diritto |
Diritti e doveri delle persone stabilmente conviventi
Presidente del Consiglio dei Ministri |
Disegno di Legge 08/02/2007 |
Art. 1 (Ambito e modalità di applicazione)
1. Due persone
maggiorenni e capaci, anche dello stesso sesso, unite da reciproci vincoli
affettivi, che convivono stabilmente e si prestano assistenza e
solidarietà materiale e morale, non legate da vincoli di matrimonio,
parentela in linea retta entro il secondo grado, affinità in linea retta
entro il secondo grado, adozione, affiliazione, tutela, curatela o
amministrazione di sostegno, sono titolari dei diritti, dei doveri e delle
facoltà stabiliti dalla presente legge.
2. La convivenza di cui al comma 1 è provata dalle risultanze
anagrafiche in conformità agli articoli 4, 13 comma 1 lettera b), 21 e
33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, secondo
le modalità stabilite nel medesimo decreto per l'iscrizione, il
mutamento o la cancellazione. E' fatta salva la prova contraria sulla
sussistenza degli elementi di cui al comma 1 e delle cause di esclusione di cui
all'articolo 2. Chiunque ne abbia interesse può fornire la prova che la
convivenza è iniziata successivamente o è terminata in data
diversa rispetto alle risultanze anagrafiche.
3. Relativamente alla convivenza di cui al comma 1, qualora la dichiarazione
all'ufficio di anagrafe di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), del
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, non sia resa
contestualmente da entrambi i conviventi, il convivente che l'ha resa ha
l'onere di darne comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento all'altro convivente; la mancata comunicazione preclude la
possibilità di utilizzare le risultanze anagrafiche a fini probatori ai
sensi della presente legge.
4. L'esercizio dei diritti e delle facoltà previsti dalla presente legge
presuppone l'attualità della convivenza.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche all'anagrafe
degli italiani residenti all'estero.
6. Ai fini della presente legge i soggetti di cui al comma 1 sono definiti
"conviventi".
Art. 2 (Esclusioni)
1. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle persone:
a) delle quali l'una sia stata condannata per omicidio consumato o tentato sul
coniuge dell'altra o sulla persona con la quale l'altra conviveva ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, ovvero sulla base di analoga disciplina prevista da
altri ordinamenti;
b) delle quali l'una sia stata rinviata a giudizio, ovvero sottoposta a misura
cautelare, per i reati di cui alla lettera a);
c) legate da rapporti contrattuali, anche lavorativi, che comportino
necessariamente l'abitare in comune.
Art. 3 (Sanzioni)
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di
beneficiare delle disposizioni della presente legge, chiede l'iscrizione
anagrafica in assenza di coabitazione ovvero dichiara falsamente di essere
convivente ai sensi della presente legge, è punito con la reclusione da
uno a tre anni e con la multa da euro 3000 a euro 10000.
2. La falsa dichiarazione di cui al comma 1 produce la nullità degli
atti conseguenti; i amenti eseguiti sono ripetibili ai sensi dell'articolo
2033 del codice civile.
Art. 4 (Assistenza per malattia o ricovero)
1. Le strutture ospedaliere e di assistenza pubbliche e private disciplinano le
modalità di esercizio del diritto di accesso del convivente per fini di
visita e di assistenza nel caso di malattia o ricovero dell'altro convivente.
Art. 5 ( Decisioni in materia di salute e per il caso di morte)
1.Ciascun convivente può designare l'altro quale suo rappresentante: a)
in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e volere, al
fine di concorrere alle decisioni in materia di salute, nei limiti previsti
dalle disposizioni vigenti; b) in caso di morte, per quanto riguarda la
donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le
celebrazioni funerarie, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti.
2. La designazione è effettuata mediante atto scritto e autografo; in
caso di impossibilità a redigerlo, viene formato un processo verbale
alla presenza di tre testimoni, che lo sottoscrivono.
Art. 6
(Permesso di soggiorno)
1. Il cittadino straniero extracomunitario o apolide, convivente con un
cittadino italiano e comunitario, che non ha un autonomo diritto di soggiorno,
può chiedere il rilascio di un permesso di soggiorno per convivenza.
2. Il cittadino dell'Unione europea, convivente con un cittadino italiano, che
non ha un autonomo diritto di soggiorno, ha diritto all'iscrizione anagrafica
di cui all'articolo 9 del decreto legislativo di attuazione della direttiva
2004/38/CE.
Art. 7 (Assegnazione di alloggi di edilizia pubblica)
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano tengono conto della
convivenza di cui all'articolo 1 ai fini dell'assegnazione di alloggi di
edilizia popolare o residenziale pubblica.
Art. 8 (Successione nel contratto di locazione)
1. In caso di morte di uno dei conviventi che sia conduttore nel contratto di
locazione della comune abitazione, l'altro convivente può succedergli
nel contratto, purché la convivenza perduri da almeno tre anni ovvero vi siano
li comuni. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nel caso di
cessazione della convivenza nei confronti del convivente che intenda subentrare
nel rapporto di locazione.
Art. 9 ( Agevolazioni e tutele in materie di lavoro)
1. La legge e i contratti collettivi disciplinano i trasferimenti e le
assegnazioni di sede dei conviventi dipendenti pubblici e privati al fine di
agevolare il mantenimento della comune residenza, prevedendo tra i requisiti
per l'accesso al beneficio una durata almeno triennale della convivenza.
2. Il convivente che abbia prestato attività lavorativa continuativa
nell'impresa di cui sia titolare l'altro convivente può chiedere, salvo
che l'attività medesima si basi su di un diverso rapporto, il
riconoscimento della partecipazione agli utili dell'impresa, in proporzione
dell'apporto fornito.
Art. 10 ( Trattamenti previdenziali e pensionistici)
1. In sede di riordino della normativa previdenziale e pensionistica, la legge
disciplina i trattamenti da attribuire al convivente, stabilendo un requisito
di durata minima della convivenza, commisurando le prestazioni alla durata
della medesima e tenendo conto delle condizioni economiche e patrimoniali del
convivente superstite.
Art. 11 ( Diritti successori )
1. Trascorsi nove anni dall'inizio della convivenza, il convivente concorre
alla successione legittima dell'altro convivente, secondo le disposizioni dei
commi 2 e 3.
2. Il convivente ha diritto a un terzo dell'eredità se alla successione
concorre un solo lio e ad un quarto se concorrono due o più li. In
caso di concorso con ascendenti legittimi o con fratelli e sorelle anche se
unilaterali, ovvero con gli uni e con gli altri, al convivente è
devoluta la metà dell'eredità.
3. In mancanza di li, di ascendenti, di fratelli o sorelle, al convivente si
devolvono i due terzi dell'eredità, e, in assenza di altri parenti entro
il secondo grado in linea collaterale, l'intera eredità.
4. Al convivente, trascorsi almeno nove anni dall'inizio della convivenza, e
fatti salvi i diritti dei legittimari, spettano i diritti di abitazione nella
casa adibita a residenza della convivenza e di uso sui mobili che la corredano,
se di proprietà del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla quota
spettante al convivente.
5. Quando i beni ereditari di un convivente vengono devoluti, per testamento o
per legge, all'altro convivente, l'aliquota sul valore complessivo netto dei
beni prevista dall'articolo 2, comma 48, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.
262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286,
è stabilita nella misura del cinque per cento sul valore complessivo
netto eccedente i 100.000 euro.
Art. 12 ( Obbligo alimentare )
1. Nell'ipotesi in cui uno dei conviventi versi in stato di bisogno e non sia
in grado di provvedere al proprio mantenimento, l'altro convivente è
tenuto a prestare gli alimenti oltre la cessazione della convivenza, purché perdurante
da almeno tre anni, con precedenza sugli altri obbligati, per un periodo
determinato in proporzione alla durata della convivenza. L'obbligo di prestare
gli alimenti cessa qualora l'avente diritto contragga matrimonio o inizi una
nuova convivenza ai sensi dell'articolo 1.
Art. 13 (Disposizioni transitorie e finali)
1. I conviventi sono titolari dei diritti e degli obblighi previsti da altre
disposizioni vigenti per le situazioni di convivenza, salvi in ogni caso i
presupposti e le modalità dalle stesse previste.
2. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
può essere fornita la prova di una data di inizio della convivenza
anteriore a quella delle certificazioni di cui all'articolo 1, comma 2. La
disposizione di cui al presente comma non ha effetti relativamente ai diritti
di cui all'articolo 10 della presente legge.
3. Il termine di cui al comma 2 viene computato escludendo i periodi in cui per
uno o per entrambi i conviventi sussistevano i legami di cui all'articolo 1,
comma 1, e le cause di esclusione di cui all'articolo 2.
4. In caso di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio
può essere fornita, entro tre mesi dal passaggio in giudicato della
sentenza, da parte di ciascuno dei conviventi o, in caso di morte intervenuta
di un convivente, da parte del superstite, la prova di una data di inizio della
convivenza anteriore a quella della iscrizione di cui all'articolo 1, comma 2,
comunque successiva al triennio di separazione calcolato a far tempo
dall'avvenuta izione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale.
5. I diritti patrimoniali, successori o previdenziali e le agevolazioni
previsti dalle disposizioni vigenti a favore dell'ex coniuge cessano quando
questi risulti convivente ai sensi della presente legge.
6. I diritti patrimoniali, successori o previdenziali e le agevolazioni
previsti dalla presente legge cessano qualora uno dei conviventi contragga
matrimonio.
Art. 14
(Copertura finanziaria)
1. All'onere derivante dall'articolo 11, pari ad euro 4 milioni e 600 mila per
l'anno 2008 ed euro 5 milioni a decorrere dall'anno 2009 si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,
comma 20, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, iscritta all'U.P.B. dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri
decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Privacy
|
© ePerTutti.com : tutti i diritti riservati
:::::
Condizioni Generali - Invia - Contatta