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Diritto: la Proprieta'privata - LIMITI DERIVATI DA DIRITTI REALI DI GODIMENTO O DI GARANZIA

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Diritto:   la Proprieta'privata

Il concetto di proprietà esprime l'idea di una situazione riconosciuta e tutelata dall'ordinamento giuridico in cui un soggetto, chiamato proprietario, può liberamente godere e disporre di un certo bene, ricavando da esso ogni sorta di utilità nell'ambito dei limiti e con l'osservanza degli obblighi previsti dalla legge.


Le principali facoltà che competono al proprietario sono dunque quelle di


a) Godimento in altre parole di utilizzazione e di sfruttamento di un bene, per esempio possiedo una casa e vi abito;



b) Disposizione, per esempio vendere il bene stesso, oppure donarlo, ecc.

I limiti (832) Contenuto del diritto

Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico

Possono essere di due tipi: - posti nell'interesse privato

Posti nell'interesse pubblico

I limiti posti nell'interesse privato servono per disciplinare i rapporti di vicinato e sono:

Art. 833 -Divieto di atti d'emulazione

Il proprietario non può fare atti i quali non abbiano altro scopo che quello

di nuocere o recare molestia ad altri.

Art. 844 -Divieto di immissioni moleste

Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore,

le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili proazioni derivanti dal

fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche

riguardo alla condizione dei luoghi.

Nell'applicare questa norma l'autorità giudiziaria deve contemperare le

esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto

della priorità di un determinato uso

art. - Distanze legali dalle costruzioni

Le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere

tenute a distanza non minore di tre metri. Nei regolamenti locali può essere

stabilita una distanza maggiore

Art.900 Luci e vedute- Le finestre o altre aperture sul fondo del vicino sono di due specie: luci, quando danno passaggio alla luce e all'aria, ma non permettono di affacciarsi sul fondo del vicino; vedute o prospetti, quando permettono di affacciarsi e di guardare di fronte, obliquamente o lateralmente

LIMITI DERIVATI DA DIRITTI REALI DI GODIMENTO O DI GARANZIA


I limiti posti nell'interesse pubblico servono invece a garantire la funzione sociale e sono:

art. 834 - Espropriazione per pubblico interesse

Nessuno può essere privato in tutto o in parte dei beni di sua proprietà, se

non per causa di pubblico interesse, legalmente dichiarata, e contro il

amento di una giusta indennità.

Le norme relative all'espropriazione per causa di pubblico interesse sono

determinate da leggi speciali.



REQUISIZIONE TEMPORANEA (art. 835 cc): quando ci sono gravi necessità civili o militari

art. 869 -Vincoli o limiti contenuti nella disciplina urbanistica, nel piano regolatore

I proprietari d'immobili nei comuni dove sono formati piani regolatori

devono osservare le prescrizioni dei piani stessi nelle costruzioni e nelle

riedificazioni modificazioni delle costruzioni esistenti

VINCOLI IDROGEOLOGICI, di BONIFICA, CONTRO L'INQUINAMENTO (ART.866, 857)

SERVITU' PUBBLICHE: ELETTRODOTTO COATTIVO, PASSAGGIO DI LINEE PERIFERICHE

DISTANZE DA STRADE, AUTOSTRADE, FERROVIE, CIMITERI (ZONE DI RISPETTO)

OCCUPAZIONE TEMPORANEA

SEQUESTRO (quando si sospetta un illecito)   


La proprietà ímmobiliare


La proprietà immobiliare è quella che ha per oggetto, appunto, i beni immobili (terreni‑fabbricati). Essa è detta anche proprietà e si distingue in:


Proprietà edilizia (in altre parole edifici e appezzamenti urbani)

Proprietà fondiaria (in pratica gli appezzamenti di terreno non edificati e situati al di fuori delle città).


L'estensione della proprietà immobiliare non abbraccia solo il suolo, ma comprende anche il sottosuolo e lo spazio sovrastante al suolo, in entrambe le direzioni vi sono però dei limiti. In primo luogo, il proprietario non può opporsi a quelle attività che si svolgono in altezza o ad una profondità, tale da non ledere alcun suo interesse. In secondo luogo se nel sottosuolo vi sono miniere o resti archeologici ecc.. il proprietario non né può disporre.

La proprietà immobiliare.


Le distanze per le costruzioni


Il codice civile detta agli articoli 873 e seguenti una serie di norme in materia di distanze tra costruzioni, luci e vedute, piantagioni, scavi, alberi, recinzioni da cui scaturiscono delle limitazioni. Molto importanti sono le norme in materia di distanza tra costruzioni su fondi confinanti, infatti, l'art. 873c.c. stabilisce che le costruzioni su fondi confinanti, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di 3 m l'una dall'altra, al fine di ottenere il rispetto di tale principio la legge distingue la posizione del proprietario che edifica per primo da quella di chi costruisce per secondo



In particolare si possono distinguere tre casi:


1) Chi costruisce per primo si tiene ad una distanza di almeno 1,50 m dal confine. In tale ipotesi il confinante che intenda costruire per secondo dovrà rispettare una distanza tale da garantire un distacco di almeno 3 m.


2) Chi costruisce per primo, fabbrica sulla linea di confine; in questo caso il vicino può scegliere tra le seguenti soluzioni:


‑costruire a 3 m dal confine;


‑acquistare la comunione del muro;


‑costruire il proprio muro maestro in aderenza all'edificio confinante, ma senza appoggiarsi ad esso.


3) Chi costruisce per primo edifica a meno di 1,50m; anche qui il vicino può scegliere di:


‑costruire a distanza tale che tra i due edifici sia garantito il rispetto della distanza legale;


‑acquistare la comunione del muro per costruire contro il muro stesso. In questo caso, però, poiché la nuova costruzione verrà in parte edificata sul suolo di chi per primo ha costruito, il secondo costruttore dovrà are oltre al valore della metà del muro, il valore del suolo da occupare con il nuovo fabbricato;


‑costruire in aderenza, senza chiedere la comunione del muro, in tal caso, chi costruisce per secondo dovrà are soltanto il valore del suolo da occupare.


Modi d'acquisto della proprietà

I modi di acquisto della proprietà sono due: - a titolo derivativo con il contratto e la 

Successione a causa di morte

-a titolo originario cioè senza che il diritto derivi da altri come:

OCCUPAZIONE DI RES NULLIUS: (art.923 e segg.) consiste nella presa di possesso di materiale di una cosa mobile che non sia di proprietà di alcuno.

INVENZIONE(ritrovamento di cose smarrite art.927 e segg.): chi trova una cosa mobile che, per le sue caratteristiche induce a pensare che sia stata smarrita dal proprietario è tenuto a restituirgliela, ma se il proprietario non si presenta entro un anno per farsi restituire la cosa, il ritrovatore ne acquista la proprietà per invenzione. Se invece il proprietario si presenta, il ritrovatore ha diritto ad un premio.

RITROVAMENTO DI TESORO: (art.932) per tesoro si intende qualsiasi cosa mobile di pregio, nascosta o sotterrata, di cui nessuno può provare di essere proprietario; esso appartiene al proprietario del fondo nel quale viene trovato.

ACCESSIONE (art.934 e segg.) il proprietario del suolo acquista la proprietà di qualsiasi bene che sia materialmente unito a esso; deve però are il valore dei materiali utilizzati a chi ne era proprietario, nonché il prezzo della mano d'opera ha chi ha eseguito la costruzione.

INCREMENTI FLUVIALI: (art.941 e segg.)

Vi sono diversi casi:

q   Alluvione: depositi di terra lasciati giorno per giorno da un fiume sulle sue rive appartengono al proprietario del fondo rivierasco

q   Avulsione: se una parte ampia di un fondo si stacca per opera del fiume e si unisce ad una riva più a valle appartiene al proprietario del fondo rivierasco cui si unisce

q   Terreni abbandonati o emersi dalle acque correnti pubbliche: appartengono sempre al demanio pubblico

UNIONE O COMMISTIONE: (art.939)quando più cose mobili appartenenti a diversi proprietari sono state unite così da formare una cosa unica, allora il proprietario della principale tra le cose diventa proprietario dell'intera cosa ma deve are agli altri il valore delle loro cose.

SPECIFICAZIONE (art.940)una persona che costruisce una cosa nuova con materiali altrui diventa proprietaria di essa ando il prezzo del materiale

USUCAPIONE: (art.1158) favorisce chi si interessa della proprietà rispetto a chi se ne disinteressa grazie al possesso non violento o clandestino per un certo periodo di tempo, che è diverso a seconda se è:

-un'immobile 20 anni(ordinaria)

10 anni (abbreviata

-mobile (di solito l'acquisto è immediato)

-mobile 10anni(ordinaria)

registrato 3 anni(abbreviata)

-fondo 15 anni(ordinaria)

rustico 5 anni (abbreviata)


Possesso vale titolo(art.1153 il possessore di una cosa mobile ne acquista la proprietà per effetto del possesso immediato, cioè nel momento stesso in cui la riceve in consegna e inizia a possederla purché egli:

sia in buona fede




Le azioni a difesa della proprietà

Le azioni a difesa della proprietà sono le azioni che spettano al proprietario per difendere il suo diritto contro le altrui turbative e si dividono in :

Azioni di rivendicazione (art.948)il proprietario può agire in giudizio contro chiunque possiede o detiene la cosa di sua proprietà, senza averne diritto

Azione negatoria: (art.949)il proprietario può agire in giudizio contro chiunque vanti sulla cosa stessa un diritto reale diverso dalla proprietà, allo scopo di ottenere che sia accertata l'inesistenza di tale diritto e dunque la pienezza della proprietà

Vi sono poi due azioni che il proprietario può esercitare in giudizio, l'azione:

Di regolamento di confini : (art.950)quando il confine tra 2 fondi è incerto ciascuno dei proprietari può chiedere che sia stabilito giudizialmente. In mancanza di elementi, il giudice si attiene al confine delinEato dalle mappe catastali .

Per apposizione di termini: (art.9

L'articolo 951 se i termini tra fondi contigui mancano o sono diventati irriconoscibili ciascuno dei proprietari ha diritto di chiedere che essi siano apposti o ristabiliti a SPESE COMUNI




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