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diritto |
Determinatezza dei soggetti, La promessa la pubblico, il legato e la donazione obbligatoria a favore di persona da scegliersi da un terzo, Il vincolo
Determinatezza dei soggetti
Il
rapporto obbligatorio s'instaura trà soggetti
determinati, il creditore ed il debitore, e non può dirsi costituito
sino al momento in cui non sia avvenuta l'individuazione dei termini del rapporto.A differenza della prestazione che può
essere ancora da determinare mentre è già costituito il rapporto,
non può aversi mera determinabilità del soggetto attivo o del
soggetto passivo.Deve condividersi quindi l'opinione della dottrina che disconosce
le ipotesi cosiddette del creditore o del debitore indeterminato.Delle ure
generalmente considerate nel segno dell'indeterminatezza, la dottrina fornisce
apanti spiegazioni, senza che risulti rinnegata la regola.Attenta
considerazione meritano i casi in cui già si presenta una situazione di
vincolo mentre non sono ancora individuati i due termini della
relazione.Avviene sicuramente nella promessa al pubblico art.1989 "colui che,
rivolgendosi al pubblico, promette una prestazione . , è vincolato dalla
promessa non appena questa è resa pubblica".Al tema della determinatezza
ed alla ricerca da intraprendere sono estranee, le ipotesi in cui il soggetto,
attivo o passivo, può essere determinato, ed in effetti è
individuato in ciascun momento del rapporto.anche attraverso criteri connessi
con situazioni che riguardano cose e fatti.L'adozione
di questi criteri assicura la persistenza del rapporto al di là del
mutamento del creditore o del debitore, e si parla talvolta di ambulatorietà del rapporto per indicare come
costituiscano una vicenda normale e frequente le indicate modifiche
soggettive.Con riferimento al tempo in cui la pretesa vien
fatta valere, è irrilevante ricostruire la vicenda dei cambiamenti
intervenuti nella struttura del rapporto ogni volta che si è verificata
una sostituzione soggettiva col meccanismo della successione, e rimane priva di
rilievo l'eventuale ignoranza che dell'altro termine del rapporto abbia avuto
uno dei soggetti.Tanto accade nel regime dei titoli di credito,
nell'assicurazione per conto di chi spetta, nelle obbligazioni reali.Il
possessore del titolo di credito ha diritto alla prestazione indicata
"purché sia legittimato nelle forme
prescritte dalla legge" e precisamente in base alla sola presentazione nei
titoli al portatore, ad una serie continuata di girate nei titoli all'ordine,
per effetto dell'intestazione nei titoli nominativi.Nell'assicurazione
per conto di chi spetta i diritti nascenti a seguito del sinistro spettano a
chi risulterà portatore dell'interesse assicurato al tempo dell'evento,
mentre gravano sul contraente le obbligazioni derivanti dal contratto.Nelle
obbligazioni reali la persona del debitore si determina per rinvio alle
situazioni attive che il soggetto occupa in un rapporto di natura reale: per
esempio il proprietario del fondo servente può essere tenuto, per legge
o in virtù del titolo costitutivo della servitù, a prestazioni
accessorie; le riparazioni e ricostruzioni necessarie del muro comune sono a
carico di tutti i partecipanti.I rapporti ora
descritti sono di natura obbligatoria e la nota di realità
riguarda solamente il modo di determinazione del debitore, che muta con
l'avvicendamento dei titolari della proprietà o del
diritto.Perciò si parla di obbligazioni ambulatorie.
La promessa la pubblico, il legato e la
donazione obbligatoria a favore di persona da scegliersi da un terzo
Se le
ure esaminate non contrastano il principio della determinatezza dei soggetti
del rapporto, deve ritenersi che anche la promessa al pubblico,il legato
obbligatorio a favore di persona da scegliersi dall'onerato o da un terzo, la
donazione obbligatoria a persona da scegliersi dal terzo, non contraddicono
l'esigenza della determinatezza dei soggetti del rapporto obbligatorio.Anche in
queste ipotesi il rapporto si costituisce solo a seguito del fatto che vale a
determinare il soggetto attivo, e che rimuove lo stato di incertezza circa la
venuta ad esistenza del rapporto.Nella promessa al pubblico è il
compimento dell'azione o il trovarsi nella situazione contemplata; nel legato
obbligatorio la scelta operata dall'onerato o dal terzo, nella donazione
obbligatoria la scelta del terzo, sempre tra le persone fisiche o gli enti, o
tra i membri di famiglie o categorie designate dal testatore o dal
donante.Nella donazione e così nel legato certamente singolare è
il modo di determinazione che da vita al rapporto obbligatorio corrente tra
erede onerato e legatario, tra donante e donatario.E' richiesta
un'attività del terzo, pur se l'attività è ristretta alla
scelta tra le indicazioni del testatore e del donante ed è surrogabile
dall'intervento del giudice quando il terzo non voglia o non possa esplicare il
potere di electio.L'esistenza di un vincolo prima
della determinazione soggettiva del creditore a carico del promettente nella
promessa al pubblico, a carico dell'erede e del donante nel legato e nella
donazione d'indole obbligatoria e con scelta del beneficiario rimessa al terzo,
non è inconciliabile con la negata esistenza attuale del rapporto.La
più attenta dottrina ha richiamato in proposito il regime della formazione
progressiva della fattispecie e gli effetti preliminari che possono connettersi
a ciascuna fase.Ancor più pertinente è il richiamo ai vincoli che
nella formazione del contratto possono costituirsi a carico del prponente in vista dell'eventuale conclusione del
contratto, e quindi nell'incertezza circa la nascita delle obbligazioni che
derivano dal contratto.
Il vincolo del promettente, dell'erede, del
donante.
L' interesse legittimo
Di fronte
al vincolo non esiste una situazione
soggettiva attiva riconducibile alla pretesa creditoria,
ma nemmeno un'aspettativa tutelata di colui che diverrà creditore con il
compimento dell'azione o il verificarsi della situazione, o a seguito dell'electio del terzo nel legato o nella donazione d'indole
obbligatoria con rimessione all'arbitrio altrui.Se si
vuole ricercare una serie di posizioni corrispondenti al vincolo, dovrà
aversi riguardo a tutti coloro che rientrano nella contemplazione del
promettente al pubblico o nella previsione del donante o del testatore.A ciascuno di quei soggetti può
riconoscersi, un interesse legittimo. Vale a dire l'interesse a che la
prestazione non sia eseguita o la scelta non sia operata a vantaggio di persona
estranea alla contemplazione del promettente, o alla previsione dell'autore
della liberalità.La differenza, rispetto al credito ed alla aspettativa,
della situazione descritta risulta evidente.I
soggetti portatori dell'interesse alla esattezza della prestazione di colui che
si è vincolato mediante la promessa la pubblico, o della scelta del
terzo nel legato e nella donazione, non vantano un credito o un'aspettativa
giuridicamente protetta.L'interesse, tutelato
attraverso l'azione del singolo, è delle persone, o della categoria o
del gruppo cui si riferisce la promessa, o il testamento o la donazione.Anche
quando coincida con una categoria, la pluralità di persone o di enti
finisce per esser legata da una occasionale comunione d'interessi per effetto
della promessa al pubblico o della disposizione testamentaria o della
donazione.Il rapporto obbligatorio viene ad esistenza solo a seguito dei fatti
individuati; e se un vincolo grava già sul promettente o sull'erede o
sul donante, al vincolo corrisponde l'interesse di quanti ricadono nella
designazione o nella previsione del soggetto, interesse alla costituzione del
rapporto secondo le modalità fissate nell'atto, in particolare per
quanto concerne la persona del creditore.
Il contratto per persona da nominare, il
contratto a favore di terzo, la cessione del contratto con preventivo consenso
La
determinatezza dei soggetti attivo e passivo è un dato sicuro anche
nelle ipotesi di alternatività del debitore o
del creditore: l'indicazione di più persone "in modo alternativo
è gia prevista dall'art 631 cpv .Nella formula
possono comprendersi i casi in cui all'attuale determinazione del soggetto si
accomna la possibilità e si
predispongono i necessari strumenti per imputare diritti ed obblighi in capo ad
una persona diversa.Si pensi al contratto per persona da nominare, al contratto
a favore di terzo, alla cessione di contratto consentita già all'atto
della stipulazione.Nel contratto per persona da nominare una parte si
riserva"la facoltà di nominare successivamente la persona che deve
acquistare i diritti e assumere gli obblighi nascenti dal contratto".La mancata
dichiarazione di nomina nel termine convenzionale o legale, così come la
mancanza di accettazione o di precedente procura conferita dall'electus consolidano gli effetti del contratto" fra i
contraenti originari".Nel contratto a favore di terzo creditore della
prestazione è il terzo che abbia dichiarato, anche in confronto del
promettente, di volerne profittare; fino a quel momento la stipulazione
può essere modificata o revocata.A seguito
della revoca dello stipulante o del rifiuto del terzo, "la prestazione rimane a
beneficio dello stipulante".Anche nella stipulazione a favore di terzo vi
è costante determinatezza del soggetto del rapporto.Il terzo diviene
creditore della prestazione promessa per effetto della stipulazione, ma la
revoca o il rifiuto conferiscono, allo stipulante la qualità di
creditore della prestazione da eseguirsi dal promettente.Nelle ure del
contratto per persona da nominare e della stipulazione a favore di un terzo l'alternatività del soggetto attivo o passivo non
è collegata con gli effetti di una vicenda successoria, perché il
meccanismo della successione è estraneo all'una o all'altra forma di
contrattazione.Siamo in presenza di fenomeni diversi dall'ambulatorietà
che aveva suscitato il dubbio che la semplice determinabilità dei
soggetti sia sufficiente alla costituzione del rapporto obbligatorio.Una
successione si verifica nella cessione di contratto preventivamente
consentita.Anche in tale tipo di cessione del contratto può parlarsi di alternatività del soggetto del rapporto.In ogni fase
il soggetto risulta determinato e sarà il contraente che ha ottenuto il
consenso preventivo a cedere se non pone in essere il trasferimento o invece,
quando si avvalga della facoltà il cessionario del contratto.
Contratto con prestazione al terzo
Nel
contratto a favore di terzo la dichiarazione del terzo di voler profittare
della stipulazione instaura il rapporto obbligatorio, con effetto e dal momento
della stipulazione, fra promettente e terzo, ed il terzo diviene creditore
della prestazione dedotta in contratto.Meramente eventuale è la
costituzione del rapporto obbligatorio tra promittente
e stipulante, per l'esecuzione a vantaggio di quest'ultimo della prestazione
promessa ; a convertire in rapporto tra promittente e
stipulante il rapporto destinato a costituirsi fra terzo e promittente
sarà la revoca dello stipulante o il rifiuto del terzo.Una situazione
diversa si verifica nei casi in cui si abbia un contratto in cui la prestazione
è promessa allo stipulante che rimane pertanto creditore, ma è da
eseguire ad un terzo che resta estraneo all'atto di autonomia negoziale come al
rapporto obbligatorio che ne deriva.Esempi di contratto con prestazione da
eseguire ad un terzo si hanno nella delegazione di amento, con divieto al
delegato di obbligarsi verso il creditore e nell'accollo interno di debito,
ura che è consentita all'autonomia negoziale dei privati che
intendono realizzare l'assunzione da parte di un soggetto del peso economico
del debito senza operare mutamenti soggettivi nel rapporto.Nei confronti del
terzo delegato ed accollante porranno in essere in via di principio un
adempimento di debito altrui alla stregua dell'art 1180;ma l'attività
così compiuta e qualificata come adempimento di terzo verso il
destinatario della solutio, costituirà nei
riguardi dello stipulante compimento della prestazione promessa Alle due
ipotesi descritte può accostarsi può accostarsi l'indicazione di
amento.La prestazione al terzo è prevista per accordo dei soggetti
senza l'attribuzione di un autonomo diritto e senza l'instaurazione di un
rapporto fra terzo e debitore
Esigenza di imputazione a soggetti diversi
della posizioni attiva e passiva
L'estinzione
per confusione si giustifica poiché vengono a coincidere nella stessa persona
il vincolo a prestare e l'interesse a ricevere.Non si tratta di una esigenza
logica assoluta e talvolta la legge esclude la confusione nonostante l'avvenuta
riunione delle qualità di debitore e creditore.Si ricordi il beneficio
d'inventario nell'accettazione di eredità:il beneficio produce trà gli altri effetti quello di impedire la
confusione poiché "l'erede conserva verso l'eredità tutti i diritti e
tutti gli obblighi che aveva verso il defunto".Le eccezionali ure di
riduzione del rapporto ad una sola persona, hanno suggerito ad una dottrina
autorevole la formula elegante del rapporto unisoggettivo
applicata alle varie ipotesi di persistenza del rapporto al di là del
temporaneo concentrarsi in un solo soggetto delle due posizioni di creditore e
debitore.La rilevazione del fenomeno non consente tuttavia di costruire una
generale categoria.Ne rimangono fuori i rapporti in cui appare un solo
soggetto, ma a lui fanno capo interessi sostanziali e posizioni formali di
persone distinte, come nell'ipotesi del contratto con se stesso o della
società con un solo socio.Vi appartengono oltre al beneficio
d'inventario, i casi in cui la circolazione dell'obbligazione può
continuare o può riprendere anche dopo che nella stessa persona si sono
concentrate le qualità di debitore e di creditore.ex nel caso di un
titolo all'ordine che attraverso successivi passaggi finisce per essere girato
in favore dell'obbligato e venga nuovamente girato da questi ad un terzo.Nella
disciplina della confusione si trova regolato un evento che non riguarda la
riunione delle situazioni di debito e di credito:si tratta della riunione delle
qualità di fideiussore e debitore,accadimento che non estingue la fidiussone sempre che il creditore abbia interesse a
conservare la garanzia.Si verifica in questa ipotesi la concentrazione di
posizioni di obbligo che per lo stesso debito incidevano sino a quel momento su
distinti soggetti, l'obblkigato principale e il fideiussore,
ed erano nate da cause diverse per la soddisfazione d'interessi distinti del
creditore.
Pluralità di debitori e di creditori.
La solidarietà attiva e passiva
La
pluralità di soggetti può aversi dal lato attivo o dal lato passivo
o da entrambi i lati del rapporto.In verità il dato esteriore della
pluralità non è sufficiente a conurare la solidarietà
attiva o passiva: si richiede per quest'ultima che ciascuno dei condebitori
possa esser costretto all'adempimento per l'intero e che, adempiendo, liberi
anche gli altri, mentre per la solidarietà attiva è necessario
che ciascuno dei creditori possa pretendere l'adempimento dell'intera
obbligazione e l'adempimento conseguito valga a liberare il debitore in
confronto di tutti i creditori.Se ognuno dei debitori è tenuto per una
parte del debito e se solamente per una porzione può agire ciascuno dei
contitolari del credito, si è in presenza di obbligazioni
parziari.Inoltre la fonte può essere diversa per ciascuno dei soggetti
debitori o creditori.Si pensi alla fideiussione, o all'accollo di debito
altrui, convenzionale o legale, alla responsabilità del proprietario e
del conducente di un veicolo che abbia prodotto un danno nella
circolazione.Diverse possono essere anche le modalità con cui sono
tenuti i vari debitori verso il creditore (solidarietà passiva) o
l'unico debitore è tenuto verso i creditori (solidarietà
attiva).Può aversi in particolare, una responsabilità principale
ed una responsabilità sussidiaria.
Modifiche soggettive dell'obbligazione
Mutamento del creditore
La
necessaria determinatezza dei soggetti, per la costituzione ed il mantenimento
del rapporto obbligatorio, non ne implica l'immutabilità.Le modifiche
soggettive sono regolate nel senso della compatibilità della
conservazione del rapporto con l'intervenuto mutamento.E'questo
il significato della previsione della cessione di credito come strumento per
trasferire la posizione attiva mentre si tace nel codice della novazione
soggettiva attiva.L'istituto della novazione negli
ordinamenti moderni e soprattutto nei paesi di avanzato sviluppo economico,
riceve applicazioni sempre più ridotte.La novazione soggettiva ,non
è nemmeno considerata dal codice civile tedesco.La ragione deve ravvisarsi
nella normale inclinazione dei privati a conservare i rapporti piuttosto che ad
estinguerli, quando non sia realizzato od esaurito l'interesse che ne
suscitò la costituzione, ed a conservarli assieme alle garanzie, alle
difese e ad ogni altro elemento accessorio che serviva a rafforzare il
rapporto.Le modificazioni soggettive del rapporto obbligatorio possono
riguardare la persona del creditore o la persona del debitore.Il mutamento del
soggetto è pienamente compatibile con la conservazione del rapporto e
con il persistere delle garanzie e delle difese che assistono e rafforzano il
diritto.Nel quadro delle modificazioni del soggetto attivo dell'obbligazione si
colloca la surrogazione per amento.La surrogazione solamente parziale se il
amento riguarda una parte del debito, costituisce in capo al soggetto
surrogato un diritto del creditore soddisfatto, ed assistito dalle stesse
garanzie reali e personali.Un acquisto derivato si realizza anche nella
cessione dei crediti, che è il negozio diretto al trasferimento
volontario, a titolo oneroso o gratuito, della situazione attiva del rapporto
obbligatorio.Attraverso la cessione del credito si attua una successione a
titolo particolare tra vivi, trasferendosi al cessionario l'intera posizione
giuridica del cedente.Assieme al credito si trasmettono i privilegi, le
garanzie personali e reali, gli accessori.La cessione del credito ha natura di
contratto: soggetti del contratto sono il cedente ed il cessionario,
cioè il soggetto che trasferisce e quello che acquista il credito.Non
è richiesto il consenso del debitore ceduto, ma al debitore ceduto
è necessario procurare la
cognizione dell'avvenuta cessione.
Mutamento del debitore
Per il
trasferimento volontario dei debiti i privati possono servirsi di diverse
operazioni economiche.La legge disciplina la delegazione, l'espromissione
e l'accollo, che hanno in comune il risultato pratico dell'assunzione
dell'obbligo altrui.Delegazione espromissione e
accollo presentano notevoli differenze perché sono schemi legali apprestati per
situazioni economiche ed interessi diversi.In questa sede occorre ricordare che
ad esse comune è il normale effetto del cumulo della
responsabilità, del vecchio e del nuovo debitore;comune è anche
la necessità della dichiarazione del creditore sia per l'aquisto del nuovo obbligato sia per la liberazione dell'antico.L'assunzione del debito altrui è l'assunzione
volontaria, ma il sistema conosce numerose ipotesi in cui il trasferimento del
debito si produce a causa di una di una previsione legale indipendentemente da
una specifica volontà dei soggetti e da una dichiarazione del creditore,
ed è collegato al trasferimento di beni o rapporti cui inerisce il debito, o dell'interesse per cui fu contratta
l'obbligazione.Possono individuarsi nel sistema ure di accollo semplice o
interno disposto dalla legge, nel senso che un soggetto è tenuto a
rilevare il debitore del peso del debito ma al creditore non è data
azione nei confronti di lui.Nei casi in cui il creditore acquisti un diritto
verso un soggetto estraneo al rapporto si hanno ure di assunzione privativa
legale e di assunzione cumulativa legale.
Titolarità della pretesa e
legittimazione
Legittimazione formale e possesso
La legittimazione apparente
Al discorso
sui soggetti appartiene il tema della legittimazione.Con questo termine si
indica una situazione che può non coincidere con la titolarità.A
volte la legittimazione a ricevere è attribuita dalla norma stessa a
persona diversa dal titolare del credito.L'art 1188
sotto la rubrica "destinatario del amento" elenca il rappresentante del
creditore, la persona da lui indicata, il soggetto autorizzato dalla legge o
dal giudice;e nel caso di creditore incapace il amento al rappresentante
legale è condizione perché il amento sia pienamente liberatorio.Il
amento al non legittimato libera il creditore solamente se il creditore
ratifica l'atto o ne tragga profitto.Inoltre nella materia dei titoli di
credito la parola legittimazione costituisce il terreno dove la parola
legittimazione e la contrapposizione alla titolarità ricorrono con
precisione e frequenza.Fuori della materia, delle varie accezioni del termine
la più seguita la fa coincidere col potere di disporre.Il potere di
disporre appartiene al contenuto della proprietà; ed al titolare del
bene o del rapporto spetta la competenza a disporne.In via eccezionale la
legge, a tutela dei terzi, dispone la salvezza di diritti trasmessi da un
soggetto che non era il titolare.Si parla di legittimazione apparente:così
per l'acquisto dell'erede apparente.Infine di mancanza o difetto di
legittimazione si parla a proposito dei divieti di acquisto che la legge pone a
carico di determinati soggetti, in ragione del rapporto che li lega alla
persona dalla quale dovrebbero comprare o ricevere.Comunque la parola rileva sicura utilità nella materia
dei titoli di credito, l'accento viene sulla parola titolo,cioè sul
documento in cui la parola titolo è incorporato.Incorporato nel
documento, il diritto cartolare diviene suscettibile di circolazione spedita,
con vantaggio del creditore con sicurezza del debitore che si libera se senza
dolo o colpa grave adempie la prestazione nei confronti del possessore anche se
questi non è titolare del diritto.Col termine legittimazione si vuole
indicare l'investitura formale del possessore ottenuta nei modi prescritti
dalla legge, ed eventualmente non coincide con la titolarità sostanziale
del diritto.
Parità formale e disuguaglianze di
fatto
La
disciplina del rapporto obbligatorio è informata al principio della
parità dei soggetti.Cioè sulla situazione di potere e dovere,
situazione in cui consiste il rapporto non influiscono le condizioni personali
e sociali delle parti in particolare quelle economiche. Durante il rapporto
esse non accrescono la misura della pretesa ne la diminuiscono. L'autonomia
privata, può in concreto esplicarsi nelle denunciate situazioni di
debolezza di una parte e di potere dell'altra. Il rapporto obbligatorio, una
volta venuto ad esistenza tra determinati soggetti per l'esecuzione di una
certa prestazione in vista della soddisfazione di un interesse appare connotato
da neutralità. Conviene fermarsi a considerare da vicino alcuni momenti della disciplina del rapporto, da
un lato ponendo in rilievo la rilevanza delle condizioni economiche delle parti
nel momento originario e nel corso dell'obbligazione, e dall'altro segnalando
le ambiguità e gli equivoci del cosiddetto "favore per il debitore". La
situazione economica delle parti influisce sulla nascita o sulla persistenza
dell'obbligazione nel diritto di famiglia, in particolare dove l'obbligo ha
radice nella solidarietà familiare. Si adeguano alla condizione dei
soggetti i doveri di contribuzione a carico di ciascuno dei coniugi e del mantenimento
a cui sono tenuti i genitori nei confronti dei li. Circa la misura
dell'obbligazione alimentare, gli alimenti sono assegnati in proporzione del
bisogno di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve
somministrarli avendo riguardo alla posizione sociale dell'alimentando. Fuori
della comunità familiare e dei doveri di solidarietà ha carattere
eccezionale la possibilità che vengano considerate dal giudice le
condizioni economiche delle parti per collegarvi la nascita e l'estensione
dell'obbligo. In materia di fatto illecito il giudice può condannare ad
un equa indennità, a vantaggio del danneggiato, l'incapace che sia
autore del danno, quando il danneggiato non abbia potuto ottenere il
risarcimento dalla persona tenuta alla sorveglianza.L'opportunità
di imporre l'equo indennizzo e la misura vengono decise dal giudice in
considerazione delle condizioni economiche delle parti.In altre norme, sempre
nel regime dei fatti illeciti la condizione delle parti può influire
sulla scelta della forma di riparazione che il giudice dispone a carico
dell'autore del fatto ed a vantaggio del danneggiato:la riparazione di un danno
permanente alla persona può essere disposta in forma di una rendita
vitalizia.In altri casi fuori della materia dell'illecito, la situazione
economica incide sulla ripartizione interna del credito:le indennità
dovute per la morte del lavoratore ai congiunti si dividono, se non c'è
accordo, secondo il bisogno di ciascuno.La condizione economica dei soggetti e
in particolare quella del debitore è priva di rilievo quando si debbano
valutare l'inadempimento e la responsabilità che ne consegue.Il
mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore, che mette in pericolo il
conseguimento della prestazione, incide sull'obbligazione attraverso la concessione
di strumenti che rafforzano la tutela o aprono la possibilità di forme
di autotutela al creditore.L'esecuzione
della prestazione può essere sospesa se le condizioni dell'altro
contraente, nei contratti a prestazioni corrispettive, sono mutate e mettono in
pericolo la controprestazione.
La temporaneità dei rapporti
obbligatori
Quest'ultimo
aspetto, della durata tendenzialmente definita e dell'esclusione della
perpetuità, neppure si inquadra nel cosiddetto favore.Intanto il
carattere della temporaneità non è esclusivo del rapporto
obbligatorio.La perpetuità si giustifica solo dove almeno in astratto
non c'è problema di soggetti vincolati o di cose sottoposte a
pesi:questa è la ragione storica della perpetuità del dominio,
cioè del diritto di proprietà.E per lo
stesso motivo la proprietà, così come i diritti detti della
personalità, è sottratta al principio generale in forza del quale
ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita
per il tempo determinato dalla legge. Che alla regola siano sottratti i diritti
indisponibili, si comprende agevolmente: come non può disporne,
così il soggetto non può perderli per inerzia; soprattutto, della
sua perdita non beneficerebbe nessun altro soggetto, così come non ne
potrebbe approfittare per effetto di un atto di disposizione.Meno facile si
comprende che sia sottratta alla regola la proprietà.La spiegazione
più apante si trova nella necessità di limitare nel tempo le
restrizioni alla libertà delle persone e delle cose.Perciò si
estingue per prescrizione il diritto di credito e si estinguono per
prescrizioni i diritti reali su cosa altrui, mentre non si estingue per
l'inerzia del titolare la proprietà, in quanto la sanzione a carico del
proprietario non servirebbe a realizzare altri interessi. Più spesso
viene riportata al discorso sul favor la serie di
limiti che la stessa autonomia negoziale del debitore incontra nell'assumere
obbligazioni destinate a protrarsi nel tempo. Si pensi al divieto contrattuale
di alienare, che deve essere contenuto entro convenienti limiti di tempo; al
patto di non concorrenza stipulato dal lavoratore per il tempo successivo alla
fine del contratto, da contenersi entro determinati limiti di oggetto, di tempo
e di luogo;al divieto legale di concorrenza nel trasferimento di azienda, della
durata massima di un quinquienno anche quando per
patto se ne allarghino i limiti.La ragione delle norme è trasparente e
non risiede nella protezione del debitore.Ad essere protetta è
l'iniziativa economica considerata sotto il duplice aspetto della
libertà delle persone e della circolazione dei beni.
Il dovere di correttezza dei soggetti
dell'obbligazione
Un ultimo
tema può apparire legato all'idea del favore.Si tratta del dovere di
correttezza che la legge impone ad entrambi i soggetti del rapporto
obbligatorio, al creditore ed al debitore, mentre la diligenza è
richiesta al debitore nell'adempiere.La norma che prescrive un comportamento
secondo correttezza ai soggetti del rapporto obbligatorio racchiude un
principio fondamentale dell'ordinamento nella materia dei rapporti
privati.Carattere di clausole generali rivestono la correttezza e la buona
fede.Menzionata più specificamente nella disciplina del contratto anche
la buona fede è principio che tocca la materia delle obbligazioni, ove
si rifletta che la legge la impone nella fase esecutiva del contratto, quando
si attuano le obbligazioni prodotte da quella fonte.I
principi di correttezza e buona fede hanno assolto una costante funzione di
sviluppo dell'ordinamento attraverso l'interpretazione giudiziale.Da quella
normativa sono state ricavate anche regole in apparenza più incisive,
come è del divieto dell'abuso di diritto.L'interesse al problema dell'abuso dei diritti
soggettivi fu alimentato da varie e concorrenti ragioni che possono riassumersi
nella crescente importanza della proprietà industriale rispetto alla
proprietà fondiaria, di potere che si andava costruendo a tutela del
cittadino nei rapporti con la pubblica amministrazione.Nata da queste sollecitazioni,
la formula dell'abuso consentì un più esteso controllo delle
prerogative private,allargando i poteri e la discrezionalità dei
giudici.Queste regole riguardano l'esercizio dell'autonomia negoziale; ma il
tema dell'abuso si è presentato assai spesso fuori dal campo dei negozi,
in particolare per l'esercizio della proprietà e del credito.La regola
più preziosa, nella sua estrema semplicità, è proprio
quella che impone al creditore ed al debitore di comportarsi secondo
correttezza.E' la disposizione da cui siamo partiti;il principio si applica
anche fuori della materia delle obbligazioni in senso stretto, ovunque vi sia
una situazione di potere e di obbligo tra soggetti privati.
Specifici doveri di correttezza
Il
comportamento secondo correttezza è imposto tanto al debitore quanto al
creditore, mentre il criterio specifico per valutare la condotta dell'obbligato
è la diligenza del buon padre di famiglia, o la diligenza richiesta
dalla natura dell'attività ove si tratti di obbligazione inerente ad una
attività professionale.Al dovere di correttezza possono ricondursi
molteplici obblighi previsti nel regime dei singoli rapporti ora a carico del
debitore, ora a carico del creditore;doveri di informazione dell'altra parte,
di denuncia, di avvertimento, di avviso, di salvataggio di cose, di richiesta
di istruzioni ed anche doveri di assumere immediate decisioni in mancanza e
persino in contrasto con le istruzioni ricevute.Di particolare rilevanza
pratica è l'obbligo del creditore di evitare o ri
ridurre i danni procurati dall'inadempimento.La predisposizione di misure
idonee ad impedire o ad attenuare il danno riguarda non solamente il tempo
successivo all 'inadempimento ma anche
l'organizzazione dell'attività e del patrimonio prima e indipendentemente
dalla in esecuzione dell'obbligo.
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