Esame di: Diritto internazionale
Università degli studi di: Messina
Diritto internazionale privato
Introduzione:
Il termine "diritto internazionale
privato" indica il complesso delle norme giuridiche dello stato che regolano
quei rapporti privatistici che presentano elementi di estraneità
rispetto ad esso. L'esigenza, avvertita in ogni stato, di creare un sistema di
d.i.p. nasce dall'esistenza di una serie di fatti e rapporti giuridici che
appaiono collegati con una pluralità di ordinamenti. È il caso di
un matrimonio in Italia tra cittadini tedeschi ovvero di una compravendita immobiliare
stipulata in Italia ma avente ad oggetto beni siti in Sna. In presenza di
rapporti di questo tipo si determina, inevitabilmente, un potenziale concorso
tra norme dei diversi ordinamenti giuridici che appaiono collegabili, per un
verso o per l'altro, alla fattispecie. Le norme vengono definite, allora, come
quelle con cui ciascuno Stato risolve, a suo modo, tale conflitto, stabilendo
in quali casi il rapporto dovrà essere disciplinato dalle proprie norme
e, in quali, invece, dovranno essere applicate, ritenendosi prevalente il
collegamento esistente tra il rapporto ed un altro paese, norme di un diritto
straniero.
Legge 218/1995
Il sistema previgente di
d.i.p., costituito dagli artt. 17-31 delle preleggi, per individuare il diritto
applicabile, utilizzava, prevalentemente, il criterio della nazionalità.
La riforma del d.i.p. si è avuta in Italia con la L. 218/1995. Composta da 74
articoli, contiene gruppi di norme: il primo gruppo stabilisce e delimita la
sfera di operatività della legge che, rispettando le convenzioni a cui
l'Italia partecipa, disciplina in modo organico sia il d.i.p. propriamente
detto che il d.i. processuale civile; il secondo contiene disposizioni che disciplinano
lo svolgimento del processo civile allorquando lo stesso coinvolge persone
(come attore e convenuto), fatti, atti beni o provvedimenti che presentano
elementi di estraneità.
Art. 3 L.
218/1995 "Ambito della giurisdizione". Nel sistema previgente il criterio, alla stregua del
quale veniva stabilita la giurisdizione Italiana, era quello della cittadinanza
del convenuto. Attualmente i criteri di collegamento si individuano nel
domicilio (sede principale dei suoi affari ed interessi) e nella residenza
(dimora abituale) in Italia del convenuto; nella presenza in Italia di un
rappresentante autorizzato a stare in giudizio ai sensi dell'art. 77 c.p.c..(procuratore
generale ed institore). Se dovesse essere convenuta una persona giuridica, il
domicilio si identifica nella sede dell'amministrazione. Inoltre, l'art. 3
comma 2 afferma la giurisdizione italiana nei casi previsti dalle norme sulla
giurisdizione fissate dalla Convenzione di Bruxelles del 1968, ormai superata
dal regolamento Ce 44/2001, il quale si applica alle sole materie civili e
commerciali.
I fattori di connessione,
contemplati dalla predetta Convenzione, possono essere: circostanze inerenti a
categorie determinate di controversie; il domicilio del convenuto; la
volontà delle parti. Ricorrendo uno di tali fattori, l'individuazione
del giudice competente deve avvenire in base alle norme dettate dalla
convenzione, le quali possono indicare esse stesse l'organo competente per
territorio o rimetterne la designazione alle regole interne dello stato nel cui
ambito rileva il fattore di connessione.
Competenze esclusive (art. 16 C.Brux). In tale articolo sono
elencate determinate controversie, per le quali è stabilito il giudice
competente in via esclusiva. Nessun altro giudice può conoscere la
controversia, neppure se il convenuto trascuri di eccepirne l'incompetenza, la
quale dovrà essere dichiarata d'ufficio dal giudice malamente adito.
Competenze speciali (art. 5, 6, 6 bis C.Brux): anzitutto tali disposizioni
si estendono anche se il convenuto non è domiciliato in un paese della
Comunità. Sono dette facoltative, in quanto l'attore può
scegliere fra il giudice specificatamente indicato e il giudice dello stato di
domicilio del convenuto. In materia
contrattuale, è competente il giudice del luogo in cui
l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita.
Poiché, talvolta, il luogo non è indicato nel contratto, la C.G.C.E ha stabilito che
è decisiva l'obbligazione dedotta in giudizio e che il luogo di
esecuzione dovrà essere determinato in conformità alla legge che
secondo il d.i.p. del giudice adito disciplina obbligazione. Il Consiglio dell'U.E
ha modificato la norma dell'art 5,1 nel Reg. 44/01.(il luogo di esecuzione
dell'obbligazione dedotta in giudizio è nel caso di compravendita di beni,
il luogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base
al contratto. Nel caso di prestazioni di servizi, il luogo in cui i servizi
sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto. Obbligazioni alimentari: il Giudice del
luogo in cui il creditore ha il domicilio o la residenza abituale. Per i delitti o quasi delitti (il Reg.to ha cancellato la categoria sostituendola
con la nozione di illeciti civile dolosi e colposi) la Corte di Giustizia ha
adottato il c.d. principio di "ubiquità", secondo il quale il quale
è competente il giudice del luogo dove si è verificato l'evento
dannoso, intendendo sia il luogo dove è insorto il danno sia il luogo
dove si è verificato il fatto generatore; per l'esercizio di una succursale, agenzia sarà competente
il giudice in cui essa è situata; per
le azioni di risarcimento danno da
reato, è competente il giudice davanti al quale viene esercita
l'azione penale.
Competenze imperative (art7-15 C.Brux): rilevanti in materia di
assicurazione, per i contratti conclusi da consumatori e per i contartti
individuali di lavoro, mentre la parte contrattualmente più debole
beneficia di vari fori, l'altra dispone del solo foro del domicilio del
convenuto (v. . 31- 32).
Reg.to
Ce 1347/2000: elaborate per unificare le disposizioni sui conflitti di
competenza in materia matrimoniale e potestà dei genitori, tali norme
hanno carattere tassativo ed esclusivo, cioè: prevalgono su norme
interne e convenzionali, non sono derogabili dalla parti. Si afferma la
giurisdizione dei giudici dello stato membro di cui i coniugi sono entrambi
cittadini ovvero nel cui territorio si trova: la residenza abituale dei
coniugi, del convenuto, di uno dei coniugi ovvero dello stesso attore. Al di
fuori degli stati membri valgono i criteri generali fissati dagli artt. 3 e 32
della L. 218/95.
Riprende l'esame della L. 218/1995.
L'art. 3 L.218/95 contiene una norma residuale,
disponendo che la giurisdizione sussiste anche in base ai criteri stabiliti per
la competenza del territorio. La sua applicazione viene in gioco qualora siano
esclusi il criterio generale fondato sul domicilio del convenuto e le
disposizioni della C. Brux. Il giudice Italiano è competente per le
cause tra soci e condomini, se in Italia si trova sede sociale o maggior parte
dei beni comuni; cause che derivano da un fallimento se il tribunale che ha
dichiarato il fallimento è italiano. Infine per le cause connesse.
Art. 9 L.218/95
"Giurisdizione volontaria": oltre che in presenza dei criteri ex art. 3, il giudice
italiano ha giurisdizione qualora il provvedimento è destinato a
produrre effetti nei confronti di persone con cittadinanza italiana o residenti
in Italia ovvero quando le procedure si riferiscono a rapporti sottoposti alla
legge sostanziale italiana.
Art. 10 L.
218/95 "Provvedimenti cautelari": oltre che nei casi previsti dai criteri generali
indicati dall'art. 3, la giurisdizione del giudice italiano sussiste ogni
qualvolta il provvedimento cautelare (sequestri, provvedimenti d'urgenza ect.)
debba trovare esecuzione in Italia.
Art. 5 L.218/95: la giurisdizione italiana
è sempre esvclusa in riferimento alle azioni reali ( es.la rivendica)
relative ad immobili siti all'estero.
Art. 4 L.
218/95 "Accettazione e deroga della giurisdizione": l'art. 4 prevede dei criteri
sussidiari, destinati ad operare soltanto qualora la giurisdizione italiana non
sia stata già stata affermata alla luce dei criteri generali indicati
dall'art. 3. 1comma: l'accettazione della giurisdizione italiana può
essere espressa, risultando da un accordo tra le parti (forma scritta ad
probationem), o tacita da parte del convenuto che, endo in giudizio, non
eccepisce il difetto di giurisdizione nel primo atto difensivo scritto. 2
comma: la giurisdizione italiana può essere convenzionalmente derogata a
favore di giudici o arbitri stranieri purchè la deroga sia provata per
iscritto e la causa abbia per oggetto diritti disponibili. La deroga deve
consentire l'individuazione di un giudice che potrà essere
effettivamente investito delle controversie. Infatti la deroga sarà
inefficace se l'arbitro o il giudice estero convenzionalmente prescelti non
potranno conoscere della causa.
Art. 8 L.
218/95: momento determinante la giurisdizione. L'art. 5 c.p.c., espressamente
richiamato dall'art. 8 L.
218/95 stabilisce che la giurisdizione e la competenza del giudice si
determinano con riferimento allo stato di fatto esistente al momento della
proposizione della domanda ( cioè co la notificazione della citazione) a
nulla rilevando gli eventuali mutamenti dello stato di fatto intervenuti
successivamente. Ma l'art. 8 della L. 218/95 introduce un'eccezione all'art. 5.
prevedendo che tuttavia la giurisdizione sussiste se i fatti e le norme che la determinano
sopravengono nel corso del processo.
Art. 11 L.
218/95: rilevabilità difetto di giurisdizione. Il difetto di giurisdizione
può essere rilevato in qualunque grado del processo, nel primo atto
difensivo scritto. Mentre dal giudice solo se il convenuto è contumace;
se la lite ha ad oggetto diritti reali su beni immobili situati all'estero; se
la giurisdizione italiana è esclusa per effetto di un accordo o norma
consuetudinaria.
Art. 7 L.
218/95 :"Litispendenza all'estero". La litispendenza internazionale non è
rilevabile d'ufficio, ma deve essere eccepita da una delle parti. Occorre che
il procedimento pendente all'estero abbia, rispetto a quello italiano, i
requisiti dell'identità delle parti, dell'oggetto e del titolo. Oltre a
verificare l'identità dei due procedimenti, il giudice italiano
dovrà ritenere se l'eventuale provvedimento straniero possa produrre
effetti nel territorio nazionale. Se tale duplice valutazione è
positiva, il giudice italiano, a differenza di quanto previsto dall'art. 39
c.p.c., sospende il procedimento, in attesa della definizione di quello
pendente all'estero. Sulla formulazione di tale norma ha influito l'art. 21
della Conv. Brux il quale impone al giudice successivamente adito di
sospendere, anche d'ufficio, il procedimento. Qualora il giudice
preventivamente adito avrà positivamente accertato la propria
competenza, il giudice successivamente adito, si dichiara incompetente.
Il rinvio: è il fenomeno in virtù del quale un ordinamento
attribuisce valore giuridico a norme appartenenti ad un ordinamento diverso.
L'art. 13 L.
218/95 1 comma ammette il rinvio indietro e il rinvio oltre solo se è
accettato: ciò avviene quando il diritto dello stato rinviato accetta il
rinvio. Il tenore letterale della norma de quo sembra non ammettere il rinvio
all'infuori, cioè qualora la
norma di dir. Inter. Italiana richiami la legge dello stato A, quest'ultimo
ordinamento potrebbe rinviare alla legge dello stato B che a sua volta potrebbe
rinviare allo stato C. Il 2 comma dell'art. 13 L.218/95 prevede dei limiti
al rinvio: il rinvio sia indietro che oltre non opera in tema di disciplina di
determinate materie (la forma degli atti, obbligazioni non contrattuali);
qualora il diritto straniero originariamente richiamato è stato
individuato in base ad un accordo delle parti; in materia di filiazione, legittimazione
e riconoscimento del lio naturale, qualora si determinasse l'esclusione del
rapporto di filiazione.
Art. 17 L.218/95 "Norme di
applicazione necessaria". Viene sancito il primato delle norme interne, che per
l'oggetto e lo scopo, devono essere applicabili anche in presenza del richiamo
a leggi straniere. Tali norme costituiscono un limite preventivo e positivo.
Pensiamo all'art. 116 c.c., laddove stabilisce che, per il matrimonio del
cittadino straniero si applicano i divieti stabiliti dagli art. 85, 86, 87, 88 e 89 cc. Italiano.
Art. 16 L.218/95
"Ordine pubblico". Concepito come l'insieme di principi a carattere universale, comuni a
molte nazioni di civiltà affine, intese alla tutela di diritti
fondamentali dell'uomo, rappresenta un limite successivo e negativo al
funzionamento del dir. inter. La legge straniera non viene applicata qualora,
nel caso concreto, dalla sua applicazione potrebbero derivare effetti contrari
all'ordine pubblico. È relativo, in quanto rilevano i valori e i
principi individuati nel periodo storico in oggetto. Pensiamo
all'indissolubilità del matrimonio e ai principi affermatesi in
virtù dell'esegesi della Costituzione. Il 2 comma dell'art. 16
stabilisce che, qualora la norma richiamata non possa essere applicata, la lacuna,
eventualmente formatasi, verrà colmata attraverso i vari criteri di
collegamento previsti dalla stessa legge richiamata. Come soluzione residuale e
subordinata si applicherà la legge italiana.
Riconoscimento delle sentenze civili straniere. Con la L. 218/95 è venuto meno
il principio secondo il quale nessuna straniera poteva produrre effetti
processuali in Italia, se non dopo essere stata sottoposta al particolare
procedimento, detto di delibazione innanzi alla Corte d'appello. L'art. 64 L. 218/95 ha introdotto il
principio dell'automaticità del riconoscimento delle sentenze civili
straniere purchè ricorrano determinati presupposti:a)il provvedimento
deve essere qualificato come sentenza;b)il giudice che ha pronunciato la
sentenza poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza
giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano; c)si sia instaurato un
regolare contraddittorio, realizzando il diritto alla difesa; d) le parti si
siano costituite in giudizio secondo la
legge del luogo dove si è svolto il processo; e) la sentenza deve essere
passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata
pronunciata; f)non deve essere contraria ad altra sentenza pronunziata da un
giudice italiano passato in giudicato; g)non deve pendere un processo davanti
ad un giudice italiano per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, che abbia
avuto inizio prima del processo straniero; h) le disposizioni non devono
produrre effetti contrari all'ordine pubblico. Secondo quanto previsto dall'art.
67 L. 218/95,
nel sistema attuale, l'intervento della Corte d'appello, del luogo in cui la
sentenza dovrà essere eseguita, avrà luogo a) quando chiunque vi
abbia interesse contesti il possesso dei requisiti elencati dall'art. 64;
b)quando il soccombente non esegua spontaneamente la sentenza e si renda
necessario procedere ad esecuzione forzata.
Altre forme di riconoscimento.
Art. 65 L.
218/95. Hanno
effetto in Italia i provvedimenti stranieri relativi alla capacità delle
persone, all'esistenza di rapporti di famiglia o diritti della
personalità, purchè siano pronunciati dall'autorità dello
stato la cui legge è richiamata dalla norme della presente legge o
producono effetti nell'ordinamento di quello stato, purchè non siano
contrari con l'ordine pubblico e siano stati rispettati i diritti essenziali
della difesa. In tale ipotesi il riconoscimento avviene a condizioni meno
gravose rispetto all'art. 64. non necessariamente la decisione deve passare in
giudicato, ma è pur vero che in caso di contrasto con un giudicato italiano,
la sentenza straniera non potrà essere riconosciuta per l'art. 2909 c.c.
la materia contemplata dall'art. 65 coincide con quella del Reg.to CE 1347/00,
ove l'art. 14 stabilisce che le decisioni pronunciate in uno stato membro sono
riconosciute negli altri stati membri senza che sia necessario il ricorso ad
alcun procedimento.
Art. 66 L.218/95. I provvedimenti di
volontaria giurisdizione ottengono riconoscimento purchè siano
rispettate le condizioni ex art. 65, pronunciati dalla autorità di
quello stato oproducono effetti nell'ordinamento di quello stato, ovvero siano
pronunciati da un'autorità che sia competente in base ai criteri
corrispondenti a quelli propri dell'ordinamento Italiano.
Reg.to CE 44/01. Concernente la competenza giurisdizionale, il
riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, in
tale Reg.to è stato ribadito il principio, introdotto dalla Conv. Brux
del 1968 all'art. 26, del riconoscimento internazionale automatico di qualsiasi
decisione adottata dai giudici di uno stato contrente. Tali decisioni non
potranno essere riconosciute se contrarie all'ordine pubblico, contraddittorio
e difesa. Per ottenere l'esecuzione coattiva la parte interessata dovrà
fare istanza innanzi alla Corte d'Appello.
Reg.to 1347/00. In virtù di tale Reg.to, è riconosciuta automaticamente la decisione di divorzio,
separazione personale dei coniugi o annullamento del matrimonio, emessa da un giudice
di uno Stato membro, non chè qualsiasi decisione relativa alla
potestà dei genitori emessa in occasione di tali procedimenti. Le
decisioni in materia matrimoniale non troveranno riconoscimento qualora
contrastino con l'ordine pubblico dello stato straniero, qualora il processo
sia stato contumaciale, per irritualità della notifica al convenuto, e
nel caso di contrasto con altre decisioni tra le stesse parti. Per quanto
riguarda le decisioni relative alla potestà dei li, l'ordine pubblico
deve asi con l'interesse del minore e il lio minore deve essere
ascoltato, salvo urgenza.
LO STATUTO PERSONALE DELLE PERSONE FISICHE.
Il termine statuto personale
indica l'insieme delle questioni che vengono disciplinate mediante rinvio alla
legge personale del soggetto. Tale legge viene individuata tramite diversi
criteri di collegamento, quali ad es., la cittadinanza e il domicilio.
Art. 20 L.
218/95 "capacità giuridica": la capacità giuridica delle persone fisiche
è regolata dalla loro legge nazionale. Intesa come l'idoneità a
divenire titolare di diritti ed obblighi, si acquista con la nascita, la cui
prova deve essere data mediante atti dello stato civile o mediante ad es. il
passaporto. La seconda parte dell'art. 20 stabilisce che "le condizioni
speciali di capacità, prescritte dalla legge regolatrice di un rapporto,
sono disciplinate dalla stessa legge. La fine della personalità,
coincidente con la morte, deve essere provata in base d atti dello stato civile
del luogo in cui è avvenuto il decesso purchè riconosciuti dalla
legge personale del soggetto deceduto.
Art. 21 L.218/95
"commorienza": quando occorre stabilire la sopravvivenza di una persona ad un'altra e,
non consta quale di esse sia morta prima, il momento della morte si accerta in
base alla legge regolatrice del rapporto rispetto ala quale l'accertamento
rileva. Poiché il momento della morte rileva, soprattutto ai fini delle
successioni, la legge regolatrice sarà, di regola, quella nazionale.
Art. 22 L.218/95
"assenza e morta presunta": il primo comma di tale disposizione stabilisce che " i
presupposti e gli effetti della ssa, dell'assenza e della morte presunta
di una persona sono regolati dalla sua ultima legge nazionale. Il secondo comma
dispone che "sussiste la giurisdizione italiana per le materie di cui al I^
comma se l'ultima legge nazionale della persona era quella italiana; se
l'ultima residenza della persona era quella in Italia e se l'accertamento della
ssa, assenza e morta presunta può produrre effetti giuridici
nell'ordinamento italiano.
Art. 23 L.
218/95 "capacità d'agire": intesa come attitudine del soggetto a manifestare
personalmente e validamente la propria volontà, disponendo del proprio
patrimonio giuridico, in virtù del I^comma, è regolata dalla
legge nazionale. Tuttavia se per il compimento di un determinato atto, sono
prescritte dalla legge condizioni speciali di capacità di agire, anche
queste sono regolate dalla legge chiamata a disciplinare l'atto anche se
diversa da quella nazionale di chi lo deve compiere. Il II^comma stabilisce che
chi compie un atto, per il quale sarebbe incapace secondo la propria legge
nazionale, ma per il quale è capace secondo il diritto del paese in cui
l'atto stesso si compie, è considerato generalmente capace. Egli,
quindi, potrà invocare l'incapacità derivante dalla propria legge
nazionale solo se controparte era a conoscenza o avrebbe dovuto conoscere
l'incapacità al momento della conclusione del contratto. Per gli atti
unilaterali, l'incapacità può essere invocata solo se non si
arreca pregiudizio a soggetti che, senza loro colpa, hanno fatto affidamento
sulla capacità dell'autore dell'atto. Le predette limitazioni
però non si applicano agli atti relativi ai rapporti di famiglia e di
successione per causa di morte, né agli atti relativi a diritti reali su
immobili situati in uno stato diverso da quello per cui l'atto è compiuto.
Art. 24 L.218/95:
in
virtù di tale disposizione, la legge nazionale del soggetto regola anche
l'esistenza e il contenuto dei diritti della personalità. La lex
personae non trova applicazione per quei diritti della personalità che
sono soggetti a norme di applicazione necessaria, come il diritto d'autore.
Sono sottratti alla disciplina della legge nazionale i diritti della
personalità che derivano a un rapporto di famiglia, quale il diritto al
nome. Le conseguenze della violazione dei diritti della personalità sono
regolate dalla legge applicabile alla responsabilità per atti illeciti,
in base alla lex loci delicti.
MATRIMONIO E RAPPORTI TRA CONIUGI
Art. 27 L.218/95
"condizioni per contrarre matrimonio": in linea generale i requisiti
necessari per contrarre matrimonio rimangono disciplinati dalla legge nazionale
di ciascuno dei nubendi. Tale regola, nel sistema italiano, deve essere letta
in combinato disposto con l'art. 116 c.c., il quale stabilisce che "il
cittadino straniero che intenda contrarre matrimonio in Italia, (oltre a dover
presentare una dichiarazione dell'autorità competente dal proprio paese
attestante che, secondo la sua legge, nulla osta al matrimonio) deve rispettare
alcune condizioni relative alla capacità di contrarre matrimonio dei
cittadini italiani (art. 85, 86, 88, 87, 89 c.c.). L'art. 27 fa salvo lo stato
libero che ciascuno dei nubendi abbia acquisito per effetto di un giudicato
italiano o riconosciuto in Italia.
Art. 28 L.218/95
"celebrazione del matrimonio": la forma del matrimonio (modo e circostanze in cui viene
esternata la volontà) è regolata dalla legge del luogo di
celebrazione del matrimonio, o dalla legge nazionale di uno dei due coniugi al
momento della celebrazione o da quella dello stato di comune residenza dei coniugi
in tale momento. Il matrimonio può essere celebrato all'estero in
conformità alla lex loci celebrationis. La trascrizione dell'atto di
matrimonio in Italia ha natura dichiarativa e di pubblicità. Il
matrimonio contratto davanti ad un'autorità consolare e religiosa,
riconosciuto valido dalla legge nazionale di uno dei nubendi o dalla legge
dello stato delll aloro residenza, è valido in Italia. Se un cittadino
italiano ha contratto all'estero matrimonio canonico, potrà ottenere la
trascrizione del matrimonio nei registri italiani. Ci sono delle
difficoltà ad ammettere la celebrazione in Italia del matrimonio
concordatario di un cittadino straniero. Conformemente alla pratica, parte
della dottrina, compreso il Ballarino, ne sostiene l'ammissibilità,
purchè l'atto sia trascritto con effetti costitutivi. Relativamente alla
possibilità di celebrare in Italia matrimonio secondo una legge
straniera, sembra frapporre ostacoli l'art. 116 c.c.. Il matrimonio celebrato
innanzi ad un'autorità diplomatica o consolare italiana all'estero
è ammesso tra cittadini o tra un cittadino e un non cittadino.
Può essere rifiutata quando si oppongono le leggi locali. Mentre
è ammesso il matrimonio celebrato in Italia dinnanzi ad
un'autorità consolare straniera, quando i nubendi hanno la
nazionalità di quello stato. La legge italiana consente, altresì,
il matrimonio per procura quando uno dei nubendi risiede all'estero e
concorrono gravi motivi, previa autorizzazione del tribunale. La procura deve
essere fatta per atto pubblico. L'invalidità del matrimonio può
essere fatta valere dalla legge nazionale dei coniugi. Qualora i coniugi
abbiano nazionalità diversa, l'accertamento e le conseguenze della
violazione, alla luce della legge di una di esse, producono effetti anche per
l'altro coniuge. Se entrambi le leggi nazionali risultassero violate, ma
prevedendo conseguenze diverse, prevale la legge più severa. Se il
matrimonio venisse annullato conserverebbe alcuni degli effetti prodotti:
questo è il c.d. matrimonio putativo.
Art. 29 L.218/95
"rapporti personali tra coniugi": sono soggetti a tale disposizione i doveri e i
diritti a carattere non patrimoniale tra coniugi e le questioni relative alla
determinazione della residenza, al nome dei coniugi ect. Il criterio principale
è dato dalla legge nazionale attuale, cioè esistente nel momento
in cui si pone la questione. Come criterio sussidiario, qualora i coniugi
avessero cittadinanze diverse o più cittadinanze comuni, il legislatore
impone all'interprete di individuare lo stato in cui la vita matrimoniale
è prevalentemente localizzata. Tale criterio coincide con quello della r4esidenza o del domicilio
comune dei coniugi.
Art. 30 L.218/95
"rapporti patrimoniale tra coniugi": tali rapporti sono regolati dalla legge applicabile ai
loro rapporti personali. Tuttavia, i coniugi possono convenire per iscritto di
regolare i loro rapporti patrimoniali con la legge nazionale di uno di loro o
con la legge dello stato in cui almeno uno di essi risiede. L'accordo deve
essere considerato valido dalla legge scelta o da quella del luogo in cui
l'accordo è stato concluso. Il regime patrimoniale può essere
opposto ai terzi solo se questi ne hanno avuto conoscenza o se hanno ignorato
il contenuto per loro colpa. Nel caso di convenzioni patrimoniali su beni immobili
l'opponibilità a terzi presuppone il rispetto delle forme di
pubblicità immobiliare previste dalla legge dello stato in cui si
trovano i beni.
DIVORZIO E SEPARAZIONE PERSONALE.
Art. 32 L.
218/95 "giurisdizione in materia di divorzio": in materia di nullità e di
annullamento del matrimonio, di separazione personale e di scioglimento del
matrimonio, la giurisdizione italiana sussiste, oltre che nei casi previsti
dall'art. 3, anche quando uno dei coniugi è cittadino italiano o il
matrimonio è celebrato in Italia.
Art. 31 L.
218/95 "legge applicabile al divorzio e separazione": per la separazione personale e per il
divorzio, il legislatore ha adottato, come criterio principale, la
nazionalità al momento della domanda. Come criterio sussidiario, in caso
di cittadinanza diversa, il giudice dovrà secondo il suo prudente
apprezzamento, individuare il paese dove è prevalentemente localizzata
la vita matrimoniale. In ogni caso, se la legge straniera non dovesse prevedere
la separazione e il divorzio, si applicherà la lex fori, cioè la
legge italiana. La ratio di tale scelta è quella di tutelare un vero e
proprio diritto al divorzio, spettante allo straniero, nonostante l'assenza di
qualsiasi legame con l'ordinamento italiano.
Riconoscimento divorzi stranieri: è divenuto automatico sia
quando la sentenza è stata pronunciata nello stato la cui legge è
applicabile alla strega dell'art. 31 (o produce effetti in quello stato ai
sensi dell'art. 65), sia quando promana da uno stato terzo e si vuol far valere
con efficacia di giudicato (art.64). l'unico ostacolo è dato dall'ordine
pubblico. La nostra giurisprudenza, in virtù della Conv. dell'Aja del 1970, ha riconosciuto un
divorzio consensuale. La predetta Conv., riconosce i divorzi e le separazioni
ottenute in un altro stato contraente, a seguito di una procedura, riconosciuta
dallo stato a quo. Si prevedono delle regole di competenza internazionale: il
giudice a quo è competente se una delle parti è residente in
quello stato; quando la sentenza è stata pronunciata nello stato in cui
entrambi i coniugi erano cittadini o era cittadino solo l'attore. Elencazione
non tassativa.
FILIAZIONE
Art. 33 l.
218/95 "filiazione legittima.