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EFFETTI DEL TEMPO SUL RAPPORTO GIURIDICO

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EFFETTI DEL TEMPO SUL RAPPORTO GIURIDICO


Nel computo del tempo non si calcola il giorno iniziale ma quello finale art 2963.

Il decorso di un determinato periodo di tempo può produrre effetti giuridici, in particolare: la situazione di diritto viene equiparata a quella di fatto. Ne sono esempi l'usucapione e la prescrizione.


La prescrizione estintiva produce l'estinzione del diritto soggettivo per effetto dell'inerzia del titolare che non lo esercita. Art 2934. Le norme riguardanti la prescrizione sono inderogabili dalle parti. Oggetto di prescrizione sono tutti i diritti tranne la proprietà ed i diritti indisponibili come gli status o le potestà. La prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto avrebbe potuto essere esercitato. La sospensione della prescrizione è determinata da particolari rapporti giuridici tra le parti o dalla condizione di incapacità del titolare del diritto di esercitarlo (militari in tempo d guerra, minore fino al raggiungimento della maggiore età); i semplici impedimenti di fatto non causano sospensione. La sospensione elimina dal computo del tempo necessario alla prescrizione il periodo in cui ha avuto luogo l'impedimento, senza togliere valore al periodo antecedente l'impedimento stesso. L'interruzione della prescrizione si verifica quando il titolare del diritto lo esercita o quando il diritto viene riconosciuto dal soggetto passivo del rapporto. L'interruzione fa ripartire da zero il computo del tempo necessario alla prescrizione. Per ciò che concerne la durata della prescrizione: la prescrizione ordinaria ha la durata di dieci anni, ha durata di venti anni la prescrizione per l'usucapione e per l'estinzione dei diritti reali su cosa altrui. In taluni casi, espressamente elencati [art. 2947 e seguenti codice civile], sono previste prescrizioni brevi; in particolare riguardo al risarcimento per danno e ai rapporti commerciali..



Prescrizione presuntiva opera nel rapporto di credito; trascorso un breve periodo, la legge presume che il debitore si sia liberato dell'obbligazione( non solo ando ma anche per rinuncia del credito). Nel momento in cui opera la prescrizione presuntiva l'onere di provare la pendenza del credito spetta al creditore. Se questi non ha prove deve o ottenere una confessione o richiedere un giuramento decisorio.


Decadenza produce l'estinzione del diritto conseguente al non utilizzo del diritto da parte del titolare nel limite di tempo imposto dall'ordinamento. La decadenza può essere impedita solo mediante l'esercizio del diritto nel tempo previsto. La decadenza non è soggetta ad interruzione e sospensione. La decadenza può essere stabilita anche dalle parti ma solo nel caso si tratti di diritti disponibili.







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