunto".Le eccezionali ure di riduzione del rapporto ad una sola persona, hanno suggerito ad una dottrina autorevole la formula elegante del rapporto unisoggettivo applicata alle varie ipotesi di persistenza del rapporto al di là del temporaneo concentrarsi in un solo soggetto delle due posizioni di creditore e debitore.La rilevazione del fenomeno non consente tuttavia di costruire una generale categoria.Ne rimangono fuori i rapporti in cui appare un solo soggetto, ma a lui fanno capo interessi sostanziali e posizioni formali di persone distinte, come nell'ipotesi del contratto con se stesso o della società con un solo socio.Vi appartengono oltre al beneficio d'inventario, i casi in cui la circolazione dell'obbligazione può continuare o può riprendere anche dopo che nella stessa persona si sono concentrate le qualità di debitore e di creditore.ex nel caso di un titolo all'ordine che attraverso successivi passaggi finisce per essere girato in favore dell'obbligato e venga nuovamente girato da questi ad un terzo.Nella disciplina della confusione si trova regolato un evento che non riguarda la riunione delle situazioni di debito e di credito:si tratta della riunione delle qualità di fideiussore e debitore,accadimento che non estingue la fidiussone sempre che il creditore abbia interesse a conservare la garanzia.Si verifica in questa ipotesi la concentrazione di posizioni di obbligo che per lo stesso debito incidevano sino a quel momento su distinti soggetti, l'obblkigato principale e il fideiussore, ed erano nate da cause diverse per la soddisfazione d'interessi distinti del creditore.























Pluralità di debitori e di creditori.

La solidarietà attiva e passiva


La pluralità di soggetti può aversi dal lato attivo o dal lato passivo o da entrambi i lati del rapporto.In verità il dato esteriore della pluralità non è sufficiente a conurare la solidarietà attiva o passiva: si richiede per quest'ultima che ciascuno dei condebitori possa esser costretto all'adempimento per l'intero e che, adempiendo, liberi anche gli altri, mentre per la solidarietà attiva è necessario che ciascuno dei creditori possa pretendere l'adempimento dell'intera obbligazione e l'adempimento conseguito valga a liberare il debitore in confronto di tutti i creditori.Se ognuno dei debitori è tenuto per una parte del debito e se solamente per una porzione può agire ciascuno dei contitolari del credito, si è in presenza di obbligazioni parziari.Inoltre la fonte può essere diversa per ciascuno dei soggetti debitori o creditori.Si pensi alla fideiussione, o all'accollo di debito altrui, convenzionale o legale, alla responsabilità del proprietario e del conducente di un veicolo che abbia prodotto un danno nella circolazione.Diverse possono essere anche le modalità con cui sono tenuti i vari debitori verso il creditore (solidarietà passiva) o l'unico debitore è tenuto verso i creditori (solidarietà attiva).Può aversi in particolare, una responsabilità principale ed una responsabilità sussidiaria.

Modifiche soggettive dell'obbligazione

Mutamento del creditore


La necessaria determinatezza dei soggetti, per la costituzione ed il mantenimento del rapporto obbligatorio, non ne implica l'immutabilità.Le modifiche soggettive sono regolate nel senso della compatibilità della conservazione del rapporto con l'intervenuto mutamento.E'questo il significato della previsione della cessione di credito come strumento per trasferire la posizione attiva mentre si tace nel codice della novazione soggettiva attiva.L'istituto della novazione negli ordinamenti moderni e soprattutto nei paesi di avanzato sviluppo economico, riceve applicazioni sempre più ridotte.La novazione soggettiva ,non è nemmeno considerata dal codice civile tedesco.La ragione deve ravvisarsi nella normale inclinazione dei privati a conservare i rapporti piuttosto che ad estinguerli, quando non sia realizzato od esaurito l'interesse che ne suscitò la costituzione, ed a conservarli assieme alle garanzie, alle difese e ad ogni altro elemento accessorio che serviva a rafforzare il rapporto.Le modificazioni soggettive del rapporto obbligatorio possono riguardare la persona del creditore o la persona del debitore.Il mutamento del soggetto è pienamente compatibile con la conservazione del rapporto e con il persistere delle garanzie e delle difese che assistono e rafforzano il diritto.Nel quadro delle modificazioni del soggetto attivo dell'obbligazione si colloca la surrogazione per amento.La surrogazione solamente parziale se il amento riguarda una parte del debito, costituisce in capo al soggetto surrogato un diritto del creditore soddisfatto, ed assistito dalle stesse garanzie reali e personali.Un acquisto derivato si realizza anche nella cessione dei crediti, che è il negozio diretto al trasferimento volontario, a titolo oneroso o gratuito, della situazione attiva del rapporto obbligatorio.Attraverso la cessione del credito si attua una successione a titolo particolare tra vivi, trasferendosi al cessionario l'intera posizione giuridica del cedente.Assieme al credito si trasmettono i privilegi, le garanzie personali e reali, gli accessori.La cessione del credito ha natura di contratto: soggetti del contratto sono il cedente ed il cessionario, cioè il soggetto che trasferisce e quello che acquista il credito.Non è richiesto il consenso del debitore ceduto, ma al debitore ceduto è necessario procurare la cognizione dell'avvenuta cessione.

















Mutamento del debitore


Per il trasferimento volontario dei debiti i privati possono servirsi di diverse operazioni economiche.La legge disciplina la delegazione, l'espromissione e l'accollo, che hanno in comune il risultato pratico dell'assunzione dell'obbligo altrui.Delegazione espromissione e accollo presentano notevoli differenze perché sono schemi legali apprestati per situazioni economiche ed interessi diversi.In questa sede occorre ricordare che ad esse comune è il normale effetto del cumulo della responsabilità, del vecchio e del nuovo debitore;comune è anche la necessità della dichiarazione del creditore sia per l'aquisto del nuovo obbligato sia per la liberazione dell'antico.L'assunzione del debito altrui è l'assunzione volontaria, ma il sistema conosce numerose ipotesi in cui il trasferimento del debito si produce a causa di una di una previsione legale indipendentemente da una specifica volontà dei soggetti e da una dichiarazione del creditore, ed è collegato al trasferimento di beni o rapporti cui inerisce il debito, o dell'interesse per cui fu contratta l'obbligazione.Possono individuarsi nel sistema ure di accollo semplice o interno disposto dalla legge, nel senso che un soggetto è tenuto a rilevare il debitore del peso del debito ma al creditore non è data azione nei confronti di lui.Nei casi in cui il creditore acquisti un diritto verso un soggetto estraneo al rapporto si hanno ure di assunzione privativa legale e di assunzione cumulativa legale.


































Titolarità della pretesa e legittimazione

Legittimazione formale e possesso

La legittimazione apparente


Al discorso sui soggetti appartiene il tema della legittimazione.Con questo termine si indica una situazione che può non coincidere con la titolarità.A volte la legittimazione a ricevere è attribuita dalla norma stessa a persona diversa dal titolare del credito.L'art 1188 sotto la rubrica "destinatario del amento" elenca il rappresentante del creditore, la persona da lui indicata, il soggetto autorizzato dalla legge o dal giudice;e nel caso di creditore incapace il amento al rappresentante legale è condizione perché il amento sia pienamente liberatorio.Il amento al non legittimato libera il creditore solamente se il creditore ratifica l'atto o ne tragga profitto.Inoltre nella materia dei titoli di credito la parola legittimazione costituisce il terreno dove la parola legittimazione e la contrapposizione alla titolarità ricorrono con precisione e frequenza.Fuori della materia, delle varie accezioni del termine la più seguita la fa coincidere col potere di disporre.Il potere di disporre appartiene al contenuto della proprietà; ed al titolare del bene o del rapporto spetta la competenza a disporne.In via eccezionale la legge, a tutela dei terzi, dispone la salvezza di diritti trasmessi da un soggetto che non era il titolare.Si parla di legittimazione apparente:così per l'acquisto dell'erede apparente.Infine di mancanza o difetto di legittimazione si parla a proposito dei divieti di acquisto che la legge pone a carico di determinati soggetti, in ragione del rapporto che li lega alla persona dalla quale dovrebbero comprare o ricevere.Comunque la parola rileva sicura utilità nella materia dei titoli di credito, l'accento viene sulla parola titolo,cioè sul documento in cui la parola titolo è incorporato.Incorporato nel documento, il diritto cartolare diviene suscettibile di circolazione spedita, con vantaggio del creditore con sicurezza del debitore che si libera se senza dolo o colpa grave adempie la prestazione nei confronti del possessore anche se questi non è titolare del diritto.Col termine legittimazione si vuole indicare l'investitura formale del possessore ottenuta nei modi prescritti dalla legge, ed eventualmente non coincide con la titolarità sostanziale del diritto.


















Parità formale e disuguaglianze di fatto


La disciplina del rapporto obbligatorio è informata al principio della parità dei soggetti.Cioè sulla situazione di potere e dovere, situazione in cui consiste il rapporto non influiscono le condizioni personali e sociali delle parti in particolare quelle economiche. Durante il rapporto esse non accrescono la misura della pretesa ne la diminuiscono. L'autonomia privata, può in concreto esplicarsi nelle denunciate situazioni di debolezza di una parte e di potere dell'altra. Il rapporto obbligatorio, una volta venuto ad esistenza tra determinati soggetti per l'esecuzione di una certa prestazione in vista della soddisfazione di un interesse appare connotato da neutralità. Conviene fermarsi a considerare da vicino alcuni momenti della disciplina del rapporto, da un lato ponendo in rilievo la rilevanza delle condizioni economiche delle parti nel momento originario e nel corso dell'obbligazione, e dall'altro segnalando le ambiguità e gli equivoci del cosiddetto "favore per il debitore". La situazione economica delle parti influisce sulla nascita o sulla persistenza dell'obbligazione nel diritto di famiglia, in particolare dove l'obbligo ha radice nella solidarietà familiare. Si adeguano alla condizione dei soggetti i doveri di contribuzione a carico di ciascuno dei coniugi e del mantenimento a cui sono tenuti i genitori nei confronti dei li. Circa la misura dell'obbligazione alimentare, gli alimenti sono assegnati in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli avendo riguardo alla posizione sociale dell'alimentando. Fuori della comunità familiare e dei doveri di solidarietà ha carattere eccezionale la possibilità che vengano considerate dal giudice le condizioni economiche delle parti per collegarvi la nascita e l'estensione dell'obbligo. In materia di fatto illecito il giudice può condannare ad un equa indennità, a vantaggio del danneggiato, l'incapace che sia autore del danno, quando il danneggiato non abbia potuto ottenere il risarcimento dalla persona tenuta alla sorveglianza.L'opportunità di imporre l'equo indennizzo e la misura vengono decise dal giudice in considerazione delle condizioni economiche delle parti.In altre norme, sempre nel regime dei fatti illeciti la condizione delle parti può influire sulla scelta della forma di riparazione che il giudice dispone a carico dell'autore del fatto ed a vantaggio del danneggiato:la riparazione di un danno permanente alla persona può essere disposta in forma di una rendita vitalizia.In altri casi fuori della materia dell'illecito, la situazione economica incide sulla ripartizione interna del credito:le indennità dovute per la morte del lavoratore ai congiunti si dividono, se non c'è accordo, secondo il bisogno di ciascuno.La condizione economica dei soggetti e in particolare quella del debitore è priva di rilievo quando si debbano valutare l'inadempimento e la responsabilità che ne consegue.Il mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore, che mette in pericolo il conseguimento della prestazione, incide sull'obbligazione attraverso la concessione di strumenti che rafforzano la tutela o aprono la possibilità di forme di autotutela al creditore.L'esecuzione della prestazione può essere sospesa se le condizioni dell'altro contraente, nei contratti a prestazioni corrispettive, sono mutate e mettono in pericolo la controprestazione.


La temporaneità dei rapporti obbligatori


Quest'ultimo aspetto, della durata tendenzialmente definita e dell'esclusione della perpetuità, neppure si inquadra nel cosiddetto favore.Intanto il carattere della temporaneità non è esclusivo del rapporto obbligatorio.La perpetuità si giustifica solo dove almeno in astratto non c'è problema di soggetti vincolati o di cose sottoposte a pesi:questa è la ragione storica della perpetuità del dominio, cioè del diritto di proprietà.E per lo stesso motivo la proprietà, così come i diritti detti della personalità, è sottratta al principio generale in forza del quale ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge. Che alla regola siano sottratti i diritti indisponibili, si comprende agevolmente: come non può disporne, così il soggetto non può perderli per inerzia; soprattutto, della sua perdita non beneficerebbe nessun altro soggetto, così come non ne potrebbe approfittare per effetto di un atto di disposizione.Meno facile si comprende che sia sottratta alla regola la proprietà.La spiegazione più apante si trova nella necessità di limitare nel tempo le restrizioni alla libertà delle persone e delle cose.Perciò si estingue per prescrizione il diritto di credito e si estinguono per prescrizioni i diritti reali su cosa altrui, mentre non si estingue per l'inerzia del titolare la proprietà, in quanto la sanzione a carico del proprietario non servirebbe a realizzare altri interessi. Più spesso viene riportata al discorso sul favor la serie di limiti che la stessa autonomia negoziale del debitore incontra nell'assumere obbligazioni destinate a protrarsi nel tempo. Si pensi al divieto contrattuale di alienare, che deve essere contenuto entro convenienti limiti di tempo; al patto di non concorrenza stipulato dal lavoratore per il tempo successivo alla fine del contratto, da contenersi entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo;al divieto legale di concorrenza nel trasferimento di azienda, della durata massima di un quinquienno anche quando per patto se ne allarghino i limiti.La ragione delle norme è trasparente e non risiede nella protezione del debitore.Ad essere protetta è l'iniziativa economica considerata sotto il duplice aspetto della libertà delle persone e della circolazione dei beni.

Il dovere di correttezza dei soggetti dell'obbligazione

Un ultimo tema può apparire legato all'idea del favore.Si tratta del dovere di correttezza che la legge impone ad entrambi i soggetti del rapporto obbligatorio, al creditore ed al debitore, mentre la diligenza è richiesta al debitore nell'adempiere.La norma che prescrive un comportamento secondo correttezza ai soggetti del rapporto obbligatorio racchiude un principio fondamentale dell'ordinamento nella materia dei rapporti privati.Carattere di clausole generali rivestono la correttezza e la buona fede.Menzionata più specificamente nella disciplina del contratto anche la buona fede è principio che tocca la materia delle obbligazioni, ove si rifletta che la legge la impone nella fase esecutiva del contratto, quando si attuano le obbligazioni prodotte da quella fonte.I principi di correttezza e buona fede hanno assolto una costante funzione di sviluppo dell'ordinamento attraverso l'interpretazione giudiziale.Da quella normativa sono state ricavate anche regole in apparenza più incisive, come è del divieto dell'abuso di diritto.L'interesse al problema dell'abuso dei diritti soggettivi fu alimentato da varie e concorrenti ragioni che possono riassumersi nella crescente importanza della proprietà industriale rispetto alla proprietà fondiaria, di potere che si andava costruendo a tutela del cittadino nei rapporti con la pubblica amministrazione.Nata da queste sollecitazioni, la formula dell'abuso consentì un più esteso controllo delle prerogative private,allargando i poteri e la discrezionalità dei giudici.Queste regole riguardano l'esercizio dell'autonomia negoziale; ma il tema dell'abuso si è presentato assai spesso fuori dal campo dei negozi, in particolare per l'esercizio della proprietà e del credito.La regola più preziosa, nella sua estrema semplicità, è proprio quella che impone al creditore ed al debitore di comportarsi secondo correttezza.E' la disposizione da cui siamo partiti;il principio si applica anche fuori della materia delle obbligazioni in senso stretto, ovunque vi sia una situazione di potere e di obbligo tra soggetti privati.

Specifici doveri di correttezza


Il comportamento secondo correttezza è imposto tanto al debitore quanto al creditore, mentre il criterio specifico per valutare la condotta dell'obbligato è la diligenza del buon padre di famiglia, o la diligenza richiesta dalla natura dell'attività ove si tratti di obbligazione inerente ad una attività professionale.Al dovere di correttezza possono ricondursi molteplici obblighi previsti nel regime dei singoli rapporti ora a carico del debitore, ora a carico del creditore;doveri di informazione dell'altra parte, di denuncia, di avvertimento, di avviso, di salvataggio di cose, di richiesta di istruzioni ed anche doveri di assumere immediate decisioni in mancanza e persino in contrasto con le istruzioni ricevute.Di particolare rilevanza pratica è l'obbligo del creditore di evitare o ri ridurre i danni procurati dall'inadempimento.La predisposizione di misure idonee ad impedire o ad attenuare il danno riguarda non solamente il tempo successivo all 'inadempimento ma anche l'organizzazione dell'attività e del patrimonio prima e indipendentemente dalla in esecuzione dell'obbligo.




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