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EDUCAZIONE CIVICA
DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL'UOMO
PREAMBOLO
Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo;
considerato che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti dell'uomo hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell'umanità e che l'avvento di un mondo in cui gli esseri umani godano della libertà di parola e di credo e della libertà dal timore e dal bisogno è stato proclamato come la più alta aspirazione dell'uomo;
considerato che è indispensabile che i diritti dell'uomo siano protetti da norme giuridiche se si vuole evitare che l'uomo sia costretto a ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia e l'oppressione;
considerato che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti fondamentali dell'uomo, nella dignità e nel valore della persona umana, nell'uguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna ed hanno deciso di promuovere il progresso sociale e un migliore tenore di vita in una maggiore libertà;
considerato che gli Stati membri si sono impegnati a perseguire, in cogestione con le Nazioni Unite, il rispetto e l'osservanza universale dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;
considerato che una concezione comune di questi diritti e di questa libertà è della massima importanza per la piena realizzazione di questi impegni;
l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite proclama la presente Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo come ideale comune da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni, al fine che ogni individuo e che ogni organo della società, essendo costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere con l'insegnamento e l'educazione, il rispetto di questi diritti e di queste libertà e di garantirne, mediante progressive misure di carattere nazionale ed internazionale, l'universale ed effettivo riconoscimento e l'osservanza tanto fra i popoli degli Stati membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro giurisdizione.
ARTICOLI
Art. 1 - Tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.
Art. 2 - 1) Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua e di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.
2) Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del Paese o del territorio cui la persona appartiene, sia che tale territorio sia indipendente o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo o soggetto a qualsiasi altra limitazione di sovranità.
Art. 3 - Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona.
Art. 4 - Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma.
Art. 5 - Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura, né a trattamenti o a punizioni crudeli, inumane o degradanti.
Art. 6 - Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica.
Art. 7 - Tutti sono uguali dinnanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione e contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione.
Art. 8 - Ogni individuo ha diritto ad una effettiva possibilità di ricorso a competenti tribunali nazionali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla Costituzione o dalla legge.
Art. 9 - Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato.
Art. 10 - Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica difesa davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, che deciderà dei suoi diritti e dei suoi obblighi, nonché della fondatezza di ogni accusa in materia penale che gli venga rivolta.
Art. 11 - 1) Ogni individuo accusato di un reato è ritenuto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie necessarie per la sua difesa.
2) Nessun individuo sarà condannato per una azione od omissione che, al momento in cui sia stata perpetrata, non costituiva reato secondo il diritto nazionale o secondo il diritto internazionale. Non potrà del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso.
Art. 12 - Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio, nella sua corrispondenza, né a lesioni del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni.
Art. 13 - 1) Ogni individuo ha diritto a circolare liberamente e a scegliere la sua residenza entro i confini di ogni Stato.
2) Ogni individuo ha il diritto di lasciare qualsiasi Paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio Paese.
Art. 14 - 1) Ogni individuo ha il diritto di cercare e di beneficiare di asilo in altri Paesi per sottrarsi a persecuzioni.
2) Questo diritto non potrà essere invocato qualora l'individuo sia ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.
Art. 15 - 1) Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza.
2) Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza né del diritto di mutare cittadinanza.
Art. 16 - 1) Uomini e donne quando abbiano l'età matrimoniale hanno il diritto di sposarsi e di formare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno uguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento.
2) Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi.
3) La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato.
Art. 17 - 1) Ogni individuo ha diritto ad avere una proprietà sua personale o in comune con altri.
2) Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà.
Art. 18 - Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di conoscenza e di religione: tale diritto implica la libertà di cambiare religione o credo e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti.
Art. 19 - Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione, incluso il diritto di non essere molestato per le proprie opinioni e quello di cercare, ricevere e diffondere, senza riguardo a frontiere, informazioni e idee, attraverso ogni mezzo di espressione.
Art. 20 - 1) Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica.
2) Nessuno può essere costretto a far parte di una associazione.
Art. 21 - 1) Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio Paese, sia direttamente sia attraverso rappresentanti liberamente scelti.
2) Ogni individuo ha diritto di accedere, a parità di condizioni, ai pubblici impieghi del proprio Paese.
3) La volontà popolare è il fondamento dell'autorità del governo; tale volontà deve essere espressa attraverso regolari elezioni, effettuate periodicamente, a suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto o secondo una procedura equivalente che assicuri la libertà del voto.
Art. 22 - Ogni individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale, cioè all'acquisizione dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale, in relazione all'organizzazione e alle risorse di ciascun Paese.
Art. 23 - 1) Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta del proprio lavoro, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione.
2) Ogni individuo, senza alcuna discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro.
3) Ogni individuo che lavora ha diritto ad una remunerazione equa e soddisfacente che assicuri a se stesso e alla sua famiglia una esistenza conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario, da ogni altro mezzo di protezione sociale.
4) Ogni individuo ha diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.
Art. 24 - Ogni individuo ha diritto al riposo ed allo svago e soprattutto ad una ragionevole limitazione delle ore di lavoro e a ferie periodiche retribuite.
Art. 25 - 1) Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute ed il benessere proprio e della propria famiglia, e in particolare l'alimentazione, il vestiario, l'abitazione e le cure mediche e i servizi sociali necessari: esso ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o in ogni altro caso di perdita dei mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà.
2) La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa protezione sociale.
Art. 26 - 1) Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L'istruzione elementare deve essere obbligatoria. L'istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e l'istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito.
2) L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia tra tutte le Nazioni e tutti i gruppi razziali o religiosi, e deve favorire l'opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.
3) I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai li.
Art. 27 - 1) Ogni individuo ha diritto a prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, a godere delle arti e a partecipare al progresso scientifico e ai suoi benefici.
2) Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore.
Art. 28 - Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale, nel quale i diritti e le libertà enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati.
Art. 29 - 1) Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità.
2) Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e delle libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell'ordine pubblico e del benessere generale per una società democratica.
3) Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere esercitati in contrasto con i fini e i principi delle Nazioni Unite.
Art. 30 - Nessuna disposizione della presente Dichiarazione, se giustamente interpretata, implica per uno Stato, un gruppo o una persona, il diritto di esercitare un'attività o di compiere un atto mirante alla distruzione dei diritti e delle libertà in essa enunciati.
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