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Efficacia temporale delle leggi

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Efficacia temporale delle leggi

Entrata in vigore della legge

Per l'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi si richiede, oltre all'approvazione da parte delle due camere:

  1. la promulgazione della legge da parte del presidente della Repubblica;
  2. la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale;

c.   il decorso di un periodo di tempo, detto vacatio legis, che va dalla pubblicazione all'entrata in vigore, e che è di regola di quindici giorni.

Con la pubblicazione la legge si reputa conosciuta e diventa obbligatoria per tutti, anche per chi non ne abbia conoscenza. Vale il principio per cui nessuno può invocare a propria scusa per evitare una sanzione di avere ignorato l'esistenza di una legge.

Abrogazione della legge

Una disposizione di legge viene abrogata quando un nuovo atto dispone che ne cessi l'efficacia (anche se una norma, pur dopo abrogata può continuare ad essere applicata ai fatti verificatisi anteriormente). Per abrogare una disposizione occorre l'intervento di una disposizione nuova di pari valore gerarchico; una legge non può essere abrogata che da una legge posteriore. L'abrogazione può essere tacita o espressa. Si ha l'abrogazione espressa quando la legge posteriore dichiara esplicitamente abrogata una legge anteriore; si ha l'abrogazione tacita se manca una dichiarazione formale, ma le disposizioni posteriori o sono incompatibili con una o più disposizioni antecedenti, oppure costituiscono una regolamentazione dell'intera materia già regolata dalla legge precedente. Fenomeno simile, rispetto all'abrogazione, è la deroga, che si ha quando una nuova norma sostituisce, ma solo per casi specifici, la disciplina prevista dalla norma precedente, che continua però ad essere applicabile a tutti gli altri casi. Un'altra ura di abrogazione espressa è il referendum popolare; la proposta di abrogazione si considera approvata se alla votazione partecipano la maggioranza degli aventi diritto.



Irretroattività della legge

L'articolo 11, comma 1 delle preleggi stabilisce che 'la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo'. Si dice retroattiva una norma la quale attribuisca conseguenze giuridiche concrete verificatesi in momenti anteriori alla sua entrata in vigore. L'irretroattività della legge deve considerarsi il principio di civiltà giuridica. Nel nostro ordinamento soltanto la norma penale non può essere retroattiva: 'nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui commesso, non costituiva reato'. Ogni altra norma può essere anche retroattiva. Efficacia retroattiva hanno le leggi 'interpretative', ossia le leggi emanate per chiarire il significato di norme antecedenti.

Successione di leggi

L'applicazione del principio dell'irretroattività non è sempre agevole. In alcuni casi interviene il legislatore a regolare il passaggio tra la vecchia legge e quella nuova, con specifiche norme che si chiamano disposizioni transitorie. Può avvenire che il legislatore non abbia previsto alcuni casi, e allora sorgono delle questioni che vengono designate come questioni di diritto transitorio, o di conflitto di leggi, o di successione di leggi nel tempo. A questo proposito, sono state sostenute due teorie:

  1. la legge nuova non può colpire i diritti quesiti, che, cioè, sono già entrati nel patrimonio di un soggetto (teoria del diritto quesito);
  2. la legge nuova non estende la sua efficacia ai fatti definitivamente perfezionati sotto il vigore della legge precedente, ancorché dei fatti stessi siano pendenti gli effetti (teoria del fatto compiuto).

Quest'ultima teoria è la più seguita.





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