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EVOLUZIONE STORICA LA TUTELA DEI DIRITTI NEL PROCESSO DEL LAVORO
Il nostro ordinamento ha sempre riconosciuto alle controversie in materia di lavoro una disciplina a se stante.
La legge 295/1893 aveva istituito un "collegio di probiviri" x la risoluzione delle vertenze fra datori e lavoratori nelle imprese industriali. I collegi dei probiviri erano organi paritetici, i cui componenti erano nominati dagli industriali e dagli operai.
Con l'avvento del regime fascista le commissioni paritetiche furono abolite e le controversie ritornarono di competenza del giudice ordinario.
La l. 3 aprile 1926 n. 563 istituì la magistratura del lavoro (composta da 3 magistrati + 2 cittadini) competente su tutte le controversie relative alla disciplina dei rapporti collettivi di lavoro: essa decideva:
sia sull'applicazione dei contratti collettivi,
sia sulle richieste di nuove condizioni di lavoro.
Con il r. d. 26.2.28 n. 471 sono soppressi i collegi probivirali, disponendosi che siano di competenza del Pretore o del Tribunale,le controversie già devolute ai precedenti organismi,con ciò riportando all'autorità giudiziaria ordinaria le relative vertenze e, infine, ogni altra controversia individuale derivante da rapporti soggetti a contr coll di lav.
Un periodo di involuzione si ebbe col vigente c.p.c. del 1942 in cui vennero alla luce i difetti del rito del lavoro che venne disciplinato secondo le norme del processo comune.
- LA RIFORMA DEL 1973 ED IL SUO SIGNIFICATO. LA CRISI DEL PROCESSO DEL LAVORO.
La l. 604/66 segnò una svolta col riconoscere, nel giudice monocratico, non solo un organo idoneo a gestire controversie anche di notevole valore economico, ma anche il più adeguato a compiere le indagini sull'esistenza della giusta causa o giustificato motivo del recesso. Questa legge assegnò ai pretori le controversie in materia di licenziamenti individuali.
La l. 20 maggio1970 n. 300 (Statuto dei lavoratori), ribadendo le competenze pretorie in materia di licenziamenti, introduceva (art. 28) un agile procedimento x la tutela degli interessi sindacali.
Solo con la legge 11 agosto 1973 n. 533 (RIFORMA DEL 1973) si è tornati di nuovo ad una disciplina peculiare x le vertenze di lavoro, x assicurare una maggiore e più immediata tutela del lavoratore, il quale nel rapporto è il contraente più debole.
Con questa legge è stato sostituito il Titolo IV del Libro II c.p.c.
Oggi il Titolo IV (Norme x le controversie in materia di lavoro) consta di 2 capi:
Il legislatore del 73 è riuscito a rimediare a molti difetti tecnico-normativi propri della disciplina del c.p.c. del 1942.
Si è stabilito che:
l'atto introduttivo ha la forma del ricorso (non più quella della citazione);
è prevista l'anticipata costituzione del convenuto;
riguardo al thema decidendum esiste un obbligo x le parti di specificare, fin dai primi atti difensivi, le domande e le eccezioni;
è obbligatoria la izione personale delle parti, anche x poter esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione giudiziale;
riguardo al thema probandum, è imposta una contestazione specifica dei fatti controversi;
sono previsti ampi poteri del giudice in ordine ai mezzi di prova.
- LA RIFORMA DEGLI ANNI '90
Un'importante riforma del processo ordinario di cognizione è stata avviata con la l. 26 nov. 1990, n.353, corretta e integrata negli anni successivi da ulteriori interventi normativi.
Inoltre nel '99 è entrato in vigore il d. lgs. 19 febbraio 1998 n. 51 contenente "norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado" il quale nel sopprimere l'ufficio del pretore (le preture), ha diviso la competenza in primo grado tra Giudice di Pace e Tribunale è il solo competente x le controversie di lavoro (ai sensi del nuovo art. 50 ter c.p.c.) opera x esse in composizione monocratica.
La fase di impugnazione si svolgerà davanti alla Corte d'Appello in sede collegiale.
In questi anni, infine, si è realizzata l'operazione di "privatizzazione" del pubblico impiego ( si è conclusa con la l. 205/2000), di riconduzione dei rapporti di lavoro dei dipendenti pubblici alla disciplina di diritto comune.
A partire dalla legge delega 421/92, l'assetto normativo del pubblico impiego è stato rivoluzionato.
Con la c.d. 2A privatizzazione, avviata con la legge delega 15 marzo 1997 n. 59 e realizzata dai decreti legislativi 80/98 (ha modificato la discplina del tentativo di conciliazione) e 387/98 (ha integrato il codice di procedura civile): le P.A., nella gestione del personale, operano con i poteri dei privati datori; i rapporti di lavoro sono disciplinati dal c.c., dalle leggi sul lavoro subordinato nell'impresa, dai contratti collettivi e individuali di lavoro; le controversie relative sono affidate alla giurisdizione del giudice ordinario, secondo le regole del processo del lavoro.
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