diritto |
|
|||||
Diritto dell'unione europea
CONSIGLIO EUROPEO
E' nato parallelamente ma all'esterno della struttura istituzionale Comunitaria, dalla prassi delle riunioni al vertice fra i Capi di Stato o di Governo degli Stati Membri che dal 1961 si sono tenute per discutere della Comunità.
Tale prassi trova la prima formalizzazione al VERTICE DI PARIGI del 1974 in cui i Capi di Stato decisero di riunirsi come CONSIGLIO EUROPEO con cadenza periodica ( 3 volte l'anno ) sotto la presidenza del Capo di Stato o di Governo che in quel momento esercita la Presidenza del Consiglio della Comunità.
ART. 2 ATTO UNICO EUROPEO sancisce poi la sua esistenza e la cadenza delle sue riunioni
NON E' UN' ISTITUZIONE DELLA COMUNITA'
TRATTATO DI NIZZA -> precisa che dal 2002 una riunione del Consiglio Europeo per ciascuna presidenza si terrà a Bruxelles mentre quando l'Unione conterà almeno 18 Membri tutte le riunioni dovranno aver luogo nella predetta città.
RUOLO -> impulso e definizione degli orientamenti politici generali necessari allo sviluppo dell' Unione Europea + definizione della politica estera e di sicurezza comune ( politica comune di difesa ) + il Trattato di Nizza ne ha fatto la nuova sede di appello in tema di cooperazione rafforzata quando uno degli Stati Membri si opponga all'autorizzazione prevista per tale cooperazione + decide in merito agli indirizzi per le politiche economiche dei membri
COMPITI -> deve presentare al Parlamento Europeo una relazione dopo ciascuna delle sue riunioni ed una relazione annuale scritta sui progressi compiuti dall' Unione
DELIBERE -> con maggioranza qualificata
IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
E' composto dai rappresentanti di tutti gli Stati Membri scelti nell'ambito dei rispettivi Governi in funzione della materia trattata ( in genere sono ministri ) .
È l'organo decisionale della Comunità.
La decisione di assumere tale denominazione è stata adottata nel 1993 dopo l'entrata in vigore del Trattato di Maastricht
E' UN ORGANO DI STATI, in quanto i membri che lo compongono rappresentano i rispettivi stati membri ed a questi ultimi rispondono.
E' un organo a COMPOSIZIONE VARIABILE
Normalmente siede in Consiglio il Ministro nazionale designato in relazione all'oggetto delle questioni all'ordine del giorno.
Se l'ordine del giorno è misto può accadere che partecipino più ministri in rappresentanza dello stesso Paese alternandosi nel prendere la parola,anche se il voto rimane sempre uno.
Nella prassi si usa distinguere tra Consiglio Affari Generali a cui partecipano i Ministri degli Esteri dai Consigli Settoriali che riuniscono i Ministri di volta in volta competenti (ad es. -> consiglio agricoltura, industria, trasporti .
Il motivo di questa distinzione è puramente pratico.
Il ministro è titolare di un "mandato imperativo".
La PRESIDENZA del Consiglio spetta A CIASCUNO STATO per la durata di UN SEMESTRE ( ART. 203 )
Il Paese che a turno presiede il Consiglio :
rappresenta il Consiglio in tutte le sedi in cui è necessario
convoca il Consiglio di propria iniziativa o su richiesta della Commissione o di un Membro
risponde alle interrogazioni del Parlamento per conto del Consiglio
cura le relazioni internazionali della Comunità
E' assistito da un SEGRETARIATO GENERALE con sede a Bruxelles che ne rappresenta il supporto funzionale ed amministrativo, posto sotto il controllo di un Segretario Generale Aggiunto ( il Segretario Generale infatti ha la diversa funzione di alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza ).
Entrambi i funzionari sono nominati dal Consiglio.
Il responsabile della preparazione del lavoro del Consiglio e della realizzazione dei compiti attribuiti dallo stesso Consilio è il COREPER ( Comitato dei rappresentanti permanenti degli Stati Membri ) .
Esso è un organismo autonomo, intergovernativo, che funge da struttura di collegamento tra la Comunità ed i Paesi Membri coordinando il lavoro di tante Commissioni Tecniche che preparano l'attività normativa del Consiglio ed allo stesso tempo ne rappresentano il filtro politico.
Inoltre esso è la sede dove si svolgono i negoziati tra gli Stati membri e dove spesso vengono raggiunti compromessi tra diversi interessi per facilitare l'opera del Consiglio.
LE FUNZIONI DEL CONSIGLIO:
ART. 202 del TRATTATO CE -> Al Consiglio è stato attribuito IL PIU' VASTO POTERE NORMATIVO che si esprime principalmente tramite l'adozione di DIRETTIVE E REGOLAMENTI.
->provvede al coordinamento delle politiche economiche generali degli Stati Membri e dispone di potere decisionale (subordinato però alle condizioni poste dai Trattati).
Inoltre HA LA PIU' VASTA RESPONSABILITA' DEI RAPPORTI ESTERNI, infatti è lui ad autorizzare la Commissione a negoziare accordi internazionali così come è solo lui a concluderli.
ART. 308 TRATTATO CE -> disposizione chiave all'interno del sistema -> consente al Consiglio di adottare un atto normativo in materie non espressamente attribuite alla sfera delle competenze comunitarie quando " un'azione della Comunità risulti necessaria per raggiungere nel funzionamento del mercato comune uno degli scopi della Comunità".
Il potere decisionale del Consiglio si manifesta anche nella formazione ed approvazione del bilancio
DELIBERE -> prese a maggioranza qualificata dei Membri con riferimento alla ponderazione dei voti di ciascun Membro
-> sono prese con 62 voti a favore le proposte della Commissione
-> sono prese con 62 voti a favore di almeno 10 Stati Membri tutte le altre decisioni
questo per evitare una convergenza dei soli "grandi Stati" o un blocco da parte di tutti i "piccoli Stati".
Per alcune delibere è richiesta l' unanimità:
a) relativamente alla procedura di formazione degli atti comunitari
b) ogni volta che il consiglio voglia discostarsi dalla posizione della Commissione
c) quando sulla posizione comune del Consiglio vi sia stato voto negativo del Parlamento
d) molte altre riguardanti per es. provvedimenti opportuni per combattere la discriminazione, le misure in materia di passaporti, la stipulazione di accordi internazionali in politica estera di sicurezza comune ecc.
ART. 205 -> l'astensione dei membri presenti non ostano le delibere del Consiglio per le quali è richiesta l'unanimità; l'unanimità significa "assenza di voti negativi" e non convergenza di voti positivi.
il Consiglio attribuisce alla Commissione le competenze di esecuzione degli atti che adotta salvo casi specifici.
LA COMMISSIONE
E' un organo di individui, nel senso che i suoi membri esercitano le loro funzioni in piena indipendenza nell'interesse generale della Comunità. ART.213
E' l'istituzione che ha sostituito nel Luglio 1967 l'Alta Autorità della CECA ed EURATOM.
NOMINA E COMPOSIZIONE :
Il numero di membri della Commissione è 20 ( con l'allargamento cambierà fino ad un massimo di 27 ).
Il mandato dei commissari è rinnovabile ed è di 5 anni ( allineato alla durata di una legislatura del Parlamento ).
È un organo a tempo pieno che si riunisce almeno una volta alla settimana
Questo giustifica l'incompatibilità prevista per i membri della Commissione con qls altra carica.
È nominata ai sensi dell'ART. 241:
La responsabilità di nomina del Presidente e dei Membri della Commissione spetta al Consiglio ( nella composizione di Capi di Stato e di Governo ) il quale designa a maggioranza qualificata innanzi tutto la persona che intende nominare Presidente e che dovrà subito essere approvata dal Parlamento Europeo, poi tutte le altre persone.
La Commissione poi nel suo insieme sarà sottoposta al voto del Parlamento Europeo.
Ad approvazione ricevuta il Consiglio nomina formalmente il Presidente ed i Commissari.
COMPITI DEL PRESIDENTE (ART. 217) :
- fissare gli orientamenti politici della Commissione ; l'organizzazione interna ed il
coordinamento dell'attività della Commissione ;
- la rappresentanza esterna della Commissione ;
- struttura e ripartisce le competenze ai singoli commissari;
- nomina i vicepresidenti e può se necessario far rassegnare le dimissioni ad un membro.
Ciascun commissario ha la responsabilità di un settore di attività.
E' definita comunemente L'ESECUTIVO DELLA COMUNITA'.
Questo perché il suo compito principale è quello di far applicare i Trattati e gli atti comunitari, oltre alla gestione delle varie politiche comuni
ART. 218 -> la Commissione fissa il proprio regolamento interno in piena autonomia e provvede alla sua pubblicazione
ART. 218 -> le delibere sono prese a > assoluta dei membri che la compongono ma la prassi non da conto dei voti e questo manifesta la responsabilità collettiva che essa sempre si assume.
COMPITI E POTERI DELLA COMMISSIONE :
Partecipa in modo sostanziale al processo di formazione delle norme e ne controlla
l'esecuzione;
rappresenta la Comunità nei rapporti esterni ;
- ha un potere autonomo di decisione in settori specificatamente definiti dal Trattato ;
- qualora il Consiglio lo preveda nei suoi atti, ha un potere delegato ;
ha un quasi esclusivo potere di iniziativa rispetto all'adozione da parte del Consiglio di
regolamenti, direttive e decisioni ( è quasi sempre su proposta della Commissione che i
diversi atti normativi vengono adottati ) .
La proposta della commissione è il frutto di valutazioni tecniche, economiche ed in parte
giuridico, da una commissione di esperti anche esterni alla struttura, e dagli organismi di
categoria e poi sottoposto all' approvazione collegiale.
► LA CORTE DEI CONTI
La funzione normativa è esercitata nella sostanza dal Consiglio ed è composta da diverse fasi :
L' adozione di un atto da parte del Consiglio è preceduta dalla consultazione del Parlamento che non è vincolante ma obbligatoria .
La consultazione assume carattere di elemento sostanziale della validità dell'atto che dunque sarà viziato da nullità se questa non avviene .
Rappresenta uno strumento di effettiva partecipazione del Parlamento al processo legislativo della Comunità, espressione di un fondamentale principio di democrazia secondo cui i popoli partecipano all'esercizio del potere tramite un'assemblea rappresentativa.
Il Parlamento deve quindi esprimere effettivamente la propria posizione .
Quindi quando il Trattato prevede la previa consultazione del Parlamento il Consiglio non può adottare un atto che non rifletta la proposta della Commissione così come esaminata dal Parlamento.
B) LA PROCEDURA DI CONCERTAZIONE TRA PARLAMENTO E CONSIGLIO
Avviene con la partecipazione "attiva" della Commissione
Ciascuna istituzione può chiedere l'apertura di una procedura in presenza di 3 condizioni :
per atti di portata generale
con implicazioni finanziarie notevoli
la cui adozione non sia imposta da atti preesistenti
in particolare quando il Consiglio intende discostarsi dal parere del Parlamento.
Quando manca una delle 3 condizioni non si apre la procedura.
Si apre con una POSIZIONE COMUNE espressa dal consiglio
Si realizza con una COMMISSIONE DI CONCERTAZIONE tra Consiglio ed una Delegazione del Parlamento di numero pari a quello dei membri del Consiglio.
Termina in 3 mesi .
Ha lo scopo di cercare accordo tra Parlamento e Consiglio.
Quando le posizioni sono vicine il Parlamento formula un nuovo parere e poi il Consiglio delibera in modo definitivo ( es. approvazione del bilancio )-
C) LA PROCEDURA DI COOPERAZIONE
Prevista per l'adozione di atti in gran parte collegati alla realizzazione del mercato unico.
È stata introdotta dal Trattato dell'Atto Unico
il trattato di Maastricht ha mantenuto invariata tale procedura oggi contemplata nell'ART. 252.
Quando è chiamato ad adottare un atto su proposta della Commissione e previo parere del Parlamento, il Consiglio esprime una "posizione comune" a > qualificata;
quindi la comunica al Parlamento il quale ha 3 MESI di tempo per approvarla; in caso di approvazione il Consiglio adotta l'atto così come se il Parlamento in questo tempo non si pronuncia;
il Parlamento può cmq a > assoluta respingere del tutto la posizione comune ( in questo caso il Consiglio può deliberare in seconda lettura ma solo all'unanimità), o proporre degli emendamenti ( in questo caso entro un mese la Commissione deve riesaminare la sua originaria proposta e trasmetterne il risultato al Consiglio che ha 3 mesi per adottare la nuova proposta a > qualificata o modificarla all'unanimità; decorso tale periodo senza deliberazioni la proposta è considerata non adottata).
Il ruolo del Parlamento appare rafforzato.
Con il Trattato di Amsterdam la procedura è stata ridimensionata e limitata a pochissime ipotesi:
a) adozione di regole per la procedura di sorveglianza multilaterale
b) deliberazione sul conio delle monete
C) LA PROCEDURA DI CODECISIONE
È una variante alla procedura di cooperazione.
Contemplata nell' ART. 251 DEL Trattato CE è una novità nel campo legislativo perché per la prima volta il Parlamento Europeo ed il Consiglio sono posti sullo stesso piano
La Commissione presenta una proposta al consiglio ed al Parlamento che formula un proprio parere e se vuole propone emendamenti;
Se il Consiglio accetta gli emendamenti può adottare l'atto e la procedura termina qui.
Se non li accetta il Consiglio delibera a > qualificata una Posizione Comune e la sottoporrà al Parlamento.
Se il Parlamento non si pronuncia o approva il Consiglio adotterà l'atto.
Se il Parlamento a > assoluta dei suoi membri dichiara di voler respingere la Posizione Comune, il Consiglio può ulteriormente precisare la sua posizione, ma se il Parlamento conferma il rigetto l'atto si considera NON ADOTTATO.
Se il Parlamento dichiara di voler proporre degli emendamenti il Consiglio ha 3 mesi per accoglierli tutti e procedere all'adozione dell'atto;
se non lo fa, si attiva il COMITATO DI CONCILIAZIONE (ART. 251) composto da un numero pari di membri delle due istituzioni al quale partecipa anche la Commissione con il compito di favorire un ravvicinamento delle posizioni e predisporre un "testo di compromesso"
Il Comitato viene convocato dal presidente del Consiglio e le ipotesi a questo punto sono :
a) se in 6 settimane il Comitato riesce a definire un progetto comune che viene poi nelle ulteriori 6 settimane approvato a > assoluta dal Parlamento e a > qualificata dal Consiglio l'atto viene approvato altrimenti no
b) se entro 6 settimane non viene approvato alcun progetto comune, l'atto si considera non adottato
N.B. il Parlamento dispone di diritto di veto in tutti i casi in cui il Comitato non pervenga al necessario accordo.
D) IL PARERE CONFORME AL PARLAMENTO
In alcune ipotesi il Parlamento è chiamato a dare il proprio parere conforme che in tali casi oltre che obbligatorio è pure vincolante ( diritto di veto )
Dove ?
nell'approvazione del bilancio
la comunità in origine era finanziata con contributi di Stati Membri; dal 1970 essa è invece finanziata tramite
a) la tariffa doganale comune applicata agli scambi con i Paesi Terzi
b) i prelievi agricoli
c) l'applicazione di un'aliquota sull'imponibile IVA pari ad una percentuale sul PNL dei membri
d) la "quarta risorsa" : un'aliquota percentuale rispetto al PIL dei membri
La decisione che definisce l'ammontare è presa all'unanimità ed in genere l'approvazione è condizionata dalla distinzione tra spese obbligatorie ( derivanti dagli obblighi del Trattato ed alle quali il Parlamento può proporre modifiche a > assoluta entro 45 gg al Consiglio che si pronuncerà entro 15 gg ) e non obbligatorie ( alle quali il Parlamento può entro 45 gg proporre a > qualificata emendamenti al Consiglio che si pronuncerà entro 15 gg per poi ripresentare il tutto al Parlamento che dovrà approvare con la > dei membri ed i 3/5 dei voti entro 15 gg).
Quando la procedura è stata espletata il presidente del Parlamento " contata che il bilancio è stato definitivamente adottato "
L'esecuzione del bilancio è curata dalla Commissione
nella stipulazione di accordi internazionali
la Comunità ha la capacità di stipulare accordi internazionali con Stati Terzi e con altre organizzazioni internazionali ART. 281 .
la Comunità ha pertanto personalità giuridica
le modalità di esercizio della competenza della Comunità in questo settore sono disciplinate dell'ART. 300 del Trattato che attribuisce in particolare la fase della conclusione al Consiglio che delibera su proposta della Commissione a > qualificata.
Il Parlamento è chiamato a formulare un parere sulla stipulazione dell'accordo
La Commissione in genere negozia su delega del Consiglio, fatta eccezione per 2 casi dove essa ha anche potere di concludere l'accordo e cioè in merito al riconoscimento di lasciapassare comunitari a Paesi Terzi e negli accordi di collegamento con altre organizzazioni internazionali
► LE NORME CONVENZIONALI
Sono le norme primarie del sistema giuridico comunitario.
Sono contenute nei Trattati Istitutivi delle Comunità Europee
Sullo stesso piano, gli atti posti in essere dal Consiglio.
Quando si parla di esse ci si riferisce alla "Costituzione della Comunità".
Regolano in via primaria la vita di relazione all'interno della Comunità.
Attribuiscono a loro volta forza e portata normativa agli atti delle istituzioni comunitarie, i quali, ponendosi al secondo livello del sistema, formano il "diritto comunitario derivato" .
ES. DI NORMATIVE CONVENZIONALI :
Trattato CECA (Parigi 1951-l952)
Trattato CEE ed EURATOM (Roma 1958)
ATTO UNICO EUROPEO (1986)
Trattato di MAASTRICHT (1993)
Ecc.
La natura giuridica di questi atti è quella di accordi internazionali
Hanno un'incidenza diretta ed immediata sulla situazione giuridica soggettiva oltre che dell'ente o dello Stato anche dei singoli.
LA SFERA DI APPLICAZIONE TERRITORIALE
La sfera di applicazione territoriale del diritto comunitario coincide con quella dell'insieme dei diritti nazionali.
L'ART. 299 del Trattato CE enumera per esteso gli Stati Membri cui si applica
Cmq le competenze della Comunità possono essere esercitate fino a dove si estende la giurisdizione degli Stati Membri;
pertanto sono comprese le zone di mare e gli spazi aerei sui quali si esercita legittimamente il potere di governo degli Stati Membri
Per alcuni territori sono previsti regimi particolari; alcuni di essi sono sottratti del tutto all'applicazione dei Trattati ( es. isole Faeroer e le zone di Cipro ) altri vi sono sottoposti con dei limiti ( es. Azzorre, Madeira, Canarie)
L'art.299 non esclude che e norme comunitarie possano produrre effetti anche al di fuori del territorio della Comunità( es. norme sulla concorrenza)
LA REVISIONE DEI TRATTATI
ART. 48 Trattato Unione Europea
Per cui la stessa procedura si applica per modificare le disposizioni appartenenti a tutti e 3 i pilastri.
Può essere attivata :
dalla Commissione
da uno Stato Membro
davanti al Consiglio, previa consultazione con il Parlamento.
Il Presidente del Consiglio convoca, una volta che esso abbia espresso parere favorevole, una conferenza di rappresentanti dei governi degli Stati Membri al fine di stabilire un accordo comune per le modifiche, le quali, adottate, entreranno in vigore una volta ratificate da tutti gli Stati membri conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.
Tutte le norme possono essere oggetto di revisione o di abrogazione?anche le norme fondamentali sono quindi suscettibili di modificazione?
Nel Trattato non vi è risposta.
► LA RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE TRA COMUNITA' E STATI MEMBRI
Non è prevista in modo espresso nei Trattati istitutivi ma in essi si evince cmq che la Comunità agisce nei limiti delle competenze che le sono espressamente conferite dai Trattati.
Quindi vige il PRINCIPIO DI ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE (art. 3 Trattato CE)
Sono cioè le stesse norme ad indicare in quale settore la Comunità gode di competenza
Agisce in via esclusiva per quanto riguarda
politiche comuni
agricoltura
trasporti
rapporti commerciali con paesi Terzi
mercato interno ( circolazione delle merci, sevizi, persone, capitali)
altro .
inoltre le competenze si basano anche sul PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA' formalmente definito a Maastricht (ART:5 Trattato CE)
Le istituzioni comunitarie sono tenute ad agire solo allorché il loro intervento si riveli indispensabile.
Tale articolo riconosce l'attribuzione di competenze sia esclusive che concorrenti.
La necessità dell'intervento è presunta quando si tratta di competenze esclusive mentre in caso di competenze concorrenti la Comunità deve valutare caso per caso.
Il significato ultimo di tale principio è soggetto a diverse interpretazioni contrapposte; per alcuni esso è sia il risultato che la premessa dell'allargamento delle competenze comunitarie, per altri esso fissa un limite nei confronti di ulteriori espansioni.
Probabilmente entrambe le considerazioni contengono delle verità nel senso che esso risponde a sensibilità, concezioni ed interessi diversi ed in certa misura contrastanti.
Bisogna aggiungere che tale principio oltre che a definire l'equilibrio di competenze tra Comunità e Stati Membri pone anche le basi di un'attività legislativa ed amministrativa che rispecchi meglio le attese e gli interessi dei cittadini.
Il principio di sussidiarietà è inoltre espressione del CRITERIO DI PROPORZIONALITA', che impone di graduare i mezzi prescelti rispetto alle caratteristiche dell'obiettivo di volta in volta perseguito.
ES. si fanno interventi legislativo-regolamentari come raccomandazioni, mutuo riconoscimenti ecc.
Questo criterio richiede che l'autorità comunitaria verifichi attentamente l'opportunità di agire mediante atti vincolanti o non vincolanti privilegiando questi ultimi in linea di principio.
► I PRINCIPI DEL DIRITTO COMUNITARIO
Non esiste una norma analoga a quella contenuta nello Statuto della Corte di Giustizia che prevede "l'applicazione di principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili".
Tuttavia l'ART. 288 rinvia ai "principi generali comuni ai diritti degli Stati Membri"
Cmq nella prassi comunitaria la rilevanza e l'applicazione di "principi" non è di poco rilievo.
Il più delle volte sono usati al fine di individuare i limiti dell'esercizio di poteri da parte dell'amministrazione nei confronti degli amministrati o più in generale per determinare la legittimità di un atto o comportamento di un'istituzione comunitaria o Stato membro.
Sono veri e propri PARAMETRI DI LEGITTIMITA'
Appartengono al diritto comunitario, non sono presi in prestito di volta in volta
I più importanti :
principio della CERTEZZA DEL DIRITTO
Riguarda la trasparenza dell'attività amministrativa nel senso che la normativa comunitaria deve essere chiara e la sua applicazione prevedibile per coloro che vi sono sottoposti in modo che possano agire in modo adeguato.
Principio del LEGITTIMO AFFIDAMENTO
Viene in rilievo in genere nell'ipotesi di modificazione improvvisa di una disciplina e la sua violazione può costituire motivo di invalidità di essa; entra in gioco quando l'amministrazione abbia fatto nascere nell'interessato con il suo comportamento un'aspettativa ragionevole e fondata.
Principio di SUSSIDIARIETA'
La Comunità interviene solo se e nella misura in cui gli obiettivi previsti non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati Membri; è un elemento regolatore della competenza comunitaria.
Principio di PROPORZIONALITA'
Consente di verificare la legittimità di un atto che imponga un obbligo o una sanzione in base alla sua idoneità o necessità rispetto ai risultati che si vogliono conseguire; quindi per es. che la sanzione in caso di una violazione non sia più grave di quanto necessario.
È un criterio di ragionevolezza
Principio dell' EFFETTO UTILE
L'applicazione e l'interpretazione delle norme deve essere funzionale al raggiungimento delle loro finalità
Principio della LEALE COOPERAZIONE
È l'ART: 10 del Trattato.
Sancisce l'obbligo degli Stati Membri di assicurare l'esecuzione degli obblighi sanciti dal diritto comunitario, facilitare l'assolvimento dei compiti della Comunità e astenersi dal porre in essere misure che possano compromettere la realizzazione degli scopi del Trattato.
Inoltre sancisce anche il dovere di leale cooperazione reciproca (aiuti, agricoltura) tra Stati e tra Stati e istituzioni
Principio di UGUAGLIANZA
Trova riconoscimento nel trattato:
a) nella forma di divieto di discriminazione fondato sulla nazionalità ART. 12
b) nella disciplina concernente le organizzazioni comuni di mercato che esclude discriminazioni fra produttori e consumatori della Comunità ART.34
c) nell' ART 141 che parla della pari retribuzione fra lavoratori maschi e femmine nello stesso lavoro
principio della TUTELA GIURISDIZIONALE PIENA ED EFFETIVA
Che sancisce l'obbligo di motivazione e trasparenza degli atti cui sono tenute le amministrazioni nazionali e comunitarie.
► Da ricordare :
● ART. 6 n. 2 Trattato Unione Europea
L'Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma nel 1950.
Tali diritti fondamentali sono " principi generali del diritto comunitario"
● Carta dei diritti fondamentali dell'unione Europea Nizza 2000, proclamata solennemente dal Parlamento, dalla Commissione e dal Consiglio Europeo.
Rende esplicita e solenne l'affermazione di una serie di valori.
DIRITTO COMUNITARIO DERIVATO
Insieme di atti giuridici, adottati da istituzioni comunitarie nei limiti delle competenze e con gli effetti che il trattato sancisce, posti in essere attraverso procedimenti deliberativi che si svolgono ed esauriscono in modo del tutto indipendente da quelli nazionali ma che incidono in modo rilevante sugli ordinamenti giuridici interni dei singoli.
► ATTI VINCOLANTI : REGOLAMENTI, DECISIONI, DIRETTIVE
● REGOLAMENTI :
Sono l'equivalente della legge negli ordinamenti statali.
Hanno portata generale, perciò sono applicabili non ad un numero definito di destinatari ma a categorie di destinatari.
La loro portata generale è spesso sottoposta alla verifica della Corte di Giustizia sotto il profilo della sua impugnabilità da parte dei singoli, in quanto questi ultimi possono impugnare solo quegli atti che li riguardano direttamente ed individualmente, e quindi solo gli atti che non hanno portata generale.
La natura dell'atto deve quindi essere individuata in relazione alla sua sostanza e non alla sua forma e quindi con riguardo agli effetti che produce e non agli effetti che mira a produrre.
ART. 249 sono obbligatori
Quindi i destinatari del regolamento sono tenuti a dare applicazione completa ed integrale alle norme regolamentari; ciò preclude agli Stati la possibilità di formulare opposizioni o riserve all'atto della sua adozione.
ART. 249 co.2 Sono direttamente applicabili in ciascuno degli Stati Membri
La mancata pubblicazione non influisce sulla validità dell'atto ma ne impedisce di produrre effetti obbligatori sino a che non avviene.
Entra in vigore dalla data che esso stesso prevede o in mancanza 20 gg dopo la pubblicazione
● DECISIONE :
È un atto obbligatorio in tutti i suoi elementi
A differenza del regolamento ha destinatari specificatamente designati ed è priva quindi di portata generale.
Corrisponde all'atto amministrativo nei sistemi giuridici nazionali, dunque è un atto che crea, modifica, estingue situazioni giuridiche soggettive in capo ai destinatari che possono essere Stati così come persone fisiche.
Possono essere adottate dal Consiglio o dalla Commissione.
Quando impone qualcosa come per es. un amento essa è un titolo esecutivo;
la procedura di esecuzione sarà poi regolata dalle norme nazionali del destinatario.
Non serve la pubblicazione anche se nella prassi le decisioni più rilevanti sono pubblicate.
● DIRETTIVA
ART. 249 co. 3 vincola lo Stato Membro a cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, per i mezzi la competenza può andare ai destinatari.
Non ha portata generale, quindi vincola solo il destinatario.
Produce effetti obbligatori, ma l'obbligo riguarda il risultato.
Se ci sono difficoltà si può richiedere una proroga.
Ci sono dei doveri nel periodo tra l'entrata in vigore della direttiva e la scadenza del termine di attuazione e cioè l'obbligo di " standstill" ( obbligo della buona fede) secondo il quale i destinatari devono astenersi dall'adottare disposizioni che possano compromettere gravemente il risultato prescritto.
La discrezionalità nei mezzi non è proprio assoluta, deve essere ritenuta adeguata
Particolarità : direttive dettagliate = la loro rilevanza si manifesta soprattutto nell'impatto con gli ordinamenti nazionali e la sfera giuridica dei singoli in quanto possono assumere la stessa portata ed efficacia dei regolamenti (es. mercato interno).
Indicano con precisione le norme interne che gli Stati sono tenuti ad adottare, in questo modo la discrezionalità dello Stato si riduce alla scelta della forma giuridica interna da dare alla norma già fissata sul piano comunitario
GLI ATTI NON VINCOLANTI : RACCOMANDAZIONI E PARERI
Il potere di adottare questi atti è riconosciuto a tutte le istituzioni comunitarie.
Un ruolo privilegiato è attribuito alla Commissione ART. 211 che può formulare entrambi gli atti sia se richiesto sia di propria iniziativa.
RACCOMANDAZIONI :
Sono normalmente dirette agli Stati Membri e contengono l'invito a conformarsi ad un certo comportamento.
Non hanno carattere vincolante ma questo non esclude qls effetto giuridico, infatti la Corte ha sentenziato che i giudici nazionali devono cmq tenerne conto ai fini dell'interpretazione di norme nazionali o di altri atti comunitari vincolanti.
La pubblicazione non è obbligatoria anche se per prassi avviene.
● PARERI :
Costituiscono l'atto con cui le stesse istituzioni o altri organi comunitari fanno conoscere il loro punto di vista su di una data materia.
Attraverso i pareri l'istituzione esercita una funzione di orientamento.
Non hanno carattere vincolante e non serve che siano pubblicati anche se nella prassi questo avviene cmq.
Il Trattato definisce pareri anche le "deliberazioni" che vengono adottate da organi partecipi del processo legislativo comunitario nell'esercizio della loro funzione consultiva.
ELEMENTI COMUNI AGLI ATTI COMUNITARI : MOTIVAZIONE, BASE GIURIDICA,
● MOTIVAZIONE :
Gli atti comunitari vincolanti devono essere naturalmente motivati,pena l'annullamento per violazione delle forme sostanziali ART. 230
Perché l'obbligo di motivazione sia adempiuto è necessario che l'atto contenga la specificazione degli elementi di fatto e di diritto sui quali l'istituzione è fondata ART. 253
Questo per far capire agli Stati Membri come agisce l'istituzione, come essa ha applicato il Trattato ed in più consente al Tribunale ed alla Corte di esercitare un controllo giurisdizionale adeguato.
La motivazione deve essere comunicata all'interessato contestualmente all'atto che gli arreca pregiudizio; essa deve essere chiara e precisa nel descrivere l'iter logico che ha seguito nel porre in essere l'atto e le ragioni di fatto e di diritto che lo hanno indotto.
Il difetto o la carenza della motivazione sono vizi che si traducono nella violazione di forme sostanziali.
● BASE GIURIDICA :
Sono le norme a cui è necessario che l'atto vincolante faccia riferimento.
L'ordinamento comunitario tende ad integrarsi all'ordinamento interno di uno Stato.
L'ordinamento comunitario non costituisce un ordinamento chiuso e autosufficiente ma per realizzarsi ha bisogno dell'integrazione con gli ordinamenti interni degli Stati membri.
EFFETTO DIRETTO O DIRETTA EFFICACIA :
Se un atto comunitario contiene una norma precisa e ben chiara, tale norma produce effetti in capo ai singoli anche se lo Stato non ha provveduto a trasporre l'atto nell'ordinamento nazionale.
"Ha un intento pedagogico per ovviare alle negligenze e ritardi di adempimento puntuale e corretto degli obblighi imposti dalla direttiva da parte degli stati membri-> è una vera sanzione in quanto attribuisce al giudice nazionale il compito di realizzare cmq lo scopo della direttiva in funzione delle posizioni giuridiche individuali lese dal comportamento dello Stato"
DIRETTA APPLICABILITA' :
È una caratteristica tipica del regolamento comunitario in quanto atto
Indica che esplica i suoi effetti negli ordinamenti statali nel momento stesso in cui entra in vigore nell'ordinamento comunitario, non necessitando di alcuna disposizione nazionale di recepimento.
IL PRIMATO DEL DIRITTO COMUNITARIO SU QUELLO INTERNO
In caso di conflitto fra norme di diritto comunitario e norme nazionali, le prime prevalgono sulle seconde.
tale principio si applica per la prima volta nella Sentenza Costa vs Enel -
Quindi la norma interna deve essere disapplicata ( cioè non applicata) sia che sia anteriore, sia che sia successiva alla norma comunitaria, senza doverne chiedere o attenderne la previa rimozione in via legislativa o mediante qls altro procedimento costituzionale.
come nella sentenza Simmenthal vs Amministrazione delle Finanze -
Una normativa nazionale incompatibile con il diritto comunitario è del tutto priva di efficacia anche se successiva
LA TUTELA GIURISDIZIONALE
il sistema di tutela giurisdizionale si articola in 2 piani procedurali distinti ma collegati :
il controllo diretto della Corte di Giustizia e/o del Tribunale (la decisione della causa spetta al giudice comunitario)
il controllo indiretto della Corte di Giustizia (la decisione della causa spetta al giudice nazionale)
► IL CONTROLLO DIRETTO SULLA LEGITTIMITA' DEGLI ATTI COMUNITARI
È attribuito alla competenza esclusiva del giudice comunitario e si realizza attraverso più procedure e con effetti diversi :
Azione di annullamento regolata dall'ART. 230
consiste nell'impugnazione mediante ricorso di un atto adottato dalle istituzioni comunitarie che si pretende viziato o pregiudizievole.
Gli atti impugnabili in questo caso:
sono quelli adottati congiuntamente dal Consiglio e dal Parlamento, gli atti posti in essere dal Consiglio o dalla Commissione o dalla Banca Centrale che non siano pareri o raccomandazioni, nonché gli atti del Parlamento Europeo destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di Terzi.
Quindi sono impugnabili unicamente gli atti vincolanti
Quindi in via di principio solo le direttive, i regolamenti e le decisioni;
ma nel corso degli anni la categoria si è allargata, infatti la Corte ha aggiunto tutti gli atti posti in essere da istituzioni comunitarie che producano, o mirino a farlo, effetti vincolanti per i destinatari; quindi indipendentemente dal "nomen iuris" dell'atto.
Sono cmq gli atti definitivi ( non i preparatori come le comunicazioni al denunciante che non ci sono elementi per un'apertura di procedura di violazione di qlc norma o le comunicazioni ad un'impresa dell'apertura una procedura d'inchiesta)
Chi è legittimato ad impugnare:
ART.230 ->gli Stati Membri, il Consiglio, la Commissione, il Parlamento, le persone fisiche e giuridiche( queste ultime solo contro decisioni prese nei loro confronti direttamente e individualmente ed in primo grado non dinanzi alla Corte ma al Tribunale)
-> la Corte dei Conti e la BCE solo per la salvaguardia delle proprie prerogative
Termine per l'impugnazione:
2 mesi dalla pubblicazione dell'atto; non c'è decadenza quando si parla di invalidità ed inesistenza dell'atto
I vizi che possono essere fatti valere:
incompetenza quando l'istituzione che aveva emanato l'atto non aveva il potere per farlo
violazione delle forme sostanziali cioè mancanza di un requisito di forma essenziale per la formulazione dell'atto come il difetto di motivazione o la mancata consultazione di un'altra istituzione ( Consiglio-Parlamento)
violazione di legge , il più frequente,violazione di norme del trattato o di diritto derivato o di principi generali o di norme consuetudinarie
sviamento di potere quando l'amministrazione esercita un potere con lo scopo di raggiungere fini diversi da quelli per cui il potere le è stato conferito
sviamento di procedura vedi sopra
il ricorso al giudice non a effetto sospensivo per l'atto mal'ART. 242 prevede la possibilità di chiedere alla Corte la "sospensione in via cautelare"; la Corte può poi adottare misure diverse dalla sospensione ma che ritiene necessarie.
La misura viene decisa dal Presidente della Corte
Esito del giudizio :
in caso di accoglimento del ricorso si ha l'annullamento dell'atto impugnato con efficacia dal giorno della pronuncia, in caso contrario l'atto esce indenne dalla procedura
Azione in carenza o ricorso in carenza ART. 232
Constatazione da parte della Corte di Giustizia della omissione di atti dovuti da parte di istituzioni che a ciò erano tenute = illegittima inattività
Soggetti legittimati a ricorrere:
Stati membri, istituzioni diverse da quelle imputate ( ricorrenti privilegiati) persone fisiche o giuridiche (ricorrenti secondari).
Procedura:
l'istituzione a cui è rimproverata l'inerzia deve essere formalmente invitata a prendere posizione ( cioè adottare le misure richieste) ; dalla messa in mora ha 2 mesi per farlo in caso contrario il ricorso può avvenire nei 2 mesi successivi.
Se la Corte ordinerà l'osservanza dell'atto l'istituzione sarà obbligata a porlo in essere.
Eccezione di invalidità ART. 241
In particolare si rivolge al regolamento, ed è un'eccezione che si può sollevare durante un procedimento già aperto per altri motivi davanti alla Corte per richiedere l'inapplicabilità del regolamento per gli stessi motivi dell'ART. 230
Azione di responsabilità extracontrattuale ART. 235
Dispone che la Corte è competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento di danni (art. 288) causati dalle istituzioni o dagli agenti della Comunità nell'esercizio delle loro funzioni.
La Comunità è tenuta a risarcire il danno ( anche per quelli provocati dalla BCE pur non essendo istituzione comunitaria)
Questa è una competenza esclusiva
La responsabilità della Comunità avviene anche con l'emanazione di atti illegittimi.
Si deve cmq verificare un danno certo e reale ed un rapporto di causalità diretto
È risarcibile sia il danno morale che il materiale
Contenzioso in materia di personale ART. 236
Tra la Comunità ed i suoi agenti, in primo grado passa attraverso il Tribunale.
Obbligatoria ed esclusiva è la competenza
Deve essere fatto entro 3 mesi dalla decisione che porta al reclamo.
Il tutto è regolato dallo statuto del personale art. 90-91
IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE E LA REVOCAZIONE
l'impugnazione della sentenza di primo grado deve essere proposta entro 2 mesi dalle parti principali ed intervenute e deve essere diretta a rimediare ad errori in diritto della prima sentenza.
Deve indicare i punti della sentenza impugnata di cui si chiede l'annullamento perché viziati.
I vizi censurabili possono essere:
incompetenza del Tribunale
vizi di procedura
violazione del diritto comunitario
e quindi vizi che sono suscettibili di pregiudicare l'uniforme applicazione del diritto comunitario.
In base all'ART. 119 del regolamento di procedura la Corte può dichiarare il ricorso irricevibile ed infondato;
se invece l'impugnazione si accoglie questo comporta l'annullamento della pronuncia del Tribunale, inoltre la Corte se lo stato degli atti lo consente può decidere essa stessa la controversia.
Nel caso la Corte non possa decidere, la causa viene nuovamente rinviata al Tribunale, in tal caso però il giudice di primo grado è vincolato alla decisione della Corte sui punti di diritto.
L'ART.44 prevede l'istituto della revocazione della sentenza applicabile alle pronunce sia del Tribunale che della Corte.
Non si tratta di un'impugnazione bensì di un mezzo straordinario di ricorso.
Condizione necessaria è la scoperta dopo la sentenza di elementi di fatto nuovi anteriori alla sentenza e tali che avrebbero potuto far dare diversa soluzione.
Si dice che si fa opposizione, il tutto deve avvenire entro un mese dalla sentenza.
LA CORRETTA APPLICAZIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO NEGLI STATI MEMBRI : LA PROCEDURA D'INFRAZIONE
Essa si ricollega al ruolo attribuito alla Commissione, dall'ART 211 del Trattato, di custode della corretta applicazione da parte degli Stati membri del Trattato e degli atti comunitari.
È attivata dalla Commissione, ed è diretta a porre termine alla violazione del diritto comunitario e pertanto a far sì, che il comportamento di uno Stato membro si modifichi e sia coerente con il dettato delle norme.
La procedura d'infrazione è prevista dall'ART. 226 del trattato ed ha in primo luogo una fase pre-contenziosa sotto responsabilità ed impulso della Commissione tramite un'indagine, un controllo.
Se all'esito della verifica la Commissione ritiene che un'infrazione sia stata commessa, la stessa invia allo Stato membro una lettera di messa in mora che consiste in un'indicazione delle ipotesi di inosservanza del diritto comunitario che gli vengono imputate.
Lo Stato ha l'onere e la possibilità di rispondere, ma se la risposta non risulta adeguata alla Commissione, essa invierà allo Stato membro un parere motivato nel quale sono specificate le infrazioni che ancora si ritengono commesse e nel quale sono anche specificati i termini entro cui lo Stato è tenuto a mettere fine all'inadempimento.
La funzione di questa fase è stimolare per quanto possibile una soluzione non giudiziaria.
Con il parere motivato, la Commissione delimita definitivamente l'inadempimento imputato allo Stato membro.
Nel ricorso, i motivi di doglianza devono corrispondere perfettamente a quelli indicati nella fase pre-contenziosa nel parere motivato.
L'inadempimento deve essere rigorosamente provato e non deve essere fondato su presunzioni.
Non è previsto un termine per la presentazione del ricorso da parte della Commissione; essa, è da sottolineare, non ha l'obbligo di proseguire con la procedura d'infrazione, ma ne ha la facoltà; quindi ha ampio potere discrezionale.
La Corte se le si porta il caso davanti deve giudicare.
Sul proseguimento del procedimento non hanno influenza né l'adempimento tardivo, né il riconoscimento del proprio inadempimento da parte dello Stato.
La procedura è condotta contro tutto lo Stato.
La procedura può essere attivata anche da un altro Stato ART. 227 che investe la Commissione della sua doglianza, poi il procedimento è identico.
Particolarità :
procedura accelerata per alcune ipotesi ( si va dritti davanti alla Corte) :
ART. 88 materia di aiuti ; uno Stato eroga aiuti prima della pronuncia della Commissione
ART. 95 Stato abusa di potere concessogli applicando misure nazionali più rigorose
►EFFETTI DELLA SENTENZA DI INADEMPIMENTO E SANZIONE PECUNIARIA
Se lo Stato viene riconosciuto inadempiente, esso deve seguire le prescrizioni della sentenza e anche se essa non fissa alcun termine per l'esecuzione, è evidente che essa deve avvenire in tempi brevi, se non essere immediata.
Il Trattato di Maastricht ha aggiunto anche una sanzione pecuniaria per determinati casi come per es. la mancata abrogazione o adozione di norme.
La pena pecuniaria non è ben accetta anche perché molte volte l'infrazione non è voluta.
► COOPERAZIONE TRA GIUDICE NAZIONALE E COMUNITARIO : FUNZIONE ED OGGETTO DEL RINVIO PREGIUDIZIALE.
Dà al giudice nazionale, la facoltà di chiedere alla Corte una pronuncia sull'interpretazione o sulla validità di una norma comunitaria quando essa sia necessaria per risolvere la controversia che si sta trattando.
Come succede?
Una volta accertata la rilevanza di una norma per la risoluzione di un caso, il giudice nazionale deve chiedersi prima di decidere :
quale sia la corretta interpretazione della norma ( rinvio pregiudiziale di interpretazione)
se la norma sia valida ed efficace ( rinvio pregiudiziale di validità).
La funzione essenziale del rinvio pregiudiziale è di realizzare un' interpretazione e quindi un' applicazione del diritto comunitario, uniforme in tutti i Paesi membri in modo che esso abbia ovunque uguale efficacia.
La seconda funzione è quella di verificare così, anche se indirettamente, la legittimità di una legge nazionale rispetto al diritto comunitario.
La terza funzione è quella di completare il sistema di controllo sulla legittimità degli atti comunitari (competenza esclusiva della Corte).
L'oggetto del rinvio pregiudiziale, è quanto mai ampio;
per il rinvio d'interpretazione si tratta di tutto il sistema giuridico comunitario ( dai trattati istitutivi agli accordi con Stati Terzi
per il rinvio di validità si tratta degli atti posti in essere dalle istituzioni comunitarie ( sono quindi esclusi per es. le sentenze della Corte), e quindi gli atti vincolanti.
Ulteriori competenze al giudice comunitario sono arrivate con il Trattato di Amsterdam e riguardano :
circolazione di persone
cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale.
CONDIZIONI SOGGETTIVE E OGGETTIVE DEL RINVIO PREGIUDIZIALE
Il rinvio pregiudiziale può essere deciso da qlc giudice nazionale purchè si tratti della giurisdizione di un Membro
FACOLTA' ED OBBLIGO DI RINVIO
il giudice nazionale che non sia di ultima istanza ( Cassazione in Italia ) ha la facoltà di sottoporre alla Corte un quesito pregiudiziale ogni volta che la risposta è indispensabile per la risoluzione di una controversia.
Il giudice che ha rivolto il quesito deve essere lo stesso che riceverà la risposta.
Se il giudice è di ultima istanza esso ha l'obbligo di sottoporre il quesito alla Corte.
Ci sono delle rare eccezioni :
quando la questione sia materialmente identica ad una già sollevata e decisa
quando la risposta al quesito non alimenta dubbio interpretativo se vista da altri giudici
la decisione di rinvio è solo del giudice.
GIUDIZIO CAUTELARE NAZIONALE E RINVIO PREGIUDIZIALE
Caso Factortame;
la società inglese, deducendo l'incompatibilità comunitaria di una norma nazionale e dunque la necessità di non applicarla, chiedeva che, in attesa della pronuncia definitiva, la sua applicazione fosse sospesa -> chiedeva tutela cautelare del diritto che pretendeva essergli conferito da una norma comunitaria.
La Corte ha dato risposta positiva.
Potere del giudice nazionale di sospendere in via cautelare l'applicazione di una normativa nazionale a ragione di una pretesa illegittimità dell'atto comunitario di cui l'atto impugnato è applicazione interna -> può il giudice nazionale sospendere l'applicazione di un atto comunitario?
Si ma solo in via eccezionale e se si rinvia alla Corte per una pronuncia sulla validità
EFFETTI DELLA SENTENZA PREGIUDIZIALE
La sentenza interpretativa vincola il giudice a quo che dunque è tenuto a fare applicazione della norma comunitaria così come viene interpretata dalla Corte.
Tale interpretazione può e deve all'occorrenza essere considerata anche fuori del contesto che l' ha provocata e quindi per altri casi.
Ciò non esclude un ulteriore rinvio a giudizio sulla base di nuovi elementi o per avere chiarimenti.
La sentenza di validità ha effetto strettamente limitato al caso.
Gli effetti nel tempo:
normalmente l'efficacia è ex tunc ( dal momento dell'entrata in vigore )
l'efficacia ex nunc però può essere applicata alle sentenze di annullamento ( ART. 231 ), quindi tutti coloro che fatto precedentemente un reclamo equivalente potevano avvalersene.
Sono limitate nel tempo le interpretative
I PARERI DELLA CORTE DI GIUSTIZIA
ART. 300 essa è competente a rendere pareri in ordine alla compatibilità di accordi previsti tra Comunità e Paesi terzi o Organizzazioni internazionali.
I pareri possono essere chiesti :
dal Consiglio
dalla Commissione
da uno Stato membro
quindi non dal Parlamento.
Sono pareri preventivi.
Più che competenza consultiva servono come controllo della legittimità degli atti comunitari da applicare; scopo quindi è evitare dubbi di compatibilità con il Trattato o di competenza a stipulare che potrebbero dare luogo ad un contenzioso successivo.
SANZIONI PER VIOLAZIONI DI DIRITTO COMUNITARIO E OBBLIGO DI RISARCIMENTO PER LO STATO INADEMPIENTE NEI CONFRONTI DEL SINGOLO.
Le misure sanzionatorie si devono alla prassi e non a norme scritte.
Possono essere di carattere pecuniario
FRANCOVICH NELL'ORDINAMENTO ITALIANO
Questa sentenza riguarda una violazione del legislatore italiano, che poi ha provveduto a realizzare il risultato voluto dalla direttiva e dalla sentenza
Per la soddisfazione patrimoniale dei lavoratori relativa ai crediti anteriori e successivi alla normativa, il lavoratore può far valere in giudizio il suo diritto contro l'INPS, il quale è soggetto obbligato se le procedure relative all'insolvenza dell'imprenditore sono cominciate dopo l'entrata in vigore della disciplina, ma nel caso in cui siano cominciate prima il soggetto obbligato è l'INPS o lo Stato?
Boh 349-353
CENNI SULLA PROCEDURA
Il procedimento davanti alla Corte ed al Tribunale è regolato oltre che dal Trattato anche dai rispettivi regolamenti di procedura.
Il procedimento prevede una fase scritta, e una orale, prima della decisione della causa.
Nelle azioni dirette la procedura è attivata da un ricorso che deve avvenire in un dato tempo ( es. azione di annullamento = 2 mesi dalla pubblicazione) più un lasco oggi di 10 gg che una volta era a seconda della distanza del Paese da Lussemburgo;
il ricorso è redatto nella lingua del ricorrente e inviato a mezzo raccomandata alla cancelleria della Corte che provvede alla pubblicazione in gazzetta ed alla notifica alla controparte, la quale entro un mese può presentare contro-ricorso.
La procedura pregiudiziale inizia invece presso il giudice nazionale con la sospensione del procedimento e la rimessione di una ordinanza, contente un quadro essenziale,chiaro ed esauriente della causa e dei motivi, alla Corte.
La cancelleria provvede alla traduzione dell'ordinanza nelle lingue ufficiali e la trasmette alle parti, agli Stati membri ed alla Commissione.
Tutti questi soggetti possono partecipare all'udienza o entro 2 mesi esprimere osservazioni scritte se lo ritengono opportuno.
La lingua della procedura è quella del giudice del rinvio.
Vi è un giudice relatore che nella fase orale presenta una relazione sul caso; sempre in questa fase si ascoltano testimoni e periti, e le conclusioni dell'avvocato generale.
Al termine il giudice relatore deposita una relazione d'udienza che riassume la causa.
La sentenza viene poi letta pubblicamente e poi pubblicata in Gazzetta
C'è la possibilità di una procedura accelerata se richiesta urgentemente dalle parti
Privacy
|
© ePerTutti.com : tutti i diritti riservati
:::::
Condizioni Generali - Invia - Contatta