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Diritto d'iniziativa
Al fine di svolgere appieno il suo ruolo di custode dei trattati e nell'interesse generale, la Commissione si è vista affidare un diritto d'iniziativa che le conferisce il mandato o l'obbligo di fare proposte sulle materie previste dal trattato, diritto che essa esercita nei casi espressamente previsti da quest'ultimo, ovvero quando lo ritenga opportuno.
Il potere d'iniziativa è esclusivo nel campo comunitario, in ossequio al principio secondo cui il Consiglio non decide che 'su proposta della Commissione', affinché qualsiasi iniziativa si inserisca in un contesto organico e coerente;
Nei settori della politica estera e della sicurezza comune, la Commissione può presentare delle iniziative allo stesso titolo che gli Stati membri. Per contro, essa è esclusa da alcune questioni che rientrano nel campo della giustizia e degli affari interni.
Peraltro, il Consiglio ed il Parlamento europeo possono invitare la Commissione a formulare delle iniziative ove lo ritengano necessario.
Il diritto d'iniziativa è considerato come un elemento fondamentale dell'equilibrio istituzionale della Comunità.
Con il trattato di Amsterdam, il potere d'iniziativa della Commissione è stato esteso alle nuove politiche (occupazione, sanità), come pure al terzo pilastro ed alle questioni inerenti alla libera circolazione delle persone. Nell'ambito del terzo pilastro la Commissione ha un diritto d'iniziativa ripartito con gli Stati membri
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