Effetti del negozio
giuridico
Tra le parti
Il negozio
giuridico, una volta posto in essere, ha 'forza di legge' rispetto alle
parti che l'hanno perfezionato. Vale a dire che gli effetti attribuiti all'atto
sono vincolati per chi lo ha posto in essere, quand'anche egli sia pentito.
Peraltro, per stabilire quali effetti un negozio è idoneo a produrre occorre
non soltanto averlo interpretato, ma altresì aver proceduto ad altre due
operazioni: la qualificazione dell'atto e l'integrazione dei suoi effetti. Per qualificazione
dell'atto si intende la sua esistenza sotto il nome della legge dal quale si
determina la disciplina applicabile. L'atto produce poi non soltanto gli
effetti perseguiti dalle parti, ma anche quelli disposti dalla legge, dagli usi
e dall'equità. L'integrazione degli effetti del negozio
è importante soprattutto per risolvere i problemi posti dalle eventuali
lacune della disciplina negoziale che possono essere colmata da norme
dispositive.
Rispetto ai terzi
Il negozio
giuridico produce, di regola, i suoi effetti tra le parti: esso non può
danneggiare ne giovare al terzo estraneo. Per verità, non mancano negozi
unilaterali gratuiti i quali si propongono di arrecare un vantaggio ad altri,
ma anche rispetto ad essi gli effetti non si producono mai contro la volontà
del beneficiario. L'effetto non può essere mai pregiudizievole, ma
sempre favorevole al terzo. Naturalmente i negozi giuridici, se
non producono effetti diretti rispetto ai terzi, possono peraltro produrre
rispetto ad essi effetti indiretti o riflessi.
Negozi ad effetti reali e negozi ad effetti
obbligatori
Gli
effetti che i negozi aventi contenuto patrimoniale possono produrre sono di due
specie: reali ed obbligatori. In conformità a questa distinzione, essi
si distinguono in negozi dispositivi ad effetti reali e negozi
ad effetti obbligatori: i primi hanno per oggetto la trasmissione o la
costituzione di un diritto reale o il trasferimento di un altro diritto; i
secondi danno luogo alla nascita di un rapporto obbligatorio.